CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 LUGLIO 2017

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base.
C. 4470 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4470, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.
  Rileva preliminarmente come il Fondo comune dei prodotti di base (Common Fund for Commodities - CFC), con sede ad Amsterdam, sia un organismo finanziario intergovernativo il cui accordo istitutivo, negoziato in seno all'UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) tra il 1976 ed il 1980, fu firmato a Ginevra il 27 giugno 1980 ed è in vigore dal 19 giugno 1989.Pag. 80
  Fanno parte del CFC 113 componenti: 103 Paesi, 12 dei quali appartenenti all'Ue (oltre all'Italia, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e 10 organizzazioni internazionali, tra le quali l'Unione Europea, l'Unione Africana, il Mercato Comune dei Caraibi (CARICOM), il Mercato Comune per il Sud-Est dell'Africa (COMESA) e la Comunità Economica Eurasiatica (EAEC).
  Finalità primaria del CFC è il consolidamento dello sviluppo socio-economico dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e dei Paesi meno avanzati (PMA) produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime destinati al miglioramento della produzione e del commercio di tali prodotti, rilevanti per le economie dei Paesi produttori. L'obiettivo è il miglioramento sia della capacità produttiva e qualitativa in un quadro di sostenibilità ambientale, sia dell'accesso al mercato.
  Il CFC è inoltre finalizzato allo sviluppo di prodotti innovativi e al raggiungimento di condizioni stabili di operatività sui mercati per migliorare e sostenere le esigenze dei PVS e PMA, all'industrializzazione del settore produttivo nei paesi più poveri per incrementarne le quote di export, all'ottimizzazione dell'intera filiera delle materie prime.
  Gli organismi dirigenti del Fondo sono: il Consiglio dei Governatori, che ha il compito di valutare le delibere presentate dal Consiglio Esecutivo sulle diverse tematiche inerenti il Fondo, il Comitato Consultivo, composto da esperti, che ha il compito di selezionare i progetti presentati al CFC per la richiesta di finanziamento, nonché l'Amministratore Delegato, che presiede il Consiglio dei Governatori.
  Il Consiglio esecutivo del Fondo, nel corso sessione tenutasi a L'Aja il 10-11 dicembre 2014, ha raggiunto l'intesa su alcuni emendamenti all'Accordo istitutivo, i quali implicano un'ampia modifica del testo originario e rispondono all'esigenza di porre il Fondo comune dei prodotti di base in condizione di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, dal momento che si sono esaurite le contribuzioni degli Stati membri.
  Al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia come, da tempo, gli Stati membri, in particolare i Paesi OCSE, tra cui l'Italia, avessero manifestato l'indisponibilità a ulteriori contribuzioni in assenza di una riforma globale del Fondo, della sua configurazione e dei suoi obiettivi. Gli emendamenti in questione, secondo la predetta relazione illustrativa non comportano versamenti da parte degli Stati membri, prevedendo, al contrario, la cancellazione delle 10.000 payable shares (azioni esigibili) e dei corrispondenti debiti contratti per la loro sottoscrizione da parte dei Membri: per l'Italia, in particolare, si tratta della cancellazione di azioni per 2.723.930 unità di conto, che comporta l'eliminazione di un onere potenziale per il nostro Paese.
  Passando a illustrare il contenuto delle più rilevanti modifiche apportate dagli emendamenti al predetto Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base, il quale, come risultante dall'adozione degli emendamenti, consta di un preambolo, 58 articoli, raggruppati in 12 capitoli e 6 allegati, rileva innanzitutto come nell'ambito del Capitolo II, all'articolo 2, lettera b), si introduca un nuovo obiettivo del Fondo, consistente nella promozione e sostegno dello sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità delle tre dimensioni sociale, economica ed ambientale.
  Sempre nel Capitolo II dell'Accordo, la nuova formulazione dell'articolo 3 conferisce al Fondo la responsabilità di mobilizzare risorse, operare come un fornitore di servizi, stimolare la cooperazione internazionale nel settore, diffondere conoscenze e informazioni su approcci innovativi nel campo dei prodotti di base, esercitare ulteriori funzioni sulla base delle decisioni di volta in volta assunte dal Consiglio dei Governatori del Fondo.Pag. 81
  Le modifiche al Capitolo III dell'Accordo comportano l'estensione della possibilità di diventare membro del CFC non più solo alle organizzazioni intergovernative che si occupano di integrazione economica regionale ma anche a qualsiasi organizzazione intergovernativa la cui competenza attenga alle attività del Fondo.
  I Capitoli I, IV e V dell'Accordo prevedono inoltre una nuova procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale, che implica l'approvazione della decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio dei Governatori e l'entrata in vigore della decisione solo a seguito dell'accettazione della stessa da parte di tutti gli Stati membri.
  Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala, nell'ambito del Capitolo IV dell'Accordo, la nuova formulazione dell'articolo 7 dell'Accordo, il quale disciplina l'unità di conto del Fondo.
  In tale ambito viene fatto rinvio all'allegato F dell'Accordo, il quale stabilisce il valore dell'unità di conto con riferimento a un valore prestabilito di conversione delle seguenti monete: Euro, Dollaro USA, Yen giapponese e Lira sterlina.
  L'articolo 7 prevede inoltre che nessun membro del fondo applicherà o imporrà restrizioni alle disponibilità, all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:
   a) dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale;
   b) dal pagamento di contributi volontari;
   c) da prestiti;
   d) da pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo.

