CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 febbraio 2015
395.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 67

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 13.25.

  Michele PELILLO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04812 Causi: Chiarimenti in merito al regime di detrazione IVA degli acquisti applicabile ai contratti di soccida agraria.

  Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marco CAUSI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita a una problematica che gli è stata sottoposta dal deputato Terrosi, anche a seguito delle sollecitazioni in merito pervenute dal mondo agricolo in relazione al regime IVA di un contratto, quello della soccida agraria, che risulta particolarmente antico ma ancora ampiamente utilizzato.
  In tale contesto ritiene che la vicenda relativa al regime applicabile alla detrazione IVA degli acquisti effettuati nell'ambito del rapporto di soccida presenti alcuni elementi di singolarità. Infatti, nel momento in cui si afferma che il soccidario, il quale è chiamato a pagare l'IVA sulla propria prestazione, è abilitato a detrarre l'IVA assolta sugli acquisti dei beni necessari allo svolgimento dell'attività, solo nel caso in cui venda direttamente il bestiame frutto del rapporto contrattuale, si dovrebbe ritenere, coerentemente, che il predetto soccidario non debba essere soggetto a tale imposta nel caso in cui egli non proceda alla vendita del bestiame medesimo.
  Considera pertanto importante approfondire ulteriormente la questione, anche in considerazione del fatto che il contratto di soccida risulta molto diffuso non solo nel settore del comparto dell'allevamento ma anche in altri comparti agricoli.

5-04813 Barbanti: Elementi informativi in merito alla retribuzione dell'Amministratore delegato della Banca Monte dei Paschi di Siena.

  Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) illustra la propria interrogazione, ricordando in primo luogo che nel 2013 la Banca Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto 4 miliardi di euro di aiuti di Stato, avendo chiuso l'esercizio con una perdita di 1,4 miliardi di euro, che si sommava a 3,2 miliardi persi nel 2012.
  In tale quadro rammenta che il contratto di assunzione del dottor Fabrizio Viola, amministratore delegato di MPS, prevedeva una retribuzione totale di euro 3,5 milioni di euro complessivi e che, in base alle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, emanate dalla Banca d'Italia nel 2011, per le banche e i gruppi bancari che beneficiano di interventi pubblici eccezionali la remunerazione variabile è rigorosamente limitata in percentuale del risultato netto della gestione quando essa non sia compatibile con il mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione e con un'uscita tempestiva dal sostegno pubblico.
  Fa presente inoltre come, in base alle suddette norme, nessuna remunerazione variabile possa essere pagata agli esponenti aziendali, salvo che ciò non sia giustificato: pertanto al dottor Viola non sarebbe spettato alcun compenso variabile per l'anno 2013 ma unicamente il compenso fisso.Pag. 68
  In tale contesto rileva come la delibera della Commissione europea con cui sono stati approvati gli aiuti di Stato a MPS assunta nel 2013 abbia indicato come «inappropriata» una remunerazione per i top manager che superi i 500.000 euro e come la stessa MPS abbia emesso un comunicato, ancor prima che gli aiuti fossero approvati dalla Commissione, in cui ha espresso il proprio impegno a rispettare il limite massimo di remunerazione fino al completamento dell'aumento di capitale o al rimborso integrale dei Nuovi Strumenti Finanziari.
  Evidenzia tuttavia come, all'esito di tali vicende, dalla relazione sulla remunerazione di MPS per l'anno 2013 risulti che, considerata la necessità di ottemperare alla richiesta della Commissione europea, il dottor Viola ha accettato la proposta di riduzione della retribuzione a 500.000 euro e che, a fronte di detta riduzione, è stato pattuito un importo transattivo di 1,2 milioni di euro.
  In relazione a tale vicenda, l'atto di sindacato ispettivo chiede quindi al Governo di quali elementi disponga, se abbia avallato la decisione di corrispondere i compensi percepiti dall'amministratore delegato di MPS e quali siano, in tale eventualità, i motivi e presupposti della predetta decisione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), nel prendere atto della risposta del Sottosegretario, ritiene in primo luogo che, in un sistema meritocratico, la professionalità richiesta e la responsabilità attribuita debbano essere adeguatamente retribuite.
  Evidenzia tuttavia come, nell'attuale momento di gravi difficoltà economiche attraversato dall'Italia, nel quale si segnalano forme di dumping salariale e una diffusa situazione di difficoltà per le famiglie e le imprese, coloro che rivestono ruoli apicali, in un settore di interesse collettivo e con rilevanti ripercussioni sul settore pubblico, quale quello bancario, dovrebbero tenere comportamenti adeguati, evitando di eludere l'applicazione di norme che impongono criteri e pratiche di prudente gestione, soprattutto nei casi, come quello di MPS, in cui la banca evidenzia un andamento economico negativo.

5-04814 Paglia: Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella cosiddetta «lista Falciani».

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giovanni PAGLIA (SEL) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi molto soddisfatto dell'esauriente risposta ma esprimendo al contempo meraviglia per il fatto che, mentre la Guardia di finanza ha utilizzato i dati della lista Falciani, attivandosi presso numerose Procure della Repubblica per i profili penali conseguenti, l'Agenzia delle entrate sembra aver deciso, in modo del tutto incomprensibile, di non utilizzare la predetta lista. Chiede quindi al Governo di sollevare la questione nei confronti della stessa Agenzia, riservandosi altrimenti di presentare in materia un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

5-04815 Busin: Irregolarità nella determinazione dell'accisa sulle sigarette elettroniche.

  Filippo BUSIN (LNA) illustra brevemente la propria interrogazione, ricordando di aver espresso voto favorevole sul parere approvato dalla Commissione sullo schema di decreto recante modifiche al regime di tassazione sui tabacchi lavorati, il quale è intervenuto anche sulla tassazione delle sigarette elettroniche.
  In quell'occasione il suo voto favorevole era stato tuttavia motivato dalla presenza, nel parere approvato, di una precisa condizione che chiedeva di salvaguardare, in Pag. 69sede di determinazione dell'accisa, il settore delle sigarette elettroniche, il quale coinvolge un elevato numero di imprese e di esercizi commerciali. In tale contesto, a prescindere dalla risposta che sarà fornita, si dichiara molto deluso dal comportamento tenuto in materia dal Governo, il quale non ha tenuto in alcun conto la predetta condizione, stabilendo invece un livello di tassazione assolutamente inaccettabile e gravemente lesivo per tale settore.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Filippo BUSIN (LNA) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale si limita, peraltro, a fornire alcuni elementi conoscitivi che ritiene di dover contestare. In particolare, evidenzia come la normativa EN ISO 3308/2012 richiamata nella risposta riguardi la tossicità delle sigarette, e non possa pertanto essere utilizzata per stabilire il livello di accisa sulle sigarette elettroniche. Pertanto, appare evidente come l'Amministrazione finanziaria abbia in qualche modo sottoposto a una torsione impropria il procedimento per la definizione del livello di accisa applicabile in merito, al fine di giungere comunque a stabilire un certo valore di tale prelievo che appare del tutto sproporzionato, risultando pari a più di due volte il valore del prodotto oggetto della tassazione stessa.
  Rileva quindi come, in un contesto di mercato nel quale gli acquirenti delle sigarette elettroniche possono comprare tali prodotti all'estero a un prezzo minore rispetto a quello praticato in Italia, a causa del più favorevole regime fiscale ivi vigente, la decisione di stabilire un'accisa particolarmente elevata su di essi determinerà una riduzione del PIL nazionale, avvantaggiando gli operatori esteri e colpendo invece pesantemente il settore nazionale, il quale ha svolto in questo ultimi anni un'importante funzione, consentendo a molti imprenditori e operatori commerciali di trovare uno sbocco occupazionale in una fase di grave crisi economica. Tale circostanza appare ancora più paradossale alla luce del principio direttivo di invarianza del carico tributario previsto dalla delega fiscale in forza della quale è stato adottato il citato decreto legislativo, principio che è stato invece totalmente disatteso dal Governo.
  Invita pertanto l'Esecutivo a riflettere ulteriormente sulla questione, ritenendo del tutto paradossale che si persegua un obiettivo di tax compliance laddove invece si colpiscono fiscalmente, in modo del tutto sproporzionato, operatori economici che nulla hanno chiesto allo Stato.

