CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2014
267.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 9.45.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Sull'ordine dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che, in data 3 luglio 2014, il presidente della XI Commissione ha trasmesso copia della lettera da lui inviata al Presidente della Camera in relazione al conflitto di competenza deliberato dalla XI Commissione per l'assegnazione alle Commissioni riunite I e XI, in sede referente, del disegno di legge n. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
  Al riguardo, fa presente che il Presidente della Camera, con lettera del 3 luglio 2014, ha comunicato la propria decisione di confermare l'assegnazione del citato disegno di legge n. 2486 alla sola Commissione affari costituzionali, evidenziando come essa appaia coerente con la prassi relativa ai provvedimenti plurisettoriali aventi carattere ordinamentale, oltre alla circostanza per cui la medesima Commissione è competente per materia su gran parte delle disposizioni che compongono il decreto legge in questione.
  Avverte, altresì, che, con lettera in pari data, il presidente della XIII Commissione lo ha informato del fatto di aver chiesto al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di assegnare anche alla Commissione agricoltura, in sede consultiva, il Pag. 11suddetto provvedimento, avendo rilevato che quest'ultimo contiene alcune disposizioni che appaiono di interesse della stessa Commissione. Il Presidente della Camera, tenuto conto dei contenuti del disegno di legge, ha disposto l'assegnazione, in sede consultiva, anche alla XIII Commissione.

Audizione del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, Giorgio Giovannini.
(Svolgimento e conclusione).

  Giorgio GIOVANNINI, Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD), Tino IANNUZZI (PD), Antonio LEONE (NCD), Florian KRONBICHLER (SEL), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Francesco Paolo SISTO, presidente.

  Giorgio GIOVANNINI, Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, risponde ai quesiti posti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il Presidente Giovannini per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato (AUAPS), dell'Associazione nazionale degli avvocati e procuratori dello Stato (ANAPS), dell'Associazione nazionale avvocati INPS, della Federazione Legali Enti Parastatali (FLEPAR – INAIL) e dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP).
(Svolgimento e conclusione).

  Giuseppe ZUCCARO, segretario nazionale dell'AUAPS, Gino MADONIA, segretario nazionale dell'associazione nazionale avvocati INPS, Tiziana CIGNARELLI, segretario dell'associazione avvocati FLEPAR – INAIL e Antonella TRENTINI, presidente Unione nazionale avvocati enti pubblici, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 11.15.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Emendamenti C. 2426-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
Emendamenti C. 1752-A Causi.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

