CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 aprile 2015
424.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.
Audizione del professor Marcello Minenna.
(Svolgimento e conclusione).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Marcello MINENNA, Professore di finanza matematica presso l'Università Bocconi di Milano, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Pongono quesiti i deputati Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Daniele PESCO (M5S), Marco CAUSI (PD), Carla RUOCCO (M5S), Daniele CAPEZZONE, presidente, e Carlo SIBILIA (M5S), cui replica Marcello MINENNA, Professore di finanza matematica presso l'Università Bocconi di Milano.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il professor Minenna e dichiara conclusione l'audizione.

  La seduta termina alle 13.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2977, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).
  Al riguardo segnala come la legge n. 234 del 2012 abbia operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.
  Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati.
  Per quanto riguarda la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.
  La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Ritiene, peraltro, che in questa fase sia più opportuno che gli eventuali emendamenti relativi alle parti del disegno di legge di competenza della VI Commissione siano presentati direttamente presso la XIV Commissione.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, richiamandosi a quanto già ricordato dal Presidente, segnala preliminarmente come, a seguito della riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea operata dalla legge n. 234 del 2012, gli strumenti di adeguamento della normativa italiana all'ordinamento dell'Unione europea, siano costituiti non più dalla legge comunitaria annuale ma da due distinti provvedimenti:
   la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di Pag. 98delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;
   la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

  I contenuti propri dei due disegni di legge sono stabiliti dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.
  In particolare, per quanto riguarda la legge di delegazione europea, essa contiene:
   disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
   disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
   disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
   deleghe legislative al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
   deleghe legislative al Governo limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
   disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
   disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti normativi comunitari, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
   deleghe legislative al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

  Per quanto concerne invece il disegno di legge europea, sempre ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 234 del 2012, in tale veicolo legislativo sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  A tale proposito ricorda che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio – trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Pag. 99
  Passando all'analisi del disegno di legge C. 2977, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, il provvedimento consta di 21 articoli, i quali sono volti a chiudere 11 procedure di infrazione e 7 casi di pre-infrazione (EU Pilot).
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 11, il quale modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di «valore trascurabile» di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, estendendo, la franchigia IVA all'importazione, attualmente applicabile alle suddette spedizioni, anche alle relative spese accessorie, a prescindere dal loro ammontare.
  In merito ricorda, in estrema sintesi, che la direttiva 2006/79/CE stabilisce che le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, ove spedite da un Paese terzo da un privato e destinate a un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne.
  Ai sensi della direttiva sono considerate «piccole spedizioni prive di carattere commerciale» quelle che al contempo:
   presentano carattere occasionale;
   riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludono qualsiasi interesse di ordine commerciale;
   riguardano merci il cui valore globale non superi 45 euro;
   sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.

  L'articolo 2 della predetta direttiva chiarisce inoltre che la franchigia opera entro precisi limiti quantitativi, se riguarda prodotti del tabacco e bevande alcoliche, profumi, caffè, tè e che resta nella facoltà degli Stati membri ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia detti prodotti. Se le predette tipologie di merci sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale ma in quantità superiore a quelle previste dalla direttiva, sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia.
  Per quanto riguarda invece la direttiva 2009/132/CE, rammenta che essa intende definire l'ambito d'applicazione di tali esenzioni dall'IVA, individuando le categorie di beni che godono di tale trattamento agevolato.
  In particolare, l'articolo 23 della predetta direttiva ammette in esenzione IVA le importazioni di beni di valore «trascurabile», intesi come beni di valore totale non superiore a 10 EUR, con facoltà degli Stati membri di ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 EUR e di escludere dall'esenzione detti beni se importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza.
  Ai sensi dell'articolo 24 sono esclusi dall'esenzione:
   i prodotti alcolici;
   i profumi e l'acqua da toletta;
   i tabacchi e i prodotti del tabacco.

