CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2015
520.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

  Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Walter RIZZETTO (Misto-AL), Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), Michele PELILLO (PD), Federico GINATO (PD), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Francesco RIBAUDO (PD), Matteo MANTERO (M5S), Alberto GIORGETTI (FI-PdL), Giovanni PAGLIA (SEL) e Sandra SAVINO (FI-PdL), cui risponde il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA.

  Maurizio BERNARDO, presidente, svolge alcune considerazioni sul tema oggetto dell'audizione, ringrazia il Sottosegretario Baretta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Atto n. 208.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) e del decreto legislativo n. 98 del 1998 (Testo unico della finanza – TUF), in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 208).
  In primo luogo ricorda che la direttiva 2014/59/UE, cosiddetta direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) affronta il tema delle crisi delle banche, approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di «risoluzione» della crisi.
  Il recepimento della direttiva BRRD è affidato a due distinti schemi di decreto legislativo:
   lo schema di decreto legislativo n. 208, che introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM); sono inoltre dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (SIM stand alone);
   lo schema di decreto legislativo n. 209, che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

  Rammenta che con lettera datata 28 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2015/0066 per mancato recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/59/UE.
  Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1o gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative ad alcune procedure (cosiddetto bail-in) che devono essere applicate non più tardi del 1o gennaio 2016.Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 è stato inviato all'Italia un parere motivato.
  Quanto ai principi di delega dettati per il recepimento della direttiva, ricorda che essa è inserita nell'Allegato B della legge di Pag. 83delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) la quale reca, all’articolo 8, specifici criteri di delega; in particolare il comma 1 del predetto articolo 8 prevede che le norme sul bail-in si applichino a partire dal 2016 e che l'attivazione di tali poteri avvenga con modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa.
  Viene disposta la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche. Le necessarie modifiche di coordinamento dovranno avvenire nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB.
  È prevista altresì l'estensione delle norme in tema di responsabilità dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell'esercizio dell'attività di controllo anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento.
  La delega provvede poi al recepimento della disciplina sanzionatoria. È stabilito, tra l'altro, che siano introdotte nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla direttiva, definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
   la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;
   la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
   qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi sopra indicati, le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

  Con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, dovranno essere previsti efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione.
  Segnala quindi come siano recati anche i princìpi per l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione delle crisi bancarie, la definizione delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, la determinazione delle modalità di amministrazione dei fondi e della struttura deputata alla loro gestione.
  Vengono stabilite, quindi, adeguate forme di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista.
  Prima di passare ad illustrare il contenuto dei singoli articoli dello schema di decreto, ritiene utile soffermarsi sul nuovo quadro della gestione della crisi bancaria. Nella disciplina nazionale vigente, la crisi bancaria viene affrontata precipuamente con due strumenti disciplinati dal TUB, ossia l'amministrazione controllata e la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le procedure intervengono ove l'istituto si trovi già in una situazione patologica. La nuova disciplina europea anticipa alla fase fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi. Nei periodi di ordinaria operatività deve quindi essere svolta un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi, sia da parte di banche e gruppi, sia da parte delle Autorità competenti.
  A tal fine, le banche ed i gruppi devono predisporre – ed aggiornare almeno annualmente – un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi; il piano deve essere sottoposto alle competenti Pag. 84autorità per la sua valutazione, che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione. In tal senso la normativa italiana di attuazione (articolo 1, comma 12 dell'Atto del governo n. 208) inserisce una specifica disciplina nel TUB (Titolo IV, Parte II, nuovo Capo II-bis), dedicata ai piani di risanamento, al sostegno finanziario di gruppo e alle forme di intervento precoce.
  Fa presente che, già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione devono preparare piani di risoluzione (disciplinati dall'Atto del Governo n. 209, agli articoli 7 e seguenti) che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. Esse potranno intervenire, con poteri assai estesi, per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la risolvibilità delle singole banche. Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. La direttiva mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (early intervention) che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario: nei casi più gravi, potrà essere disposta la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e, se ciò non basta, sarà possibile nominare uno o più amministratori temporanei. Viene a tal fine introdotta nel Testo Unico Bancario (articolo 1, comma 13 dell'A.G. 208), nel Titolo IV dedicato alla crisi bancaria, una nuova sezione dedicata alle misure di intervento precoce.
  Osserva quindi come sia conseguentemente modificata la disciplina dell'amministrazione straordinaria. Essa è disposta direttamente dalla Banca d'Italia e non più dal Ministero dell'economia: dunque, la Banca d'Italia può sciogliere gli organi di amministrazione e controllo delle banche (articolo 1, comma 14,dello schema di decreto) al ricorrere degli stessi presupposti per l'attivazione dei poteri di intervento precoce, ossia quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo. Resta fermo che l'amministrazione straordinaria può attivarsi ove siano previste gravi perdite del patrimonio oppure se lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
  Viene introdotta una nuova modalità di gestione delle crisi bancarie, la risoluzione, con cui viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca, a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.
