CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 aprile 2013
6.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 aprile 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Atto n. 2.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 aprile 2013.

  Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, anche alla luce delle indicazioni e delle proposte fatte pervenire dai diversi gruppi rispetto alla proposta di parere da lei illustrata nella seduta del 3 aprile 2013, ne propone una nuova formulazione nei seguenti termini:
  «La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente Pag. 4“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale” (atto n. 2);
   rilevata l'opportunità di:
    riformulare in maniera conforme alla prassi vigente le clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, e di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 8, comma 5;
    ridefinire le scadenze previste per la presentazione delle domande al fine di garantire che l'impegno delle somme avvenga nello stesso esercizio finanziario della presentazione delle domande medesime;
   considerato che la nuova disciplina appare rafforzare la trasparenza della procedura per la ripartizione della quota statale dell'otto per mille, si rileva, tuttavia, la necessità di:
    prevedere all'articolo 1, comma 1, lettera d), che per l'accesso alla ripartizione della quota dell'otto per mille di competenza statale, alla data della presentazione dell'istanza, debba essere già intervenuto l'effettivo riconoscimento dell'interesse culturale per il bene in favore del quale si richiede la concessione del contributo;
    all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 2-bis, sopprimere il comma 2, che destina in via prioritaria nella misura massima del 50 per cento le risorse alle calamità naturali e prevedere, in casi di comprovata straordinarietà e necessità, una deroga al criterio della ripartizione in parti uguali per le quattro tipologie di intervento la possibilità di prevedere una concentrazione delle risorse su specifiche tipologie di interventi. Nel caso in cui si attui tale procedura, il Governo trasmette al Parlamento una relazione nella quale illustra gli interventi sui quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per le quali ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 5;
    prevedere altresì l'obbligo per il Governo di predisporre una relazione alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative nel caso di approvazione di provvedimenti legislativi di sua iniziativa che dispongano la riduzione o la diversa destinazione della quota statale dell'otto per mille;
    prevedere all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 2-bis, comma 6, che nella sezione dedicata all'otto per mille sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio siano resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, tutti gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonché ai risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari;
    all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, prevedere che la presidenza del Consiglio dei ministri definisca lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni;
    specificare a decorrere da quale esercizio finanziario si applicheranno le disposizioni previste dallo schema di regolamento e disciplinare la fase transitoria del passaggio dal vigente al nuovo meccanismo di ripartizione della quota statale relativa all'otto per mille;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) Al comma 1, le parole da: “gli interventi straordinari per fame” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione di beni culturali. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate”;
   all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.”;
   all'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: “per calamità” con le seguenti: “in caso di calamità” e dopo le parole: “beni pubblici” aggiungere le seguenti: “ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
   all'articolo 1, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: “ovvero la medesima” fino alla fine della lettera;
   all'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 2-bis, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  “5-bis. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 5, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi. In tal caso, il Governo trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per le quali ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 5.
  5-ter. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.”;
   all'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 2-bis, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari”;
   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro”;
   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   “a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro”; Pag. 6
   all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: “La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, dopo le parole: “e definisce” aggiungere le seguenti: “, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,”;
   all'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: “La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
   all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:
  “1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014”;
  e con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di ridefinire le scadenze previste per la presentazione delle domande al fine di garantire che l'impegno delle somme avvenga nell'esercizio finanziario di riferimento della presentazione delle domande.».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere il parere favorevole del Governo sulla proposta formulata dalla relatrice, in merito alle osservazioni svolte dalla relatrice, svolge le seguenti considerazioni. In relazione alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale di cui agli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, segnala che l'esatto ammontare annuale delle risorse destinate non è quello inizialmente previsto dalla legge di bilancio, ma è determinato dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate inoltrata al Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di aprile e successivamente recepita nella legge di assestamento di bilancio. Rileva quindi che, nell'eventualità di destinazione in via prioritaria a interventi per calamità naturali nella misura massima del 50 per cento, in caso del verificarsi di un fenomeno di calamità naturale nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione delle domande, la somma residua sarebbe ripartita in parti uguali tra le altre tre categorie. Precisa quindi che i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, devono possedere e comprovare i requisiti e non «anziché possedere, comprovare i requisiti», come scritto nella bozza. Rileva che non è stato specificato l'anno di entrata in vigore del regolamento, riservando tale indicazione al momento del perfezionamento dell'iter di approvazione del provvedimento. In proposito rileva come la richiesta è da ritenersi superata con l'accoglimento della condizione posta dalla proposta di parere formulata dalla relatrice. Fa presente, comunque, che, ove l'anno di entrata in vigore fosse il 2014, il termine per le domande sarebbe il 30 settembre 2014 e lo schema di decreto di ripartizione verrebbe definito entro il 28 gennaio 2015, cioè entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande, a norma dell'articolo 5, comma 4, novellato dallo schema di decreto. Fa presente, inoltre, che si provvederebbe all'assegnazione dei contributi successivamente all'adozione del decreto di destinazione dei fondi, da effettuarsi entro la fine di marzo 2015, a norma dell'articolo 7, comma 2, novellato dallo schema di decreto, contenendo, in tal modo il procedimento entro il termine massimo di 180 giorni previsto dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e comunque solo dopo il ricevimento della documentazione necessaria da parte dei beneficiari. Chiarisce che non è prevista alcuna forma di rimborso o altra erogazione diretta o indiretta a favore dei componenti delle Commissione e pertanto ritiene che l'indicazione suggerita nel testo potrebbe senz'altro essere recepita. Rileva Pag. 7quindi che la bozza di regolamento, a differenza del disegno di legge, non prevede una fase procedurale interna affidata alle Commissioni parlamentari competenti chiamate ad esprimere un atto di indirizzo, cui conformare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse, le priorità di scelte tra le diverse istanze valutate favorevolmente al termine dell'istruttoria amministrativa. Osserva che tale atto di indirizzo non è ritenuto ammissibile, nell'attuale quadro legislativo, in quanto si inserirebbe nel corso di un procedimento amministrativo l'intervento degli organi parlamentari che determinerebbe il contenuto di un atto di amministrazione attiva. Segnala che la disciplina dettata dalla legge n. 222 del 1985 attribuisce la competenza al Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento. Rileva che la modifica proposta, invece, intende attribuire al Parlamento la decisione sulla destinazione delle risorse. Evidenzia che l'assegnazione di siffatte funzioni, diverse da quelle legislative e ascrivibili nell'ambito amministrativo, apparirebbe anche in contrasto con il principio cardine contenuto nella Costituzione italiana della separazione dei poteri. Sottolinea che il decreto di ripartizione è il risultato di una procedura di selezione che valuta la legittimità e il merito delle richieste e che l'atto di indirizzo si configurerebbe come un'ulteriore fase dell'attività amministrativa. Fa presente che, ove si ritenesse opportuno prevedere l'atto di indirizzo da parte delle Commissioni parlamentari, occorrerebbe modificare l'interno impianto normativa, distinguendo la fase di competenza del Parlamento che dovrebbe procedere quella affidata all'esecuzione da parte dell'amministrazione, ma non prevedere la commistione dell'attività del Parlamento con quella dell'Esecutivo. Rileva che, in altre disposizioni legislative, infatti, tale tipologia di atto è prevista a monte dell'attività amministrativa. Osserva quindi che la mancata precisazione che le Commissioni parlamentari competenti siano quelle per i profili finanziari non è presente né nell'attuale regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, né nel disegno di legge A.S. 2937. Osserva che la scelta contenuta nello schema di regolamento, di destinare la quota disponibile a interventi per calamità naturali in via prioritaria nella misura massima del 50 per cento, è ammissibile solo al verificarsi di un caso contingente, ovverosia l'avvento di un fenomeno ascrivibile a tale categoria nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione delle domande. Sottolinea pertanto che la fattispecie è profondamente diversa dalla «destinazione delle risorse finalizzate a interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali», ipotizzata nel disegno di legge. Quanto a dare priorità nell'assegnazione delle risorse per interventi di calamità naturale e conservazione di beni culturali alle richieste presentate da enti territoriali, come previsto nel disegno di legge, rileva come l'applicazione di un criterio siffatto potrebbe portare a tralasciare interventi particolarmente qualificati a vantaggio di progetti meno meritevoli, sulla base del dato della mera provenienza della richiesta, con possibile violazione del principio di uguaglianza.