5-04816 Bernardo: Parità di trattamento sul territorio nazionale rispetto al regime delle tasse automobilistiche applicabile alle auto storiche di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

  Alessandro PAGANO (AP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Alessandro PAGANO (AP) prende atto della risposta fornita.

5-04817 Ruocco: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo di invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d'imposta.

  Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Carla RUOCCO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

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5-04818 Sandra Savino: Chiarimenti in merito all'applicazione del «ravvedimento operoso lunghissimo» di cui all'articolo 1, commi da 634 a 637, della legge di stabilità 2015.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Sandra SAVINO (FI-PdL) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

  Michele PELILLO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.
Audizione del professor Cesare Conti.
(Svolgimento e conclusione).

  Michele PELILLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

  Cesare CONTI, professore di Finanza aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Michele PELILLO, presidente, Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), a più riprese, Marco CAUSI (PD) e Girolamo PISANO (M5S), a più riprese, ai quali risponde Cesare CONTI, professore di Finanza aziendale presso l'Università Bocconi di Milano.

  Michele PELILLO, presidente, ringrazia il professor Cesare Conti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

  La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 147.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Gregorio GITTI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso Pag. 71all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Atto n. 147).
  In primo luogo sottolinea la rilevantissima attualità e pervasività delle soluzioni normative contenute nello schema di decreto, che riconfigurano innanzitutto i poteri di controllo della Banca d'Italia sugli operatori creditizi, anche nei confronti degli organi amministrativi delle banche. In quest'ambito in cima a tale filiera normativa si pone il consenso, raggiunto in sede di Comitato di Basilea, che ha portato alla definizione dell'Accordo di Basilea 3; successivamente, a seguito della gravissima crisi economico-finanziaria iniziata nel 2009, l'Unione europea ha costituito un nuovo corpus normativo organico in materia di regolazione, supervisione e risoluzione delle banche, istituendo un'Unione bancaria europea e un Sistema di vigilanza comune su tutte le banche dell'area Euro.
  In tale ambito ricorda che l'Unione bancaria europea istituita tra i Paesi dell'eurozona è fondata su tre pilastri: 1) il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), 2) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM); 3) le connesse disposizioni in materia di finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi di garanzia dei depositi (DGS) e un meccanismo comune di backstop (linee di credito finanziate o garantite con denaro pubblico, per assicurare la liquidità necessaria alla risoluzione di eventuali crisi bancarie). Il primo pilastro (Meccanismo di vigilanza unico) configura l'esercizio congiunto, dal novembre 2014, di compiti e poteri di vigilanza sulle banche da parte della Banca centrale europea (con il neo-costituito Consiglio di sorveglianza) e delle autorità di vigilanza dei paesi dell'area dell'euro (nonché di quelli extra area che vorranno aderirvi). La BCE vigila direttamente le banche cosiddette significative. Le altre banche sono soggette alla vigilanza delle autorità nazionali, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla BCE e di un'azione di supervisione comunque svolta da quest'ultima prevalentemente sulla base di informazioni trasmesse dalle autorità di vigilanza nazionali; la BCE potrà anche assumere la vigilanza diretta su queste banche se lo riterrà necessario.
  In questo quadro l'Unione europea ha adottato il cosiddetto CRD-IV package, costituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/CE, con cui sono state sostituite le previgenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ed è stato recepito a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali (il quale fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità).
  Fa presente che, in particolare, la direttiva 2013/36/CE detta le disposizioni generali (concernenti l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni rilevanti, individuando altresì le autorità competenti negli Stati membri all'esercizio delle attività di vigilanza in coordinamento con l'Autorità di vigilanza europea – European Banking Authority – EBA) e disciplina le condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi, che viene subordinato ad apposito regime autorizzatorio. Le norme si occupano altresì delle partecipazioni qualificate in un ente creditizio, con obbligo di notifica alle autorità competenti della volontà di acquisire dette partecipazioni. La direttiva inoltre disciplina:
   i requisiti di capitale iniziale delle imprese di investimento, rimandando al citato regolamento n. 575/2013;
   il diritto di stabilimento degli enti creditizi (Titolo V) e, conseguentemente, l'esercizio della libera prestazione di servizi e i poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché i principi cui ci si deve attenere nelle relazioni coi paesi terzi (titolo VI);
   la vigilanza prudenziale (titolo VII), in particolare i poteri di vigilanza, i poteri di irrogare sanzioni e il diritto di ricorso;
   il processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, i criteri Pag. 72tecnici relativi all'organizzazione e al trattamento dei rischi, la governance, le misure e i poteri di vigilanza, ivi inclusa la vigilanza su base consolidata;
   le riserve di capitale, con le modalità di fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica.

  Rammenta inoltre che, oltre a recepire nell'ordinamento comunitario i principi dettati da Basilea 3, la direttiva ha provveduto a rafforzare ulteriori presidi della regolamentazione dell'intermediazione finanziaria rispetto a quelli previsti dal Comitato di Basilea, in particolare state rivedendo le discipline in materia di governo societario, politiche di remunerazione e sanzioni. In particolare, in materia di governo societario, sono rafforzati gli obblighi nei confronti degli amministratori nello svolgimento dell'effettiva supervisione dei rischi assunti dall'ente; sono formulate indicazioni sulla composizione degli organi amministrativi e sul loro funzionamento, con una piena responsabilizzazione e coinvolgimento del singolo amministratore, al fine di favorire l'indipendenza di giudizio ed evitare il cosiddetto group thinking (ossia l'appiattimento verso una sorta di «pensiero collettivo» non differenziato). Le nuove norme stabiliscono i principi e i criteri fondamentali per la definizione degli assetti organizzativi interni agli enti vigilati, introducendo regole per l'individuazione dei compiti (e delle responsabilità) degli organi aziendali (specie con riferimento all'organo gestorio) e per la distribuzione degli incarichi.
  Il regolamento n. 575/2013 prevede, dal canto suo, l'obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell'operatività. A questo scopo, tenendo fermo l'attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8 per cento in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione, stabilendo:
   una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (cosiddetto Tier 1) affinché includa soltanto il common equity (composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte);
   l'innalzamento del requisito minimo relativo al common equity al 4,5 per cento (a fronte del 2 per cento previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6 per cento (a fronte dell'attuale 4 per cento);
   l'introduzione di un moltiplicatore pari a 0,7619, cosiddetto PMI supporting factor, da applicare all'ammontare destinato a riserva, che recepisce una richiesta formulata dal Parlamento europeo, dal Parlamento italiano, nonché da numerose associazioni di categoria, anche italiane, (Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e ABI), volto a neutralizzare i possibili effetti restrittivi delle nuove regole sull'erogazione del credito alle PMI.

  Segnala quindi che, come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, è prevista l'introduzione di due riserve di capitale (cosiddetti buffer o cuscinetti):
   una cosiddetta riserva di conservazione del capitale, pari al 2,5 per cento, costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell'UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione: il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;
   una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca, al fine di consentirle di creare in tempi di crescita Pag. 73economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.

  La normativa recata dal Regolamento mira altresì:
   a garantire una migliore gestione del rischio di liquidità mediante l'introduzione, nel 2015, dopo un periodo di osservazione, di un coefficiente di copertura di liquidità (liquidity coverage ratio – LCR);
   a ridurre il ricorso ai rating di credito esterni, in particolare introducendo l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui rating esterni, ma anche su metodi interni di valutazione del credito (considerando 70 della direttiva);
   a fissare il rapporto tra stipendio base e bonus dei banchieri a 1:1, con possibilità di elevarlo fino a un massimo di 1:2 con il voto favorevole di almeno il 65 per cento degli azionisti che rappresentino almeno il 50 per cento del capitale; inoltre, per ridurre il rischio dell'azzardo morale mirato all'arricchimento a breve termine, qualora il bonus aumentasse oltre il rapporto di 1:1, la corresponsione di un quarto del bonus stesso verrebbe posticipata di almeno cinque anni;
   ad obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero di dipendenti.

