CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2013
104.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 ottobre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
C. 1013 D'Incecco e C. 1577 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre.

Pag. 109

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che sono stati presentati due emendamenti al testo adottato come testo base (vedi allegato 1).

  Chiara BRAGA (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Mannino 1.1, a condizione che sia riformulato nel senso di eliminare dal testo il riferimento alla relazione della Commissione di studio al Parlamento considerato che l'interlocutore per la Commissione di studio è il Ministero per le infrastrutture e i trasporti. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Grimoldi 1.2.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Claudia MANNINO (M5S) accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua firma 1.1.

  Paolo GRIMOLDI (LNA), intervenendo per una precisazione, dichiara che il proprio emendamento si prefigge lo scopo di rendere più agevole la realizzazione degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche nei condomini.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità gli emendamenti Mannino 1.1 (nuova formulazione) (vedi allegato 1) e Grimoldi 1.2.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che il nuovo testo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012.
Doc. CLXIV, n. 6.
(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della relazione in oggetto.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare la Relazione in titolo, trasmessa ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in considerazione di quanto evidenziato dalla Presidente della Camera con lettera in data 27 giugno scorso. Dando seguito ad una sollecitazione emersa in occasione della riunione della Conferenza dei presidenti di Commissione, la Presidente della Camera aveva portato all'attenzione di tutti i presidenti delle Commissioni permanenti la necessità di un maggior coinvolgimento delle stesse Commissioni nel programma, avviato negli ultimi anni dal Governo, di analisi e valutazione della spesa, comunemente denominato spending review. La Presidente della Camera aveva, in particolare, sottolineato che un'occasione per approfondire la discussione sul tema, in vista della manovra di finanza pubblica per il prossimo anno e nell'ottica di razionalizzazione della spesa, poteva essere rappresentata dall'esame della relazione che ogni Ministro presenta entro il 15 giugno di ciascun anno ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  Fa presente, inoltre, che secondo quanto indicato dal presidente della V Commissione nella riunione della Conferenza dei presidenti di Commissione, le relazioni presentate dalle singole Commissioni Pag. 110sono trasmesse alla Commissione Bilancio ai fini della predisposizione di un contributo unitario in vista della manovra di finanza pubblica per il prossimo anno per la razionalizzazione della spesa nei settori di competenza delle Commissioni stesse. In particolare, la Commissione Bilancio potrà, d'intesa con l'omologa Commissione del Senato, predisporre un atto di indirizzo che ricomponga in un unico quadro le indicazioni provenienti dalle Commissioni permanenti.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungendo che è la prima volta che la Commissione esamina tale documento, anche se negli anni passati relazioni di questo tipo sono state trasmesse al Parlamento, ma su di esse non si è svolta una specifica discussione.
  Osserva, quindi, che la relazione è trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007, che prevede le relazioni diano conto, tra l'altro, con riferimento all'anno solare precedente, dei risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, del grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché delle linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati.
  La relazione consente, a suo avviso, di svolgere alcune riflessioni di carattere generale sull'andamento della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche in considerazione del recente esame dei disegni di legge di rendiconto 2012 e assestamento 2013, che hanno evidenziato alcuni elementi importanti che intendo riprendere anche in questa relazione. Il dato importante infatti che è emerso anche nel corso dell'esame di tali documenti è l'elevata consistenza della quota dei residui nello stato di previsione del Ministero, il che denota una scarsa efficienza nella spesa e soprattutto nei flussi di pagamento. Come rilevato dalla Commissione nelle relazioni approvate, è necessario adottare tutte le misure per migliorare le performance di spesa soprattutto nell'attuale contesto di riduzione delle risorse finanziarie pubbliche disponibili. Appare infatti ingiustificabile in un contesto di forte contrazione della spesa per investimenti, constatare una bassa efficienza della spesa ancorché motivata da ragioni amministrative, e di sovrapposizione di responsabilità o da limiti di competenza non chiariti.
  Al riguardo, sottolinea che rendere più impegnative le linee strategiche deve quindi produrre con nettezza un quadro chiaro delle priorità e rendere lineari le azioni per raggiungerle con indicazioni certe dei tempi e delle risorse.
