CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 86

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 17.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti relativi al provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che la Commissione è convocata per rendere un parere alla XIV Commissione sul disegno di legge di delegazione europea e, in particolare, su due emendamenti che la medesima Commissione ha trasmesso. Nella seduta del 18 febbraio scorso si era concluso l'esame consultivo in senso proprio (ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento) del disegno di legge ed era stata approvata la relazione favorevole, con un'osservazione relativa alla direttiva n. 26 del 2014 dell'Unione europea sul diritto d'autore. Successivamente, il 23 marzo 2016, sono stati trasmessi 4 emendamenti inerenti proprio a tale materia. Il 30 marzo 2016 i deputati hanno potuto ascoltare, nelle Commissioni riunite VII e XIV, il Ministro Franceschini. In un secondo momento, tre emendamenti sono stati ritirati e, proprio oggi, ne è stato Pag. 87trasmesso un altro. In definitiva, gli emendamenti trasmessi su cui occorre esprimersi sono due: 14.0.13 Battelli e del relatore presso la Commissione referente, on. Bordo, 14.0.35.

  Maria COSCIA (PD), relatrice, illustra, in particolare l'articolo aggiuntivo 14.0.35, che ha recepito in gran parte le sollecitazioni emerse nel corso dell'audizione del Ministro Franceschini testé ricordata. Ricorda, in particolare, che questa proposta emendativa, che prevede princìpi e criteri direttivi per una delega al Governo di recepimento della citata direttiva 2014/26/UE, prevede, tra l'altro, forme di riduzione o esenzione della corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi in occasione di spettacoli con meno di 100 partecipanti; viene inoltre affrontata opportunamente la problematica relativa ai mandatari territoriali della SIAE. Chiede anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle, cui si ascrive l'altro articolo aggiuntivo 14.0.13, su cui la VII Commissione si deve esprimere, di convergere sull'articolo aggiuntivo del relatore Bordo 14.0.35. Domanda un rinvio della trattazione onde consentire ulteriori riflessioni in seno ai gruppi.

  Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) concorda.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 Catanoso e abbinate.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Liliana VENTRICELLI (PD), relatrice, illustra il testo in esame, frutto di un lungo lavoro svolto sin dal 29 maggio 2013, in sede referente, dalla XIII Commissione, recante, in 29 articoli, interventi per il settore ittico e, più precisamente, come recita l'articolo 1, «disposizioni volte a incentivare e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre».
  Come già si evince dal titolo – e dal contenuto dell'articolo 1 del provvedimento, che ne indica le finalità e l'oggetto – solo una parte del testo al nostro esame risulta di competenza della VII Commissione, che si ritrova, in particolare, in alcune disposizioni dell'articolo 17 (Attività di pesca-turismo e ittiturismo) e negli articoli 22 (Pesca non professionale) e 23 (Delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva), come meglio indicherò di seguito.
  Espone sinteticamente il contenuto dell'articolato, soffermandosi sulle disposizioni di diretto interesse per la Commissione cultura.
  L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, da esercitare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge con l'adozione di uno o più decreti legislativi, con i quali si provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e a introdurre le modifiche necessarie alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente.
  L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato con le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 22, generate dai proventi per lo Stato derivanti dalla pesca non professionale, che è destinato anche a interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici.
  L'articolo 4 reca una serie di interventi a favore della filiera ittica; l'articolo 5 disciplina la programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 6 riscrive l'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, in materia di distretti ittici, prevedendosi, tra l'altro, che il Ministro delle politiche agricole Pag. 88alimentari e forestali istituisca i distretti ittici, per aree omogenee, anche al fine di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, valorizzandone i sistemi produttivi locali.
  L'articolo 7 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP); l'articolo 8 reca disposizioni in materia di promozione della cooperazione e dell'associazionismo; l'articolo 9 è relativo al riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca; l'articolo 10 reca disposizioni sulla tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca, che è dovuta ogni otto anni; l'articolo 11 pone norme in materia di prodotti della pesca, al fine di recepire specifiche disposizioni di derivazione comunitaria; l'articolo 12 reca disposizioni in favore del lavoro autonomo nel settore della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura; l'articolo 13 estende al personale dipendente imbarcato sulle navi da pesca marittima, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti, le disposizioni che assicurano i trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli; gli articoli 14, 15 e 16 recano agevolazioni di natura fiscale e tributaria.
  L'articolo 17, in materia di attività di pesca-turismo e ittiturismo, prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda ad apportare modifiche al regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo (di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293), al fine di adeguare le norme ivi contenute ad una serie di definizioni ed indirizzi: tra questi si prevede sia che tra le iniziative di pesca-turismo rientrino attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca (comma 1, lettera a), n. 3)), sia che per ittiturismo si intendano le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso (comma 1, lettera b)).
  L'articolo 18 reca disposizioni di semplificazione e collaudo a fini di sicurezza; l'articolo 19 norme sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI; l'articolo 20 disposizioni sulla vendita diretta dei loro prodotti da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori; l'articolo 21 norme sulla rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette.
  L'articolo 22 regolamenta la pesca non professionale, intesa come pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare. Per questa tipologia di pesca la norma che si intende introdurre conferma l'obbligo di una comunicazione e prevede il pagamento di un contributo annuale.
  Nel dettaglio è previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2016 (questa decorrenza andrebbe posticipata a una data che tenga conto dell'entrata in vigore della legge) chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare sia tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011, e che la predetta comunicazione abbia validità annuale.
  Ricorda che il suddetto articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010 prevede, in particolare, che chiunque effettui la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunichi l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura Pag. 89(comma 1). Prevede, inoltre, che la comunicazione abbia validità triennale e contenga i dati e le informazioni indicate in un modello allegato al predetto decreto (comma 2).
  Al riguardo, segnala che la validità delle comunicazioni del citato articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010 è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2015, a norma dell'articolo unico del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2014, prevedendosi, inoltre, che le predette comunicazioni siano obbligatorie anche ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca da terra. Ricordo, poi, che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011 – richiamato al comma 2 dell'articolo 22 del testo in esame – è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo unico del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2014.
  Tornando al testo dell'articolo 22 del provvedimento, ricorda che questo prevede, al comma 3, che al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti che intendano effettuare attività sportiva o ricreativa in mare siano tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, incrementata del doppio.
  Ricorda altresì che il suddetto articolo 1168 del codice della navigazione prevede che chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, eserciti la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l'ammenda fino a euro 51. Ricordo altresì che l'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'articolo 113, della legge n. 689 del 1981, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'articolo 32 della predetta legge.
  Aggiunge che i proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui sopra sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari al 60 per cento è destinata al fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto dall'articolo 3 (il testo riporta erroneamente il comma 1 dell'articolo 2); un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse rivenienti dal contributo è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 (destinata al funzionamento e all'espletamento dei compiti operativi di vigilanza e controllo del Corpo delle capitanerie di porto), utilizzabile anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale, svolta appunto dal Corpo delle Capitanerie di porto; una quota – infine – del 10 per cento è destinata alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI.
  Precisa, a quest'ultimo proposito, che il CONI annovera tra le sue Federazioni sportive nazionali anche la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS).
  L'articolo 23, poi, reca una delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.
  È quindi previsto che, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la Pag. 90pesca ricreativa e sportiva. Il predetto decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   1) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (recante il Regolamento concernente la disciplina della pesca marittima) alla normativa europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva.

