CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2015
448.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

  La seduta comincia alle 8.55.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(Deliberazione).

  Roberta AGOSTINI, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio Pag. 13di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
  Il programma dell'indagine conoscitiva prevede le audizioni di rappresentanti di istituzioni, di organizzazioni sindacali, di enti e di associazioni interessati nonché di esperti della materia.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dalla presidente.

  La seduta termina alle 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

  La seduta comincia alle 9.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone.
(Svolgimento e conclusione).

  Cesare PATRONE, capo del Corpo forestale dello Stato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD) e Stefano QUARANTA (SEL).

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il capo del Corpo forestale dello Stato per la sua partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.35.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
Nuovo testo C. 1460 Verini ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge C. 1460, elaborato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri, si compone di 7 articoli. L'articolo 1 autorizza la ratifica della Convenzione Pag. 14e l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa. L'articolo 3 delega il Governo ad emanare – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi. In particolare, in base alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo-CEDU. Più nel dettaglio, i decreti legislativi dovranno: garantire l'assistenza giudiziaria anche nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (lettera c)), in attuazione dell'articolo 3 della Convenzione; disciplinare la restituzione delle cose pertinenti il reato, in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione; disciplinare la procedura per il trasferimento, a fini investigativi, di persone detenute, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione; disciplinare gli effetti processuali delle audizioni compiute mediante videoconferenza in attuazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione; prevedere la possibilità per pubblico ministero e polizia giudiziaria di ritardare provvedimenti di competenza, in indagini relative a delitti per i quali è consentita l'estradizione, al fine di poter procedere alla cattura dei responsabili; disciplinare le intercettazioni in attuazione degli articoli da 17 a 22 della Convenzione. Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. Le Commissioni riunite hanno poi introdotto tre nuovi articoli (3-bis, 3-ter e 3-quater), che riproducono il contenuto del disegno di legge n. 2813, concernente delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale e la modifica di alcune disposizioni in materia di estradizione per l'estero. Sono quindi previsti con l'obiettivo complessivo della semplificazione, principi e criteri direttivi per la revisione del Libro XI del codice di procedura penale (Rapporti giurisdizionali con autorità straniere). La delega riguarda sia i rapporti con Stati che non fanno parte dell'Unione Europea sia – per alcuni aspetti con una distinta regolamentazione – i rapporti con i Paesi membri dell'Unione europea. L'articolo 3-bis contiene in primo luogo i principi generali in materia di assistenza giudiziaria. Al comma 1, lettera a), sono indicati (n. 1) i poteri d'intervento del Ministro della giustizia, che, per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato, può decidere di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Con riguardo ai rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, tale potere potrà essere esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea. Ai numeri 2), 3) e 4) si prevede che, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che negli altri casi il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria con decreto motivato.
  In particolare è stato previsto, sul versante passivo della cooperazione a fini di acquisizione probatoria e del sequestro a fini di confisca, l'intervento del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e del giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio, in luogo di quello del procuratore generale presso la corte d'appello e della medesima corte. Risulta soppressa l'ulteriore fase processuale, diretta all'individuazione dell'organo competente, in capo alla Corte di Cassazione, in caso di atti da compiersi in diversi distretti giudiziari. Pag. 15
  Ulteriori principi e criteri direttivi interessano la possibilità di autorizzare la presenza alle attività da compiersi di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea (n. 5), e la possibilità di compiere attività supplementari, non indicate nella richiesta di assistenza (n. 6). Il numero 7) estende l'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, in quanto compatibili, alle richieste presentate da uno Stato membro ad altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative. Al numero 8) la delega riguarda la disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica. È poi prevista ai numeri 9), 10) e 11), la possibilità di costituire squadre investigative comuni; l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera (n. 12). In base al numero 13), dovrà essere prevista una forma specifica di assistenza giudiziaria, sulle procedure e l'autorità competente a consentire il trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi.
