CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2014
267.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.
(Svolgimento e conclusione).

  Renata POLVERINI, presidente, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL hanno consegnato documenti, dei quali autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

  Michele AZZOLA, Segretario nazionale di SLC-CGIL, Giorgio SERAO, Operatore di FISTel – CISL, Massimo SERVELLO, Funzionario di UIL Tem.p, Stefano CONTI, Segretario nazionale di UGL telecomunicazioni, e Salvo UGLIAROLO, Segretario nazionale di UIL-COM, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luisella ALBANELLA (PD), Carlo DELL'ARINGA (PD) e Marco MICCOLI (PD), ai quali replicano Michele AZZOLA, Segretario nazionale di SLC-CGIL, e Vito Antonio VITALE, Segretario generale di FISTel-CISL.

  Renata POLVERINI, presidente, dopo aver svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

  Renata POLVERINI, presidente, ricorda che nella seduta del 3 luglio, la Commissione ha deliberato l'elevazione di un conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento, ai fini di richiedere l'assegnazione, in sede referente, del disegno di legge n. 2486 alle Commissioni riunite I e XI. Segnalato che nella medesima giornata, la Presidenza della Commissione ha informato di tale deliberazione la Presidenza della Camera, fa presente che la Presidente della Camera con lettera in data 3 luglio 2014 ha confermato l'assegnazione già effettuata. Nella lettera si segnala, in primo luogo, che l'assegnazione del provvedimento alla I Commissione (Affari costituzionali) è stata effettuata in base alla prassi costantemente seguita nel corso delle ultime legislature, secondo la quale i provvedimenti plurisettoriali, che non possono essere ricondotti alla competenza per materia di una o due Commissioni, sono assegnati alla V Commissione (Bilancio), se le norme recate hanno carattere economico-finanziario, ovvero alla I Commissione, se – come nel caso in esame – hanno carattere prevalentemente ordinamentale (organizzatorio o procedurale). Con riferimento al provvedimento in esame, la Presidenza evidenzia come il decreto n. 90 del 2014 coinvolga in maniera significativa le competenze per materia di almeno cinque Commissioni, richiamando nell'ordine le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Lavoro, Ambiente e Affari sociali. Ricordati diversi precedenti in materia, la Presidenza sottolinea come l'assegnazione del disegno di legge n. 2486 alla sola I Commissione appaia, pertanto, coerente con la prassi testé descritta per i provvedimenti plurisettoriali aventi carattere ordinamentale è suffragata dalla circostanza che la medesima Commissione è competente per materia su gran parte delle disposizioni che compongono il decreto. Da ultimo, nella lettera si precisa che l'indubbio rilievo assunto dai profili di competenza della XI Commissione può considerarsi adeguatamente riconosciuto dalla previsione che il parere da essa reso sia acquisito ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento, per le norme concernenti il pubblico impiego, nonché dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le norme aventi riflessi previdenziali.
  Preso atto di tale determinazione della Presidenza della Camera, avverte che la Commissione deve ora proseguire l'esame del provvedimento in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla I Commissione.
  Dà la parola, quindi, alla relatrice per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