  In tale contesto ricorda che, a causa della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2013/36/UE, fissato al 31 dicembre 2013, il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2014/0142) con il quale contesta il mancato recepimento della predetta direttiva.
  Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 6 articoli, segnala come esso apporti numerose modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993) e al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), in particolare per quanto riguarda:
   la complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, valida non solo per il settore bancario e creditizio, ma che si estende anche agli enti operanti nel settore finanziario (ovvero i soggetti disciplinati dal TUF), nonché il divieto di cumulo degli incarichi;
   il rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB), che sono integrati con il potere di rimozione di uno o più esponenti aziendali a specifici presupposti di legge;
   la previsione di specifici meccanismi di segnalazione, sia all'interno degli intermediari che presso l'autorità di vigilanza, delle eventuali violazioni normative;
   l'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto;
   l'adeguamento dei massimali e dei minimi delle sanzioni, nonché la loro differenziazione tra persone fisiche e giuridiche;
   lo svincolamento del potere regolamentare della Banca d'Italia dalla necessità di una previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).

  Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), il quale detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Pag. 74
  In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 154, il Governo è delegato a:
   ai sensi della lettera a), modificare il TUB e il TUF al fine di recepire il richiamato CRD-IV package;
   ai sensi della lettera b), prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia e della CONSOB, che devono operare tenendo conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;
   ai sensi della lettera c), attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri assegnati dalla direttiva e dal regolamento;
   ai sensi della lettera d), rivedere la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi, individuando anche il momento della prima valutazione dei requisiti;
   ai sensi della lettera e), attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;
   ai sensi della lettera f), stabilire l'obbligo dei soci e degli amministratori degli intermediari di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni secondarie in materia di remunerazione o incentivazioni;
   ai sensi della lettera g), individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni attribuite dal regolamento agli Stati membri;
   ai sensi della lettera h), disciplinare modalità di segnalazione delle violazioni, interne agli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e protezione dei soggetti coinvolti.

  La lettera i) del comma 1 riguarda invece la disciplina delle sanzioni: a tale proposito evidenzia come la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto chiarisca che la delega legislativa è più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria.
  Il numero 1.1) della predetta lettera i), delega il Governo a rivedere l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144 del TUB (il quale reca le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti per violazione delle norme in materia, tra l'altro, di ispezioni bancarie, vigilanza, requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, iscrizione all'albo) alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità dei soggetti coinvolti (che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, dipendenti e coloro che hanno un rapporto diverso dal rapporto di lavoro subordinato).
  Ai sensi del numero 1.2) della citata lettera i), l'entità della sanzione applicabile alle società o enti è compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato mentre la sanzione applicabile alle persone fisiche è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro; è in ogni caso possibile elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. In base al numero 2) il Governo è quindi delegato ad estendere la disciplina sanzionatoria a tutte le violazioni previste all'articolo 144 del TUB, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione, mentre il numero 3) stabilisce che analoghi criteri dovranno essere rispettati nella Pag. 75revisione della disciplina sanzionatoria prevista dagli articoli 133 sull'abuso di denominazione, 139 e 140 sull'autorizzazione e gli obblighi di comunicazione in materia di partecipazione in banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, nonché di società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari. Il numero 4) prevede la conferma dei reati vigenti e la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dalla direttiva in esame di non introdurre sanzioni amministrative per le altre fattispecie in materia di abusivismo bancario e finanziario (articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132).
  Rileva quindi come la lettera l) del numero 1) riguardi la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, stabilendo che il Governo è delegato a seguire i predetti principi di delega in relazione all'articolo 144 del TUB, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abuso di denominazione, comunicazione sulla partecipazione al capitale e in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articoli 188, 189 e 190). Il numero 2) della lettera l) prevede la revisione, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005), dei minimi e massimi edittali delle sanzioni in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di voto (di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194 del TUF, già modificati a suo tempo dalla citata legge sul risparmio), in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a euro cinquemila e massimi non superiori a cinque milioni di euro. La lettera m), ai numeri da 1 a 4), stabilisce ulteriori criteri in materia di sanzioni – comuni ad entrambe le tipologie descritte (TUB e TUF) – riguardanti l'estensione del principio del favor rei, la definizione dei criteri cui Banca d'Italia e CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981, sulle sanzioni amministrative, la pubblicazione delle sanzioni irrogate e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, l'attribuzione alla Banca d'Italia e alla CONSOB del potere di definire disposizioni attuative, anche riguardo alla nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione delle sanzioni.
  Il numero 5) della lettera m) prevede, con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione; in tale ambito è rimessa all'autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. La lettera n) consente alle autorità di vigilanza possono di adottare le misure relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, alla sospensione temporanea dall'incarico, mentre la lettera o) contempla la possibilità che esse revochino l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari.
  Illustra quindi la lettera p), la quale, al fine di garantire la coerenza, proporzionalità e adeguatezza del sistema sanzionatorio, prevede una delega volta ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nel decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di antiriciclaggio, mentre la lettera q) stabilisce il coordinamento dell'ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo.
  Rammenta che, in forza del meccanismo previsto dalla disciplina di delega di per il recepimento della direttiva n. 2013/36, il termine di scadenza per l'esercizio della relativa delega è fissato al 12 maggio 2015.
  In questo quadro normativo rileva come non tutte le norme della CRD IV necessitino di recepimento attraverso fonti Pag. 76di rango legislativo, in quanto, ai sensi dell'articolo 53 del TUB, la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali alcune materie.
  In forza di tale potestà normativa la Banca d'Italia ha quindi già dato avvio all'attuazione in Italia della direttiva 2013/36/UE con l'emanazione delle Disposizioni di vigilanza per le banche (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013), e con i successivi aggiornamenti di tali Disposizioni. Le disposizioni sono entrate vigore il 1o gennaio 2014, data dalla quale è direttamente applicabile nei singoli Stati il menzionato regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in materia di requisiti patrimoniali.
  Con l'aggiornamento del 6 maggio 2014 alle Disposizioni di vigilanza per le banche è stato inserito alla parte prima il nuovo titolo IV «Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi», capitolo 1 «Governo societario», il quale dà attuazione alla direttiva CRD IV, per le parti relative agli assetti di governo societario delle banche, e tengono conto delle indicazioni date dall'Autorità Bancaria Europea e dagli altri organismi internazionali, tra cui il Fondo Monetario Internazionale. Tali disposizioni sono state elaborate ad esito dell'analisi delle osservazioni pervenute durante la consultazione pubblica che si è conclusa il 23 gennaio 2014.
  La predetta circolare della Banca d'Italia ha attuato la CRD IV in materia di:
   accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari; l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi);
   misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);
   processo prudenziale;
   informativa al pubblico Stato per Stato;
   governo societario, controlli interni, gestione dei rischi;
   politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

  In tale ambito segnala altresì come si debba invece fare ricorso alla normativa primaria per il recepimento di quelle parte del pacchetto il recepimento della CRD IV che comportano la modifica di disposizioni di legge, contenute nel TUB e nel TUF.
  Passando a illustrare in dettaglio le singole disposizioni dello schema di decreto, l'articolo 1, comma 1, intervenendo su diversi commi dell'articolo 1 del TUB, anzitutto apporta modifiche di coordinamento normativo alle definizioni rilevanti per la legislazione bancaria.
  In tale ambito la lettera f) del comma 1 elimina l'obbligo per la Banca d'Italia di adeguarsi alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) per l'ulteriore definizione, rispetto alla nozione di legge, del concetto di «stretti legami» (prevista dall'articolo 1 comma 2, lettera h) del TUB) tra banca e soggetti italiani o esteri; tale potere definitorio ha lo scopo di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. Il comma 2 modifica l'articolo 4, comma 1, del TUB, prevedendo in sostanza che la Banca d'Italia non formuli più proposte al CICR in materia di vigilanza. Il comma 3 introduce nel TUB norme di coordinamento con i poteri conferiti alle Autorità nazionali dal CRD-IV package e dal nuovo assetto della vigilanza bancaria in UE.
  Più in dettaglio, segnala che è inserito un nuovo comma 3-bis nell'articolo 6 del TUB, ai sensi del quale le autorità creditizie nazionali esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal TUB:
   per assicurare il rispetto del citato regolamento (UE) n. 575/2013;
   per assicurare il rispetto delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea;
    in caso di inosservanza degli atti dell'EBA direttamente applicabili.