  Quanto ai principi e criteri direttivi per la delega in materia di estradizione (lettera b), è distinto l'esercizio dei poteri dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria. In materia di estradizione dall'estero, vi è l'esplicita attribuzione al Ministro della giustizia di un potere di blocco, definitivo o temporaneo, delle procedure di estradizione avviate su richiesta dell'autorità giudiziaria, finalizzato alla tutela di interessi supremi della Repubblica. Sono richiamati poi i poteri del Procuratore generale della Repubblica a fronte di una richiesta di estradizione e, quanto alla garanzia della specialità dell'estradizione – principio di diritto internazionale che non consente allo stato richiedente di processare e punire per fatti diversi da quelli indicati nella domanda di estradizione – si prevede l'irrevocabilità del potere di rinunzia, salvo che intervengano fatti nuovi che modificano la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 11971 del 29 novembre 2007). È poi prevista la disciplina degli effetti processuali del principio di specialità. In particolare, in base al numero 8), si prevede che, sul versante passivo, il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena. La specialità come causa di sospensione assicura, inoltre, la possibilità di applicazione sia al processo che all'esecuzione della pena, nonché quello di determinare la sospensione della prescrizione senza bisogno di adottare misure per interromperne il decorso. Dovrà essere effettuato il computo ad ogni effetto processuale della custodia cautelare sofferta all'estero ai fini dell'estradizione e la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta all'estero a fini estradizionali (nn. 6 e 9).
  Quanto ai principi in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione all'estero di sentenze penali italiani (lettera c) la delega è ispirata in primo luogo a principi di massima semplificazione. Inoltre dovranno essere previste condizioni e forme del trasferimento delle procedure.
  In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri dell'UE (lettera d)), ai numeri 1) e 2) si prevede che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento. Viene quindi meno la preventiva valutazione del Ministro della giustizia sulla richiesta di riconoscimento, al fine di verificare l'eseguibilità in Italia della decisione straniera, salva la sussistenza del potere del ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente Pag. 16richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento (n. 3). Il mutuo riconoscimento riguarda anche le decisioni assunte nei confronti di persone giuridiche (n. 4) la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello Stato deve essere adottata con la massima urgenza e in modo da assicurarne tempestività ed efficacia, con regole speciali per l'esecuzione per la cui esecuzione l'interessato ha prestato il consenso (n. 5)). Sulla base del medesimo principio di mutuo riconoscimento delle decisioni degli Stati appartenenti all'Unione europea, si stabilisce che l'autorità giudiziaria italiana, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati dell'Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale, e che non possa essere sindacato il merito della decisione giudiziaria, il riconoscimento della quale sia richiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare l'osservanza in ogni caso dei principi fondamentali del Trattato e dell'ordinamento giuridico (n. 6). È prevista l'impugnabilità – in genere senza effetto sospensivo – del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria di cui l'autorità di altro paese membro dell'UE abbia chiesto il riconoscimento (n. 7). Sono poi previsti rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede, eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione (n. 8). Il comma 2 disciplina il procedimento di esercizio della delega, che vede anche il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari.
  Osserva che l'articolo 3-ter introduce modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero. La modifica dell'articolo 708, comma 5, c.p.p., pone rimedio a una lacuna normativa segnalata dalla Cassazione e prevede un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro da parte del competente giudice amministrativo. L'articolo 3-ter, al comma 2, interviene poi sull'articolo 714 del codice di procedura penale, con la previsione di uno specifico termine massimo di durata (tre mesi) delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale. Il termine è sospeso dal deposito del ricorso al giudice amministrativo avverso la decisione del ministro della giustizia sino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. L'articolo 3-quater prevede la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni correttive per il caso in cui i decreti legislativi adottati determinino nuovi o maggiori oneri.
  L'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento civile e penale» che rientrano tra gli ambiti di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di azione di classe.
Nuovo testo C. 1335 Bonafede ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 17

