CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2013
5.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 APRILE 2013

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 aprile 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Pier Paolo BARETTA. – Intervengono il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero e il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Atto n. 1.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

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  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che – dopo lo svolgimento della relazione introduttiva e degli interventi dei rappresentanti del Governo e dei deputati interessati – la Commissione potrà valutare le più opportune modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di giungere nella stessa giornata di oggi all'espressione del parere di competenza, ove il relatore fosse nelle condizioni di predisporre, d'intesa con i gruppi, la relativa proposta.

  Donata LENZI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare è un passaggio normativo avente a riferimento la questione nota sotto il termine «esodati», nata e sviluppatasi nella precedente legislatura, e necessita quindi di essere inquadrato all'interno di quel contesto di cui è solo un ulteriore tassello, pur nella consapevolezza che il compito della Commissione si limita all'espressione, entro venti giorni, del parere sul decreto attuativo in oggetto. Ricorda che la questione trae origine, come è noto, dalla riforma pensionistica realizzata del Governo Monti e inserita nel decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011, cosiddetto «salva Italia», all'articolo 24, riforma che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente e bruscamente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento. Rileva che la stessa riforma aveva previsto una norma transitoria, il comma 14 del citato articolo 24, che manteneva il previgente regime per cinque tipologie di lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento dell'adozione della riforma e già fuoriusciti o in procinto di uscire dal mercato del lavoro, tipologie, peraltro, tradizionalmente salvaguardate anche nelle precedenti riforme. Segnala come il problema sorga a causa del successivo comma 15, che limita l'applicazione della salvaguardia ad una platea numericamente e finanziariamente predefinita, anche se in sede di confronto parlamentare il numero originario di 65.000 lavoratori viene abrogato, creando i presupposti per applicazioni diseguali a fronte di situazioni equivalenti, ma soprattutto che sottostima grandemente la platea dei possibili salvaguardati rientranti nei criteri indicati nel richiamato comma 14. Fa presente come non si tengano in debito conto, infatti, né l'ampiezza della platea dei lavoratori in mobilità o in procinto di andare in mobilità in conseguenza della difficile fase economica che il Paese attraversa né le conseguenze indotte dalla quasi totale assenza di gradualità nella applicazione della riforma, in particolare per le donne. Rileva che la discrasia iniziale tra categorie di salvaguardati e risorse effettivamente accantonate ha provocato nei mesi successivi ripetuti interventi amministrativi miranti a individuare criteri per ridurre la platea degli aventi diritto, mentre l'azione del Parlamento è stata nel senso opposto, diretta a riconoscere tutti i soggetti ricompresi nel citato comma 14 e ad ampliare la platea nel riconoscimento di ulteriori categorie di lavoratori collocati nell'area «grigia» dei senza lavoro e senza pensione e da salvaguardare, dapprima con l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 e, successivamente, con l'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, cosiddetto «spending review», e con la legge di stabilità – legge n. 228 del 2012. Segnala come, se a tutt'oggi, grazie ai successivi interventi normativi, la platea è raddoppiata da 65.000 a oltre 130.000 salvaguardati, il numero degli esodati potenzialmente rientranti nelle tipologie previste dalle cinque categorie individuate dal comma 14 e dalle successive modificazioni non è certo; tutte le vicende normative occorse, infatti, hanno dato vita ad una produzione legislativa e regolamentare sovrabbondante, contraddittoria e di difficile applicazione, e a un notevole rallentamento delle procedure: ad oggi (aprile 2013), non risulta che ci siano lavoratori salvaguardati ex comma 14 che abbiano cominciato a ricevere la pensione. Auspica pertanto che, pur essendo la Commissione un organo di carattere speciale, la celere definizione almeno della platea dei primi Pag. 565.000 salvaguardati e un quadro di monitoraggio completo e aggiornato della situazione siano obiettivi condivisi e sui quali esercitare una adeguata sollecitazione al Governo.
  Passando allo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione, ricorda che esso è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge n. 228 del 2012, ove è previsto che le disposizioni previgenti alla legge di riforma delle pensioni continuino a trovare applicazione nei confronti di alcune categorie con l'obiettivo di assicurare copertura ad un ulteriore contingente di 10.130 lavoratori. Ribadisce che il compito della Commissione nell'espressione del parere di competenza è ora quello di valutare la rispondenza del provvedimento in esame alla legge di autorizzazione, nonché di verificare le scelte di merito compiute dal Governo nell'attuazione delle norme, intendendo altresì precisare che la sua relazione tiene conto anche degli elementi acquisiti mediante una interlocuzione informale con soggetti a vario titolo interessati dalle norme medesime.
  Rileva che il provvedimento si compone di 10 articoli: l'articolo 1 dello schema di decreto definisce le finalità del provvedimento, individuando nella tabella di cui all'articolo 9 il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici; l'articolo 2 stabilisce le condizioni necessarie affinché ai lavoratori appartenenti alle varie categorie possano continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze pensionistiche previgenti alla riforma (al riguardo, fa presente che nel definire la platea il provvedimento in esame riproduce il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012, ad eccezione della lettera b), che interessa i cosiddetti «prosecutori volontari», per i quali introduce un criterio non previsto nella legge); l'articolo 3 fissa i criteri di precedenza di cui l'INPS deve tenere conto nell'esame delle domande presentate dai soggetti interessati. In particolare, segnala che, per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro; per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; per i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro: tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. Rileva che la disposizione prevede, poi, che nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall'articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012, non vengano prese in considerazione ulteriori domande, mentre gli articoli 4 e 5 indicano la documentazione che deve essere presentata a corredo dell'istanza da parte, rispettivamente, dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo. Osserva che l'articolo 6 prevede l'istituzione di apposite commissioni per l'esame delle istanze di cui agli articoli 4 e 5 (senza oneri a carico dell'amministrazione), composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore della sede provinciale dell'istituto; l'articolo 7 stabilisce che le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni devono essere comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica (avverso i provvedimenti delle commissioni l'interessato può presentare domanda di riesame entro 30 giorni); l'articolo 8 prevede che i prosecutori volontari presentino l'istanza di accesso al beneficio all'INPS, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Pag. 6decreto nella Gazzetta Ufficiale; l'articolo 9 individua il contingente numerico dei lavoratori che, in conformità agli articoli 1 e 2 del provvedimento, hanno titolo ad ottenere il beneficio, rinviando alla tabella allegata: si tratta di 2.560 lavoratori in mobilità, 1.590 prosecutori volontari, 5.130 lavoratori cessati e 850 prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità; l'articolo 10 reca le disposizioni finali in ordine alla registrazione e pubblicazione del decreto.
  Con riguardo ai profili di natura finanziaria, evidenzia, in primo luogo, che la relazione tecnica allegata al provvedimento conferma la stima dei soggetti interessati dalla salvaguardia e dei relativi effetti finanziari, già effettuata in sede di relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità per il 2013. Rileva che una apposita clausola di salvaguardia stabilisce, inoltre, che nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall'articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012, non possano essere prese in considerazione ulteriori domande. Al riguardo, peraltro, fa presente che occorre ricordare che, al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati, il comma 235 dell'articolo 1 della stessa legge di stabilità ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013, nel cui ambito confluiscono anche le eventuali risorse che deriveranno dal mancato utilizzo dei fondi stanziati per i precedenti interventi di salvaguardia.
  Alla luce del contenuto dello schema ed entrando nel merito del provvedimento, segnala alcuni aspetti sui quali giudica opportuna una riflessione della Commissione in vista dell'espressione del parere di competenza; su tali aspetti, ritiene pertanto necessario anche acquisire possibili chiarimenti da parte del Governo.
  Rileva, in primo luogo, con riguardo all'articolo 2, ove si definisce la platea dei soggetti beneficiari, che lo schema di decreto riproduce il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012, con eccezione (come segnalato anche dalla documentazione degli uffici della Camera) della lettera b), relativa ai prosecutori volontari, per i quali esso introduce una limitazione non prevista in legge; lo schema di decreto, infatti, escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l'attività lavorativa (a qualsiasi titolo), anche prima del 4 dicembre 2011, e non dopo, come previsto esplicitamente dalla legge.
  Al riguardo, nel ripercorrere gli interventi normativi succedutisi sul tema, rammenta anzitutto che il comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, alla lettera d), salvaguarda (testualmente) «i lavoratori che antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione»: si tratta di una salvaguardia sempre prevista da tutte le riforme pensionistiche (si veda, ad esempio, quella prevista dal legge n. 247 del 2007, ancora in vigore). Tuttavia, ricorda che il primo decreto ministeriale di attuazione, emanato in data 1o giugno 2012, limita artatamente la platea a «chi matura i requisiti nei 24 mesi successivi e non abbia ripreso alcuna attività lavorativa dopo la autorizzazione alla contribuzione volontaria», autorizzazione che, peraltro, può anche essere avvenuta anni prima; il tradizionale istituto della autorizzazione alla prosecuzione volontaria va, infatti, incontro soprattutto a due tipologie diverse: la prima è quella dei lavoratori, più spesso lavoratrici, che abbandonano definitivamente il mercato del lavoro e la seconda è quella dei lavoratori che, perdendo il lavoro stabile, alternano periodi lavorativi a fasi di disoccupazione, ma che sono stati sollecitati a essere responsabili del loro futuro pensionistico, coprendo i periodi di disoccupazione con i versamenti volontari (ricorda, peraltro, che per questo motivo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si chiede una volta sola e vale per tutto il corso della vita lavorativa). Ricorda che durante la discussione della legge di stabilità 2013 è emerso un generale, positivo, Pag. 7orientamento a una visione non punitiva per chi si è impegnato e ha trovato lavoro, anche in linea con consolidate posizioni europee; la chiara volontà del legislatore, espressa nel comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità, era infatti quella di evitare che – ad esempio – un lavoratore, che fosse stato autorizzato alla prosecuzione volontaria anche molti anni fa, potesse essere penalizzato per il fatto di avere svolto attività lavorativa negli anni successivi. Segnala che, in questo senso, la lettera b) del comma 231 dispone che la salvaguardia si applica: «ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011».
