CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2015
456.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.
Audizione del dottor Marco Mazzucchelli.
(Svolgimento e conclusione).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Marco MAZZUCCHELLI, Managing director of Bank Julius Baer & Co. Ltd, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele CAPEZZONE, presidente, Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), Giovanni PAGLIA (SEL), Marco CAUSI (PD) e Ferdinando ALBERTI (M5S), cui replica Marco MAZZUCCHELLI, Managing director of Bank Julius Baer & Co. Ltd.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il dottor Mazzucchelli e dichiara conclusione l'audizione.

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Audizione del professor Emilio Barucci.
(Svolgimento e conclusione).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Emilio BARUCCI, Professore di matematica finanziaria presso il Politecnico di Milano, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolge considerazioni e pone quesiti Daniele CAPEZZONE, presidente, cui replica Emilio BARUCCI, Professore di matematica finanziaria presso il Politecnico di Milano.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il professor Barucci e dichiara conclusione l'audizione.

  La seduta termina alle 14.30.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine di lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3053, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, nonché all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 3104, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recanti disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, per passare poi all'audizione informale, in congiunta con la Commissione Attività produttive, dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in sostituzione del relatore, Carella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3053, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
  In linea generale rileva come l'Accordo sia finalizzato all'associazione politica e all'integrazione economica fra UE e Ucraina. L'Accordo si configura inoltre come Agenda per le riforme, per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione europea. Pag. 61
  Tali obiettivi si concretizzano attraverso:
   una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito;
   un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali;
   un forum di cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti;
   la creazione di aree di libero scambio (DCFTA) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.

  Con riferimento al contesto geopolitico, segnala come l'Accordo si inscriva in un contesto in cui l'Ucraina riveste la posizione di partner chiave dell'UE nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla Politica europea di vicinato (PEV) e che stimola nei sei partner orientali processi di avvicinamento all'UE, secondo le ambizioni e le specificità di ognuno. A tale fine sono previsti accordi di associazione inclusivi di aree di libero scambio ampie e approfondite (AA/DCFTA-Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Agreement), negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti prodromici ad un'eventuale liberalizzazione degli stessi, nonché una cooperazione energetica strutturata, attraverso la quale il PO dovrebbe fornire all'UE maggiori garanzie sulla regolarità dei flussi di approvvigionamento. In particolare, per quanto riguarda l'Ucraina, l'Unione europea attua da tempo una politica mirante a sviluppare relazioni bilaterali sempre più strette lungo un percorso che – superando l'approccio di mera cooperazione – è avviato alla realizzazione di una graduale associazione politica ed integrazione economica.
  In questo quadro la relazione illustrativa allegata al disegno di legge evidenzia come la decisione di anticipare la firma dei Capi dell'Accordo a contenuto politico si inquadra nella posizione della UE a sostegno dell'unità, sovranità, indipendenza ed integrità territoriale dell'Ucraina, la quale dalla fine del 2013 attraversa una crisi che si è aggravata tanto da comportare l'illegittima annessione russa della Crimea. Appunto al fine di sostenere economicamente l'Ucraina in tale situazione di crisi particolarmente acuta, ricorda che nell'aprile 2014 l'UE ha deciso di introdurre misure commerciali autonome unilaterali sostanzialmente finalizzate ad anticipare l'attuazione della componente tariffaria del DCFTA, adottando allo scopo il regolamento n. 374/2014, in vigore dal 23 aprile 2014, il quale prevede l'eliminazione o la riduzione unilaterale dei dazi doganali sulle merci originarie dall'Ucraina.
  Segnala inoltre che, al fine di creare i presupposti e di facilitare l'attuazione dell'Accordo, è stata approntata nel 2008, d'intesa con l'UE, anche un'Agenda di associazione, la quale costituisce il principale strumento politico per l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo di associazione. Tale agenda fornisce un quadro pratico per il conseguimento degli obiettivi generali di associazione politica e integrazione economica, prevedendo a tal fine un elenco di priorità in materia di riforme e misure concrete, nonché l'opportuno sostegno dell'UE nell'ampia gamma di settori contemplati dall'accordo di associazione.
  L'agenda di associazione riporta anche dieci misure di riforma a breve termine che l'Ucraina dovrebbe affrontare in via prioritaria nei settori della costituzione, delle elezioni, del sistema giudiziario, della lotta alla corruzione, della pubblica amministrazione, dell'energia, della deregolamentazione, degli appalti pubblici, nonché, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, della fiscalità e della revisione contabile esterna.
  In tale contesto evidenzia come l'area di libero scambio con l'Ucraina (DCFTA- Pag. 62Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) costituisca una delle più ambiziose iniziative in materia di liberalizzazione commerciale mai concluse dall'UE con un Paese partner, attraverso la completa eliminazione dei dazi all'importazione e la proibizione di quelli all'esportazione, che intende consentire un miglior accesso e, in seguito, la progressiva integrazione dell'Ucraina al mercato dell'UE.