  Viene inoltre previsto che il Consiglio di amministrazione fissi il criterio di valutazione delle monete utilizzabili, nei confronti dell'unità di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.
  Sempre nel contesto del Capitolo IV, la nuova formulazione dell'articolo 10 trasferisce dal Comitato esecutivo al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai Membri al momento dell'adesione al Fondo. Viene inoltre eliminata la previsione di concedere doni («grants»).
  Il CFC potrà accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volontaria da uno o più membri allo scopo di stabilire Fondi fiduciari per la realizzazione degli obiettivi del Fondo; le risorse destinate ai Trust Funds dovranno essere gestite separatamente dalle altre risorse del CFC, sulla base delle decisioni del Consiglio esecutivo e di appositi accordi siglati caso per caso.
  In relazione alle risorse finanziarie, i due strumenti operativi del CFC, primo conto (First Account) e secondo conto (Second Account) sono rinominati rispettivamente Conto capitale (Capital Account) e Conto operazioni (Operations Account).
  Quanto all'utilizzo delle risorse del Capital Account, se ne prevede l'utilizzo esclusivamente a copertura delle spese amministrative del Fondo, alla riserva di garanzia ovvero in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori del Fondo deciderà a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 lettera a), e 3.
  Sempre con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala la nuova formulazione dell'articolo 47 dell'Accordo, contenuto nel Capitolo IX, che interviene in materia di immunità fiscale. In particolare, segnala il paragrafo 3 del nuovo articolo 47, il quale prevede che nessuna imposta viene percepita dagli Stati Membri sugli stipendi, emolumenti o altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai Governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai Membri del comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Stati membri.Pag. 82
  A seguito delle modifiche apportate, il medesimo paragrafo 3 dell'articolo 47 prevede inoltre che, ai fini delle predette disposizioni in materia di immunità fiscale, ogni soggetto che in virtù del proprio domicilio o dimora abituale è sottoposto alle leggi fiscali di uno Stato membro, è considerato come stabilito nel territorio dello Stato membro interessato.
  Nell'ambito del Capitolo XII dell'Accordo, la nuova formulazione dell'articolo 54 introduce una specifica previsione sulla revisione periodica dell'Accordo, in base alla quale il Consiglio dei Governatori è tenuto a proporre una revisione dell'Accordo ogni dieci anni a partire dal 2024.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.
  L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento è corredato dalla relazione tecnica, nella quale viene segnalato come la cancellazione delle azioni esigibili disposta dal testo dell'Accordo emendato «elimina un onere potenziale per il bilancio pubblico» e che dalle varie attività dell'Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà a porre in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Norme in materia di domini collettivi.
C. 4522, approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante norme in materia di domini collettivi.
  Sottolinea in primo luogo come il provvedimento abbia il merito di fornire un inquadramento normativo all'istituto dei domini collettivi, il quale costituisce un'eredità del passato ma riveste ancora un'importanza fondamentale per la tutela del territorio. Al riguardo, nel rammentare che l'estensione delle proprietà collettive in Italia è di grande rilevanza, essendo pari a circa il 9 per cento della superficie agricola totale in Italia, evidenzia come il riconoscimento giuridico dato dal provvedimento abbia un'impostazione sia conservativa, nel senso di preservare il quadro esistente, sia dinamica, nell'ottica della valorizzazione ed evoluzione nella gestione delle aree rurali e montane interessate.
  In tale quadro rileva preliminarmente come, non essendovi una definizione normativa dei domini collettivi, con tale termine si intenda, generalmente, indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà pubblica o privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agrosilvopastorale. Le difficoltà di inquadramento sistematico dei domini collettivi, appartenenti originariamente a una comunità, derivano anche dall'irriducibilità dell'istituto all'attuale concezione privatistica, di derivazione romanistica, basata sul concetto di proprietà privata. I domini collettivi costituiscono, in particolare, i beni oggetto del diritto di uso civico.
  A tale riguardo ricorda che gli usi civici integrano un residuo di antiche figure di diritti sui generis a contenuto reale, spettanti a una collettività organizzata e insediata su di un territorio e Pag. 83a ogni suo membro che può quindi esercitarlo uti singulus. La finalità dell'istituto consiste nel trarre utilità da terre di appartenenza pubblica o privata per il perseguimento di finalità di interesse generale; tali utilità consistono generalmente nella raccolta di legna, di erba o di funghi, nell'uso di acque, semina, pascolo, caccia.
  Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala come nella pronunce della Corte di Cassazione sia frequente l'assimilazione del bene gravato da uso civico a quello demaniale, talvolta con semplice avvicinamento del relativo regime, più spesso con una equiparazione tendenzialmente piena tra i due regimi. Nello stesso senso il TAR della Sardegna, con la sentenza n. 546 del 17 luglio 2013, ha ritenuto principio consolidato che «l'espressa previsione dell'inalienabilità, (....) prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o cosiddetta sclassificazione, connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri della demanialità». I beni assoggettati a uso civico possono perdere tale loro qualità soltanto mediante i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici, i quali sono disciplinati dalla legge n. 1766 del 1927. Non è pertanto immaginabile l'applicazione della cosiddetta sdemanializzazione di fatto o tacita.
  Come ribadito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19792 del 2011, il regime di circolazione di tali beni prevede quindi rigorose limitazioni: l'espressa previsione dell'inalienabilità prima del completamento dei predetti procedimenti di liquidazione o sclassificazione fa sì che detti beni siano da reputarsi inalienabili e incommerciabili, nonché insuscettibili di usucapione. Soltanto una volta completate le procedure volte a far perdere all'immobile la sua destinazione all'uso civico sorge in favore del possessore, quand'anche abusivo, un diritto soggettivo di natura privatistica: i beni perdono la natura di beni assoggettati a proprietà collettiva e il diritto di uso civico degrada, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, al rango di diritto affievolito.
  Sempre nella citata sentenza della Corte di Cassazione del 2011 viene affermato che tale complessivo regime comporta che i beni gravati da uso civico non sono suscettibili di espropriazione forzata: l'incommerciabilità di tali beni comporta che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza del pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela dell'interesse del singolo creditore e dovendo quest'ultimo recedere dinanzi al carattere, lato sensu, pubblicistico dell'interesse che ha legittimato l'imposizione dell'uso civico.
  Sul piano quantitativo, i dati statistici sull'estensione delle proprietà collettive in Italia, ricavabili dal censimento ISTAT del 2010 con la collaborazione della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, indicano che, dei quasi 17 milioni di ettari di superficie agricola totale in Italia, ben 1,668 milioni di ettari (il 9,77 per cento) risulta appartenere a «Comunanze, Università Agrarie, Regole o Comune che gestisce le Proprietà Collettive».
  Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, il quale si compone di 3 articoli, l'articolo 1, al comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.
  Per quanto riguarda le caratteristiche connotative dei domini collettivi, la lettera a) prevede che essi costituiscono un ordinamento giuridico primario soggetto alla Costituzione e trovano il loro fondamento nell'articolo 2, che riconosce le formazioni sociali dove l'individuo svolge la sua personalità, nell'articolo 9, il quale assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, nell'articolo 42, secondo comma, che riconosce la funzione Pag. 84sociale della proprietà privata, e nell'articolo 43 della stessa Costituzione, secondo il quale possono essere riservate originariamente o trasferite allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
  Ai sensi della lettera b) i domini collettivi sono dotati della capacità di normarsi autonomamente, mentre la lettera c) stabilisce che essi sono dotati della capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva.
  La lettera d) stabilisce che essi si caratterizzano per l'esistenza di una collettività la quale è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti; in tale ambito viene specificato che tali terreni sono amministrati dal Comune, salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.
  Il comma 2 prevede che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.
  L'articolo 2, al comma 1, riconosce come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto:
   fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali;
   strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori;
   fondativi di strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
   fonte di risorse rinnovabili da utilizzare a favore delle collettività locali degli aventi diritto.

