CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 luglio 2013
63.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 81

INDAGINE CONOSCITIVA

  Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 15.25.

Sull'ordine dei lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere all'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, alla deliberazione di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali, quindi all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1326, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, il disegno di legge C. 1327, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che è stata acquisita la previa intesa Pag. 82con il Presidente della Camera in merito alla proroga di tre mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali, attualmente fissato al 30 luglio prossimo.
  Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato, e emendamenti.

(Relazione e parere su emendamenti alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1326, approvato dal Senato recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, del disegno C. 1327, approvato dal Senato, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).
  La Commissione esaminerà inoltre gli emendamenti, trasmessi dalla XIV Commissione, riferiti a parti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze.
  Al riguardo segnala in primo luogo come la legge n. 234 del 2012 abbia operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.
  Ricorda inoltre che l'esame congiunto dei provvedimenti si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Poiché i disegni di legge ora previsti dalla legge n. 234 del 2012 sono distinti, le Commissioni dovranno esprimere su ciascuno di essi una distinta relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Al relativo esame può procedersi congiuntamente.
  Sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Pag. 83Commissioni dovranno invece esprimere un parere.
  Le relazioni ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, segnala preliminarmente come i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all'anno 2013, approvati in prima lettura dal Senato, rappresentino i due nuovi strumenti di adeguamento della normativa italiana all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge n. 234 del 2012, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti:
   la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;
   la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

  I contenuti propri dei due disegni di legge sono stabiliti dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.
  In particolare, per quanto riguarda la legge di delegazione europea, essa contiene:
   disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
   disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
   disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
   deleghe legislative al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
   deleghe legislative al Governo limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
   disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
   disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;Pag. 84
   disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti normativi comunitari, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
   deleghe legislative al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

  Nel caso specifico segnala che, a seguito della mancata approvazione nella scorsa Legislatura dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all'interno dei due nuovi strumenti normativi: le disposizioni di delega nel disegno di legge di delegazione europea, mentre le altre norme, diverse dalle deleghe, nel disegno di legge europea.
  Passando all'analisi dei singoli provvedimenti, il disegno di legge C. 1326, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e le direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.
  Come previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea il Governo ha inoltre dato conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e ha fornito dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza (dati aggiornati al 31 dicembre 2012).
  Passando ad illustrare il contenuto generale dell'articolato:
   l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;
   l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega di durata biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge;
   l'articolo 3 detta specifici princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE che integra, fra le altre, la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) relativa alle emissioni industriali;
   l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca uno specifico criterio di delega per il recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio;Pag. 85
   l'articolo 5, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato, detta specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
   l'articolo 6 detta tre specifici criteri di delega – di cui due introdotti nel corso dell'esame del Senato – per recepire la direttiva 2011/51/UE, che ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria);
   l'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce alcuni criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e sul contenuto della protezione riconosciuta;
   l'articolo 8 stabilisce uno specifico criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che fissa le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi;
   l'articolo 9, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto;
   l'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria (regolamento CE 2173/2005 e regolamento CE 995/2010) relativa all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell'Unione europea (sistema FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and Trade) nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta e al commercio illegale di legname;
   l'articolo 11 reca una delega al Governo per l'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento;
   l'articolo 12 stabilisce princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi;
   l'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

  Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 9, comma 1, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011, di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nonché a seguito delle modifiche apportate a tale ultima direttiva dalle direttive elencate nell'Allegato C al disegno di legge, delega il Governo ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi con cui conformare la vigente normativa in materia di IVA all'ordinamento dell'Unione europea.
  Al riguardo ricorda che il regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 si pone l'obiettivo di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi membri, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un'applicazione uniforme dell'attuale sistema dell'IVA. La direttiva 2006/112/CE ha stabilito infatti norme in materia di IVA che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri.
  Il regolamento fornisce, in particolare, chiarimenti in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Le sue disposizioni hanno trovato attuazione a partire dal 1o luglio 2011.Pag. 86
  Il regolamento n. 282/2011, di immediata applicazione nell'ordinamento nazionale senza necessità di recepimento, si inserisce in un contesto di crescente utilizzo dello strumento del regolamento UE nella materia dell'IVA, per perseguire una maggiore uniformità del sistema in tutta l'Unione europea; ciò dovrebbe portare, in futuro, l'Unione europea a regolare con un livello di dettaglio maggiore taluni aspetti dell'amministrazione dell'imposta, attualmente disciplinati, in maniera non sempre uniforme, dalle normative dei 27 Stati membri.
  In tale contesto la norma di delega è finalizzata a superare taluni problemi, insorti con l'entrata in vigore del regolamento n. 282/2011, relativi ad alcune disposizioni nazionali, che sono divenute o inapplicabili (perché in contrasto con il regolamento) ovvero di difficile applicazione/interpretazione (poiché si coordinerebbero male con il medesimo regolamento).
  Il comma 2 individua i princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi. In particolare si prevede che questi siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di carattere generale individuati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.
  Inoltre, limitatamente alle materie trattate dal citato regolamento n. 282/2011, per l'adozione dei decreti legislativi sono indicati anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   l'abrogazione delle disposizioni in materia di IVA incompatibili con quelle contenute nel regolamento (CE) n. 282/2011;
   la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa UE nelle materie trattate dallo stesso regolamento.

  Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che, ai fini del rispetto del secondo criterio direttivo appena citato, occorre tener conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.
  In merito ricorda che i commi da 488 a 490 dell'articolo 3 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) hanno modificato, per le operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota del 10 per cento, anziché del 4 per cento, qualora si tratti di cooperative sociali, ferma restando, per queste ultime, la possibilità di usufruire del più favorevole regime delle ONLUS.
  Segnala altresì come la norma di delega di cui all'articolo 9 intervenga su una materia sulla quale anche le proposte di legge C. 282 e C. 1122, recanti delega al Governo per la revisione del sistema fiscale statale, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, prevedono specifici criteri direttivi. In particolare, le citate proposte di legge prevedono la razionalizzazione dei sistemi speciali IVA in funzione della particolarità dei settori interessati e l'attuazione del regime del gruppo previsto dall'articolo 11 della predetta direttiva 2006/112/CE.
