CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2015
529.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 90

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Atto n. 209.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 ottobre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Petrini, nel corso della precedente seduta di esame aveva illustrato il contenuto del provvedimento e che nella giornata del 20 ottobre scorso la Commissione ha svolto un Seminario istituzionale sulle tematiche affrontate dal provvedimento, il quale ha permesso di approfondire tali problematiche.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, ritiene che gli elementi emersi nel corso del Seminario istituzionale svolto il 20 ottobre scorso abbiano consentito di chiarire numerosi aspetti oggetto dello schema di decreto. In tale contesto si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta di martedì 3 novembre prossimo, ritenendo opportuno procedere alla votazione sulla medesima proposta di parere nella seduta di mercoledì 4 novembre.

Pag. 91

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo.
C. 3331 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Sanga, nella precedente seduta di esame del provvedimento ne aveva illustrato il contenuto.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in riferimento alle osservazioni e ai quesiti posti nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento dal deputato Villarosa, il quale ha in particolare chiesto chiarimenti circa le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, come novellato dall'articolo I del Protocollo, ritenendo limitative tali previsioni riferite ai poteri a disposizione dello Stato richiesto. Al riguardo, fa presente come l'articolo 27 della Convenzione, come sostituito dall'articolo I del Protocollo, corrisponda all'articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. In tale ambito, rileva come, mediante tale sostituzione, venga introdotto nel richiamato trattato bilaterale tra Italia e Svizzera lo standard più recente adottato presso le sedi internazionali in materia di scambio di informazioni a richiesta e come anche il predetto paragrafo 4 corrisponda a tale standard internazionale.
  Rammenta inoltre che il paragrafo 4 dell'articolo 26 del Modello OCSE, come chiarito anche dal Commentario al Modello stesso, venne introdotto nel 2005 al fine di prevedere esplicitamente l'obbligo per uno Stato contraente di scambiare informazioni anche nei casi in cui le informazioni richieste non siano utili o necessarie per le finalità dello Stato richiesto (superamento del cosiddetto «domestic tax interest») e come, quindi, il paragrafo 4, in via generale, abbia rimosso una possibile causa di limitazione allo scambio di informazioni.
  Con riferimento al significato specifico dell'espressione «poteri a sua disposizione», evidenzia inoltre come, in base allo stesso Commentario, essa debba essere intesa come obbligo di ciascuno Stato contraente di utilizzare i propri poteri per l'acquisizione delle informazioni (Contracting States must use their information gathering measures) a prescindere dalla circostanza che detta acquisizione sia necessaria ai propri fini fiscali domestici («domestic tax interest»). Segnala quindi come l'espressione contenuta nel paragrafo 4 dell'articolo 26 del Modello OCSE «information gathering measures», corrispondente a «poteri a sua disposizione», indichi, come riportato nel predetto Commentario, le disposizioni di legge e le procedure amministrative e giurisdizionali che consentono ad uno Stato contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste.
  Infine, sotto il profilo multilaterale, rammenta che il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'Unione europea hanno firmato un accordo che prevede l'introduzione dello standard globale per lo scambio automatico Pag. 92di informazioni in materia fiscale, con acquisizione dei relativi dati a partire dal 2017 ed effettuazione dello scambio automatico di informazioni a partire dal 2018 e che la Svizzera si è impegnata presso il Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ad attuare a partire dal 2018 lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard internazionale Common Reporting Standard.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale.
C. 3329 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3329, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatto a Roma il 1o aprile 2015.
  In primo luogo segnala come la Convenzione di cui si propone la ratifica recepisca, in linea con il processo in atto verso l'applicazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, lo standard internazionale in materia di scambio di informazioni di natura fiscale (ovvero l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico – OCSE), con lo scopo di disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. Tale cooperazione ai fini fiscali è resa possibile anche in relazione alle riforme introdotte a partire dal 2010 e la creazione, presso la Santa Sede, di istituzioni con specifiche competenze in materia economica e finanziaria.