  Il comma 4 dell'articolo 1 interviene per modificare il riferimento all'ISVAP, Pag. 77sostituendolo con quello all'IVASS. Il comma 5 modifica il regime di pubblicità di alcuni provvedimenti la cui pubblicazione è a cura della Banca d'Italia, intervenendo a tal fine sull'articolo 8, comma 1 del TUB. In sostanza, per effetto delle modifiche, in luogo di emettere un bollettino periodico, la Banca d'Italia è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie, nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
  Il comma 6 apporta alcune modifiche all'articolo 12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di deposito. In particolare, viene consentito alla Banca d'Italia di esercitare il potere di disciplinare l'emissione da parte delle banche di obbligazioni e titoli di deposito senza conformarsi ad una preventiva delibera CICR. Il comma 7 modifica l'articolo 14 del TUB, in merito alle condizioni per il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, modificate dallo schema di decreto. Tra l'altro, viene aggiunto un nuovo comma 4-bis nel predetto articolo 14 del TUB, al fine di chiarire che le disposizioni attuative del novellato articolo in materia di condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, saranno emanate dalla Banca d'Italia, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dalla legge, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione. Il comma 8 modifica l'articolo 17 del TUB, espungendo il riferimento alle deliberazioni del CICR anche per quanto riguarda la disciplina, da parte della Banca d'Italia, dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica. Il comma 9, modificando con finalità di coordinamento l'articolo 18 TUB, intende precisare che alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento si applicano le disposizioni previste dai soli commi 1, 3 e 4 dall'articolo 79 (in luogo dell'intero articolo), come novellato dal comma 31 dell'articolo 1 dello schema di decreto. Il comma 10 interviene sull'articolo 19 del TUB, relativo ai criteri per l'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, all'acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche, al fine di coordinarlo con la disciplina dei nuovi articoli 25 e 26, modificati dalle disposizioni dello schema di decreto.
  In tale contesto rileva come la lettera a) del comma 10 intervenga sui criteri da utilizzare per valutare il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto delle partecipazioni rilevanti, chiarendo che tra tali criteri vi è la reputazione del potenziale cliente ai sensi dell'articolo 25 del TUB, modificato dal comma 12 dell'articolo 1 dello schema, nonché dell'idoneità, ai sensi del modificato articolo 26 TUB, degli esponenti aziendali di vertice. Dalla norma viene espunto il riferimento ai requisiti previsti dagli articolo 25 e 26, in coerenza con le modifiche effettuate a tali articoli dallo schema di decreto. La lettera b) del comma 10 modifica il comma 9 dell'articolo 19 del TUB, al fine di svincolare dalla delibera del CICR il potere della Banca d'Italia di emanare le disposizioni attuative della disciplina sull'acquisto di partecipazioni rilevanti. Il comma 11 modifica la rubrica del Capo IV, Titolo II del TUB, che muta da «requisiti di professionalità e di onorabilità» in «Partecipazioni al capitale ed esponenti aziendali». Il comma 12 sostituisce integralmente l'articolo 25 del TUB, la cui rubrica viene modificata da «Requisiti di onorabilità dei partecipanti» in «Partecipanti al capitale».
  Sottolinea quindi come, in primo luogo, al comma 1 del nuovo articolo 25 venga integrata la previsione che affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la determinazione con regolamento dei requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni rilevanti nelle banche (di cui al citato articolo 19 del TUB), specificandosi che questi ultimi devono soddisfare altresì criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. Il comma 2 del nuovo articolo 25 affida al Pag. 78MEF il potere di emanare le relative disposizioni attuative, individuando, tra l'altro:
   a) i requisiti di onorabilità;
   b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
   c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

  Ai sensi del novellato comma 3 dell'articolo 25, ove i criteri e requisiti non siano soddisfatti, si impedisce ai predetti soggetti di esercitare i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di «rilevanza» come indicate al menzionato articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni eccedenti sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del TUB. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
  Passa a illustrare il comma 13, il quale sostituisce integralmente l'articolo 26 del TUB, rinominandone la rubrica da «Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti» a «Esponenti aziendali», nonché integrando la previsione del regolamento ministeriale che fissi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche. In particolare i commi 1 e 2 del nuovo articolo 26 specificano che i soggetti che svolgono funzioni apicali (amministrazione, direzione e controllo) presso le banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. Viene chiarito che, a tale scopo, gli esponenti apicali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca (novellato comma 2). Il comma 3 del nuovo articolo 26 affida al MEF il compito di emanare le relative disposizioni attuative in materia di requisiti degli organi apicali, individuando, tra l'altro:
   a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
   b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
   c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
   d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
   e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità;
   f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

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  Il comma 4 prevede che il MEF può determinare i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
  Il comma 5 del nuovo l'articolo 26 affida agli organi di amministrazione e controllo delle banche il compito di valutare l'idoneità degli esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo cui questi appartengono, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza, e di adeguata composizione dell'organo, si affida agli organi stessi il compito di adottare misure necessarie a colmarle. Invece, in ogni altro caso, il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio, la quale è pronunciata dall'organo competente entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.
  Il comma 6 del novellato articolo 26 stabilisce che la Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dagli organi di amministrazione e controllo; in caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.
  In tale contesto segnala come le vigenti disposizioni in materia, recate dal comma 2 dell'articolo 26, stabiliscano che il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio (non differenziando, dunque, le conseguenze derivanti dal difetto dei requisiti richiesti dalla legge), affidandone la dichiarazione al consiglio di amministrazione, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e, in caso di inerzia, investendo la Banca d'Italia del compito di pronunciarla.
  Il comma 14 dell'articolo 1 dello schema abroga l'articolo 27 del TUB, il quale attribuisce al CICR la facoltà di disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il comma 15 introduce nell'articolo 28 del TUB il nuovo comma 2-ter, chiarendo che nelle banche popolari, anche quotate, e nelle banche di credito cooperativo, il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, morte o esclusione del socio è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.
  In merito segnala come la norma riproduca quasi letteralmente il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 3 del 2015, il cui disegno di legge di conversione C. 2844 è attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive. Rispetto al testo della norma recata dal decreto-legge il comma 15 fa riferimento, oltre che alle banche popolari, anche alle banche di credito cooperativo.
  Il comma 16, modificando l'articolo 49, comma 2, del TUB, svincola dalla conformità al parere del CICR il potere della Banca d'Italia di fissare la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni circolari, mentre il comma 17 inserisce due nuovi commi 1-quater e 1-quinquies nell'articolo 51 del TUB, concernenti i poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia.
  In tale contesto segnala che il nuovo comma 1-quater consente alla Banca d'Italia di chiedere dati e documenti al personale delle banche, anche per il tramite di queste ultime, ai fini dell'esercizio della vigilanza e che, ai sensi del nuovo comma 1-quinquies, tali obblighi si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti e al loro personale.
  Il comma 18 inserisce nel TUB i nuovi articoli 52-bis e 52-ter, con i quali si obbligano le banche a dotarsi di una Pag. 80specifica procedura interna per la segnalazione di violazioni, mentre il nuovo articolo 52-bis prevede, al comma 1, che le banche adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. In base ai commi 2 e 3 tali procedure devono garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione; devono tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; devono assicurare un canale specifico, indipendente e autonomo. Inoltre la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
  Passa quindi a illustrare il comma 4, il quale reca alcune deroghe al Codice in materia di protezione dei dati personali, riguardanti i diritti dell'interessato a conoscere le modalità di utilizzo dei propri dati relativamente all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato, mentre il comma 5 affida alla Banca d'Italia il compito di emanare le relative disposizioni attuative.
  Il nuovo articolo 52-ter disciplina invece la ricezione delle segnalazioni da parte della Banca d'Italia, le quali provengono dal personale delle banche e delle relative capogruppo e si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III del TUB (concernenti le banche e la vigilanza) nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. Ai sensi dei commi 2 e 3 del nuovo articolo la Banca d'Italia, oltre a tenere conto dei criteri indicati dall'articolo 52-bis del TUB, può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni. Le informazioni così pervenute, ove rilevanti, sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, per il perseguimento della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza e della competitività del sistema finanziario, nonché dell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. In base al comma 4 dell'articolo 52-ter, nel caso di accesso ad atti amministrativi ai sensi delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante.
  Il comma 19 apporta significative modifiche alle disposizioni in materia di vigilanza regolamentare contenute nell'articolo 53 del TUB.
  A tale riguardo evidenza che, anzitutto, come per numerose altre norme dello schema di decreto, viene eliminato – ovunque ricorra – il riferimento alla conformità con le delibere CICR per l'esercizio dei poteri della Banca d'Italia. Inoltre i contenuti dei commi 2 e 3, che vengono abrogati, sono trasfusi rispettivamente nel nuovo comma 4-quinquies dell'articolo 53 e nel nuovo articolo 53-bis del TUB, introdotto dal comma 20 dell'articolo 1 dello schema. Con le modifiche al comma 4 si chiarisce che il potere di disciplinare condizioni e limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati concerne non solo le banche, ma anche i gruppi bancari. Si reintroduce inoltre l'obbligo di astensione per i casi di conflitto di interesse nel caso di deliberazioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. Infatti il secondo periodo del nuovo comma 4 stabilisce in tali casi che, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 2629-bis del codice civile per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo 2391, primo comma, i soci e gli amministratori devono astenersi da tali deliberazioni. Qualora verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.Pag. 81
  In merito ricorda che, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 310 del 2004 ha modificato l'articolo 2391 del codice civile eliminando l'obbligo di astensione dell'amministratore in conflitto d'interessi. Il vigente articolo 2391 prevede quindi che l'amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
  Il nuovo comma 4-quinquies dell'articolo 53 – riprendendo il vigente comma 2 dell'articolo 53 TUB – prevede che le disposizioni di vigilanza regolamentare, emanate ai sensi del medesimo articolo 53, possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Il nuovo comma 4-quinquies dell'articolo 53 consente alle disposizioni di vigilanza di prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. Il nuovo comma 4-sexies stabilisce la nullità di qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione, emanate dalla Banca d'Italia o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. Tale nullità è però relativa, in quanto non comporta la nullità del contratto; le previsioni nulle sono sostituite di diritto con i parametri indicati nelle disposizioni suddette, nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.
  Il comma 20 dell'articolo 1 introduce nel TUB gli articoli 53-bis e 53-ter, concernenti rispettivamente i poteri di intervento della Banca d'Italia e le misure macroprudenziali. Rileva come, in estrema sintesi, il nuovo articolo 53-bis attribuisca alla Banca d'Italia il potere di convocare sia i singoli esponenti delle banche (ivi compreso il personale), sia gli organi collegiali, nonché adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, riguardanti anche:
   la restrizione delle attività o della struttura territoriale;
   il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
   la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.

  Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia potrà inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali. La Banca potrà altresì disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza (ai sensi dell'articolo 26 del TUB), salvo che sussista urgenza di provvedere e convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti.
  In merito ricorda che il potere di rimozione (removal) non è contemplato dal pacchetto CRD IV, ma è previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge delega n. 154 del 2014.
  Il nuovo articolo 53-ter indica le misure macroprudenziali adottabili dalla Banca d'Italia in quanto autorità designata ai sensi della normativa comunitaria, le quali riguardano le riserve di capitale previste dal capo 4 del titolo VII della direttiva Pag. 822013/36/UE nonché le misure di natura macro-prudenziale previste dal regolamento n. 575/2013.
  Il comma 21 modifica l'articolo 54 del TUB, relativo alla vigilanza ispettiva, estendendo l'ambito applicativo dei poteri di vigilanza anche nei confronti dei soggetti cui le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti.
  I commi 22, 23 e 24 modificano rispettivamente gli articoli 55 (relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie), 59 (recante definizioni rilevanti per l'esercizio della vigilanza su base consolidata) e 60 (sulla definizione del gruppo bancario) del TUB, al fine di espungervi il riferimento – come in altri analoghi casi precedentemente descritti – alla preventiva delibera del CICR.
  Il comma 25 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 62 del TUB (la cui rubrica viene modificata nei termini «Idoneità degli esponenti»), conseguenti alle nuove norme sugli esponenti aziendali di cui all'articolo 26, sostituito dal comma 13 dell'articolo 1 dello schema di decreto.
  Il comma 26 interviene sull'articolo 66 del TUB, in materia di vigilanza informativa, aggiungendovi i commi 5-bis e 5-ter per estendere i relativi poteri anche al personale delle banche ed ai soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché al loro personale. Conseguentemente alle modifiche apportate all'articolo 53 del TUB dal comma 19, il comma 27 modifica l'articolo 67 del TUB relativamente alla disciplina della vigilanza consolidata di tipo regolamentare. In particolare, oltre ad eliminare il riferimento al CICR, viene abrogato il comma 2-ter (relativo al contenuto ulteriore dei provvedimenti della Banca d'Italia nell'esercizio del potere di vigilanza consolidata regolamentare) che confluisce nell'articolo 67-ter, comma 1, lettera d). Il comma 28 introduce nel TUB il nuovo articolo 67-ter, che ricalca – per quanto riguarda i gruppi bancari – le disposizioni già previste all'articolo 53, attribuendo, in intesi, alla Banca d'Italia il potere di convocare sia organi apicali sia personale della capogruppo, nonché gli organi collegiali. Viene previsto inoltre che la Banca potrà procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato. Resta ferma la possibilità (di cui al vigente articolo 67 del TUB) di emanare anche provvedimenti di carattere particolare che, ai sensi del nuovo articolo 67-ter comma 1, lettera d) (il quale ricalca il vigente comma 2-ter dell'articolo 67) potranno essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare:
   la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo;
   il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
   la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale;
   per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la possibilità di fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.

  L'Istituto potrà disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali importanti.
  Il comma 29 modifica l'articolo 68 del TUB, relativo alla vigilanza ispettiva di gruppo, al fine di inserirvi il riferimento al personale degli istituti e i soggetti cui è stata esternalizzata l'attività. Il comma 30 Pag. 83inserisce nel TUB il nuovo articolo 70-bis, che disciplina il già citato potere di rimozione (removal) del board da parte dell'Autorità di vigilanza.
  A tale riguardo è previsto che la Banca d'Italia possa disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere di alcuni presupposti indicati dalla legge per l'amministrazione straordinaria (ossia ove risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca); in tale ipotesi, deve ritenersi che l'intermediario possa ancora esprimere organi apicali idonei e non si debba procedere al commissariamento. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Resta comunque salva la possibilità in ogni momento di disporre la gestione provvisoria (di cui all'articolo 76) e l'amministrazione straordinaria della banca, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge. Il comma 31 sostituisce l'articolo 79 del TUB, concernente i provvedimenti straordinari nei confronti delle banche comunitarie, in particolare differenziando i meccanismi di reazione sulla base del soggetto preposto al controllo delle norme (Autorità dello Stato di origine o Banca d'Italia).
  Il nuovo comma 1 dell'articolo 79 stabilisce come regola generale che, in caso di violazione (precisandosi, con le modifiche in esame, anche ove sussista rilevante rischio di violazione) da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio italiano, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne deve dare comunicazione a tale autorità. Se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione Europea e all'ABE.
  Il nuovo comma 2 prevede, in deroga alle norme generali, che se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE. Il novellato comma 3, in luogo di disporre un intervento sussidiario dell'Autorità nazionale (Banca d'Italia) rispetto all'Autorità dello Stato di origine, prevede che, ove i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine manchino o risultino inadeguati, si potrà ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. Il nuovo comma 4 prevede invece che, in caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine.
  Il comma 32, modificando l'articolo 95-bis del TUB, reca disposizioni di coordinamento.
  Il comma 33 introduce nel TUB il nuovo articolo 98-bis, estendendo il potere di rimozione (removal) del board degli amministratori (di cui all'articolo 70-bis Pag. 84del TUB, introdotto dal comma 30) anche nei confronti della banca capogruppo.
  I commi da 34 a 38 apportano modifiche di coordinamento agli articoli da 107-112 del TUB, concernenti gli intermediari finanziari e i confidi.
  In particolare, il novellato articolo 112 reca un nuovo regime di applicabilità delle disposizioni di vigilanza agli intermediari.
  Rispetto al vigente regime, in virtù delle modifiche precedentemente descritte agli articoli 25, 26 del TUB, si prevede un'applicazione limitata agli intermediari finanziari e, in particolare:
   ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) (criteri di competenza) ed e) (limiti al cumulo degli incarichi): in tal senso la Banca d'Italia può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza specifici, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta;
   ai titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari si applicano i requisiti previsti per i partecipanti al capitale dal già commentato articolo 25, ad eccezione dei criteri di competenza che, analogamente a quanto previsto per i requisiti degli organi apicali, possono essere definiti in modo più preciso dalla Banca d'Italia con criteri analoghi a quelli disposti per gli amministratori.