  L'articolo 12 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, individuando a tal fine ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli dettati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.
  Ricorda in merito che con la direttiva 2011/61/UE (inserita nell'Allegato B) sono state inquadrate le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), i quali sono definiti come organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti d'investimento, che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio Pag. 87di tali investitori e che non sono soggetti alla direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari: vale a dire i fondi diversi da quelli già regolati a livello comunitario (i «fondi armonizzati», cosiddetti UCITS ovvero OICVM, e i fondi pensione). Il gestore è invece definito come la persona giuridica che esercita abitualmente l'attività di gestione di uno o più fondi di investimento alternativi.
  Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.
  Il comma 1 dell'articolo elenca i principi e criteri direttivi di delega ulteriori rispetto a quelli dettati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, prevedendo sostanzialmente una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) in cui è contenuta la disciplina dei fondi di investimento, al fine di consentire che una società di gestione di fondi di investimento alternativi possa prestare i servizi previsti dalla direttiva, istituire e gestire i fondi comuni d'investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e, viceversa, che una società di gestione non domestica possa istituire e gestire FAI in Italia.
  In particolare, ai sensi della lettera a) del comma 1 il Governo deve apportare al TUF le modifiche e integrazioni necessarie per l'integrale recepimento della direttiva, prevedendo, altresì, il ricorso, ove opportuno, alla disciplina secondaria, nonché l'attribuzione delle competenze e dei poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB).
  La lettera b) prevede che siano apportate al TUF modifiche e integrazioni dirette a consentire: che una società di gestione del risparmio (SGR) possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonché possa istituire e gestire fondi di comuni investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari; che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, comunitaria o extracomunitaria, possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia secondo quanto previsto dalla direttiva.
  Ai sensi della lettera c) sono apportate al TUF le necessarie modifiche per l'adeguamento alla disciplina comunitaria delle norme concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi. Si prevede che tali modifiche debbano anche garantire che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi e che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento fissate dal TUF.
  La lettera d) prevede che siano apportate al TUF le opportune modifiche concernenti l'attività della società depositaria, nonché la responsabilità della stessa società depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo.
  La lettera e) modifica il TUF al fine di introdurvi gli obblighi relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate ed emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento, mentre la lettera f) attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del TUF.
  Ai sensi della lettera g) il TUF andrà modificato, se necessario, per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti.
  In base alla lettera h) si dovrà invece procedere alla ridefinizione della disciplina concernente l'offerta in Italia di Pag. 88quote di fondi comuni di investimento alternativi, siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi.
  La lettera i) prevede l'attuazione delle misure di tutela dell'investitore, con particolare riferimento alle informazioni per gli investitori: a tal fine viene prescritto l'adeguamento della disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi.
  La lettera l) concerne la commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, prevedendo che in tale ipotesi i fondi siano soggetti, a garanzia dell'investitore, a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali.
  Ai sensi della lettera m) dovranno essere previste sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, in linea con quelle già stabilite dal TUF in tema di disciplina degli intermediari. La lettera n) stabilisce invece che al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva si provveda anche alla ridefinizione della disciplina degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento, nonché del regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio.
  La lettera o) stabilisce di apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per migliorare il coordinamento con le altre disposizioni vigenti, mentre la lettera p) prescrive il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.
  Passando all'esame delle direttive contenute negli allegati, ricorda preliminarmente che le direttive di cui all'Allegato A sono recepite dal Governo senza che i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposte al parere parlamentare, quelle di cui all'Allegato B sono sottoposte a parere parlamentare, mentre le direttive nell'Allegato C sono elencate le direttive che hanno modificato la direttiva 2006/112/CE, in relazione alle quali l'articolo 9 conferisce una specifica delega al Governo.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, nell'Allegato A è contenuta la direttiva 2010/23/UE, che introduce un nuovo articolo 199-bis alla direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di consentire agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto reverse charge) alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra (come disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE). In sostanza, in forza di tale previsione, l'obbligo di versare l'IVA spetta al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni e non, come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione. Come emerge dai considerando della direttiva, l'obiettivo della norma è di combattere le frodi ai danni dell'IVA tramite una misura temporanea, che deroga alle norme vigenti nell'Unione.
  Quanto all'Allegato B, la direttiva 2009/101/CE abroga la direttiva 68/151/CEE del Consiglio codificando la materia da essa trattata in ordine alle garanzie richieste negli Stati membri alle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. La direttiva, in particolare, è volta al coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti le società in merito alla pubblicità degli atti e dei dati più rilevanti; alla validità degli obblighi della società; alle ipotesi di nullità della società.
  La direttiva 2009/102/CE abroga invece la dodicesima direttiva 89/667/CEE, codificando, in materia di diritto delle società, le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata con un unico socio. Come emerge dai considerando della direttiva, l'obiettivo della direttiva è di coordinare, al fine di rendere equivalenti in tutta la Comunità, alcune garanzie che Pag. 89sono richieste negli Stati membri, al fine di proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.
  Con la direttiva 2011/16/CE sono state adottate nuove disposizioni in merito alla cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, la nuova direttiva mira a rendere possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non soltanto gli istituti tradizionali come trust, fondazioni e fondi di investimento, ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.
  Al riguardo segnala come il 4 febbraio 2013 la Commissione europea abbia inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE, il cui termine di recepimento scadeva il 1o gennaio 2013.
  La direttiva 2011/61/UE, per il cui recepimento l'articolo 12 detta specifici principi e criteri direttivi di delega, mira a disciplinare le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), con l'obiettivo di creare per essi un mercato interno, stabilendo un quadro normativo armonizzato.
  La direttiva 2011/76/UE, già inserita nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria 2011 (disegno di legge C. 4623, approvato dalla sola Camera il 2 febbraio 2012 e non approvato dal Senato a causa della conclusione della Legislatura), modifica la precedente direttiva 1999/62/CE (Eurovignette), riformulando le regole europee sulla tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci e prevedendo una maggiorazione dei costi dei pedaggi o dei diritti di utenza al fine di coprire i «costi esterni» (o esternalità dovute all'inquinamento atmosferico o acustico causato dal traffico) o gli oneri di infrastruttura (vale a dire oneri dovuti al recupero dei costi dell'infrastruttura).