  In tale contesto segnala come la misura della liquidazione coatta amministrativa rimanga in vigore quale alternativa alla risoluzione. In presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è necessario avviare la procedura di risoluzione.
  A tale scopo i decreti delegati (articolo 1, comma 23, dello schema) modificano i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, che soggiace alle medesime condizioni delle nuove procedure di gestione delle crisi, con particolare riferimento alla risoluzione (articolo 17 dell'Atto del Governo n. 209): lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ove non sia ragionevolmente possibile prospettare soluzioni alternative in tempi adeguati (di mercato o di vigilanza).
  Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo potranno attivare una serie di misure Pag. 85(articoli 17 e seguenti dell'Atto del Governo n. 209):
   vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
   trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
   trasferire le attività deteriorate a un veicolo (badbank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
   applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

  Passando all'illustrazione dello schema di decreto, il quale è composto da 4 articoli, illustra l'articolo 1, il quale reca un'ampia serie di modifiche al TUB.
  In particolare segnala come il comma 1 integri le definizioni del TUB indicando la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione delle crisi e specificando che con la nozione di «Stato terzo» si indica uno Stato non membro dell'Unione europea (in sostituzione della dicitura «extracomunitario»).
  Il comma 2 stabilisce che i componenti degli organi della Banca d'Italia, nonché i suoi dipendenti, rispondano dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle funzioni svolte in attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.
  Il comma 3, alle lettere a) e b), modifica le norme in materia di segreto d'ufficio e collaborazione tra Autorità recate dall’articolo 7 del TUB. Secondo il testo novellato, vi si prevede l'obbligo, da parte dei dipendenti, di riferire al Direttorio (e non al Governatore come nel testo vigente) tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reato. È prevista inoltre la collaborazione e lo scambio di informazioni «con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari». I commi da 4 a 9, nonché il comma 1, lettera c) e il comma 3, lettera c), recano novelle di coordinamento a diversi articoli del Testo unico al fine di recepire tale nozione di «Stato terzo».
  I commi 10 e seguenti modificano il Titolo IV dedicato alla «Disciplina delle crisi».
  In particolare, fa presente come il comma 10 modifichi la rubrica del Titolo IV per aggiornarla alle nuove misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa, mentre il comma 11 introduce un nuovo articolo 69-bis che contiene le definizioni rilevanti ai fini dello stesso Titolo IV e il comma 12 inserisce al Titolo IV un Capo 01-I rubricato «Piani di risanamento» e costituito dagli articoli da 69-ter a 69-undecies, nonché un Capo 02-I, rubricato «Sostegno finanziario di gruppo», costituito dagli articoli da 69-duodecies a 69-septiesdecies.
  Ai sensi del nuovo articolo 69-ter, le disposizioni sui piani di risanamento si applicano a banche italiane e succursali italiane di banche di Stati terzi, alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo, nonché alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata.
  I successivi articoli 69-quater e 69-quinquies recano le disposizioni di carattere generale sui piani di risanamento disciplinando rispettivamente i casi di piani individuali e di gruppo.
  Illustra quindi l'articolo 69-quater, ai sensi del quale le banche si devono dotare di un piano di risanamento individuale atto a fronteggiare i casi di significativo deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale della banca; tale piano dovrà riguardare, quando ciò sia di interesse per il risanamento della banca, le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata. Non devono invece dotarsi di un piano le banche appartenenti ad un gruppo quando non sia richiesto specificatamente dalla Banca d'Italia. Qualora la vigilanza consolidata coinvolga banche di altri Stati membri, trova applicazione la disciplina sui rapporti con altre autorità di risoluzione europee di cui all'articolo 69-septies. I contenuti dei piani Pag. 86devono conformarsi ai provvedimenti della Banca d'Italia e a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei regolamenti europei applicabili. L'articolo specifica che la predisposizione del piano non implica in alcun modo l'accesso a forme di sostegno pubblico straordinario. Il piano è sottoposto alla Banca d'Italia che lo valuta secondo quanto previsto dall'articolo 69-sexies.
  Segnala quindi come, nel caso di gruppi bancari, ai sensi dell'articolo 69-quinquies la capogruppo italiana debba dotarsi di un piano di risanamento che contempli le misure da adottare per la stessa capogruppo, per ogni società del gruppo e, qualora ciò costituisca elemento non trascurabile in vista del risanamento del gruppo, le società, italiane ed estere, incluse nella vigilanza consolidata. Finalità del piano di risanamento di gruppo è quella di ristabilire l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo nel complesso e di ogni singola banca che ne faccia parte, individuando altresì gli impedimenti di fatto e di diritto che possono pregiudicare il risanamento. Il piano di risanamento, approvato dagli organi amministrativi del gruppo, è sottoposto alla Banca d'Italia che lo trasmette (comma 6 dell'articolo 69-quinquies) alle autorità competenti interessate.
  I piani di risanamento di gruppo sono sottoposti a revisione ed eventuale aggiornamento almeno ogni anno e nei casi di significativa variazione dell'assetto del gruppo, salvo che la Banca d'Italia richieda una minore frequenza.
