CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2015
470.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.20.

DL 51/2015 Rilancio settore agricolo.
S. 1971, approvato dalla Camera.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato sul disegno di legge S. 1971, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 51 del 2015, «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali».
  Esso si compone di 8 articoli e, approvato dalla Camera con una serie di modifiche rispetto al testo originale, contiene disposizioni aventi ad oggetto il rilancio di alcuni settori agricoli strategici in crisi, con particolare riferimento al comparto lattiero-caseario e olivicolo, al sostegno delle aziende colpite da situazioni emergenziali di carattere eccezionale, e a interventi urgenti di razionalizzazione di strutture ministeriali.
  Il primo dei settori strategici su cui interviene il decreto è il lattiero-caseario.
  A tale proposito, l'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia Pag. 213di applicazione del regime delle quote-latte (1 aprile 2014-31 marzo 2015). L'articolo 2 contiene norme per il superamento del regime delle quote latte e per le corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
  L'articolo 3 reca le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione per le questioni regionali. Esso è stato modificato in più punti durante l'esame parlamentare anche al fine di recepire la condizione formulata dalla Commissione durante l'esame in prima lettura, ed introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).
  In particolare, il comma 1 prevede che possa essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 25 per cento (il testo originale del decreto-legge prevedeva il 20 per cento). Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa europea, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 2 detta norme sul riconoscimento, mentre il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, prevede che le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti tipo relativi alla vendita dei prodotti agricoli e per la fornitura dei prodotti trasformati, sono chiamate a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.
  Il comma 3 autorizza le organizzazioni in parola a richiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, mentre il comma 4 prevede la possibilità di richiedere, per un periodo limitato, che le regole adottate dalle organizzazioni siano estese anche ai non iscritti. Riguardo all'applicabilità erga omnes delle regole adottate dalle organizzazioni, il comma 5 dispone sui requisiti di rappresentatività che devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente, mentre il comma 6 stabilisce le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni valide erga omnes.
  Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni costituite negli altri settori, con le relative prescrizioni in tema di rappresentatività, in conformità con quanto previsto nel settore del latte. Il comma 8, infine, dispone che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento, un'altra organizzazione dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto a quella precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella più rappresentativa.
  L'articolo 4, finalizzato al recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario, istituisce il Fondo per la realizzazione del piano di interventi nel settore in oggetto, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 e di 14 milioni per il 2016 e 2017, quest'ultima incrementata nell'esame alla Camera rispetto alla previsione iniziale di 8 milioni.
  Durante l'esame presso la Camera sono state inoltre specificate le finalità del Piano di interventi consistenti: nell'incremento della produzione attraverso il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali; nel sostegno all'attività di ricerca; nella valorizzazione del made in Italy; nel recupero varietale delle coltivazioni nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; nell'incentivo all'aggregazione degli operatori della filiera.
  L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in relazione a due distinte fattispecie.
  La prima ha ad oggetto le aziende colpite da eventi alluvionali e – a certe condizioni – da avversità atmosferiche, mentre la seconda fattispecie riguarda le aziende colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013,2014 e 2015, con priorità, secondo quanto specificato Pag. 214dalla Camera, per quelli legati alla diffusione della «Xylella fastidiosa», del Cinipide del castagno (per i quali è previsto un criterio di priorità alle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della «flavescenza dorata». In particolare, per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione della «Xylella fastidiosa», la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016, mentre, in base a una modifica della Camera, per gli altri interventi è prevista un'integrazione del medesimo Fondo per un importo di 10 milioni per il 2016.
  La Camera ha infine introdotto un comma 3-bis con il quale è stato disposto l'aumento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  In tema di strutture ministeriali provvede poi l'articolo 6, il quale sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti.
  Nel corso dell'esame presso la Camera è stato poi introdotto un nuovo articolo 6-bis, recante norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, il quale prevede l'istituzione, con successivo decreto ministeriale, delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative, chiamate a determinare le quotazioni di prezzo alle quali far riferimento nei contratti di compravendita e cessione dei prodotti agroalimentari.
  La norma dispone anche in merito alla partecipazione di organizzazioni e associazioni professionali, secondo criteri oggettivi di rappresentatività, e alla sospensione dell'autonoma rilevazione delle borse merci istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avente ad oggetto le categorie merceologiche per cui le Commissioni uniche nazionali sono state istituite.
  Infine, l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.
  Con riferimento al rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente definite, segnala che, ancorché la materia dell’«agricoltura» – sulla quale incidono la gran parte delle disposizioni contenute nel decreto-legge – rientri nell'ambito della competenza residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, gli interventi contenuti nel testo sembrano tuttavia prevalentemente riconducibili a materie e a interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), g), l) e s), della Costituzione.
  In relazione alle disposizioni contenute all'articolo 3, che intervengono sulla disciplina delle organizzazioni interprofessionali allo scopo di dare attuazione al regolamento UE n. 1308 del 2013, segnala inoltre che in materia è intervenuto anche il legislatore regionale. In particolare, la regione Emilia Romagna ha definito i criteri per riconoscere le Organizzazioni interprofessionali a carattere regionale o di circoscrizione economica per tutti i settori produttivi, con la delibera di Giunta n. 339 del 14 marzo 2011, applicativa della Legge regionale n. 24 del 2000. La materia è inoltre disciplinata a livello statale dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, del quale l'articolo 3, comma 10 del decreto legge all'esame dispone l'abrogazione. In ogni caso, si ricorda che l'articolo 158 del regolamento UE n. 1308 del 2013 al quale l'articolo 3 dà attuazione prevede che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali avvenga ad opera delle autorità nazionali.
  A tale proposito, segnala che, recependo la condizione espressa dalla Commissione per le questioni regionali in prima lettura, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge all'esame, prevede che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali sia disposto a livello nazionale con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
Audizione del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, e di Ilenia Ruggiu, componente della Commissione paritetica della Regione Autonoma della Sardegna.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Francesco PIGLIARU, presidente della Regione Autonoma della Sardegna, e Ilenia RUGGIU, componente della Commissione paritetica della Regione Autonoma della Sardegna, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti per la loro relazione.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

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