CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2015
482.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 14

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati.
Atto n. 189.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, osserva che la I Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati, trasmesso alle Camere il 7 luglio scorso.
  Ricorda preliminarmente che l'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente Pag. 15della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52. Tale tabella prevede 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle regioni.
  In base alla legge n. 52 del 2015 le liste dei candidati sono infatti presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali ad eccezione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per cui sono previste disposizioni particolari.
  Ricorda altresì che le nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati, definite dalla legge 52 del 2015, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2016.
  In tale quadro, giova richiamare brevemente i principali elementi qualificanti del nuovo sistema elettorale della Camera: la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, divise a loro volta in complessivi 100 collegi plurinominali; a ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra 3 e 9; disposizioni speciali riguardano le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle quali sono costituiti collegi uninominali; per il Trentino-Alto Adige, inoltre, tre seggi sono assegnati con sistema proporzionale; i seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale; accedono alla ripartizione dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento dei voti validi su base nazionale (oltre, a determinate condizioni, alle liste rappresentative di minoranze linguistiche); alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale sono attribuiti 340 seggi; qualora nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento si procede a un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti; alla lista che prevale nel ballottaggio sono attribuiti 340 seggi; non è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e non è consentita nessuna forma di apparentamento o collegamento fra liste nel turno di ballottaggio; i seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto; si procede infine alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista; le liste elettorali sono formate da un candidato capolista e da un elenco di candidati; l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cd. ’doppia preferenza di genere’), tra quelli che non sono capolista: sono proclamati eletti dapprima i capolista nei collegi e, successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; con la finalità di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, i candidati devono essere presentati – in ciascuna lista – in ordine alternato per sesso; al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capolista, che possono essere candidati, al massimo, in 10 collegi; sono stabilite modalità per consentire ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare secondo le modalità che saranno definite di intesa tra i ministri competenti.
  Osserva che la legge n. 52 del 2015 – all'articolo 4, comma 1 – stabilisce, dunque, che la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sia effettuata con decreto legislativo da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988.
  Rileva che la determinazione dei collegi ha per oggetto il numero e la delimitazione territoriale degli stessi all'interno di ciascuna circoscrizione. Ricorda, infatti, che il numero di seggi da attribuire a Pag. 16ciascun collegio – non inferiore a tre e non superiore a nove (salvo quanto disposto per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione è invece determinato, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi elettorali) dal decreto del Presidente della Repubblica contestuale a quello di convocazione dei comizi. Al medesimo decreto del Presidente della Repubblica spetta l'assegnazione del numero dei seggi proprio di ciascuna circoscrizione (articolo 3, comma 1, del medesimo TU – decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).
  Com’è noto, il sistema di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è espressamente indicato dall'articolo 56, quarto comma, della Costituzione: fatti salvi i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero, si divide per 618 il numero degli abitanti della Repubblica risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  Ricorda, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 52 del 2015 prevede che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi. La Commissione di esperti è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2015.
  I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge n. 52 del 2015 definiscono i termini e le modalità di adozione del decreto legislativo: entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Governo invia alle Camere lo schema di decreto (termine 7 luglio 2015). Lo schema di decreto in esame è stato infatti presentato il 7 luglio scorso; entro i 25 giorni successivi alla ricezione dello schema di decreto le Commissioni permanenti competenti per materia esprimono il parere. Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è dunque il 1o agosto 2015; il Governo prescinde dal parere parlamentare se questo non è reso entro il previsto termine di 25 giorni; qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  I princìpi e criteri direttivi della delega – che vengono in rilievo ai fini dell'esame del provvedimento in titolo – sono enunciati all'articolo 4, comma 1, lettere a) - g), della legge n. 52 del 2015.