  Ai sensi dell'articolo 69-sexies la Banca d'Italia è chiamata a valutare l'adeguatezza e la completezza del piano in conformità a quanto stabilito dalla disciplina europea applicabile e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati membri in cui esse siano stabilite. La Banca d'Italia più richiedere, alla banca o alla capogruppo, di presentare un nuovo piano modificato, indicare modifiche specifiche, ordinare modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano (comma 3, lettere da a) a c).
  Il comma 4 dell'articolo 69-sexies attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di intervenire con le misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter del TUB. Ricorda che si tratta di nuovi poteri di intervento attribuiti alla Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 72 del 2015 (di attuazione della direttiva 2013/36/UE, in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), recentemente esaminato dalla Commissione Finanze. In estrema sintesi, rammenta che la Banca d'Italia ha il potere di convocare sia i singoli esponenti delle banche (ivi compreso il personale), sia gli organi collegiali, nonché adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.
  Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia potrà inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.
  Segnala quindi come l'istituto potrà altresì disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza (ai sensi dell'articolo 26), salvo che sussista urgenza di provvedere e convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti.Pag. 87
  L'articolo 69-septies reca la disciplina concernente i rapporti tra la Banca d'Italia, quale autorità nazionale per le finalità in discussione, e le autorità degli altri Stati membri: vi si prevede, infatti, la collaborazione della Banca d'Italia con le altre autorità ai fini della valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in altro Stato comunitario. Il medesimo articolo disciplina i rapporti tra la Banca d'Italia e l'ABE (l'Autorità bancaria europea – European Banking Authority), prevedendo la possibilità di promuovere ovvero partecipare ad un procedimento di mediazione dinanzi all'ABE, di richiedere l'assistenza della stessa e deferire ad essa una decisione. In tale ultimo caso la Banca d'Italia non adotta decisioni.
  L'articolo 69-octies pone in capo alle banche e ai gruppi bancari l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia, «senza indugio», la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento ovvero la decisione di non adottare una tale misura pur ricorrendone le circostanze.
  Illustra quindi l'articolo 69-novies, il quale stabilisce determinati obblighi di comunicazione, da parte delle banche e delle capogruppo italiane, riguardanti i piani di risanamento e le informazioni o documenti ad essi connessi.
  L'articolo 69-decies demanda a provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia la definizione di forme di esenzione dalla redazione del piano, nonché di forme semplificate, mentre l'articolo 69-undecies conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti attuativi anche ai fini del recepimento degli orientamenti espressi dall'ABE.
  Il nuovo Capo 02-I è dedicato al «Sostegno finanziario di gruppo».
  Illustra innanzitutto il primo articolo del nuovo Capo, l'articolo 69-duodecies, che stabilisce la possibilità di formulare accordi all'interno di un gruppo finalizzati a fornire sostegno finanziario quando si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento. Le società aderenti all'accordo si impegnano a fornire sostegno finanziario, eventualmente anche reciproco, nei termini dell'accordo, in forme che possono comprendere il finanziamento, la prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria.
  L'articolo 69-terdecies prevede che l'accordo di gruppo sia autorizzato dalla Banca d'Italia che lo valuta congiuntamente con le altre autorità comunitarie competenti sulle banche aderenti all'accordo medesimo. Dopo l'autorizzazione della Banca d'Italia, l'accordo è approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società che intende aderirvi (articolo 69-quaterdecies). In ogni caso l'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto. La revoca dell'accordo può essere votata dall'assemblea straordinaria dei soci fintantoché non si verifichino le condizioni per l'intervento precoce nei confronti di una o più società aderenti. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo in ragione delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca stessa. L'approvazione di un progetto di accordo o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla società.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 69-quinquiesdecies, il quale reca le condizioni per il sostegno finanziario. Qualora la Banca d'Italia ritenga non siano soddisfatte tutte le condizioni citate, può vietare o limitare l'esecuzione dell'accordo. La delibera di concessione del sostegno è in ogni caso trasmessa all'ABE, nonché, se diverse dalla Banca d'Italia, alle autorità competenti per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata (articolo 69-sexiesdecies).
  L'articolo 69-septiesdecies dispone la non applicabilità – alle fasi di conclusione ed esecuzione dell'accordo – di alcune norme in materia di vigilanza regolamentare. Agli accordi non si applicano, inoltre, alcuni articoli del codice civile sugli obblighi relativi alle operazioni con parti correlate, sul finanziamento dei soci, sulle Pag. 88condizione dell'azione revocatoria. Infine non si applicano alcune disposizioni della legge fallimentare sugli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Lo stesso articolo 69-septiesdecies del TUB stabilisce che la Banca d'Italia può emanare disposizioni di attuazione del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.
  L'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto legislativo aggiunge la Sezione 01-I sulle «Misure di intervento precoce» al titolo IV, capo I (relativo alla disciplina sulla crisi delle banche). La nuova Sezione consta degli articoli da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis.
