CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 maggio 2017
815.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Sanga, ha illustrato i contenuti del provvedimento. Informa quindi che lo stesso relatore sta elaborando una proposta di parere, la quale sarà posta in votazione nella giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.05.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 Cancelleri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, dopo aver concluso l'esame preliminare del provvedimento, il 27 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Carlo SIBILIA (M5S), relatore, chiede alla Presidenza come intenda organizzare il seguito dei lavori sul provvedimento, ritenendo che, ove non emergano richieste di segno diverso da parte delle altre forze politiche, si possa passare all'esame degli emendamenti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene che il prosieguo dell'esame possa essere definito, anche alla luce delle considerazioni del relatore, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la seduta odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
C. 4440 Pelillo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
  La proposta di legge, la quale prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti siano correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, stabilendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore, nasce dalla considerazione, evidenziata nella relazione illustrativa, secondo cui il grado di affidabilità fiscale che gli indici sintetici intendono esprimere si basa sull'analisi della gestione economica dell'attività del contribuente, che viene confrontata – anche attraverso banche dati esterne – con quella di operatori con analogo modello organizzativo e appartenenti allo stesso settore. Viene inoltre fornita al contribuente una più approfondita conoscenza del settore economico di appartenenza e della sua collocazione rispetto ai concorrenti.
  Passando a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, che si compone di 13 articoli, l'articolo 1, comma 1, dispone l'istituzione di indici sintetici di affidabilità fiscale con l'obiettivo esplicito di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Si intende inoltre migliorare la collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, utilizzando forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
  Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse Pag. 109basi imponibili, ed esprimono – su una scala da 1 a 10 – il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
  Tale grado di affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso a un regime premiale, istituito dal successivo articolo 6.
  In merito ricorda che già l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), a cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
  Rammenta altresì che la disciplina degli studi di settore è contenuta all'articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, in base alla quale gli uffici del Dipartimento delle Finanze del MEF, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, in relazione ai vari settori economici, studi al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi.
  Successivamente, la legge n. 549 del 1995, ha disciplinato, ai commi da 181 a 189 dell'articolo 3, in estrema sintesi, le fattispecie individuate nelle more della determinazione degli studi di settore. In particolare, sono definiti i parametri per determinare i ricavi, i compensi e il volume d'affari attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della attività svolta. Viene prevista l'identificazione, in riferimento a settori omogenei di attività, di campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile. Sulla base degli stessi vengono poi determinati parametri che tengono conto delle specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.
  Secondo quanto emerso nel corso dell'audizione informale dell'Amministratore delegato di SOSE SpA, dottor Vieri Ceriani, sulle tematiche relative al superamento degli studi di settore e alla loro sostituzione con gli indici di affidabilità, svoltasi il 9 marzo 2017 presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, il nuovo strumento, che consentirà il superamento degli studi di settore e l'abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo, verrà messo a punto con gradualità. A partire dall'annualità di imposta 2017 saranno operativi 70 Isa che riguarderanno circa un milione e mezzo di contribuenti. 29 indicatori sintetici di affidabilità saranno sviluppati per il settore del commercio, 15 per le manifatture, 17 per i servizi e 9 per i professionisti.
  Per il periodo d'imposta 2018 anche i contribuenti che rientrano nei restanti 80 settori economici avranno a disposizione questo nuovo strumento.
  In sostanza, l'indicatore di compliance è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.
  Il nuovo indicatore sarà articolato in base all'attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:
   gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
   invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa;
   il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;Pag. 110
   il modello di stima coglierà l'andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cosiddetti «correttivi crisi»);
   una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

  Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l'Agenzia delle entrate, il risultato dell'indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l'adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l'Agenzia delle entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell'affidabilità.
  Il comma 2 dell'articolo 1 demanda l'approvazione degli indici a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.
  In base al comma 3 eventuali integrazioni possono esser approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
  Secondo quanto specificato dai commi 4 e 5, in ogni caso, gli indici sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate dagli indici.
  Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, i dati rilevanti per la realizzazione e applicazione degli indici sono acquisiti dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria e dalle dichiarazioni fiscali, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  A tal fine, secondo il comma 3 l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici per la compilazione e la trasmissione dei dati, nonché gli elementi derivanti dall'applicazione degli indici.
  L'articolo 3 definisce al comma 1, alcune cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale:
   qualora il contribuente abbia iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa;
   quando il contribuente dichiari ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

  Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
  L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, l'istituzione – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – di una commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima che questi siano approvati e pubblicati.
  Ai sensi del comma 3 la commissione esprime il proprio parere anche sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.
  In base al comma 4 ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso. Nelle more dell'istituzione della commissione le funzioni sono esercitate, in via transitoria, dalla commissione di esperti costituita per esprimere un parere in merito alla idoneità di singoli studi di settore a rappresentare la realtà cui si riferiscono (ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, che ha istituito gli studi di settore).
  L'articolo 5, ai commi 1 e 2, consente di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefìci correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente può effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi Pag. 111positivi di reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  Il comma 3 chiarisce che ai fini IVA si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
  Ai sensi del comma 4, tale integrazione non determina l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che:
   a) il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
   b) gli ulteriori componenti positivi siano annotati, entro il medesimo termine, secondo modalità da individuare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  L'articolo 6 esplicita i contenuti del regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia:
   a) esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui;
   b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
   c) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici: al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'Amministrazione finanziaria procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (articolo 2729 del codice civile);
   d) anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento: al riguardo ricorda che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sia per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo (ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), sia per le dichiarazioni IVA (sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
   e) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo: in merito rammenta che l'Amministrazione finanziaria può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (in base all'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

  L'articolo 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le disposizioni attuative della legge, mentre l'articolo 8 detta disposizioni sui controlli svolti dall'Agenzia delle entrate dalla Guardia di finanza, che devono tenere conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni Pag. 112presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.
  L'articolo 9 prevede l'affidamento alla SOSE, mediante concessione, delle attività relative all'elaborazione e alla revisione degli indici, nonché ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili all'imposizione.
  La società deve inoltre sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, aggiornare la mappatura del rischio di evasione fiscale e individuare le relative aree territoriali e merceologiche di intervento.
  La società può stipulare convenzioni non onerose con le amministrazioni pubbliche o con altri soggetti per finalità attinenti allo svolgimento delle attività citate e per assicurare il coordinamento di queste con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni pubbliche.
  In merito ricorda che la SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico Spa è una Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88 per cento) e dalla Banca d'Italia (12 per cento), operativa dal 1999, la quale svolge le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale.
  Ai sensi del comma 2, le quote di partecipazione al capitale della Sose possono essere cedute, in tutto o in parte, ad amministrazioni centrali dello Stato, in conformità ai princìpi stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016).
  In merito rammenta che l'articolo 6 del predetto Testo unico prevede, in particolare, che le società a controllo pubblico che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.
  Esse predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea. Esse inoltre valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con sistemi volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.
  L'articolo 10 stabilisce che, nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.000 (prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997).
  Negli stessi casi di omissione della comunicazione, ovvero di comunicazione inesatta o incompleta, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso a correggere spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine indicato dall'Agenzia (invito alla compliance).
  Qualora anche dopo tale invito il contribuente ometta di adeguarsi decade dai benefìci previsti dall'articolo 6. In particolare la norma esplicita che in tal caso si applicano i termini ordinari per l'accertamento.
  L'articolo 11 prevede la graduale cessazione dell'applicazione della disciplina sui parametri e sugli studi di settore, con effetto dai periodi d'imposta per i quali entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati. Pag. 113
  La disposizione abroga inoltre la norma che disciplina le modalità di revisione e aggiornamento degli studi di settore, a decorrere dal 1o gennaio 2017. Sono altresì abrogate le precedenti disposizioni concernenti l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'abolizione degli studi di settore, contenute nell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.
  L'articolo 12 prevede che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici è emanato, in via transitoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (mentre in via ordinaria deve essere emanato entro il mese di gennaio di ciascun anno).
  Come già anticipato, viene previsto, inoltre, che fino alla costituzione della commissione degli esperti di cui all'articolo 4, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti prevista dalla normativa sugli studi di settore.
  L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, a partire dalla seduta odierna, si svolgerà il ciclo di audizioni informali previsto nell'ambito dell'esame del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.15.

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata, da ultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, nelle precedenti sedute di discussione, il presentatore, Barbanti, si è dichiarato disponibile a riformulare la propria risoluzione.

  Sebastiano BARBANTI (PD) riformula la sua risoluzione (vedi allegato), anche alla luce delle proposte di modifica avanzate dal rappresentante del Governo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare domani.

  La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 10 maggio 2017.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialiti ed esperti contabili, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

  L'audizione informale si è svolta dalle 14.10 alle 14.40.

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