CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2016
660.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 233

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 22 giugno 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03661 Faenzi: Iniziative per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica all'allevamento.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Monica FAENZI (Misto-ALA-MAIE), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta e anche per l'impegno profuso sull'argomento, fa presente che seppure sia passato del tempo dalla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, il tema è rimasto di grande attualità e di emergenza poiché in quei territori sono cambiate poche cose. Infatti, nonostante gli interventi posti in essere siano stati anche pregevoli non sono riusciti a risolvere il problema che persiste ed è grave. Invita dunque il Governo alla massima attenzione e a curare l'interlocuzione con la Regione Toscana per far fronte in modo efficace ad un grave problema che affligge l'agricoltura della Maremma.

5-07611 Amoddio: Iniziative per la tutela del pomodoro pachino IGP.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giuseppe ROMANINI (PD), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, nel ringraziare il sottosegretario Castiglione per la risposta, che giudica ampia e articolata, ricorda che questo particolare settore soffre per gli effetti di accordi internazionali e per l'embargo decretato nei confronti della Russia, che ha sostituito prodotti italiani con prodotti turchi. Giudica quindi positivamente la richiesta avanzata dal Governo italiano alla Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 7 del Protocollo n. 1, Allegato I, dell'Accordo tra la UE e il Marocco con riferimento alle misure di liberalizzazione del commercio dei prodotti agricoli e della pesca. Si aggiunge infine all'invito rivolto dal Governo all'aggregazione dei produttori, che in quelle zone risulta particolarmente bassa. Auspica da ultimo l'inclusione di tale prodotto tra quelli inseriti nell'elenco dei prodotti da salvaguardare nell'ambito del trattato TTIP.

  Luca SANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 giugno 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Atto n. 306.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto.

  Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Rileva che la XIII Commissione Agricoltura ha chiesto di poter esprimere i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», assegnato per il parere alle Commissioni riunite I e IV, che dovranno esprimersi entro il 25 luglio 2016.
  Ricorda che la delega al Governo trae origine da quanto disposto dall'articolo 8, Pag. 235comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che ha indicato, tra i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione del sistema di ordine e sicurezza pubblica, il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e al suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia.
  Con un primo gruppo di disposizioni, orientate a evitare sovrapposizioni di competenze e di interventi:
   si definiscono i comparti di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, tenendo conto delle competenze nel tempo sviluppate;
   si pongono le basi per la razionalizzazione dei presidi di polizia, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma nel restante territorio; si afferma la competenza della Guardia di finanza per l'assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con contestuale trasferimento al Corpo dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell'Arma; infine, si dettano le disposizioni per la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e per la realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europea 112».