  In tale contesto normativo la modifica normativa operata dall'articolo 11 del disegno di legge è finalizzata all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA italiana dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto, che la Commissione europea ritiene incompatibile con gli articoli 143 e 144 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
  Al riguardo rammenta che l'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, siano di per sé soggetti ad IVA, fatta eccezione per i casi in cui gli stessi servizi, in quanto connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base Pag. 100imponibile IVA sul bene importato, al momento del pagamento di quest'ultima alla dogana.
  Sottolinea quindi come la ratio della norma della direttiva sia di evitare che uno stesso servizio, già oggetto di imposizione IVA al passaggio della dogana, venga nuovamente tassato durante l'esecuzione del trasporto nello Stato membro (doppia imposizione).
  D'altro canto, l'articolo 143 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva 2009/132/CE e con l'articolo 1 della direttiva 2006/79/CE, stabilisce che talune importazioni da Paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a 10 euro innalzabile fino a 22 euro dallo Stato membro, ovvero quelli oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale – siano esenti da IVA. Di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, devono beneficiare della stessa esenzione.
  Alla luce di tali previsioni comunitarie la Commissione europea rileva come, al contrario, la norma italiana disciplini tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA. In particolare l'articolo 9, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nella sua attuale formulazione, stabilisce, tra l'altro, che i costi accessori di trasporto (cioè i servizi di spedizione) relativi alle importazioni di beni, anche di valore modesto, sono non imponibili solo se i corrispettivi dei servizi di spedizione sono stati assoggettati a IVA all'atto dell'importazione.
  Al fine di superare la predetta contestazione comunitaria, il comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge integra il già richiamato articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, inserendovi un nuovo numero 4-bis), che stabilisce la non imponibilità dei servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile, di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, a prescindere dal loro assoggettamento all'imposta. Viene previsto che la non imponibilità operi, tuttavia, a condizione che i corrispettivi di tali servizi accessori siano compresi nella base imponibile, anche se non assoggettata all'imposta e che, quindi, sia dimostrata la loro riferibilità alle operazioni medesime.
  In tale contesto segnala il comma 2, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di modificare il regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali, adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, nel senso di esplicitare l'applicazione della franchigia dai diritti doganali anche per i relativi servizi accessori, a prescindere dal loro ammontare.
  Con riferimento alle altre disposizioni del disegno di legge estranee ai profili di competenza della Commissione Finanze, illustra l'articolo 1, il quale abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, in quanto ormai obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale, nonché oggetto di procedure di contenzioso in sede europea.
  Al riguardo la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea del decreto ministeriale 26 marzo 1992 recante «Norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per la televisione», poiché porrebbe ostacoli alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia.
  L'articolo 2 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche, per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, nonché per limitare ai soli apparati strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare la necessità di essere elencati nella licenza di esercizio, nonché di ottenere un'autorizzazione generale, subordinata a requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per poter affidare ad imprese l'impianto e l'esercizio, anche contabile, degli apparati.Pag. 101
  Illustra quindi l'articolo 3, il quale consente l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radio analogiche in onde medie anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione e l'articolo 4, il quale è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche. La disposizione modifica l'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico e per l'AGCOM di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi. Provvede inoltre a distinguere la disciplina normativa dei contributi annuali richiesti dall'AGCOM ai soggetti operanti nei mercati regolamentati dalla stessa, da quella dei contributi richiesti dal MISE per l'autorizzazione generale alle imprese per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e per l'offerta del servizio telefonico, rimodulando altresì l'ammontare di questi ultimi diritti amministrativi.
  L'articolo 5 interviene sull'esclusione dai limiti di affollamento pubblicitario dei trailers cinematografici di origine europea, subordinando tale esclusione, prevista dalla disciplina vigente sui servizi di media audiovisivi, alla duplice condizione che i trailers abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria. La disposizione è volta a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea per garantire il corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/UE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE.
  Con riferimento all'articolo 6, fa presente che esso modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale, relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario, di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Prevede, pertanto, la facoltà per il richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, per le imprese e i professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.
  In tale ambito, rileva come, secondo la Commissione europea, la disposizione italiana in materia, imponendo ai richiedenti di brevetto (o, se vi sono, ai mandatari) di eleggere un domicilio in Italia per ricevere le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice, costituisce una restrizione della libertà fondamentale di libera prestazione dei servizi, garantita dall'articolo 56 del TFUE e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/UE.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 7, che interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea, precisando che gli affidamenti in essere alla data del 1o ottobre 2003 cessano alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1o ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data (mentre la norma vigente non richiede che la quotazione sia avvenuta a tale data). Invece, gli affidamenti assentiti alla data del 1o ottobre che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo la data del 1o ottobre 2003 cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore.
  L'articolo 8 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza Pag. 102e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/UE (cosiddetta direttiva rimpatri).
  In merito la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235 per il non corretto recepimento della direttiva.
  Con riferimento all'articolo 9, segnala come esso intervenga in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori, oltre a eliminare alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso. In particolare, la disposizione modifica alcuni requisiti relativi al campo visivo minimo verso l'alto, nonché, per gli esaminatori il requisito di essere titolari di patente di categoria B per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B. La disposizione elimina inoltre il divieto per i sedicenni che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 e per i conducenti di ciclomotori di trasportare un passeggero.
  L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n. 188 del 2003, che ha recepito le direttive del cosiddetto «primo pacchetto ferroviario», per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuito al Gestore dell'infrastruttura (RFI) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha il compito di garantire che questi non siano discriminatori. Anche l'eventuale adeguamento dell'ammontare del canone dovrà essere definito sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, anziché sulla base dei princìpi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  Su tali profili è aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2013 (causa C-369/11).
  L'articolo 12 riguarda la realizzazione di un Registro nazionale degli aiuti, destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «de minimis» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).
  L'obiettivo della norma è dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.
  Illustra quindi l'articolo 13, il quale attribuisce, al comma 1, al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale (intendendosi come tali le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale), ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