  Il primo criterio (lettera a)), è quello relativo al numero complessivo dei collegi: escludendo le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari, nel resto del territorio nazionale sono costituiti 100 collegi plurinominali; la norma precisa inoltre che la circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Osserva che la lettera b) fissa i criteri relativi al numero e all'ampiezza dei collegi in ciascuna circoscrizione: il numero dei collegi plurinominali da costituire è determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione, secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione; la popolazione di ciascun collegio non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto. L'introduzione del criterio demografico mira alla costituzione in ogni circoscrizione di collegi plurinominali tendenzialmente omogenei sotto il profilo del numero di seggi spettanti.
  Le lettere c), d) ed e) indicano i princìpi e criteri per la determinazione del territorio destinato a costituire il collegio plurinominale.
  Fa notare che il primo principio (di cui alla lettera c)), è quello relativo alla coerenza e continuità del territorio: devono essere garantite la coerenza del bacino Pag. 17territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.
  In base ai criteri indicati sempre alla lettera c) i collegi, di norma, non possono dividere il territorio di un comune, salvo il caso di comuni di dimensioni demografiche tali da ricomprendere al loro interno più collegi. In questo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 (di attuazione della cosiddetta legge Mattarella) per l'elezione della Camera dei deputati.
  Una specifica disposizione è prevista (alla medesima lettera c)) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute: in tali zone la delimitazione dei collegi deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri indicati alla lettera stessa.
  È poi individuato (lettera d)) nel territorio provinciale il riferimento di base: ciascun collegio plurinominale corrisponde, di norma, al territorio di una provincia – come delimitata alla data di entrata in vigore della legge – o al territorio di più province fra loro contigue.
  In caso di province di dimensione estesa i collegi, analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per i comuni maggiori, sono definiti mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal citato decreto legislativo n. 536 del 1993 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un'altra provincia.
  Rileva che la legge (lettera e)) indica poi un ordine di priorità nell'applicazione dei princìpi per la determinazione del territorio dei collegi indicati alle lettere precedenti: qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale, si può derogare al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 e, in subordine, al criterio dell'integrità del territorio provinciale.
  In base alla lettera e), dunque, quello della continuità territoriale si delinea come un criterio prevalente, per il rispetto del quale i restanti criteri territoriali sono derogabili. Rispetto ad essi, l'unica possibilità di deroga al criterio della continuità territoriale è la presenza in una zona di minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi della lettera c).
  La legge n. 52 del 2015 fissa altresì i princìpi e criteri particolari per le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (lettere f) e g)).
  La lettera f) stabilisce che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati otto collegi uninominali in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.
  È poi stabilito (lettera g)) il principio in base al quale nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001, che reca «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia».
  Per un'analisi più di dettaglio sul contenuto dello schema di decreto legislativo lascia quindi la parola al deputato Di Maio.

  Marco DI MAIO, relatore, dopo l'esposizione del Presidente Sisto, avverte che si soffermerà sul contenuto del provvedimento all'esame della Commissione.
  Rileva che l'articolo 1 prevede che i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati siano determinati come riportato alla Tabella A.
  Vanno quindi preliminarmente considerati i princìpi e criteri previsti dalla Pag. 18delega legislativa che, in base alla formulazione della legge, assumono una valenza vincolante per il legislatore delegato.
  In proposito, escludendo le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, in base alla Tabella A risultano costituiti – in conformità alla legge – 100 collegi plurinominali. Un collegio plurinominale è attribuito al Molise, come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 52 del 2015. Inoltre, in applicazione dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), le circoscrizioni Umbria e Basilicata risultano costituite in un unico collegio plurinominale.
  Ricorda, preliminarmente, che – come evidenziato anche nella relazione illustrativa – i collegi plurinominali risultano omogenei anche per popolazione che si attesta, in media nazionale, intorno ai 582 mila abitanti.
  Riguardo alla determinazione del numero dei collegi plurinominali da costituire, è stato seguito il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione, in aderenza a quanto previsto dall'articoli 56 della Costituzione e dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge n. 52 del 2015.