  La direttiva 2011/89/UE del 16 novembre 2011 modifica le direttive 98/78/CE (relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo), 2002/87/CE (relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario) 2006/48/CE (relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) e 2009/138/CE (in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, solvibilità II), relativamente alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.
  L'allegato C contiene una serie di rettifiche ad alcune direttive in materia di IVA (direttiva 2006/112/CE, direttiva 2008/8/CE, direttiva 2008/9/CE, direttiva 2009/162/UE, direttiva 2010/45/UE) consistenti in un intervento di natura lessicale volto a modificare il concetto di «domicilio» ai fini IVA in «indirizzo permanente», adeguando così il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE a quelle del Regolamento UE n. 282/2011.
  In particolare l'articolo 12 del Regolamento prevede che, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per «indirizzo permanente» di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà. A tal fine la rettifica sostituisce ove presente nel testo delle direttive l'espressione «domicilio» con quella di «indirizzo permanente».
  Passando quindi al disegno di legge C. 1327, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, il provvedimento consta, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, di 34 articoli. Nel disegno di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea Pag. 90nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  A tale proposito rammenta che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 mira a sanare i profili di non corretto recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2011/2053.
  L'articolo 2 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 2066/11/MARK mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 203 del Codice della proprietà industriale, che prevede l'obbligo di domiciliazione in Italia dei consulenti in materia di proprietà industriale che abbiano il domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea.
  L'articolo 3 è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK in materia di guide turistiche, prevedendo che le guide turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.
  L'articolo 4 incrementa le risorse del Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», sollevati dalla Commissione nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/4094.
  L'articolo 5 novella gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 96 del 2001 (che ha disciplinato l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria) al fine di rimediare al non corretto recepimento della direttiva 98/5/CE, eliminando in particolare il vincolo che l'avvocato stabilito in Italia possa socio di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato.
  L'articolo 6 mira a prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE in materia di coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza, novellando l'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 208 del 2011, al fine di sostituire il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli «Stati membri» con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/CE, ai «Paesi terzi».
  L'articolo 7 estende l'accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai familiari di cittadini dell'Unione europea, ai soggiornanti di lungo periodo, ai rifugiati e ai titolari dello status di protezione sussidiaria. Le novelle così disposte mirano a dar seguito a rilievi critici mossi dalla Commissione europea nell'ambito dei casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.
  L'articolo 8 modifica la disciplina concernente il trattamento fiscale applicabile agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC.
  L'articolo 9, attraverso una serie di novelle al decreto-legge n. 167 del 1990, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale, al fine di Pag. 91rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU. Le contestazioni riguardano l'obbligo dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e, soprattutto, la proporzionalità delle relative sanzioni.
  L'articolo 10 abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali senza necessità di indire nuove gare. La soppressione si renderebbe necessaria a seguito di una specifica richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea, nell'ambito del caso EU Pilot 3452/12/MARKT. Secondo la Commissione infatti tale fattispecie di affidamento diretto, non rispettando il principio di libera concorrenza, potrebbe portare a violazioni della normativa europea sui contratti pubblici.
  L'articolo 11 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 271 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, allo scopo di recepire in maniera corretta le disposizioni della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), in relazione al caso EU Pilot 3852/12/EMPL.
  L'articolo 12 ha lo scopo di sanare la procedura d'infrazione 2010/2045, relativa alla non conformità dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 2001 ai requisiti della clausola 7 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), nonché il non corretto recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, attuata con il decreto legislativo n. 25 del 2007. Le norme citate disciplinano le modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato nelle imprese ai fini dell'applicazione dello Statuto dei lavoratori per quanto attiene le soglie occupazionali necessarie per lo svolgimento dell'attività sindacale.
  L'articolo 13, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/4009, amplia la platea dei beneficiari dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ricomprendendovi i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
  L'articolo 14 opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, al fine di sanare la procedura di infrazione 2011/2231, avviata da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la presenza sul territorio nazionale di allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate, nonostante il divieto di utilizzo entrato in vigore il 1o gennaio 2012
  L'articolo 15 detta disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi, principi attivi utilizzati per rendere innocui o eliminare l'azione di organismi nocivi per l'uomo, con l'obiettivo di garantire la piena applicabilità del regolamento 528/2012. A tal fine il Ministro della salute dovrà emanare appositi decreti per definire le tariffe che gli operatori sono chiamati a pagare per lo svolgimento delle funzioni relative all'autorizzazione e al di controllo su tali sostanze.
  L'articolo 16 reca norme intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici. Tali norme si rendono necessarie in quanto il regolamento abroga, a decorrere dall'11 luglio 2013, la direttiva 76/768/Pag. 92CEE, con la conseguenza che non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, recata dalla legge n. 713 del 1986.
  L'articolo 17 novella il decreto legislativo n. 109 del 1992 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/4583.
  L'articolo 18 sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 116 del 2008 – che attua la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione – prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo stesso principio di collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell'Unione europea già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto transregionale (cioè che coinvolge più regioni e province autonome) sulla qualità delle acque di balneazione. La novella consente di rimediare ai profili, sottolineati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2217, di non conformità tra l'articolo 13 del decreto legislativo n. 116 del 2008 e l'articolo 10 della direttiva.
  L'articolo 19 modifica il decreto legislativo n. 49 del 2010, che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni in attuazione della direttiva 2007/60/CE, al fine di rendere tale disciplina più conforme alla direttiva stessa come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2054. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni.
  L'articolo 20 novella il decreto legislativo n. 117 del 2008, di attuazione della direttiva 2006/21/CE, introducendo modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Le modifiche sono volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2006 per il non corretto recepimento della direttiva stessa.
