CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 192

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel.
(Svolgimento e conclusione).

  Cesare DAMIANO, presidente, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti dell'Asstel hanno consegnato un documento, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

  Cesare AVENIA, presidente di Assotelecomunicazioni – Asstel, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio BOCCUZZI (PD), Giorgio PICCOLO (PD) e Luisella ALBANELLA (PD).

  Cesare AVENIA, presidente di Assotelecomunicazioni – Asstel, in sede di replica, Pag. 193rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

  Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare ulteriori osservazioni, il deputato Massimiliano FEDRIGA (LNA) e Cesare DAMIANO, presidente.

  Cesare AVENIA, presidente di Assotelecomunicazioni – Asstel, rende ulteriori chiarimenti rispetto ai nuovi quesiti posti.

  Cesare DAMIANO, presidente, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive sulle questioni affrontate nel corso dell'audizione, ringrazia i rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.05.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco MICCOLI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. In proposito, rileva preliminarmente che si tratta di un provvedimento ampio ed articolato, il cui obiettivo primario può essere identificato nella promozione della competitività dell'economia del nostro Paese, obiettivo perseguito in particolare attraverso un intervento di riduzione del cuneo fiscale e nuove misure in materia di pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Osserva che nella stessa direzione si muovono altresì le misure volte a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, razionalizzandone e riorganizzandone le strutture e riducendone i costi. Richiama, infine, le disposizioni in materia di contrasto all'evasione fiscale e di destinazione dei relativi proventi, l'incremento della tassazione dei redditi di natura finanziaria e le norme in materia di edilizia scolastica.
  Soffermandosi sulle parti di interesse della Commissione, ancorché non sempre direttamente rientranti nelle materie di diretta competenza, evidenzia, anzitutto, che l'articolo 1 interviene sull'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, al fine di disporre, limitatamente all'anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati: l'importo del credito è pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, e decresce linearmente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Si tratta, a suo avviso, di una importante misura di sostegno al potere di acquisto dei lavoratori dipendenti, che potrà portare effetti benefici anche per la ripresa della domanda interna, anticipando un intervento più organico e strutturale di riduzione del cuneo fiscale. Ricorda, infatti, che la misura prevista si riferisce Pag. 194infatti al solo anno 2014, ma il provvedimento in discussione indica con chiarezza la natura strutturale dell'intervento di riduzione del cuneo fiscale operato dal Governo. Fa notare che, al fine di rendere permanenti gli sgravi previsti all'articolo 1, infatti, l'articolo 50, comma 6, del decreto istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, con una dotazione in termini di saldo netto da finanziare di 1,9 miliardi di euro per il 2015, di 4,68 miliardi di euro per il 2016, di 4,13 miliardi di euro per il 2017 e 1,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018.
  Osserva che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'articolo 1, comma 1, è stato inoltre modificato specificando che nella legge di stabilità 2015 andranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale diretti a privilegiare il carico di famiglia ed, in particolare, le famiglie monoreddito con due o più figli a carico. Ritiene che in quella sede, dovrà inoltre verificarsi la possibilità di procedere all'estensione delle misure previste anche agli incapienti, nonché ai pensionati e lavoratori non dipendenti con redditi inferiori alle soglie individuate, in linea con l'osservazione a suo tempo formulata dalla Commissione lavoro nel parere reso sul Documento di economia e finanza 2014 e con la risoluzione poi approvata dall'Assemblea della Camera, nonché con gli intendimenti manifestati in proposito dall'Esecutivo.
  Segnala, poi, che sul versante applicativo, si è precisato che le somme sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi si stabilisce che l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperino i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.
  Sempre sul versante della riduzione del cuneo fiscale, ricorda che l'articolo 2 prevede una riduzione del 10 per cento, a partire dall'anno 2014, delle aliquote IRAP per tutti i settori dell'attività economica, con esclusione delle amministrazioni e degli enti pubblici. Si tratta di un tema più volte emerso nei dibattiti svolti anche nella XI Commissione, considerata la pesante incidenza di tale imposta sulle imprese che svolgono attività ad alta intensità di lavoro. Ricorda, in particolare, le richieste di un intervento in materia formulate dalle imprese audite nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nei call center presenti sul territorio italiano.
  Segnala che il comma 6-bis dell'articolo 4, introdotto dal Senato, istituisce, in via transitoria, un credito di imposta in favore degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme pensionistiche di base, in connessione all'elevamento, nella seconda metà dell'anno 2014, della tassazione sui redditi di natura finanziaria previsto dall'articolo 3. A fronte di tale credito imposta, il successivo comma 6-ter per il solo anno 2014, dispone l'innalzamento dall'11 all'11,50 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi concernente i fondi pensione. Tali interventi sono adottati nelle more dell'adozione di una normativa che armonizzi, a decorrere dal 2015, la disciplina della tassazione di natura finanziaria degli enti in oggetto con quella relativa alle forme pensionistiche complementari.
  Con riferimento al medesimo articolo 4, segnala che il Senato ha altresì aggiunto un comma 12-bis, che sostituisce integralmente le norme, introdotte dalla legge di stabilità 2014, con le quali erano state estese le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche controllanti, alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, Pag. 195titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, nonché alle società che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Anche al fine di superare criticità emerse in sede applicativa, la disposizione non prevede più l'estensione della disciplina dell'ente di riferimento, ma impone il rispetto del principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, richiedendo agli enti controllanti di adottare atti di indirizzo per definire specifici criteri e modalità di attuazione, da recepire in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale. Restano escluse da tali limiti le aziende speciali, le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando comunque l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le cosiddette aziende multiservizi tale ultima esclusione opera qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. Sempre sul versante della riduzione della spesa connessa alle società partecipate, segnala incidentalmente che l'articolo 23 affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione, entro il 31 ottobre 2014, di un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza delle società municipalizzate. Il programma potrà prevedere, tra l'altro, la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi.
  Con riferimento all'articolo 8, ricorda che i commi da 4 a 10 dispongono una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, di complessivi 2,1 miliardi per l'anno 2014, ripartendone l'onere tra lo Stato e gli enti territoriali. La medesima riduzione è disposta, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. In questo contesto, ritiene che meritino apprezzamento le modifiche introdotte dal Senato al comma 8, lettera a), con le quali si è voluto precisare che le riduzioni degli importi dei contratti in essere debbano comunque avvenire nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici che impongono di tenere conto, nel criterio del prezzo più basso e nella valutazione delle offerte anormalmente basse, delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Fa quindi notare che l'articolo 13 rivede, a decorrere dal 1o maggio 2014, il limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei pubblici dipendenti e del personale delle società partecipate. La soglia retributiva è ora quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie previgenti che prevedano limiti retributivi inferiori. Il termine di decorrenza del 1o maggio 2014 si applica, pro rata, anche ai fini pensionistici. Si estende anche lo spettro delle amministrazioni interessate dal «tetto» con l'inclusione degli enti pubblici economici, delle autorità indipendenti e delle società partecipate direttamente o indirettamente.
  Sottolinea, poi, che l'articolo 14 pone limiti di spesa, per gli incarichi di consulenza studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti o stipulati dalle amministrazioni pubbliche, ad esclusione di Università, istituti di formazione, enti di ricerca, enti del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che tali amministrazioni non possano conferire incarichi o stipulare contratti qualora l'incidenza delle relative spese superi determinate percentuali della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012. Con una disposizione modificata al Senato, si Pag. 196consente alle amministrazioni di rinegoziare contratti e incarichi in essere al fine di rispettare i limiti di spesa introdotti. Si precisa, infine, che gli enti territoriali potranno individuare modalità alternative per raggiungere i medesimi obiettivi di risparmio.
  Rileva che il Senato ha, poi, aggiunto un comma 4-bis, che consente agli enti di ricerca pubblici di prorogare i contratti a termine stipulati per l'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, per tutta la durata degli stessi, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 34 del 2014. In proposito, ricorda che già l'articolo 1 di tale decreto aveva escluso l'applicabilità del limite del 20 per cento dei contratti a tempo indeterminato per i contratti a termine stipulati tra enti e istituti di ricerca pubblici o privati e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, precisando che i contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. Rileva che la modifica introdotta dal Senato ha un diverso ambito applicativo, in quanto si applica ai soli enti pubblici e non è limitata a specifiche tipologie di lavoratori, salva la necessità che essi operino in esecuzione di programmi o attività i cui oneri ricadano su fondi comunitari.
  Osserva, quindi, che l'articolo 16, modificato presso il Senato, reca disposizioni in materia di riorganizzazione dei Ministeri, disponendo, tra l'altro, una riduzione del 20 per cento per il periodo da maggio a dicembre 2014, degli stanziamenti destinati alle indennità di diretta collaborazione, spettanti agli addetti in servizio degli uffici di diretta collaborazione dei ministri. Fa notare, altresì, che il comma 6-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni tese ad affidare esclusivamente al sistema di pagamenti NoiPA talune categorie di prestazioni erogate al personale dalle amministrazioni pubbliche per le quali si richiede un contributo da parte dell'utente ma non rientrino tra i servizi pubblici essenziali o non siano espletate a garanzia di diritti fondamentali. Una quota delle maggiori entrate acquisite è destinata alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  Segnala, infine, che l'articolo 50, comma 5, modificando l'articolo 1, comma 417, della legge di stabilità 2014 incrementa dal 12 al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza possono riversare annualmente al bilancio dello Stato, in sostituzione degli obblighi di contenimento della spesa ai quali sono soggetti i medesimi enti.
  In conclusione, si riserva di presentare per la prossima seduta una proposta di parere che affronti le questioni di interesse della Commissione e tenga conto di eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito.

