CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2016
590.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione del professor Franco Bassanini, presidente della Fondazione Astrid.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Franco BASSANINI, presidente della Fondazione Astrid, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi il deputato Francesco RIBAUDO (PD), il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) e, a più riprese, il presidente Gianpiero D'ALIA.

  Franco BASSANINI, presidente della Fondazione Astrid, fornisce ulteriori precisazioni.

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  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il professor Franco Bassanini per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 9.10.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
C. 3119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Michele MOGNATO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di propria competenza, alla XIII Commissione della Camera, sul disegno di legge del Governo recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura» (C. 3119).
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame presso il Senato (S. 1328).
  Il provvedimento si compone di sei titoli.
  Il Titolo I reca «Disposizioni in materia di semplificazioni e di sicurezza alimentare».
  In tale ambito, l'articolo 1 detta talune norme volte a semplificare i controlli in ambito agricolo.
  A tal fine si prevede: al comma 1, che i possessori di oliveti la cui produzione non superi 250 kg non sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale; al comma 2, l'esenzione dalla normativa riguardante la prevenzione antincendio per i depositi di olio di oliva; al comma 3, l'individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, in deroga a quanto previsto dalla normativa nazionale; al comma 4, la possibilità di costituire un consorzio di tutela per ciascuna DOP e IGP relativamente alla produzione di vini liquorosi; al comma 6, l'esenzione dall'obbligo di accompagnamento del passaporto per i bovini commercializzati all'interno del territorio nazionale; al comma 9, l'inclusione dell'innovazione tecnologica ed informatica e dell'agricoltura di precisione tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC.
  L'articolo 2, al comma 1, integra la fattispecie di contraffazione alimentare, aggiungendo alle attuali condotte illecite l'imitazione, l'usurpazione e l'evocazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e inasprendo la pena pecuniaria;
   al comma 2, prevede che in caso di condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari venga prevista la pubblicazione della sentenza;
   al comma 3, attribuisce alla competenza della procura distrettuale, cioè all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente, la competenza a esercitare l'azione penale per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla Pag. 162contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