  I commi da 39 a 41 recano le opportune modifiche di coordinamento sistematico agli articoli 114-quinquies e seguenti del TUB, relativi agli istituti di moneta elettronica (IMEL). Vengono applicati a tali istituti, tra l'altro, le nuove norme sugli esponenti aziendali, i poteri di vigilanza ispettiva e il potere di rimozione degli organi amministrativi. In dettaglio, nel novellato articolo 114-quinquies2 del TUB sono introdotti i commi 6-bis e 6-ter, riferiti alle ipotesi di violazioni commesse da IMEL comunitari che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, relative a disposizioni concernenti le succursali o la prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. In tal caso il trattamento è solo parzialmente simile a quello riservato alle banche UE: la Banca d'Italia può ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. Ove manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.
  I commi da 42 a 44 apportano agli articoli 114-novies, 114-undecies e 114-quaterdecies del TUB le conseguenti modifiche di coordinamento alla disciplina sugli istituti di pagamento. Per quanto riguarda i servizi di pagamento, i commi 45 e 46 apportano modifiche di coordinamento sistematico coerenti, in particolare, con le norme recate dallo schema di decreto in materia di sanzioni. I commi 47, 48, 49 e 50 intervengono sulla disciplina delle sanzioni contenuta nel TUB, coerentemente con il criterio di delega di cui all'articolo 3, lettera i), della legge delega n. 154 del 2014. In dettaglio, il comma 47 modifica l'articolo 133 del TUB, che sanziona il cosiddetto «abuso di denominazione» (ovvero la condotta di chi utilizzi determinate locuzioni appartenenti alle banche, agli IMEL, agli istituti di pagamento e agli intermediari finanziari non rivestendone la qualifica o in modo da trarre in inganno il destinatario della comunicazione). Coerentemente a quanto previsto dalla legge delega, le modifiche al comma 3 dell'articolo 133 implicano la differenziazione del trattamento di persone fisiche e di persone giuridiche, nonché Pag. 85la rimodulazione della misura delle sanzioni. A tal fine viene modificata la sanzione amministrativa pecuniaria, abbassando il minimo da 5.164 a 5.000 euro ed elevando il massimo da 51.645 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia o di essere abilitato all'esercizio del microcredito.
  In ordine alle suddette fattispecie sottolinea come il nuovo comma 3-bis dell'articolo 133 preveda l'applicazione dell'articolo 144, comma 9, come modificato dal comma 51 dell'articolo 1 dello schema, il quale prevede l'innalzamento delle sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della stessa, nel caso in cui tale vantaggio è superiore ai massimali delle sanzioni.
  Il comma 48 modifica l'articolo 136 del TUB, relativo alle obbligazioni degli esponenti bancari, al fine di coordinarlo con le norme in materia di conflitto di interesse di cui all'articolo 53, comma 4, del TUB, novellato dal comma 19 dell'articolo 1 dello schema. In merito rileva come si vieti a chi svolge funzioni apicali presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità; viene precisato che in tale ultimo caso è escluso il voto dell'esponente interessato, ferma restando la necessità di voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, nonché gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.
  Il comma 49 modifica l'articolo 139 del TUB, che disciplina le sanzioni per le violazioni relative a partecipazioni in banche, in società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari. In particolare la novella rimodula le sanzioni per le violazioni relative alle partecipazioni rilevanti, che sono differenziate secondo la natura giuridica del soggetto e rimodulate nell'ammontare. Come già per l'abuso di denominazione, le sanzioni sono fissate per le persone fisiche tra i 5.000 e i 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Viene precisato inoltre che le medesime sanzioni si applicano per le violazioni suddette, compiute con riferimento agli intermediari finanziari. Anche in tali ipotesi si applicherà il richiamato articolo 144, comma 9, che prevede un innalzamento della pena ove il vantaggio ricavato dalle violazioni sia superiore ai massimali di legge.
  Il comma 50 prevede un impianto sanzionatorio analogo per il novellato articolo 140 del TUB, che individua le sanzioni applicabili per le violazioni concernenti le comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari.
  Il comma 51 apporta una sostanziale revisione alla disciplina delle sanzioni nei confronti degli intermediari, contenute nell'articolo 144 del TUB.
  In merito rileva come, riguardo alla materia sanzionatoria, la delega legislativa di cui all'articolo 3 della legge n. 154 del 2013 sia più ampia del disposto normativo comunitario della direttiva CRD IV, la quale, all'articolo 65, comma 2, sancisce il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.
  In tale contesto la predetta delega di cui alla legge n. 154 prevede inoltre che la revisione delle sanzioni avvenga secondo i criteri indicati dalla CRD IV non solo per le sanzioni recate dal TUB, ma anche di Pag. 86quelle recate dal TUF per le violazioni della disciplina in materia di intermediari e dei mercati.
  Le modifiche recate dal comma 51 all'articolo 144 del TUB chiariscono che le sanzioni ivi disciplinate si applicano non alle persone fisiche (organi apicali e dipendenti dei soggetti vigilati) ma riguardano solo le persone giuridiche vigilate, ovvero banche, intermediari finanziari, capogruppo, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti. In coerenza con l'impianto sanzionatorio di cui alla delega, nei confronti di tali soggetti la misura della sanzione amministrativa pecuniaria è pari – in luogo di un minimo di 2.580 e un massimo di 129.110 euro – a 30.000 euro, fino al 10 per cento del fatturato.
  In secondo luogo, sono modificate – in coerenza con l'impianto normativo risultante dal recepimento della CRD IV – anche le violazioni per cui si comminano dette sanzioni.
  In particolare il nuovo comma 9 dell'articolo 144, coerentemente alle prescrizioni della legge delega, chiarisce che, qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa sia superiore ai massimali di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
  Il comma 52 introduce nel TUB gli articoli da 144-bis a 144-sexies. Il nuovo articolo 144-bis disciplina, al comma 1, il potere della Banca d'Italia di disporre, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'applicazione nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. Ai sensi del comma 2 nel caso di inosservanza a tale ordine, si applicano le sanzioni pecuniarie, elevandone l'ammontare fino a un terzo fermi i limiti di legge. Il nuovo articolo 144-ter stabilisce le altre sanzioni amministrative applicabili agli esponenti o al personale. Coerentemente alle prescrizioni di delega, l'applicazione delle misure al personale o agli esponenti apicali è secondaria alle misure sanzionatorie nei confronti della persona giuridica cui fanno capo. Le sanzioni vanno da 5.000 a 5 milioni di euro e si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, a specifiche condizioni di legge e purché l'inosservanza sia conseguenza dell'azione o dell'omissione.
  Il comma 3 dispone altresì che il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata possa applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati.
  Il nuovo articolo 144-quater reca i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni. Tra di essi vi sono: la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile e l'entità del vantaggio ottenuto, il livello di cooperazione con la Banca d'Italia ed anche le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
  Il nuovo articolo 144-quinquies estende l'impianto sanzionatorio così delineato anche al caso in caso di inosservanza del regolamento n. 575/2013 sui requisiti di capitale, nell'ambito della relativa materia, nonché per le violazioni delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati.
  Il nuovo articolo 144-sexies dispone l'applicazione delle sanzioni anche ai soci e agli amministratori che violano l'obbligo di astensione dalle delibere nel caso di conflitto di interesse sancito dall'articolo Pag. 8753, comma 4, del TUB, come novellato dal comma 19 dell'articolo 1 dello schema.
  Il comma 53 modifica l'articolo 145 del TUB, al fine di rivedere la procedura sanzionatoria e il regime di pubblicità delle sanzioni. In sintesi, tra le principali modifiche segnala il rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato (gli interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato). Viene chiarito inoltre che il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie e si sostituisce la pubblicazione dei provvedimenti su giornali cartacei con quella sul sito web della Banca d'Italia.
  È prevista altresì la pubblicità in forma anonima del provvedimento quando la pubblicità ordinaria:
   abbia a oggetto dati personali la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione;
   possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
   possa causare pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.