  Inoltre, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), la popolazione di ciascun collegio non si scosta dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto.
  Esaminando le delimitazioni di ciascun collegio risulta inoltre assicurata la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari, come stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e tenuto conto dell'ordine di priorità nell'applicazione dei princìpi per la determinazione del territorio dei collegi indicato dall'articolo 4, comma 1, lettera e). Sono fatti salvi i casi di enclave o exclave attualmente già presenti nei territori comunali e provinciali.
  Altro criterio che – in base alla legge delega – risulta avere carattere vincolante per il legislatore delegato è quello della coerenza del bacino territoriale di ciascuno collegio elettorale (articolo 4, comma 1, lettera c)).
  A tal proposito, nella relazione illustrativa viene evidenziato che l'applicazione del principio della coerenza territoriale ha portato il Governo a definire collegi plurinominali «compatti» per prossimità reciproca della popolazione residente e per l'appartenenza del collegio ad ambiti territoriali amministrativi e funzionali già definiti e «vissuti» dalla stessa popolazione. L'indice di compattezza, come evidenziato anche dal Presidente dell'ISTAT nel corso dell'audizione svolta al Senato il 14 luglio, è stato scelto dalla Commissione che ha supportato il Governo nella definizione dei collegi elettorali e tiene conto del tempo medio necessario a ciascun residente per raggiungere la casa comunale degli altri comuni del collegio plurinominale al quale appartiene, partendo dalla casa comunale del proprio comune; la media è ponderata con la popolazione di ciascun comune, in modo che maggiore è la popolazione di un comune, maggiore è la sua influenza sul valore dell'indicatore. L'analisi della coerenza territoriale dei collegi si basa, secondo quanto concordato dalla citata Commissione, sullo studio della sovrapposizione tra lo «strato» dei collegi plurinominali con quelli di altri ambiti amministrativi e funzionali, quali le città metropolitane, le unioni di comuni, le zone altimetriche, i sistemi locali del lavoro, intesi quali ambiti dove effettivamente vivono e operano le persone, in stretta relazione con il criterio dell'omogeneità previsto dalla delega.
  Con riferimento al Trentino-Alto Adige/Südtirol, il testo tiene conto della previsione della legge delega, stabilita sia dall'articolo 2, comma 2, sia all'articolo 4 della legge n. 52 del 2015 come criterio di delega, a carattere vincolante (lettera f)), in base alla quale gli otto collegi uninominali ivi presenti sono determinati in base all'articolo 7 della legge 277 del 1993 e devono essere tali da assicurare che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale. Pag. 19
  Riguardo alla necessità che, nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena (lettera g)), nella relazione illustrativa si evidenzia come uno dei collegi plurinominali di tale circoscrizione sia stato definito in maniera da recepire tale previsione.
  Analogamente, riguardo al criterio in base al quale, nelle zone con minoranze linguistiche riconosciute, la definizione dei collegi deve essere tale da agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lettera c)), nella relazione illustrativa si evidenzia di aver applicato tale criterio agevolativo, anche in deroga agli altri principi. In proposito, va altresì considerato che nella definizione del territorio del collegio 02 nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia in cui è concentrata la rappresentanza della lingua slovena sono stati accorpati il numero minimo di territori necessari per il raggiungimento della soglia demografica necessaria in base ai criteri di delega, evidentemente al fine di valorizzare l'incidenza dell'elettorato di lingua slovena.
  Per quanto riguarda gli ulteriori criteri di delega previsti dalla legge delega con il riferimento alle espressioni «di norma» e «ove possibile» ricordo che, in base al criterio di cui alla lettera d), ciascun collegio plurinominale corrisponde, di norma, al territorio di una provincia o al territorio di più province fra loro contigue.