  L'articolo 21 novella il decreto legislativo n. 188 del 2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono volte a porre rimedio alla messa in mora da parte della Commissione europea per la non corretta trasposizione della suddetta direttiva europea 2006/66/CE, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2218.
  L'articolo 22 novella il decreto legislativo n. 151 del 2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. A seguito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2264, l'articolo include un elenco di apparecchiature nel campo di applicazione delle procedure di smaltimento RAEE (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche) garantendo la corretta trasposizione della direttiva 2002/96/CE.
  L'articolo 23 intende dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati. Al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, l'articolo prevede l'emanazione di linee guida statali finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura prevista per la VIA.
  L'articolo 24 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale Pag. 93(cosiddetto Testo unico ambientale), al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati.
  L'articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, stabilita nella Parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679 sulla non conformità di alcune disposizioni del medesimo decreto legislativo alla direttiva 2004/35/CE.
  L'articolo 26 dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna dell'Italia del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131), con la quale è stata rilevata la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo.
  L'articolo 27 abroga l'articolo 36, comma 7-quater, del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.
  L'articolo 28 modifica gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 162 del 2007, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari, per adeguarne il contenuto alla direttiva 2004/49/CE, il cui non corretto recepimento è stato contestato all'Italia nel corso della procedura EU Pilot 1254/10/MOVE. Con la modifica, l'attuale rapporto di subordinazione degli investigatori dell'Organismo di indagine del Ministero dei trasporti nei confronti dell'Autorità giudiziaria, viene trasformato in un rapporto di collaborazione tra le due autorità.
  L'articolo 29 apporta modifiche al decreto legislativo n. 8 del 2010, al fine di recepire la direttiva 2012/4/UE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. La norma è volta ad istituire un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in applicazione della direttiva 2012/4/UE per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.
  L'articolo 30 reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea sui tempi dell'esame delle domande di asilo nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2189. La modifica attribuisce al Governo la facoltà di istituire ulteriori sezioni presso ciascuna Commissione territoriale, fino a un numero massimo di dieci, per far fronte a eccezionali incrementi delle domande di asilo connessi all'andamento dei flussi migratori.
  L'articolo 31, in relazione al caso EU Pilot 4176/12/MOVE, istituisce nell'ambito del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra i singoli esattori di pedaggi stradali ed i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET), in attuazione di alcune disposizioni della Pag. 94Decisione 2009/750/CE della Commissione europea, con la quale è stato definito il S.E.T.
  L'articolo 32 attenua il carattere precettivo di disposizioni che vincolano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nell'attività di regolazione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni e dai servizi accessori. La disposizione è volta a risolvere la procedura di infrazione 2012/2138, in cui la Commissione europea ha contestato la disposizione che impone all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di intervenire entro 120 giorni per adottare misure di regolamentazione che garantiscano la giusta concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, privando l'AGCOM delle prerogative di indipendenza e imparzialità con le quali le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter agire sulla base delle risultanze delle analisi di mercato.
  L'articolo 33, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (cosiddetto EMIR – European Market Infrastructure Regulation), reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).
  L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 8 sostituisce il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente la tassazione di aeromobili privati e specificamente l'applicazione dell'imposta agli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata – anche non continuativa – superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi.
  Per effetto delle modifiche recate dall'articolo 8, il periodo di sosta nel territorio italiano che comporta l'applicazione dell'imposta si estende sino ad un periodo, anche non continuativo, superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi (anziché ad un periodo di oltre 45 giorni in via continuativa, come previsto dalla norma vigente).
  La norma è volta ad evitare il contrasto con le previsioni comunitarie della direttiva 83/182/CEE, così come segnalato dalla richiesta di informazioni della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 3192/12/TAXU.
  Secondo la Commissione europea, la formulazione del comma 14-bis citato violerebbe in particolare l'articolo 3 della predetta direttiva, in cui viene concessa una franchigia dalle imposte e tasse sui consumi, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea, a determinate condizioni, tra gli altri, degli aerei da turismo.
  Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, con la norma in esame viene elevato il presupposto impositivo a sei mesi, prescrivendo l'applicazione dell'imposta solo al superamento di detto limite.
  La novella, peraltro, specifica che:
   l'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi viene superato;
   superato tale limite, (se la sosta si protrae per un periodo inferiore all'anno) l'imposta è pari ad un dodicesimo di quanto stabilito al comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio italiano.

  Analogamente a quanto già previsto dalla vigente formulazione della norma, si prevede altresì che:
   l'imposta debba essere corrisposta prima del rientro del velivolo nel territorio estero;
   l'imposta non è dovuta dagli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari, e da quelli indicati nel comma 14.

  L'articolo 9, al comma 1, con una serie di novelle al decreto-legge n. 167 del 1990 che ne sostituiscono gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale. Pag. 95
  In particolare, la lettera a), sostituendo l'articolo 1 del decreto-legge n. 167, introduce obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento. In particolare, rispetto alla disciplina ora vigente, la quale prevede che tali intermediari mantengano evidenza dei trasferimenti di importo superiore a 10.000 euro, e che i relativi dati sono tenuti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni, la nuova disciplina stabilisce la trasmissione all'Agenzia delle entrate, e la disponibilità da parte della Guardia di Finanza, dei dati relativi alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro.
  La lettera b), sostituendo l'articolo 2 del decreto-legge n. 167, interviene in materia di trasferimenti attraverso non residenti, eliminando l'obbligo di indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi per i trasferimenti di importo superiore a 10.000 euro, e consentendo invece all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza di richiedere agli intermediari dati e notizie relative ad operazioni finanziarie con l'estero, da chiunque poste in essere.
  La lettera c), sostituendo l'articolo 4 del decreto-legge n. 167, prevede obblighi informativi per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia: in tal caso si stabilisce l'obbligo di indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi, salvo il caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti e i relativi flussi finanziari o redditi siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dai medesimi intermediari. Rispetto alla disciplina ora vigente si estende l'obbligo di dichiarazione anche ai titolari effettivi dell'investimento, se diversi dai possessori diretti, si elimina il limite di valore di 10.000 euro, si sopprime l'obbligo di dichiarazione per i trasferimenti che hanno interessato gli investimenti all'estero e si specifica l'obbligo di assoggettamento a ritenuta o a imposta sostitutiva dei redditi derivanti dai medesimi investimenti, ad opera degli intermediari che li hanno in gestione, custodia o amministrazione.