  Ricorda che, ai sensi del suddetto articolo 138, gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono: a) coppo o bilancia; b) giacchio o rezzaglio o sparviero; c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni; e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; f) parangali fissi o derivanti; nasse. Il citato articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 prevede, poi, che l'uso degli attrezzi per la pesca sportiva sia soggetto alle seguenti limitazioni: a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri; b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri; c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo; d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.
   2) Coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

  La norma in esame prevede inoltre che il decreto legislativo de quo sia adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto di diciotto mesi o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  Ricorda poi che l'articolo 24 reca disposizioni sul rinnovo delle concessioni demaniali ad uso acquacoltura; l'articolo 25 concerne il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura; l'articolo 26 è relativo all'energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore; l'articolo 27 reca disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura; l'articolo 28 dispone il ripristino dell'operatività della Commissione Pag. 91consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura; l'articolo 29, infine, è relativo alla pesca del tonno rosso.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 17.50.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.
Atto n. 286.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, ricorda, innanzitutto, che la quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014, destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, è ripartita facendo riferimento ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e a specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, secondo criteri definiti con decreto del Ministro. Ricorderete che i criteri di ripartizione per il 2014 sono stati definiti innanzitutto con il decreto ministeriale n. 851 del 2014, con cui è stato disposto il riparto del Fondo per il medesimo anno. Successivamente, questi sono stati specificati e in parte modificati con il decreto ministeriale n. 543 del 2015, su cui ci fu una approfondita interlocuzione fra noi e il Governo, che ha portato, nell'adozione del decreto, a varie modifiche rispetto allo schema.
  In particolare, l'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 543 del 2015 ha previsto che la ripartizione del 70 per cento della quota premiale è disposta in base ai seguenti criteri: VQR 2004-2010, basata principalmente sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, tenendo conto del valore medio della quota premiale 2012 e 2013. La numerosità dei prodotti attesi è utilizzata per elaborare un indicatore dato dal numero dei prodotti attesi per ciascun ente sul totale dei prodotti attesi di tutti gli enti; in assenza di VQR, l'assegnazione è calcolata esclusivamente con riferimento al valore medio della quota premiale 2012 e 2013; suddivisione degli enti in 4 gruppi di appartenenza in base a consistenza e grandezza scientifica, tenendo conto, a tal fine, del numero dei prodotti attesi per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente.
  L'articolo 3 ha individuato gli ambiti ai quali dovevano riferirsi, preferibilmente, i programmi e i progetti proposti per la ripartizione del 30 per cento della quota premiale, mentre l'articolo 4, relativo ai criteri di valutazione, ha specificato i punteggi da attribuire ai parametri individuati, nei termini seguenti: a) sviluppo delle competenze: max 30 punti; b) grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati: max 30 punti; c) attrazione degli investimenti, impatto socio-economico, sostenibilità economico-finanziaria: max 25 punti; d) team di programma o progetto e governance: max 15 punti.
