CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2017
793.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 112

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.

DL 14/2017: Sicurezza delle città.
S. 2754 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge S. 2754, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», già approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 8 marzo 2017, nel corso dell'esame presso la Camera.Pag. 113
  La Camera, nella seduta del 16 marzo 2017, ha approvato – in prima lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge presentato dal Governo.
  Il decreto-legge è articolato in due Capi.
  Il Capo I, recante disposizioni in materia di collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, è a sua volta suddiviso in due sezioni, la prima relativa alle misure sulla sicurezza integrata (artt. 1-3), la seconda relativa alle misure sulla sicurezza urbana (artt. 1-8).
  Rinviando per il resto alla relazione già svolta nel corso dell'esame alla Camera, tra le modificazioni apportate dalla Camera medesima al Capo I, segnala le seguenti:
   all'articolo 1, mediante l'aggiunta di un apposito comma (comma 2-bis), è stato previsto che concorrano alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;
   all'articolo 2, sono stati individuati i settori di intervento, nell'ambito dei quali le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata provvedono a coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti. In particolare, si tratta dei seguenti settori di intervento: scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio (per gli aspetti di interesse); interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia; regolamentazione per l'uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio; aggiornamento professionale integrato per operatori di polizia locale e forze di polizia. Nel corso dell'esame presso la Camera è stato, altresì, previsto – tramite l'aggiunta del comma 1-bis - che le richiamate linee generali tengano conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate;
   all'articolo 3, comma 3, è stato specificato che gli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, programmati dallo Stato, sono anche finalizzati al rafforzamento dei presìdi medesimi nelle zone di disagio e di maggiore criticità;
   all'articolo 4, in cui sono individuate alcune aree di intervento volte a promuovere la sicurezza urbana, è stato precisato che la riqualificazione deve essere intesa anche come riqualificazione «urbanistica, sociale e culturale»; inoltre il «rispetto della legalità» è stato definito quale «cultura»;
   all'articolo 5, comma 2, tra gli obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana, è stato previsto che, nelle attività di contrasto della criminalità diffusa e predatoria, siano anche coinvolte le reti territoriali di volontari, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini. Nelle medesime attività di contrasto alla criminalità sono stati, inoltre, previsti l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché la possibilità di installazione di sistemi di videosorveglianza. Sempre tra gli obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana è stato, infine, aggiunto quello di promuovere l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
   con riferimento al medesimo articolo 5, sono, inoltre, stati aggiunti i commi da 2-bis a 2-quinquies, nei quali, tra l'altro, si è provveduto a specificare che i patti per Pag. 114l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e dal sindaco tengono conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categorie comparativamente più rappresentative. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, si è provveduto, altresì, ad autorizzare la spesa di 7 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di ripartizione di tali risorse. Al riguardo osserva che, nonostante il coinvolgimento assicurato alla Conferenza Stato-Città (articolo 5, comma 1) nell'ambito della definizione delle linee guida sulla base delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana – i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza – non si è ritenuto di riconoscere al medesimo organismo un ruolo anche con riferimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse a tal fine destinate;
   all'articolo 6, è stato previsto che la partecipazione al Comitato metropolitano per la sicurezza urbana non comporti rimborsi di spese;
   all'articolo 7, è stato aggiunto un apposito comma (comma 1-bis) recante disposizioni volte ad incentivare l'apporto dei soggetti privati alle azioni di sicurezza urbana. In particolare, esso prevede che gli accordi e i patti stipulati al fine di migliorare il controllo e la valorizzazione del territorio possano riguardare progetti proposti da alcune categorie di soggetti privati specificamente enumerate nella disposizione medesima. Viene, inoltre, disposto che, a decorrere dall'anno 2018, i comuni possano deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti privati che assumono a proprio carico parte degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati attivati sulla base degli accordi e dei patti conclusi per la valorizzazione del territorio. Al comma 2 del medesimo articolo 7 è stata prevista l'applicabilità, ove possibile, anche delle previsioni di cui all'articolo 119 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. È stato aggiunto, inoltre, un apposito comma (comma 2-bis) diretto a consentire, per gli anni 2017 e 2018, ai Comuni che hanno conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio di procedere ad assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale al fine di potenziare le attività di controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana. Sono stati, infine, aggiunti quattro commi volti a dettare una più dettagliata disciplina del personale di polizia locale in tal modo assunto. Vi si prevede, tra l'altro, la corresponsione a tale personale dei benefici dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizi e viene demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione di tali benefici;
   all'articolo 8 – che introduce modifiche al TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza – è stata introdotta la possibilità di adottare ordinanze extra ordinem con riferimento alla urgente necessità di superare situazioni di grave incuria o degrado anche dell'ambiente e del patrimonio culturale. Inoltre, è stata collocata all'interno del TUEL (come comma 7-ter all'articolo 50) la disposizione, già prevista nel testo originario del decreto-legge, secondo cui – nelle materie Pag. 115nelle quali il sindaco è legittimato ad intervenire con ordinanza in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti – i comuni possano anche ricorrere alla loro potestà regolamentare.

