CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2016
645.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 142

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
C. 3822 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Pag. 143VII Commissione Cultura della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 3822, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, già approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Il decreto-legge, originariamente composto di 4 articoli, relativi a sistema scolastico e ricerca, è stato ampiamente modificato durante l'esame al Senato, in particolare con l'aggiunta di ulteriori 11 articoli nel testo del decreto-legge e di due ulteriori previsioni inserite nel disegno di legge di conversione.
  L'articolo 1 stanzia 64 milioni di euro annui per l'anno 2016 per assicurare per la prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma «scuole belle») dal 1o aprile 2016 al 30 novembre 2016; esso reca inoltre disposizioni finalizzate a continuare a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP, ovvero la stessa sia stata sospesa, ovvero sia scaduta.
  L'articolo 1-bis reca disposizioni relative alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale da parte del personale docente.
  L'articolo 1-ter prevede una deroga, per l'anno scolastico 2016/2017, alla disciplina che stabilisce il termine per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale – a regime fissato al 31 agosto di ciascun anno – prorogandolo al 15 settembre 2016, e dispone che la decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio.
  L'articolo 1-quater disciplina l'assunzione in Regioni diverse da quella per cui hanno concorso i docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito relative al concorso del 2012 per la scuola dell'infanzia, fino all'approvazione delle corrispondenti graduatorie relative al concorso bandito nel 2016. Termini e modalità di attuazione – inclusa la determinazione del limite massimo delle assunzioni in Regioni diverse, comunque non superiore al 15 per cento dei posti disponibili per ciascuna Regione, fermo restando il rispetto della quota massima del 50 per cento dei posti riservata alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami – saranno definiti con un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 1-quinquies prevede, anzitutto, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Inoltre, prevede che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.
  L'articolo 1-sexies dispone che le istituzioni scolastiche, nonché le competenti articolazioni dei ministeri dell'istruzione e dell'economia agiscono, ciascuna per le parti di competenza, per garantire l'assegnazione delle risorse alle scuole e la corresponsione delle somme spettanti al personale scolastico a tempo determinato per le prestazioni rese, in particolare, nell'ambito di incarichi di supplenza breve e saltuaria, entro termini che saranno fissati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento.
  L'articolo 1-septies interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea) e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale, con contestuale definizione della disciplina transitoria.
  L'articolo 2 individua le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Pag. 144Gran Sasso Science Institute e autorizza la Scuola, fino al 31 dicembre 2020, a reclutare personale.
  L'articolo 2-bis prevede che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni che prevedono la rilevazione annuale del fabbisogno.
  L'articolo 2-ter diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario.
  L'articolo 2-quater prevede misure per l'incremento dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi a seguito dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015.
  L'articolo 2-quinquies estende a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a cittadini di paesi extraeuropei, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l'assegnazione della card per acquisti culturali (ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché acquisto di libri e accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali) dell'importo massimo di euro 500, istituita dalla legge di stabilità 2016.
  L'articolo 2-sexies introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente, volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato.
  Passando all'esame del disegno di legge di conversione, l'articolo 1, comma 2, lettera a), interviene sulla delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, recata dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015, con riferimento al criterio direttivo relativo alla determinazione degli standard nazionali per la valutazione.
  L'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge n. 107 del 2015. Essa dispone la definizione dei fabbisogni standard (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali (che contiene le prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria dei comuni singoli e associati, diffuse sul territorio nazionale). Inoltre, prevede l'istituzione di una quota capitaria per il «raggiungimento dei fabbisogni standard» (e non più dei livelli essenziali) e l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato, anche in questo caso, «raggiungimento dei fabbisogni standard» (e non più dei livelli essenziali).
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