  Bisogna peraltro considerare che, in base ai dati relativi alla dimensione demografica, solo 16 province consentono la costituzione di unico collegio plurinominale. Tre di queste (Ancona, Cagliari, Udine), tuttavia, hanno una posizione geografica tale che la loro configurazione quale unico collegio plurinominale non avrebbe consentito il rispetto del criterio della continuità territoriale per le restanti parti della regione; nel caso di Udine viene in rilievo anche il criterio relativo alle minoranze linguistiche.
  Dalla ricostruzione effettuata, quindi, 13 collegi plurinominali – che rappresentano il 12,9 per cento della popolazione delle 18 circoscrizioni considerate – corrispondono al territorio di un'unica provincia (Cuneo, Como, Pavia, Reggio Emilia, Modena, Latina, Frosinone, Foggia, Taranto, Cosenza, Reggio Calabria, Messina, Agrigento).
  In taluni casi, inoltre, pari al 16,2 della popolazione, è stato raggruppato in un collegio il territorio di due province o di tre province che, da sole, non raggiungevano il limite demografico prescritto dai criteri di delega. In altri casi (pari al 20,6 per cento della popolazione) si è poi potuto provvedere all'aggregazione a una o più province intere di porzioni di territorio di altre province. A loro volta, 41 collegi plurinominali (pari al 42,7 per cento della popolazione) sono il risultato della suddivisione di province che superavano la soglia demografica massima d ammissibilità. Nei rimanenti 8 collegi è stato infine necessario comporre il collegio utilizzando porzioni di territorio provenienti da più province.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa, si è assicurata l'integrità dell'ambito provinciale, fin laddove possibile, tenuto conto delle soglie demografiche della lettera b) (scostamento massimo del 20 per cento). Nel caso di dimensione demografica inferiore a quella derivante dall'applicazione dei criteri di delega, si rileva come sia stato necessario un apporto demografico, che è stato effettuato all'esito di specifica valutazione della coerenza territoriale e dell'omogeneità con l'entità da costituire. L'obiettivo perseguito, in base a quanto riportato nella relazione, è stato quello della maggior salvaguardia possibile dell'integrità territoriale delle singole province o dell'unione di due o più di esse giungendo a definire collegi con aggiunte o sottrazioni di territori attraverso il ricorso ai collegi del 1993, solo nei casi strettamente necessari.
  Nel caso di province di dimensione estesa, in senso demografico, il criterio stabilito dalla lettera d) prevede che i collegi siano definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali Pag. 20stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un'altra provincia.
  Tale criterio è richiamato nella relazione illustrativa, che evidenzia anche la necessità di derogarvi al fine di garantire il rispetto del criterio (vincolante) della continuità territoriale.
  Complessivamente, rispetto ai collegi uninominali del 1993, nelle 18 circoscrizioni elettorali considerate, 409 collegi uninominali su 467 sono interamente compresi nei collegi plurinominali. In essi risiede l'87,2 per cento della popolazione complessiva.
  Un ulteriore criterio – da rispettare «di norma» – riguarda il mantenimento dell'integrità del territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per ampiezza demografica, devono essere divisi in più collegi. In quest'ultima ipotesi, i collegi sono definiti «di norma» mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 (lettera c)).
  Dalla determinazione dei collegi plurinominali risulta dunque rispettato il criterio dell'integrità comunale, salvi i comuni che – per ampiezza – necessitano di essere divisi: Milano, Torino, Roma e Napoli.
  Infine, principi e criteri direttivi non completamente vincolanti («di norma») riguardano l'esigenza di tenere conto, per il bacino territoriale di ciascun collegio, dell'omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali.