  La lettera d), sostituendo l'articolo 5 del decreto-legge n. 167, prevede una sanzione pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata per la violazione degli obblighi di trasmissione di informazioni all'Agenzia delle entrate, ovvero dal 3 al 25 per cento dell'importo dell'operazione, nel caso di violazione degli obblighi di dichiarazione, aumentata a una misura compresa tra il 6 ed il 30 per cento per gli investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato. Rispetto alla disciplina ora vigente si riducono gli importi delle sanzioni.
  La lettera e), sostituendo l'articolo 6 del decreto-legge n. 167, interviene in materia di tassazione presuntiva, prevedendo che gli investimenti esteri, trasferiti o costituiti all'estero senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, salvo che la percezione dei redditi non avvenga in un periodo d'imposta successivo o che le attività non siano produttive. A tale ultimo riguarda si stabilisce che la prova di tali circostanze deve essere fornita dal contribuente entro 60 giorni dalla richiesta dell'ufficio delle imposte. Rispetto alla disciplina ora vigente si estende la portata della previsione, che finora si riferisce solo a somme di denaro, certificati o titoli, si elimina il termine temporale di 60 giorni entro il quale il contribuente deve fornire prova contraria di tale presunzione e si sostituisce il riferimento al tasso ufficiale medio di sconto con quello al tasso ufficiale di riferimento.
  In merito alle predette modifiche al decreto-legge n. 167 del 1990 segnala come, l'8 settembre 2011, i servizi della Commissione europea abbiano avviato una Pag. 96procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 1711/11), chiedendo chiarimenti circa l'utilità del vigente articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, laddove è prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il tramite degli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge.
  In particolare, la Commissione europea chiede di indicare le ragioni di interesse generale che giustificherebbero – in presenza di strumenti meno onerosi per i contribuenti (quali lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in materia fiscale) – l'obbligo di compilare il modello RW ovvero di dichiarare capitale (finanziario, immobiliare e mobiliare) e attività detenuti in un altro Stato dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE). Inoltre, la Commissione osserva che l'inosservanza degli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 167 con riferimento ai trasferimenti e investimenti effettuati da, verso e all'estero, comporta una sanzione non correlata all'effettiva esistenza di redditi non dichiarati, e non applicabile a soggetti residenti che effettuano analoghi investimenti in Italia. In questo quadro, la Commissione chiede alle autorità italiane di indicare quali ragioni giustifichino l'applicazione, in caso di mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo (e a prescindere dalla sottrazione o meno di redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito in Italia), di un regime sanzionatorio (fino al 50 per cento dei valori degli investimenti e delle transazioni finanziarie non dichiarate e confisca di beni di corrispondente valore detenuti in Italia) discriminatorio rispetto alle conseguenze amministrative derivanti dalla violazione di obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente in Italia.
  Il comma 2, integrando l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 2008 stabilisce che le informazioni raccolte dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di Finanza attraverso scambi con le omologhe autorità di Paesi terzi, nel quadro della mutua assistenza amministrativa in materia di attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché di frode o di attività illecita lesive degli interessi finanziari della Comunità europea, sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, con modalità stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 3 modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 512 del 1983, stabilendo che la ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi (anziché da quelli che intervengono nel pagamento degli stessi).
  L'articolo 10, comma 1 abroga la disposizione, recata dal comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 448 del 2001, che consente ai comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di avvalersi degli stessi concessionari anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari, senza l'indizione di una nuova gara.
  La soppressione si rende necessaria a seguito di una specifica richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea, nell'ambito del caso EU Pilot 3452/12/MARKT, in quanto la medesima Commissione ritiene che tale fattispecie di affidamento diretto, non rispettando il principio di libera concorrenza, potrebbe portare a violazioni della normativa europea sui contratti pubblici.
  Il comma 2 si occupa della sorte degli affidamenti già in essere all'entrata in vigore del provvedimento, prevedendo che i contratti di affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali in essere alla data di entrata in vigore della legge, effettuati ai sensi della norma soppressa dal comma 1, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge; resta ferma comunque, se anteriore, la data di scadenza dei contratti. Pag. 97
  Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa al provvedimento, per gli affidamenti in essere la Commissione europea si sarebbe infatti mostrata disponibile ad accettare un periodo transitorio ragionevole per consentire agli enti locali di organizzare le necessarie procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti delle attività di riscossione non previste nei contratti originari con le società concessionarie.
  Ricorda al riguardo che, da ultimo, l'articolo 53 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha prorogato – al 31 dicembre 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.
  L'articolo 33, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (cosiddetti EMIR – European Market Infrastructure Regulation), reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).
  Ricorda in merito che con il regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni – European Market Infrastructure Regulation (Regolamento EMIR), è stata individuata una cornice europea comune in materia di regolamentazione del mercato dei derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati, allo scopo di ridurre i rischi sistemici che vi sono connessi.
  In modo particolare, il predetto regolamento intende regolamentare i derivati «OTC» (over-the-counter, cioè negoziati singolarmente tra le due controparti e non scambiati su mercati regolamentati), con una serie di disposizioni volte ad incrementare il livello di sicurezza delle transazioni. A tal fine sono previsti una serie di obblighi di legge, requisiti organizzativi, norme di comportamento e requisiti prudenziali ai quali devono sottostare le controparti per assicurare una corretta gestione dei rischi e la solidità finanziaria delle operazioni, la cui effettiva entrata in vigore è prevista secondo un calendario che prevede varie scadenze in maniera scaglionata.
  In tale contesto l'articolo 33 dà attuazione delle disposizioni recate dal regolamento n. 648/2012, recando, al comma 1, una serie di modifiche e integrazioni al TUF, finalizzate principalmente ad individuare le autorità nazionali competenti e a prevedere le sanzioni da applicare per le violazioni del regolamento stesso.
  Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 1, comma 1, del TUF, introducendo la definizione di «controparti centrali» la quale indica una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.
  La lettera b) novella l'articolo 4, comma 5, lettera c), del TUF, dedicato alla collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio, al fine di prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB possano scambiare informazioni con gli organismi preposti sia alla compensazione che alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati, in coerenza con il regolamento.
  Analoga modifica viene apportata dalla lettera e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), del TUF, concernente il regolamento del mercato.
  La lettera c) introduce nel TUF un nuovo articolo 4-quater, al fine di individuare le autorità competenti ai sensi del regolamento n. 648/2012.
  La lettera d) sostituisce il punto 3) della lettera d) del comma 2-quater dell'articolo 6 del TUF, concernente la vigilanza regolamentare, adeguando in particolare la definizione di controparti qualificate, sulla scorta della nozione prevista dal regolamento di controparti centrali. Pag. 98
  La lettera f) interviene all'articolo 69 del TUF, dedicato alla liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, prevedendo sostanzialmente che la Banca d'Italia disciplina il funzionamento dei servizi di liquidazione (in luogo del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda) delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati.
  La lettera g) introduce nel TUF un nuovo articolo 69-bis, diretto a disciplinare la procedura di autorizzazione e l'attività di vigilanza sulle controparti centrali.
  La lettera h) sostituisce l'articolo 70 del TUF, concernente le garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale, stabilendo in sostanza che i margini e le prestazioni di garanzia acquisite dalle controparti centrali non possono essere oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del gestore della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.
  La lettera i) modifica l'articolo 70-bis del TUF, concernente l'accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, prevedendo – a fini di coordinamento con quanto previsto dal regolamento – la possibilità per le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate di accedere alle controparti centrali.
  Analogamente, a fini di coordinamento con il regolamento in relazione alle controparti centrali:
   la lettera l) reca modifiche all'articolo 70-ter del TUF, dedicato agli accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione;
   la lettera m) reca modifiche all'articolo 72 del TUF, relativo alla disciplina delle insolvenze di mercato.

  Con la lettera n) viene novellato l'articolo 77 del TUF, concernente la vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione, sopprimendo in particolare il riferimento alla vigilanza sui sistemi indicati dall'articolo 70 (come novellato dalla lettera h) sopra riportata).
  La lettera o) sostituisce il comma 4 dell'articolo 77-bis del TUF, dedicato ai sistemi multilaterali di negoziazione, prevedendo che agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applichino i commi 1 e 2 dell'articolo 70-ter sugli accordi fra sistemi di garanzia.
  Con la lettera p), recante modifiche all'articolo 166 del TUF in materia di abusivismo, viene estesa la sanzione prevista in tale norma (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 4.130 euro a 10.329 euro) a chiunque eserciti il ruolo di controparte centrale, previsto dal regolamento, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione.
  La lettera q) modifica l'articolo 190, comma 2, lettera d), del TUF, relativo ad altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, sopprimendo il riferimento ivi contenuto all'articolo 70 (come riformulato dal provvedimento).
  La lettera r) inserisce nel TUF un nuovo articolo 193-quater, specificamente dedicato alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento n. 648/2012.
  Il comma 2 reca una norma transitoria secondo cui le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB il 22 febbraio 2008 continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 648 del 2012. Analogamente, l'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del TUF. Pag. 99
  Il comma 3 reca una clausola di salvaguardia diretta a specificare come dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 33 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorità interessate provvedono agli adempimenti susseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala inoltre come la Commissione politiche dell'Unione europea abbia trasmesso, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione Finanze, quattro proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1327, afferenti ad aspetti di competenza della stessa Commissione Finanze.
  In particolare, l'emendamento Ruocco 8.1, interviene sul nuovo comma 14-bis dell'articolo 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, estendendo da 12 a 14 mesi il lasso temporale di riferimento entro il quale deve verificarsi la permanenza sul territorio italiano, superiore a sei mesi, che costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa sugli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico dell'ENAC istituita dal comma 11 del predetto articolo 16. In tal modo si amplia l'ambito di applicazione dell'imposta.
  In merito a tale proposta rileva l'opportunità di valutare se essa non si ponga in contraddizione con la norma europea che è alla base della correzione disposta dall'articolo 8, in quanto, come ricordato in precedenza, l'articolo 3 della predetta direttiva 83/182/CEE, il quale prevede una franchigia dalle imposte e tasse sui consumi, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea, a determinate condizioni degli aerei da turismo.
  L'emendamento Ruocco 9.1, modifica invece il nuovo articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del provvedimento, introducendo l'obbligo, per gli intermediari finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, di conservare per dieci anni «anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro».
  In merito alla formulazione della proposta emendativa segnala come essa sia formulata in termini non del tutto chiari, in quanto si sarebbe dovuto più propriamente far riferimento alla conservazione dei dati relativi alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.
  Gli identici articoli aggiuntivi Pisicchio 32.02 e Lorefice 32.03, modificano l'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 198 del 2006, recante il codice delle pari opportunità, al fine di prevedere che, per i contratti assicurativi stipulati per la prima volta a decorrere dal 21 dicembre 2012, il genere sessuale non può determinare differenze nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative, ovvero di altri servizi finanziari. Parimenti si prevede che i costi inerenti alla gravidanza ed alla maternità non possano determinare differenze nel calcolo dei premi o nelle prestazioni individuali.
  La Commissione è chiamata, altresì, ad esaminare congiuntamente, ai fini della formulazione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, la Relazione consultiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII n. 1), la quale è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
  In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente.
  In sostanza, a differenza della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (già esaminata dalla Commissione Finanze, relativamente al 2013 nelle scorse settimane) – la quale indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e Pag. 100delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.
  Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.
  Passando al contenuto della Relazione, essa si articola in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in quattro parti.
  La Parte prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre sezioni (relative, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni). La Parte seconda illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La Parte terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione ed è articolata a sua volta in tre sezioni, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. La Parte quarta, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e il nostro Paese, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo.