  Il Capo II, recante disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, è costituito dagli articoli da 9 a 18.
  Tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al Capo II, segnala le seguenti:
   all'articolo 9, comma 2, tra le categorie di soggetti per i quali è disposta la sanzione dell'allontanamento a tutela della fruizione di determinate infrastrutture, sono stati inseriti i soggetti che esercitano l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Al comma 3 è stato precisato che i regolamenti di polizia urbana potranno prevedere l'applicazione delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate da consistenti flussi turistici, a prescindere dal rilievo culturale del sito, e sono state aggiunte all'elenco di tali aree le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari;
   all'articolo 10 è stato previsto che nell'ordine di allontanamento vengano riportate le motivazioni sulla base delle quali esso è stato adottato;
   all'articolo 11 – recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili – è stato precisato che nell'impiego della forza pubblica per lo sgombero sia mantenuta ferma la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale. È stato, inoltre, introdotto un apposito comma (comma 3-bis), al fine di prevedere che il sindaco, in presenza di minorenni o persone meritevoli di tutela, in relazione alle condizioni igienico-sanitarie, possa dare disposizioni in deroga al divieto di attivazione dei servizi pubblici negli alloggi occupati abusivamente e al divieto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agli occupanti abusivi dei medesimi alloggi;
   è stato inserito un articolo 12-bis volto ad estendere il potere di sospensione delle licenze degli esercizi pubblici, conferito al questore dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche alle licenze degli esercizi di vicinato;
   all'articolo 14 – recante disposizioni per favorire l'istituzione del numero unico europeo 112 nelle Regioni, consentendo alle Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, a tale scopo, di bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato – è stato aggiunto un comma (comma 1-bis) al fine di subordinare l'attivazione di tali procedure concorsuali alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della stessa amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste;
   è stato inserito un articolo 16-bis volto ad inasprire le sanzioni previste dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), per coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il codice dello spettacolo.
S. 2287-bis Governo.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame.