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  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
Emendamenti C. 2299 Cancelleri.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.
C. 2279 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Federica DIENI (M5S), relatore, fa presente che il Protocollo in esame, firmato a Città del Messico il 23 giugno 2011, modifica la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 14 dicembre 1994, n. 710. Il Protocollo si compone di tre paragrafi. Il paragrafo A modifica l'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Messico del 1991 contro le doppie imposizioni, introducendo un'innovazione di carattere formale e definitorio relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze.Pag. 13
  Il paragrafo B dispone la sostituzione dell'articolo 25 (scambio di informazioni) della Convenzione del 1991, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi comprensiva, tra l'altro, dell'inopponibilità del segreto bancario, del rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e dell'adesione agli standard dell'OCSE in materia. Le norme contenute nel nuovo articolo 25 rappresentano l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale. Esse, infatti, definiscono una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione fiscale nonché agli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I risultati derivanti dall'applicazione di tale nuovo quadro normativo costituiranno elementi utili al fine dell'inclusione del Messico nelle white lists (che verranno emanate dall'amministrazione finanziaria italiana ai sensi delle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2008) dei Paesi che rispettano gli standard finanziari internazionali).
  Il paragrafo C, infine, stabilisce che il Protocollo in esame entrerà in vigore, e le relative disposizioni diverranno efficaci, trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti. Il Protocollo resterà in vigore sino a quando lo sarà la Convenzione.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di tre articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo prevede il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Nella relazione tecnica, con riferimento agli effetti finanziari potenzialmente derivanti dalle norme in esame, si afferma che il complesso delle modifiche apportate dal diretti di perdita gettito per l'erario italiano; anzi, in ragione della più efficace azione anti elusiva e anti evasione derivante dalle modifiche introdotte dal nuovo articolo 25 della Convenzione italo-messicana del 1991, si ritengono prevedibili positivi effetti di gettito, peraltro non quantificabili nella loro entità.
  Il disegno di legge è corredato anche di un'Analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in esso contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi – e viene anche ricordato come l'articolo 23 della Costituzione preveda la legge quale unico strumento giuridico per l'imposizione di tributi. Nell'Analisi tecnico-normativa, inoltre, si afferma la non sussistenza nel Protocollo in esame di aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea, stante che esso si ispira al modello di convenzione concordato in sede OCSE, che è alla base dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni stipulati dagli Stati membri della UE.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.
C. 2419 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Federica DIENI (M5S), relatore, fa presente che il Protocollo in esame, firmato a Seul il 3 aprile 2012, modifica la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, del 10 gennaio 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 199. Il Protocollo si compone di sei articoli.
  L'articolo I sostituisce il paragrafo 3 b) dell'articolo 2 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud contro le doppie imposizioni, onde aggiornare l'elenco delle imposte italiane considerate nella Convenzione, che nella nuova formulazione saranno: l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive – proprio il riferimento all'IRAP costituisce la ragione dell'aggiornamento dell'elenco –, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
  L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, al fine di aggiornare alcune definizioni, nonché l'individuazione delle Autorità competenti.
  L'articolo III sostituisce il paragrafo 2 e sopprime il paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, allo scopo – come specifica la relazione introduttiva al provvedimento – di aggiornare i meccanismi di imputazione delle imposte tra i due ordinamenti giuridici, eliminando altresì il riconoscimento di crediti d'imposta nello Stato di residenza anche per imposte non pagate nello Stato di effettiva produzione del reddito, con effetti peraltro neutri sulla finanza pubblica in quanto – in base alla relazione tecnica che anch'essa correda il provvedimento – la norma soppressa aveva già esaurito la propria efficacia.
  L'articolo IV sostituisce integralmente l'articolo 26 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, dedicato allo scambio di informazioni di carattere tributario tra le competenti Autorità delle due Parti, onde estendere le sfere di cooperazione reciproca: il paragrafo 5 della nuova formulazione dell'articolo 26 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Tuttavia vi saranno casi in cui sarà consentito il rifiuto di ottemperare ad una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sarebbe contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali. La relazione tecnica rileva come dall'accrescimento della cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie sia lecito attendersi incrementi del gettito fiscale, ancorché non preventivamente quantificabili.
  L'articolo V aggiunge un paragrafo nel Protocollo alla Convenzione, al fine di prevedere la possibilità che le Autorità competenti degli Stati contraenti stipulino un accordo per la migliore attuazione della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 26 della Convenzione, in mancanza del quale tuttavia ciascuno dei due Stati rimane vincolato ai propri impegni.
  L'articolo VI, infine, prevede la reciproca notifica tra le due Parti del completamento delle rispettive procedure giuridiche interne per l'entrata in vigore del Protocollo in esame, entrata in vigore che avverrà alla data di ricezione della seconda di queste notifiche. Pag. 15