  Con riferimento alle ricadute economiche dell'Accordo, secondo studi indipendenti l'attuazione dello stesso dovrebbe comportare per l'Ucraina un incremento annuo del PIL pari al 2,26 per cento nel breve termine e al 5,3 per cento nel lungo termine, determinato da un incremento della domanda, nonché dalle ristrutturazioni economiche in favore di settori nei quali l'Ucraina ha un vantaggio comparativo, quali prodotti alimentari, agricoltura, chimica, metallurgia e macchinari, mentre per l'UE nel suo complesso il vantaggio sarebbe pari ad un incremento del PIL dello 0,030 per cento nel breve termine e dello 0,071 per cento nel lungo termine.
  Inoltre, secondo le valutazioni della Commissione europea la riduzione dei dazi da pagare dovrebbe consentire agli esportatori ucraini un risparmio di quasi 500 milioni di euro, di cui 400 milioni per i prodotti agricoli.
  Passando a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, che fa parte dei cosiddetti accordi di nuova generazione stipulati (o in itinere) dall'UE con alcuni partner del predetto Partenariato orientale (PO), esso si compone di un preambolo, 486 articoli, organizzati in 7 titoli, nonché di 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'UE soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, e di 3 protocolli.
  In estrema sintesi l'articolo 1 dell'Accordo istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera quindi le finalità, che sono:
   a) la promozione del graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati, il rafforzamento dell'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'UE e la sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie;
   b) la costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse;
   c) la promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale e internazionale;
   d) la creazione delle condizioni per la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE e il sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale ucraina con quella dell'Unione;
   e) il potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al potenziamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
   f) la creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

  Il Titolo I relativo ai princìpi generali, composto dagli articoli 2 e 3, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti ed essenziali dell'Accordo, il rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.
  Le Parti riconoscono inoltre che il reciproco rapporto si fonda sui princìpi dell'economia di mercato e che per il rafforzamento delle relazioni bilaterali sono essenziali Stato di diritto, buon governo, lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo, promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace.
  Il Titolo II, relativo al dialogo politico e alle riforme, all'associazione politica, e alla cooperazione e convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, è costituito dagli articoli da 4 a 13.
  In tale ambito viene previsto l'approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della Pag. 63politica estera e della politica comune di sicurezza e difesa; sono indicate le sedi del dialogo politico e individuati gli ambiti nei quali si articola il dialogo; si sollecita la cooperazione nella promozione di pace e giustizia attraverso la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI); si stabilisce il rafforzamento della collaborazione per la stabilità regionale, per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle, nonché la cooperazione in ambito tecnologico militare.
  Illustra quindi l'articolo 11, il quale dispone in tema di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, mentre l'articolo 12 riguarda il disarmo, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi, nonché lotta al traffico illecito, e l'articolo 13 si riferisce all'impegno reciproco alla collaborazione, ad ogni livello, nella prevenzione e lotta al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni internazionali vigenti.
  Il Titolo III, relativo ai temi della giustizia, libertà e sicurezza, comprende gli articoli da 14 a 24.
  Le disposizioni attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli; stabiliscono la cooperazione nella protezione dei dati personali e dispongono la cooperazione in materia di migrazioni, asilo e gestione delle frontiere.
  L'articolo 17 riguarda il trattamento non discriminatorio dei lavoratori, l'articolo 18 la mobilità dei medesimi, mentre l'articolo 19 dispone l'attuazione degli accordi bilaterali – ossia l'accordo di riammissione e l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti, nonché l'adozione di iniziative finalizzate ad accrescere la mobilità dei cittadini in vista dell'adozione di un regime di esenzione dal visto.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 20, recante disposizioni per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In tale ambito viene previsto l'impegno delle Parti a rafforzare la cooperazione bilaterale e multilaterale, applicando le norme internazionali in materia, con specifico riferimento a quelle del Gruppo di azione finanziaria (GAFI).
  Gli articoli da 21 a 24 dispongono rispettivamente in materia di cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori ed alle sostanze psicotrope, alla criminalità ed alla corruzione, nella lotta al terrorismo e, infine, in ambito giudiziario civile e penale.
  Il Titolo IV relativo agli scambi e alle questioni commerciali, comprende gli articoli da 25 a 336 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata relativa alla creazione di un'area di libero scambio (DCFTA-Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, nonché la fornitura di servizi e opportunità per gli investimenti.
  A tale riguardo segnala come il Titolo si articoli in 15 Capi, alcuni dei quali (i Capi 1, 2, 6, 9, 10, 14 e 15) sono organizzati in sezioni.
  Per quanto riguarda il Capo 1, relativo al trattamento nazionale e l'accesso al mercato delle merci, esso si articola in 5 sezioni.