  Con un secondo più consistente gruppo di disposizioni, che è volto a semplificare il quadro delle Forze di polizia previsto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), si disciplina l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche.
  In particolare, il Capo III (articoli da 7 a 13) reca le disposizioni generali per l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato. E, nello specifico, l'articolo 7, comma 1, prevede l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale ad eccezione di competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e alla Guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione) e con l'eccezione delle funzioni cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, certificazioni previste dalla convenzione di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali).
  Il comma 2 del medesimo articolo 7 elenca dettagliatamente le funzioni attribuite all'Arma, escludendo le attività in materia di tutela degli alberi monumentali e certificazioni nell'ambito del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e tutelati ai sensi della convenzione di Washington (attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e di contrasto al commercio illegale degli esemplari sopra richiamati nell'ambito degli spazi doganali (attribuite al Corpo della guardia di finanza, ai sensi del successivo articolo 10).
  L'articolo 8, al comma 1, fissa i criteri generali che presiedono alla riorganizzazione dell'Arma in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale con la previsione, volta alla salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà delle funzioni, del passaggio al Comando generale dell'Arma delle funzioni dell'Ispettorato generale del Corpo forestale, attuale organo di vertice del Corpo.Pag. 236
  Contestualmente è previsto che le organizzazioni addestrativa, aerea (ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e territoriale del Corpo forestale confluiscano nelle corrispondenti articolazioni funzionali dell'Arma. Viene, altresì, stabilito che le restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale, dedicate alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, confluiscano nei Comandi carabinieri che già operano negli stessi comparti di specialità.
  Il comma 2 apporta le conseguenti varianti al capo V del Titolo III del decreto legislativo n. 66 del 2010, che disciplina l'ordinamento dell'Arma, e, in particolare, aggiunge alle cinque esistenti una sesta articolazione denominata «organizzazione della tutela per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» (articolo 174, comma 2, lettera c-bis, del codice dell'ordinamento militare).
  All'istituenda organizzazione forestale dei Carabinieri è preposto un generale di corpo d'armata, assistito da un vicecomandante con il grado di generale di divisione del ruolo forestale.
  Il comma 3, infine, prevede che il Comando carabinieri tutela per l'ambiente e il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari siano da subito inquadrate nell'istituenda organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Viene, altresì, confermata la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale può avvalersi del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare per l'espletamento di funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo ministero, mantenendo quindi attivo un ulteriore profilo di dipendenza funzionale coerente con l'assolvimento di compiti rilevanti a tutela di interessi prioritari dei cittadini.
  L'articolo 9, comma 1, dispone l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolte dal Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, dettagliatamente individuate nel comma 2: contrasto con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli enti regionali; coordinamento delle operazioni di spegnimento d'intesa con le Regioni; la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
  Lo stesso comma 2 rinvia a un decreto interministeriale per la disciplina degli aspetti organizzativi del servizio antincendi, articolato in uffici centrali e reparti territoriali deputati all'attività operativa, in base alle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie all'uopo trasferite con le modalità di cui al successivo articolo 13.
  Il comma 3 consente, al fine di garantire lo specifico addestramento del personale impegnato delle attività antincendio boschivo, la stipula di protocolli d'intesa con l'Arma per l'utilizzo dei centri di formazione del Corpo forestale dello Stato trasferiti alla stessa con il presente decreto.
  L'articolo 10 riguarda le funzioni del Corpo forestale attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza. In particolare, alla Polizia di Stato vengono assegnate le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità organizzata in ambito interforze.
  L'articolo 11 indica le attribuzioni di natura amministrativa, già del Corpo forestale, assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le relative attività, congiuntamente a quelle in materia di politiche forestali e filiera del legno, saranno svolte da una struttura di livello dirigenziale trasferita allo stesso Ministero, mediante specifico decreto di natura regolamentare che provvederà anche all'individuazione della relativa dotazione organica.
  L'articolo 12, comma 1, disciplina il trasferimento del personale conseguente all'attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11, prevedendo che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità indicate nella Tabella A, così ripartite: 126 Pag. 237alla Polizia di Stato, 84 alla Guardia di finanza, 390 al Corpo dei vigili del fuoco, 7.034 all'Arma e 47 al Ministero delle politiche agricole e forestali a fronte di una consistenza effettiva del Corpo forestale pari a 7.781 unità rispetto alla dotazione organica di 9.360.
  Il comma 2 stabilisce, in via generale, che il Capo del Corpo forestale dello Stato, con proprio provvedimento adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, sulla base dello stato matricolare, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è destinata a transitare, tenendo conto dei criteri ivi indicati, in ordine di priorità, mentre il successivo comma 3 dispone che nello stesso termine, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito.
  Il comma 4 prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, primo periodo, può: a) presentare domanda per il transito in altra amministrazione. Il transito è consentito nel rispetto dei contingenti indicati nella tabella A, compatibilmente con le esigenze di funzionalità; b) optare, anche in via subordinata alla domanda di cui alla lettera a), per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate».
  Il comma 6 stabilisce, poi, che nel caso in cui, alla data del 1o settembre 2016, il personale che ha optato per la mobilità, non sia stato ricollocato, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