  La disposizione è volta ad adeguare l'ordinamento interno alla decisione 2012/21/UE relativa alle compensazioni esentate da previa notifica alla Commissione europea, entrata in vigore il 31 gennaio 2012, con obbligo di adeguamento entro il 31 gennaio 2014.
  In particolare segnala il comma 2, in base al quale le Amministrazioni centrali di settore redigono le relazioni sulle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei Servizi di interesse economico generale, in raccordo con le autonomie territoriali che sono tenute a Pag. 103fornire i dati. Tali relazioni sono poi trasmesse al Dipartimento delle politiche europee, ai fini della predisposizione della sopracitata relazione periodica da inoltrare alla Commissione europea. La definizione delle modalità attuative è demandata dal comma 3 a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge europea 2014.
  L'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/UEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili.
  In merito, ricorda che la Commissione europea ha avviato la procedura pre-contenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL: in risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione, le autorità italiane, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, hanno preannunciato la presentazione di una modifica della normativa in materia.
  L'articolo 15, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/13/UE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi.
  Al riguardo rammenta che la Commissione europea ha aperto, con la lettera di messa in mora, la procedura di infrazione n. 2014/515 per il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2009/13/UE, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/UE.
  L'articolo 16 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con il decreto legislativo n. 196 del 1999.
  In particolare, la disposizione interviene sulla tipologia delle informazioni minime da inserire nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e precisamente nell'Anagrafe bovina.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.
  Al riguardo segnala come la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2006, abbia emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato per la non corretta applicazione della direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici), in particolare in quanto è stata autorizzata la cattura, mediante l'utilizzo di reti, per la cessione ai fini del richiamo di determinate specie di uccelli nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna a partire dal 1994, in Toscana a partire dal 1996, nelle Marche dal 1998 e nella Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2000.
  Illustra quindi l'articolo 18, che interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero. La norma è volta a chiudere definitivamente il caso EU Pilot 5391/13/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla direttiva 2009/147/UE della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui consente, non vietandolo espressamente, il commercio di esemplari di specie di uccelli non rientranti tra la Pag. 104fauna selvatica italiana, ma, comunque, oggetto di tutela da parte della stessa direttiva.
  L'articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli da 217 a 226 del Codice ambientale), al fine di superare i rilievi della Commissione europea relativi al non corretto recepimento della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/UE).
  In particolare, viene ampliato l'ambito di applicazione della disciplina, per far sì che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, è stabilito che la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea.
  Viene introdotta inoltre una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del Codice ambientale e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.
  Vengono altresì modificate le definizioni di «riciclaggio organico» e di «accordo volontario», per renderle perfettamente aderenti alla corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea.
  L'articolo 20 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, in attuazione della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
  In tale ambito segnala in particolare il comma 1 il quale, al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile.
  Il comma 2 autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le predette risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC).
  Il comma 3 consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale, anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni.
  L'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Rileva quindi come la Commissione sia chiamata, altresì, a esaminare congiuntamente, ai fini della formulazione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, la Relazione consultiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII n. 2), la quale è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
  Rammenta che, in base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente.
  In sostanza, a differenza della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – la quale indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.
  Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.
  In merito segnala preliminarmente come il tempo intercorso rispetto al periodo Pag. 105cui si riferisce la Relazione, ne riduca notevolmente la rilevanza, sia sotto il profilo politico sia sotto quello conoscitivo.
  Passando al contenuto della Relazione, essa si articola in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in tre parti.
  La Parte prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento al quadro istituzionale e alle principali politiche macroeconomiche.
  La Parte seconda illustra in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo decisionale e alle attività dell'Unione europea delle principali politiche settoriali, nei diversi settori, che sono distintamente analizzati.
  La Parte terza riguarda il funzionamento degli strumenti di partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, con riferimento al coordinamento della posizione negoziale italiana e all'attuazione della normativa UE.
  In tale ambito segnala come, nell'ambito dell'analisi delle politiche macroeconomiche, contenuta nel secondo capitolo della Parte prima, di specifico rilievo appaiano, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 2.3, relativo all'Unione bancaria e ai servizi finanziari, nonché il paragrafo 2.4, relativo ai temi della fiscalità.
  Per quel che riguarda l'Unione bancaria la Relazione segnala, al paragrafo 2.3.1, come gran parte del 2013 sia stato dedicato a tali temi; in particolare il Consiglio ECOFIN del dicembre 2012 ha raggiunto un'intesa per la creazione di un Meccanismo unico di vigilanza bancaria (SSM), e per l'assegnazione alla Banca centrale europea dei compiti di vigilanza prudenziale sulle banche della zona euro.
  Il negoziato su tali materie, che è stato particolarmente serrato, ha portato inoltre a un accordo in sede ECOFIN raggiunto nel dicembre 2013 sulla proposta di regolamento concernente il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie (SRM), che si affianca alla normativa sul meccanismo unico di supervisione.
  Inoltre nel 2013 è stata approvata la direttiva 2013/36/UE (CRD IV), in materia di requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale è realizzato dallo schema di decreto legislativo recentemente esaminato dalla Commissione (Atto n. 147).
  Ricorda inoltre come sia stata altresì approvata, dopo un lungo negoziato, la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD), che armonizza le procedure di prevenzione e risoluzione delle crisi e prevede un quadro di coordinamento tra le diverse autorità nazionali.
  Sempre nel 2013 si è giunti all'approvazione della direttiva in materia di sistemi di garanzia dei depositi bancari (DGS), che assicura l'armonizzazione massima circa il limite massimo di indennizzo a favore dei depositanti, incidendo inoltre sul meccanismo di finanziamento di tali sistemi, che devono poter disporre, al termine di un periodo di transizione di 10 anni, dello 0,8 per cento dei depositi ammissibili alla garanzia.
  Illustra quindi il paragrafo 2.3.2 il quale, per quanto attiene alle questioni della regolazione dei mercati finanziari, evidenzia in primo luogo come nel corso del 2013 sia stata adottata la direttiva 2013/34/UE, che sostituirà le direttive contabili in materia di bilanci annuali e bilanci consolidati, rivisitando alcuni principi e criteri di valutazione contabile, incrementando inoltre la comparabilità tra i bilanci presentati da società operanti in diversi Paesi.
  È stata altresì adottata la direttiva 2013/50/UE (Transparency), che rivede la previgente direttiva sugli obblighi informativi delle società quotate.
  La Relazione dà inoltre conto dei lavori svolti nel 2013 su:
   la revisione della direttiva 2004/39/CE (MIFID);
   la revisione della direttiva 2003/6/CE (Market abuse);Pag. 106
   la revisione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) relativa ai fondi d'investimento armonizzati;
   il regolamento relativo ai depositari centrali di titoli (CSD);
   la proposta di direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle società;
   la proposta di direttiva e la proposta di regolamento sulla qualità delle revisioni legali dei conti.