  L'articolo 69-octiesdecies indica i presupposti per l'attuazione, da parte della Banca d'Italia, delle misure di intervento precoce.
  L'articolo 69-noviesdecies (rubricato «Attuazione del piano di risanamento e altre misure») conferisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere alla banca o alla società capogruppo di un gruppo bancario di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato ovvero di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.
  L'articolo 69-octiesdecies stabilisce le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento da parte della Banca d'Italia.
  Illustra l'articolo 69-vicies-semel, che stabilisce che la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Tale misura si applica quando risultino gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo.
  L'articolo 69-vicies, comma 1, stabilisce che, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies è possibile attivare anche i poteri di vigilanza informativa e ispettiva. Tali poteri possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa. Ai sensi del comma 2, le informazioni acquisite attivando i suddetti poteri devono essere trasmesse alle autorità di risoluzione.
  L'articolo 69-vicies-bis demanda alla Banca d'Italia l'emanazione delle disposizioni di attuazione della sezione 01-1, tenendo conto degli orientamenti dell'ABE.
  I commi 14 e seguenti dell'articolo 1 dello schema di decreto modificano le disposizioni sull'amministrazione straordinaria previste dagli articoli da 70 a 77 del TUB.
  Segnala il comma 14, il quale novella l'articolo 70 del TUB. Con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 70, si stabilisce che il provvedimento di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche sia emanato dalla Banca d'Italia (e non più dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, come nel testo vigente). Il nuovo comma 5 ammette proroghe dell'amministrazione straordinaria di un anno e per più di una volta (in luogo dei sei mesi previsti dal testo vigente). Il comma 7 prevede che l'organo con funzioni di controllo, ovvero i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare fatti sospetti alla Banca d'Italia.
  Il comma 15 abroga l'articolo 70-bis, che disciplina attualmente i casi di rimozione degli organi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, in quanto sostituito dalle nuove norme. Segnala come tale articolo sia stato introdotto nel TUB dal decreto legislativo n. 72 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/36/UE.
  Il comma 16 modifica l'articolo 71 adattandone la disciplina alle nuove disposizioni sullo scioglimento. Pag. 89
  Il comma 17 modifica l'articolo 72 concernente i poteri e il funzionamento degli organi straordinari. Il comma 1 novellato specifica che i commissari esercitano tutti i poteri attribuiti all'organo amministrativo della banca dalle disposizioni applicabili «salvo che non sia diversamente specificato all'atto della nomina».
  Il comma 18 reca modifiche di coordinamento formale all'articolo 74.
  Il comma 19 modifica l'articolo 75, comma 1, stabilendo che i rapporti finali sull'attività svolta siano redatti dai commissari e dal comitato di sorveglianza a intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente, oltre che al termine delle loro funzioni (come previsto dal testo vigente).
  Il comma 20 introduce un nuovo articolo 75-bis che conferisce alla Banca d'Italia la facoltà di nominare commissari temporanei in affiancamento all'organo di amministrazione. I poteri, i doveri dei commissari nonché i loro rapporti con l'organo amministrativo sono fissati dalla Banca d'Italia all'atto della nomina. In tale quadro sono eventualmente definiti anche i casi in relazione ai quali gli amministratori sono obbligati a consultare o a richiedere l'autorizzazione dei commissari per l'assunzione di atti o decisioni.
  Il comma 21 propone l'abrogazione dell'articolo 76 sulla gestione provvisoria. Tale articolo prevede commissari che si sostituiscono (non affiancano) temporaneamente agli organi amministrativi.
  Illustra quindi il comma 22, il quale introduce il nuovo articolo 77-bis, rubricato «Aumenti di capitale». Esso si applica sia in caso di intervento precoce, sia in caso di amministrazione straordinaria. Inoltre si applica anche alle società capogruppo di un gruppo. Il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ove ciò sia previsto dallo statuto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e dagli articoli 125-bis e 126 del TUF. Infatti ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile l'avviso per la convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato (nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mentre l'articolo 2369 detta le disposizioni relative alla seconda convocazione o successive. La disciplina dettata dall'articolo 125-bis del TUF stabilisce la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea e demanda a regolamento della Consob la previsione di ulteriori modalità. L'articolo 126 fissa invece le modalità di convocazione successive alla prima.
  I commi 23 e seguenti dell'articolo 1 dello schema di decreto intervengono sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa (articoli da 80 a 95 del TUB).
  In particolare, il comma 23 modifica i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa novellando l'articolo 80, comma 1, del TUB: essa viene avviata nei confronti di intermediari che versano in uno stato di dissesto o siano a rischio di dissesto, ove non siano disponibili soluzioni alternative di mercato o di vigilanza, sempre che il mercato non richieda la risoluzione. A tale proposito, osserva come il nuovo testo disciplini solamente l'avvio della liquidazione e non più, come nel testo vigente, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto il regolamento (CE) n. 1024 del 2013 (Meccanismo di Vigilanza Unico) attribuisce alla sola Banca centrale europea il potere di revoca dell'autorizzazione.