S. 2345 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 14a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, sul disegno di legge S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento Pag. 145delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015», come modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.
  Ricorda che la Commissione si già espressa in tale sede, in data 18 febbraio 2016, approvando un parere favorevole.
  La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Il disegno di legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, consta di 21 articoli ed è corredato da due allegati, contenenti, rispettivamente, 2 direttive (Allegato A) e 9 direttive (Allegato B), da recepire con decreto legislativo. In particolare, l'Allegato B elenca le direttive europee per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  L'articolato del disegno di legge reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di 1 decisione quadro, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei. Il Governo è stato inoltre autorizzato al recepimento di 2 direttive in via regolamentare.
  Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state apportate significative integrazioni al contenuto originario del disegno di legge governativo, attraverso l'introduzione di principi e criteri specifici di delega e l'inserimento di ulteriori direttive e atti dell'Unione europea per il recepimento nell'ordinamento nazionale.
  In particolare, in materia ambientale, sono stati fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento, nell'ordinamento italiano, di tre direttive: la direttiva (UE) 2015/720, relativa alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (articolo 4), già inserita nel disegno di legge originario; la direttiva (UE) 2015/1513, relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel (articolo 16) e la direttiva (UE) 2015/2193, sulle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da impianti di combustione medi (articolo 17), entrambe inserite ex novo nell'allegato B. Tra i principi e criteri direttivi contemplati dal richiamato articolo 4, si prevede, tra l'altro, l'organizzazione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso. Mentre, tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17, si prevede che il Governo aggiorni la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e ne razionalizzi le procedure autorizzative.
  In ambito fiscale e finanziario, innanzitutto, è stato soppresso l'articolo 12 riguardante la direttiva 2014/17/UE, sui contratti di credito ai consumatori su beni immobili residenziali, in quanto la relativa delega era stata conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114); detta delega è stata esercitata dal Governo con l'Atto n. 256 su cui le Commissioni parlamentari hanno espresso i pareri di competenza. Inoltre è stata inserita nell'allegato B la direttiva 2015/2376, relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Per contro, dall'Allegato B è stato espunto il riferimento alla direttiva 2016/97/UE, sulla distribuzione assicurativa. È stato inoltre inserito l'articolo 11, contenente la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 751/2015 sulle commissioni interbancarie su operazioni di pagamento basate su carta.
  Nel settore della giustizia, è stata conferita al Governo la delega per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (articolo 19).
  In tema di cultura, sono stati fissati principi e criteri specifici di delega con riguardo al recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei Pag. 146diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (articolo 20), già inserita nel disegno di legge originario.
  È stata inoltre inserita nell'Allegato A la direttiva (CE) 2009/156, in materia di polizia sanitaria e di importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi.
  Il Governo è stato, infine, autorizzato, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012, a recepire due direttive in via regolamentare: la direttiva 2014/90/UE, sull'equipaggiamento marittimo (articolo 18) e la direttiva (UE) 2015/2203, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Coppola ed altri.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione del relatore, onorevole LODOLINI, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere sulla proposta di inchiesta parlamentare relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Doc. XXII, n. 42 Coppola), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 1, comma 1, della proposta istituisce, per la durata di un anno, la Commissione di inchiesta parlamentare, indicando come obiettivi la raccolta di dati informativi aggiornati e l'individuazione di soluzioni, anche di tipo legislativo, per adeguare lo stato dell'innovazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei.
  Il comma 2 individua i compiti della Commissione di inchiesta:
   analizzare gli investimenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), anche al fine di individuare eventuali diseconomie;
   comparare la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia;
   esaminare lo stato di informatizzazione attuale ed il livello di dotazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni statali e locali, anche verificando il livello di competenza professionale dei responsabili del settore delle ICT;
   monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realtà regionali;
   verificare la possibilità di razionalizzare la spesa nel settore delle ICT.