  La Sezione 1, composta dagli articoli 25 e 26, è dedicata alle disposizioni comuni e indica obiettivi, campo di applicazione e settori interessati dall'area di libero scambio DCFTA, che consistono nello scambio di merci originarie dei territori delle Parti.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala la Sezione 2, composta dagli articoli da 27 a 33, la quale riguarda la soppressione di dazi doganali, diritti ed altri oneri sulle merci conformemente alle tabelle contenute nell'Allegato I-A. In tale ambito specifico è previsto che la soppressione non riguarda le imposte interne, i dazi applicati come misure di difesa commerciale a norma del Capo 2 dello stesso Titolo 4 dell'Accordo, nonché gli altri diritti o oneri diversi dai dazi. La soppressione riguarda invece sia i dazi sulle importazioni sia quelli sulle esportazioni. Pag. 64
  In tale ambito rileva come i dazi doganali in vigore applicati dall'Ucraina vengano soppressi nel corso di un periodo di transizione. Dal momento in cui entra in vigore l'area di libero scambio AA/DCFTA, inoltre, nessuna delle Parti potrà mantenere, introdurre o reintrodurre sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte. Le Parti sono altresì tenute a non adottare divieti o restrizioni sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte (con le eccezioni cui si fa riferimento nell'articolo XI del GATT 1994 e le relative note interpretative). Per quanto attiene agli autoveicoli per il trasporto di persone originari dell'UE, a determinate condizioni l'Ucraina ha titolo ad applicare misure di salvaguardia sotto forma di dazio doganale, qualora l'UE esporti in territorio ucraino quantitativi tali da arrecare grave pregiudizio all'industria nazionale ucraina.
  Viene precisato inoltre che dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, potranno consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali. Preposto a tale esercizio sarà il Comitato per il commercio.
  La Sezione 3, composta dagli articoli 34 e 35, si occupa delle misure non tariffarie; la Sezione 4, composta dall'articolo 36, individua le eccezioni generali; la Sezione 5, composta dagli articoli da 37 a 39, detta norme in tema di cooperazione amministrativa e coordinamento con altri Paesi.
  Il Capo 2 concerne le misure di difesa commerciale. In tale ambito la Sezione 1, composta dagli articoli da 40 a 43, riguarda misure di salvaguardia globali; la Sezione 2, composta dagli articoli 44 e 45, si incentra sulle misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone; la Sezione 3, composta dall'articolo 45-bis, detta disposizioni per escludere il cumulo tra le misure di salvaguardia e altre misure previste in ambito GATT; la Sezione 4, composta dagli articoli da 46 a 50, contiene misure anti dumping e compensative; la Sezione 5, composta dall'articolo 50-bis, prevede la possibilità di consultazioni tra le Parti su questioni specifiche; la Sezione 6, composta dall'articolo 51, è dedicata a disposizioni istituzionali con riferimento all'instaurazione di un dialogo sulle misure di difesa commerciale quale sede della cooperazione in materia; la Sezione 7, composta dall'articolo 52, è dedicata alla risoluzione delle controversie.
  Il Capo 3, composto dagli articoli da 53 a 58, riguarda gli ostacoli tecnici al commercio, mentre il Capo 4, composto dagli articoli da 59 a 74, reca misure sanitarie e fitosanitarie.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze richiama il Capo 5, composto dagli articoli da 75 a 84, relativo alle dogane e alle facilitazione degli scambi. In tale ambito è previsto il rafforzamento della cooperazione nel settore doganale e la prestazione di assistenza amministrativa e tecnica reciproca in tale settore, prevedendosi a tali fini la creazione di un sottocomitato doganale, incaricato di svolgere consultazioni periodiche sul controllo e di controllare l'attuazione delle previsioni del Capo. Viene previsto altresì di dare stabilità e completezza alla rispettiva legislazione commerciale e doganale delle Parti, in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminatorietà, imparzialità ed efficacia, al fine di facilitare e tutelare il commercio legittimo, semplificare le procedure, ridurre i costi, ridurre gli oneri inutili, standardizzare i dati e la documentazione, applicare moderne tecniche doganali e di controllo, migliorare i metodi di lavoro.
  Viene stabilito inoltre il graduale riavvicinamento alla legislazione doganale dell'UE da parte della legislazione ucraina, secondo le modalità indicate dall'Allegato XV.
  Il Capo 6, relativo allo stabilimento e al commercio di servizi e commercio elettronico, si articola in 7 sezioni.