  Il comma 24 modifica l'articolo 81 del TUB in materia di organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa: la novella stabilisce che anche società o altri enti possono essere nominati come liquidatori (nuovo comma 1-bis) e che il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia (laddove il testo vigente prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
  Il comma 25 integra l'articolo 82 del TUB sulle modalità di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza quando Pag. 90una banca non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa oppure, secondo specificazione della novella proposta, non sia sottoposta a risoluzione.
  Segnala quindi come l'articolo 83 del TUB sia novellato dal comma 26. In particolare è previsto che la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi decorrano dal sesto giorno (non più dal terzo come nel testo vigente) successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3-ter, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa. Tale disposizione costituisce deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge fallimentare, il quale stabilisce che i creditori hanno diritto di compensare, coi loro debiti verso il fallito, i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
  Il comma 27 modifica il comma 4 dell'articolo 84 del TUB sopprimendo la disposizione secondo la quale la Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.
  Il comma 28 modifica l'articolo 86 del TUB, recante disposizioni sull'accertamento del passivo. Le novelle intendono introdurre nuove modalità di comunicazione mediante posta elettronica certificata.
  Il comma 29 reca modifiche procedurali all'articolo 87 del TUB sulle opposizioni allo stato passivo.
  Il comma 30 sopprime le norme in materia di appello e ricorso in Cassazione di cui all'articolo 88 del TUB. L'articolo 88 novellato reca una nuova rubrica («Esecutività delle sentenze») e dispone che le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.
  Il comma 31 modifica i termini per la presentazione delle insinuazioni tardive da parte di creditori e titolari dei diritti che non risultino inclusi nello stato passivo e intendano far valere i propri diritti (articolo 89 del TUB).
  Il comma 32 modifica l'articolo 90 del TUB dedicato alla liquidazione dell'attivo, prevedendo che la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, disponga la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Il comma 2 conferisce ai commissari la facoltà cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.
  Il comma 33 dispone in ordine alla restituzione e ai riparti di cui all'articolo del 91 TUB, introducendo specifici criteri di preferenza di restituzione dei crediti, in deroga alla legislazione applicabile. Segnala in proposito come il nuovo comma 1-bis rispetti la gerarchia prevista dalla Direttiva, prevedendo il trattamento preferenziale per i depositi di persone fisiche e PMI (lettera a)), ma estenda l'ambito di applicazione della depositor preference ad un ulteriore caso di preferenza (quello per i depositi diversi – lettera c)).
  Ulteriori modifiche alle norme sugli adempimenti finali di cui all'articolo 92 del TUB sono proposte dal comma 34.
  Il comma 35 introduce nel TUB un nuovo articolo 92-bis volto a disciplinare la possibilità di reperire risorse per concludere una procedura di liquidazione quando essa è priva di risorse ovvero tali risorse siano stimate dai commissari insufficienti per la soddisfazione dei crediti in prededuzione.
  I commi 36 e 37 recano modifiche alla disciplina del concordato di liquidazione. Il comma 38 inserisce alcune modifiche all'articolo 95-bis, precisando che i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.
  L'articolo 95-ter reca le deroghe a tale disposizioni ed è modificato dal comma 39,che amplia il novero dei casi direttamente Pag. 91disciplinati dalla legge che regola il contratto (comma 2 dell'articolo 95-ter), inserendovi gli accordi di netting.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi di cui all'Atto del Governo n. 209, per «accordo di netting» si intende un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto.
  Il comma 40 modifica l'articolo 95-quater, inserendovi più stringenti disposizioni circa la collaborazione tra autorità degli Stati membri.
  Il comma 41 modifica l'articolo 95-quinquies sulla pubblicità e informazione agli aventi diritto, adeguandone la terminologia alla nuova disciplina. Simile novella è recata dal comma 42 all'articolo 95-septies relativo all'ambito di applicazione della sezione del TUB.
  Segnala quindi come, secondo la modifica recata dal comma 43, l'articolo 97 del TUB, relativo alla possibilità di sostituire gli organi di liquidazione da parte della Banca d'Italia, prevede che sia la Banca d'Italia stessa a determinarne il compenso a carico della società.
  Il comma 44 modifica l'articolo 98 del TUB prevedendo la durata di un anno, con possibilità di proroghe, dell'amministrazione straordinaria di una capogruppo (modifica analoga a quella proposta dal comma 14 all'articolo 70).
  Il comma 45 abroga l'articolo 98-bis sulla rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (removal) di una capogruppo. L'abrogazione è analoga a quella dell'articolo 70-bis prevista dal comma 15; come l'articolo 70-bis anche l'articolo 98-bis è stato introdotto nel TUB dal decreto legislativo n. 72 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/36/UE.
  La modifica all'articolo 104 recata dal comma 46 ribadisce che nei casi in cui la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, è competente («inderogabilmente» secondo la modifica proposta) il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo, per l'azione revocatoria nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo. Viene proposta l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 104 che conferisce al TAR di Roma la competenza per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo.