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  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 7a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, sul disegno di legge S. 2287-bis, recante «Delega al Governo per il codice dello spettacolo», risultante dallo stralcio del disegno di legge S. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali».
  Il disegno di legge in esame – collegato alla manovra di finanza pubblica – si compone di un solo articolo suddiviso in sei commi.
  Il comma 1 conferisce delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la riforma della normativa in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, nonché degli enti di cui alla legge n. 310 del 2003, che ha disposto la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Il Governo è, altresì, delegato a provvedere alla revisione e al riordino della disciplina vigente in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche mediante la redazione di un codice dello spettacolo, con l'obiettivo di migliorare la qualità artistico-culturale delle predette attività ed incrementarne la fruizione da parte della collettività.
  Il comma 2 enuncia i princìpi e criteri direttivi di carattere generale, cui i decreti legislativi sono tenuti a conformarsi, tra i quali si rammentano: l'adeguamento al riparto di competenze legislative e amministrative previsto, rispettivamente, dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale intervenuta; la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e la loro armonizzazione con quelli degli altri enti territoriali; l'introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo; l'aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
  Il comma 3 detta specifici ulteriori princìpi e criteri direttivi per le fondazioni lirico-sinfoniche, tra i quali si ricordano: il completamento del percorso di riforma avviato con il richiamato decreto legislativo n. 367 del 1996, volto alla semplificazione organizzativa delle fondazioni esistenti, alla riduzione dei loro costi e al rafforzamento del controllo sulla gestione economico-finanziaria affidata esclusivamente al sovrintendente; la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, ai fini sia del miglioramento dei risultati della gestione e della qualità dell'attività artistica, sia del coinvolgimento di risorse provenienti da soggetti privati ovvero da altri soggetti pubblici, ivi inclusi gli enti locali; si rileva, al riguardo, che sarebbe opportuno prevedere espressamente – alla lettera c) del comma in esame – che la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale sia effettuata previa intesa in sede di Conferenza unificata. Costituisce, inoltre, uno specifico criterio direttivo l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali. I decreti legislativi sono, infine, chiamati a consolidare il percorso di risanamento avviato dalle fondazioni sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 91 del 2013, cd. «valore cultura».
  Il comma 4 detta specifici ulteriori princìpi e criteri direttivi per i settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, tra i quali si ricordano: la razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori, promuovendo, tra l'altro, l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati; la destinazione Pag. 117di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione; l'individuazione delle modalità con cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione; la revisione della normativa con attenzione ai seguenti profili: per le attività musicali, l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali e complessi strumentali); per le attività di danza, la revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza; in tema di attività circensi, la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali; al fine di favorire la partecipazione dei privati al sostegno del settore, l'ampliamento ad ulteriori ambiti di attività delle previsioni in materia di crediti d'imposta; l'introduzione di misure di semplificazione delle procedure per la vendita dei titoli d'accesso, nonché dei procedimenti autorizzativi allo svolgimento di pubblici spettacoli.
  Il comma 5 reca disposizioni relative al procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che gli stessi siano adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il comma 6 prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, possano essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure per essi stabilite.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Politiche spaziali e aerospaziali.
Nuovo testo S. 1110 e abb.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, sul testo unificato n.3 dei disegni di legge A.S. 1110 e abbinati in materia di politiche spaziali e aerospaziali.
  Ricorda che la Commissione si era già espressa, in data 11 marzo 2015, su un precedente testo unificato.
  Il provvedimento, costituito da 6 articoli, attribuisce al Presidente del Consiglio l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato (articolo 1) ed istituisce il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale (articolo 2).
  Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del Pag. 118territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, dal Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), anche dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
  Quanto ai compiti del Comitato, essi sono definiti al comma 4. Fra questi, segnala che esso:
   definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica ed alla politica e allo sviluppo industriale di settore, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale; approva il «Documento strategico di politica spaziale nazionale» che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese; assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'ASI con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;
   definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati e normativamente individuati e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il mantenimento della competitività del comparto industriale italiano; elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i relativi processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale indicate dalle amministrazioni interessate, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali; predispone, con cadenza annuale, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.

  Gli articoli 3, 4, 5 e 6 recano, rispettivamente, interventi di modifica del decreto legislativo n.128 del 2003 di riordino dell'ASI, modifiche allo Statuto dell'ASI, disposizioni transitorie, nonché abrogazioni di disposizioni incompatibili con il disegno di legge.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Fanghi depurazione agricola.
S. 2323 Orellana.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Laura CANTINI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 13a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 2323, recante «Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura».Pag. 119
  Il disegno di legge si compone di un unico articolo, suddiviso in sei commi.
  Il comma 1 conferisce delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo n. 99 del 1992, di attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. La revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 si rende necessaria al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque, provocati dai fanghi, definiti, dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 99, come «residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue» provenienti da insediamenti civili e produttivi. L'articolo 127 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 99 – dispone che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano «sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione», e che siano riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
  Il comma 2 reca i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al comma 1:
   a) la revisione delle metodologie e dei valori indicati negli allegati al richiamato decreto legislativo n. 99 del 1992, tale da garantire: la predisposizione di un elenco di fanghi per i quali risultino ammissibili il trattamento e lo spandimento; l'integrazione della lista delle sostanze nocive e inquinanti – con particolare riguardo ai metalli pesanti e farmaci – che devono essere soggette a controllo; la registrazione dell'origine del fango di depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di analisi; l'obbligo di rilevare la presenza di farmaci quando i fanghi provengano da impianti di depurazione civile; la modifica delle soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti;
   b) l'introduzione di specifici sistemi di controllo sulle acque superficiali e sotterranee;
   c) l'equiparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione ai fanghi da depurazione in agricoltura;
   d) l'obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque, che prevedano il campionamento. A tal fine si specifica che il campionamento debba essere effettuato in contraddittorio con i competenti organi di controllo;
   e) l'incremento della tutela concernente i fenomeni di spargimento e di utilizzo dei fanghi, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale vigente;
   f) l'emanazione di linee guida volte ad assicurare una normativa regionale omogenea sul territorio nazionale. Al riguardo ricorda che il Rapporto 2015 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura ha evidenziato come le Regioni abbiano adottato specifiche soluzioni allo scopo di migliorare la protezione del suolo, in attuazione delle competenze anche normative ad esse conferite dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 92 del 1999. In particolare il comma 1, numero 2), del richiamato articolo 6 prevede che le Regioni stabiliscano «ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento». In attuazione del principio di leale collaborazione parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione delle linee guida in argomento;
   g) l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Pag. 120mare di una banca dati nazionale nella quale sono tenuti ad iscriversi i produttori di fanghi destinati all'agricoltura;
   h) l'individuazione di meccanismi e procedure che assicurino un completo ed efficace controllo degli spandimenti di fanghi;
   i) l'accessibilità alla documentazione tecnico-amministrativa e ai referti delle analisi di controllo per gli enti locali sul cui territorio si svolgono attività di spandimento dei fanghi e assimilati.