  La ratio della Convenzione, che costituisce il primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni sottoscritto dallo Stato della Città del Vaticano con un altro Stato ed è stata seguita, il 10 giugno 2015, dall'Accordo fra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America, per favorire l'osservanza a livello internazionale degli obblighi fiscali e attuare il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), risiede nella necessità di adattare i reciproci rapporti finanziari al nuovo quadro internazionale, dettato soprattutto in seno all'OCSE e al G20, che vede il potenziamento degli strumenti contro l'evasione e l'elusione fiscale internazionali. Elementi centrali della Convenzione sono infatti l'accresciuta cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie e la restrizione drastica della sfera di discrezionalità di ciascuna delle Parti nel prestare assistenza e informazioni all'altra Parte. In tale contesto rammenta che lo Stato del Vaticano non è incluso nella black list dei Paesi a regime fiscale privilegiato.
  La Convenzione italo-vaticana presenta aspetti di notevole complessità rispetto ad analoghi accordi con altri Stati, soprattutto in ragione della vigenza del Trattato del Laterano tra Italia e Santa sede, con l'insieme di garanzie e privilegi che esso comporta.
  In tale ambito osserva come la Convenzione consenta il pieno adempimento semplificato degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute, presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede, da alcune persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia.
  Per il passato, i suindicati soggetti possono accedere ad una specifica procedura di regolarizzazione delle stesse attività, con effetti analoghi a quelli stabiliti dalla legge n. 186 del 2014 sulla cosiddetta voluntary disclosure.
  Passando al contenuto specifico della Convenzione, la quale si compone di 14 Pag. 93articoli, illustra l'articolo 1, il quale è dedicato allo scambio di informazioni: la formulazione è strettamente aderente agli standard internazionali dettati dall'OCSE con il Modello di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, e in particolare all'articolo 26 di detto Modello.
  Nell'ottica dell'estensione delle sfere di cooperazione reciproca, segnala in primo luogo il paragrafo 5 dell'articolo 1, il quale prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. In particolare viene specificato che una Parte non può rifiutare all'altra Parte la comunicazione delle informazioni richieste solo perché queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge attività di natura finanziaria, ovvero da un mandatario, agente o fiduciario, ovvero per il fatto che le informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito.
  Segnala quindi come il paragrafo 1 estenda lo scambio reciproco di informazioni tra le due Amministrazioni finanziarie dalla mera applicazione delle disposizioni della Convenzione a ciò che è necessario per l'applicazione del diritto interno per ciò che concerne le imposte di qualsiasi natura riscosse per conto degli Stati contraenti-purché l'imposizione prevista non sia in contrasto con la Convenzione.
  Il paragrafo 2 prevede che le informazioni ricevute nell'ambito della collaborazione bilaterale da uno Stato contraente siano comunicate soltanto alle persone o autorità e tra queste i tribunali e le autorità amministrative occupate nell'accertamento e nella riscossione delle imposte, ovvero nelle procedure e procedimenti riguardanti tali imposte, o ancora nelle decisioni sui ricorsi per esse presentati e nel controllo delle precedenti attività correlate. Il vincolo per coloro che ricevono le informazioni è quello ad utilizzarle solo per le proprie ragioni d'ufficio, anche se potranno rivelarle in ambito giudiziario. L'utilizzazione ad altri fini delle informazioni ricevute è subordinata all'autorizzazione dello Stato che le ha rilasciate e al fatto che tale utilizzazione non contrasti con la legislazione di nessuno dei due Stati contraenti.
  Il paragrafo 3 pone dei limiti agli obblighi di cooperazione delle Parti, che non saranno in nessun caso tenute ad adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente, né a fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o prassi amministrativa normale propria o dell'altra Parte contraente, né infine a fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali o professionali o informazioni pregiudizievoli per l'ordine pubblico.
  Rileva quindi come, ai sensi del paragrafo 4, ciascuno Stato contraente si adoperi per ottenere le informazioni richiestegli dall'altra Parte utilizzando i poteri a sua disposizione, anche qualora queste informazioni non siano utili per i propri fini fiscali, ampliando in tal modo la cooperazione fiscale tra le Parti.
  Il paragrafo 6 impegna lo Stato richiedente a sfruttare tutte le fonti di informazione previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere la collaborazione dell'altra Parte contraente.
  Il paragrafo 7 specifica le informazioni di cui lo Stato richiedente correda la richiesta di collaborazione fiscale all'altra Parte contraente.