  Ritiene, quindi, che si debba ripristinare il testo originario del comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità, atteso anche che – in caso contrario – lo stesso schema di decreto incorrerebbe in una palese contraddizione, laddove, nella tabella di cui all'articolo 9 dello schema medesimo, è invece riportato, nella quantificazione del contingente degli aventi titolo al beneficio (pari a 1.590 unità), l'esatto contenuto della norma di legge. Al contempo, giudica essenziale precisare che il requisito reddituale dei 7.500 euro, richiesto dal comma 231, lettera b), numero 1), appena richiamato, deve essere considerato nel corso dell'anno solare di riferimento e non sommando i redditi di due parti di anno (ad esempio, la fine del 2011 e l'inizio del 2012, come risulterebbe a taluni lavoratori che avrebbero ricevuto indicazioni in tal senso da alcune sedi territoriali dell'INPS).
  Con riferimento alla problematica della prosecuzione volontaria, pur trattandosi di materia che investe profili di natura meramente amministrativa, segnala, altresì, che – come emerge da una interrogazione presentata nella corrente legislatura (5-00039 Gnecchi) – un problema specifico riguarda i lavoratori in mobilità che abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria: al riguardo, infatti, fa notare che, in virtù di una prassi non uniforme nell'ambito dei vari uffici territoriali dell'INPS, è venuta a crearsi una situazione di disparità tra lavoratori per i quali la domanda è stata accolta e lavoratori che hanno visto rigettare tale istanza. Ritiene che occorra, dunque, che l'INPS assuma proprie iniziative, ove possibile anche con atto amministrativo, per sanare una palese discriminazione che consenta ai soggetti interessati di potere produrre domanda, «ora per allora», per l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, al fine di poter accedere ai benefici pensionistici ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame.
  Inoltre, per quanto concerne l'articolo 6, ove si prevedono apposite commissioni per l'esame delle istanze dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS (designato dal Direttore della sede provinciale dell'istituto), invita a riflettere (benché siano esclusi oneri finanziari) sull'opportunità della loro istituzione ex novo, soprattutto ove si consideri che la legge non le prevede in modo esplicito e che i precedenti interventi di salvaguardia rimettevano Pag. 8in capo all'INPS l'intera attività di valutazione delle domande. In tal senso, prospetta al Governo l'opportunità di valutare se non sia preferibile – piuttosto che creare nuovi organismi – ricorrere, per l'attività istruttoria, alle commissioni già istituite per l'esame delle istanze di cui ai precedenti decreti in materia ovvero di chiarire, in caso contrario, le ragioni che motivano l'esigenza di creare nuove commissioni.
  Inoltre, con riferimento alla clausola di salvaguardia che impedisce, nel caso di raggiungimento del limite numerico previsto in relazione alle risorse stanziate, che siano prese in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici, giudica opportuno – vista l'assenza di un dato che certifichi il complessivo ammontare dei «prosecutori volontari» potenzialmente interessati – introdurre una norma volta a prevedere l'obbligo di quantificare i soggetti rimasti esclusi, al fine di consentire le opportune valutazioni politiche per eventuali successivi interventi di tutela. In particolare, considerato che la legge e lo stesso schema di decreto confermano l'esistenza di un preciso ordine di priorità nell'accoglimento delle domande, che fa riferimento alle date di autorizzazione alla prosecuzione volontaria e di cessazione del rapporto di lavoro precedente tale autorizzazione, ritiene necessario che l'INPS non si limiti a certificare il raggiungimento della soglia numerica prevista dal decreto, ma effettui un preciso censimento di tutte le domande presentate, in modo da fornire al Parlamento un quadro completo della platea dei potenziali beneficiari che resteranno esclusi.
  In conclusione, evidenziato un errore di carattere meramente formale all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, laddove si riscontra un duplice riferimento al «raggiungimento del limite numerico», ritiene che – ove il Governo fosse in grado di fornire con celerità i chiarimenti richiesti, possibilmente anche con le necessarie valutazioni di ordine finanziario – la Commissione possa, nell'ambito delle proprie competenze, esprimere un parere che consenta la rapida adozione del decreto in esame, sia pure con le correzioni che si renderanno opportune e, in particolare, con la chiara riaffermazione della volontà del legislatore riguardo alla platea dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
  Il ministro Elsa FORNERO preannuncia anzitutto di aver ricevuto una nota dal Ragioniere generale dello Stato, di cui darà conto alla Commissione, in merito alla questione della ipotizzata difformità tra i contenuti del decreto ministeriale in oggetto e le corrispondenti prescrizioni della Legge di stabilità relativamente alla vicenda dei prosecutori volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012.
  Passando, quindi, al contesto generale in cui si inserisce il provvedimento, al fine di richiamare i profili di criticità che connotavano il contesto economico che determinò l'intervento del Governo in materia di lavoro e pensioni del novembre 2011, rammenta che nei venti giorni che portarono all'approvazione del decreto-legge cosiddetto «salva Italia» il Paese stava precipitando in una gravissima congiuntura economica; pertanto, con urgenza il Governo e gli organismi dell'Unione europea avanzarono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la puntuale richiesta di elaborare una rigorosa riforma del mercato del lavoro che affrontasse in particolar modo la delicata questione della esorbitante spesa pensionistica. Ricorda che occorreva lanciare un convinto segnale di inversione di tendenza rispetto al passato alle istituzioni internazionali ed ai mercati finanziari e pertanto, per la prima volta rispetto a precedenti interventi normativi, si è dovuta introdurre finanche una più incisiva e rigida disciplina riguardo ai tempi della transizione. Precisa che su tale aspetto non si determinò una autonoma posizione del Ministero, bensì si realizzò di fatto un'imposizione determinata dalla urgenza dell'intervento e dalla criticità del contesto di riferimento. Fa notare che la legge approvata prevedeva espressamente la salvaguardia di cinquantamila lavoratori in un primo tempo e poi di sessantamila ulteriori lavoratori. Osserva, Pag. 9tuttavia, che solo in una successiva fase è emersa la presenza di un elevato numero di accordi individuali stipulati tra lavoratori e datori di lavoro in ordine alle modalità di uscita dal mercato del lavoro; su tale questione si è quindi registrata la totale assenza di fonti informative e di dati ed elementi conoscitivi.
  Ricorda che il Governo ha quindi tentato di attivare misure basate comunque sul parametro della equità al fine di uniformare e tutelare posizioni difformi e talvolta del tutto disomogenee. Fa notare che i decreti successivamente adottati hanno ampliato la platea dei destinatari delle misure di salvaguardia anche attraverso il ricorso al prolungamento della mobilità relativo alla cosiddetta «legge Sacconi». Precisa che la vicinanza al momento del pensionamento e l'oggettiva difficoltà a creare nuova occupazione sono stati i due criteri di equità cui si è fortemente ispirato l'intervento del Governo. Aggiunge che l'esatto numero dei destinatari delle misure di salvaguardia non poteva in alcun modo essere stimato con precisione, in quanto riferito a diverse tipologie di lavoratori e occorrendo a tal fine la necessaria collaborazione dei competenti uffici regionali. In assenza di un qualsivoglia registro o censimento dei lavoratori coinvolti si è determinata, pertanto, una oggettiva difficoltà a definire il perimetro di intervento del Governo.
  Sottolinea che un ulteriore elemento ha poi reso incerti i margini di definizione dell'intervento governativo, ovvero la grave recessione economica in cui si inserisce l'intervento in oggetto. Evidenzia che, di conseguenza, la riforma del mercato del lavoro successivamente approvata si è connotata certamente, almeno sotto il profilo degli obiettivi, per la valenza inclusiva: l'intento perseguito è estendere le possibilità di occupazione quanto più sia possibile alle donne, ai giovani e ai lavoratori anziani, attraverso misure volte a creare nuove occasioni di lavoro. Fa, dunque, notare che sotto tale profilo il Governo non è rimasto inerte.
  Sostiene, altresì, che i requisiti per attivare i meccanismi di pensionamento sono cambiati nel 2013 e nessun lavoratore è stato penalizzato nel 2012 a causa della cosiddetta «Rifoma Fornero». Precisa che la suddetta riforma non è stata ispirata esclusivamente alle istanze di rigore e austerità imposte dai mercati finanziari, bensì ha inteso perseguire il fondamentale obbiettivo del bilanciamento e riequilibrio dei rapporti tra generazioni, al fine di modificare il pernicioso sistema normativo che aveva assegnato eccessivi benefici ai lavoratori anziani ed oneri esorbitanti in capo alle generazioni più giovani.
  In ordine allo stato di attuazione delle specifiche misure di salvaguardia, richiama la nota ricevuta dai competenti uffici dell'INPS, secondo cui – premesso che in molti casi gli accordi riguardano lavoratori non individuati nella precisa identità e che saranno quindi le imprese che dovranno fornire i relativi nominativi – si evidenzia come si sia definita la situazione relativa alla salvaguardia dei primi sessantacinquemila lavoratori, che possono quindi accedere senza problemi al pensionamento, essendo per sessantatremila di essi già state accolte le relative posizioni. Fa notare che in ordine a tale ultima categoria di salvaguardia si potrebbero liberare probabilmente duemila posizioni, i cui risparmi, ricorrendo all'apposito fondo, potrebbero essere destinati ad ulteriori posizioni di salvaguardia. Precisa, inoltre, che nella giornata di ieri si è deciso che i lavoratori che hanno presentato domanda per la prima salvaguardia e la cui posizione rientra invece nella platea della seconda salvaguardia non sono tenuti a ripresentare ulteriore domanda per accedere a quest'ultima garanzia di tutela.
  In relazione, poi, al rilievo avanzato dal relatore in ordine alla presunta discrasia tra il testo dello schema di decreto ministeriale e l'articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012, relativamente alla lettera b) relativa ai prosecutori volontari, per i quali si asserisce che sarebbe stata introdotta dal decreto ministeriale una limitazione non prevista in legge, fa notare che non sembrerebbe sussistere alcuna difformità: a tal proposito, richiama i Pag. 10contenuti della citata nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti della Commissione per le valutazioni di competenza.

  Maino MARCHI (PD) ritiene che il parere che la Commissione si appresta a deliberare debba tenere conto dei puntuali rilievi emersi dalla relazione svolta dal deputato Lenzi, con riferimento, in particolare, alla questione relativa ai prosecutori volontari per i quali lo schema di decreto in esame, all'articolo 2, sembra introdurre una limitazione non prevista dalla legge, escludendo dal riconoscimento dei benefici previsti i lavoratori che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l'attività lavorativa prima del 4 dicembre 2011. Reputa non convincente la risposta fornita dalla Ragioneria generale dello Stato sul punto, di cui ha dato conto il ministro Fornero nel suo intervento. Ricorda altresì che il comma 231 dell'articolo 1 della legge n. 228, cui si riferisce l'articolo 2 dello schema di decreto in oggetto, è stato frutto di un lavoro lungo e concordato nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità; si rende, pertanto, necessario riprodurre alla lettera il testo di tale norma.
  Rileva come un'altra questione importante attenga al monitoraggio; a suo avviso l'INPS, sulla base delle domande presentate dai soggetti interessati, dovrebbe fornire al Parlamento un quadro preciso della platea dei potenziali beneficiari che restano esclusi dalle misure di salvaguardia a causa del superamento del limite numerico.
  Osserva, infine, come la relazione tecnica che accompagna il provvedimento in oggetto risulti poco comprensibile, in quanto riporta alcune tabelle, concernenti la stima dei soggetti interessati dalla salvaguardia in esame, distinti per tipologia, senza tuttavia specificare i criteri e i calcoli in base ai quali si è addivenuti a quel tipo di quantificazione, ciò che agevolerebbe sicuramente l'attività della Commissione e, più in generale, eventuali, futuri, interventi del Parlamento.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) fa notare come, analogamente a quanto è avvenuto con il precedente documento che la Commissione speciale ha avuto modo di esaminare nella scorsa settimana, laddove è emerso che il Governo non possiede dati certi relativamente alla finanza degli enti locali, anche in questa circostanza l'Esecutivo non è in grado di fornire dati certi circa il numero di lavoratori che possono andare in pensione in base alla normativa vigente. Ritiene che vi sia una certa confusione in ordine alle quantificazioni che sono state effettuate, contravvenendo alla massima per cui «la statistica chiede, prima di contare, cosa si vuole contare».
  Con riferimento, poi, all'intervento di carattere più generale svolto dal ministro Fornero, ricorda che la ratio della riforma contemplava la possibilità di una riqualificazione dei lavoratori anziani che vengono licenziati, prevedendo che, se un lavoratore rimane senza lavoro a cinquant'anni, non potendo andare in pensione, dovrebbero essergli assicurati un sussidio di disoccupazione e una formazione adeguata, in attesa di ricollocarsi sul mercato del lavoro. Evidenzia, quindi, come tutto ciò non sia accaduto nei fatti.
  Ribadisce altresì l'esigenza, già sottolineata sia dal relatore sia da un altro deputato intervenuto nel dibattito, di riprodurre, all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, il testo dell'articolo 1, comma 231, della legga di stabilità, in modo tale da evitare che si vengano a creare problemi interpretativi relativamente all'individuazione dei lavoratori per i quali possono continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze pensionistiche previgenti alla riforma.

  Pier Paolo BARETTA, presidente, avverte che il ministro Fornero intenderebbe fornire sin d'ora taluni chiarimenti, a seguito degli interventi al momento svolti.

  Il ministro Elsa FORNERO osserva che, in relazione alla riforma del sistema pensionistico, si è registrata una semplificazione «grossolana» da parte di certa Pag. 11stampa, fino ad addivenire a una vera e propria disinformazione. Ricorda come, nella realtà, la riforma pensionistica sia volta a perseguire parallelamente un duplice obiettivo: l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento, accanto all'esigenza di assicurare una maggiore equità e un riequilibrio generazionale.
  Ricorda altresì come nell'ambito della riforma del lavoro sia stata dedicata una forte attenzione al tema dell'invecchiamento attivo, alla quale non è corrisposto lo sviluppo di altrettanti progetti, a causa dell'atteggiamento generalmente inerte da parte delle regioni. Segnala che laddove, invece, le regioni si sono attivate, si sono concretamente realizzati esempi di «staffetta generazionale», come è accaduto nella regione Lombardia dove, a fronte del lavoro part time dei lavoratori anziani su libera scelta dei medesimi, si è proceduto all'assunzione di giovani, utilizzando in tal senso fondi europei.

  Luigi BOBBA (PD) richiama anzitutto le critiche già rivolte dal relatore e da altri deputati già intervenuti nel dibattito relativamente alla formulazione dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame, ritenendo non soddisfacente la risposta fornita dalla Ragioneria generale dello Stato sul punto, in quanto il testo della predetta norma è oggettivamente diverso da quello dell'articolo 1, comma 231, della legge di stabilità, frutto di un accordo tra i diversi gruppi parlamentari. Reputa pertanto necessario assicurare una totale corrispondenza tra i due testi, al fine di scongiurare il pericolo di introdurre, attraverso il decreto in oggetto, una limitazione non prevista dalla legge per i prosecutori volontari.
  Con riferimento poi all'intervento dal ministro Fornero, preso atto dei chiarimenti forniti in ordine alla prima tranche di 65.000 lavoratori ai quali è stata garantita copertura previdenziale attraverso i vari interventi normativi successivi alla riforma pensionistica, evidenzia come tuttavia non sia possibile allo stato avere dati relativi agli ulteriori 55.000 lavoratori salvaguardati.
  Ricorda, altresì, la questione sollevata attraverso la presentazione dell'interrogazione Gnecchi 5-00039, di cui egli stesso è cofirmatario, concernente i lavoratori in mobilità che abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, facendo presente che, a causa di una prassi non uniforme nell'ambito dei vari uffici territoriali dell'INPS, si è venuta a creare una situazione di disparità tra lavoratori per i quali la domanda è stata accolta e lavoratori che hanno visto rigettare tale istanza. Reputa, pertanto, necessario che l'INPS assuma opportune iniziative volte a sanare la discriminazione venuta a crearsi, al fine di consentire ai soggetti interessati di poter produrre domanda «ora per allora» per l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, in modo da poter accedere ai benefici pensionistici.

  Claudio COMINARDI (M5S), dopo aver ringraziato il deputato Lenzi per la relazione svolta, evidenzia alcuni elementi di criticità, a partire dai tempi relativi all'adozione stessa del decreto interministeriale concernente i cosiddetti esodati, dal momento che, in base all'articolo 1, comma 232, della legge n. 228 del 2012, che ne prevede l'adozione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il termine è scaduto il 2 marzo 2013.
  Entrando nel merito del contenuto del provvedimento in esame, evidenzia come l'articolo 2 non riproduca in modo identico il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012, limitatamente alla lettera b), in tal modo andando a svantaggio dei prosecutori volontari, ragione per cui occorre richiamare nella sua interezza il testo di tale norma.
  Sottolinea, inoltre, la contrarietà del suo gruppo rispetto all'istituzione di nuove commissioni per l'esame delle istanze dei lavoratori, ciò che si tradurrebbe in un ulteriore aggravio per la finanza pubblica: occorre, al contrario, operare affinché l'attività istruttoria avvenga a «costo zero».Pag. 12
  Con riferimento, infine, ai dati forniti dal Governo, lamenta come vi sia poca chiarezza in ordine alla situazione concernente i 65.000 lavoratori già salvaguardati – rispetto ai quali non emerge in modo esplicito se siano applicabili le cosiddette «finestre mobili» per l'accesso al trattamento pensionistico – e come, in generale, non sia possibile acquisire elementi certi relativamente alla consistenza complessiva della platea degli esodati.
  Per concludere, auspica che la problematica degli esodati venga affrontata prima possibile nella sua interezza, affinché nessuno venga lasciato indietro.