  L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo.
  L'articolo 3, al comma 1, disciplina la possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità Pag. 147giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. I commi da 2 a 8 recano la disciplina della richiesta di atti e documenti.
  L'articolo 4 prevede l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, i collaboratori e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza, sugli atti e documenti soggetti al regime di segretezza.
  L'articolo 5 disciplina infine l'organizzazione interna della Commissione e la copertura dei relativi oneri.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
C. 2617-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione Affari Sociali della Camera sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa C. 2617-B, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
  Obiettivo del provvedimento, che prevede il conferimento al Governo di apposite deleghe, è, da un lato, l'introduzione di misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, dall'altro, la sistematizzazione ed il coordinamento della disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.
  Il disegno di legge si compone di 12 articoli. Nel corso dell'esame al Senato, il testo del disegno di legge delega, è stato modificato in più parti ed è stato inserito un nuovo articolo (articolo 10).
  Le principali novità introdotte dal Senato sono le seguenti: è stata precisata la definizione di Terzo settore, non solo riguardo alle finalità ma anche alle attività, ed è stato specificato che alle fondazioni bancarie non si applicano le disposizioni della riforma e dei decreti attuativi da questa discendenti (articolo 1, comma 1); è stata cancellata la previsione della decadenza dall'esercizio della delega nel caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi delegati per l'espressione del parere parlamentare (articolo 1, comma 5); è stata garantita la correttezza della copertura della riforma e dei decreti da questa discendenti con il meccanismo della compensazione interna (articolo 1, comma 6); è stata prevista l'introduzione della disciplina relativa alla trasformazione diretta e alla fusione tra associazioni e fondazioni (articolo 3, comma 1, lettera e); è stata contemplata la razionalizzazione dei settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore, (articolo 4, comma 1, lettera b); è stata prevista l'introduzione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti degli enti del Terzo settore, la diversa Pag. 148natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale (articolo 4, comma 1, lettera f); è stato operato il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo (articolo 4, comma 1, lettera h); è stata promossa la garanzia dell'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici (articolo 4, comma 1, lettera h); sono state valorizzate le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali (articolo 4, comma 1, lettera p); è stata introdotta la previsione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità ed estraneità alla prestazione lavorativa (articolo 5, comma 1, lettera b); è stata prevista la ridefinizione dei Centri di servizio per il volontariato (articolo 5, comma 1, lettere e) e f) che, nella nuova formulazione, possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà di Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma la cui costituzione è finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore. È stato inoltre riconosciuto il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, sulle basi di un programma triennale, con le risorse delle Fondazioni di origine bancaria; è stata contemplata l'istituzione del Consiglio Nazionale del Terzo settore quale organo di consultazione (articolo 5, comma 1, lettera g); è stato disposto l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali nonché la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione (articolo 6); è stata prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per definire i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore (articolo 7); è stato riaffermato che il Servizio Civile universale, ora aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, trova nella Costituzione la sua ragion d'essere e si connota come difesa non armata della patria volta alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Sono stati inoltre precisate le funzioni dei diversi livelli di governo (articolo 8); è stato istituito un Fondo destinato alle attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni (Fondo progetti a favore delle associazioni) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni a decorrere dal 2017 (articolo 9, comma 1, lettera g); è stato stabilito che le misure agevolative per l'economia sociale tengono conto delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (articolo 9, comma 2); è stata prevista l'istituzione della Fondazione Italia sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Per il 2016, per lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Fondazione è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro, al cui finanziamento si è provveduto con corrispondente riduzione delle risorse che la legge stabilità per il 2015 ha destinato alla riforma del Terzo settore (articolo 10).
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 4).

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD) ricorda che i Centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 5 del disegno di legge, sono gestiti dalle Regioni.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.15.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione del professor Enzo Moavero Milanesi.

(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Enzo MOAVERO MILANESI, Direttore della School of Law dell'Università Luiss «Guido Carli» di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi il deputato Francesco RIBAUDO (PD).

  Enzo MOAVERO MILANESI, Direttore della School of Law dell'Università Luiss «Guido Carli» di Roma, fornisce ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il professor Moavero Milanesi per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 8.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

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