  Il paragrafo 8 specifica che la formula «informazioni verosimilmente rilevanti» è volta garantire lo scambio più ampio di informazioni in ambito fiscale; viene tuttavia sottolineato come ciò non possa consentire agli Stati contraenti di intraprendere alcuna ricerca indiscriminata di informazioni. D'altra parte, però, tale limite non va interpretato nel senso di ostacolare uno scambio effettivo di informazioni, sia nei confronti del singolo contribuente sia nei confronti di una pluralità di contribuenti.
  Il paragrafo 9 stabilisce l'applicabilità temporale della Convenzione, che avrà effetto su domande di informazioni presentate a partire dalla data di entrata in Pag. 94vigore della medesima, che si riferiscano a fatti o circostanze comunque non antecedenti alla data del 1o gennaio 2009.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale riguarda la determinazione e il versamento delle imposte sui redditi di capitale e diversi da attività finanziarie. Si tratta in sostanza, come chiarisce la relazione introduttiva al disegno di legge, di un sistema di tassazione che riguarda i proventi da attività finanziarie detenute, presso enti che svolgono istituzionalmente un'attività di carattere finanziario nello Stato della Città del Vaticano, da soggetti residenti in Italia, individuati dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo: si tratta sia di persone fisiche rientranti nell'ambito di una serie di categorie di religiosi, sia di persone fisiche legate da rapporto di servizio (o di pensionamento) con la Santa sede, e pertanto destinatari del regime di esenzione fiscale stabilito dall'articolo 17 del Trattato del Laterano, sia di persone giuridiche (enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana).
  Rileva come, ai sensi del paragrafo 4, tutte queste categorie potranno avvalersi di una semplificazione dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, mediante un rappresentante fiscale in Italia che si occupa della determinazione, del prelevamento e del versamento delle imposte dovute, in analogia a quanto avviene nell'ordinamento italiano per ciò che riguarda i redditi di capitale e diversi di natura finanziaria. In sostanza gli istituti di credito dello Stato Vaticano diventano sostituti d'imposta di soggetti italiani, richiedendo l'assistenza ad intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato italiano, i quali agiscono come rappresentanti fiscali per conto degli istituti creditizi vaticani e acquisiscono i dati e le informazioni necessarie per la determinazione dei redditi e il calcolo delle imposte dovute.
  Il paragrafo 5 stabilisce che i soggetti di cui al paragrafo 1 possono optare per determinare tali redditi di natura finanziaria in via analitica, oppure optando per l'applicazione del meccanismo di calcolo del risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio contemplato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997. La disposizione del paragrafo 5 prevede che sui redditi o sui risultati di gestione si applica una ritenuta a titolo di imposta o un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento prevista per le attività finanziarie oggetto di rapporti di deposito, custodia, amministrazione e gestione; viene specificato inoltre che, per le persone giuridiche, qualora ai redditi di natura finanziaria non sia applicabile la predetta ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva, si applica un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26 per cento, prevedendosi in tal caso l'esenzione da ulteriori obblighi dichiarativi.
  Il paragrafo 6 stabilisce che il pagamento delle imposte sui redditi esonera i soggetti di cui al paragrafo 1 dagli obblighi di dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990.
  Il paragrafo 7 stabilisce che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione saranno individuate le disposizioni attuative.
  L'articolo 3 riguarda le disposizioni relative a periodi fiscali pregressi. Secondo quanto evidenziato dalla relazione introduttiva del disegno di legge la ratio della norma, è quella di stabilire un meccanismo di regolarizzazione nei confronti dei soggetti interessati dalla Convenzione, in relazione a tutti gli anni d'imposta ancora accertabili fino a tutto il 2013.
  In sintesi, tale regolarizzazione interessa le attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano entro il 31 dicembre 2013, per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione (quindi a partire dal 1o gennaio 2009) e, comunque, non oltre il periodo d'imposta 2013.