  Mario MARAZZITI (SCpI), ringraziando il relatore per il carattere puntuale della relazione svolta, si sofferma su alcuni aspetti, in primis sull'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio, affinché l'INPS sia realmente in grado di fornire al Parlamento un quadro completo dei potenziali beneficiari che resteranno esclusi dall'applicazione delle misure di salvaguardia, al fine di avere contezza del disagio sociale che può determinarsi.
  Richiamando l'intervento del deputato Buttiglione con specifico riferimento alla questione dell'invecchiamento attivo, fa presente di non essere contrario all'innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al trattamento pensionistico, precisando come tuttavia a suo avviso andrebbe ulteriormente sviluppato il rapporto tra invecchiamento e lavoro, evitando di creare le condizioni per cui il protrarsi dell'attività lavorativa venga ad assumere un carattere punitivo. Ritiene a riguardo che andrebbero assunte iniziative anche sul piano culturale volte ad evidenziare come la prosecuzione, auspicabilmente con contenuti diversi, dell'attività lavorativa possa determinare un incremento della qualità della vita, del benessere individuale e sociale.

  Titti DI SALVO (SEL), esprimendo preliminarmente il proprio apprezzamento per la relazione del deputato Lenzi, segnala, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta odierna, che l'effetto complessivo della riforma pensionistica e della revisione della disciplina del mercato del lavoro sia stato quello di un generale abbassamento del livello di solidarietà del sistema previdenziale, che riconosce minori tutele ai giovani, il cui futuro è molto incerto in ragione dell'innalzamento dei minimi contributivi e della discontinuità delle prestazioni lavorative, e alle donne, alle quali non sono adeguatamente riconosciuti i carichi familiari sopportati. Ritiene, pertanto, che sia necessario interrogarsi sulle politiche da adottare per l'invecchiamento attivo e per definire in modo soddisfacente la posizione dei giovani e delle donne nel sistema previdenziale pubblico, specialmente in un contesto nel quale profonde crisi nel sistema produttivo convivono con l'innalzamento dell'età pensionabile.
  Quanto al tema affrontato dal provvedimento in esame, osserva come il susseguirsi di decreti testimoni in modo evidente che il problema non è di agevole soluzione e che la platea dei lavoratori fin qui salvaguardati non è esaustiva, anche se sussistono stime discordanti sui lavoratori ancora privi di tutela. Ritiene, del resto, evidente che nello schema si cerchi di «ritagliare» la platea dei lavoratori da tutelare in modo da farla rientrare esattamente nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate; in questo contesto, si determinano anche palesi discordanze tra il testo dello schema e le disposizioni della legge di stabilità, che non sono risolte dai chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento a specifiche fattispecie, si associa al richiamo della problematica della prosecuzione volontaria segnalato nella presente legislatura da un'interrogazione presentata dalla collega Gnecchi, sottolineando altresì che non è ancora prevista nessuna tutela per i lavoratori licenziati che non abbiano potuto accedere alle pensione in ragione del mutamento dei requisiti previsto dalla riforma. Nel segnalare altresì l'esigenza di non creare inutili appesantimenti amministrativi per i lavoratori che già siano in rapporto con gli istituti previdenziali, ritiene che in questa sede sarebbe importante Pag. 13verificare se sussista un impegno unanime di tutti i gruppi per una soluzione integrale e definitiva dei problemi posti dalla recente riforma previdenziale.

  Pier Paolo BARETTA, presidente, nel delineare – a seguito della conclusione degli interventi di merito – l'organizzazione dei lavori della Commissione, propone di seguire il metodo di lavoro utilizzato per l'esame della relazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, che ha consentito l'approvazione di una risoluzione sostenuta da tutte le forze politiche. Ritiene, quindi, che il seguito dell'esame del provvedimento possa proseguire al termine della seduta già convocata nel pomeriggio di oggi per l'esame dello schema di decreto relativo alle modalità di ripartizione della quota dell'8 per mille devoluta alla diretta gestione statale e che in quella sede il relatore possa presentare una proposta di parere da sottoporre ai gruppi, al fine di verificare se sia possibile realizzare una convergenza sul tema.

  Maurizio BERNARDO (PdL) concorda con la proposta della presidenza, segnalando tuttavia come non si debba necessariamente prefigurare la conclusione dell'esame del provvedimento nel pomeriggio di oggi, considerando la complessità della tematica affrontata e la necessità di approfondimenti, anche di carattere tecnico, circa le considerazioni della Ragioneria generale dello Stato.

  Pier Paolo BARETTA, presidente, ritiene che nel pomeriggio di oggi il relatore potrà presentare la propria proposta di parere e che in quella sede si potrà verificare se vi siano le condizioni per la conclusione dell'esame o se si renda necessario un rinvio del seguito dell'esame ad un'altra seduta.

  Gianluca BENAMATI (PD), nel ringraziare il deputato Lenzi per l'ampia e approfondita relazione e nell'auspicare che nel pomeriggio di oggi si possa portare a conclusione l'esame del provvedimento, segnala due aspetti che, a suo avviso, dovrebbero essere considerati nella stesura della proposta di parere. In primo luogo, ritiene che, come segnalato nella fase introduttiva della seduta, debba chiarirsi univocamente la portata dell'articolo 2 dello schema, anche tenendo conto delle affermazioni del Ministro, che ha assicurato che tale norma intendeva semplicemente riprodurre quanto già previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge di stabilità per il 2013. Rileva, inoltre, che, specialmente nel quadro dell'attuale tendenza al contenimento delle spese, sarebbe opportuno non costituire nuove commissioni per l'esame delle istanze, bensì avvalersi delle strutture già esistenti.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), soffermandosi sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, sottolinea come sia stato prospettato un esame contenuto in limiti temporali assai ristretti per un provvedimento che presenta criticità evidenti e per il quale mancano elementi informativi importanti. Ritiene, pertanto, necessario garantire un esame sufficientemente approfondito, ribadendo peraltro l'esigenza, più volte segnalata dal suo gruppo, di una immediata costituzione delle commissioni permanenti.

  Sesa AMICI (PD) concorda con la proposta della presidenza, che, a suo giudizio, consente di ottimizzare i tempi di lavoro della Commissione: a tal fine, la proposta di parere del relatore dovrebbe essere resa disponibile non appena possibile, in modo da consentire di discutere già nel pomeriggio di oggi su un documento, al quale apportare, eventualmente, modifiche e integrazioni.

  Il ministro Elsa FORNERO, intervenendo per ulteriori precisazioni, dichiara di essere a disposizione della Commissione per ogni possibile valutazione del provvedimento, del quale sottolinea l'importanze e l'urgenza. A tale ultimo riguardo, dichiara di accettare le critiche relative al mancato rispetto del termine di legge per l'adozione del provvedimento, rappresentando Pag. 14che il ritardo è dovuto ai tempi tecnici necessari alla sua stesura. Fa presente, inoltre, di essere consapevole che i provvedimenti sinora adottati non assicurano la tutela di tutti i lavoratori, osservando tuttavia che si è in presenza di un fenomeno assai complesso, che riguarda soggetti con caratteristiche spesso assai diverse. Condivide, poi, l'attenzione posta sul lavoro dei soggetti più anziani, sottolineando come le riforme adottate mirassero alla creazione di un mercato inclusivo che tenesse conto delle esigenze dei lavoratori anziani, dei giovani e delle donne.

  Bruno TABACCI (Misto-CD) osserva che nell'intervento del Ministro Fornero è presente un invito a concludere celermente l'esame del provvedimento. Sottolineando come non siano in discussione le linee programmatiche del futuro Governo in materia previdenziale, ritiene dunque che sia auspicabile concludere l'esame dello schema già nella seduta pomeridiana di oggi, dal momento che il relatore è probabilmente in grado di formulare una compiuta proposta di parere.

  Pier Paolo BARETTA, presidente, nel prendere atto degli orientamenti sinora emersi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà convocata nel pomeriggio di oggi, evidenziando che in quella sede si potrà valutare se sussistano le condizioni per la conclusione dell'esame dello schema di decreto.

  La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 aprile 2013. — Presidenza del vicepresidente Pier Paolo BARETTA. – Intervengono il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

  Pier Paolo BARETTA, presidente, avverte che, in ragione di un imprevisto ritardo del rappresentante del dicastero incaricato di seguire l'esame dell'atto del Governo n. 2, occorre rinviare alle 15.30 l'inizio dei lavori della Commissione.
  Sospende, quindi, la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.35.

Sull'ordine dei lavori.

  Pier Paolo BARETTA, presidente, in considerazione della presenza in Commissione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della disponibilità del relatore a presentare sin d'ora la relativa proposta di parere, propone di procedere a una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame dell'atto del Governo n. 1.

  La Commissione conviene.

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Atto n. 1.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Donata LENZI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni presentata sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Pag. 15

  Gessica ROSTELLATO (M5S) osserva che il suo gruppo condivide la proposta di parere formulata dal relatore, che ha accolto, in particolare, la richiesta di precisare che la partecipazione alle commissioni istruttorie sia a «costo zero». Fa presente, comunque, che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2), al fine di rendere espliciti i punti di interesse in materia.