  Passa, poi, a dare sinteticamente conto dei contenuti della relazione rinviando per una descrizione più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici. In tal senso, rileva anzitutto che la relazione – secondo quanto prevede la legge – dovrebbe dar conto dei risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro. In proposito, le priorità politiche individuate cui si fa riferimento sono quelle contenute in una direttiva del mese di febbraio 2011 dell'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che è allegata alla relazione. Nessun cambiamento delle priorità viene registrato in conseguenza del cambiamento nella guida del Ministero avvenuta nel novembre 2011, priorità politiche che peraltro sono state illustrate al Parlamento in occasione delle audizioni sulle linee programmatiche svolte dal nuovo Ministro all'inizio del mandato. Ritiene che sarebbe stata, comunque, opportuna una migliore specificazione delle priorità politiche e delle relative aree di intervento nelle direttive Pag. 111inviate alle amministrazioni e una più chiara esplicazione delle connessioni tra l'attività amministrativa conseguente alle medesime priorità politiche. Sotto questo profilo, esprime l'auspicio che la prossima relazione e i relativi allegati siano strutturati in maniera più chiara e più conforme agli obiettivi che la legge assegna loro; ciò vale anche per la conoscibilità di alcuni dati atteso che alcune tabelle, che pure sarebbe interessante consultare, risultano completamente illeggibili.
  Rileva, quindi, come la relazione sullo stato della spesa del Ministero si concentra su alcuni obiettivi strategici che corrispondono ad alcune aree di intervento individuate dall'allora Ministro delle infrastrutture nella predetta direttiva nell'ambito delle seguenti quattro priorità politiche: sviluppo delle infrastrutture e grandi opere; incremento di efficienza del sistema dei trasporti; sicurezza; ammodernamento del Ministero.
  Per ciascuna priorità politica vengono indicati gli obiettivi strategici correlati ed i programmi di spesa di bilancio connessi agli obiettivi medesimi. Con riferimento agli aspetti di competenza dell'VIII Commissione, ritiene opportuno fornire alcuni elementi di comparazione tra le indicazioni della Relazione e le considerazioni, sui medesimi programmi di spesa, contenuti nella Nota integrativa al rendiconto generale del 2012 dello Stato e nella scheda illustrativa al disegno di legge di bilancio 2013. La comparazione tra tali documenti consente, infatti, a suo avviso, di analizzare la quota di risorse assegnata agli obiettivi considerati strategici nella relazione e la quota di risorse in conto capitale e correnti, nonché la rimodulabilità delle spese. Anticipando alcune considerazioni di carattere generale, rileva che, in alcuni casi, la quota maggioritaria delle risorse dei programmi di spesa indicati dalla relazione appare destinata ad obiettivi non considerati strategici dalla relazione medesima. Inoltre, appare in alcuni casi predominante, nei programmi di spesa esaminati, la quota di spese non rimodulabili dovuta ad oneri inderogabili, il che sembra introdurre un elemento di «rigidità» negli stanziamenti che potrebbe rendere difficoltose azioni di revisione della spesa non precedute da un'attenta ricognizione delle dinamiche, legislative e non, sottostanti agli oneri inderogabili.
  Segnala, poi, che alla priorità politica n. 1, relativa allo sviluppo delle infrastrutture e grandi opere, sono collegati i seguenti tre obiettivi strategici: prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie; prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche; attuazione del piano di edilizia abitativa, interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ed attuazione del nuovo quadro strategico nazionale 2007-2013, con gli aggiornamenti previsti nel Piano per il Sud.