  Viene quindi dettata una puntuale disciplina dell'opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in Corte d'Appello.
  Il comma 54 introduce nel TUB gli articoli 145-bis (che impone la comunicazione all'ABE dei provvedimenti sanzionatori) e 145-ter (che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative).
  I commi 55 e 56 apportano modifiche di coordinamento.
  L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore delle modifiche al TUB recate dall'articolo 1 dello schema di decreto, con particolare riferimento alle sanzioni, al giudizio di opposizione, ai provvedimenti sanzionatori e ai requisiti degli esponenti aziendali.
  In particolare è previsto:
   al comma 2, che rimangono ferme le norme attuative attualmente in vigore (tra cui le delibere adottate dal CICR) fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi;
   al comma 3, che la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dallo schema si applica alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia;
   al comma 5, che il giudizio di opposizione alle sanzioni, così come rimodulato dal novellato articolo 145 del TUB, si applica ai giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme;
   analogamente, al comma 7, che le norme attuative della disciplina sugli esponenti aziendali (di cui al novellato articolo 26 del TUB) trovano applicazione alle nomine successive all'entrata in vigore della disciplina contenuta nello schema.

  Il comma 10 abilita inoltre la Banca d'Italia ad accedere direttamente al SIC (Sistema informativo del casellario) e alla Banca dati antimafia.
  L'articolo 3 dello schema apporta una serie di modifiche al TUF, coerenti con l'impianto del CRD IV package, specialmente sotto il profilo dei poteri delle autorità di vigilanza e delle sanzioni. In particolare il comma 1 aggiorna le definizioni del TUF, segnatamente per quanto concerne il personale. Il comma 2 novella l'articolo 2 del TUF, consentendo alla CONSOB e alla Banca d'Italia di esercitare i poteri di intervento già ad esse attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme del cosiddetto CRD IV package, delle relative disposizioni di attuazione e degli atti emanati dalle Autorità di vigilanza UE.
  Il comma 3 reca talune disposizioni di coordinamento, mentre il comma 4 aggiunge nell'articolo 6 del TUF tre nuovi commi dopo il comma 2-sexies, in materia Pag. 88di remunerazione e incentivazione, prevedendo in sostanza, ai nuovi commi 2-septies e 2-octies, la rimessione all'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico, di talune decisioni in merito e la nullità dei patti o clausole non conformi.
  Le nuove previsioni attuano le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge delega n. 154 del 2014 (la quale prevede la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni e l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto), nonché dell'articolo 94, paragrafo, 1, lettera g), numero ii), della direttiva, che stabilisce che il limite alla remunerazione variabile possa essere superato solo con delibera assembleare approvata con i quorum rafforzati stabiliti dalla direttiva stessa.
  Inoltre il nuovo comma 2-novies, inserisce anche nel TUF (in analogia con le modifiche al comma 4 dell'articolo 53 del TUB recate dal comma 19 dell'articolo 1 dello schema) il principio dell'astensione dei soci e degli amministratori dei soggetti abilitati all'attività finanziaria in merito alle deliberazioni per le quali abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.
  Il comma 5 modifica l'articolo 7 del TUF in materia di interventi sui soggetti vigilati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. Al riguardo viene precisato che le Autorità potranno convocare il personale degli enti vigilati, non solo i dirigenti, ivi compreso il personale e gli organi apicali cui siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti; sono integrati i poteri di intervento delle Autorità nell'ambito delle rispettive competenze.
  Il nuovo comma 2-bis del predetto articolo 7 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimozione di uno o più degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati, in caso in cui il mantenimento in carica sia di pregiudizio alla sana c prudente gestione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge delega.
  Il comma 6 inserisce nel TUF il nuovo articolo 7-bis, relativo alle riserve di capitale, che affida alla Banca d'Italia il compito di adottare disposizioni in materia di capitale e in ambito macroprudenziale (così come previsto dal CRD IV package), in qualità di Autorità nazionale competente.
  Il comma 7 modifica l'articolo 8 del TUF, concernente il potere delle Autorità di vigilanza di richiedere informazioni al personale dei soggetti vigilati.
  Il comma 8 introduce nel TUF i nuovi articoli 8-bis e 8-ter, coi quali si sancisce – in analogia al settore bancario, in particolare con riferimento alle previsioni degli articoli 52-bis e 52-ter del TUB introdotti dal comma 18 dell'articolo 1 dello schema – l'obbligo per i soggetti operanti nel settore finanziario a dotarsi di una specifica procedura interna per la segnalazione di violazioni.
  Il comma 9, inserendo un nuovo comma 1-ter nell'articolo 10 del TUF, estende i poteri di vigilanza ispettiva delle Autorità (Banca d'Italia e CONSOB) anche nei confronti dei soggetti cui siano state esternalizzate importanti funzioni aziendali.
  Il comma 10, integrando l'articolo 12 del TUF, precisa l'ambito della vigilanza ispettiva e disciplina il potere di rimozione (removal) degli esponenti aziendali (in analogia con quanto disposto dall'articolo 1 dello schema di decreto per quanto riguarda il TUB).
  Il comma 11 sostituisce l'articolo 13 del TUF, concernente gli esponenti aziendali. Il comma 1 del nuovo articolo 13 sancisce che coloro i quali rivestono funzioni apicali in società di intermediazione mobiliare – SIM, società di gestione del risparmio – SGR, Società di investimento a capitale variabile e fisso (rispettivamente, SICAV e SICAF) devono essere in possesso dell'idoneità all'incarico. A tale scopo il comma 2 specifica che tali soggetti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. Il comma 3 demanda la disciplina di detti requisiti al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca Pag. 89d'Italia e la CONSOB, precisando che le norme regolamentari dovranno anche disciplinare i limiti al cumulo di incarichi (per gli esponenti delle SIM).
  Parallelamente a quanto previsto per il sistema bancario dagli articoli 26 e seguenti del TUB, come modificati dall'articolo 1 dello schema, il comma 5 affida agli organi di amministrazione e controllo il compito di valutare l'idoneità dei componenti e l'adeguatezza dell'organo; a tali organi è affidato il compito altresì di colmare le eventuali lacune ovvero pronunciare la decadenza dall'ufficio.
  Il comma 12 sostituisce l'articolo 14 del TUF, in tema di acquisizione di partecipazione al capitale, affidando anche in questo caso al MEF il compito di disciplinare i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza dei soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti negli intermediari vigilati.
  In tale ambito, fa presente come il comma 3 del nuovo articolo 14 differenzi tra tipologie di intermediari; inoltre, analogamente al settore bancario, in caso di mancata ottemperanza ai requisiti di legge il comma 5 vieta l'esercizio dei diritti di voto e il comma 6 stabilisce l'impugnabilità delle delibere assunte in violazione dei limiti di legge.
  Il comma 13 modifica l'articolo 15 del TUF in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti, in conformità con le precedenti disposizioni relative all'idoneità dei partecipanti al capitale.
  Rammenta che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 – non modificato dallo schema di decreto – chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una SIM, società di gestione del risparmio, SICAV o SICAF una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.
  Il comma 14 novella l'articolo 19 del TUF, concernente i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare i servizi e le attività di investimento da parte delle SIM, mutuando dalla direttiva 2013/36 il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali. Analogo tenore presentano sono le modifiche recate dai commi 15, 16 e 17, i quali intervengono sugli articoli 34, 35-bis e 38 del TUF (relativi rispettivamente alle SGR, alle SICAV e SICAF, nonché alle SICAV e SICAF in gestione esterna).
  Il comma 18 modifica l'articolo 52 del TUF, che disciplina i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari.
  In tale ambito si conferisce alla Banca d'Italia il potere di adottare nei confronti di tali soggetti tutte le misure necessarie, anche provvisorie ed urgenti, per salvaguardare la stabilità finanziaria. Il comma 19 introduce nel TUF il nuovo articolo 56-bis, il quale – analogamente a quanto previsto per il settore bancario – attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli organi di amministrazione e controllo di SIM, SGR, SICAV e SICAF, nel caso di sussistenza dei presupposti dell'amministrazione straordinaria; si tratta di un potere esercitabile ove si ritenga l'intermediario ancora in grado di esprimere degli organi apicali idonei e non ne sia quindi necessario il commissariamento.
  I commi 20, 21 e 22 apportano al TUF modifiche di coordinamento.
  L'articolo 4 apporta una serie di modifiche alla Parte V del TUF, in materia di disciplina sanzionatoria prevista per gli intermediari, che appare sostanzialmente parallela alle modifiche apportate dallo schema di decreto al TUB per quanto riguarda il settore bancario.
  In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 187-septies del TUF, al fine di novellare la procedura per l'irrogazione Pag. 90delle sanzioni amministrative previste dal Titolo 1-bis (concernenti l'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) del Capo III del TUF.
  In proposito segnala come la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisca che, sebbene l'articolo 187-septies non sia menzionato dal principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1), della legge n. 154 del 2014, il Governo ritenga opportuno apportare anche a tale articolo modifiche analoghe a quelle disposte dal comma 15 del medesimo articolo 4 dello schema all'articolo 195 del TUF, in tema di procedimento sanzionatorio per le violazioni previste dal Capo V, titolo II, del TUF e di opposizione ai relativi provvedimenti.
  Analogamente alle modifiche relative al settore bancario, anche in tale ipotesi si rafforza il contraddittorio con l'interessato ed è prevista la possibilità che tale soggetto sia audito.
  I commi 2, 3 e 4 modificano gli articoli 188, 189, e 190 del TUF (concernenti rispettivamente l'abuso di denominazione, le violazioni alle norme di partecipazione al capitale e le altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari), differenziando il trattamento sanzionatorio di persone fisiche e giuridiche e determinando le sanzioni secondo i criteri di delega.
  Il comma 5 introduce nel TUF i nuovi articoli 190-bis e 190-ter, volti rispettivamente a:
   rivedere l'impianto sanzionatorio applicabile agli esponenti aziendali e al personale, ove siano responsabili delle violazioni dei già richiamati articoli 188, 189 e 190 del TUF: a tale riguardo si segue l'impianto delle norme di recepimento, con l'intento di applicare prioritariamente le sanzioni alla persona giuridica e di subordinarne l'irrogazione alle persone fisiche a specifiche condizioni di legge;
   enucleare dall'articolo 190 la disciplina sanzionatoria applicabile a talune persone fisiche (consulenti e promotori finanziari; membri degli organismi dei consulenti e dei promotori finanziari; persone fisiche che violino la riserva di attività relativa all'esercizio professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio; gestori di portali per la raccolta di capitali), alle quali non si applica l'articolo 190-bis.

