CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2016
668.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 212

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 5 luglio 2016.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie o ospedaliere (FIASO) nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo PATRIARCA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) il prescritto parere sul Pag. 213disegno di legge n. 3953, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016, già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 29 giugno. In generale, rileva che tale provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Si prevede, inoltre, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l'incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016.
  In particolare, il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali, raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici. Il capo II del decreto-legge in esame, reca, invece, disposizioni riguardanti iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), nonché il regime degli interventi (articolo 10). Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
  Per quanto concerne più specificamente le competenze della XII Commissione, osserva che il comma 3 dell'articolo 2 autorizza dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 687.399 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Asia e in Medio Oriente, di cui al comma 3 dell'articolo 12 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2015 (trattasi del precedente provvedimento di proroga, che aveva disposto le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo 1o ottobre – 31 dicembre 2015).
  Al riguardo, fa presente che al Senato, nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto, è stato presentato – e accolto dal Governo – un ordine del giorno con cui si impegna il Governo medesimo a valutare l'opportunità di inquadrare l'operatività del Corpo militare della Croce Rossa italiana nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea. Ciò in considerazione del fatto che, ad avviso dei presentatori del predetto ordine del giorno, le disposizioni del decreto-legge in esame confermerebbero la rilevanza del Corpo militare della Croce Rossa italiana nel prestare la propria opera come corpo ausiliario delle Forze armate, anche alla luce degli impegni che l'Italia ha assunto in ambiti strategici internazionali, e in controtendenza rispetto alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016. Quest'ultimo, noto come provvedimento di «smilitarizzazione», adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, reca le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).
  Evidenzia che un'altra disposizione che, per il suo contenuto, assume un certo rilievo con riferimento alle materie oggetto della Commissione Affari sociali, è quella di cui all'articolo 8, comma 3. Si prevede che, nell'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, finalizzati ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione Pag. 214e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile in determinati Paesi, verrà posto riguardo, in particolare, alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne e alla tutela dei loro diritti, alla riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra, alla tutela e alla promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché a progetti di carattere sanitario.
  Tali interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite). Il sito istituzionale del MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) darà conto dei risultati ottenuti semestralmente.
  Alla luce delle considerazioni svolte, procede ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto (vedi allegato).

  Anna Margherita MIOTTO (PD) concorda con la proposta di parere del relatore, ritenendo particolarmente rilevante la parte delle premesse in cui si chiarisce che, pur essendo previsto il coinvolgimento del Corpo militare della Croce Rossa Italiana con riferimento a determinate missioni internazionali, non viene assolutamente scalfito il processo intrapreso mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Salvatore CAPONE (PD), relatore, fa presente che il decreto-legge n. 98 del 2016 interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.
  Ricorda che, con riferimento all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento Ilva, sono stati già adottati numerosi decreti-legge. Da ultimi, sono intervenuti il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario e il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
  Osserva che il provvedimento consta di tre articoli; le disposizioni che riguardano le competenze della nostra Commissione sono contenute nel solo articolo 1, attraverso modifiche dei già citati decreti-legge n. 1 e n. 191 del 2015. In particolare, la lettera b) del comma 1 modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS) adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto. La Pag. 215disciplina previgente prevedeva che le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale.
  Il nuovo comma 8 si riferisce ora alla definizione delle offerte vincolanti e alla valutazione delle offerte mentre è il successivo comma 8.1 ad aver sostituito il contenuto del precedente comma 8 disciplinando l'autorizzazione dei nuovi interventi di modifica del PTAS.
  A differenza del testo previgente, le nuove norme prevedono che il D.P.C.M. venga adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico senza prevedere alcun ruolo per il Ministro della salute. Il nuovo testo non fa, inoltre, più riferimento a un coinvolgimento dell'ISPRA, ai fini dell'adozione della proposta del Ministro dell'ambiente.
  Al riguardo, reputa necessario un coinvolgimento del Ministero della salute nella revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e segnalo quindi l'opportunità di evidenziare nel parere che la Commissione esprimerà l'esigenza di prevedere tale coinvolgimento, come già stabilito dalla normativa modificata.
  Segnala che il nuovo testo conferma (nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), invece, le disposizioni previgenti che contemplavano (attraverso un richiamo alle norme del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013) l'effettuazione di una procedura di consultazione e l'affidamento della successiva istruttoria ad un comitato di tre esperti, nonché il rispetto della normativa europea. In relazione al comitato degli esperti invito ad una riflessione sulla possibilità di inserire nel nostro parere un rilevo che inviti ad includere tra le esperienze possedute da tali esperti anche quella in materia di tutela della salute.
  Osserva, inoltre, che la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del PTAS. Nello specifico, la proroga può essere concessa su istanza dell'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e deve essere contenuta nel già richiamato D.P.C.M. con cui si dispongono le modifiche del Piano.
  La successiva lettera b) modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale, in quanto tali condotte costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario e ai suoi delegati.
  Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e degli eventuali rilievi che potrebbero emergere dal dibattito.

  Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per domani.

  La seduta termina alle 13.30.

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