  Massimo Enrico CORSARO (FdI), nel dare atto alla relatrice della serietà del lavoro svolto, osserva tuttavia come la Commissione speciale si sarebbe dovuta concentrare solo su atti la cui adozione da parte del Governo era da considerarsi necessaria ed urgente. Ricorda come essa abbia esaminato già la relazione necessaria per l'approvazione, attraverso la modifica degli obiettivi di finanza pubblica, del decreto-legge per il pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione e successivamente il regolamento attuativo in materia di salvaguardia di lavoratori cosiddetti «esodati». Rileva come l'atto del Governo in esame presenti meno evidenti quelle caratteristiche di necessità ed urgenza che dovrebbero essere alla base di un esame in Commissione speciale, senza attendere la costituzione delle Commissioni permanenti. Ricorda in Pag. 8proposito come, nella scorsa legislatura la Camera avesse già approvato, dopo un attento esame in Commissione bilancio, un'iniziativa legislativa volta a modificare la legge sulla destinazione della quota statale dell'8 per mille, che poi il Senato non ha approvato in via definitiva prima della fine della legislatura. Ritiene quindi che dovrebbe procedersi alla tempestiva costituzione della Commissioni permanenti, anche prima dell'inizio delle riunioni del Parlamento in seduta comune che saranno convocate per l'elezione del Presidente della Repubblica. Annuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