  L'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo in commento dispone, inoltre, che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale, ove non riconosciuto idoneo all'ammissione nell'Arma al termine del corso di formazione militare che deve essere frequentato da tutto il personale transitato nei Carabinieri, è collocato nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa.
  Il Consiglio di Stato ha evidenziato, rispetto alle criticità avanzate relativamente alla procedura configurata, che le stesse potrebbero essere superate fissando per il transito in altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 un tetto non troppo distante dalle 200 unità, cifra corrispondente all'incirca alla differenza tra la consistenza degli effettivi del Corpo forestale (7.781) e il totale delle unità dei contingenti indicati nella Tabella A (complessivamente 7.597 unità).
  L'articolo 13 reca le disposizioni per il trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale.
  Il Capo IV (articoli da 14 a 17) reca le disposizioni generali per l'inquadramento del personale del corpo forestale dello Stato in transito nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo della Guardia di finanza e nella Polizia di Stato.
  L'articolo 14 apporta al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 le modificazioni e le integrazioni necessarie per l'istituzione Pag. 238dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri e per il transito del personale forestale: sono state, in particolare, previste disposizioni «a regime», volte a disciplinare il reclutamento, lo stato e l'avanzamento del personale forestale che sarà immesso nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Arma e disposizioni «transitorie» per l'inquadramento, lo stato e l'avanzamento del personale attualmente in servizio nel Corpo forestale.
  Relativamente alla situazione «a regime» è prevista la costituzione del «ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri», alimentato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, in possesso di laurea magistrale o specialistica pertinente alla specifica professionalità del ruolo e, con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell'Arma, appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.
  I vincitori di concorso sono nominati tenenti, ammessi alla frequenza di un corso di formazione e immessi nello specifico ruolo, con una progressione di carriera che può svilupparsi sino al grado di generale di divisione, come da tabella IV, allegata al decreto delegato in esame.
  Quanto alle unità di personale non dirigente e non direttivo necessario per soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale agroalimentare, non si procede alla costituzione di nuovi ruoli, ma si stabilisce che siano portate in aumento agli esistenti ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e dei carabinieri, di cui seguono la disciplina. A tal fine si prevede che i posti per ciascun concorso relativo all'accesso ai suddetti ruoli sono aumentati in misura non inferiore al 4 per cento per il reclutamento del personale da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. Il personale così arruolato è impiegato nella specializzazione conseguita, con il vincolo di non poter essere diversamente utilizzato prima che trascorra un periodo di almeno dieci anni.
  La progressione di carriera delle unità immesse per le esigenze forestali è regolata secondo le disposizioni in vigore per l'Arma dei carabinieri.
  Per quanto concerne la fase transitoria, si prevede che il personale proveniente dal Corpo forestale, a secondo del ruolo di appartenenza, transiti in un corrispondente ruolo forestale dell'Arma e assuma contestualmente lo status militare. A tale scopo vengono istituiti (comma 2 dell'articolo in esame): il «ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente», per l'inquadramento del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato»; il «ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente»; il «ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente»; il «ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente»; il «ruolo forestale dei periti in servizio permanente»; il «ruolo forestale dei revisori in servizio permanente»; e, infine, il «ruolo forestale dei degli operatori e collaboratori in servizio permanente».
  Si tratta di ruoli che, a parte l'immissione iniziale, non saranno successivamente alimentati e sono, quindi, destinati ad esaurirsi. Per il personale transitato nei suddetti ruoli ad esaurimento continuano ad applicarsi i limiti di età e la progressione di carriera prevista nel Corpo di provenienza.
  Il transito avviene secondo la corrispondenza dei gradi militari ai sensi dell'articolo 632 del codice dell'ordinamento militare, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. È prevista, altresì, l'elezione degli organi di rappresentanza con procedura straordinaria nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  Gli articoli 15, 16 e 17 reca le disposizioni per l'inquadramento dei contingenti di personale assegnati al Corpo dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza. Pag. 239
  In particolare, per il personale transitato nel Corpo dei vigili del fuoco viene previsto l'inquadramento in ruoli speciali antincendio boschivi (AIB) ad esaurimento con l'assunzione delle qualifiche previste nell'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, secondo una tabella di corrispondenza allegata. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale dei vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
  Per le unità transitate nella Guardia di Finanza e nella Polizia di Stato è previsto l'inserimento a pettine nei corrispondenti ruoli dopo l'ultimo pari grado o qualifica avente la medesima decorrenza di qualifica e denominazione.
  Il Capo V (articoli da 18 a 20) comprende le disposizioni transitorie e finali, nonché quelle finanziarie.
  Si riserva pertanto di predisporre una proposta di rilievi all'esito del dibattito in Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 giugno 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.55.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Mino TARICCO (PD), relatore, fa presente che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sull'ulteriore nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta dell'8 giugno 2016 dalle Commissioni riunite V Bilancio e VIII Ambiente, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
  L'articolo 1 definisce i parametri nei quali debbono rientrare i piccoli comuni ai fini del finanziamento previsto.
  Oltre a dover avere una popolazione fino a 5.000 abitanti, gli stessi comuni devono, in alternativa, essere collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale oppure essere caratterizzati da marcata arretratezza economica, o aver subito un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, o caratterizzarsi per specifici parametri di disagio insediativo (definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità) o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali, oppure essere ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani, avere una popolazione residente con una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato, essere appartenenti alle unioni di comuni montani o avere un territorio inserito totalmente o parzialmente nel perimetro Pag. 240di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta oppure, infine, essere stati istituiti a seguito di fusione.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata è definito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni.