  I commi 6, 8, 9, 11, e 13 rivedono i limiti edittali delle sanzioni in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di voto (di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194 del TUF), secondo un'articolazione che prevede minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro.
  Il comma 7 modifica l'articolo 192 del TUF, in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, inserendo in tale disposizione il nuovo comma 2-bis, al fine di allineare le sanzioni previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 192 all'impostazione generale dell'impianto sanzionatorio della CRD IV.
  Il comma 12 modifica invece l'articolo 193-quater del TUF, in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, operando un riallineamento dei minimi e dei massimi edittali e introducendo una nuova sanzione amministrativa a fronte delle violazioni dell'obbligo di astensione di soci e amministratori.
  Il comma 10 sanziona la mancata ottemperanza all'obbligo di astensione dalle delibere, ove vi sia conflitto di interessi, da parte degli organi apicali.
  Il comma 14 introduce nel TUF i nuovi articoli da 194-bis a 194-quinquies, che inseriscono nel perimetro del TUF disposizioni di tenore analogo a quanto previsto dagli articoli 144-bis e seguenti del TUB, introdotti dal comma 52 dell'articolo 1 dello schema. Pag. 91
  In sintesi:
   il nuovo articolo 194-bis individua i criteri per la determinazione delle sanzioni;
   il nuovo articolo 194-ter estende l'applicazione delle sanzioni anche alle violazioni dei requisiti di capitale, delle norme tecniche emanate dalla Commissione europea e degli atti delle Autorità di vigilanza europee direttamente applicabili;
   il nuovo articolo 194-quater introduce la possibilità, per la Banca d'Italia o La CONSOB, di emanare un ordine di porre fine alle violazioni per le infrazioni «minori»;
   il nuovo articolo 194-quinquies introduce, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 lettera m), numero 5), della legge delega n. 154 del 2014, l'istituto dell'oblazione, ossia il pagamento della sanzione in misura ridotta, per alcune violazioni previste e una presenza di determinate circostanze.

  Al riguardo rileva come l'articolo 144, comma 8, del TUB come riformulato dal comma 51 dell'articolo 1 dello schema di decreto, preveda che alcune sanzioni (nella specie quelle previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e) e 4) si applicano solo nel caso in cui le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia.
  In proposito evidenzia come la CONSOB abbia segnalato per le vie brevi l'opportunità di prevedere un analogo potere in capo alla stessa CONSOB, al fine di consentire, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 5) della legge delega, in materia di deflazione del contenzioso, di non avviare il procedimento sanzionatorio, quando la condotta sia priva di effettiva offensività o pericolosità.
  Il comma 15 modifica l'articolo 195 del TUF, che disciplina nuovamente la procedura sanzionatoria per le sanzioni amministrative previste dal titolo Il del Capo V dello stesso TUF. Il comma 16 inserisce nel TUF il nuovo articolo 195-bis, concernente la pubblicazione delle sanzioni amministrative sui siti web delle autorità di vigilanza, nonché il nuovo articolo 195-ter, che prevede l'obbligo della Banca d'Italia di comunicare all'ABE le sanzioni applicate, nonché le informazioni sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori. Il comma 17 inserisce nel TUF il nuovo articolo 196-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di emanare la disciplina di attuazione in materia di sanzioni.
  L'articolo 5 contiene le disposizioni transitorie e finali, in particolare quelle concernenti l'entrata in vigore delle novella al TUF, chiarendo, in estrema sintesi, che le disposizioni vigenti del TUF (e le relative, vigenti norme attuative) si applicheranno fino al completamento del quadro normativo (ivi compresi i provvedimenti di rango secondario) nei settori interessati dalle novelle operate dallo schema di decreto.
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri.

  Michele PELILLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
Atto n. 148.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 febbraio scorso.

  Michele PELILLO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Moretto, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

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  Sara MORETTO (PD), relatore, anche a seguito di un'interlocuzione svolta per le vie brevi con alcuni gruppi, ritiene opportuno procedere all'espressione del parere sul provvedimento nel corso della prossima settimana, anche in considerazione del fatto che la Commissione sarà prossimamente impegnata nell'esame di numerosi altri schemi di decreto legislativo.

  Marco CAUSI (PD) rileva come la questione concernente le modifiche da apportare alla disciplina delle agenzie di rating, oggetto dello schema di decreto legislativo, risulti ormai piuttosto definita, anche in quanto corrisponde a un dibattito già svolto in sede di definizione della normativa europea in materia, cui la stessa Commissione Finanze ha partecipato nel corso della cosiddetta «fase ascendente», condividendo pertanto l'opportunità di esprimere il parere sullo schema di decreto la settimana prossima.

  Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che il tema del rating non possa essere esaminato in modo affrettato.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scadrà il 24 marzo prossimo, e come non sia pertanto utile apportare accelerazioni all’iter di esame dello stesso da parte della Commissione, la quale deve invece utilizzare tutto il tempo a sua disposizione per approfondire adeguatamente lo schema di decreto. Sottolinea infatti, nel merito, come i temi relativi alla disciplina del rating risultino particolarmente delicati, anche in considerazione della presenza in tale settore di numerosi conflitti di interesse.

  Michele PELILLO, presidente, ritiene che si potrà prossimamente valutare se sussistano le condizioni per procedere alla votazione del parere sullo schema di decreto legislativo nella prossima settimana.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

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