CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 novembre 2013
122.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 14 novembre 2013.

Audizioni dei rappresentanti di British American Tobacco, sulle tematiche delle accise.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.35.

RISOLUZIONI

  Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.50.

7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale intende fugare alcune incertezze in merito al regime del prelievo per la gestione dei rifiuti urbani, nonché ad alcuni aspetti dalla disciplina relativa all'IMU e ai meccanismi di trasferimento degli immobili demaniali agli enti locali, connessi alle numerose modifiche normative intervenute recentemente su tali materie.Pag. 29
  In primo luogo l'atto di indirizzo evidenzia come l'articolo 5 del decreto – legge n. 102 del 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge n. 201 del 2011, consenta al comune, con provvedimento da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, fatta comunque salva la maggiorazione prevista dal comma 13 del citato articolo 14. La disposizione del predetto articolo 5 specifica che qualora il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
  Inoltre, la risoluzione affronta la questione relativa all'attuazione dell'articolo 2-bis del già citato decreto-legge n. 102 del 2013, che consente ai comuni di equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
  Un'ulteriore tematica sollevata dall'atto di indirizzo riguarda l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 56-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, che, tra l'altro, al comma 10 destina al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le risorse nette derivanti dall'alienazione degli immobili trasferiti agli enti territoriali, ovvero dalla cessione delle quote di fondi immobiliari in cui i predetti immobili siano conferiti, rispetto alla quale la Camera dei deputati ha approvato, nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del predetto decreto – legge n. 69, un ordine del giorno, con il quale si è impegnato il Governo a limitare la sfera di applicazione del predetto comma 10 esclusivamente ai beni oggetto di trasferimento dallo Stato agli enti territoriali, al fine di evitare ulteriori aggravi per gli stessi enti locali.
  Rileva quindi come rispetto a tali recenti innovazioni normative ci sia innanzitutto il rischio di ingenerare ulteriori incertezze e disparità di trattamento, in un momento, molto delicato, nel quale è ormai prossima la scadenza del termine ultimo, fissato al 30 novembre 2013, per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso.
  In particolare, rileva come la stampa abbia ventilato l'ipotesi che Ministero dell'economia e delle finanze stia per emanare una risoluzione tesa a specificare l'inapplicabilità del citato articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013 ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2013 prima dell'entrata in vigore della norma in questione, consentendo a questi ultimi soltanto di rivedere i criteri di commisurazione delle tariffe esclusivamente nell'ambito del regime giuridico della TARES, senza poter tornare al regime della TARSU o della TIA, diversamente dai comuni che, dovendo ancora approvare il bilancio di previsione, possono beneficiare di tutte le facoltà previste dall'articolo 5.
  Tale orientamento interpretativo del Ministero, oltre ad apparire infondato sul piano delle motivazioni giuridiche, nonché in contrasto con la ratio del predetto articolo 5 e con la volontà del legislatore, risulterebbe del tutto illogico, in quanto penalizzerebbe, in modo paradossale, proprio quei comuni più virtuosi che hanno già approvato i loro bilanci senza avvalersi delle reiterate proroghe in materia.
  In tale contesto la risoluzione intende impegnare il Governo ad escludere ogni disparità di trattamento tra gli enti locali, consentendo anche ai comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2013 di continuare ad applicare anche per l'anno in corso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero la TIA, in vigore nell'anno 2012 e, in ogni Pag. 30caso, di poter effettuare variazioni di bilancio entro il 30 novembre per tenere conto delle innovazioni normative introdotte dal decreto legge n. 102 del 2013, e da altri recenti provvedimenti legislativi.
  Inoltre l'atto di indirizzo impegna l'Esecutivo a provvedere con la massima urgenza all'emanazione di atti interpretativi volti a consentire il rispetto delle scadenze relative all'IMU, segnalando altresì con forza, in linea generale, l'esigenza di ridurre il più possibile l'impatto finanziario sugli enti locali di norme tributarie introdotte in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, lasciando, al contempo, agli stessi enti locali spazi di autonomia impositiva e regolamentare, ed evitando di adottare interpretazioni discutibili della normativa.
  Auspica quindi che il Governo compia quanto prima gli approfondimenti necessari in materia e che in pochissimi giorni sia possibile fornire ai comuni i chiarimenti richiesti dalla risoluzione, la quale è stata peraltro sottoscritta, oltre che da tutti i componenti del gruppo PD in Commissione, anche da numerosi esponenti di altri gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rileva innanzitutto l'esigenza di tener conto del fatto che, tra i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, occorre far riferimento, oltre che alla TARSU, anche alla TIA.
  Segnala, inoltre, l'urgenza di risolvere la questione sollevata dalla risoluzione, atteso che, in queste ore, molti comuni stanno decidendo di continuare ad applicare la TARSU o la TIA, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno già approvato il bilancio di previsione del 2013.

  Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ringraziare per l'occasione di confronto costituita dalla risoluzione, segnala preliminarmente la necessità, per il Governo, di compiere ulteriori approfondimenti su una tematica complessa, anche in considerazione del fatto che la risoluzione stessa è stata presentata solo nel pomeriggio di ieri, ritenendo pertanto opportuno prevedere che la discussione dell'atto di indirizzo prosegua anche nella prossima settimana.
  Ritiene comunque utile fornire alla Commissione, già nella seduta odierna, alcuni elementi di valutazione elaborati dall'Esecutivo.
  In primo luogo, per quanto riguarda il primo impegno della risoluzione, teso «ad evitare disparità di trattamento tra gli enti locali, consentendo anche ai comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2013 di continuare ad applicare anche per l'anno in corso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero la TIA in vigore nell'anno 2012 e, in ogni caso, di poter effettuare variazioni di bilancio entro il 30 novembre per tenere conto delle innovazioni normative introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e da altri provvedimenti legislativi recenti» considera opportuno, innanzitutto, precisare che non è intenzione del Dipartimento delle Finanze emanare una risoluzione avente il contenuto indicato negli articoli di stampa specializzata, secondo cui il comma 4-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013, sarebbe inapplicabile ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013.
  In proposito sottolinea come il Ministero dell'Interno riferisca che, in sede di esame dell'interpellanza n. 2-01656 del 13 settembre 2012, a prima firma del deputato Vanalli, è stata proposta una interpretazione tendente a superare i limiti di una lettura troppo restrittiva delle disposizioni in materia di proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione.
  In sostanza, secondo il Dicastero degli Interni si potrebbe non ravvisare necessariamente una correlazione sistematica, che è stabilita sempre da una norma di legge, per la quale una disposizione già regolarmente osservata (il caso dei Comuni che abbiano rispettato il termine del 31 agosto 2013) non possa giovarsi ugualmente dell'eventuale deroga apportata da una lex posterior in quanto sarebbe venuto meno il Pag. 31presupposto di fatto. Potendosi invece ritenere valido il ragionevole assunto per il quale nel momento in cui si pospone un termine, il presupposto di fatto per l'efficacia e l'applicazione di quella norma viene meno e quindi, in sostanza il termine, va a prorogarsi automaticamente.
  Alla stregua di tali considerazioni, si dovrebbe consentire anche ai comuni che abbiano tempestivamente approvato il Bilancio di previsione di avvalersi, se ne ravvisino l'opportunità, delle facoltà attribuite al decreto-legge n. 102 del 2013 in materia di regolamenti TARSU, senza alcuna incoerente disparità di trattamento tra Amministrazioni che abbiano puntualmente osservato il termine vigente pro-tempore del 31 agosto 2013 e le restanti Amministrazioni.
  Tale interpretazione, è stata confermata dalla magistratura contabile (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia), la quale, nella delibera n. 431 del 3 ottobre 2012, ha affermato che anche gli enti i quali hanno già approvato il bilancio possono, alla luce delle sopravvenienze normative e facendo uso della facoltà attribuita dal decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, provvedere all'approvazione di un nuovo bilancio, che tenga conto delle intervenute deliberazioni di modifiche dei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente.
  In precedenza, con propria risoluzione, il Dipartimento delle Finanze ha invece espresso l'avviso che le modifiche potevano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al bilancio già approvato da parte dei comuni.
  Nondimeno, il Dipartimento delle Finanze ritiene opportuno ribadire, come già chiarito in sede di risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 5-01433 a firma del deputato Paglia, svolta nella seduta di mercoledì 13 novembre 2013 presso questa Commissione, che la deroga a quanto stabilito nel comma 46 dell'articolo 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevista dal comma 4-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013, non possa assumere la portata di ripristinare, sic et simpliciter, i regimi di prelievo sui rifiuti espressamente abrogati, poiché la norma derogatoria consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
  In tale contesto ricorda anche l'evoluzione dell’iter parlamentare di conversione del citato decreto-legge n. 102 del 2013, rammentando come il testo dell'emendamento che ha aggiunto il comma 4-quater all'articolo 5 del predetto decreto, prevedesse, infatti, originariamente (A.C. n. 1544-A) che, per l'anno 2013, il comune «[...] può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012 [...]».
  Tale formulazione risulta, invece, sostanzialmente diversa da quella approvata definitivamente dal Senato (A.S. n. 1107), secondo la quale, il comune «[...] può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. [...]».
  Dopo aver ricostruito in tal modo l'ambito applicativo della prima parte del comma in esame, il Dipartimento delle Finanze ritiene che anche l'ulteriore disposizione contenuta nell'ultimo periodo del medesimo comma 4-quater, debba seguire lo stesso criterio interpretativo. La norma in questione, nel prevedere che «nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso», ha soltanto la finalità di disciplinare la particolare ipotesi in cui nell'anno 2012 i comuni fossero stati in regime di TARSU, precisando che in tal caso si può fare ricorso solo a proventi derivanti dalla fiscalità generale del comune.Pag. 32
  Aggiunge altresì che il disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1120), istituisce, all'articolo 20, la TARI, quale componente del TRISE, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, riproponendo sostanzialmente la stessa disciplina della TARES. Desta, quindi, non poche perplessità quanto auspicato nella risoluzione circa l'impegno di attribuire alla normativa in argomento e al regolamento comunale la facoltà di ripristinare, solo momentaneamente, un regime pregresso che dovrà essere, comunque, abbandonato in un breve lasso di tempo.
  Pertanto, la deroga relativa al comma 46 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 appare limitata in ogni caso all'aspetto relativo ai costi.
  In merito al secondo impegno contenuto nella risoluzione, con cui si sollecita il Governo «a provvedere con la massima urgenza all'emanazione di risoluzioni esplicative finalizzate a consentire il rispetto delle scadenze relative all'IMU», segnala come il Dipartimento delle Finanze riferisca di non ravvisare la necessità di emanare documenti di prassi amministrativa finalizzati a consentire il rispetto delle scadenze relative all'imposta in discorso, poiché le stesse appaiono chiaramente definite dalla legge, anche se i tempi per gli adempimenti amministrativi dei comuni sono oggettivamente ristretti.