  L'articolo 2 prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale. I centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  L'articolo 3 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.
  Il Fondo è destinato al finanziamento del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Il Piano sarà finalizzato, oltre alla manutenzione del territorio, tramite interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e delle infrastrutture stradali, recupero dei centri storici e dei beni culturali, anche all'acquisizione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.
  L'articolo 4 detta disposizioni per il recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi.
  L'articolo 5 prevede che i piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di del Fondo possono acquistare terreni per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico, per bonificare terreni agricoli e forestali e per provvedere alla regimentazione delle acque.
  L'articolo 6 stabilisce che i piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa o stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, tra l'altro, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali. Per potenziare l'offerta turistica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è chiamato a promuovere la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica, con particolare riferimento al territorio delle piccole comunità. Proprio in relazione alle finalità della norma, si riserva di valutare l'opportunità di chiedere nel parere che i suddetti itinerari indichino nella definizione anche la finalità enogastronomica.
  L'articolo 7 prevede la possibilità di stipulare con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
  L'articolo 8 inserisce le aree cosiddette a fallimento di mercato dei piccoli comuni, nelle quali non vi è un interesse da parte degli operatori a realizzare reti a connessione veloce e ultraveloce, tra quelle che possono beneficiare con priorità rispetto agli altri progetti informatici, delle misure previste dalla delibera 6 agosto 2015, n. 65 del CIPE.
  L'articolo 9 prevede che nei piccoli comuni possa essere utilizzata la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio. È prevista, inoltre, la proposizione Pag. 241d'iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi. I piccoli comuni possono, altresì, stipulare apposite convenzioni perché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale ed affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.
  L'articolo 10, di stretta competenza della Commissione Agricoltura, reca disposizioni per la promozione della filiera corta, stabilendo che i piccoli comuni possono promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica. Segue una definizione di filiera corta, di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, di prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile, di mercato alimentare di vendita diretta.
  Ricorda, in proposito, che la XIII Commissione si è a lungo occupata della materia, adottando, in data 10 febbraio 2015, un testo per la promozione della filiera corta recante definizioni in parte differenti da quelle riportate nel provvedimento in esame e, comunque, valevoli, per tutti gli operatori e non solo per i piccoli comuni.
  Il comma 3 del medesimo articolo si prevede che nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi dai piccoli comuni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile.
  Ricorda, in proposito, che la materia è stata da poco rivisitata con l'entrata in vigore della riforma del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, l'articolo 144, relativo ai servizi di ristorazione prevede che gli stessi siano aggiudicati valutando l'offerta tecnica in modo da tener conto degli aspetti relativi alla qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale; del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi pertinenti; e della qualità della formazione degli operatori.
  Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee d'indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.
  L'articolo 11 prevede che i piccoli comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche riservino agli imprenditori agricoli, esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ed ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche. Per la vendita degli stessi prodotti, le strutture commerciali ubicate nei piccoli comuni sono tenute ad allestire appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.
  L'articolo 12 prevede che possano esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda agricola è ubicata nell'ambito territoriale Pag. 242amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti e che rispettino le norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e cioè quelle relative all'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato da parte degli amministratori delle stesse aziende per reati riguardanti l'igiene dei prodotti o la frode nella preparazione dei prodotti alimentari.
  L'articolo 13 prevede che i comuni che svolgono in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani sono tenuti a svolgere nella medesima forma le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi incluse quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.
  L'articolo 14 prevede che vengano predisposti il Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane e il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.
  L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 16 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che perseguono le finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
  Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Giorgio ZANIN (PD), nel ricordare che per la proposta di legge, della quale è firmatario, è stato previsto un ciclo di audizioni presso le Commissioni I e IV, rileva che in essa sono contenute misure che tendono a favorire le aggregazioni per il miglior funzionamento dei piccoli comuni.

  Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene che prima di pronunciarsi sull'argomento sarebbe particolarmente utile attendere il parere della Commissione V, con riferimento agli aspetti relativi alla copertura finanziaria.

  Luca SANI, presidente, nel rammentare che la Commissione Agricoltura ha chiesto di pronunciarsi con una deliberazione di rilievi sulle parti di propria competenza, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle ore 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00497 Gallinella, 7-00736 Zaccagnini e 7-00993 Antezza, sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

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