  Con riguardo agli interventi prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie, la relazione evidenzia alcuni ritardi che si evincono dal monitoraggio dei più importanti interventi su nodi, stazioni e tratti di rete ferroviaria, ritardi che sarebbero da attribuire ai processi autorizzativi, alle problematiche di carattere contrattuale ed al rallentamento, causa imprevisti, nell'avanzamento dello scavo delle gallerie naturali. Agli interventi prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie afferisce il programma di spesa 14.11 Sistemi stradali, ferroviari ed intermodali e il programma e 32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, che ha carattere trasversale. Quanto al programma 14.11, la nota integrativa al rendiconto 2012 riconosce carattere di obiettivo strategico solo a uno degli obiettivi perseguiti a valere delle risorse del programma; vale a dire all’«obiettivo 132 – Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su Anas e su Rfi, programmazione degli investimenti analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore», che peraltro assorbe la quota prevalente delle risorse del programma. Lo stanziamento definitivo di competenza allocato nell'obiettivo 132 è pari a 798,9 milioni di euro, con risorse impiegate pari a 357,8 milioni. Tale elevato scostamento Pag. 112sembra indicare una bassa capacità di spesa delle risorse stanziate, riconducibile probabilmente ai ritardi indicati nella relazione. Analogo scostamento si osserva per l'intero programma 14.11: a fronte di uno stanziamento definitivo di competenza pari a 1.139,2 milioni di euro, infatti, le risorse impiegate risultano pari solamente a 697,2 milioni. L'allegato tecnico al bilancio 2013 evidenzia che il programma 14.11 è costituito prevalentemente da spese in conto capitale in gran parte rimodulabili, che prevalentemente derivano da fattore legislativo.
  Quanto all'obiettivo strategico relativo agli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche, osserva come nella relazione si sottolinei il fatto che a tale obiettivo afferisce il programma 14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici. Per tale programma, la relazione riporta i risultati di un monitoraggio su alcune infrastrutture idriche e sulle grandi dighe. La nota integrativa al rendiconto 2012 attribuisce carattere strategico agli obiettivi 122 (impulso attività di vigilanza delle reti e costruzione ed esercizio di sbarramenti e opere di derivazione) e 123 (impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari). Il programma, che ha una dotazione assestata di competenza di 43,2 milioni, è rappresentato in prevalenza da spese non rimodulabili.
  Per quanto riguarda invece l'ultimo obiettivo strategico della priorità politica 1, relativa all'attuazione del piano di edilizia e agli interventi per il Mezzogiorno, segnala che a tale obiettivo afferisce il programma di spesa 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali. Per il 2012, la relazione evidenzia uno stato di avanzamento di oltre il 70 per cento degli interventi di edilizia residenziale pubblica (essendo state erogate risorse per circa 140 milioni di euro a fronte dei 200 milioni programmati) e di oltre il 30 per cento per gli accordi di programma (essendo state erogate risorse per circa 120 milioni di euro a fronte dei 377,8 milioni programmati). Elementi di informazione non vengono forniti invece in ordine all'attuazione del Piano città previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 83 del 2012 a cui i rappresentanti del precedente Governo hanno attribuito carattere strategico tra le misure in materia di edilizia. La nota integrativa al rendiconto 2012 non riconosce carattere di obiettivo strategico a nessuno degli obiettivi perseguiti a valere delle risorse del programma, nemmeno all'obiettivo 186 ERP, programmi innovativi, Piano nazionale di edilizia abitativa., il cui stanziamento di competenza (pari a 123,2 milioni di euro) copre il 62,3 per cento dello stanziamento del programma 19.2 (pari a 197,7 milioni). La scheda illustrativa al disegno di legge di bilancio 2013 indica, per il programma 19.2, una prevalenza delle spese correnti e delle spese non rimodulabili.
  Alla priorità politica 3 denominata sicurezza, per quanto d'interesse della VIII Commissione Ambiente, è collegato l'obiettivo strategico del miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri a cui afferiscono il programma 14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, per gli interventi relativi agli edifici scolastici, ed il programma 14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici con riferimento alla sicurezza delle dighe. La nota integrativa al rendiconto 2012 riconosce carattere di obiettivo strategico all'obiettivo n. 128 gestione e attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici, che presenta una dotazione definitiva nel 2012 in conto competenza di 21,6 milioni di euro e di 20,5 milioni di euro per le risorse impiegate per il 2012. La prevalenza degli stanziamenti del programma 14.10 è destinata ad altri obiettivi considerati non strategici. Nel programma 14.10 più del 90 per cento delle risorse sono in conto capitale (la quasi totalità delle spese correnti è assorbita dalle spese – non rimodulabili – per il personale), di cui il circa il 25 per cento riguardano spese rimodulabili, assorbite in gran parte per le opere e le attività dell'Expo Milano 2015 (articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008). Pag. 113
  Gli altri obiettivi strategici della priorità 3 riguardano: la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio; le norme tecniche in rapporto alle politiche di rinnovo urbano (decreto-legge n. 70 del 2011); la formazione e la regolazione tecnica dei prodotti da costruzione. Tali obiettivi, che afferiscono al programma 14.9 «Sicurezza vigilanza e regolamentazione in materia delle opere pubbliche e delle costruzioni», sono riconosciuti strategici dalla nota integrativa al rendiconto 2012.