  Nel medesimo periodo sono stati inoltre approvati:
   il regolamento che rivede il regolamento 1060/2009 sulle agenzie di rating (CRA III);
   il regolamento sui fondi europei di venture capital (EuVECA) e il regolamento sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

  È stato inoltre proposto dalla Commissione europea un regolamento per migliorare la produzione e l'uso di parametri finanziari (benchmark).
  Per quanto attiene alle tematiche della fiscalità diretta, il paragrafo 2.4.1 della Parte prima informa in primo luogo circa l'attuazione del Piano d'azione della Commissione europea per la lotta alla frode e all'evasione fiscale. A tale riguardo, ricorda che, in attuazione di tale piano, la Commissione europea ha adottato nel 2013 una proposta di modifica della direttiva sulla tassazione dei dividendi societari, sostanzialmente al fine di escludere l'esenzione dei dividendi stessi qualora il titolo partecipativo, che dà diritto all'esenzione, risulti non tassato nello Stato della società figlia.
  Nel corso del 2013 è stato condotto inoltre un importante negoziato sulla nuova direttiva relativa alla tassazione del risparmio: in tale contesto l'ECOFIN ha conferito mandato alla Commissione europea di concludere i negoziati tra la UE e 5 Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera), per adeguare le intese esistenti in materia alla nuova direttiva. Sono inoltre proseguiti i lavori del gruppo di lavoro sulla tassazione societaria per il monitoraggio delle misure dannose per la concorrenza.
  Con riferimento ai temi della fiscalità indiretta, il paragrafo 2.4.2 della Parte prima evidenzia come nel corso del 2013 l'attività si sia concentrata sull'attuazione del programma d'azione in materia di IVA, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento della base imponibile, la razionalizzazione delle esenzioni, aliquote ridotte e deroghe, nonché la semplificazione degli adempimenti per gli operatori economici.
  In tale contesto sono stati adottati:
   il regolamento 1042/2013 sul regime IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici;
   la direttiva 2013/42, relativa al meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA;
   la direttiva 2013/43, concernente l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ad alcune categorie di beni particolarmente esposti al rischio di frode.

