CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2015
551.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 150

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Francesco PRINA (PD), relatore, illustrando il provvedimento, segnala che le norme che riguardano le competenze della Commissione Agricoltura sono contenute agli articoli 7, 13, 15, 21, 25, 26, 37, 39, 65, 69, 70, 74 e 75. Pag. 151
  In particolare, l'articolo 7 contiene disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica. Il comma 1 prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie adeguatamente recintate, mentre al comma 2 si prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione dell'articolo 30, comma 1, lettera l) della legge n. 157 del 1992.
  Il comma 3 prevede che, fermo restando i divieti sopra esaminati al comma 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori previsti all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, individuando nel territorio di propria competenza le aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, viene fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (Sus scrofa).
  Il comma 4 aggiunge un comma 6-bis all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, – che disciplina i casi e le modalità con le quali è possibile derogare ai divieti di caccia stabiliti dalla normativa europea e nazionale – prevedendo che le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris), consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei di vegetazioni produttive sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. Tale autorizzazione viene concessa ai sensi dello stesso articolo 19-bis, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo.
  Il comma 5 dispone alcune modifiche agli articoli 2 e 5 della legge n. 157 del 1992.
  Le lettere a) e b) vanno lette in combinato disposto tra di loro. Esse modificano l'articolo 2, commi 2 e 2-bis.
  La lettera a), quindi, riscrive il comma 2, includendovi, modificato, il comma 2-bis, che viene soppresso dalla lettera b), prevedendo che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall'ambito della legge n. 157 del 1992, vengano ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione. Tali interventi sono realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 19 della stessa legge n. 157.
  Con la lettera c) del comma 5 vengono aggiunti due nuovi commi all'articolo 5, che disciplina l'esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi: il comma 3-bis, per il quale l'autorizzazione rilasciata per gli appostamenti fissi costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa. Fatte salve le preesistenti norme di leggi vigenti, per tali appostamenti vengono fissate una serie di prescrizioni: non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi; devono avere natura precaria; devono essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi; devono essere privi di opere di fondazione; devono essere facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione. Il comma 3-ter, poi attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione con proprie norme delle caratteristiche degli appostamenti nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3-bis.
  L'articolo 13, al comma 1, amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili Pag. 152(IAFR), di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1, annesso al decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  Il comma in esame, infatti, inserisce in tale elenco i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e, sulla base delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, anche i sottoprodotti: della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.
  Il comma inoltre chiarisce che resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni del Codice ambientale e sottolinea che la finalità delle disposizioni da esso recate è quella di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica. A tale finalità, nel corso dell'esame al Senato, è stata aggiunta la finalità di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare.
  L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
  L'articolo 25, comma 1 dispone che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 si applica il regime di incentivazione precedente alla riforma operata dal medesimo decreto legislativo n. 28.
  La norma di interpretazione autentica qui introdotta dispone che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2009), il citato articolo 25, comma 1 si interpreta nel senso che al 31 dicembre 2012 non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica.
  A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto all'incentivazione si calcola decurtando dai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.
  L'articolo 21 prevede misure volte al sostegno della qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali.
  In particolare, il comma 1, modificato al Senato, prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Viene stabilito che il previsto schema adotti la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione europea e che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisca le modalità di funzionamento del suddetto schema. Il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, l'istituzione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.
  Conseguentemente, il comma 2, che prevede che le azioni da intraprendere siano definite tenendo conto delle indicazioni previste nella Comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili, è stato modificato, con la soppressione del riferimento al Piano per la qualificazione ambientale, sostituito con il richiamo al citato schema «Made Green in Italy» del comma 1.
  Anche il comma 3 è stato oggetto di modifica da parte del Senato in quanto gli obiettivi, che si prevede siano raggiunti (elencati nelle lettere da a) a d)), non sono più riferiti alle azioni contenute nel Piano, Pag. 153ma al citato schema e al relativo regolamento. È stata, altresì, modificata la lettera c), che prevede ora il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio. Il testo approvato dalla Camera prevedeva il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra i luoghi di produzione e di consumo, e la definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale. È stata, infine, soppressa la lettera d), che prevedeva l'aumento del livello di trasparenza e della capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia derivanti da norme nazionali e internazionali, sia derivanti da esperienze e progetti nazionali e internazionali.
  Si segnala, infine, che la direttiva (UE) 2015/1535 prevede una procedura d'informazione alla Commissione UE nel settore delle regolamentazioni tecniche dei prodotti. In particolare l'articolo 5, al paragrafo 1, prescrive che «gli Stati membri comunicano alla Commissione europea «ogni progetto di regola tecnica» salvo il caso in cui si tratti di «semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea». In quest'ultimo caso è comunque necessaria un'informazione sulla stessa. Deve altresì essere resa l'indicazione dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, Inoltre il paragrafo 3 del medesimo articolo prevede che sia comunicato «senza indugio» alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
  L'articolo 25 prevede l'inclusione dei rifiuti in plastica compostabile – certificata secondo la norma tecnica UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi) – tra i materiali ammendanti (compostato misto), ossia tra i fertilizzanti a cui si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 75 del 2010.
