CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 125

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 1o marzo 2016.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2735 Fabbri recante Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato, di rappresentanti dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ASSOARPA) e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del (C.N.VV.F.).

  Le audizioni si sono svolte dalle 11.40 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Diego ZARDINI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. Sottolinea che il predetto Accordo, finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico, costituisce il secondo accordo posto in essere tra l'Unione europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1o marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali. Fa presente che con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali, estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani. Segnala, con riferimento al contenuto dell'Accordo, che esso si compone di 65 articoli, organizzati in nove Titoli. Nel rinviare, per una disamina più dettagliata delle singole disposizioni dell'Accordo, alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma, quindi, sulle disposizioni concernenti i profili di stretto interesse della Commissione. In particolare, segnala che con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; viene inoltre ribadita l'importanza di un elevato livello di tutela ambientale e di strutture sociali inclusive, nonché del rispetto della Dichiarazione di Parigi del marzo 2005 sull'efficacia degli aiuti. Evidenzia, altresì, che il Titolo III è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile. In particolare, l'articolo 10 dispone che le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo, al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche, promuovendo, tra l'altro, la sostenibilità, la riqualifica e le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali e prevenendo e affrontando le conseguenze dei cambiamenti climatici. L'articolo 11, dedicato allo sviluppo economico, stabilisce, inoltre, che l'accordo dovrebbe mirare a inserire impegni sugli aspetti socio-ambientali del commercio, ribadendo che il commercio dovrebbe favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e dovrebbe promuovere la valutazione del suo impatto economico, sociale e ambientale. In materia di ambiente, l'articolo 13 stabilisce che le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico. Rileva, altresì, che l'articolo 23, inserito nel Titolo IV dedicato alla cooperazione in materia di scambi e investimenti, è dedicato agli appalti pubblici e stabilisce che le Parti mirano a definire norme procedurali a sostegno della creazione di un sistema efficace in materia di appalti pubblici che promuova il miglior rapporto qualità-prezzo nelle commesse e agevoli il commercio internazionale, nonché l'apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici. Fa presente, altresì, che il Titolo VI riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. In particolare, segnala, tra gli altri: 1) l'articolo 44, relativo alla cooperazione nel settore dell'energia, che stabilisce che scopo principale della cooperazione Pag. 127bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rinnovabili, nonché la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti. Le Parti promuovono contatti e ricerca congiunta in ambito regionale e internazionale, prendendo atto della necessità di esaminare la correlazione tra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile, conformemente all'iniziativa per l'energia dell'UE varata in occasione del vertice di Johannesburg del 2002; 2) l'articolo 45, relativo alla cooperazione nel settore dei trasporti, che stabilisce che la cooperazione sarà finalizzata principalmente a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, a promuovere la sicurezza dei trasporti aerei, a contrastare la pirateria, a tutelare l'ambiente ed a rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le Parti cooperano inoltre in materia di navigazione satellitare; 3) l'articolo 47, relativo alla cooperazione in materia di ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali: viene in particolare intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio; 4) l'articolo 54, relativo alla cooperazione nella gestione del rischio di catastrofi: la collaborazione mira a prevenire o minimizzare il rischio di catastrofi e le relative conseguenze, attraverso il ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza.
  Nel passare all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel valutare, quindi, positivamente il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
Nuovo testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa.

(Alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Maurizio BARADELLO (PI-CD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, settore ad oggi carente di una disciplina normativa. Il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente dalla X Commissione (Attività produttive), è composto da VII Capi e 17 articoli. L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. L'articolo 2 precisa che per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Si Pag. 128precisa, inoltre, che si tratta di un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche, in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo, di norma, prevede l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo. Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale. Più dettagliatamente, l'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Inoltre, tra le altre attività, adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale, perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente, fondando la loro attività sulla cooperazione e sulla promozione di relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore. L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale: essi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. A tal fine, tali enti devono avere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo. Si prevede, inoltre, che gli enti rappresentativi, a fronte di verifiche periodiche, successive all'iscrizione al registro di filiera, rilasciano un attestato se la verifica si conclude positivamente. Qualora l'ente rappresentativo rilevi criticità, indica le necessarie misure correttive e, decorso un termine per l'adeguamento, comunque non superiore a centoventi giorni e, nei casi più gravi, ovvero qualora le violazioni persistano, provvede alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente. L'articolo 5 disciplina infine gli enti di promozione del commercio equo e solidale, definiti quali organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale. Tali enti svolgono ulteriori attività, quali sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale, attività di promozione dei marchi che rilasciano in licenza, supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale che hanno ottenuto in licenza i marchi citati e attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti, attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità. L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale, enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e licenziatari dei marchi. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per Pag. 129consentirne la più ampia consultazione sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale. Con l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale» nel REA (Repertorio economico amministrativo).
  L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, composta, oltre che da soggetti istituzionali, anche da rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori, per una durata di tre anni. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere. L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefìci previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge. L'articolo 9 prevede disposizioni volte a tutelare i marchi e a disciplinarne l'etichettatura, stabilendo altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. L'articolo 10 prevede che lo Stato e le regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti.
  Segnala come disposizione di particolare interesse per la VIII Commissione l'articolo 11, che prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovano l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando.
  Aggiunge che l'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale. L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 14 stabilisce che le regioni, oltre al compito di promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo e solidale, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, al Pag. 130riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi e, infine, alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale. L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria. Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali: oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea, si prevedono disposizioni relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al commercio equo e solidale nella fase transitoria fino all'istituzione dell'Elenco nazionale. Nel valutare positivamente il provvedimento, formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Ermete REALACCI, presidente, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame da tempo atteso, frutto di un proficuo lavoro svolto dalla Commissione di merito.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.50.

AUDIZIONI

  Martedì 1o marzo 2016 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca GALLETTI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sullo stato e sulle conseguenze delle procedure di infrazione europea in materia ambientale.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Il ministro Gian Luca GALLETTI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Claudia MANNINO (M5S), Enrico BORGHI (PD), il presidente Ermete REALACCI, nonché i deputati Mauro PILI (Misto), Serena PELLEGRINO (SI-SEL), Salvatore MICILLO (M5S), Tino IANNUZZI (PD) e Piergiorgio CARRESCIA (PD).

  Il ministro Gian Luca GALLETTI fornisce ulteriori precisazioni.

  Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.