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di tre articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo prevede il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il disegno di legge è corredato anche di un'Analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in esso contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi – e viene anche ricordato come l'articolo 23 della Costituzione preveda la legge quale strumento giuridico primario per l'imposizione di tributi.
  Osserva che nell'Analisi tecnico-normativa, inoltre, si afferma la non sussistenza nel Protocollo in esame di aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea, stante che esso si ispira al modello di convenzione concordato in sede OCSE, che è alla base dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni stipulati dagli Stati membri della UE.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
C. 2420 Governo, approvato del Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, osserva che il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europea (IUE), con Allegato, firmato a Roma il 22 giugno 2011, è finalizzato ad ampliare le potenzialità organizzative dell'attività dell'Istituto universitario europeo nonché a rafforzare ulteriormente il rapporto di collaborazione tra il nostro Paese e la prestigiosa istituzione accademica europea basata a Firenze.
  Ricorda che la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, è stata firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della legge n. 505 del 1988. La ratifica del Protocollo in esame, firmato in esito ad una fase negoziale tra l'Istituto universitario europeo ed il Governo italiano avviata nel 2007, deriva dall'esigenza di dotare l'Istituto universitario europeo di nuove e più adeguate strutture che lo pongano in condizione di intensificare le proprie attività, cresciute nel tempo parallelamente all'ampliamento della platea degli stati comunitari, nonché di accogliere in deposito, ed aprire alla consultazione, gli archivi storici dell'Unione Europea. La Convenzione istitutiva dell'Istituto universitario europeo fu Pag. 16firmata dagli allora sei Paesi membri della Comunità Europea nel 1972 ed il primo anno accademico dell'istituto post-graduate risale al 1976/77.
  Fa presente che il protocollo si compone di un preambolo e di otto articoli. L'articolo 1 estende le disposizioni in materia di applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto e le modalità attuative del principio di inviolabilità dei relativi immobili (previste dagli articoli da 3 a 7 dell'Accordo di sede del 1975), anche agli immobili messi gratuitamente a disposizione dell’ Istituto universitario europeo dal Governo italiano che, come precisa la relazione illustrativa che correda il disegno di legge approvato dal Senato il 27 maggio 2014, ne ha anche sostenuto le spese di ristrutturazione. Gli immobili in questione sono enumerati al successivo articolo 2.
  L'articolo 3 rimanda ad una successiva intesa tra le Autorità italiane e l'Istituto universitario europeo la disciplina applicabile ad ulteriori immobili, diversi da quelli menzionati nell'articolo 2, utilizzati dall'Istituto per esigenze istituzionali. Ai sensi dell'articolo 4 la sistemazione degli immobili ex articolo 2 e la fornitura di attrezzature ed arredi sono a carico del Governo italiano (conformemente alle disposizioni dell'Allegato all'Accordo di sede del 1975) cui è in capo anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in questione, conformemente a quanto disposto dall'Accordo di Sede del 1975. In materia di esenzioni fiscali, l'articolo 5 dispone l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di Sede, precisando che tale esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo su atti e contratti, le accise e le relative addizionali. Al Presidente dell'Istituto sono accordati i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori ed ai capi di missione diplomatica (articolo 6).
  L'articolo 7 detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame. L'articolo 8, infine, stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
  L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento autorizzando una spesa di euro 30.000 a decorrere dal 2014. La copertura di tale onere è reperita a valere sullo stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2014, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. La relazione tecnica, affermando la neutralità finanziaria di tutte le altre disposizioni, ascrive l'onere all'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 2, situato in via Faentina 384/a, proprietà dell'IUE e destinato agli alloggi dei ricercatori. La decorrenza dell'onere è stata modificata durante l'esame al Senato a seguito di un parere in tal senso espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 1o aprile 2014. Nella medesima seduta il rappresentante del Governo ha letto una nota della Ragioneria generale dello Stato, predisposta a seguito di rilievi emersi nel dibattito con riferimento ai profili di quantificazione, che ribadiva «che la quantificazione degli oneri conseguenti all'obbligo per lo Stato di assicurare la manutenzione degli edifici assegnati all'Istituto è il frutto di un confronto con l'Istituto stesso». L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della Pag. 17legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Rileva che il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa e della relazione tecnica, cui si è fatto cenno, anche, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Nell'Analisi tecnico-normativa, in particolare, si fa derivare la necessità della ratifica del Protocollo aggiuntivo in esame dall'articolo 80 della Costituzione.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
C. 2421 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009, si compone di 16 articoli e sancisce l'impegno dei due Paesi a intraprendere ogni attività e intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo ed il narcotraffico. L'intesa si basa, essenzialmente, sulla previsione di un costante scambio informativo, finalizzato alla cooperazione bilaterale nelle materie d'interesse comune ai due Paesi. Al fine di rafforzare la cooperazione, valutare l'attività bilaterale e individuare gli obiettivi da perseguire, l'Accordo prevede consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'interno (articolo 1).