  Giovanna MARTELLI (PD), relatore, osserva che il decreto-legge n. 90 del 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno ed è, dunque, in vigore dal 25 giugno 2014. Esso è composto da 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti, rispettivamente: misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione; interventi urgenti di semplificazione; misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici; misure Pag. 66per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico. Fa presente che le principali disposizioni di interesse della XI Commissione sono contenute nel Capo I del Titolo I, che reca misure urgenti in materia di lavoro pubblico. In questo ambito, come è noto, il provvedimento intende realizzare un primo intervento di riforma della pubblica amministrazione, secondo le direttrici di intervento programmatiche individuate dall'Esecutivo, che dovrà trovare completamento con il disegno di legge recante delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato dal Consiglio dei ministri nella medesima riunione nella quale fu approvato il decreto in esame.
  Osserva che – come risulta chiaro anche dal sintetico richiamo dei contenuti del decreto in esame – le misure urgenti in materia di lavoro pubblico si inscrivono nel contesto di un provvedimento più ampio ed articolato, che contiene altresì disposizioni in materia di semplificazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e degli adempimenti amministrativi, di realizzazione dell'Expo 2015, nonché di processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Sul punto, ritiene che non si possa che prendere atto delle decisioni assunte dalla Presidenza della Camera, che ha confermato l'assegnazione in sede referente alla Commissione Affari costituzionali, con la previsione di un parere «rinforzato» della Commissione lavoro. Come evidenziato già in sede di esame del decreto-legge n. 102 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, ritiene che vi sia il concreto pericolo che l'adozione di provvedimenti complessi e incidenti su una pluralità di settori finisca per rendere meno incisivo il ruolo della Commissione nell'ambito dell'istruttoria legislativa anche in presenza di disposizioni che presentano un particolare rilievo nel quadro della disciplina del pubblico impiego.
  Quanto al contenuto delle disposizioni più direttamente incidenti sulle materie di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Fa notare che il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio, ossia l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, l'articolo 72, commi da 8 a 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010. Osserva che il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014, o fino alla loro scadenza, se anteriore, mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati. Rileva che il comma 3 prevede che i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza, se anteriore. Segnala che il comma 4, al fine di garantire la funzionalità dell'Amministrazione della Difesa, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2015, può essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria che sia stato richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare (ausiliaria). Fa notare che il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della Pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle Pag. 67autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2012. Sul punto, va verificato se – come affermato dalla relazione tecnica – la disposizione intende estendere l'istituto della risoluzione unilaterale anche agli anni successivi al 2014. In questo caso, la disposizione andrebbe integrata, in quanto le disposizioni delle quali si prevede l'estensione cessano di applicarsi al termine del triennio 2012-2014. Rileva che il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo in esame, quantificati in 2,6 milioni per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e in 152,9 milioni a decorrere dal 2018. In particolare, si dispone l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla spending review a decorrere dal 2015, previsti dalla legge di stabilità per il 2014.
  Osserva che l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle pubbliche amministrazioni. In primo luogo, il comma 1 rimodula le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato ed altri enti per il quinquennio 2014-2018; in particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018), pur con la specificazione che la base di calcolo è costituita dal solo personale «di ruolo». Sul punto fa notare che potrebbe essere utile acquisire qualche elemento ulteriore di valutazione rispetto al riferimento al personale di ruolo, non presente nelle precedenti disposizioni in materia di limitazioni delle assunzioni. Va altresì verificato se – come si evince dalla relazione illustrativa – il provvedimento, oltre a fare salva la disciplina di settore applicabile ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto scuola – intenda mantenere l'applicabilità anche delle disposizioni, più favorevoli, previste per il settore dell'Università dall'articolo 1, comma 460, lettera b), della legge di stabilità per il 2014. Fa notare che viene, inoltre, eliminato il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (cosiddetto limite capitario) e che il comma 2 dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over negli enti di ricerca, sempre per il quinquennio 2014-2018. Si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, introducendo una procedura per il monitoraggio dei costi; si prevede un graduale aumento delle percentuali di turn over, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione (60 per cento nel biennio 2014-2015, 80 per cento nel biennio 2016-2017, 100 per cento nel 2018), per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018; si conferma, inoltre, la non applicazione dei limiti di assunzioni al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo. A suo avviso, merita di essere segnalata la disposizione del comma 10, che riconduce ad un unico provvedimento la concessione dell'autorizzazione a bandire nuove procedure concorsuali e ad assumere, allo scopo di rendere coerenti i bandi di concorso e le successive assunzioni dei vincitori.
  Osserva che l'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione. In primo luogo si prevede la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, dei bandi volti a indicare i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni. È inoltre prevista la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di Pag. 68provenienza. Si dispone altresì l'istituzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità. Si stabilisce, inoltre, che le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa. Infine, si istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità, con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015. In ragione di tale nuova disciplina della materia, fa presente che il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 138 del 2011, il quale disciplinava le fattispecie nelle quali i dipendenti pubblici, con esclusione dei magistrati, erano tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. Rileva che il comma 3 interviene in materia di «mobilità intercompartimentale» prevedendo che il decreto del Presidente del consiglio dei ministri al quale l'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimette, previo parere della Conferenza unificata e sentite le organizzazioni sindacali, la definizione delle tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti necessaria per consentire la mobilità intercompartimentale, decreto fin qui non adottato, debba essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Decorso tale termine la tabella di equiparazione è adottata con una procedura più snella, ossia con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, restando ferma per le successive modifiche la disciplina di cui all'articolo 29-bis.
  Segnala che l'articolo 5 reca disposizioni sulle gestione del personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, oltre a stabilire che gli elenchi del personale in eccedenza debbano essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, introduce la possibilità per i dipendenti in disponibilità, al fine di ampliare le loro possibilità di ricollocazione, di chiedere la ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore. Si prevede, inoltre, che i dipendenti in mobilità possano essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati. Per quanto riguarda la mobilità tra società partecipate, fa presente che al comma 2 viene introdotta la possibilità per il personale in eccedenza di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.
  Fa presente che l'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.
  Osserva che l'articolo 7 dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti Pag. 69può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali. In proposito, ricorda che l'articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha rimesso a un apposito accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali più rappresentative la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico. Sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 46-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha rimesso ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il compito di provvedere ad una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. La norma non riguarda gli enti territoriali e gli enti di competenza regionale del Servizio sanitario nazionale. Le risorse derivanti dalle conseguenti riduzioni di spesa sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle pubbliche amministrazioni interessate dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto ministeriale 23 febbraio 2009, che ha disposto la progressiva riduzione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti e rivisto i criteri per la ripartizione dei contingenti tra le varie associazioni sindacali.
  Fa presente che l'articolo 12 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali. Osserva che il comma 3 stabilisce che gli enti locali interessati ad usufruire dell'attività dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste, la cui sussistenza è oggetto di verifica da parte dell'INPS, rendono noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato attraverso apposite iniziative informative e pubblicitarie. Infine, il comma 4 dispone che i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito conseguano, per il loro impegno in attività di volontariato, dei crediti formativi, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Rileva che l'articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario. Compito del Commissario è di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione, la prosecuzione dei progetti in corso, nonché la presentazione entro il 31 ottobre 2014 di uno specifico piano che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione, individuando eventuali nuove forme per il perseguimento delle politiche stesse. Il piano è presentato dal Commissario al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che a sua volta lo presenta all'assemblea del FORMEZ per le conseguenti deliberazioni.
  Osserva che l'articolo 22, comma 4, introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. Il comma 5 prevede che dal 1o luglio 2014 le Autorità amministrative indipendenti richiamate, ad eccezione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20 per cento, stabilendo che gli incarichi e i contratti in corso siano rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Da ultimo, segnala che l'articolo 31 modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alla tutela Pag. 70del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cosiddetta «legge Severino» in materia di anticorruzione, al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità nazionale anticorruzione dall'articolo 19 del decreto in esame.
  Viene, in particolare, estesa alle denunce all'ANAC la disposizione in base alla quale il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, salvi casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero responsabilità civile, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.