  In merito al regime IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici la Relazione segnala inoltre i lavori svolti in sede UE sull'attuazione del regime speciale del «mini sportello unico» (Mini one stop shop – MOSS) il quale ha costituito oggetto anche dello schema di decreto legislativo, recentemente esaminato dalla Commissione Finanze, relativo all'attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129).
  Si è inoltre registrato un avanzamento della discussione sulle azioni prioritarie per il futuro dell'IVA, prevedendosi in tale contesto l'abbandono del principio della tassazione nello Stato di origine, nonché l'istituzione di un'imposta armonizzata sulle transazioni intraeuropee. A tale ultimo proposito, evidenzia come la Commissione europea abbia presentato una Pag. 107proposta di direttiva che attua una cooperazione rafforzata tra 11 Stati membri in tale settore.
  Evidenzia inoltre come nuovi sviluppi si siano registrati anche con la presentazione di una proposta di modifica della direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda la dichiarazione IVA standard e come siano altresì proseguiti i lavori sulla proposta di direttiva relativa al regime IVA dei voucher, nonché sulla proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia (DTE).
  Con riferimento al settore doganale, oggetto del paragrafo 2.4.4 della Parte prima, la Relazione evidenzia l'approvazione di un nuovo codice doganale, in forma di rifusione del regolamento n. 450/2008, che mira, tra l'altro, a completare l'informatizzazione delle relative procedure, nonché a codificare le procedure a favore degli operatori economici affidabili.
  In tale contesto, la Relazione evidenzia come l'Agenzia delle dogane abbia quasi completato il programma Sportello unico doganale, che consentirà di offrire alle imprese interessate una interfaccia informatico unico per la gestione dei documenti doganali e l'unificazione dei vari controlli in materia.
  Nel corso del 2013 è stato inoltre emanato il regolamento n. 608/2013 per quanto riguarda le nuove modalità di intervento dell'Autorità doganale nei confronti delle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale.
  È altresì terminato l'esame della proposta istitutiva di un programma d'azione per la dogana nell'UE relativamente al periodo 2014-2020 (DOGANA 2020).
  Ulteriori attività hanno riguardato due proposte di decisione volte a eliminare il traffico illecito dei prodotti del tabacco.
  Fa quindi presente come ulteriori temi evidenziati in materia tributaria riguardino la cooperazione amministrativa in materia tributaria.
  In tale ambito il paragrafo 2.4.3 della Parte prima segnala la presentazione della proposta di revisione della direttiva 2011/16/UE, che prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le autorità fiscali a partire dal 1o gennaio 2015. In tale contesto la Relazione segnala il determinante contributo dell'Italia all'elaborazione di un nuovo standard di scambio di informazioni, da adottare a livello multilaterale e che consentirà di aumentare l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale internazionale.
  Per quanto riguarda la Parte terza della Relazione, il paragrafo 1.2.4 evidenzia il lavoro di coordinamento svolto dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), al fine di rappresentare al meglio la posizione negoziale italiana relativamente alla proposta di regolamento concernente lo Statuto della Fondazione europea, che intende istituire una forma giuridica europea di ente di pubblica utilità.
  A tale proposito la Relazione sottolinea come gli aspetti di maggiore criticità su tale tematica riguardino principalmente il trattamento fiscale della Fondazione europea, evidenziando come l'Italia abbia chiesto lo stralcio della proposta ed il suo trattamento in ambito specificamente fiscale.
  Il paragrafo 2.4 della Parte terza fornisce i dati relativi allo stato di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria. In tale contesto segnala come, alla fine del 2013, il numero di procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia, nei diversi stadi, fosse di poco superiore a 100 (104), in leggero aumento rispetto alle procedure pendenti al 1o gennaio 2013 (99) e come, nel corso del 2013, siano state comunque archiviate 53 procedure, mentre le nuove contestazioni sono state 58.
  La Relazione segnala altresì, al paragrafo 2.3, il lieve peggioramento del tasso di trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive europee riguardanti il mercato interno (internal market scoreboard), che è passato dall'1 all'1,7 per cento, principalmente a causa della mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012.
  Sempre nell'ambito della Parte terza, il paragrafo 2.6.1 illustra l'attività della Pag. 108Guardia di finanza svolta nel 2013 con riferimento alle tematiche connesse alla partecipazione dell'Italia all'UE.
  Al riguardo, segnala il contributo svolto dal Corpo sul fronte della cooperazione internazionale di polizia, in particolare per quanto concerne:
   il contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
   il contrasto alla criminalità organizzata di origine italiana;
   il contrasto al contrabbando di stupefacenti;
   la lotta alla corruzione internazionale;
   il contrasto all'immigrazione clandestina.