  Rispetto allo schema ha, inoltre, disposto, come nel 2012, che particolare attenzione debba essere riservata alla partecipazione ai progetti di soggetti di età inferiore a 35 anni e alla presenza di una significativa componente di ricercatrici. In base agli articoli da 6 a 9, gli enti dovevano presentare programmi e progetti entro il 5 settembre 2015; il Comitato di valutazione doveva concludere i lavori entro Pag. 92il 30 settembre 2015 e l'assegnazione sia della quota del 30 per cento, sia della quota del 70 per cento, doveva avvenire entro il 30 ottobre 2015. L'importo da ripartire per il 2014 è di 99.495.475 euro, pari al 6,9 per cento delle assegnazioni ordinarie e al 5,7 per cento della disponibilità complessiva del FOE 2014 (inclusiva, dunque, delle assegnazioni straordinarie), a fronte di una previsione normativa di almeno il 7 per cento del FOE. Al riguardo, ricorda che nella relazione illustrativa dello schema di riparto 2014 si evidenziava che il calcolo della quota premiale con riferimento alle sole assegnazioni ordinarie derivava dalla necessità di contemperare le disposizioni relative alla sua assegnazione con le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in sede di parere sullo schema di riparto della quota premiale 2013, laddove il Governo era stato invitato a migliorare la disciplina legislativa in modo che la stessa quota fosse aggiuntiva rispetto al FOE, indicazione cui, in considerazione delle disponibilità complessive di bilancio, non si era potuto dare corso.
  Ricorda poi che allo schema sono allegati i verbali delle riunioni del Comitato di valutazione.
  Con riguardo alle modalità di calcolo seguite per l'assegnazione del 70 per cento, dall'analisi della tabella allegata allo schema (e da quanto evidenziato nella relazione illustrativa) si evincono i seguenti passaggi: gli enti sono stati suddivisi in 4 gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti attesi ai fini della VQR 2004-2010 e delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti (quale risultante dalle Tabelle del Rapporto finale ANVUR). In particolare, il primo gruppo è costituito dal solo CNR che, partecipando a tutte le aree disciplinari, è stato considerato separatamente, al secondo gruppo afferiscono gli enti con un numero di prodotti attesi da 2000 a 6100, al terzo gli enti con un numero di prodotti attesi da 450 a 700, al quarto gli enti con un numero di prodotti attesi da 175 a 230.
  Un quinto gruppo è costituito da ulteriori 3 enti che hanno un numero di prodotti attesi inferiore a 19. Al riguardo, ricorda che il Rapporto finale dell'ANVUR faceva presente che la valutazione dei prodotti per gli enti di ricerca che avevano conferito meno di 19 prodotti in una determinata area non era riportata per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali. Aggiunge che è stata calcolata l'incidenza percentuale dei prodotti attesi per il singolo ente sul totale dei prodotti attesi dai 12 enti vigilati dal MIUR. Quale indicatore di qualità della ricerca di Area e di struttura è stato assunto il valore dell'indicatore finale IRFS1, che costituisce uno dei due indicatori finali di qualità della ricerca di struttura. Al riguardo, gli sembra anzitutto opportuno chiedere al Governo di esplicitare perché i valori dell'indicatore riportati nella tabella non coincidono con quelli del medesimo indicatore presenti nel Rapporto finale ANVUR.
  Ricorda, poi, che, in occasione del riparto della quota premiale 2013 era stato, invece, utilizzato il valore dell'indicatore IRAS1, che costituisce uno dei sette indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura definiti dal bando. In particolare, l'indicatore IRAS1 è misurato come la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati. L'indicatore finale IRFS1, invece, si ottiene sulla base della somma dei sette indicatori IRAS (fra i quali, l'indicatore di attrazione risorse, l'indicatore di internazionalizzazione, l'indicatore di alta formazione, l'indicatore di risorse proprie, l'indicatore di miglioramento) e dei pesi attribuiti alle aree.
  Al riguardo, segnala sin d'ora che, in corrispondenza di due dei tre enti inclusi nel quinto gruppo (Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche «Enrico Fermi»; Istituto italiano di studi germanici) il rapporto finale dell'ANVUR contiene i valori dell'IRFS1 (mentre non è presente il valore IRAS1). Peraltro, valori dell'IRFS1 in corrispondenza di tali due enti sono presenti anche nella tabella allegata allo schema (mentre la relazione illustrativa evidenzia che, per gli enti ricompresi nel quinto gruppo, «in assenza di VQR, e dunque di indicatori specifici Pag. 93ANVUR [...] il calcolo della quota premiale è stato effettuato basandosi esclusivamente sul valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013»).
  Al riguardo, preannuncia la necessità di un chiarimento, anche alla luce di quanto metterò in evidenza fra poco.
  Aggiunge che è stato definito l'indicatore percentuale di miglioramento, ottenuto dal rapporto tra IRFS1 e incidenza percentuale dei prodotti attesi. Il dato non è, però, presente per quegli enti del quinto gruppo che pur avevano il valore dell'IRFS1 (e, conseguentemente, per gli stessi enti, non sono presenti neanche i dati derivanti dai successivi passaggi che implicano l'utilizzo dell'indicatore percentuale di miglioramento). Ritiene che questo sia un ulteriore aspetto da chiarire.
