CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 settembre 2013
79.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 68

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 9.40.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Catia POLIDORI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo composto da 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla sicurezza dello sviluppo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (articolo 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (articolo 13).
  Per quanto concerne i profili di competenza della X Commissione, segnala le disposizioni che seguono. Il comma 1 dell'articolo 6 autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, ad anticipare, Pag. 69nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013».
  La disposizione mira a garantire continuità nel flusso di pagamenti del predetto Programma operativo nazionale (PON), assicurando che i soggetti attuatori dei progetti ricevano tempestivamente le somme loro spettanti sulla base dello stato di attuazione, come disposto dall'autorità di gestione del Programma. Si segnala in proposito che il PON Sicurezza per lo sviluppo interessa le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ed è articolato in tre Assi: Sicurezza per la libertà economica e d'impresa, Diffusione della legalità, Assistenza tecnica. L'Asse 1 è orientato a contribuire alla creazione di un contesto più favorevole alla vita economica rimuovendo gli ostacoli che la criminalità organizzata crea alla libera concorrenza tra le imprese. In particolare, l'Asse prevede la realizzazione di azioni di sicurezza per il miglioramento del contesto in cui operano i soggetti economici, sia attraverso il contrasto alle aggressioni della criminalità, alle strutture produttive (aree urbane ed extraurbane, aree industriali) e alle infrastrutture di comunicazione (grandi assi viari, porti, aeroporti), sia arginando i fenomeni distorsivi della libera concorrenza tra imprese (contraffazione di marchi o prodotti) al fine di promuovere, accanto allo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un alto grado di competitività e un generale miglioramento del tenore e della qualità della vita.
  L'articolo 8 interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. A tal fine, novella le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 625 del codice penale, relativo alle circostanze che aggravano il delitto di furto, prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 se il furto è commesso «su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica». Quando dunque il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo non si applica più la pena base dell'articolo 624 del codice penale – reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata.
  L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare il c.d. furto di identità, modificando al comma 1 la fattispecie di frode informatica, prevista dall'articolo 640-ter del codice penale, introducendovi una aggravante per il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. In questa ipotesi aggravata il delitto sarà perseguibile d'ufficio. Il comma 2 novella il decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In particolare, il decreto-legge interviene sull'articolo 24-bis del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, per aggiungere al catalogo dei delitti ivi previsti tre ulteriori tipologie di reati, che determinano l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si tratta della frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale; dell'indebita utilizzazione di carte di credito e dei delitti previsti dal Codice della privacy.
  Il comma 3 novella infine il decreto legislativo n. 141 del 2010 per gli aspetti concernenti il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.
  In particolare, il decreto-legge, al comma 3, lettera a), novella l'articolo 30-ter, che istituisce il sistema di prevenzione, inserendo il comma 7-bis in base al quale Pag. 70coloro che partecipano al sistema di prevenzione (ad esempio banche o intermediari finanziari) possono richiedere al gestore del sistema di prevenzione la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita da persone fisiche, laddove ritengano utile accertarne l'identità.
  La lettera b) del comma 3 interviene invece sull'articolo 30-sexies del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, per consentire – attraverso un decreto del Ministro dell'economia – la rideterminazione della misura delle componenti del contributo dovuto dall'aderente al sistema di prevenzione al gestore dell'archivio, in relazione ad ogni interrogazione della banca dati.
  L'articolo 10, comma 1, novella l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile, recentemente modificato con il decreto-legge n. 59 del 2012.
  Evidenzia quindi i seguenti interventi effettuati dall'articolo 10, comma 1, sulla recente riforma disposta dal citato decreto-legge n. 59 del 2012:
   adozione della delibera che dichiara lo stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (articolo 2, comma 1, lettera c), legge n. 225 del 1992) provvede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi da effettuare, autorizzando la spesa «nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate» agli interventi attuabili in via ordinaria (lettera a), comma 2); se tali risorse si rivelano insufficienti in corso di intervento, possono essere oggetto di ulteriori deliberazioni in base a relazione motivata presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri al Presidente del Consiglio dei ministri (lettera a);
   allungamento della durata massima dello stato di emergenza, fissata a novanta giorni dal decreto-legge n.59 del 2012, fino a centottanta giorni, prorogabili di altri centottanta (lettera b);
   introduzione di una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga adottate nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari, con l'esplicita previsione della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (lettera c);
   istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, del Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari.