  Giancarlo GIORGETTI (LNP), presidente, osserva che la competenza della Commissione è stata definita sulla base delle decisioni assunte nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo e di una deliberazione dell'Assemblea. Rileva altresì che l'argomento è stato affrontato anche nell'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e che l'eventuale ampliamento delle sue competenze sarà deciso con una nuova deliberazione dell'Assemblea nell'odierna seduta.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, sottolinea con particolare soddisfazione il recepimento della precisazione relativa all'esclusività dell'assegnazione delle risorse della quota statale dell'8 per mille alle finalità stabilite dalla legge. Evidenzia come in tal modo si potrà porre un argine alla tentazione di destinare, come avvenuto in passato, tali risorse alle attività dei contingenti militari impegnati all'estero. Con riferimento alla questione posta dall'onorevole Corsaro, evidenzia come la Commissione dovrebbe avere una durata ben definita e come non possa continuare oltre. Rileva inoltre come solo una piccola parte dei parlamentari sono in tal modo impegnati e ribadisce la necessità di procedere ad una tempestiva costituzione delle Commissioni permanenti.

  Gianclaudio BRESSA (PD), nel prendere atto delle precisazioni fornite dal sottosegretario Polillo, chiede alla relatrice di valutare l'opportunità di prevedere, anche per la fattispecie di cui al comma 5-bis di cui si chiede l'inserimento nell'articolo 2-bis, l'obbligo per il Governo di riferire sulla reintegrazione delle risorse assegnate in deroga rispetto agli ordinari criteri di ripartizione. Osserva come sia ancor più opportuna tale precisazione trattandosi di deroga stabilita non per legge, ma attraverso atto amministrativo.

  Maurizio BERNARDO (PdL), nel complimentarsi con la relatrice per il lavoro svolto, attorno al quale si è registrata un'ampia condivisione, anche a testimonianza dello spirito con il quale si sta lavorando in seno alla Commissione, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Ribadisce come, ad avviso del suo gruppo, la Commissione speciale non possa che avere una durata definita ed una competenza illimitata, anche in considerazione dei complessi temi che il Parlamento dovrà approfondire. Sottolinea tuttavia come, affinché possano funzionare le Commissioni permanenti, sia necessaria la formazione di un Governo, esprimendo quindi l'auspicio che ciò possa avvenire in tempi rapidi.

  Giulio MARCON (SEL), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Sottolinea in proposito come il parere proposto abbia recepito molte delle indicazioni formulate dal suo gruppo, richiamando l'esclusione del finanziamento per ogni attività militare, già citata dal deputato Sorial, nonché la precisazione dell'assenza delle finalità di lucro tra i requisiti soggettivi ed il richiamo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro per potere accedere al riparto delle risorse ed infine l'obbligo per il Governo di individuare le modalità di reintegro delle risorse nel caso di sottrazione delle medesime per finalità non previste dalla legge, sulla base di atti legislativi di iniziativa governativa.