  La Sezione 1 (composta dagli articoli 85 e 86) contiene disposizioni generali; la Sezione 2 (composta dagli articoli da 87 a Pag. 6591) riguarda lo stabilimento; la Sezione 3 (composta dagli articoli da 92 a 96) riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi; la Sezione 4 (composta dagli articoli da 97 a 102) si incentra sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali; la Sezione 5 (articolata in 7 sottosezioni e composto dagli articoli da 103 a 138) reca il quadro di regolamentazione; la Sezione 6, composta dagli articoli 139 e 140, riguarda il commercio elettronico; la Sezione 7, composta dagli articoli da 141 a 143, riporta le eccezioni, prevedendo in tale ambito, all'articolo 142, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, che il trattamento di nazione più favorita accordato ai sensi del Capo 6 non si applica al trattamento fiscale già concesso e che sarà concesso in futuro in base a accordi contro le doppie imposizioni.
  Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama il Capo 7, relativo ai pagamenti correnti e movimenti di capitali, che si compone degli articoli da 144 a 147.
  In tale ambito le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a tutti i pagamenti e trasferimenti in valuta, nonché a garantire la libera circolazione dei capitali, e la liquidazione o il rimpatrio dei capitali investiti e di ogni utile derivante. È esclusa altresì esplicitamente l'introduzione di nuove restrizioni di movimenti di capitale e dei pagamenti correnti tra residenti UE e residenti ucraini. Le Parti possono tuttavia adottare misure di salvaguardia, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora i pagamenti o i movimenti di capitali tra le Parti possano provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio.
  Il Capo 8, composto dagli articoli da 148 a 156, riguarda gli appalti pubblici, indicando l'obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.
  Il Capo 9, relativo alla proprietà intellettuale, si suddivide in tre sezioni. La Sezione 1, composta dagli articoli da 157 a 160, contiene le disposizioni generali; la Sezione 2 (articolata in 7 sottosezioni e composta dagli articoli da 161 a 229) reca le norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale; la Sezione 3 (articolata in 3 sottosezioni e composta dagli articoli da 230 a 251) reca norme sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
  Rileva quindi come, in tale ambito, l'UE e l'Ucraina si impegnino ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi, nonché a tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale, i brevetti e le invenzioni biotecnologiche, applicando i trattati internazionali vigenti, compresi: l'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); la Convenzione di Berna in materia di durata dei diritti di autore; la Dichiarazione di Doha; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992.
  Il Capo 10, relativo alla concorrenza, è articolato in due sezioni. La Sezione 1, composta dagli articoli da 253 a 261, riguarda la disciplina antitrust e le concentrazioni, mentre la Sezione 2, composta dagli articoli da 262 a 267, concerne gli aiuti di Stato.
  Il Capo 11, composto dagli articoli da 268 a 280, riguarda l'energia nell'ambito degli scambi.
  Il Capo 12, composto dagli articoli da 281 a 288, riguarda i profili della trasparenza.
  Il Capo 13, composto dagli articoli da 289 a 302, riguarda il commercio e lo sviluppo sostenibile.
  Il Capo 14, relativo alla risoluzione delle controversie si articola in 3 sezioni. La Sezione 1, composta dagli articoli da 306 a 310, è dedicata alla procedura di arbitrato; la Sezione 2, composta dagli articoli da 311 a 316, riguarda l'esecuzione del lodo arbitrale; la Sezione 3, composta dagli articoli da 317 a 322, reca le disposizioni comuni, mentre la Sezione 4, composta dagli articoli da 323 a 326, riguarda le disposizioni generali.
  Il Capo 15, relativo al meccanismo di mediazione è suddiviso in 3 sezioni. La Sezione 1, composta dagli articoli da 327 a 331, riguarda la procedura; la Sezione 2 composta dall'articolo 332, riguarda l'attuazione di una soluzione concordata, Pag. 66mentre la Sezione 3, composta dagli articoli da 333 a 335, reca le disposizioni generali.
  Passa quindi a illustrare il Titolo V, relativo alla cooperazione economica e settoriale, che comprende gli articoli da 337 a 452 disciplinando il dialogo su 28 materie: energia incluse le questioni nucleari (Capo 1, composto dagli articoli da 337 a 342); cooperazione macro-economica (Capo 2, composto dagli articoli da 343 a 345); gestione delle finanze pubbliche, politica di bilancio, controllo interno e revisione contabile esterna (Capo 3, composto dagli articoli da 346 a 348); fiscalità (Capo 4, composto dagli articoli da 349 a 354) statistiche (Capo 5, composto dagli articoli da 355 a 359); ambiente (Capo 6, composto dagli articoli da 360 a 366), trasporti (Capo 7, composto dagli articoli da 367 a 370), spazio (Capo 8, composto dagli articoli da 371 a 373), cooperazione scientifica e tecnologica (Capo 9, composto dagli articoli da 374 a 377), politica industriale e delle imprese (Capo 10, composto dagli articoli da 378 a 380), settore minerario e metallurgico (Capo 11, composto dagli articoli da 381 a 382), servizi finanziari (Capo 12, composto dagli articoli da 383 a 386), diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile (Capo 13, composto dagli articoli 387 e 388), società dell'informazione (Capo 14, composto dagli articoli da 389 a 395), politica audiovisiva (Capo 15, composto dagli articoli da 396 a 398); turismo (Capo 16, composto dagli articoli da 399 a 402), agricoltura e sviluppo rurale (Capo 17, composto dagli articoli da 403 a 406); politica marittima e della pesca (Capo 18 suddiviso in una Sezione 1 – politica della pesca, composta dagli articoli da 407 a 410, e in una Sezione 2 – politica marittima composta dagli articoli 411 e 412 e in un a Sezione 3 – dialogo, composta dall'articolo 413); Danubio (Capo 19, composto dall'articolo 414) protezione dei consumatori (Capo 20, composto dagli articoli da 415 a 418), cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità (Capo 21, composto dagli articoli da 419 a 425); sanità pubblica (Capo 22, composto dagli articoli da 426 a 429); istruzione, formazione e gioventù (Capo 23, composto dagli articoli da 430 a 436), cultura (Capo 24, composto dagli articoli da 437 a 440) sport e attività fisica (Capo 25, composto dagli articoli 441 e 442); società civile (Capo 26, composto dagli articoli da 443 a 445), cooperazione transfrontaliera e regionale (Capo 27, composto dagli articoli da 446 a 449); partecipazione dell'Ucraina alle agenzie ed ai programmi dell'Ue (Capo 28, composto dagli articoli da 450 a 452).