  Durante l'esame al Senato, l'articolo 25 è stato modificato comprendendo nell'ambito dei predetti rifiuti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario. Il testo approvato dalla Camera invece provvedeva a escludere i prodotti assorbenti per la persona.
  L'articolo 26, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola. Tali correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.
  L'articolo 37, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità.
  Disposizioni strettamente connesse a quelle in esame sono contenute anche nell'articolo 38. Il comma 1 dell'articolo in esame prevede l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti (ovvero della tariffa in base alla quale – ai sensi del comma 650 della legge di stabilità 2014 – è corrisposta la tassa) per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale. In particolare la disposizione illustrata, che consiste nell'aggiunta di un comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale), si applica alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche; e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.Pag. 154
  Tale disposizione, nel testo approvato dalla Camera, riguardava le sole utenze domestiche e aveva non solo la finalità di agevolare il compostaggio domestico tramite riduzioni tariffarie, ma anche di autorizzare tout court il compostaggio domestico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, mediante l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri. Tale ultima disposizione autorizzatoria è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato.
  Il comma 2 introduce norme volte a semplificare il regime di autorizzazione degli impianti dedicati al compostaggio di prossimità o di comunità. Tale disposizione, che consiste nell'aggiunta di un comma 7-bis all'articolo 214 del decreto legislativo 152/2006 (che disciplina le procedure semplificate per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti), prevede infatti che tali impianti possano essere realizzati e posti in esercizio con una DIA (denuncia di inizio attività) edilizia (il comma in esame fa infatti riferimento alla DIA prevista dal T.U. edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).
  La disposizione in esame si applica agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, giardini o parchi e da attività agricole e vivaistiche (tali provenienze sono state inserite nel corso dell'esame al Senato, specularmente alle modifiche operate al comma 1, anch'esse volte ad estendere il campo di applicazione al compostaggio individuale effettuato dalle utenze non domestiche per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche).
  Oltre all'origine dei rifiuti, il comma in esame pone ulteriori condizioni per l'applicazione del regime semplificato in esso contemplato.
  Tali condizioni riguardano innanzitutto l'impianto, che deve avere una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue (l'aggettivo «annue» è stato inserito nel corso dell'esame al Senato) ed essere destinato al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio.
  Nel corso dell'esame al Senato tali disposizioni sono state integrate al fine di prevedere l'acquisizione, sulla citata convenzione, del parere dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) e la previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.
  Non è stata invece modificata, nel corso dell'esame al Senato, la parte della disposizione che precisa che il regime autorizzatorio in esame è previsto in deroga al comma 7 dell'articolo 214 del Codice ambientale (ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'UE).
  Si fa notare che la norma dettata dal comma 2 è analoga a quella inserita nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 2 del 2012 e poi soppressa nel corso dell’iter parlamentare: si trattava dell'articolo 1-ter dell'atto C. 4999.
  Il comma 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 39, comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina, in via sperimentale, l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale (nuovo articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente), al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. Pag. 155
  In particolare il nuovo comma 1 del decreto legislativo prevede, oltre a quanto suindicato, che l'inizio della sperimentazione avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che tale sperimentazione avverrà su base volontaria del singolo esercente). Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il campo di applicazione, che nel testo approvato dalla Camera includeva gli imballaggi di birra e acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici, al fine di sostituire il riferimento agli «altri locali pubblici» con l'espressione «punti di consumo», di portata più ampia.
  Il successivo comma 2 della novella all'articolo 219-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che la sperimentazione ha una durata di dodici mesi. La novella al comma 3, il cui testo è stato confermato durante l'esame al Senato, prevede che la sperimentazione poggi sul sistema della cauzione, con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato (c.d. sistema del vuoto a rendere).
  Nel corso dell'esame al Senato è stato invece soppresso il comma che prevedeva riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
  Il comma 4 del nuovo testo del decreto legislativo, infine, demanda a un decreto interministeriale di natura regolamentare (adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico), la disciplina delle modalità della sperimentazione.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un termine per l'emanazione del decreto, che deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.