  La Relazione fornisce altresì dati circa i risultati conseguiti nel corso del 2013 dalla stessa Guardia di finanza per quanto riguarda il contrasto alle varie forme di illegalità che recano pregiudizio alle uscite del bilancio UE, nel cui ambito è stata particolarmente sviluppata la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che, nella giornata di domani o nella mattinata di giovedì 16 aprile prossimo, il relatore, Petrini, potrebbe formulare la sua proposta di relazione sul disegno di legge C. 2977 – Legge europea 2014 e la sua proposta di parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013, nella prospettiva di concluderne l'esame entro la stessa seduta di giovedì, ovvero nella seduta di martedì 21 aprile prossimo.

  Paolo PETRINI (PD) concorda con l'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come la tempistica prevista per l'esame del disegno di legge C. 2977 non sia particolarmente stringente, atteso che il provvedimento è inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento al rilievo del deputato Pesco, segnala come la XIV Commissione abbia chiesto alle Commissioni competenti in sede consultiva di concludere l'esame sui provvedimenti entro la settimana in corso.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo.
Nomina n. 44.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta dell'8 aprile scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, nella seduta dell'8 aprile scorso, la relatrice, Fregolent, aveva svolto una relazione sulla proposta di nomina e che nella seduta del 9 aprile scorso si è svolta l'audizione informale dottor Giani.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatrice, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, da conto delle sostituzioni.

Pag. 109

  La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.
  (segue la votazione).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, comunica il risultato della votazione:
   Presenti:  27   
   Votanti:  26   
   Astenuti:   1   
   Maggioranza:  14   
   Hanno votato :  22   
   Hanno votato no:   4   

  La Commissione approva.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alberti, Barbanti, Bernardo, Boccadutri (in sostituzione di Zoggia), Carbone, Carella, Causi, Colaninno, Currò, Dell'Aringa (in sostituzione di Bonifazi), De Maria, Marco Di Maio, Fassina (in sostituzione di Gitti), Fragomeli, Fregolent, Ginato, Giulietti (in sostituzione di Pelillo), Gutgeld, Laforgia (in sostituzione di Capozzolo), Lodolini, Moretto, Pesco, Petrini, Richetti (in sostituzione di Marco Di Stefano), Ruocco, Sanga.

  Si è astenuto il deputato Capezzone.

  La seduta termina alle 14.25.