CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 ottobre 2017
898.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 83

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 11.35.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura e all'ambiente nei settori scolastico, museale e del libro.
(Svolgimento e conclusione).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta web-tv. Introduce quindi l'audizione.

  Intervengono Gianni TORRENTI, Coordinatore della Commissione Beni e attività culturali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore alla cultura, sport e solidarietà della Regione Friuli Venezia Giulia, Monica BARNI, Vice Presidente e Assessore alla cultura, università e ricerca della Regione Toscana, Gabriella GUERCI, Direttrice di produzione del Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO), Emanuele MONTIBELLER, Direttore artistico del Progetto Arte Sella, Anna Maria MONTINARO, Presidente dell'Associazione Presìdi del Libro, Ines PIERUCCI, Coordinatrice dell'Associazione Presìdi del Libro, Antonio RANCATI, Esperto di didattica sostenibile del Circolo europeo per la terza rivoluzione industriale (CETRI-TIRES) e Giovanna BARNI, Presidente di Coopculture.

  Intervengono Luisa BOSSA (MDP), Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD) e Manuela GHIZZONI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Intervengono per la replica Monica BARNI e Anna Maria MONTINARO.

Pag. 84

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo.
Atto n. 468.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Anna ASCANI (PD), relatrice, premette che lo schema di decreto legislativo di cui oggi si avvia l'esame – che deve essere emanato entro l'11 dicembre 2017 – è presentato in attuazione dell'articolo 33 della legge n. 220 del 2016 che, nell'ambito della riorganizzazione della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ha conferito una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, con l'obiettivo di superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni. Segnala che la procedura per l'esercizio della delega, disciplinata dall'articolo 36 della legge n. 220, prevede che siano adottati uno o più decreti legislativi, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato, da rendersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo avrebbe perciò dovuto trasmettere alla Conferenza Stato-regioni e al Consiglio di Stato lo schema con maggior anticipo dal momento che i 45 giorni a disposizione della citata Conferenza e del Consiglio di Stato scadranno dopo il decorso dei 30 giorni previsti per i pareri parlamentari. Lo schema di decreto all'esame, composto di 13 articoli, delinea un nuovo sistema di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. Il nuovo sistema prevede una classificazione più flessibile, maggiormente conforme alle diverse tipologie di opere e coerente con il generale allargamento del pubblico in sala, che comprende oggi anche bambini molto piccoli e introduce il principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, che sono chiamati a individuare la corretta classificazione dell'opera in base alla fascia d'età del pubblico destinatario e a sottoporla alla validazione di un apposito organismo di verifica, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, che va a sostituire le attuali sette Commissioni per la revisione cinematografica. Pag. 85Venendo al contenuto dell'articolato, la classificazione, disciplinata dall'articolo 2 dello schema, è definita ora in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente: a) opere per tutti; b) opere non adatte ai minori di anni 6; c) opere vietate ai minori di anni 14; d) opere vietate ai minori di anni 18. Inoltre, in base al comma 3, per le opere vietate ai minori di anni 14 e per quelle vietate ai minori di anni 18, il minore non può assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non abbia conseguito l'età prevista, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni. La scelta di una maggiore flessibilità nella definizione delle fasce di età cui un film può essere destinato è volta ad assicurare una tutela più puntuale ed efficiente della sensibilità dei minori di età infantile e preadolescenziale cui è oggi destinata una larga fetta di produzione cinematografica. L'articolo 3 istituisce, presso la Direzione generale Cinema (DG Cinema) del Mibact, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, la quale verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore, delle opere cinematografiche. Essa è composta da un Presidente e da 49 membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di 3 anni, rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono così individuati: a) 7 componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello stato e consiglieri parlamentari; b) 7 componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti ed educatori professionali; c) 7 componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) 7 componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori; e) 7 componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative; f) 7 componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative; g) 7 componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori. Con l'istituzione della nuova Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, composta in totale da 50 membri, si perverrà a una riduzione di 13 unità nella composizione dell'organismo per la classificazione delle opere cinematografiche presso il Mibact, considerato che le 7 sezioni della Commissione per la revisione cinematografica attualmente esistenti sono costituite da 9 componenti ciascuna (per un totale di 63 membri). È prevista la comunicazione, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati. L'articolo 4 disciplina il procedimento di verifica della classificazione, prevedendo, che in base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2. Gli articoli 5 e 6 disciplinano la classificazione di edizioni originali e di opere proiettate in festival cinematografici (articolo 5) nonché di materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera (articolo 6). Della classificazione assegnata dovrà essere data opportuna pubblicità al pubblico. In base all'articolo 7, l'informazione dovrà essere accompagnata da icone indicanti l'eventuale presenza di contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, quali violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio. Gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, gli obblighi per gli esercenti cinematografici concernenti Pag. 86gli accessi nelle sale e l'accertamento degli illeciti amministrativi e le sanzioni. In particolare, l'articolo 8 pone il divieto di abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori, filmati di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori. Con riferimento ai contenuti su Internet e dei videogiochi, il decreto prevede all'articolo 10 l'adozione di un apposito regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con il quale è disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate a tali mezzi, al fine di assicurare, anche per tali contenuti, il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica. Infine, gli articoli da 11 a 13 recano le disposizioni transitorie, la clausola di invarianza finanziaria, le abrogazioni di disposizioni normative e le disposizioni finali. Ritiene che le disposizioni contenute in questo schema di decreto – che si inserisce a pieno titolo nel solco già tracciato dal lavoro portato avanti in questa legislatura a protezione delle fasce d'età più basse (cyberbullismo, priorità previste nella legge n. 107 e altre) – soddisfino compiutamente l'esigenza di tutelare i minori nella visione di opere cinematografiche e di filmati fruibili in rete o utilizzando videogiochi. Preannunciando l'intenzione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, si rimetto comunque al dibattito e ai suggerimenti dei colleghi per esprimere condizioni od osservazioni che la Commissione ritenga opportune.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.