  Rileva poi che per ogni gruppo di appartenenza – ad eccezione del primo, in cui è presente solo il CNR – è stata poi calcolata la media della percentuale di miglioramento.
   Aggiunge inoltre che è stato definito l'indicatore di attribuzione del fondo, pari al rapporto tra la percentuale di miglioramento di ciascun ente e la media ottenuta nell'ambito di ciascun gruppo (al CNR è stato attribuito direttamente il valore della percentuale di miglioramento). Si tratta dell'indicatore utilizzato per combinare il parametro della VQR con il parametro della premialità 2012-2013. Rileva poi che è stata calcolata la media delle somme assegnate a ciascun ente nell'ambito del riparto della quota premiale 2012 e 2013 e la stessa è stata riparametrata in base alla disponibilità 2014 e che è stata calcolata la parte della quota da attribuire in base alla premialità 2012-2013, ottenuta moltiplicando la media riparametrata e l'indicatore di attribuzione del fondo.
  Per i 3 enti del quinto gruppo, è stato considerato direttamente il valore medio della premialità 2012-2013 e su tali presupposti sono stati assegnati 69.487.295 euro (pari al 99,8 per cento del 70 per cento). Sullo stanziamento residuo, pari a euro 159.537, è stata calcolata la parte della quota da attribuire in base all'indicatore IRFS1.
  A tale ripartizione hanno partecipato anche i due enti del quinto gruppo per i quali è presente il valore dell'IRFS1. Dunque, per i due enti, il valore dell'IRFS1 è stato considerato per la ripartizione di una parte della quota, ma non dell'altra.
  Peraltro, segnala, relativamente all'Istituto Italiano di Studi Germanici, che, utilizzando il valore dell'indicatore finale IRFS1 presente nella tabella (0,07), si perviene a una quota da attribuire diversa da quella indicata nella stessa tabella (111,68 euro, anziché 79,78 euro). È un ulteriore aspetto da chiarire.
  Osserva poi che l'assegnazione complessiva del 70 per cento della quota premiale a ciascun ente è dato dalla somma delle due parti.
  In ordine all'assegnazione del 30 per cento, dai verbali delle riunioni del Comitato di valutazione si evince che i 12 enti hanno proposto 20 progetti, di cui 15 – afferenti a 10 enti – ritenuti meritevoli di finanziamento premiale.
  Al riguardo, segnala, anzitutto, che, – contrariamente a quanto disposto dal DM 851 del 2014 – l'INGV (oltre al progetto finanziato di cui risulta capofila) partecipa a quattro progetti finanziati, che fanno capo a INFN, CNR, INDAM, OGS. È, dunque, necessario un chiarimento.
  Il Comitato – che per l'elaborazione di talune valutazioni si è avvalso della consulenza tecnica di due esperti esterni, individuati dal Ministro (i cui nominativi non sono indicati nei verbali) – ha considerato non meritevoli i progetti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 60. Con riguardo alle modalità di calcolo del finanziamento proposto, dall'analisi della tabella allegata allo schema si evince, innanzitutto, che il finanziamento richiesto dagli enti per ciascun progetto presentato è stato riproporzionato in base al punteggio totale ottenuto, ottenendo il contributo richiesto «pesato» con il punteggio ottenuto.
  Successivamente, sembrerebbe che l'intenzione sia stata quella di riparametrare Pag. 94il contributo richiesto «pesato» in base al finanziamento effettivamente disponibile (pari a 29.848.643 euro). Tuttavia, il totale della dodicesima colonna risulta essere superiore al suddetto importo. È, dunque, necessario un chiarimento sul procedimento di calcolo seguito.
  La tredicesima colonna della tabella riporta gli importi effettivi da finanziare, il cui totale naturalmente coincide con l'importo disponibile. Tuttavia, anche in questo caso non risulta chiaro il procedimento seguito. Infatti, in taluni casi, la proposta di finanziamento è superiore a quello della dodicesima colonna, in altri casi, inferiore. Peraltro, né dai verbali del Comitato, né dalla tabella si evince in che modo sia stata valorizzata la partecipazione ai progetti di soggetti di età inferiore a 35 anni e la presenza significativa di ricercatrici.
  Nel rinviare, per ogni necessità di approfondimento, al dossier predisposto dal Servizio studi – nel quale è presente anche una tabella che mette a raffronto la quota premiale di cui si propone l'assegnazione per il 2014 con quella assegnata per gli anni 2011, 2012 e 2013 – segnala la necessità di acquisire al più presto dal Governo i chiarimenti richiesti, al fine di poter proseguire l'esame dello schema.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 18.05.