  Fa presente, infine, che alla relazione sullo stato della spesa sono allegati, oltre alla direttiva ministeriale del 2011 precedentemente citata, una relazione sulle principali attività svolte nel 2012 (Allegato 1) e il rapporto sull'attività di analisi e di revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio (Allegato 2). L'Allegato 1, per quanto di interesse dell'VIII Commissione, fa riferimento all'attività svolta nel 2012 con riferimento alle società ANAS e RFI, agli interventi per la ricostruzione in Abruzzo, all'edilizia scolastica, nonché ad alcune opere strategiche (Asse Ferroviario Torino-Lione, M.O.S.E., Autostrada Salerno-Reggio Calabria, contratti istituzionali sottoscritti nell'ambito del Piano nazionale per il Sud, alcune opere essenziali di Expo 2015). L'Allegato 2 espone un quadro riepilogativo della consistenza debitoria del Ministero e le misure attuate e programmate per evitare la formazione dei debiti. L'Allegato 2 espone, ai sensi del DL 185/2008 e del DL 78/2009, un quadro riepilogativo della consistenza debitoria del Ministero (con particolare riferimento alle voci più sensibili quali la spesa per canoni, per l'esercizio mezzi di trasporto, per spese sanitarie e per missioni di servizio) e le misure attuate e programmate per evitare la formazione dei debiti così come previsto dall'attuale Ministro. Sono stati delineati i più significativi meccanismi di formazione dei debiti e rappresentate le misure e gli interventi sia attuativi che programmatici per evitare la formazione di nuove situazioni debitorie. Ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 sono stati assegnati circa 31 ml di euro a fronte di uno stato debitorio di circa 153 milioni di euro in prevalenza riconducibili alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, a seguito del quale è stata trasferita al Ministero la gestione per il completamento di centinaia di opere pubbliche affidata ai Provveditorati interregionali.
  Da ultimo, fa un accenno all'esigenza di semplificazione delle regole che presiedono alla disciplina in materia di contratti pubblici e di infrastrutture, esigenza che nella relazione non viene richiamata e che è tanto più necessaria alla luce delle numerose modifiche normative che hanno interessato questa materia negli ultimi due anni in maniera continua e non organica. Queste modifiche, infatti, hanno determinato una situazione di instabilità normativa, lamentata a più riprese dagli operatori, e non hanno prodotto una significativa ed effettiva semplificazione. Rileva che, nella descrizione delle attività svolte dal Ministero, si fa riferimento alla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, a cui sono attribuiti prevalentemente i compiti di indirizzo e regolazione dei contratti pubblici di servizi e forniture, il monitoraggio dell'efficacia normativa nazionale in materia di contratti pubblici di servizi e forniture anche al fine della promozione di modifiche legislative e regolamentari, indirizzo e regolazione degli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari e speciali. La semplificazione delle regole è ormai un'esigenza improcrastinabile in vista dell'imminente approvazione definitiva a livello europeo del pacchetto di direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni, sul quale l'VIII Commissione ha avuto modo di esprimersi nel corso dell'esame nella cosiddetta fase ascendente, e andrà coniugata pertanto con il recepimento di tali direttive; sarà pertanto opportuno aprire una fase di riflessione per valutare quali modifiche apportare una volta per tutte alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.
  In conclusione, si riserva di presentare, nella seduta di domani, una proposta di Pag. 114parere, che tenga conto anche degli elementi che dovessero emergere nel dibattito.