  Marco CAUSI (PD) ringrazia il Sottosegretario per i primi elementi di risposta forniti in merito alle tematiche affrontate dalla risoluzione, i quali già contengono alcuni elementi positivi per i numerosissimi comuni che, in questi giorni, dovranno assumere importanti decisioni sui temi della copertura dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti e dell'IMU.
  A tale proposito sottolinea innanzitutto come le problematiche oggetto dell'atto di indirizzo risultino politicamente dirimenti per il gruppo del Partito Democratico. Al riguardo ricorda che, con il decreto-legge n. 102 del 2013, il Parlamento ha conferito ai comuni la possibilità di graduare il passaggio dal meccanismo di prelievo previsto per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, basato sulla TARSU o sulla TIA, al nuovo sistema sotteso alla TARES, lasciando in particolare agli enti locali la facoltà di scegliere se passare a un sistema di prelievo che consenta di realizzare immediatamente l'integrale copertura dei costi di tale servizio, ovvero giungere a tale obiettivo in modo più progressivo.
  In tale quadro, anche in ragione del livello dell'imposizione e delle incertezze che su questa problematica ancora sussistono, sottolinea come la questione assuma la massima rilevanza politica e come il gruppo del PD, che sostiene lealmente il Governo, non ritenga comunque possibili ulteriori incertezze in una materia che deve essere affrontata con la massima attenzione.
  Pur comprendendo la tesi secondo la quale l'obiettivo dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti sarebbe più facilmente raggiunto attraverso una norma cogente di carattere nazionale, rileva come, con il già citato decreto-legge n. 102 del 2013, si sia compiuta un'opzione diversa, riconoscendo ai comuni la facoltà di decidere il percorso di avvicinamento all'obiettivo dell'integrale copertura dei predetti costi, analogamente a quanto avvenuto con le modifiche relative al regime IMU, recate dal medesimo decreto-legge n. 102, che consentono ai comuni stessi di equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
  Ritiene quindi che gli elementi forniti nella seduta odierna dal Sottosegretario possano costituire un primo passo avanti per risolvere i problemi evidenziati, ma che occorra approfondire ulteriormente la questione entro la seduta di martedì prossimo.

  Giovanni PAGLIA (SEL) condivide le considerazioni svolte dal deputato Causi, sottolineando, inoltre, come tanto la facoltà, Pag. 33per i comuni, di continuare ad applicare, nel 2013, la TARSU o la TIA, quanto la facoltà, per i medesimi enti locali, di equiparare, a fini IMU, le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti fino al primo grado all'abitazione principale, siano state introdotte nel decreto-legge n. 102 del 2013, nel corso dell'esame parlamentare del relativo disegno di conversione, con il qualificante contributo anche dei gruppi di opposizione. Ritiene, quindi, che in tale circostanza, risulterebbe ancor più grave se le previsioni del decreto-legge fossero vanificate da un intervento interpretativo restrittivo degli uffici dell'amministrazione finanziaria.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, condivide pienamente l'esigenza di dare quanto prima soluzione alle questioni affrontate dalla risoluzione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione a una seduta da convocare nella giornata di martedì 19 novembre prossimo.

  La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 14 novembre 2013.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.