  Ai sensi del comma 2 la Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. La norma precisa, altresì, che le comunioni familiari esistenti nei territori montani mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini relativi.
  Il comma 3 stabilisce che il diritto sulle terre di collettivo godimento ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità ed è riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
  Il comma 4 precisa che i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da usi civici sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività le quali ne sono titolari, ovvero, in mancanza, dai comuni (con amministrazione separata), ferma restando la possibilità, per le popolazioni interessate, di costituire comitati per l'amministrazione separata di uso civico.
  Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia dell'autonomia statutaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 3, il quale, al comma 1, nell'ambito della definizione dei beni collettivi, alla lettera d) indica le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.
  Inoltre, il comma 1 qualifica come beni collettivi anche i seguenti beni:
   le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate;Pag. 85
   le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
   le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927, sul riordinamento degli usi civici; la norma fa riferimento alla disposizione che ha sciolto senza compenso tutte le comunioni per servitù reciproche e per condominio attribuendo a ciascun Comune o a ciascuna frazione una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione;
   le terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927, la quale, all'articolo 29, prevede la possibilità, in ogni fase del procedimento di liquidazione degli usi civici, di promuovere un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato;
   le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie;
   le terre derivanti dall'acquisto ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge n. 1102 del 1971: il riferimento all'articolo 22 della legge del 1927 richiama la possibilità, in caso di terreni poco estesi e di necessità di divisione tra più famiglie, di aumentare la massa da dividere, consentendo a Comuni e associazioni di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di nuovi terreni; l'articolo 9 della legge n. 1102 del 1971 prevede invece che le Regioni, le Comunità montane e i comuni possano acquistare ed espropriare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali;
   le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici;
   le terre derivanti da permuta o donazione;
   le terre collettive e le comunioni familiari montane;
   i corpi idrici su cui si esercitano usi civici.