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia: esame del documento conclusivo.
(Rinvio dell'esame del documento conclusivo).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, fa presente che l'ordine del giorno recherebbe l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica, avviatasi di intesa con la Presidenza della Camera nel giugno 2013. Ricorda che, complessivamente, si sono svolte 9 audizioni, di cui l'ultima il 19 dicembre 2013. Poiché sono passati più di due anni dalla conclusione di tale attività conoscitiva e dalla scadenza del termine previsto per l'esaurimento dell'indagine e sono viceversa intervenuti diversi fattori (di tipo sia legislativo, sia giurisprudenziale), domanda ai colleghi che più si sono interessati di questa materia se abbiano da avanzare proposte di integrazione dell'attività conoscitiva già condotta, onde eventualmente rinnovare, nelle debite modalità e in coerenza con i precedenti, la procedura conoscitiva.

  Manuela GHIZZONI (PD) crede sommamente opportuno il proseguimento dell'indagine. Dal dicembre 2013 infatti sono state soppresse le province, quali enti competenti sugli edifici scolastici; è stata istituita la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio ed è stato altresì previsto uno specifico Fondo presso il MIUR. Crede quindi che occorrerebbe ascoltare esponenti della citata struttura, nonché della Protezione civile. L'indagine conoscitiva potrebbe altresì essere arricchita da missioni apposite nei luoghi interessati.

  Umberto D'OTTAVIO (PD) sottoscrive le osservazioni che ha appena udito, poiché l'edilizia scolastica resta un argomento di grande attualità. Le novità cui ha fatto cenno la deputata Ghizzoni sono tali che addirittura dovrebbe essere proposto un nuovo programma di lavoro. Gli pare infatti evidente il collegamento tra l'edilizia scolastica e la delega conferita al Governo nella legge n. 107 del 2015 e pensa che occorra approfondire bene le problematiche della responsabilità giuridica Pag. 95poste dalla recente giurisprudenza con particolare riferimento alla pronunzia della Corte di cassazione sulla scuola «Darwin» di Torino.

  Maria MARZANA (M5S) concorda sull'esigenza di proseguire l'indagine conoscitiva interrotta, ma non sulle specifiche motivazioni addotte da chi l'ha preceduta. La legge n. 107 del 2015, se possibile, ha peggiorato le cose e l'Anagrafe dell'edilizia scolastica si atteggia ormai a tela di Penelope: quel che si fa un giorno si disfa il successivo.

  Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) si associa alle considerazioni relative alla necessità del prosieguo dell'attività di indagine, ma sottolinea come questa debba essere tesa essenzialmente all'acquisizione di dati aggiornati sulla situazione.

  Maria COSCIA (PD) pensa che le sollecitazioni che ha ascoltato dai colleghi possano trovare una sintesi in una deliberazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sede nella quale i diversi profili della questione potranno essere esaminati.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, preannunzia che nel prossimo Ufficio di presidenza proporrà una deliberazione al proposito, onde poi richiedere l'intesa della Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento.

  La seduta termina alle 18.20.