  Maurizio BERNARDO (PdL) chiede ai rappresentanti del gruppo del MoVimento 5 Stelle di chiarire meglio la propria posizione, rilevando come tale gruppo, malgrado la condivisione espressa sulla proposta di parere formulata dal relatore, abbia comunque depositato una proposta alternativa di parere. Con riferimento al provvedimento in esame, osserva come il suo gruppo non abbia, già in passato, condiviso taluni aspetti della riforma delle pensioni approvata dal Governo Monti, ricordando peraltro come lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali si fosse impegnato a ritornare su alcune norme in successivi provvedimenti, poi non adottati. Sottolinea come, con questo atto, si rimedi ad un grave errore relativo alla quantificazione dell'effettivo numero dei soggetti da salvaguardare. Fa presente che il suo gruppo condivide la proposta di parere formulata dal relatore, che rende possibile una risposta positiva in favore di ulteriori soggetti. Sottolinea, pertanto, come – rivalutando parzialmente quanto prospettato nella precedente seduta odierna – sia preferibile adottare sin d'oggi il parere di competenza, anche per evitare ulteriori ritardi nella definizione del provvedimento in esame, atteso da molti cittadini, sebbene fosse auspicabile un intervento ancora più ampio, reso impraticabile dall'attuale contingenza politico-istituzionale.
  Osserva, infine, come occorra riflettere sulle competenze della Commissione speciale, alla quale deve essere riconosciuto il tempo necessario per affrontare temi importanti.

  Luigi BOBBA (PD) rileva come la proposta di parere formulata dal relatore recepisca correttamente quanto affermato nella relazione e nel successivo dibattito, con particolare riferimento alla condizione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b). Ritiene inoltre positivo il richiamo alla riferibilità del requisito reddituale, pari a 7.500 euro, in riferimento all'anno solare. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Titti DI SALVO (SEL), pur sottolineando come il provvedimento in esame non risolva compiutamente il problema dei cosiddetti esodati, osserva come sia stato molto prezioso il lavoro svolto dal relatore. Esprime, quindi, soddisfazione per l'accoglimento delle indicazioni formulate nel corso del dibattito dal suo gruppo e, in particolare, per il richiamo alla necessità di individuare una soluzione strutturale alla questione.

  Bruno TABACCI (Misto-CD), nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rileva come essa recepisca correttamente il dibattito svoltosi in Commissione. Osserva, tuttavia, che la Commissione dovrebbe attenersi scrupolosamente al ristretto ambito di competenza che le è stato assegnato, limitandosi all'esame degli atti del Governo ed evitando la formulazione di indirizzi al Governo, anche in considerazione della particolare situazione politica ed istituzionale.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI), nel formulare i propri complimenti al relatore per il lavoro svolto, osserva come sia opportuna la richiesta di un monitoraggio al fine di fornire al Parlamento un quadro completo della platea dei potenziali beneficiari, tenendo conto non solo delle legittime aspettative di ciascuno, ma anche di criteri oggettivi. In riferimento all'attuale situazione politica ed istituzionale, rileva come ci si muova ai limiti della «legalità costituzionale» e come, pur essendo difficile considerare ricadenti nell'ordinaria Pag. 16amministrazione taluni provvedimenti come lo sblocco di 40 miliardi di euro per il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, essi siano necessari per il Paese. Osserva, dunque, che le forze politiche dovrebbero prendere atto della fine del bipolarismo e dare vita ad un nuovo Governo di coalizione.

  Gessica ROSTELLATO (M5S), preso atto dell'avvenuto recepimento delle richieste formulate, precisa che, malgrado la presentazione di una propria proposta di parere, il suo gruppo voterà comunque a favore della proposta di parere del relatore e rinuncia sin d'ora a chiedere che venga posta in votazione la propria proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