  In dettaglio specifica come, in base al paragrafo 1, per le persone fisiche la regolarizzazione sia subordinata alla presentazione di un'istanza penalmente rilevante, nella quale la persona interessata Pag. 95attesta la natura delle somme che hanno concorso alla formazione delle attività da regolarizzare, nonché al versamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione – per ciascun periodo d'imposta da regolarizzare (2009, 2010 e 2011):
   di una somma pari al venti per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, determinati secondo i criteri determinati dall'Accordo;
   per i periodi d'imposta 2012 e 2013, di una somma corrispondente all'IVAFE – imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (la quale è calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari all'1 per mille annuo per il 2012, all'1,5 per mille per il 2013, e al 2 per mille a decorrere dal 2014).

  Segnala inoltre come appaia assai più rilevante quanto previsto dal paragrafo 2 per le persone giuridiche interessate dalla Convenzione, per le quali la relazione al disegno di legge ricorda come prima di alcune riforme di carattere finanziario interne allo Stato della Città del Vaticano completate nel 2014 fosse assai arduo distinguere tra il patrimonio di dette persone giuridiche e quello degli enti esercenti attività finanziarie in Vaticano presso il quale tale patrimonio era depositato; né risultava agevole distinguere nel patrimonio degli istituti religiosi depositato presso quegli enti le risorse provenienti dall'estero e/o all'estero destinate.
  Per tali persone giuridiche la regolarizzazione è subordinata alla presentazione dell'istanza prevista dal paragrafo 1 e al versamento delle imposte risultanti dall'applicazione dell'articolo 4.
  Il paragrafo 3 indica che l'istanza prevista dal paragrafo 1 deve essere presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione all'autorità competente indicata dalla Santa Sede; tale autorità trasmette le istanze all'autorità italiana entro 270 giorni dalla data entrata in vigore della Convenzione stessa; il paragrafo 4 specifica il contenuto obbligatorio dell'istanza da presentare.
  Ai sensi del paragrafo 5 la regolarizzazione delle posizioni fiscali tanto delle persone fisiche quanto di quelle giuridiche è ammessa solo se l'istanza apposita è stata ricevuta dall'autorità italiana prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari da parte della medesima autorità.
  Il paragrafo 6 regola gli effetti della regolarizzazione, garantendo l'operatività degli effetti della procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014 (cosiddetta voluntary disclosure), cui il paragrafo 6 fa espresso riferimento, in ordine alla non punibilità per alcuni reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture e mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omesso versamento IVA e omesso versamento delle ritenute) ed alcuni reati contro il patrimonio (riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti e autoriciclaggio; quest'ultimo limitatamente alle condotte tenute sino a 180 giorni successivi all'entrata in vigore della Convenzione).
  Il paragrafo 7 specifica che gli effetti indicati dal paragrafo 6 si conseguono a partire dalla data di ricezione dell'istanza prevista dal paragrafo 3 e che essi sono subordinati all'integrale pagamento delle somme indicate dal paragrafo 1 (per le persone fisiche) o dal paragrafo 2 (per le persone giuridiche).
  Il paragrafo 8 stabilisce che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, saranno individuate dall'Agenzia delle entrate le disposizioni attuative.
  In connessione con le previsioni dell'articolo 3, evidenzia come l'articolo 4 miri, con una previsione di carattere transitorio, a rendere possibile la corresponsione dell'imposizione prevista dai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 2 per il periodo 2014-2015, che eccede il periodo per la regolarizzazione prevista dall'articolo 3, consentendo – mediante apposita opzione da comunicare all'autorità competente indicata Pag. 96dalla Santa sede entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione – di avvalersi dei meccanismi di semplificazione previsti dalla Convenzione anche in relazione ad annualità fiscali antecedenti all'entrata in vigore della Convenzione medesima.
  In tale contesto l'articolo 5 specifica tanto il campo di non applicabilità del sistema semplificatorio previsto dai precedenti articoli della Convenzione, quanto il fatto che dette disposizioni non comportano alcuna modifica del regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato lateranense.
  In dettaglio viene precisato che le disposizioni di cui agli articoli 2, paragrafi 4, 5 e 6, nonché di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione, non si applicano ai redditi d'impresa, ai redditi fondiari e ai redditi diversi (salvo i redditi diversi generati da attività professionali di natura finanziaria di pertinenza degli istituti di vita consacrata, delle società di vita apostolica e degli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana).
  Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale ribadisce le previsioni dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano in ordine ai privilegi stabiliti in favore di alcuni edifici, che sono tassativamente indicate negli articoli da 13 a 16 del medesimo Trattato, e quasi tutti ubicati nelle cosiddette zone di extraterritorialità della Città del Vaticano (i predetti articoli del Trattato fanno riferimento alle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi dell'edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere, al palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze, alla Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze, ad alcuni edifici sul Colle Gianicolo, agli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze, ai palazzi della Datarìa, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, al palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, al palazzo dei Convertendi (Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, al palazzo del Vicariato agli altri edifici sedi di altri Dicasteri della Santa Sede, nonché agli edifici adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo).
  A tale riguardo ricorda che tali immobili, secondo quanto ribadito dal paragrafo 1 dell'articolo 6, non possono essere assoggettati a vincoli o ad esproprio per causa di pubblica utilità se non previo accordo con la Santa Sede, e sono parimenti esenti da tributi ordinari e straordinari presenti e futuri. Tali previsioni si applicano anche ai rapporti pendenti, purché non decisi con sentenza passata in giudicato.
  Secondo la relazione introduttiva al provvedimento la ratio di tali privilegi è sostanzialmente quella di adempiere integralmente gli obblighi pattizi del Trattato lateranense, finora solo parzialmente recepiti nella legislazione nazionale italiana.
  L'articolo 7, in materia di notifica degli atti tributari, integra nella Convenzione, sottoponendolo parimenti ad autorizzazione alla ratifica, lo Scambio di note italo-vaticano del 20 luglio 2007, il quale a sua volta recepiva il processo verbale di una riunione dell'aprile 2006 tra le due Parti: il combinato disposto del processo verbale e dello Scambio di note mira a ricondurre la notifica di atti tributari italiani nei confronti degli enti che fanno capo alla Santa sede ai principi di diritto internazionale generale (cioè per via diplomatica), riconoscendo che la notifica di tali atti esula dal campo di applicazione della apposita Convenzione del 1932.
  L'articolo 8 stabilisce che nei confronti degli enti centrali della Chiesa cattolica (la Curia romana e l'insieme degli organismi che coadiuvano il Pontefice) non si applicano gli articoli da 1 a 5 della Convenzione, restando invece ferme le disposizioni dell'articolo 11 del Trattato del Laterano, il quale stabilisce la libertà degli Pag. 97enti centrali da qualsiasi ingerenza da parte dello Stato italiano. La disposizione distingue pertanto chiaramente i predetti enti centrali dagli enti della Santa Sede incaricati di svolgere attività finanziarie.
  L'articolo 9 contiene una clausola di salvaguardia nei confronti dei diritti degli agenti diplomatici e delle rappresentanze diplomatiche in base al diritto internazionale generale o pattizio.
  Illustra quindi l'articolo 10, in base al quale le Parti contraenti della Convenzione adottano i necessari provvedimenti legislativi e amministrativi per l'attuazione della Convenzione medesima.
  Per quanto attiene a possibili controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'applicazione della Convenzione, l'articolo 11 prevede il ricorso alla procedura amichevole tra le autorità competenti che le Parti contraenti, ai sensi dell'articolo 12, avranno indicato per la via diplomatica entro 60 giorni dalla firma della Convenzione.
  L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore della Convenzione per il giorno successivo al ricevimento della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno l'adempimento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore della Convenzione, la quale, ai sensi dell'articolo 14 resterà in vigore a tempo indeterminato, salvo denuncia di una delle Parti non prima di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore, e a condizione di una preventiva comunicazione diplomatica con anticipo di non meno di sei mesi.
  Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di tre articoli, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In tale contesto rileva come la relazione tecnica allegata al disegno di legge indichi come dall'accrescimento della cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie sia lecito attendersi un incremento del gettito fiscale, il quale non è peraltro preventivamente quantificabile.
  In ogni caso la relazione evidenzia come la Convenzione non comporterà maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto l'esenzione fiscale per gli immobili della Santa sede indicati dal Trattato del Laterano del 1929 è già prevista nella legislazione vigente e le attività connesse allo scambio di informazioni potranno essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Preannuncia quindi l'intenzione di proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 27 ottobre 2015.

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (FIAIP), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.