CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2017
896.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505-B Governo, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Paolo COVA (PD), relatore, fa presente che la Commissione esamina, per le parti di competenza, ai fini della relazione da rendere alla XIV Commissione, il disegno di legge europea 2017 che il Senato ha approvato con modificazioni nella seduta del 10 ottobre scorso. Ricorda pertanto che il provvedimento è sottoposto all'esame della Camera limitatamente alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
  Segnala, al riguardo, che l'Assemblea del Senato ha modificato gli articoli 12 e 16 del provvedimento, mentre i restanti articoli del disegno di legge (articoli 1-11, 13-15 e 17-30) sono stati approvati in testo identico a quello approvato da questa Camera nella seduta del 20 luglio 2017.
  La prima modifica approvata dal Senato ha ad oggetto l'articolo 12 che contiene disposizioni riguardanti la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina. Pag. 63
  Ricorda che tale articolo adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011, ed è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203. Ciò al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto (22 dicembre 2016).
  Rammenta, inoltre, che obiettivo della direttiva (UE) 2015/2203 è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione e a quella internazionale.
  Fa quindi presente che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'originario comma 5 dell'articolo 12, che prevedeva la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie di cui al comma 3 del medesimo articolo.
  Ricorda, infatti, che il comma 3 descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 1169/2011, devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
  Rammenta quindi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, le indicazioni obbligatorie sono le seguenti:
   a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;
   b) per i prodotti commercializzati in miscele:
    1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente;
    2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;
    3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari; c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;
   d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione;
   e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine;
   f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.

  Osserva dunque che il soppresso comma 5 contemplava, come peraltro consentito dalla direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie – quali l'indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo (comma 3, lettera b), numero 3) e lettere c), d) ed e) – che potevano figurare anche solo nel documento di accompagnamento.
  Evidenzia che nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato, i presentatori dell'emendamento soppressivo del comma 5 hanno evidenziato la necessità di assicurare il più ampio livello di tutela degli interessi dei consumatori e dei piccoli produttori (in particolare attraverso l'indicazione del Paese di origine nel caso di un prodotto di provenienza da un Paese terzo), che per effetto della deroga contenuta al comma 5 avrebbe subìto, invece, un'attenuazione.
  Ritiene dunque che la modifica approvata dal Senato vada nella direzione di Pag. 64garantire una più ampia trasparenza delle informazioni che devono essere fornite in relazione alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari a base di caseina destinati all'alimentazione umana.
  Con riferimento alla seconda modifica approvata dal Senato, osserva che essa concerne l'articolo 16 che integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque. La modifica approvata consiste nell'aggiunta di un periodo volto a prevedere che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori. A tal riguardo, esprime una valutazione positiva della modifica apportata dal Senato in quanto essa consentirà a tutti i cittadini, e in particolare agli agricoltori e agli allevatori, di poter accedere ai dati dei monitoraggi delle acque.

  Luca SANI, presidente, invita i colleghi ad intervenire sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di prendere la parola, e tenuto conto della possibile calendarizzazione del disegno di legge europea in Assemblea già a partire dal prossimo 7 novembre, nonché dell'intenzione della XIV Commissione di concluderne l'esame entro mercoledì 25 ottobre, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 23 ottobre, alle ore 13.

  La Commissione concorda.

  Luca SANI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 19 ottobre 2017.

Audizione del prof. Antonio Iannarelli, docente di diritto agrario presso l'Università degli Studi di Bari, e del prof. Francesco Adornato, docente di diritto agrario dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian, concernenti disposizioni in materia di agricoltura contadina.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 13.30.