  Il comma 47 aggiunge nel TUB gli articoli 105-bis, relativo alle forme di cooperazione tra autorità e 105-ter, il quale estende ai gruppi, in particolare alla capogruppo, la possibilità di nomina di commissari in temporaneo affiancamento disciplinata dall'articolo 75-bis.
  Il comma 48 modifica l'articolo 113-bis del TUB sulla sospensione degli organi di amministrazione e controllo di un intermediario finanziario. La modifica prevede la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di sospensione e l'applicabilità a tale procedimento di diverse disposizioni del TUB.
  Il comma 49 modifica l'articolo 113-ter sulla revoca dell'autorizzazione all'attività degli intermediari finanziari. La rubrica dell'articolo viene integrata con il riferimento alla liquidazione.
  I commi 50, 51 e 52 introducono modifiche di carattere terminologico ad alcuni articoli del Testo unico, al fine di recepire la nozione di stato terzo.
  L'articolo 144, dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie, è integrato dal comma 53: per il mancato rispetto degli articoli 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexies-decies, 69-novies-decies, 69-vicies-semel, introdotti dal presente schema di decreto legislativo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
  Il comma 54 introduce l'articolo 159-bis sulle informazioni da inserire necessariamente nei piani di risanamento.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale reca le modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), dettando disposizioni, Pag. 92analoghe a quelle contenute nelle novelle al TUB, applicabili alle società di intermediazione mobiliare (SIM). Il recepimento nel TUF delle norme riferibili alle SIM è effettuato mantenendo ferme le competenze in capo alla CONSOB a legislazione vigente, in ottemperanza a quanto stabilito al criterio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge di delegazione europea.
  Al riguardo ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del TUF si deve intendere per SIM un'impresa autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 TUB (che contempla società autorizzate a svolgere tali servizi che assumono al forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa).
  Il comma 1 dell'articolo 2 dello schema integra le definizioni introducendo, attraverso una nuova lettera w-sexies) dell'articolo 1, comma 1, del TUF, la nozione di «provvedimenti di risanamento» comprendenti l'amministrazione straordinaria (e le misure che ne conseguono), la risoluzione e le altre forme di gestione delle crisi previste all'articolo 60-bis.1, nonché le misure equivalenti adottate dalle autorità di Stati membri.
  Il comma 2 inserisce un nuovo Capo I-bis alla Parte II («Disciplina degli intermediari»), Titolo IV («Provvedimenti ingiuntivi e crisi»). Il nuovo Capo è dedicato ai piani di risanamento, al sostegno finanziario di gruppo e alle forme di intervento precoce. L'ambito di applicazione è definito in dettaglio dall'articolo 55-bis; in tale ambito, specifica come si tratti delle SIM aventi sede legale in Italia che prestano:
   a) negoziazione per conto proprio;
   b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
   c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

  Ai fini del nuovo Capo si applicano le definizioni dettate dal TUB (articolo 69-bis del TUB). Alla Banca d'Italia è demandata l'emanazione delle disposizioni attuative della presente disciplina sulle SIM, anche in considerazione degli orientamenti dell'ABE.
  Il nuovo articolo 55-ter del TUF prevede che le SIM si dotino di piani di risanamento individuale, ai sensi dell'articolo 69-quater del TUB, con esclusione delle SIM appartenenti ad un gruppo o di quelle che rientrano nella vigilanza consolidata. Resta salva la facoltà da parte della Banca d'Italia di richiedere a una SIM appartenente ad un gruppo di dotarsi di un piano di risanamento. La società al vertice di un gruppo deve dotarsi di un piano di risanamento di gruppo secondo le modalità previste dall'articolo 69-quinquies del TUB. Si applica la nuova disciplina dettata dal presente schema di decreto legislativo relativa ai piani di società sottoposte a vigilanza consolidata (articolo 69-septies del TUB), alla valutazione dei piani da parte della Banca d'Italia che informa la CONSOB (articoli 69-sexies e 69-septies del TUB), alle modalità semplificate di presentazione del piano (articolo 69-decies del TUB), sulle comunicazioni alla Banca d'Italia circa la decisione di adottare una misura di attuazione dei piani (articolo 69-octies) e sugli obblighi di trasmissione degli stessi (articolo 69-novies).
  Al riguardo, in considerazione delle competenze della CONSOB, segnala l'opportunità di prevedere che la Banca d'Italia trasmetta alla CONSOB le misure attuative dei piani di risanamento deliberate dalle società, in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività di vigilanza sul soggetto svolta dalla CONSOB stessa.
  Il nuovo articolo 55-quater reca le disposizioni sul sostegno finanziario di gruppo, richiamando gli articoli da 69-duodecies a 69-septiesdecies del TUB.
  Il nuovo articolo 55-quinquies stabilisce l'applicabilità alle SIM delle disposizioni sull'intervento precoce previste dal TUB (articoli 69-octiesdecies, 69-noviesdecies e 69-vicies-semel). A tal fine la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza informativa, vigilanza ispettiva e vigilanza sul Pag. 93gruppo conferiti ad essa, rispettivamente, dagli articoli 8, 11 e 12, comma 5, del TUF ed emana le relative misure su proposta della Consob quando le misure ricadano dell'ambito delle sue competenze.