  Nella relazione illustrativa si evidenzia che la valutazione dell'omogeneità dal punto di vista storico culturale ha costituito un dato costante dell'attività di definizione dei collegi. Come evidenziato anche dal Presidente dell'ISTAT, sono stati a tal fine considerati in particolare le lingue, il paesaggio, le tradizioni, quali caratteri distintivi dei luoghi e delle comunità che vi risiedono. Alcuni di tali aspetti sono stati peraltro considerati anche ai fini del rispetto di altri criteri, quali la coerenza territoriale i profili economico-sociali (ad esempio i tassi di istruzione, i gap di genere nell'occupazione, la presenza di stranieri). Vengono infine in rilievo anche gli elementi connessi alla presenza di popolazione nata in ambiti distanti dal territorio, anche ai fini della cultura e della tradizione del luogo, e la presenza di territori montani intesa come espressione anche culturale dei territori e rappresentata attraverso la frazione della popolazione residente in comuni classificati come appartenenti a zona altimetrica di montagna.
  La scelta degli indicatori necessari per valutare l'omogeneità economico-sociale, inoltre, ha tenuto conto di alcuni elementi essenziali quali: la necessità che gli indicatori considerassero le caratteristiche economiche e sociali della popolazione residente e del relativo contesto territoriale; che fossero consolidati nella letteratura scientifica e negli studi territoriali; che fossero scelti nell'ambito di quelli riconosciuti a livello europeo ed internazionale per la definizione di strategie globali per il progresso delle condizioni di vita dei cittadini e di crescita della società. Gli indicatori in tale modo elaborati considerano dunque aspetti demografici, differenze di genere, presenza di popolazione straniera, tassi di istruzione, caratteristiche della struttura produttiva.
  Fa notare che il metodo di lavoro seguito dunque – come risulta anche da quanto evidenziato dal Presidente dell'Istat nell'audizione svolta al Senato – è stato quello di individuare dapprima l'insieme delle soluzioni che rispettano i criteri obbligatori (riferiti quindi al numero di collegi, all'intervallo di popolazione residente, alla coerenza del bacino territoriale, alla continuità territoriale e alla tutela delle minoranze linguistiche) e, quindi, la soluzione ottimale tra quelle alternative, tenendo conto dei criteri da applicare «di norma». Riguardo a questi ultimi il percorso risulta essere quello di valutare, in primo luogo, la corrispondenza dei collegi plurinominali all'estensione territoriale di una provincia o all'estensione territoriale risultante dall'accorpamento di province diverse, purché contermini. Nel caso di province di dimensione estesa, viene fatto riferimento ai territori dei collegi uninominali Pag. 21del 1993, escludendo ove presenti i comuni compresi in altra provincia nel rispetto del vincolo della continuità territoriale. È al contempo da preservare il mantenimento dell'integrità del territorio comunale, salvo il caso di comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi nel qual caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi plurinominali formati mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali di cui al decreto legislativo n. 536 del 1993. Al contempo, la valutazione di omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali dei collegi costituisce il riferimento sistematico per l'individuazione della soluzione migliore.
  Evidenzia alcuni errori materiali – riscontrati dopo gli approfondimenti svolti riguardo al contenuto della Tabella A – che segnala sin d'ora alla Commissione affinché se ne tenga conto nel prosieguo dell'esame.
  Per le circoscrizioni Veneto e Sicilia la descrizione della composizione dei singoli collegi plurinominali riportata nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo non comprende l'intero territorio regionale: in Veneto manca l'indicazione del collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in provincia di Treviso ma appartenente al collegio uninominale 1993 di Feltre (che per la restante parte ricade nella provincia di Belluno); in Sicilia manca l'indicazione del collegio uninominale 1993 di Bagheria, in provincia di Palermo.
  Sulla base della conformazione geografica e dei valori demografici dei territori interessati, tali territori appaiono univocamente attribuibili, come si può vedere nel dettaglio nelle cartografie relative elaborate dagli Uffici della Camera. Il comune di Segusino dovrebbe essere inserito all'interno del collegio plurinominale Veneto 01; il collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa dovrebbe rientrare nel collegio plurinominale Veneto 02, relativo alla provincia di Vicenza; il collegio uninominale 1993 di Bagheria dovrebbe essere inserito all'interno del collegio plurinominale Sicilia 03.