  Pier Paolo BARETTA, presidente, esprime apprezzamento per il consenso unanime registrato dalla proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Atto n. 2.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 in materia di criteri e procedure per la utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222. Rileva che, come evidenziato nella relazione illustrativa dello schema, le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 sono volte ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai «mutamenti normativi intercorsi» e, al tempo stesso, a risolvere alcuni aspetti critici emersi nel corso degli anni, relativamente alle modalità e ai criteri di riparto delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) devoluta alla diretta gestione statale.
  Osserva, in particolare, come la Relazione allo schema sottolinei la necessità di intervenire sulla procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi derivanti dall'otto per mille di competenza statale, esplicitando i criteri di distribuzione delle risorse secondo principi di certezza e trasparenza, razionalizzando e contenendo la spesa attraverso il pagamento dei relativi contributi per stati di avanzamento, nonché ridisegnando il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi, limitandolo ad un periodo massimo di 180 giorni (in luogo degli oltre otto mesi attualmente necessari). Sottolinea come lo schema intenda, inoltre, affrontare il problema della decurtazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, spesso dovuta a provvedimenti normativi finalizzati a dare copertura ad interventi di protezione civile per calamità naturale, mediante l'introduzione di criteri che consentano di destinare le somme in via prioritaria al verificarsi di eventi di calamità naturali, pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche. Con riferimento ai profili di criticità affrontati dallo schema in esame, ricorda che alcuni rilievi in merito erano già stati espressi, nel corso della precedente legislatura, dalla V Commissione bilancio della Camera in occasione del parere espresso il 27 ottobre 2009 sullo schema di DPCM di ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla Pag. 17gestione statale per il 2009, nell'ambito del quale la Commissione ha vincolato la sua valutazione favorevole alla condizione di una revisione dei criteri di riparto della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale. Rammenta che, peraltro, già la Corte dei conti, nella Relazione sulla gestione del fondo dell'otto per mille da parte dello Stato, approvata nel luglio del 2008 (deliberazione n. 8/2008/G), aveva avuto occasione di rilevare, in proposito, l'assenza di chiari criteri di ripartizione sia nell'ambito della quattro tipologie di intervento ammesse a contributo, sia nella distribuzione territoriale degli interventi, nonché l'elevata frammentazione degli interventi, considerata in contrasto con il carattere di straordinarietà richiesto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Ricorda che nel marzo 2010 sono state presentate alla Camera dei deputati tre proposte di legge d'iniziativa parlamentare volte a risolvere tali profili di criticità emersi in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille, evidenziati dal sopra citato parere della Commissione bilancio della Camera, con riferimento particolare alla individuazione di criteri unanimemente condivisi per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse della quota dell'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale, con riguardo sia alla ripartizione delle somme tra le quattro grandi aree degli interventi straordinari finanziabili, sia alle priorità di scelta tra le diverse istanze valutate favorevolmente al termine dell'istruttoria condotta in sede amministrativa.
  Evidenzia che un secondo ordine di criticità affrontato dalle proposte di legge citate, emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, era quello relativo alla riduzione delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale, spesso utilizzate per diverse finalità, attinenti prevalentemente la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, con gravi distorsioni dell'intero meccanismo di destinazione dell'otto per mille IRPEF. Rammenta che un testo unificato delle suddette proposte di legge è stato approvato dalla V Commissione Bilancio, in sede referente, in data 15 giugno 2010, e poi dall'Assemblea della Camera, il 29 settembre 2011. Il provvedimento è stato quindi trasmesso al Senato, presso il quale tuttavia l'esame non si è concluso in tempo utile prima del cessare della XVI legislatura.
  Fa presente che lo schema di decreto in esame modifica in più punti il regolamento vigente, incidendo sui criteri di riparto e le procedure per la utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. In primo luogo, l'articolo 1 dello schema apporta novelle all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 specificando la disciplina relativa alle tipologie degli interventi ammessi al riparto della quota dell'otto per mille, le quali rimangono comunque confermate negli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.
  Rileva come, attraverso l'aggiunta di un nuovo articolo 2-bis al regolamento vigente, il provvedimento introduca specifici criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille, stabilendo altresì specifiche priorità per l'assegnazione delle relative risorse. Evidenzia come l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 enunci le quattro finalità degli interventi straordinari ammesse a riparto (interventi per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), senza assegnare alcuna priorità a ciascuna di esse, non fissando dunque parametri espressi che circoscrivano l'azione amministrativa. Osserva che il nuovo articolo 2-bis stabilisce che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita – di regola – in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo. Rileva che una priorità nella distribuzione delle risorse viene però assicurata dalla norma nell'ipotesi del verificarsi di calamità naturali. Nel caso del verificarsi – nei dodici mesi precedenti al termine della presentazione della domanda di ammissione al beneficio – di un fenomeno rientrante nelle calamità Pag. 18naturali, le risorse dell'otto per mille possono essere destinate in via prioritaria, nella misura massima del cinquanta per cento, agli interventi per le calamità, da eseguirsi nel luogo dove si è verificato il fenomeno stesso.
  Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca come tale disposizione possa coordinarsi con quanto già previsto dall'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992 come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge n.59 del 2012, il quale prevede che qualora in seguito a calamità naturali si utilizzi il fondo di riserva per le spese impreviste, lo stesso possa essere reintegrato in tutto o in parte, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla suddetta legge, tra le quali figura anche il capitolo relativo alla ripartizione della quota statale dell'otto per mille. Rammenta che la proposta di legge esaminata e non approvata in via definitiva dal Parlamento nella scorsa legislatura prevedeva, tra i criteri di riparto, il finanziamento di interventi riferiti a tutte e quattro le tipologie previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, mentre per le risorse per interventi per calamità e per conservazione dei beni culturali, la proposta di legge prevedeva che esse dovessero essere prioritariamente destinate alle richieste presentate da enti territoriali. Fa presente che entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza, i parametri specifici di valutazione delle istanze. Uno specifico criterio di riparto geografico è infine previsto per la quota dell'otto per mille destinata agli interventi straordinari di conservazione di beni culturali al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse. In particolare, si prevede che la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest, del Nord Est, del Centro, del Sud e delle isole. Anche a tale riguardo, ricorda che la proposta di legge esaminata e non approvata in via definitiva nella scorsa legislatura prevedeva, tra i criteri di riparto, un'equilibrata distribuzione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale.
  Rileva che nell'ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno all'otto per mille, lo schema dispone che la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento. Fa presente che il nuovo articolo 2-bis riformula inoltre quanto già previsto dalla normativa vigente in merito alla concessione del beneficio a coloro i quali siano già stati, negli anni passati, destinatari del contributo dell'otto per mille. L'obbligo di specifica motivazione della concessione è ora previsto nell'ipotesi in cui il soggetto sia stato destinatario del beneficio nei due anni precedenti. Inoltre, il provvedimento esclude la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati. Segnala che gli articoli 2 e 3 dello schema recano modifiche ed integrazioni ai requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla ripartizione dell'otto per mille, e a tal fine interviene, rispettivamente, sugli articoli 3 e 4 del regolamento vigente. Osserva che gli articoli da 4 a 6 dello schema intervengono anche sulla procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi derivanti dall'otto per mille di competenza statale, ridisegnando il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi, al fine di limitarlo ad un periodo massimo di 180 giorni, in luogo degli oltre otto mesi attualmente necessari, secondo la procedura definita dal vigente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Per ciò che concerne la valutazione delle domande, l'articolo 4 del provvedimento, operando modifiche all'articolo 5 del regolamento vigente, introduce la previsione di apposite Commissioni tecniche di valutazione. Rileva che, come evidenziato nella relazione illustrativa, con tale previsione si Pag. 19recepisce un modello organizzatorio già in uso da diversi anni che ha dato buona prova.
  Osserva come lo schema precisi che deve essere operata una valutazione delle singole iniziative: le Commissioni, sulla base del decreto che annualmente fissa i parametri specifici di valutazione delle istanze, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione, esamina le valutazioni delle Commissioni, provvedendo, eventualmente, ad ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni stesse e definisce lo schema del decreto di ripartizione delle risorse. Le Commissioni tecniche di valutazione possono chiedere chiarimenti e integrazioni di documentazione al soggetto istante assegnando un termine non superiore a 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Sottolinea che il provvedimento in esame sostituisce inoltre la previsione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto, con la previsione della pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicità legale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 69 del 2009.
  Con riguardo agli articoli 7 ed 8 dello schema, precisa che essi intervengono sostituendo rispettivamente gli articoli 8 ed 8-bis del vigente regolamento, sulle procedure che disciplinano l'erogazione e l'eventuale revoca dei fondi, disponendo una regolazione più ampia ed articolata rispetto a quella ora operante. In particolare, per quanto concerne l'assegnazione dei fondi, per la quale il vigente articolo 8 si limita sostanzialmente a prevedere la presentazione da parte dei soggetti beneficiari di una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale suddiviso per le principali voci di spesa e che risulti accompagnata da una dichiarazione di notorietà resa dal rappresentante legale (ovvero dal responsabile del procedimento, per le amministrazioni pubbliche), il nuovo articolo 8 reca degli obblighi più stringenti a carico dei soggetti beneficiari. In particolare si richiede la conferma della persistenza dei requisiti soggettivi, l'invio della documentazione relativa agli interventi da eseguire entro sei mesi dalla richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con revoca del finanziamento qualora tale termine decorra inutilmente; l'acquisizione della documentazione sul prosieguo dell'opera quale condizione per l'erogazione delle rate di finanziamento eventualmente eccedenti i 30 mila euro, la presentazione di una relazione con cadenza semestrale (entro il 31 maggio ed il 30 novembre dell'anno) in ordine alla realizzazione dell'intervento.
  Segnala che il nuovo testo conferma le vigenti disposizioni sulla presentazione di una relazione finale da parte dei soggetti beneficiari in ordine agli interventi realizzati, prescrivendo un termine di 180 giorni per la presentazione stessa, decorrenti dal termine previsto per la conclusione dell'intervento, nonché sull'obbligo di una relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio sull'utilizzo dei fondi. Per quanto riguarda, poi, la revoca dei fondi conferiti, il nuovo articolo 8-bis, nel confermare il vigente termine di revoca in caso di mancato inizio dei lavori entro di diciotto mesi dall'ordinativo di pagamento, individua ulteriori fattispecie in cui interviene la revoca medesima. Fa presente che la relazione illustrativa segnala come le nuove disposizioni siano necessarie al fine di evitare i numerosi problemi applicativi finora sorti, ad esempio con riguardo alla mancanza di tempi prefissati per le attività di monitoraggio, ovvero alla mancanza di sanzioni in caso di mancata trasmissione dei dati da parte del beneficiario o, altresì, nell'ipotesi di lavori iniziati ma non terminati o parzialmente eseguiti. Segnala che l'articolo 9 sostituisce l'articolo 8-ter del vigente regolamento, che disciplina le variazioni dell'oggetto dell'intervento, anche mediante Pag. 20utilizzo delle economie di spesa. Nel riproporre pressoché integralmente l'attuale articolo 8-ter, nella parte in cui si dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere autorizzate variazioni di interventi già finanziati che non rechino modificazioni sostanziali all'intervento originario, si introducono ulteriori disposizioni, mediante cui si sottraggono all'obbligo del predetto decreto le variazioni ovvero l'utilizzo dei risparmi di spesa di ridotta rilevanza e si stabilisce che i risparmi possano essere conservati per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori, e che, scaduto tale termine, vadano riversati su apposito conto della Presidenza del Consiglio ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille di competenza statale.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 10 sostituisce gli allegati A e B del vigente regolamento – relativi rispettivamente al modello di domanda da presentare dagli interessati in ordine al possesso dei requisiti soggettivi per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille, ed alla relazione tecnica circa i requisiti oggettivi che deve presentare l'intervento di cui si chiede il finanziamento – con due nuovi allegati conseguenti alle nuove disposizioni dettate dal regolamento in esame in ordine a tali materie. Da ultimo rileva che l'articolo 11, rubricato come «Disposizioni finali» concerne l'entrata in vigore del provvedimento, al cui riguardo non reca tuttavia, al momento, indicazioni. In merito ai profili finanziari, segnala che la relazione tecnica afferma che lo schema di regolamento in esame non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto a quelle già previste. Secondo la relazione tecnica, le modifiche si rendono necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intervenuti e per disciplinare in maniera più rispondente alle effettive esigenze la procedura di concessione e di monitoraggio del contributo otto per mille, anche alla luce delle problematiche emerse e dell'esperienza acquisita nel corso degli anni. Altra finalità, non di minore rilievo, è quella di meglio esplicitare i criteri di distribuzione delle risorse, secondo principi di certezza e massima trasparenza. Con particolare riferimento alle commissioni tecniche di valutazione, la relazione tecnica afferma che le norme recepiscono e regolamentano un modello organizzatorio già in uso da diversi anni e che ha dato buoni risultati nell'espletamento della procedura in parola, coniugando la compiuta valutazione dell'intervento alle esigenze di celerità e di efficienza. Analogamente a quanto previsto per la valutazione dei progetti, l'articolo 8, comma 6, prevede l'istituzione di apposite commissioni tecniche di monitoraggio degli interventi. Al riguardo, la relazione tecnica sottolinea che la partecipazione ad entrambi gli organismi (commissioni tecniche di valutazione e di monitoraggio) è gratuita; inoltre il loro funzionamento non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto è connesso agli obblighi d'ufficio previsti dalle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporle. In merito ai profili di quantificazione degli eventuali oneri derivanti dal provvedimento, osserva preliminarmente che lo schema di decreto non incide sull'entità complessiva dei contributi a valere sulla quota statale dell'otto per mille. Questi, infatti, continueranno ad essere calcolati sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche e il loro ammontare dipenderà dal gettito totale dell'imposta e dalla ripartizione proporzionale fra Stato e confessioni religiose, fatti salvi gli eventuali definanziamenti della quota statale che possano intervenire prima dell'assegnazione ai soggetti destinatari. Ciò premesso, segnala che lo schema di decreto modifica i termini per gli adempimenti preliminari all'erogazione dei contributi dell'otto per mille di pertinenza statale, riducendo i tempi della relativa procedura da otto-nove mesi a circa sei mesi. Fa presente che andrebbero quindi precisate le modalità applicative delle norme (adozione del decreto di riparto e erogazione delle Pag. 21somme) nella fase transitoria dal vecchio al nuovo sistema, anche perché il testo e le relazioni allegate non precisano in quale esercizio finanziario il nuovo meccanismo entrerà in vigore.
  Segnala che né l'articolo 11, che nel testo trasmesso al Parlamento non reca un'indicazione circa l'entrata in vigore della nuova disciplina, né le relazioni allegate specificano quale sarà il primo esercizio finanziario di vigenza del nuovo meccanismo. Qualora si trattasse dell'esercizio 2013, la sequenza dei nuovi termini previsti dal testo comporterebbe l'assegnazione dei contributi nel 2014 (ossia trascorsi centottanta giorni dal 30 settembre 2013, nuovo termine di presentazione delle domande). Qualora, invece, si trattasse dell'esercizio 2014, nel primo anno l'assegnazione dei contributi avverrebbe in anticipo rispetto ad oggi (marzo 2014 invece che novembre-dicembre 2014) e gli accreditamenti degli importi potrebbero essere completati nell'arco dello stesso anno. Evidenzia che tali precisazioni appaiono opportune anche per chiarire l'allineamento temporale del nuovo meccanismo finanziario rispetto a quello attualmente in vigore. Nel caso di un'incoerenza temporale, infatti, le erogazioni effettuate sulla base della disciplina in esame potrebbero risultare non in linea rispetto a quelle scontate nei tendenziali di spesa, con conseguenti effetti negativi sui saldi di cassa della pubblica amministrazione. Rileva che, analogamente, andrebbe verificata la coerenza degli effetti di cassa determinati dalla disciplina vigente e da quella in esame con riferimento al nuovo criterio di erogazione dei fondi per stati di avanzamento. Premesso che tale previsione risponde – come specificato dalla relazione illustrativa – all'esigenza di garantire un più efficace controllo sulla esecuzione degli interventi finanziati, osserva tuttavia che le nuove procedure di pagamento potrebbero determinare una dinamica temporale degli esborsi non coerente rispetto alle previsioni di cassa scontate a normativa vigente. Tale eventualità andrebbe esclusa anche con riferimento alle norme con le quali è stato introdotto un termine massimo per l'utilizzazione dei risparmi di spesa da impiegare per il completamento degli interventi originari (articolo 9, capoverso articolo 8-ter, commi 3-5). Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se l'applicazione dei nuovi termini, a regime, abbia un impatto sull'esercizio finanziario nel quale verranno impegnate le somme. Infatti, nella disciplina previgente l'impegno delle somme avveniva, comunque, nell'esercizio finanziario in corso, mentre il pagamento avveniva a valere su residui. Il termine di 120 giorni previsto dallo schema di regolamento non sembra, invece, poter pienamente garantire che l'impegno avvenga nel medesimo esercizio finanziario di riferimento. Riguardo all'articolo 2 (che amplia la platea dei soggetti che possono beneficiare degli interventi di assistenza ai rifugiati previsti dalla normativa vigente) non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo – che le forme di tutela consentite dalla norma continuino a trovare un limite, pure in presenza del predetto ampliamento, nelle risorse effettivamente disponibili a normativa vigente. Con riferimento, infine, alle commissioni tecniche previste dagli articoli 4 e 7 per l'esame degli interventi da ammettere al finanziamento, rileva che, secondo la relazione tecnica, le nuove norme in esame recepiscono e regolamentano un modello organizzatorio già in uso da diversi anni. Poiché in base al testo in esame la partecipazione ai lavori delle commissioni avverrebbe a titolo gratuito e poiché, inoltre, con la nuova disciplina non sembrano essere aggravate le funzioni che già attualmente nella fase istruttoria devono essere svolte dalle strutture ministeriali, ritiene che il funzionamento dei nuovi organismi sia sostanzialmente assimilabile, sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse disponibili, a quello delle strutture già operanti sulla base della normativa vigente.
  Ciò premesso, osserva che andrebbe comunque acquisito un chiarimento in Pag. 22ordine alla gratuità della partecipazione prevista dal testo, al fine di escludere eventuali oneri di carattere non retributivo (rimborsi delle spese sostenute dai partecipanti), non espressamente esclusi dal testo in esame. A tale scopo, segnala l'opportunità, in conformità alla prassi vigente, di modificare, sotto il profilo formale, le previsioni in esame nel senso di prevedere esplicitamente che: «La partecipazione alle Commissioni non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle Commissioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». In conclusione, ritiene che si possa esprimere un giudizio complessivamente positivo sullo schema in esame, che contribuisce a rendere più trasparente e certa la procedura per la ripartizione della quota dell'8 per mille devoluta alla diretta gestione statale. Segnala, comunque come, anche tenendo conto delle osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, sia possibile introdurre alcuni miglioramenti su specifici aspetti del provvedimento. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere al termine del dibattito, in modo da poter valutare anche eventuali sollecitazioni che dovessero emergere nella discussione in Commissione.