  Ai sensi dell'articolo 55-quinquies, comma 2, alle SIM che rientrano nel campo di applicazione del Capo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-bis: quest'ultimo stabilisce che la Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 56.
  Peraltro osserva come l'articolo 56, comma 1, qui richiamato, sia oggetto di modifica da parte del comma 3 dell'articolo 2 dello schema. La novella riguarda il potere della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e di quelle a capitale fisso (SICAF). Tale potere è esercitato dalla Banca d'Italia di propria iniziativa o su proposta formulata dalla CONSOB nell'ambito delle sue competenze. I presupposti per l'adozione di tale misura sono i seguenti:
   a) gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-quinquies (intervento precoce, inserito dallo schema di decreto) o 56-bis («Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo», vigente), ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;
   b) gravi perdite del patrimonio della società;
   c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53 (concernente la sospensione degli organi amministrativi).

  La novella presenta analogie con quella recata all'articolo 70 del TUB dal comma 14 dell'articolo 1 dello schema. Un nuovo comma 4-bis (inserito dalla lettera c)estende alle SIM capogruppo la presente disciplina; estende inoltre alle SIM le disposizioni del TUB sull'amministrazione straordinaria in relazione a singole società, alle capogruppo e alle società del gruppo (articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del TUB).
  Il comma 4 dell'articolo 2 propone modifiche all'articolo 57 del TUF in materia di liquidazione coatta amministrativa. L'integrazione al comma 1 stabilisce che per le SIM si procede alla liquidazione ove ricorrano solo alcune delle condizioni dello schema di decreto legislativo sulle risoluzioni. La novella al comma 3 conferma che la direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Il medesimo comma 3 e il comma 3-bis enumerano gli articoli del testo unico bancario applicabili alla procedure. La novella, inoltre, integra il testo del comma 6-bis stabilendo le priorità per il pagamento dei crediti in caso di liquidazione. Vi si prevede, quindi, che, nei casi in cui le risorse sino insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico dei liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa. Il nuovo comma 6-ter estende la disciplina del presente articolo alla capogruppo e alle società che fanno parte di un gruppo. È prevista l'applicabilità dei pertinenti articoli del TUB (articoli 99, 101, 102, 103, 104 e 105).
  Segnala quindi come il comma 5 introduca un nuovo articolo 58-bis (imprese di investimento operanti in ambito comunitario) che prevede l'applicabilità di norme del Testo unico bancario ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle SIM che rientrano nel Pag. 94campo di applicazione del presente Capo, anche operanti in ambito comunitario. Si applicano quindi gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del TUB. In particolare, è prevista la possibilità di escludere le banche (e quindi, nel Capo in esame, le SIM) dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi, mentre la richiesta da parte di Banca d'Italia relativa all'applicazione di una procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria può essere effettuata anche a seguito di segnalazione della Consob.
  Il comma 6 reca disposizioni in materia di risoluzione delle SIM. A tale riguardo ricorda che, come sopra segnalato, la novella al TUF in materia di risoluzione recata dallo schema di decreto si applica alle SIM che non rientrano in un gruppo e non rientrano nel perimetro della vigilanza consolidata (SIM stand alone). A tal fine, il comma introduce un nuovo Capo II-bis nella Parte II, Titolo IV («Provvedimenti ingiuntivi e crisi») del Testo unico finanziario. Le relazioni di accompagnamento allo schema di decreto rilevano come la collocazione della disciplina sulla risoluzione delle SIM in due differenti provvedimenti derivi da un disallineamento tra quanto previsto dalla direttiva in recepimento e il Meccanismo unico di risoluzione (SRM, di cui al Regolamento 2014/806): l'ambito di applicazione del meccanismo SRM non comprende, infatti, le SIM non appartenenti a gruppo e non ricadenti nella vigilanza consolidata, comprese invece nell'ambito disciplinato della presente direttiva. Poiché le SIM destinatarie del presente provvedimento non contribuiscono al Fondo di risoluzione nazionale e poiché le somme di tali Fondo dovranno confluire in un Fondo di risoluzione unico all'avvio del meccanismo SRM, si è prospettata l'esigenza di mantenere distinte le due discipline, anche in vista della costituzione di un Fondo nazionale per le SIM che non rientrano nel meccanismo SRM.
  Il nuovo Capo II-bis, quindi, stabilisce che le norme ivi dettate si riferiscono alle SIM che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo «risoluzione» (Atto del Governo n. 209) e alle succursali italiane che operano in paesi extracomunitari. Sono quindi richiamate le norme del decreto «risoluzione» applicabili, chiarendo che le norme riferite alle banche si dovranno riferire alle SIM e che le disposizioni applicabili alle banche capogruppo dovranno essere riferite alle società poste al vertice dei gruppi di cui all'articolo 11 del TUF (articolo 60-bis.1).