  Il comma 3 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi in questione, disponendo che essi siano adottati su proposta del Ministro per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico. Viene, altresì, disposto che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.
  Il comma 4 dispone che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura.
  Il comma 5 prevede che – entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi – il Governo possa adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi.
  Il comma 6 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Nuovo testo C. 302 Fiorio e abb..

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Albert LANIÈCE (AUT-PSI-MAIE), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera sul testo delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abb., recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato, come modificato durante l'esame in sede referente dalla Commissione Agricoltura, si compone di 15 articoli e reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, con esclusione di quella relativa al settore dei controlli.
  Ricorda che la produzione agricola biologica è regolata dalla normativa europea e più specificamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08. La normativa nazionale, intervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli ambiti operativi nazionali.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità. Quanto al primo viene meglio specificato che il campo di intervento interessa la definizione del sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, nonché gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.
  L'articolo 2 prevede che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e Pag. 121di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.
  L'articolo 3 individua nelle autorità locali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.
  Quanto alle finalità, il comma 2 dell'articolo 1 definisce la produzione biologica attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l'altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Il comma 3 equipara il metodo di agricoltura biodinamica al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti tutti i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.
   L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, al quale viene affidato il compito di delineare indirizzi al Ministro e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.
  L'articolo 5 prevede che il Ministero adotti il Piano nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: a) agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; c) incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; d) monitorare l'andamento del settore; e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione; f) incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; g) incentivare la ricerca.
  L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (in realtà già previsto a legislazione vigente ma con diverse finalità) destinato al finanziamento del Piano d'azione, con una riserva del 30 per cento alla ricerca. Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari; tale contributo è già previsto a legislazione vigente ed è destinato al finanziamento del Fondo. Innovativa risulta, invece, l'introduzione di sanzione in caso di mancato pagamento del contributo.
  L'articolo 6-bis prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete, mentre l'articolo 7 delinea le modalità attraverso le quali opera il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del CNR alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.
  L'articolo 8 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore, mentre gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di: 1) distretti biologici (articolo 9), intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla Regione di appartenenza; 2) intese di filiera (articolo 10) volte a: valorizzare le produzioni ottimizzando i costi di produzione; garantire la tracciabilità; promuovere le attività connesse; e agevolare lo sviluppo dei distretti biologici. Le intese possono prevedere accordi per una programmazione della produzione o per Pag. 122un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. L'intesa è comunicata al Ministero previa verifica della compatibilità comunitaria; 3) organizzazioni di produttori biologici (articolo 11), che sono riconosciute dalle Regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute; 4) organizzazioni interprofessionali (articolo 12), aventi la finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, è previsto quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione.
  L'articolo 13 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà di sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.
  L'articolo 14 reca le abrogazioni.
  L'articolo 15 prevede infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.20.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Enrico COSTA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il Ministro Costa per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 8.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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