  Passando ai singoli aspetti di merito della Relazione, con particolare riferimento a quelli che investono i profili di competenza della Commissione Finanze, la Premessa evidenzia come il dibattito sul rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione, si sia articolato su quattro assi portanti: definizione di un quadro integrato nel settore finanziario – cosiddetta Unione bancaria; nuova cornice comune in materia fiscale e di bilancio; integrazione delle politiche economiche; legittimità e controllo democratico del processo decisionale.
  In tale contesto la Parte prima segnala come l'asse relativo all'Unione bancaria sia quello che ha compiuto progressi sostanziali più rilevanti, in quanto il Consiglio ECOFIN del dicembre 2012 ha raggiunto un'intesa per la creazione di un Meccanismo unico di vigilanza bancaria, in virtù del quale alla Banca centrale europea è affidato il compito di garantire la supervisione diretta delle banche della zona euro, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, seppure in modo differenziato in base alla dimensione patrimoniale dei singoli istituti. Gli Stati membri non appartenenti all'area Euro che intendono partecipare al meccanismo potranno aderirvi sulla base di specifici accordi di cooperazione. Nel 2013 saranno definite le modalità attuative di dettaglio.
  Il negoziato in materia, che è stato particolarmente serrato e ha costituito un passaggio molto delicato degli ultimi mesi del 2012, è stato seguito con la massima dal Governo italiano, nella convinzione che il Meccanismo unico di vigilanza bancaria costituisca una priorità immediata, al fine di spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano e di realizzare un passo avanti di rilievo sistemico sia sotto il profilo della stabilità finanziaria sia sotto quello della tutela del risparmio. Inoltre la Relazione evidenzia come la definizione del Meccanismo unico di vigilanza costituisca il presupposto per l'operatività del Meccanismo europeo di stabilità, che potrà ricapitalizzare direttamente le banche e che potrà a sua volta avere un impatto significativo per la stabilizzazione dell'area Euro.
  Ancora con riferimento alle tematiche generali afferenti alla cornice fiscale in cui deve svolgersi l'azione della UE e dei singoli Stati membri, la Relazione segnala la presentazione, da parte della Commissione europea, del capitolo 5 del Rapporto Tax reforms in EU Member States per il 2012, relativo alle sfide che gli Stati membri sono chiamati ad affrontare in materia. Pag. 101Il documento ha lo scopo di consentire agli Stati membri di scambiare informazioni sulle riforme fiscali correnti, prendendo in particolare considerazione il loro impatto sulla crescita e sull'occupazione. A tale riguardo si sottolinea l'assenza di spazi per ulteriori aumenti della tassazione, e si evidenzia come le due sfide principali siano costituite dalla riduzione del prelievo sul fattore lavoro e dallo spostamento della tassazione in senso anti-distorsivo.
  Passando all'analisi delle specifiche politiche di settore, contenute nella Parte seconda, di grande rilievo appare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il capitolo 13, relativo alla politica fiscale.
  Per quanto attiene alle tematiche della fiscalità diretta, la Relazione informa in primo luogo in merito all'avanzamento dei negoziati sulla proposta, presentata dalla Commissione europea fin dal novembre 2008, di revisione della direttiva n. 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio, la quale prevede l'ampliamento del campo di applicazione oggettivo della direttiva, attraverso l'estensione a tipologie di prodotti finanziari equiparabili a forme di investimento, oltre che a tutti i veicoli di investimento collettivo. Per evitare aggiramenti delle norme attuali da parte degli investitori (ad esempio attraverso l'interposizione di entità giuridiche, quali i trust, tra l'agente pagatore e il beneficiario effettivo), la proposta prevede inoltre l'estensione del campo di applicazione soggettivo della direttiva. Non sono invece previste modifiche al sistema della ritenuta con aliquota del 35 per cento, applicato da Austria e Lussemburgo e da cinque Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Svizzera).
  Connessa alla proposta di modifica della direttiva è il mandato negoziale per la revisione degli accordi con i predetti cinque Paesi terzi, legati all'UE da accordi sulla tassazione del risparmio, che mira ad adeguare le intese esistenti con tali Paesi per assicurare l'equivalenza con le disposizioni contenute nella proposta di modifica della direttiva Risparmio, nonché ai recenti sviluppi internazionali in materia di cooperazione amministrativa.
  A tale riguardo la Relazione evidenzia come la parte italiana abbia chiesto che la rinegoziazione con i Paesi terzi dei precedenti accordi in materia tenga conto dei più recenti sviluppi internazionali in materia di cooperazione amministrativa e che la base negoziale della Commissione europea per rivedere gli accordi con i Paesi terzi sia coerente con gli esiti del rapporto di due diligence sull'applicazione della direttiva con l'introduzione di misure di enforcement (vigilanza, controlli e sanzioni), una volta che esse saranno inserite nel testo di modifica della direttiva.
  La richiesta italiana è stata parzialmente accolta dalla Presidenza danese, con la previsione che, non appena verrà dato mandato alla Commissione di negoziare con i Paesi terzi, si riaprirà la discussione sul testo di modifica della direttiva per l'inserimento delle misure proposte dall'Italia; parallelamente, le predette integrazioni saranno recepite nella base di negoziato con i Paesi terzi. In ogni caso evidenzia come il dossier sia tuttora in fase di stallo, a causa delle riserva che su di esso continuano ad avere Austria e Lussemburgo, i quali si oppongono all'avvio del negoziato con i Paesi terzi da parte della Commissione.
  Un ulteriore tema rilevante in materia di fiscalità diretta riguarda il Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, rispetto al quale il gruppo di lavoro costituito in materia si è occupato, in particolare, del tema dei disallineamenti tra le normative fiscali dei singoli Stati membri e delle pratiche evasive o elusive che tale disallineamenti potrebbero favorire, ad esempio per quanto riguarda i pagamenti qualificabili come interessi o come dividendi.
  Altro tema particolarmente discusso nell'ambito del gruppo è il dialogo con gli Stati terzi: al riguardo la Confederazione elvetica si è dichiarata disposta ad adeguarsi ai principi del Codice di condotta, purché gli Stati membri garantiscano il venir meno di tutte le norme antielusive Pag. 102che riguardano la Svizzera. Tale richiesta non è stata accolta dal Gruppo e le delegazioni partecipanti, al contrario, hanno mostrato di preferire un approccio più severo verso i Paesi terzi.