  In tale ambito specifica come la Banca d'Italia predisponga piani di risoluzione individuali per le SIM non sottoposte alla vigilanza consolidata nonché piani di risoluzione di gruppo in riferimento ai gruppi come definiti dal citato articolo 11. I piani sono comunicati alla CONSOB e si applicano le disposizioni applicabili in materia del citato decreto legislativo «risoluzione» (articolo 60-bis.2). Inoltre la Banca d'Italia valuta se una SIM individuale o un gruppo risulti risolvibile ai sensi del decreto legislativo «risoluzione». Le misure eventualmente adottate sono comunicate alla CONSOB (articolo 60-bis.3). L'articolo 60-bis.4 enumera le disposizioni del decreto «risoluzione» applicabili alle SIM anche con riferimento ad altre procedure di gestione delle crisi.
  I commi 7 e 8 dell'articolo 2 dello schema intervengono sulla disciplina delle sanzioni amministrative. A tal fine è integrato l'articolo 190, comma 1, del TUF, prevedendo l'applicazione delle sanzioni ivi previste in caso di violazioni di quanto prescritto dagli articoli 55-ter, 55-quater e 55-quinquies (piani di risanamento, sostegno infragruppo, intervento precoce). L'articolo 190 applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.
  Illustra quindi il nuovo articolo 195-quater inserito nel TUF, sulle sanzioni in caso di mancata osservanza delle norme del decreto legislativo «risoluzione», nonché nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia. Segnala come venga applicata, in questi casi, la medesima sanzione prevista dall'articolo 190, comma 1, TUF, qui sopra ricordata. Pag. 95Trova applicazione, quando vi siano i presupposti, l'articolo 194-quater del medesimo Testo unico: esso prevede che la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possano emanare l'ordine di porre fine alla violazione eventualmente indicando le misure da adottare. La mancata ottemperanza all'ordine nel termine stabilito dal medesimo provvedimento implica l'applicazione della sanzione ex articolo 190, aumentata di un terzo. Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine citato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Si applicano inoltre le disposizioni in merito alla determinazione delle sanzioni e alle procedure per l'applicazione delle stesse che sono fissate dagli articoli 194-bis e 195; alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, sono demandate le norme di attuazione (come previsto dal richiamo all'articolo 196-bis).
  Rileva quindi come la disciplina sulle sanzioni qui dettata si applichi anche in caso di inosservanza degli atti delegati e delle norme tecniche emanati in materia dalla Commissione o degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati, emanati ai sensi della direttiva in recepimento e del regolamento (UE) 1093/2010, istitutivo dell'ABE medesima. La Banca d'Italia informa l'ABE sulle sanzioni irrogate – comprese quelle pubblicate in forma anonima – ai sensi dell'articolo 195-quater del TUF, sulle azioni intraprese avverso le sanzioni dai destinatari dei provvedimenti, sugli esiti dei medesimi provvedimenti.
  L'articolo 3 dello schema di decreto dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, che è prevista per il giorno stesso della pubblicazione e si applica alle procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta avviate successivamente all'entrata in vigore, salvo che per le seguenti previsioni:
   le disposizioni sui poteri e funzionamento degli organi straordinari e sugli aumenti di capitale (rispettivamente articoli 72 e 77-bis del TUB) si applicano alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore; si applica quindi la normativa previgente per gli altri aspetti con l'avvertenza che le proroghe all'amministrazione straordinaria, anche per le capogruppo e le società di un gruppo, sono comunque stabilite dalla Banca d'Italia e non con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come nel testo vigente degli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3, del TUB;
   gli articoli 81, comma 1-bis, 84, 89, 90, 91, comma 4, 92, 92-bis, 93, 94, 97 del TUB, nonché l'articolo 57, comma 6-bis, del TUF, come novellati, si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale; per le impugnazioni relative a tali procedure con il ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano l'articolo 87, comma 2, e l'articolo 88 del TUB, come novellati dai commi 29 e 30 dell'articolo 1 dello schema di decreto; per le insinuazioni tardive ai sensi dell'articolo 89 del TUB, come modificato dal comma 31 dell'articolo 1 dello schema, il termine decorre dall'entrata in vigore del provvedimento, mentre per gli altri aspetti si applica alla procedura coatta amministrativa la normativa previgente;
   quanto appena sunteggiato si applica anche alle procedure previste dal TUF.

  Infine, è previsto che il decreto lascia impregiudicati i provvedimenti adottati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione Pag. 96coatta amministrativa in corso alla data della sua entrata in vigore, nonché gli atti compiuti dai loro organi.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Maurizio BERNARDO, presidente, informa che nella mattinata di martedì 20 ottobre prossimo avrà luogo un Seminario istituzionale per approfondire le tematiche affrontate dallo schema di decreto, nonché dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto del Governo n. 209), il cui esame inizierà nella seduta di domani. A tale Seminario parteciperanno i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'ABI, nonché delle maggiori banche italiane di Federcasse, di Assopopolari e di ICCREA.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.