CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 settembre 2014
295.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Assolavoro.
(Svolgimento e conclusione).

  Renata POLVERINI, presidente, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti di Assolavoro hanno depositato agli atti della Commissione un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

  Luigi BRUGNARO, Presidente di Assolavoro, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Carlo DELL'ARINGA (PD), Alessia ROTTA (PD), Elisa SIMONI (PD), Gessica ROSTELLATO (M5S), Emanuele PRATAVIERA (LNA) e Giovanna MARTELLI (PD).

  Luigi BRUGNARO, Presidente di Assolavoro, replicando, rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

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  Renata POLVERINI, presidente, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE.
Atto n. 104.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, comunica che il Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento in titolo alla Commissione sebbene tale atto non sia corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega. Fa notare che la presidenza della Camera ha richiamato tuttavia l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la propria richiesta trasmettendo il prescritto parere. Dà quindi la parola alla relatrice.

  Anna GIACOBBE (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo del quale oggi la Commissione avvia l'esame è volto a completare il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e la modifica della direttiva 1999/63/CE. Più specificamente, lo schema di decreto reca due modifiche alla normativa vigente relative, rispettivamente, alla nozione di armatore rilevante ai fini della disciplina dell'orario di lavoro dei lavoratori marittimi e ai lavori vietati ai minori di diciotto anni a bordo delle navi mercantili e da pesca, oltre a una clausola di neutralità finanziaria. La relazione illustrativa dello schema evidenzia, infatti, che le altre norme della citata direttiva 2009/13/CE sono già recepite nell'ordinamento interno, come puntualmente indicato nel prospetto sinottico riportato nella medesima relazione illustrativa. Come evidenziato anche dalla analisi tecnico-normativa allegata allo schema, infatti, il provvedimento interviene in un quadro normativo piuttosto articolato, nell'ambito del quale viene in evidenza, oltre ai decreti legislativi oggetto delle modifiche previste dal provvedimento, la legge n. 113 del 2013, di ratifica della Convenzione sul lavoro marittimo adottata in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). L'analisi di impatto della regolamentazione precisa altresì che il completo recepimento della direttiva sarà realizzato, per quanto attiene ai profili attinenti ai certificati medici, attraverso il recepimento della direttiva 2012/35/UE, in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
  Rileva che la direttiva 2009/13/CE concerne l'attuazione dell'accordo tra l'Associazione Armatori della Comunità europea (ECSA) e la Federazione dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, nell'ambito di una pratica comunitaria, da consolidare e Pag. 120da praticare anche in ambito nazionale, di valorizzazione del dialogo sociale e di sostegno normativo all'attuazione degli accordi tra le parti sociali.
  Quanto al contenuto del provvedimento in esame, osserva che l'articolo 1 dello schema modifica la nozione di armatore rilevante ai fini della disciplina sull'orario di lavoro dei lavoratori marittimi che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima, posta dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 108 del 2005. Con la novella si specifica che rientrano nella nozione di armatore il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo che abbiano rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave, sostituendo il riferimento – presente nella vigente disposizione – all'imprenditore o al noleggiatore dell'unità o nave. Al riguardo, segnalo che si tratta di fattispecie indicate dalla norma a titolo esemplificativo e non esaustivo, per fare riferimento ai soggetti che abbiano rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave, impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi. Al fine di evitare il rischio di possibili lacune nel sistema, la novella precisa inoltre che tali soggetti rilevano dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti e degli obblighi dell'armatore.
  Segnala che il successivo articolo 2, introducendo l'articolo 5-bis nel decreto legislativo n. 271 del 1999, rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione dei lavori, da svolgersi a bordo di navi o unità mercantili o di navi da pesca, ai quali è vietato adibire i minori di diciotto anni in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi. La relazione illustrativa evidenzia che la previsione è intesa a recepire la novella di cui al numero 3) dell'articolo 2 della citata direttiva 2009/13/CE, che demanda l'individuazione delle attività vietate ai minori di diciotto anni a disposizioni legislative o regolamentari nazionali o alle determinazioni dell'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti.
  Rileva, al riguardo, che il nuovo articolo 5-bis non fissa un termine per l'emanazione del richiamato decreto interministeriale, che parrebbe opportuno invece prevedere. Inoltre, la disposizione non prevede una espressa disciplina sanzionatoria, pur potendosi ritenere che l'eventuale violazione del divieto possa comportare la nullità del contratto di lavoro per illiceità dell'oggetto.
  A suo avviso, potrebbe quindi valutarsi l'opportunità, in linea con quanto proposto nel parere espresso su questo provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, di raccomandare l'inserimento, all'articolo 2, di una disposizione che commini una adeguata sanzione amministrativa nel caso che il minore sia adibito a un lavoro pericoloso per la sua salute o sicurezza, in violazione del divieto previsto dalla medesima norma, in considerazione dell'interesse pubblico al rispetto del divieto.
  Fa presente che, con la modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 108 del 2005, recante la definizione di armatore, e l'inserimento nella legge n. 271 del 1999 dell'articolo 5-bis, si interviene su una normativa che necessita, peraltro, di un intervento più generale, volto a realizzare il coordinamento tra la normativa specifica relativa al lavoro della gente di mare e quella destinata alla generalità dei lavoratori – contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008 – attraverso la previsione di una delega, così come già avvenuto per il settore delle navi da pesca, con l'approvazione della legge europea 2013-bis.
  Al riguardo, fa notare che è il medesimo Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 3, comma 2, a prevedere, Pag. 121entro un termine che è stato più volte prorogato, l'adozione di provvedimenti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a quel fine.
  Fa presente che tale tema – nonostante sia stato più volte sollevato sia in questa Commissione, in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti, sia in Assemblea, attraverso specifici ordini del giorno accolti dal Governo – non ha ancora trovato soluzione per i settori marittimo, portuale e ferroviario.
  D'altra parte, osserva che anche in ambito europeo si avverte l'esigenza di estendere ai lavoratori marittimi alcune normative previste per la generalità dei lavoratori, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei diritti di lavoratori che, per il particolare regime ad essi applicato, risultano esclusi da tutele previste in una serie di direttive: ricordo, in proposito, che per realizzare questo scopo la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva – COM(2013)798.
  Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere nelle prossime sedute, anche alla luce delle osservazioni svolte nel corso del dibattito.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 11 settembre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.