  Ermete REALACCI (PD) invita la relatrice a valutare l'opportunità di inserire nel documento da predisporre considerazioni sul definanziamento delle opere infrastrutturali ritenute non più prioritarie, in coerenza anche con quanto dichiarato dal Ministro delle infrastrutture.

  Claudia MANNINO (M5S), pur comprendendo le motivazioni che si pongono alla base delle considerazioni del presidente Realacci, fa notare come per alcune infrastrutture, soprattutto del Mezzogiorno, possa essere preferibile – prima di procedere al definanziamento – una verifica sulle cause dei cronici ritardi nell'esecuzione delle opere.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

Alle Commissioni I e XI.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Chiara BRAGA (PD), relatore, rileva che la Commissione reca diverse disposizioni di competenza della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici): si tratta delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 13-ter, 6, commi 3, 3-bis e 4-bis, 11, commi 1-13 e articolo 12, commi 1, 2, 6 e 7.
  Più dettagliatamente, rileva che l'articolo 2, al comma 13-ter, novella il comma 1 dell'articolo 97 del decreto legislativo 159/2011 (cosiddetto Codice delle leggi antimafia), al fine di inserire l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra i soggetti abilitati alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita dall'articolo 96 del medesimo decreto legislativo, ai fini della gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) per mezzo della quale è possibile verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori.
  Quanto all'articolo 6, segnala che il comma 3 novella l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010 il quale ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e ulteriori enti pubblici ivi indicati possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. La novella introduce una deroga al predetto limite posto alle assunzioni di personale, prevedendone la disapplicazione per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), nei limiti di 50 unità di personale ed esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale e al fine di assicurare la continuità della citata attività di vigilanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto legge 216 del 2011, che ha trasferito al MIT tale attività in seguito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il comma 3 prevede, inoltre, che alla copertura del relativo onere si provveda mediante l'attivazione Pag. 115della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 69/2013, e quindi delle risorse derivanti dalle sub-concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto all'ANAS ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 296/2006, anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone.
  Il comma 3-bis dell'articolo 6, inserito durante l'esame al Senato, novella l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 69/2013, modificando gli incrementi previsti nella dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) in conseguenza del trasferimento delle funzioni relative alla vigilanza sui concessionari della rete autostradale.
  Ricorda che il citato comma 1 dell'articolo 25 del decreto legge 69/2013, al fine di assicurare la continuità della citata attività di vigilanza, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle unità di personale trasferito al MIT e disposto un incremento nella dotazione organica del MIT di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal citato D.P.C.M. La misura dell'incremento nella dotazione organica del MIT viene modificata prevedendo che l'incremento sia per l'area funzionale, di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal citato D.P.C.M.; per l'area dirigenziale, di una unità di prima fascia e dodici unità di seconda fascia, come individuato dal predetto decreto.
  Il comma 4-bis, inserito anch'esso durante l'esame al Senato, integra il disposto del comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 216/2011, che ha previsto il trasferimento al MIT delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) dell'ANAS, trasferendo al MIT anche le risorse delle altre strutture dell'ANAS che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 98/2011, e precisamente dieci unità di personale per l'area funzionale e due dirigenti di seconda fascia. Viene pertanto conseguentemente e corrispondentemente incrementata la dotazione organica del MIT.
  L'articolo 11, commi da 1 a 13, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo (comma 1). L'articolo fissa, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI (commi 2-5), detta norme per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema (commi 3-bis e 11), nonché per la semplificazione del sistema medesimo (commi 7-8), i rapporti con la società concessionaria del sistema (commi 9-10) e l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio (comma 13).
  In particolare il comma 1 dell'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, sull'adesione obbligatoria o volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
  Il nuovo comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede quindi l'obbligo per: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi: in tale categoria rientrano anche i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sulla definizione di «produttore di rifiuti» interviene il comma 12 che novella l'articolo 183 comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, distinguendo, tra il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) e chiunque effettui operazioni di pretrattamento, Pag. 116di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti, attribuendo a quest'ultimo la qualifica di «nuovo produttore».
  Rispetto al testo originario del decreto legge, le modifiche approvate dal Senato sono volte ad intervenire ulteriormente sul novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI limitando la platea dei destinatari e introducendo talune specificazioni. Si tratta di modifiche che di fatto inseriscono nella normativa di rango primario le indicazioni che erano state fornite dalla nota esplicativa del Ministero dell'ambiente ai fini dell'applicazione dell'articolo 11. Ciò vale, infatti, per: i produttori iniziali di rifiuti pericolosi per i quali si precisa, per un verso, che devono intendersi tali i produttori di rifiuti speciali pericolosi (escludendo pertanto dalla previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi) e, per l'altro, che sono esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale per i quali si specifica il riferimento ai soli rifiuti speciali pericolosi; gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi per i quali si precisa che si tratta sia di rifiuti urbani sia di rifiuti pericolosi; gli enti o le imprese che effettuano operazioni di commercio ed intermediazione dei rifiuti pericolosi per i quali si precisa che si tratta sia di rifiuti urbani sia di rifiuti pericolosi; i nuovi produttori di rifiuti per i quali si precisa che si tratta di soggetti che trattano o producono rifiuti pericolosi.
  Il nuovo testo, come modificato dal Senato, include, inoltre, tra gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.
  Il nuovo comma 2 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato durante l'esame al Senato, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli tenuti all'iscrizione obbligatoria, individuati al comma 1.
  La modifica del Senato aggiunge, ai non obbligati che possono aderire volontariamente, previsti nel testo vigente del decreto legge, gli intermediari e i commercianti.
  Tale indicazione residuale sostituisce la più articolata elencazione contenuta nel testo previgente del comma 2.
  Il nuovo comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato durante l'esame al Senato, demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la specificazione dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI nell'ambito delle categorie di cui al nuovo comma 1 del medesimo articolo 188-ter, e l'individuazione di ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema Sistri nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
  I commi da 2 a 5 dell'articolo 11 stabiliscono i nuovi termini per l'operatività del SISTRI. Il comma 2, modificato durante l'esame al Senato, fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 1o ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, e per gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
  In particolare, la modifica del Senato si è tradotta nell'inserimento dei vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio tra i soggetti, già indicati dalla normativa vigente, che devono dal 1o ottobre 2013 utilizzare il sistema SISTRI. La nota esplicativa del Ministero dell'ambiente, in proposito, ha precisato che i Pag. 117vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI.
  Il comma 3 fissa il termine iniziale di operatività del SISTRI al 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, che sono tenute ad aderire al Sistri come previsto dal comma 4 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo n.152 del 2006. La disposizione fa salvo quanto previsto al successivo comma 8, che, in sede di prima applicazione delle semplificazioni del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previste al comma 7, consente il differimento di tale data, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Il comma 4 fissa al 3 marzo 2014 la data entro la quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto dal nuovo comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema SISTRI. Il comma 5 consente ad enti e imprese, previste ai suddetti commi 3 e 4, di anticipare su base volontaria l'utilizzazione del SISTRI a decorrere dal 1o ottobre 2013.
  Il comma 6 dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, che demandava a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente la facoltà di estendere l'obbligo di iscrizione al Sistri e l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 marzo 2013 riguardante i termini di riavvio progressivo del Sistri
  Quanto alla disciplina delle sanzioni da applicare per le violazioni relative al SISTRI, l'articolo 11 vi incide con due specifici commi: il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, e il comma 11, il cui contenuto non è stato modificato dal Senato.
  In particolare, il comma 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del SISTRI. Restano ferme, nelle more di dette scadenze, gli obblighi relativi alla tenuta del regime cartaceo di controllo costituito da registri di carico/scarico, formulari di trasporto di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'applicazione delle relative sanzioni. Il comma 3-bis prevede inoltre che il decreto di cui al successivo comma 4 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 11 del decreto in questione. La modifica e l'integrazione del sistema delle sanzioni è, pertanto, demandata al decreto, che dovrà individuare gli ulteriori soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI e che dovrà essere adottato entro il 3 marzo 2014.
  Il comma 11 fissa una soglia, fino ad un massimo di tre violazioni previste dall'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, oltre la quale sono irrogate le sanzioni per le medesime violazioni. Si tratta, in particolare, delle violazioni per informazioni incomplete o inesatte nella compilazione del registro cronologico o scheda SISTRI – Area Movimentazione, delle violazioni degli ulteriori obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché delle violazioni in materia di documentazione da parte del trasportatore di rifiuti.
  La norma precisa, infine, che ai fini dell'irrogazione delle predette sanzioni, deve farsi riferimento alle violazioni compiute in un determinato arco temporale, che viene fissato: fino al 31 marzo 2014 per i soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1o ottobre 2013; fino al 30 Pag. 118settembre 2014 per i soggetti per i quali il SISTRI é obbligatorio dal 3 marzo 2014.
  Con riferimento alla semplificazione del sistema SISTRI, il comma 7 inserisce nella disciplina sul controllo della tracciabilità dei rifiuti, prevista all'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, una serie di adempimenti finalizzati alla semplificazione periodica del sistema. Il comma 4-bis prevede, inoltre, che il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, possa essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, nell'ambito dell'integrazione dei sistemi pubblici e secondo le regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Le disposizioni concernenti la disponibilità delle informazioni – secondo quanto previsto dalla norma – sono volte alla riduzione dei costi e al miglioramento dei processi produttivi degli utenti.
  Il comma 8 prevede che, in sede di prima applicazione, agli interventi di semplificazione del SISTRI, di cui al comma 7, si proceda entro il 3 marzo 2014. Tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, solo nel caso in cui fosse necessario per rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che verificano la conformità del Sistri alle norme e finalità vigenti prima dell'emanazione del decreto di semplificazione del sistema, previsto al comma 7, che devono concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, entro i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio dell'operatività medesima. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, riguardante il finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
  L'articolo 11 incide, ai commi 9 e 10, sul contenuto e sulla durata del contratto con Selex Service Management s.p.a. e del relativo piano economico-finanziario, prevedendone la modifica all'esito dell'approvazione delle semplificazioni del sistema previste al comma 7, delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute, anche tenendo conto dell'audit di cui al successivo comma 10.
  Tali modifiche contrattuali ed economico-finanziarie devono essere coerenti con gli interventi di semplificazione introdotti dal citato comma 4-bis dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 152/2006 (introdotto dal comma 7), e nel limite delle risorse derivanti dai contributi a carico degli utenti, di cui al citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, finalizzati al finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come rideterminati ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 4-bis.
  Il comma 10 prevede, al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, che il Ministero dell'ambiente provveda, sulla base dell'audit dei costi, effettuato da una società specializzata terza e della conseguente valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), al versamento alla società concessionaria (Selex-Se.Ma.) dei contributi degli utenti per il finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti riassegnati al Ministero, come disposto dall'articolo 14-bis del decreto legge 78/2009: nel limite massimo del trenta per cento dei costi della Pag. 119produzione come risultanti dal consuntivo sino al 30 giugno 2013; sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge; al netto di quanto già versato dal Ministero, sino alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione, per lo sviluppo e la gestione del sistema.
  Il comma 13, con l'abrogazione dell'articolo 27 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, sopprime il Comitato di vigilanza e controllo per il monitoraggio del SISTRI – e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio – e istituisce un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
  In particolare, il comma 13 istituisce mediante decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato.
  Durante l'esame al Senato è stata introdotta una modifica al comma 13 che prevede la partecipazione al suddetto Tavolo tecnico, oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, di almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.
  L'articolo 12, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale. Con riferimento alle competenze della VIII Commissione, fa presente che ai commi 1 e 2 l'articolo 12 dispone in merito alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto, mentre i commi 6 e 7 riguardano specificamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto.
  Più specificamente, il comma 1 autorizza la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto.
  Rispetto al testo iniziale del decreto-legge, nel corso dell'esame al Senato la disposizione è stata modificata al fine di individuare in maniera precisa le discariche cui fa riferimento la norma.
  Infatti mentre nel testo iniziale si fa generico riferimento alle discariche in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di parere di compatibilità ambientale e valutazione d'impatto ambientale positivi, il nuovo testo chiarisce che le discariche autorizzate sono: la discarica di rifiuti non pericolosi che ha ottenuto parere di compatibilità ambientale positivo nel 2010; la discarica di rifiuti pericolosi che ha ottenuto valutazione d'impatto ambientale positiva nel 1995.
  Il comma 1 dispone che le citate discariche dovranno essere destinate esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
  Il testo iniziale del decreto-legge prevedeva che l'autorizzazione alle citate discariche si perfezionasse sentita l'ARPA della Regione Puglia.
  Tale coinvolgimento dell'ARPA pugliese è stato eliminato nel corso dell'esame al Senato. Di conseguenza l'autorizzazione prevista dal comma 1 sembrerebbe essere immediatamente operativa.
  Il coinvolgimento dell'ARPA pugliese viene invece mantenuto con riferimento alla determinazione (prevista dal successivo comma 2) delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche.
  Lo stesso comma 1 precisa che la finalità della norma è quella di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle Pag. 120attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 61/2013.
  Secondo quanto disposto dal comma 2, le modalità di costruzione e di gestione delle suddette discariche debbono essere definite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e su proposta del sub-commissario previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 61/2013 a supporto del commissario straordinario, sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia.
  Il testo iniziale del decreto-legge prevedeva anche che fosse sentito l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale); tale coinvolgimento è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato.
  Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientale.
  Il comma 6 prevede l'emanazione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente con cui siano individuate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto.
  Ai sensi del medesimo comma, l'emanazione deve avvenire su proposta del sub-commissario, in coerenza con le prescrizioni dell'AIA e sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia.
  Viene altresì previsto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alle misure di compensazione ambientale per i comuni interessati.
  Il comma 7 dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 siano totalmente a carico dell'ILVA e senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame al termine del dibattito che seguirà in modo da potere valutare a tal fine i rilievi e le osservazioni che dovessero essere formulati.

  Patrizia TERZONI (M5S) ribadisce anzitutto il giudizio critico già espresso in altre occasioni sul SISTRI, che coincide con quanto espresso concordemente da tutti gli operatori del settore. Aggiunge, inoltre, che i deputati del suo gruppo hanno presentato presso le Commissioni di merito diversi emendamenti diretti, da un lato, a rendere effettivamente possibile una verifica sul campo delle criticità fin qui emerse e, dall'altro, al superamento definitivo del SISTRI, così come concepito finora, e alla sua sostituzione con un sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi più semplice e più rispondente alle effettive esigenze dei soggetti interessati.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), nel richiamare quanto detto dalla collega Mannino, segnala anzitutto di avere presentato una proposta di legge per la soppressione del SISTRI e la sua sostituzione con un sistema di tracciabilità dei rifiuti più semplice e funzionale. Aggiunge, quindi, che anche lui ha presentato alcuni emendamenti al testo del provvedimento in titolo, i quali perseguono le stesse finalità della indicata proposta di legge, chiedendo a tutti i colleghi della Commissione di prenderne conoscenza e al relatore di tenerne conto in vista della predisposizione della proposta di parere sul decreto-legge in esame.

  Patrizia TERZONI (M5S), intervenendo per una precisazione, si associa alla richiesta avanzata dal collega Carrescia al relatore, affinché nella predisposizione della proposta di parere si tenga conto anche delle proposte emendative presentate dai deputati del gruppo M5S.

  Enrico BORGHI (PD) segnala al relatore l'opportunità di inserire nella proposta di parere una condizione diretta a modificare il testo dell'articolo 8 del decreto-legge in esame, al fine di garantire l'effettiva assegnazione al Corpo nazionale Pag. 121del Soccorso alpino e al Club alpino italiano delle risorse, peraltro già in precedenza stanziate, necessarie ad assicurare che lo svolgimento di un importante servizio di pubblica utilità, come è quello del soccorso alpino, possa continuare a svolgersi con la necessaria copertura assicurativa.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 16 ottobre 2013.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 68 ed abb. recante Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di rappresentanti di Legambiente, Greenpeace e WWF.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.

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