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  Mario MARAZZITI (SCpI), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere da ultimo formulata dalla relatrice, che ringrazia per l'ottimo lavoro svolto. Sottolinea come nell'esame del provvedimento sia stata dedicata grande attenzione al merito e agli aspetti tecnici concernenti la formulazione dello schema di decreto, osservando come la proposta di parere contribuisca a chiarire alcuni aspetti del testo che avevano creato preoccupazione e incertezza. In questo senso, ritiene in particolare apprezzabile l'esplicitazione dell'esclusività della destinazione delle risorse alle quattro finalità di cui alla legge n. 222 del 1985, la precisazione che i beneficiari degli interventi devono essere enti senza finalità di lucro, nonché il vincolo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro per i soggetti che vi siano tenuti sulla base di disposizioni legislative. Reputa, poi, importante la specificazione, introdotta su richiesta del suo gruppo, che gli interventi relativi al contrasto della fame del mondo si intendano applicabili anche alle pandemie e alle emergenze umanitarie.

  Giovanni LEGNINI (PD) si associa ai ringraziamenti alla relatrice per il lavoro svolto e annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata nella seduta odierna. Sottolinea, tuttavia, come il regolamento, anche se corretto sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di parere, costituisce un elemento di efficientamento e di razionalizzazione delle procedure, ma non può risolvere le problematiche più volte denunciate nel corso della scorsa legislatura con riferimento all'utilizzo delle risorse derivanti dall'otto per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, per i quali si rende invece necessario un intervento con una fonte di rango legislativo, eventualmente riprendendo il contenuto delle proposte presentate al riguardo nella scorsa legislatura. In questo senso, ritiene che un primo vincolo alla discrezionalità nell'utilizzo delle risorse sia stato introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2-bis che si propone di introdurre con la proposta di parere, garantendo, quantomeno, un elemento di trasparenza e di assunzione di responsabilità da parte del Governo rispetto alla ripartizione delle somme disponibili tra le quattro finalità indicate dalla legge n. 222 del 1985. Ben più grave risulta, a suo avviso, il tema dell'effettività delle risorse da ripartire, considerando che nell'ultimo decennio la quota statale dell'otto per mille è stata svuotata a più riprese per le finalità più disparate. In proposito, evidenzia che il comma 5-ter dell'articolo 2-bis rende senz'altro più trasparente il procedimento di utilizzo delle risorse, prevedendo un coinvolgimento del Parlamento, che potrà far valere la propria contrarietà alla destinazione a finalità che non condivida. Segnala, peraltro, che, per recepire le considerazioni del collega Bressa, si potrebbe comunque estendere il meccanismo del comma 5-ter anche alla ripartizione tra le diverse finalità previste dalla legge n. 222 del 1985. Ritiene, tuttavia, che una soluzione efficace potrà raggiungersi solo con la modifica delle disposizioni di rango legislativo, che potrebbero prevedere un aggravamento sul piano procedurale dello storno delle risorse rispetto alle finalità indicate dai cittadini in sede di dichiarazione dei redditi.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO pur dichiarando di condividere molte delle considerazioni dell'onorevole Legnini, sottolinea come esista una distinzione tra il caso di utilizzo normale delle risorse dell'otto per mille, per le finalità indicate dalla legge n. 222 del 1985, e il caso di utilizzo straordinario, per finalità eccezionali, che avviene sulla base di appositi provvedimenti legislativi, sui quali il Parlamento è comunque libero di intervenire. Pur riconoscendo come tale ultima modalità di utilizzo presenti aspetti di criticità, evidenzia che la soluzione individuata nella proposta di parere della relatrice costituisca compromesso equilibrato tra le diverse esigenze e ritiene, pertanto, auspicabile che tale proposta, sulla quale si è svolta l'interlocuzione con le amministrazioni competenti, e in particolare con la Pag. 10Presidenza del Consiglio dei ministri, non sia ulteriormente modificata.

  Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, con riferimento alle considerazioni del collega Bressa sottolinea come la ratio del comma 5-bis dell'articolo 2-bis che propone di introdurre con la propria proposta di parere sia diversa da quella del successivo comma 5-ter. Mentre nel primo caso, infatti, si tratta di una ripartizione di risorse tra le finalità e in conformità alle procedure indicate dalla legge n. 222 del 1985, nel secondo caso si fa invece riferimento alla riduzione delle risorse accantonate nel bilancio per finalità diverse individuate e percepite con le modalità indicate in specifici provvedimenti legislativi. Ritiene, pertanto, di confermare la proposta di parere già formulata.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.30 alle 20.

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