  Irene TINAGLI (SCpI) ritiene che il carattere strutturale degli interventi di riduzione del cuneo fiscale previsti all'articolo 1 del presente provvedimento non risulti assicurato dal provvedimento in esame, considerata l'insufficienza delle disponibilità finanziarie indicate dal Governo per i prossimi anni nell'articolo 50 del decreto.

  Marco MICCOLI (PD), pur riservandosi di approfondire la questione testé posta nel prosieguo dell'esame, fa notare che la formulazione dell'articolo 50 appare chiara nell'indicare, anno per anno, le risorse stanziate per rendere strutturali gli interventi di agevolazione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti contemplati dal presente provvedimento.

  Irene TINAGLI (SCpI), ribadisce che, in merito alla prospettiva di rendere permanenti Pag. 197le agevolazioni fiscali previste dal testo, l'articolo 50 sembrerebbe recare una mera dichiarazione di intenti del Governo, che rischia di non tradursi in atti concreti per la palese inadeguatezza delle risorse finanziarie stanziate.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver osservato che nel prosieguo del dibattito, già previsto per la giornata di domani, sarà possibile svolgere tutti i necessari approfondimenti di merito sul testo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 234 del 14 maggio 2014, a pagina 142, seconda colonna, diciottesima riga, le parole da: «audizione informale» fino a: «ONLUS» sono soppresse.