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il Capo 4 sulla fiscalità, il quale impegna le Parti a cooperare tra loro per rafforzare il buon governo in materia fiscale, per migliorare e sviluppare il sistema e l'amministrazione tributaria ucraina, per contrastare le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa, con specifico riferimento al riavvicinamento delle accise sul tabacco. In tale contesto è previsto che il graduale riavvicinamento della struttura dell'imposizione fiscale avvenga secondo quanto indicato dall'allegato XXVIII.
  Il Capo 13 prevede la cooperazione tra le Parti per quanto riguarda la tutela degli azionisti delle società, dei creditori e delle altre Parti interessate, il settore della contabilità e della revisione contabile e la politica di governo societario, prevedendo in tali campi il graduale avvicinamento della legislazione ucraina alle norme UE e internazionali indicate negli allegati XXXIV, XXXV e XXXVI e lo scambio di informazioni tra il registro nazionale ucraino e i registri delle imprese degli Stati membri dell'UE.
  Con riferimento al Titolo VI, rileva come esso, relativo a cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode, si componga degli articoli da 453 a 459 e tratti in sostanza delle modalità con cui verrà erogata all'Ucraina l'assistenza finanziaria dell'UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e sarà fornita conformemente alle priorità Pag. 67strategiche e ai rispettivi Programmi indicativi nazionali, tenuto conto delle riforme attuate dal Paese ma anche delle sue necessità, e comunque in coordinamento con i donatori e con le istituzioni finanziarie internazionali.
  Il Titolo VII, relativo alle disposizioni istituzionali, generali e finali comprende gli articoli da 460 a 486 e contiene le misure finalizzate a inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra l'UE ed Ucraina.
  In tale contesto illustra il Capo 1, composto dagli articoli da 460 a 470, il quale delinea il quadro istituzionale e prevede lo svolgimento di vertici al più alto livello, con cadenza annuale, destinati a fornire indicazioni generali per l'attuazione dell'Accordo, mentre i contatti a livello ministeriale si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione, incaricato di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione dell'Accordo. Il Consiglio è composto da membri del Consiglio dell'UE, da membri della Commissione e da membri del governo dell'Ucraina. Ai sensi dell'articolo 463 il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni, vincolanti per le Parti, rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo; esso è inoltre la sede per lo scambio di informazione sugli atti legislativi, vigenti ed in itinere, correlati all'obiettivo del graduale avvicinamento della legislazione ucraina a quella dell'UE. L'articolo 464 istituisce un Comitato di associazione con funzioni di assistenza al Consiglio, con il potere di assumere decisioni nei casi previsti dall'Accordo e nei settori oggetto della delega conferita dal Consiglio; il comitato è assistito da sottocomitati. L'articolo 467 prevede inoltre l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione volto a consentire scambi di vedute fra membri dei rispettivi Parlamenti, mentre l'articolo 469 contempla l'istituzione di una Piattaforma della società civile, la quale, può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
  Il Capo 2, composto dagli articoli da 471 a 486, detta le disposizioni generali e finali.
  In tale ambito è previsto, tra l'altro, il monitoraggio dei progressi nell'attuazione ed applicazione delle misure dell'Accordo, viene regolato il meccanismo per la soluzione delle eventuali controversie e indicate le misure da adottare a fronte di mancato adempimento degli obblighi.
  Ai sensi dell'articolo 481 l'Accordo ha durata illimitata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica. Nelle more della ratifica, l'articolo 486 prevede l'applicazione provvisoria delle parti di competenza dell'UE.