  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DL 102/2013 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea MARTELLA (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo che si compone di 16 articoli. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della X Commissione, segnala in particolare le disposizioni recate dall'articolo 2 e dall'articolo 13.
  Sottolineato che l'articolo 1 prevede che – per l'anno 2013 – non è dovuta la Pag. 71prima rata dell'Imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013, rileva che l'articolo 2 reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1o gennaio 2014, i cosiddetti «beni merce», ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; vengono equiparati all'abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale nonché gli alloggi sociali, mentre per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si prevede l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale; si prevede inoltre l'esenzione, a decorrere dal 2014, dall'IMU degli immobili destinati alla ricerca scientifica.
  In particolare, il comma 1 – con una modifica non testuale alla disciplina dell'IMU contenuta all'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 – stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati. Il comma 2 (lettera a)) interviene, al contrario, sul predetto articolo 13, modificando il comma 9-bis al fine di rendere i predetti immobili totalmente esenti a decorrere dal 1o gennaio 2014, fermi restando i requisiti della destinazione alla vendita e dell'assenza di locazione.
  La lettera b) del comma 2, intervenendo sul comma 10 dell'articolo 13, elimina l'espresso rinvio all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e rende esplicita l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
  Il comma 3 modifica la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al fine di rendere esenti dall'IMU – a decorrere dal periodo di imposta 2014 – gli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica.
  Il comma 4 equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, all'abitazione principale. Sono altresì equiparati all'abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1o gennaio 2014, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  L'articolo 13 interviene in materia di pagamenti dei debiti degli enti territoriali verso le imprese, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziate dal decreto-legge n. 35 del 2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014. Nel contempo, per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il decreto-legge n. 35 del 2013 – la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni, rispetto a quanto già previsto nel decreto-legge 35 del 2013, a valere sulle somme spettanti alle stesse a titolo definitivo.
  Il comma 2 dispone che l'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. Il Pag. 72comma 2 prevede inoltre che i criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell’Addendum firmato tra Ministero dell'Economia e finanze e Cassa depositi e prestiti in data 12 aprile 2013, nonché sulla base di un atto, il cui schema deve essere approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e di CDP, modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato tra le parti.
  Il comma 3 prevede che l'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di restituzione già disciplinate nel sopra citato comma 13, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, mediante rate annuali, da corrispondersi a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal MEF – Dipartimento del tesoro, alla data del 31 agosto 2013 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge) e pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero.
  Il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1o febbraio 2015.
  Ciò in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, il quale dispone che – ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità – la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
  Il comma 4 dispone che, su richiesta delle Regioni interessate, può essere erogata nell'anno 2013 l'anticipazione di liquidità per l'anno 2014 ad esse concessa dal decreto ministeriale. del 14 maggio 2013.
  Il comma 5 mantiene fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, il quale dispone che dispone che l'ente locale provveda all'estinzione dei debiti indicati dal comma 13, immediatamente all'atto di ciascuna erogazione dell'anticipazione ed in ogni caso entro i successivi trenta giorni. L'ente interessato è altresì tenuto a fornire a Cassa depositi formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente, ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
  I commi 6 e 7 recano disposizioni in materia di accesso anticipato alle regioni a quota parte delle risorse da assegnare con il procedimento disciplinato dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. Il comma 6 in esame dispone che le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento, ora illustrato, di cui al citato comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35, entro e non oltre il 15 settembre 2013.
  L'accesso all'anticipazione è consentito fino ad un importo pari all'80 per cento delle somme singolarmente già assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013.
  A tal fine le regioni interessate devono assicurare:
   a) idonee e congrue misure, anche legislative, di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, così come individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;
   b) la presentazione di un ulteriore piano dei pagamenti relativo ai debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del medesimo decreto-legge. Resta fermo che il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;
   c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

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  Il comma 7 dispone che la documentazione necessaria deve essere presentata dalle regioni entro il 10 ottobre 2013 e sarà verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipula dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013.
  Anche per tali tipologie di anticipazioni, si dispone in deroga a quanto previsto dal già citato comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, che il pagamento della prima rata di restituzione del prestito, comprensivo degli interessi per una annualità, sarà effettuato il 1o febbraio 2015.
  Il comma 8 incrementa di 7.218,6 milioni di euro la dotazione per il 2014 del Fondo per assicurare liquidità per pagamenti certi liquidi ed esigibili degli enti territoriali, istituito dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge n. 35 del 2013.
  L'incremento è finalizzato – per espressa previsione della norma – a far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Dunque, come specifica la relazione tecnica, l'incremento è finalizzato a far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti dall'originario decreto-legge n. 35 del 2013.
  Il comma 9 rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro il 28 febbraio 2014, la definizione della distribuzione dell'incremento tra le tre Sezioni del Fondo e dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali delle relative risorse, che dovrà avvenire conformemente alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.
  Si riserva di formulare una proposta di parere articolata che richiami, in primo luogo, la disciplina della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, su cui l'articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2013 prevedeva una complessiva riforma non ancora realizzata. Sottolineata la mancanza di questo aspetto fondamentale per il sostegno delle imprese nel provvedimento in esame, manifesta sin d'ora disponibilità ad accogliere nella proposta di parere eventuali osservazioni, anche su altri punti di competenza della Commissione, che emergeranno nel corso del dibattito.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.20.

AUDIZIONI

  Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI, indi del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sugli indirizzi programmatici del suo dicastero in materia di ricerca scientifica e applicata.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
  Introduce quindi l'audizione.

  Il ministro Maria Chiara CARROZZA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Alberto BOMBASSEI (SCpI), Gianluca BENAMATI (PD), Marco DA VILLA (M5S), Luigi LACQUANITI (SEL), Luigi TARANTO (PD), Stefano ALLASIA (LNA), Dario NARDELLA (PD), Davide CRIPPA (M5S), Leonardo IMPEGNO (PD) e Ignazio ABRIGNANI (PdL).

  Il ministro Maria Chiara CARROZZA risponde ai quesiti posti.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.