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere, per i profili di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge n. 1335, che modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (cosiddetta class action), attualmente disciplinata nel Codice del consumo (articolo 140-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005). In termini generali, il provvedimento: sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile; delinea tre distinte fasi della procedura: decisione sull'ammissibilità dell'azione; decisione sul merito dell'azione; liquidazione delle somme dovute agli aderenti; conferma la disciplina attuale, che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura (sistema opt-in, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione al processo); aggiunge però la possibilità (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull’opt-out) di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe; innova la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta quota lite; prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
  Entrando nel merito del contenuto, rilevo che l'articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-bis – 840-sexiesdecies).
  In particolare, l'articolo 840-bis del codice di procedura civile definisce il campo d'applicazione dell'azione eliminando – data la nuova collocazione della disciplina – ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei» (ma non ad «interessi collettivi»), da ciascun componente della classe, nonché dalle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette).
  L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno.
  La proposta delinea, infine, i destinatari dell'azione di classe, individuandoli in imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità e facendo salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
  L'articolo 840-ter del codice di procedura civile disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale, che deve giungere entro 30 giorni dalla prima udienza. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. Analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del Consumo, l'atto di citazione deve essere notificato anche al pubblico ministero, che deciderà se intervenire nel giudizio di ammissibilità. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.
  La decisione sull'ammissibilità dell'azione assume la forma dell'ordinanza, reclamabile in Corte d'appello – che decide entro 40 giorni – ed è poi ricorribile in Cassazione.
  L'articolo 840-quater del codice di procedura civile disciplina la concorrenza tra azioni di classe aventi il medesimo oggetto, prevedendo che quelle proposte dinanzi alla stessa autorità giudiziaria debbano essere riunite; se le domande sono presentate dinanzi a giudici diversi, prevale la Pag. 18competenza dell'autorità giudiziaria ove sia stato pubblicato on line il primo atto di citazione.
  Gli articoli 840-quinquies e 840-sexies del codice di procedura civile disciplinano il procedimento per l'adesione all'azione di classe, che può avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione ovvero nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio.
  Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-septies del codice di procedura civile che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore. La disposizione indica la documentazione e le informazioni da produrre, tra le quali si segnala in particolare la possibilità di produrre, attraverso l'allegazione al fascicolo informatico, dichiarazioni di terzi.
  Al primo comma, secondo periodo, occorre correggere il rinvio ivi presente (la domanda di cui al primo «periodo» e non «comma»). All'ultimo comma, occorre sostituire le parole «terzo e quarto comma» con le parole «terzo comma».
  La fase successiva dell'azione di classe, nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti, è disciplinata dall'articolo 840-octies del codice di procedura civile.
  La disposizione prevede che, a seguito della presentazione delle domande di adesione, il convenuto abbia la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda (i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si hanno per non contestati); successivamente, il rappresentante comune degli aderenti predispone un programma nel quale indica, per ciascun aderente, l'importo che il convenuto dovrà liquidare, chiedendo eventualmente al tribunale la nomina di esperti. Il giudice delegato decide quindi con decreto succintamente motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento.
  All'articolo 840-octies, secondo comma, occorre precisare quale sia il termine di riferimento per la predisposizione del progetto dei diritti individuali omogenei, dal momento che al primo comma, cui viene fatto rinvio, sono citati due termini.
  Il provvedimento del giudice è titolo esecutivo. Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-duodecies del codice di procedura civile).
  Occorrerebbe valutare l'opportunità di indicare un termine massimo per il deposito del piano di riparto e l'oggetto del ricorso che può essere proposto dal rappresentante comune, dal debitore e dall'avvocato.
  Se il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-terdecies del codice di procedura civile).
  All'articolo 840-terdecies, quarto comma, occorre valutare la congruità del richiamo del rinvio all'articolo 840-novies, «secondo comma».
  La procedura di adesione all'azione si chiude quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.
  L'articolo 840-novies del codice di procedura civile disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore.
  Gli articoli 840-decies e 840-undecies del codice di procedura civile disciplinano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che accoglie o rigetta l'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.
  L'articolo 840-quaterdecies disciplina gli accordi transattivi.Pag. 19
  Infine, in chiusura del titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale «chiunque abbia interesse» può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante imputabile a una pluralità di individui o enti.
  L'articolo 1-bis interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo civile introducendovi un apposito titolo – peraltro formato dal solo articolo 196-bis – dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del ministero della giustizia.
  L'articolo 1-ter modifica il testo unico in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.
  L'articolo 1-quater contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 2 della proposta dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla riforma.
  Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno già in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-bis del Codice del consumo.
  L'articolo 3, infine, abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.
  Fa presente che la proposta di legge è riconducibile alle materie «ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Giuseppe LAURICELLA (PD) chiede al relatore chiarimenti circa la natura processuale dell'azione di classe, interrogandosi se essa possa essere esperita o meno in via alternativa al procedimento ordinario.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, conferma la natura di rito alternativo della procedura in questione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.35