  Al Senato è stata altresì sostituita l'ultima parte della disposizione, che demandava al decreto interministeriale anche l'individuazione delle modalità di applicazione di incentivi e penalizzazioni. In luogo di tale disposizione il Senato ha introdotto due nuovi periodi. Il primo di tali periodi demanda al regolamento la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione (confermando quanto previsto dal testo approvato dalla Camera), ma non prevede più il riferimento alle penalizzazioni. Viene invece stabilito che oltre agli incentivi il regolamento dovrà regolare i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Il secondo dei periodi in questione prevede invece che, al termine della fase sperimentale, si provveda ad una valutazione, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, per decidere se confermare ed estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo. Tale ultimo periodo sostituisce il comma 5 (presente nel testo approvato dalla Camera), che viene conseguentemente soppresso, ove si prevedevano disposizioni analoghe.
  Il successivo comma 2 dell'articolo 39, infine, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 65 è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (attraverso l'introduzione del comma 7-bis nell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Durante l'esame al Senato sono state introdotte due modifiche.
  La prima modifica prevede che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati Pag. 156dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione. Il testo approvato dalla Camera prevedeva la possibilità di ammettere tale scarico.
  La seconda modifica stabilisce che il predetto scarico è ammesso ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambito, in luogo dei sindaci dei comuni dei comprensori come era previsto nel testo approvato dalla Camera, non ravvisino criticità nel sistema di depurazione.
  L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.).
  Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento.
  Rispetto al testo vigente l'articolo in esame non fornisce un elenco di attività, ma indica i seguenti codici ATECO delle attività economiche cui si applicano le norme in esame: 96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza; e 96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing.
  Nel corso dell'esame al Senato il campo di applicazione è stato ampliato al fine di ricomprendere anche le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  Per i medesimi soggetti che effettuano le attività di trasporto di tali rifiuti, vengono semplificati gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari. Rispetto al testo vigente vengono previste disposizioni integrative volte a consentire la conservazione della documentazione (oltre che presso la sede dei soggetti esercenti le attività, anche presso le associazioni imprenditoriali interessate o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse a condizione che una copia dei dati trasmessi rimanga presso la sede dell'impresa) e a precisare che l'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
  Nel caso in cui tutte le predette disposizioni dovessero applicarsi anche alle imprese agricole sarebbe necessario tenere conto delle recenti disposizioni introdotte all'interno del decreto legislativo n. 152 del 2006 proprio in favore di tali imprese.
  Si segnala, infine, che il comma 6 dell'articolo 29 del presente disegno di legge, inserito al Senato, semplifica, per gli imprenditori agricoli, le procedure di tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.
  Nel corso dell'esame al Senato, sono stati modificati taluni principi e criteri direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) di cui all'articolo 70. In particolare, sono stati modificati i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e d), concernenti la definizione e l'attivazione del sistema di PSEA e la remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, ed è stato aggiunto il criterio di cui alla lettera l).
  Il criterio di cui alla lettera a) prevede che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore. Nel corso dell'esame al Senato, è stato precisato che deve restare ferma la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene.
  Il criterio di cui alla lettera b), a seguito delle modifiche del Senato, prevede che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni. Il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva che il sistema di PSEA fosse attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di Pag. 157assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune.
  Il criterio di cui alla lettera d), che elenca i servizi che devono essere in ogni caso remunerati, è stato integrato al Senato al fine di prevedere il pagamento della fissazione del carbonio dell'arboricoltura dal legno, ossia della coltivazione degli alberi da legname, anche di proprietà privata. Il testo approvato dalla Camera già prevede che la fissazione del carbonio riguardi le foreste di proprietà demaniale e collettiva.
  È stato infine aggiunto il criterio di cui alla lettera l) volto a ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.
  L'articolo 74 prevede che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.
  Il testo interviene aggiungendo un nuovo comma all'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, secondo il quale i beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione e i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
  Viene poi definito un regime particolare per i beni appartenenti alla Santa Sede e per gli edifici aperti al culto.
  L'articolo 75, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) e disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge n. 150 del 1992.
  La finalità della rivalutazione esplicitata nella norma è quella di perseguire il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle seguenti attività contemplate dall'articolo 8-quinquies e svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338 del 1997, cioè, in primo luogo, il funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington (comma 3-bis); in secondo luogo la conservazione, da parte del Corpo forestale dello Stato, degli esemplari confiscati per violazione dei divieti dettati dalla L. 150 del 1992 (comma 3-ter); in terzo luogo il marcaggio, da parte del Corpo forestale dello Stato, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington (comma 3-quater); e, infine l'effettuazione, da parte del Corpo forestale dello Stato, dei controlli e delle certificazioni previsti dalla CITES (comma 3-quinquies).

  Massimo FIORIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.

  Giorgio ZANIN (PD), relatore, chiede un ulteriore rinvio a domani per la definizione di una proposta di parere cui sta lavorando.

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  Massimo FIORIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione apicoltori professionisti italiani (AAPI), dell'Associazione italiana allevatori api regine (AIAAR), dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA), dell'Associazione nazionale apicoltori italiani (ANAI), della Federazione apicoltori italiani (FAI) e dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (Atto n. 223).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI