CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2014
333.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 novembre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di disporre una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 8 ed abbinati, recanti revisione della parte seconda della Costituzione.
  Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, Pag. 13propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine, già fissato al 23 ottobre 2014, al 14 novembre 2014.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.55.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi.
(Svolgimento e conclusione).

  Ugo ROSSI, Presidente della Provincia autonoma di Trento, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Riccardo FRACCARO (M5S), Gian Luigi GIGLI (PI) e Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Ugo ROSSI, Presidente della Provincia autonoma di Trento, risponde ai quesiti posti.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ringrazia il Presidente Rossi per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino.
(Svolgimento e conclusione).

  Roberta AGOSTINI, presidente, nel ricordare che l'ordine del giorno reca, in relazione all'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale recanti revisione della parte seconda della Costituzione, l'audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino, fa presente che sono altresì presenti Roberto Maroni, Presidente della Regione Lombardia, Vittorio Bugli, Assessore al bilancio, finanze e tributi della Regione Toscana, e Roberto Ciambetti, Assessore al bilancio e agli enti locali della Regione Veneto.

  Sergio CHIAMPARINO, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene Roberto CIAMBETTI, Assessore al bilancio e agli enti locali della Regione Veneto per rendere una precisazione.

  Enzo LATTUCA (PD), Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), Stefano QUARANTA (SEL), Matteo BRAGANTINI (LNA), Laura RAVETTO (FI-PdL), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Andrea GIORGIS (PD) e Marilena FABBRI (PD) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Sergio CHIAMPARINO, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Pag. 14autonome, e Vittorio BUGLI, Assessore al bilancio, finanze e tributi della Regione Toscana, rispondono ai quesiti posti.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ringrazia i soggetti intervenuti in audizione per la loro partecipazione. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge C. 631-B, già approvata dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2014, è stata modificata dal Senato il 2 aprile 2014. Il testo approvato dal Senato è stato ulteriormente modificato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente.
  Fa presente, quindi, che il provvedimento è diretto a delimitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente: l'idoneità della custodia in carcere, gli obblighi di motivazione del giudice, il procedimento.
  Quanto al contenuto, segnala che si soffermerà specificamente sulle parti modificate dal Senato e dalla Commissione Giustizia in sede referente.
  In particolare, gli articoli 1 e 2 del provvedimento novellano l'articolo 274 del codice di procedura penale, allo scopo di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari, attualmente individuate nel pericolo di inquinamento delle prove (comma 1, lettera a); nel pericolo di fuga (comma 1, lettera b); nel pericolo di reiterazione dei reati (comma 1, lettera c).
  Rileva poi che l'articolo 3 – nel testo già approvato dalla Camera e non modificato dal Senato – è stato soppresso dalla Commissione Giustizia.
  Gli articoli 4 e 5 del provvedimento intervengono sull'articolo 275 del codice di procedura penale. L'articolo 5, modificato dal Senato, riguarda l'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità e, intervenendo sul secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 del codice penale), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-bis del codice penale) e associazione mafiosa (articolo 416-bis del codice penale). I due ulteriori delitti, di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale) e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), aggiunti all'elenco dal Senato, sono stati soppressi dalla Commissione di merito.
  Evidenzia quindi che l'intervento della Commissione Giustizia pare riconducibile alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 231 del 2011) che ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte Pag. 15in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 74 del citato testo unico, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il nuovo terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 prevede, poi – in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il rimanente catalogo di reati – l'applicazione di una clausola di salvaguardia. Si stabilisce, infatti, per tali reati, la possibilità di applicare la custodia in carcere salvo che: siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Tali modifiche tengono conto della concorde giurisprudenza costituzionale che, in relazione alla mancanza di tali deroghe all'applicazione della custodia carceraria, ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale (Corte costituzionale, sentenze nn. 265/2010, 164/2011, 231/2011 e 110 /2012). Lo stesso articolo 5 aggiunge poi un comma 3-bis all'articolo 275, che introduce l'obbligo del giudice – nel disporre la custodia cautelare in carcere – di spiegare i motivi dell'eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cosiddetti braccialetti elettronici (ovvero le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1).
  L'articolo 6, modificato dal Senato, riformula il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale, che attualmente obbliga il giudice a revocare gli arresti domiciliari e ad applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da parte dell'imputato. Il nuovo comma 1-ter prevede che la citata trasgressione, ove di lieve entità, non comporti automaticamente l'applicazione della più afflittiva misura carceraria. Nel testo trasmesso dalla Camera, il comma 1-ter risultava abrogato. Analoga abrogazione, nel medesimo testo, interessava all'articolo 7, il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, che attualmente preclude al giudice la concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. L'integrazione introdotta dal Senato al primo periodo del comma 5-bis prevede una valutazione del giudice, che può comunque permettere l'adozione degli arresti domiciliari (in luogo della custodia in carcere) ove, sulla base di elementi specifici, ritenga: che il fatto sia di lieve entità e che gli arresti domiciliari soddisfino comunque le esigenze cautelari.
  L'articolo 8, che modifica l'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, è stato introdotto dal Senato. Attualmente tale disposizione prevede che, nei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio può essere disposta a carico del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio) anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 (ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni). Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 (ovvero con le ordinarie modalità dell'interrogatorio). L'integrazione al comma 2 dell'articolo 289 disposta dal provvedimento in esame stabilisce che se la misura interdittiva a carico del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio) è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio debba avvenire non oltre dieci giorni dall'esecuzione della misura o dalla sua notificazione (ovvero ai sensi dell'articolo 294, comma 1-bis del codice di procedura penale).Pag. 16
  L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 308 del codice di procedura penale, che prevede i termini di durata sia delle misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare) sia delle misure interdittive, con l'obiettivo di dilatare la durata di queste ultime, ritenuta troppo esigua. Il provvedimento in esame riformula il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, prevedendo: la perdita di efficacia delle misure interdittive decorso il termine stabilito dalla relativa ordinanza; l'aumento da due a dodici mesi della durata massima delle misure stesse; la loro possibile rinnovazione per esigenze probatorie non oltre il limite di durata massima. Per ragioni di coordinamento viene, infine, abrogato il comma 2-bis dell'articolo 308.
  L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame in Senato e poi rivisto anche dalla Commissione di merito, interviene sugli articoli 309 e 324 del codice processuale penale. In particolare, all'articolo 309 del codice di procedura penale, relativo al riesame presso il cosiddetto tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, sono introdotte le seguenti modifiche: è riconosciuto all'imputato che lo richieda il diritto di comparire personalmente all'udienza (modifiche relative al comma 6 e al comma 8-bis); è previsto, per rafforzare l'obbligo di motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, che la mancanza di motivazione o di autonoma valutazione da parte del giudice delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi ed elementi forniti dalla difesa dell'imputato sia causa di annullamento della misura da parte del tribunale del riesame (comma 9); è previsto, per consentire alla difesa di prepararsi meglio, che – su richiesta dell'imputato, da formulare entro due giorni dalla notifica dell'avviso della data fissata – l'udienza camerale, se ricorrono giustificati motivi, sia differita dal tribunale per un minimo di cinque ed un massimo di dieci giorni (comma 9-bis). Intervenendo sul nuovo comma 9-bis, il Senato ha inserito un nuovo periodo stabilendo che il tribunale, con provvedimento motivato, può differire anche d'ufficio (sempre da cinque a dieci giorni) la data dell'udienza in base alla complessità del caso e del materiale probatorio. Anche in tal caso, si conferma il corrispondente differimento della data del termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza. Il nuovo periodo inserito dal Senato è stato soppresso dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame. È previsto che, se la trasmissione degli atti non avviene entro cinque giorni o se l'ordinanza che decide sul riesame o il suo relativo deposito in cancelleria non avvengono nei termini prescritti (dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione sul merito del riesame; 30 gg. dalla decisione per il deposito in cancelleria, v. ultra), l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e non può essere rinnovata, se non in caso di eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate (comma 10); è introdotto il termine di trenta giorni (dalla decisione) per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, fatti salvi i casi in cui la motivazione, per il numero degli arrestati e la gravità delle imputazioni, appare particolarmente complessa; anche in tali casi, peraltro, il nuovo termine disposto dal giudice per il deposito non può comunque superare i 45 giorni decorrenti dalla decisione del tribunale del riesame. L'articolo 324 del codice di procedura penale è modificato, con finalità di coordinamento: in sede di riesame delle ordinanze relative a misure cautelari reali (sequestro conservativo o preventivo), sono applicate le disposizioni del descritto nuovo comma 9-bis dell'articolo 309, ovvero il possibile differimento, per giustificati motivi, della data dell'udienza camerale del tribunale.
  L'articolo 13, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 310 del codice di procedura penale, relativo all'appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali. Integrando la formulazione dell'ultimo periodo del comma 2 – in base al quale il tribunale decide (sull'appello) entro 20 giorni dalla ricezione degli atti – il provvedimento precisa che la decisione va assunta con ordinanza depositata Pag. 17in cancelleria entro 30 giorni dalla deliberazione. Il Senato ha aggiunto che: il rispetto del termine di 30 giorni per il deposito in cancelleria dell'ordinanza può essere derogato nei casi in cui la motivazione, per il numero degli arrestati e la gravità delle imputazioni, appare particolarmente complessa; il nuovo termine disposto dal giudice per il deposito non può in ogni caso essere superiore a 45 giorni decorrenti dalla decisione del tribunale.
  L'articolo 14 aggiunge all'articolo 311 del codice di procedura penale un comma 5-bis in base al quale, nel caso in cui la Cassazione – su ricorso dell'imputato – abbia annullato con rinvio un'ordinanza che aveva disposto o confermato una misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice del rinvio: decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti; deposita in cancelleria l'ordinanza nei 30 giorni dalla deliberazione. La mancata decisione (del giudice del rinvio), come pure il mancato deposito dell'ordinanza, nei termini indicati comportano la perdita di efficacia della misura coercitiva. Fa eccezione alla introdotta regola della perdita di efficacia della misura coercitiva il caso in cui l'esecuzione della misura sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3 (si tratta del caso in cui il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, abbia disposto una misura coercitiva rigettata dal giudice: in tale ipotesi, l'esecuzione della misura è sospesa fino a che essa non sia divenuta definitiva). Il Senato – in analogia con quanto previsto all'articolo 309, comma 10 – ha integrato la formulazione del comma 5-bis prevedendo – in caso di mancata decisione o mancato deposito dell'ordinanza nei termini prescritti – l'impossibilità di una rinnovazione della misura coercitiva, fatte salve «eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate».
  L'articolo 15, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 21-ter dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) integrando la possibilità di visite dei genitori detenuti al minore infermo con riguardo alla visita al figlio portatore di handicap grave (vi è gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione). Analoga modifica riguarda il comma 2 dell'articolo 21-ter relativo alla possibilità per la madre condannata, imputata o internata (o il padre condannato, imputato o internato, se la madre è deceduta o del tutto impossibilitata) di essere autorizzata dal giudice almeno ventiquattrore prima della visita ad assistere il figlio minore di dieci anni durante le visite specialistiche. Con la modifica introdotta al comma 2 si prescinde dal requisito dell'età in presenza di visite specialistiche a figli affetti da handicap grave. È, infine, aggiunto all'articolo 21-ter un comma 2-bis che estende la citata disciplina del diritto di visita nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave. La Commissione di merito ha soppresso l'articolo 16 del provvedimento, introdotto dal Senato. Si tratta della disposizione che, in relazione all'attività del giudice relativa all'applicazione delle misure cautelari, integra il decreto legislativo n. 109 del 2006, sugli illeciti disciplinari dei magistrati. L'articolo 17 prevede, infine, in capo al Governo un obbligo di relazione annuale al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnalo che il provvedimento modifica il codice di procedura penale. L'intervento è quindi riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, evidenzia che il provvedimento pare conforme al contenuto dell'articolo 13 della Costituzione in relazione ai limiti dell'inviolabilità della Pag. 18libertà personale, nonché a quello dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo. In particolare il testo estende le garanzie in ordine all'applicazione delle misure cautelari e introduce la possibilità per l'imputato di comparire personalmente davanti al tribunale in sede di riesame delle misure coercitive.
  Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.
Emendamenti Doc XXII, n. 18-19-21-A.

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