SEDE REFERENTE

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio.
Doc. XXII n. 38 Fedriga.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2015.

  Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto lo scorso lunedì 18 maggio, alle ore 12 e che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 3).

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  Emanuele FIANO (PD) chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, tenuto conto dell'esigenza di svolgere taluni approfondimenti sul tema. Sottolineato, inoltre, che il provvedimento non è al momento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, giudica necessario un approfondimento circa la possibile sovrapposizione di competenze tra organismi parlamentari, tenuto conto che su analogo argomento è già stata istituita, nella corrente legislatura, una specifica Commissione d'inchiesta.

  Cristian INVERNIZZI (LNA), relatore, non comprende il motivo di un rinvio dell'esame del provvedimento, considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti risulta ormai scaduto e i gruppi hanno avuto il tempo necessario per approfondire la tematica. Rilevato che il gruppo del Partito democratico ha sinora dimostrato poca considerazione nei confronti della proposta di legge in oggetto, come testimoniato dalla scarsa partecipazione di quel gruppo alle precedenti sedute e dalla mancata presentazione di sue proposte di modifica, chiede che si possa procedere speditamente lungo l'iter di esame. Fatto notare che, in altre occasioni, è stato dato ampio spazio a provvedimenti d'interesse per la maggioranza, nonostante questi non fossero stati ancora calendarizzati in Assemblea. Ritiene che tale richiesta di rinvio rappresenti un affronto nei confronti di una minoranza, che ha legittimamente richiesto l'incardinamento di tale provvedimento presso la Conferenza dei presidenti dei gruppi, nell'ambito della propria quota.

  Celeste COSTANTINO (SEL), nel sottolineare che il suo gruppo ha presentato taluni emendamenti al testo, proprio al fine di affrontare seriamente l'argomento, concorda con l'opportunità di un rinvio dell'esame, a fronte della necessità di approfondire le possibili interferenze con gli ambiti di competenza della Commissione d'inchiesta parlamentare già istituita sul tema.

  Emanuele FIANO (PD), evidenzia che non esiste alcun tentativo di rallentare l’iter di esame e che non si intende mancare di rispetto nei confronti del gruppo che ha proposto tale provvedimento, sussistendo esclusivamente l'esigenza di porre tutti i gruppi nelle condizioni di svolgere i necessari accertamenti di merito, alla luce dei delicati profili di competenza testé rilevati.

  Roberta AGOSTINI, presidente, osserva che la richiesta testé formulata da parte del Partito Democratico non appare lesiva delle prerogative della minoranza alla luce del fatto che il provvedimento non risulta iscritto nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ritiene che la Commissione potrebbe disporre un breve rinvio dell'esame degli emendamenti alla seduta del prossimo 3 giugno, in modo tale da contemperare l'esigenza di un'ulteriore riflessione sul contenuto del provvedimento con la legittima richiesta del gruppo Lega Nord e Autonomie di vedere il medesimo provvedimento discusso in Assemblea nella data che sarà stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

  La Commissione concorda con la proposta della presidente.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2015.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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