  Ai sensi dell'articolo 480 fanno parte integrante dell'Accordo, numerosi allegati e protocolli.
  Quanto ai 43 allegati (alcuni dei quali suddivisi a loro volta in sotto-annessi), che si riferiscono per lo più ai titoli IV e V dell'Accordo, essi si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l’acquis dell'UE a cui l'Ucraina è chiamata a uniformarsi.
  Fa presente come si tratti, in sintesi, di elenchi relativi, tra l'altro, a generi soggetti a determinate misure; agli standard tecnico-amministrativi da introdurre o rispettare; alle barriere commerciali e non-tariffarie da sopprimere (con relativi tempi) ovvero principali normative di competenza dell'UE che l'Ucraina si impegna a recepire.
  In tale ambito segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli allegati I-A, I-C e I-D, relativi rispettivamente all'elenco delle tariffe doganali ucraine, all'eliminazione dei dazi doganali all'esportazione e alle misure di salvaguardia per i dazi doganali all'esportazione, l'allegato XV, relativo al riavvicinamento della normativa doganale, l'allegato XVII-2, il quale reca l'elenco delle norme UE applicabili ai servizi finanziari (nei settori bancario, finanziario, assicurativo, mobiliare, dei pagamenti, antiriciclaggio e della circolazione dei capitali) e il relativo calendario di attuazione da parte ucraina; l'allegato XXVIII, il quale reca l'elenco delle normative UE in materia fiscale cui si dovrà avvicinare la legislazione ucraina, indicando Pag. 68il relativo calendario, nonché gli allegati XXXIV, XXXV e XXXVI, i quali recano l'elenco delle normative UE e internazionali in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile cui l'Ucraina dovrà progressivamente avvicinare la sua legislazione, secondo il calendario ivi indicato.
  Per quanto riguarda i 3 protocolli allegati all'Accordo segnala, per quel che concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, il Protocollo II sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. In tale ambito vengono stabiliti i modi e le condizioni con cui le Parti si prestano assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, attraverso la prevenzione, individuazione ed esame delle relative violazioni. In particolare si regolamentano le modalità di assistenza tra le amministrazioni, che può comprendere anche misure di controllo, comunicazioni di informazioni, consegna di documenti, notifica di decisioni, si indicano i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o condizionata, e si specificano i profili di riservatezza delle informazioni comunicate in tale ambito.
  Gli altri due protocolli, riguardano, uno, la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa e, l'altro, un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui princìpi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala come gli articoli 1 e 2 contengano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.
  L'articolo 3, comma 1, reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo (il quale disciplina la possibilità che, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, funzionari di una Parte possano comparire come testimoni o esperti in procedimenti giudiziari o amministrativi in corso presso l'altra Parte riguardanti materie doganali), valutati in euro 9.680 annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (in particolare dall'articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri e, qualora si verifichino scostamenti, a provvedere per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e comunque della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Corrispondentemente viene stabilita la riduzione di pari importo, per il medesimo anno, del limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
  L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in sostituzione del relatore, Currò, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il disegno di legge C. 3104, di conversione del decreto- legge n. 51 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1 interviene sul regime delle quote latte che è ormai in via di conclusione. La norma intende applicare il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517, il quale prevede, in sostanza, la possibilità per gli Stati membri di rateizzare in tre rate annuali di pari importo l'incasso dei prelievi (le cosiddette «multe») in materia relativi all'ultima campagna 2014/2015.
  In tale ambito il comma 1 prevede espressamente che i debitori del prelievo dovuto per la campagna di produzione lattiera per il periodo 1o aprile 2014-31 marzo 2015 possano accedere, a richiesta, alla rateizzazione il prelievo stesso in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013).
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala la previsione secondo cui la richiesta di accesso alla rateizzazione deve essere presentata, su richiesta dei produttori, per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, previa prestazione, da parte del produttore richiedente, di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) a copertura delle rate relative al 2016 e 2017.
  Nel caso di prelievo già versato, viene stabilito che l'AGEA provvede a restituire ai soggetti che hanno già versato l'importo una somma corrispondente ai due terzi dello stesso (oggetto appunto di rateizzazione negli anni 2016 e 2017), ferma restando la presentazione di idonea fideiussione bancaria a favore della stessa AGEA.
  Il terzo periodo del comma 1 dispone inoltre che, nei casi in cui l'acquirente sostituisce il versamento dell'importo dovuto con una fideiussione bancaria a favore di AGEA esigibile a prima e semplice richiesta, l'AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima fideiussione per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo del comma 1.
  A tale riguardo fa presente come, ai sensi del comma 2, la presentazione delle domande debba essere fatta alla stessa AGEA, a pena di esclusione, entro il 31 agosto 2015 e possano essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.
  Il comma 3 indica che il versamento deve avvenire in tre rate, di pari importo: il 30 settembre 2015, il 30 settembre 2016 e il 30 settembre 2017.