  Inoltre, nella Tabella A il collegio plurinominale Sicilia 01 risulta composto dai collegi uninominali 1993 di Capaci, Resuttana, Zisa, Libertà, Villagrazia e Settecannoli; si tratta dei collegi uninominali in cui era suddiviso il comune di Palermo, tutti relativi al territorio di tale comune, ad eccezione del collegio di Palermo-Capaci che, oltre a parte del territorio del comune di Palermo, comprendeva anche il territorio dei comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica.
  Dato che la popolazione del collegio plurinominale Sicilia 01, qualora fossero compresi i quattro comuni citati, supererebbe i limiti demografici consentiti, è presumibile che anche in questo caso si sia trattato di un errore materiale nella descrizione del collegio plurinominale, che verosimilmente comprende il solo territorio del comune di Palermo (la cui popolazione rientra nelle soglie previste). I quattro comuni pertanto dovrebbero rientrare nel collegio plurinominale Sicilia 03 che comprende la provincia di Palermo.
  Passando alla descrizione del resto dell'articolato, ricorda che l'articolo 2 reca una previsione relativa alle sezioni elettorali che concerne i casi in cui – alla luce della nuova delimitazione territoriale dei collegi – le sezioni interessino ora due o più collegi plurinominali: in tale caso il testo stabilisce che si intendono assegnate al collegio plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
  L'ipotesi di sezioni che interessano più collegi plurinominali può verificarsi nei casi in cui i collegi dividano il territorio comunale e dunque – presumibilmente – è riferibile in particolare alle grandi città. La disposizione pone dunque una norma di chiusura in attesa di una opportuna revisione delle sezioni nei territori comunali in coerenza con la nuova disciplina elettorale.
  Ricorda che si tratta di una disposizione contenuta anche nel decreto legislativo relativo alla delimitazione dei collegi Pag. 22uninominali sulla base della cosiddetta legge Mattarella (articolo 2 del decreto legislativo n. 536 del 1993).
  Rileva che l'articolo 3 riguarda i collegi uninominali della circoscrizione Trentino Alto Adige/Südtirol prevedendo che essi sono stabiliti in numero di otto (come stabilito in particolare dall'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis e dall'articolo. 4, comma 1, lettera f) legge 52 del 2015) e sono definiti come riportato nella Tabella B.
  Come già detto, in tale regione i collegi sono determinati in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale (articolo 4, comma 1, lettera f).
  La Tabella B ha dunque una funzione sostanzialmente ricognitiva alla luce delle variazioni di tipo amministrativo intervenute dal 1993 ad oggi. Dal punto di vista demografico la relazione illustrativa evidenzia che i collegi risultano essere tutti in soglia.
  Osserva poi che l'articolo 4 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento e che l'articolo 5 dispone l'inserimento del provvedimento nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e alla sua osservanza.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 luglio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

  Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.10.

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e conclusione)

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o aprile 2015.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, avverte di avere predisposto una proposta di relazione per l'Assemblea (vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte), ricordando come il suo contenuto sia stato già anticipato a tutti i componenti della Commissione in via informale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la pone, quindi, in votazione.

  La Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 15 luglio 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

Pag. 23

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.35.

Audizione di esperti, di rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Prefetto Mario Morcone, Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Mario SAVINO, professore associato di diritto amministrativo, Giovanni GUZZETTA, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Vincenzo LIPPOLIS, professore di diritto costituzionale italiano e comparato, Francesco Saverio MARINI, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Mario MORCONE, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – del ministero dell'interno, Alessandra PONARI, coordinatrice dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Igiaba SCEGO, esperta di dialogo tra le culture, dimensione della transculturalità e della migrazione e Carlo PANELLA, giornalista, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Mario MARAZZITI (PI-CD) e Marilena FABBRI (PD).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 15 luglio 2015.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Emendamenti C. 3098-A Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.