  Osserva che lo scambio informativo sarà garantito, tra l'altro, attraverso lo scambio di ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici (articolo 2). Il meccanismo di collaborazione prevede che ciascuna delle parti possa attivare presso l'altra procedure di indagine in materia di criminalità e terrorismo, a cui, nel rispetto delle normative nazionali e fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'altra parte dà immediatamente seguito (articolo 3).
  Le Parti si impegnano alla reciproca consultazione per l'adozione di posizioni comuni e azioni concertate in tutti i fori internazionali in cui si discute di problematiche attinenti alla criminalità organizzata (articolo 4). L'Accordo stabilisce, quindi, disposizioni specifiche concernenti la collaborazione nei settori della lotta al terrorismo (articolo 5).
  L'articolo 6 prevede che le parti concordino che la cooperazione venga estesa alla ricerca di persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di pena. L'articolo 7 precisa gli ambiti della collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, che investe, tra l'altro, l'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare, il riciclaggio di denaro nonché la falsificazione di documenti, denaro e valori. Gli aspetti relativi alle materie oggetto della cooperazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori sono specificati dall'articolo 8, prevedendo, tra l'altro, la programmazione di corsi di formazione congiunti sulle tecniche investigative nonché scambi Pag. 18di esperienze e di conoscenze riguardanti normative, mezzi tecnici e metodologie utilizzate nell'azione di contrasto ai suddetti fenomeni. Viene inoltre previsto che le richieste di cooperazione contengano una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano (articolo 9). Una adeguata tutela è riservata, dall'articolo 10, alle informazioni e ai dati sensibili, che potranno essere scambiati conformemente al diritto interno di ciascuna Parte.
  Il successivo articolo 11 disciplina le condizioni che possono determinarne il rifiuto, anche parziale di aderire alle richieste di collaborazione e assistenza. I nominativi dei rispettivi punti di contatto saranno comunicati dalle parti entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 12). Eventuali controversie su aspetti interpretativi e sulla corretta applicazione dell'Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici (articolo 13), mentre il successivo articolo 14 precisa che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi e derivanti dagli altri accordi internazionali. La lingua individuata dall'articolo 15 per il funzionamento dell'Accordo è l'inglese. Sono, infine, disciplinate le procedure volte ad apportare, d'intesa, eventuali emendamenti al testo e individuate le modalità di entrata in vigore dello stesso (articolo 16). Lo stesso articolo stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, con possibilità di recesso, da comunicarsi all'altra Parte almeno sei mesi prima.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1, modificato dal Senato che ha aggiornato al 2014 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura, individua gli oneri del provvedimento in 122.577 euro annui, a decorrere dal 2014. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale.
  Ricorda che il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'Analisi tecnico-normativa precisa che l'Accordo risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato, il terrorismo ed il traffico di droga.Pag. 19
  Rileva che l'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo. L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali e, poiché rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di ratifica. L'Analisi tecnico-normativa evidenzia che l'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché nella Convenzione contro la criminalità organizzata firmata a Palermo il 12 dicembre 2000. Non vengono evidenziate incompatibilità con l'ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU.
  Fa presente che l'Analisi dell'impatto della regolamentazione ricorda che i negoziati per la definizione dell'accordo hanno avuto inizio nel 2002, allo scopo di completare la rete di intese internazionali siglate nell'area. L'analisi precisa inoltre che era stata valutata, ma non ritenuta congrua l'opzione di non intervento, in assenza di un accordo analogo del Governo italiano con il Governo estone. L’ Analisi dell'impatto della regolamentazione ricorda che il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle parti, nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 14.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente Comitato nazionale XXVII ottobre vincitori ed idonei di concorsi pubblici non assunti, Alessio Mercanti.
(Svolgimento e conclusione).

  Alessio MERCANTI, presidente Comitato nazionale XXVII ottobre vincitori ed idonei di concorsi pubblici non assunti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il presidente Mercanti per il suo Pag. 20intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Unioncamere e Confprofessioni.
(Svolgimento e conclusione).

  Francesco MONTICELLI, coordinatore centro studi Confprofessioni e Ferruccio DARDANELLO, presidente Unioncamere, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco Paolo SISTO, presidente, Emanuele FIANO (PD) e Nazzareno PILOZZI (Misto).

  Claudio GAGLIARDI, segretario generale Unioncamere, risponde ai quesiti posti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

  Agostino MEALE, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bari, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco Paolo SISTO, presidente, e Emanuele FIANO (PD).

  Roberta AGOSTINI, presidente, ringrazia il professor Meale per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. imprese Italia.
(Svolgimento e conclusione).

  Cesare FUMAGALLI, segretario generale Confartigianato imprese e componente del comitato di direzione di R.ETE. imprese Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
(Svolgimento e conclusione).

  Giuseppe NOVELLI, rettore dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e componente della Conferenza dei rettori delle Università italiane, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ringrazia il rettore Novelli per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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