  Angelo RUGHETTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, avanza la richiesta al Governo di conoscere i motivi per i quali non è stato prontamente adottato dal Consiglio dei ministri l'atteso provvedimento in materia di pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei propri fornitori, considerato che il Parlamento, con apposite risoluzioni, si è espresso all'unanimità a favore di un tempestivo intervento del Governo.

  Pier Paolo BARETTA, presidente, fa presente che il Governo ha manifestato l'intenzione di rispondere alla richiesta avanzata dal deputato Rughetti nel corso della seduta.

  Giulio MARCON (SEL) ritiene particolarmente opportuna l'adozione, da parte del Governo, del decreto in esame, recante modifiche al regolamento per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, rilevando che negli ultimi anni si sono registrate evidenti distorsioni in ordine all'utilizzo dei suddetti fondi, sovente destinati a finalità diverse da quelle istituzionalmente previste. Reputa necessario incrementare i parametri di trasparenza nella gestione dei fondi dell'otto per mille devoluti alla gestione statale attraverso una incisiva revisione della medesima legge n. 222 del 1985, che andrebbe aggiornata su diversi fronti: introducendo un ulteriore settore di intervento quale la ricerca scientifica e coordinandola con le norme relative al cinque per mille. Fa notare che una maggiore certezza nella suddivisione tra le quattro aree di intervento rende sicuramente più equo e trasparente il meccanismo di distribuzione dei fondi. In merito all'articolo 1, nella parte in cui si prevede la destinazione di risorse a favore di misure per il contrasto della fame nel mondo in coerenza con i profili di intervento della cooperazione e sviluppo, reputa opportuno che sia previsto un esplicito divieto di utilizzo di tali fondi per l'eventuale finanziamento di missioni militari all'estero, come accaduto in talune occasioni negli anni passati. Circa la previsione della possibilità di destinare al finanziamento di interventi relativi alle calamità naturali risorse pari al cinquanta per cento dei fondi complessivi, paventa il rischio che tale ipotesi possa di fatto divenire la regola del meccanismo di ripartizione e stravolgere quindi l'ordinaria suddivisione dei fondi fissata dalla legge. In relazione al richiamo all'assenza di lucro tra i requisiti contemplati dal testo, fa notare che la formulazione della norma appare ambigua e non risulta chiaro se essa sia riferisca ai soggetti o alle attività; ritiene quindi necessario un chiarimento sul punto. Ravvisa l'opportunità che sia aggiunto un riferimento esplicito al rispetto dei contratti collettivi di lavoro, nel quadro dei requisiti contemplati, per i soggetti beneficiari, dall'articolo 3 del vigente regolamento, come sostituito dal provvedimento in esame. Si sofferma quindi sull'articolo 4 ed in particolare sulla composizione delle commissioni preposte alla valutazione degli interventi ammessi al finanziamento; ravvisa l'opportunità, al riguardo, che oltre ai rappresentanti dei diversi ministeri interessati facciano parte delle suddette commissioni anche i rappresentanti del forum permanente del terzo settore e delle autonomie locali. Ritiene quindi utile eliminare il riferimento alle domande in bollo previsto dall'articolo 5. Conclude rilevando che il riferimento alle associazioni non riconosciute, richiamate nello schema della domanda di ammissione agli interventi finanziabili prevista in allegato, andrebbe meglio articolato con la precisazione delle precise tipologie di associazioni non riconosciute, come avviene nell'ipotesi della disciplina in materia di cinque per mille.

  Stefania COVELLO (PD) esprime apprezzamento per i contenuti della relazione e dichiara di condividere i due punti cardine della disciplina individuati dalla relatrice, la trasparenza della regolamentazione e l'esplicito riconoscimento delle priorità degli interventi ammessi al finanziamento attraverso il meccanismo dell'otto per mille di diretta gestione statale. Ritiene, peraltro, utile che nell'articolo 1 si faccia riferimento anche ai beni archeologici.

  Maino MARCHI (PD), nel valutare favorevolmente lo schema di regolamento proposto dal Governo, rammenta i contenuti dei progetti di legge approvati in materia dalla Camera nella scorsa legislatura e non approvati dal Senato a causa della fine della legislatura. Ritiene che la previsione della possibilità di utilizzo del cinquanta per cento delle risorse complessive per far fronte alle calamità naturali sia un dato positivo anche in considerazione delle urgenze verificatesi negli ultimi anni; reputa tuttavia necessario chiarire che l'utilizzo del fondo per tali esigenze non possa superare il cinquanta per cento delle risorse complessive attraverso il ricorso agli ulteriori tagli lineari che potrebbero essere effettuati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione civile. Ritiene utile al riguardo chiarire ulteriormente la portata delle norme affinché sia esplicitamente preclusa tale ipotesi. Fa notare che sarebbe opportuno riproporre i contenuti del progetto di legge approvato dalla Camera nella precedente legislatura in relazione alla previsione secondo cui, per gli interventi relativi alle calamità naturali e alla conservazione dei beni culturali, dovrebbero essere valutare in via prioritaria le richieste avanzate dagli enti territoriali. In ordine al profilo procedurale, sottolinea che la vigente disciplina assegna alla Presidenza del Consiglio dei ministri la piena competenza in merito alla fase istruttoria ed alla indicazione delle priorità degli interventi ammessi al finanziamento, riconoscendo alle Commissioni parlamentari una funzione meramente consultiva al riguardo. Fa notare che il progetto di legge esaminato e approvato dalla Camera nella scorsa legislatura stabiliva invece che le priorità tra gli interventi ammessi al finanziamento venissero demandate alle Commissioni parlamentari. Ritiene utile al riguardo che la Commissione speciale valuti con attenzione tale profilo, che assume particolare rilievo in ordine alla definizione delle diverse competenze assegnate in materia al Parlamento ed al Governo.