  Segnala inoltre come, in base al medesimo comma 3, relativamente al pagamento della prima rata, il relativo importo è trattenuto direttamente dall'AGEA sulle somme già versate (nel caso in cui si sia già proceduto a pagare interamente la multa), ovvero, sulle somme garantite dai primi acquirenti nel caso di accensione della fideiussione bancaria a prima richiesta. Pag. 70Nel caso di prelievi né versati, né garantiti da fideiussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione bancaria a prima richiesta nei confronti di AGEA, ai sensi di quanto previsto dal comma 1.
  Il comma 4 prevede che, in caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione per la parte di prelievo non versata.
  Ai sensi del comma 5, alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione, dalla Commissione UE sui rimborsi a titolo di FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'AGEA, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea nonché dei programmi complementari.
  In base al comma 6 il Fondo di rotazione viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale intende rafforzare il comparto lattiero-caseario, in relazione alla fine del regime di produzione contingentato del latte e della conseguente necessità di ristrutturazione del settore, prevedendo, al comma 1, per l'ultimo periodo di applicazione di tale sistema – tra il 1o aprile 2014 ed il 31 marzo 2015 – un ulteriore criterio per la ripartizione di quanto versato in eccesso rispetto al dovuto. A tal fine è previsto che le disponibilità ancora residue dopo le compensazioni dei versamenti in eccesso già effettuate saranno ripartite tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, dando priorità:
   alle aziende che hanno mantenuto lo stesso livello produttivo del periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto la quota;
   alle aziende che hanno superato fino ad una percentuale del 6 per cento il quantitativo disponibile individuale;
   alle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 il quantitativo, nel limite del 6 per cento complessivo del quantitativo nazionale.

  Il comma 2 interviene in merito alla disciplina relativa alla regolazione dei rapporti contrattuali relativi alla cessione del latte prodotto ai trasformatori, disponendo che i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo abbiano una durata non inferiore ai dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata dall'agricoltore cedente e rinviando alle previsioni in merito dall'articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. È previsto, inoltre, che, al fine di rendere operativo il ruolo dell'Autorità garante nel perseguire pratiche commerciali sleali nella filiera del latte, l'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), elabori mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo, tenendo in considerazione la collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia elaborata approvata dal MIPAAF.
  Il comma 3, nel dare attuazione alla segnalazione in merito dell'Autorità garante Pag. 71della concorrenza e del mercato, aumenta l'entità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
  In tale ambito, in particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione degli obblighi riguardanti la forma scritta e l'indicazione della durata, delle quantità e caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento passa da 516 a 1.000 euro nella misura minima e da 20.000 a 40.000 euro nella misura massima, mentre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione degli obblighi relativi a condotte commerciali sleali passa da 516 a 3.000 euro nella misura minima e da 3.000 a 50.000 euro nella misura massima.
  Il comma 4 integra il comma 214 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, che ha istituito il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario, prevedendo che il decreto chiamato a definire i criteri e le modalità di operatività del Fondo possa prevedere, altresì, il finanziamento di attività di ricerca pubblica e campagne promozionali e di comunicazione, al fine di migliorare la qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel rispetto della normativa UE.
  Il comma 5 dispone che all'attuazione dell'articolo 2 si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale interviene, al comma 1, sui requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali del settore lattiero-caseario, prevedendo che per tale loro riconoscimento sia sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento dell'attività economica del settore.
  Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento (formalizzato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni) può riguardare una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore lattiero-caseario (o comunque una per ciascun prodotto o gruppi di prodotti del medesimo settore). Nel caso di concorrenza tra più domande, presentate da organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppi di prodotti, sarà riconosciuta l'organizzazione maggiormente rappresentativa.
  In tale contesto viene previsto che le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori, degli imprenditori e dei lavoratori del comparto agricolo, anche al fine di acquisire il parere sui progetti di regole valevoli erga omnes di cui al comma 4.
  Il comma 3 prevede che le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono richiedere contributi obbligatori anche agli operatori economici cui si applicano le regole valevoli erga omnes, anche se non sono membri della stessa organizzazione.
  In tale ambito viene stabilito che tali contributi sono destinati a coprire le spese per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'organizzazione e, in particolare, per la promozione dei prodotti della filiera. Viene specificato inoltre, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, che gli stessi contributi sono, comunque, regolati dal diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.
  Il comma 4 stabilisce che, per un periodo limitato, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può estendere le regole adottate da un'organizzazione interprofessionale (che abbia ottenuto il riconoscimento) con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche, salvo che lo statuto disponga percentuali più elevate, previa richiesta delle stessa organizzazione interessata.
  Rileva come tale estensione comporti in sostanza che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate nell'ambito un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta siano resi obbligatori, su richiesta di tale organizzazione, Pag. 72nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.