  In base al comma 2, tutti i beni indicati al comma 1, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, di cui alla lettera d), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.
  I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendo la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità, perpetua destinazione agro-silvo-pastorale e la loro sottoposizione a vincolo paesaggistico.
  Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane e le «regole cadorine» (con tale ultima nozione viene fatto riferimento all'antica istituzione, diffusa nell'area montana veneta del Cadore, nella quale le famiglie originarie del luogo, proprietarie – per allodio, cioè in libera proprietà – in modo indiviso e collettivo dei beni fondiari, sono chiamate a gestire direttamente tali proprietà attraverso gli organi statutari), sono fatte salve le previsioni dell'articolo 11, terzo comma, della legge n. 1102 del 1971. In merito ricorda che il primo comma del predetto articolo 11 stabilisce l'inalienabilità, Pag. 86indivisibilità e vincolatività delle attività agro-silvo-pastorali come patrimonio antico delle comunioni, trascritto o intavolato nei libri fondiari; il riferimento alla salvezza delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 riguarda la possibilità di libera contrattazione dei soli beni acquistati dalle comunioni montane dopo il 1952; per tutti gli altri beni la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione.
  Sempre nell'ambito dell'articolo 3, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 5, il quale prevede che l'utilizzazione del demanio civico dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.
  Il comma 7 stabilisce che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, nell'ambito del riordino della disciplina delle comunità montane di cui al comma 4 le regioni debbano, nel rispetto degli statuti di tali organizzazioni, esercitare le competenze loro attribuite dalla legge n. 97 del 1994, disciplinando con legge i seguenti aspetti:
   1) le condizioni per autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvopastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvopastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
   2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione;
   3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto;
   4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva.

  La norma specifica che, decorso il prescritto termine annuale, ai citati adempimenti provvedono con atti amministrativi gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei beni collettivi.
  Il comma 7 dispone inoltre l'abrogazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 97 del 1994, il quale prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 97 del 1994, in quanto con essa compatibili.
  Il comma 8 stabilisce che nell'assegnazione di terre-beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa UE.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà a porre in votazione la proposta di parere che sarà formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.

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Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
(Deliberazione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 giugno scorso, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
  Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 25 luglio 2017.

Audizione dei rappresentanti di Confindustria, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

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