  Nicola MOLTENI (LNA), condividendo nel complesso il contenuto dello schema di decreto in esame, mostra perplessità con riferimento alla parte relativa agli interventi di assistenza ai rifugiati, che sembra ampliare la platea dei destinatari, includendovi i soggetti ai quali sono riconosciute forme di protezione internazionale o umanitaria e i soggetti i quali hanno fatto richiesta di tale protezione, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia. A questo proposito chiede chiarimenti al Governo dal momento che, sulla base della normativa attuale, presupposto per la concessione di questo tipo di assistenza è il riconoscimento dello status di rifugiato politico, mentre la predetta formulazione finisce con l'assimilare ai rifugiati le persone bisognose di protezione internazionale.

  Angelo RUGHETTI, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni svolte dal deputato Marchi, si sofferma sulla questione concernente l'entità degli interventi per calamità naturale. A questo proposito, rileva che allo stato attuale tali interventi sono gestiti dai comuni in forma stabile. Pertanto, nel momento in cui vengono meno i finanziamenti, l'onere ricade completamente a carico della finanza locale; pertanto, evidenzia come i comuni abbiano bisogno di avere certezze in merito all'erogazione dei fondi per questa finalità.
  Richiama altresì un altro profilo problematico, concernente la natura giuridica dei soggetti che possono presentare domanda, segnalando che vi sono alcune associazioni che non sono considerate formalmente organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e che, pertanto, potrebbero essere escluse.
  Segnala, poi, la questione relativa all'incrocio tra le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera b), e 8, capoverso «Art. 8-bis», dello schema di decreto in oggetto, facendo notare che in certi casi è possibile che la rendicontazione relativa all'ultimo anno non venga approvata prima della presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), dopo aver ringraziato il deputato Calabria per la relazione svolta, si sofferma su alcuni profili di criticità connessi allo schema di decreto in oggetto. Anzitutto, rileva che all'articolo 2, comma 2, capoverso «Art. 2-bis» dovrebbero essere stabiliti alcuni vincoli per quanto riguarda la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, al fine di favorire l'efficacia nel relativo utilizzo e la trasparenza. Inoltre, ritiene che dovrebbe essere meglio definito il carico di lavoro delle Commissioni (tecniche di valutazione).
  Con riferimento, poi, all'articolo 1, comma 1, lettera d), ritiene che dovrebbe essere inserita nel parere una condizione Pag. 23volta a rendere esplicita la certificazione dell'interesse culturale, assicurando priorità agli enti locali territoriali.
  Inoltre, con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), ritiene che dovrebbe essere previsto quale ulteriore requisito per l'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille la conformità al contratto nazionale di lavoro. Richiama altresì la necessità di escludere radicalmente la possibilità di finanziare attività militari all'estero utilizzando i proventi derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF. Segnala infine l'esigenza di conciliare i termini previsti per l'accoglimento delle richieste da parte dei soggetti interessati con quelli per l'erogazione dei fondi.

  Gianluca BENAMATI (PD), ringrazia il relatore per l'ampia relazione svolta e richiama le considerazioni svolte dal deputato Marcon a proposito delle ulteriori finalità che il provvedimento in esame avrebbe potuto prevedere a proposito della destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Si sofferma, quindi, su un problema che potrebbe venire a crearsi circa l'eventuale prosciugamento del fondo derivante dall'otto per mille per fare fronte ad eventi di calamità, prospettandosi la possibilità di una sovrapposizione tra il finanziamento del Fondo protezione civile e gli interventi per calamità naturali.

  Mario MARAZZITI (SCPI), dopo aver ringraziato il relatore per l'accurato lavoro svolto, richiama alcune considerazione fatte da alcuni colleghi intervenuti nel dibattito, in particolare quella del deputato Marchi sul tetto agli interventi per calamità naturale e quella relativa alla presenza di un esponente del Forum permanente per il terzo settore per quanto riguarda le decisioni in merito alla ripartizione delle risorse. Si domanda quindi se, nella definizione dei quattro ambiti di destinazione dei fondi disponibili (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali) sia possibile prevederne un quinto oppure ampliarne la portata includendovi espressamente le iniziative umanitarie e di pace. Segnala, infine, che nel testo del provvedimento in esame sarebbe più opportuno parlare di «interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo».

  Il sottosegretario Vieri CERIANI rileva come, in generale, le osservazioni emerse nel corso del dibattito siano condivisibili anche se, per entrare nel merito, occorrerebbe sapere, per ciascuna di esse, se la Commissione intenda inserirla nel parere sotto forma di condizione ovvero di osservazione.
  Ritiene tuttavia di poter replicare ad alcune delle considerazioni svolte. Con riferimento all'intervento del deputato Rughetti il quale ha richiamato l'esigenza di garantire la stabilità dei bilanci dei comuni, precisa che lo schema di decreto in oggetto prevede destinazioni di carattere straordinario, in quanto tali non ripetibili. Per quanto riguarda poi la questione relativa al rinvio da parte del Governo dell'approvazione del decreto-legge in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, sollevata anch'essa dal deputato Rughetti, fa presente che tale decisione è dovuta all'esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti tecnici, evidenziando quanto sia difficile tenere conto di tutte le raccomandazioni emerse e del loro combinato disposto e precisando altresì che non sarebbe intenzione del Governo adottare un testo che venga poi stravolto nel corso del successivo esame parlamentare.
  Tornando, infine, al provvedimento in esame, si riserva di pronunciarsi sulla proposta di parere che sarà presentata dal relatore.

  Pier Paolo BARETTA, presidente, precisa che la questione concernente i tempi di approvazione del decreto-legge concernente il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche è sorta a seguito del comunicato della Presidenza del Consiglio in cui viene dato conto del rinvio di tale approvazione «anche a seguito delle articolate risoluzioni approvate ieri da Camera e Senato».Pag. 24
  Per quanto riguarda invece il prosieguo dell'esame relativo al provvedimento in oggetto, chiede al relatore se sia addivenuta alla predisposizione di una proposta di parere.

  Annagrazia CALABRIA (PDL) comunica di aver predisposto una proposta di parere, nella quale ha potuto tenere conto solo di alcune delle considerazioni emerse nel corso del dibattito. A questo proposito, fa notare come molti dei deputati intervenuti si siano soffermati sugli interventi per calamità naturali, nonché sull'opportunità di ampliare gli ambiti di intervento includendovi anche la ricerca, operazione impossibile in quanto non è nella disponibilità di un atto di questa natura modificare le finalità di destinazione della quota dell'otto per mille.
  Procede, dunque, all'illustrazione della proposta di parere presentata (vedi allegato 3), facendo presente come potrà essere integrata sulla base delle indicazioni che verranno formulate dai componenti della Commissione.

  Pier Paolo BARETTA, presidente, preso atto dell'esito del dibattito, evidenzia la presenza di un'alternativa tra una breve sospensione per valutare le proposte di modifica ed integrazione della proposta di parere che venissero avanzate dai gruppi ed un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di consentire ai gruppi un maggiore spazio per approfondimenti e alla relatrice una istruttoria più ampia sulle proposte di modifica.

  Titti DI SALVO (SEL) esprime una preferenza per la seconda alternativa.

  Maurizio BERNARDO (PdL), a nome del proprio gruppo, si dichiara disponibile anche ad una breve sospensione della seduta.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel segnalare che la Commissione ha esaminato in spazi temporali ristretti questioni di grande rilievo, ritiene che si potrebbe sospendere la seduta per circa un'ora, considerando tale termine congruo per la valutazione di possibili integrazioni e modifiche alla proposta di parere della relatrice.

  Sesa AMICI (PD) pur esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, evidenzia come il provvedimento in esame presenta elementi di complessità che possono sfuggire ad una prima lettura, in ragione dell'ampiezza delle implicazioni di eventuali modifiche alla disciplina vigente. Considerando come molti spunti siano già emersi nel corso del dibattito e meritino adeguato approfondimento, reputa opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire ai gruppi di formalizzare puntuali proposte di modifica alla proposta di parere della relatrice e di permettere a quest'ultima di valutarle in un tempo congruo.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva che, come già più volte evidenziato dal suo gruppo, si prospetta un utilizzo strumentale della Commissione speciale, che viene chiamata ad esaminare questioni prive di particolare urgenza, che dovrebbero essere invece rimesse alle Commissioni permanenti, che non vengono tuttavia costituite.

  Annagrazia CALABRIA, relatore, ritiene che una sospensione di un'ora consentirebbe un congruo esame di eventuali proposte di modifica alla proposta di parere.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI ritiene che sarebbe altamente preferibile un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, in quanto il Governo ha necessità di esaminare con attenzione le proposte di modifica dello schema, anche in considerazione della trasversalità dei suoi contenuti.

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  Pier Paolo BARETTA, presidente, prendendo atto del dibattito svoltosi, anche alla luce dei buoni risultati garantiti dal metodo di lavoro fin qui seguito, invita i componenti della Commissione a voler far pervenire alla relatrice proposte di modifica e di integrazione della proposta da lei presentata entro le ore 12 di domani, al fine di consentirle di elaborare una nuova bozza da trasmettere ai gruppi e al Governo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.35.

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