  Il comma 5 prevede che, per decidere sulla richiesta di estensione delle regole prevista dal comma 4, l'organizzazione interprofessionale deve dimostrare il possesso dei requisiti di rappresentatività che saranno valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera, tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali è destinata ad applicarsi la regola dell'estensione.
  Il comma 6 ribadisce l'estensione a tutti gli operatori del settore delle regole adottate dall'organizzazione interprofessionale secondo le modalità previste nei commi precedenti, prevedendo che, in caso di violazione, l'operatore economico è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. L'entità della sanzione sarà calcolata tenendo conto del valore dei contratti stipulati e i relativi introiti saranno destinati a finanziare iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.
  La disposizione incarica l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari di svolgere i compiti di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni e di irrogare le relative sanzioni.
  Il comma 7 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo si applichino anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti agricoli elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento UE 1308/2013 (cereali; riso; zucchero; foraggi essiccati; sementi; luppolo; olio di oliva e olive da tavola; lino e canapa; prodotti ortofrutticoli; prodotti ortofrutticoli trasformati; banane; settore vitivinicolo; piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale; tabacco; carni bovine; latte e prodotti lattiero-caseari; carni suine; carni ovine e caprine; uova; carni di pollame; alcole etilico di origine agricola; prodotti dell'apicoltura; bachi da seta), purché le stesse organizzazioni dimostrino di rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 35 per cento.
  Il comma 8 definisce il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale Autorità competente a svolgere i compiti indicati dal paragrafo 5 dell'articolo 158 e dal paragrafo 3 dell'articolo 163 del regolamento UE n. 1308/2013 (evidenzia come si tratti dei compiti di decisione in merito alla concessione del riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali; dei controlli sul rispetto da parte delle organizzazioni interprofessionali delle condizioni che disciplinano il loro riconoscimento; dell'irrogazione alle organizzazioni di sanzioni in caso di irregolarità e di eventuale ritiro o revoca del riconoscimento).
  Il comma 9 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino fino al 30 giugno 2020, mentre il comma 10 abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, che ha disciplinato finora le Organizzazioni interprofessionali nell'ordinamento interno.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 4, il quale istituisce, al comma 1, un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 8 milioni in ciascuno degli anni 2016 e 2017. L'intervento è connesso alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto e alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto.
  In tale ambito segnala come la disposizione affidi a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con Conferenza Stato-regioni, il compito di definire i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.
  Il comma 2 dispone che il contributo deve essere erogato in modo da rispettare i limiti del contributo de minimis stabilito dalla normativa europea, non superando, Pag. 73quindi, per ciascuna azienda, l'importo di 15.000 euro, nel caso di aziende agricole, e di 200.000 euro in caso di aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione.
  Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo al finanziamento del piano olivicolo nazionale – pari a 4 milioni per il 2015 e a 8 milioni per il 2016 e 2017 –, disponendo che esse saranno reperite attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.
  Rileva quindi come l'articolo 5, al comma 1, disponga che, nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono attivare le misure compensative previste dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (contributi in conto capitale fino all'80 per cento – o al 90 per cento nelle zone svantaggiate – del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a specifici tassi agevolati; proroga delle operazioni di credito agrario e delle agevolazioni previdenziali).
  Il secondo periodo del medesimo comma 1 dispone, inoltre, che, nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR), relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.
  In tale contesto sottolinea come, ai sensi del comma 2, le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti dal decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.
  Il comma 3 prevede che, per gli interventi compensativi, autorizzati ai sensi del comma 1, di sostegno delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, che sta colpendo in particolare le coltivazioni olivicole pugliesi, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale sia incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016.
  A tali oneri si provvede, per il 2015, mediante corrispondente riduzione, per 1 milione di euro, del Fondo per il rilancio del settore lattiero-caseario istituito con la legge di stabilità 2015 e per il 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in esito all'attività di ricognizione dei residui passivi perenti. Ai sensi del comma 4 all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Illustra quindi l'articolo 6, il quale dispone, al comma 1, la soppressione della gestione commissariale delle attività della soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) e il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.Pag. 74
  Il comma 2 specifica che il trasferimento di funzioni avverrà con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disporrà anche in ordine alla riassegnazione delle risorse a disposizione dell'attuale gestione, nonché in ordine agli adempimenti necessari relativi al bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso relativo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.
  Il comma 3 specifica ulteriormente che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le competenze attribuite al commissario ad acta si intendono riferite agli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  L'articolo 7 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Evidenzia conclusivamente come il provvedimento interessi solo molto marginalmente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
  Segnala quindi come la discussione in Assemblea sul provvedimento sia al momento prevista a partire dalla seduta di lunedì 8 giugno e come pertanto la Commissione debba esprimere il parere su di esso entro la seduta di domani. In tale contesto avverte che il relatore nel pomeriggio di oggi trasmetterà a tutti i componenti della Commissione la sua proposta di parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.