  L'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, ai quali si richiede di consentire il passaggio di tubazioni: per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori; per la trasmissione di energia geotermica. A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private. La disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas (definibile come servitù di gasdotto) ad altre servitù coattive già previste nell'ordinamento.
  L'articolo 4 ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole. Il comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal centro di assistenza agricola (CAA); il comma 2 salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
  L'articolo 5 prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura. Il termine per l'adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  I principi e criteri direttivi enucleati fanno riferimento a: ricognizione ed abrogazione espressa delle disposizioni obsolete o non più in vigore per abrogazione implicita; l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei; coordinamento delle disposizioni per garantire coerenza alla normativa agricola; risoluzione di incongruenze; revisione dei procedimenti amministrativi in modo da ampliare i casi di silenzio assenso; introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in modo da prevedere tempi di risposta delle amministrazioni in tempi inferiori a quelli previsti; armonizzazione normativa sui controlli in materia di prodotti di qualità; semplificazione della disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole; semplificazione ed adeguamento all'ordinamento europeo della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, con particolare riferimento alla normativa sui controlli e alla disciplina della pesca non professionale.
  L'articolo 6 autorizza il Governo ad adottare un regolamento che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani. Si deve trattare di giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata. La finalità dell'affiancamento è il graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.
  L'articolo 7 istituisce il sistema informativo per il biologico (SIB), con la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  L'articolo 8 dispone che l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui ad imprenditori agricoli le cui aziende sono ubicate in comuni montani o svantaggiati non costituiscono subappalto ai sensi del codice dei contratti pubblici.
  Il Titolo II reca «Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica».
  L'articolo 9 delega il Governo al riordino e alla riduzione degli enti, delle società e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché alla revisione della legge n. 30 del 1991 in materia di riproduzione animale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: in merito alle strutture vigilate: definizione delle strutture, delle competenze e delle procedure di funzionamento nonché di modalità di chiamata pubblica; ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, riducendo il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione; Pag. 163utilizzo, per una quota non superiore al 50 per cento, dei risparmi ottenuti per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione del made in Italy; riduzione del numero degli enti attraverso: riorganizzazione di AGEA e del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.A.; riorganizzazione del settore della ricerca in campo agroalimentare; razionalizzazione dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole, mediante riorganizzazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) e dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA); previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun ente, società ed agenzia; in merito al riordino dell'assistenza tecnica degli allevatori e della disciplina della riproduzione animale: riorganizzazione del settore di consulenza del settore, con l'obiettivo di liberalizzare il settore e di salvaguardare la biodiversità, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità; iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici come elemento fondamentale per l'individuazione della razza, per la conservazione della biodiversità animale e per la valorizzazione delle razze autoctone; unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro o del registro; soppressione dei riferimenti ad enti scientifici e strumentali soppressi; riassegnazione della gestione del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni degli allevatori; possibilità di autofinanziamento delle associazioni degli allevatori attraverso l'espletamento di servizi ai soci e l'utilizzo di marchi collettivi.
  L'articolo 10 istituisce presso l'ISMEA la banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti; ISMEA può presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.
  Il Titolo III reca «Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari».
  L'articolo 11 inserisce gli interventi prioritari per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare (modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo dei poli logistici per il potenziamento dell'intermodalità; sviluppo delle piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario, implementazione di tecnologie innovative per la tracciabilità dei traffici) tra le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.
  L'articolo 12 interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50 per cento al 40 per cento) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.
  L'articolo 13 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. A tal fine, la via telematica viene resa il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.
  L'articolo 14 interviene rivedendo le competenze dell'istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) che viene così legittimato ad intervenire anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.Pag. 164
  L'articolo 15 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati.
  L'articolo 16 prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere nei bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica.
  Il Titolo IV reca «Disposizioni relative a singoli settori produttivi».
  Il Capo I reca «Disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro».
  Gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 prevedono, a tal fine, specifiche disposizioni sulla definizione di tali prodotti (articolo 18), sui relativi requisiti (articolo 19) e sull'etichettatura e sul confezionamento (articolo 20). Le disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni che ha visto la cessazione del pagamento del premio europeo accoppiato a favore degli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti.
  L'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno del riso sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: tutela delle varietà di riso tipiche italiane e sostegno al miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione; valorizzazione della produzione del riso come espressione del valore culturale paesaggistico ed ambientale di un territorio; tutela del consumatore, ponendo attenzione alla denominazione di vendita del riso; istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; disciplina dell'apparato sanzionatorio ed individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.
  Il Capo III detta disposizioni in materia di pesca ed acquacoltura, prevedendo: la possibilità per gli operatori della pesca di utilizzare cassette standard, le cui caratteristiche saranno individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; le informazioni relative ai prodotti della pesca devono essere apposte utilizzando come strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code (articolo 26); l'estensione alle imprese della pesca e dell'acquacoltura: delle semplificazioni in materia di controlli disposte dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 (comma 1), della possibilità di utilizzare le risorse del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) per il finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese che partecipano ad un contratto di rete (comma 2); della disciplina sul sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (articolo 27); l'istituzione dello sportello unico della pesca e dell'acquacoltura presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (articolo 28); la modifica al sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura (articolo 29).
  Il Titolo V reca disposizioni in materia di lavoro agricolo ed è composto di un solo articolo (articolo 30) volto ad integrare la disciplina istitutiva della rete del lavoro agricolo di qualità, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, al fine di estendere l'ambito dei soggetti che possono aderire alla rete (includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori Pag. 165in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli) nonché ad ampliare il novero delle funzioni svolte dalla cabina di regia della rete stessa.
  Il Titolo VI reca le disposizioni finali prevedendo all'articolo 31 come clausola di copertura finanziaria la neutralità finanziaria dei decreti legislativi che saranno emanati a seguito delle deleghe ivi disposte o, in caso contrario, la necessaria previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

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