  Inoltre la Relazione rileva come nel secondo semestre del 2012 si sia concluso l'esame della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), rispetto alla quale la delegazione italiana ha proposto modifiche alla parte concernente la base imponibile comune su alcune disposizioni che, secondo l'attuale formulazione, potrebbero comportare una consistente riduzione del gettito erariale.
  Sempre in tema di fiscalità diretta, la Relazione segnala le attività del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento (transfer price), istituito nel 2002 in seno alla Commissione europea per coordinare e riavvicinare le prassi amministrative vigenti negli Stati membri in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento. Nel corso del 2012, il Forum ha concentrato i propri lavori sul tema degli accordi di contribuzione ai costi per servizi che non generano beni immateriali (CCAs) ed ha prodotto un rapporto che illustra le caratteristiche generali che permettono di stabilire se un CCA destinato alla produzione di servizi è coerente con il principio di libera concorrenza. Il rapporto contiene inoltre una serie di indicazioni in merito agli elementi informativi e documentali che dovrebbero essere messi a disposizione delle amministrazioni fiscali in sede di controllo. Il 19 settembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa ai lavori svolti dal Forum nel periodo dal luglio 2010 al giugno 2012, la quale è stata recepita dal Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2012, che ha ribadito l'importanza dei lavori svolti dal Forum.
  Inoltre la Relazione informa in merito alla discussione sulla proposta di rifusione della Direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società, al fine di risolvere talune problematiche ravvisate nel funzionamento dell'impianto normativo vigente. La proposta, oltre ad introdurre la condizione dell'assoggettamento effettivo ad imposizione in capo al beneficiario ai fini dell'accesso al regime di esenzione, estende l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva, ridefinendo il concetto di società consociata in modo da comprendere le partecipazioni indirette e riducendo la soglia di partecipazione dal 25 al 10 per cento. Al riguardo la Relazione evidenzia come l'esame della proposta si sia arrestato per l'opposizione di taluni Stati membri, tra cui l'Italia.
  Con riferimento ai temi della fiscalità indiretta la Relazione evidenzia in primo luogo il dossier relativo al Libro bianco sul futuro dell'IVA, intitolato «Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico», il quale costituisce il seguito del Libro verde pubblicato dall'Esecutivo UE nel dicembre 2010, ed intende definire le caratteristiche fondamentali di un futuro sistema europeo dell'IVA capace di generare entrate accrescendo al tempo stesso la competitività dell'Unione, nonché i settori di azione prioritari di intervento nei prossimi anni.
  Al riguardo il Governo italiano ha espresso un generale apprezzamento per il programma di azione delineato nel Libro bianco, incentrato su semplificazione, miglioramento dell'efficienza tributaria e recupero del gettito, assumendo una posizione favorevole al mantenimento del sistema di tassazione all'origine, ritenuto più funzionale al mercato interno e più semplice per gli operatori. Inoltre l'Italia è favorevole ad un allargamento della base imponibile IVA attraverso l'eliminazione in tutti gli Stati membri di talune agevolazioni: esenzioni, aliquote ridotte e deroghe.
  In merito il Consiglio ECOFIN del 15 maggio 2012 ha indicato che le priorità in materia devono essere:
   realizzare un sistema IVA più semplice, semplificando e l'attuale IVA e assicurando l'implementazione del mini sportello unico a partire dal 2015; Pag. 103
   rendere più efficiente il sistema IVA, in particolare per quanto attiene alle regole sulle organizzazioni no profit, ed alla limitazione delle aliquote ridotte;
   rafforzare gli strumenti per incrementare la sicurezza del sistema IVA contro i rischi di frode, tenendo conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici.

  Sempre in materia di IVA la Relazione richiama la proposta di direttiva concernente l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. Tale proposta prevede la possibilità per gli Stati membri, di applicare il meccanismo dell'inversione contabile ad ulteriori categorie di beni, particolarmente esposti al rischio di frode, come, ad esempio, telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, profumi, computer portatili.
  In merito la Relazione evidenzia la posizione critica dell'Italia sull'adozione di tale proposta, la quale rischierebbe di legittimare un meccanismo di reverse charge generalizzato.
  Ancora in ambito IVA segnala la presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di direttiva su un meccanismo di reazione rapida alle frodi (MRR), la quale nasce dalla constatazione che i sistemi di frode utilizzato per evadere tale imposta si evolvono velocemente e che la normativa in vigore non fornisce una base giuridica adeguata per adottare efficaci contromisure. In tale contesto la proposta intende snellire la procedura attualmente prevista dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE per ottenere dal Consiglio UE l'autorizzazione ad introdurre misure di deroga negli ordinamenti nazionali in materia IVA. Al riguardo il Governo italiano ha assunto una posizione favorevole, evidenziando, tuttavia, la sua contrarietà ad un collegamento preferenziale del meccanismo di reazione rapida (MRR) con lo strumento dell'inversione contabile, e richiamando l'opportunità di cogliere l'occasione per prevedere che il MRR riguardi anche le esigenze connesse alle calamità naturali.
  Nel corso del 2012 è stato inoltre approvato il regolamento n. 967 del 9 ottobre 2012 che modifica il regolamento n. 282 del 2011, per quanto riguarda il regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a consumatori finali, al fine di semplificare gli obblighi fiscali per i soggetti passivi, sia UE che extra UE, che effettuano le predette prestazioni di servizio a consumatori finali stabiliti nell'Unione.
  Con riferimento alla tassazione dell'energia, la Commissione europea ha avanzato una proposta di revisione della direttiva in materia (DTE), la quale, inserendosi nel contesto della Strategia Europa 2020, intende rendere la tassazione dell'energia più vicina agli obiettivi dell'Unione in materia di energia e cambiamenti climatici, secondo quanto richiesto dal Consiglio europeo nelle conclusioni del marzo 2008.
  Le principali modifiche riguardano:
   1) l'introduzione di una distinzione tra la tassazione dell'energia collegata alle emissioni di CO2 e la tassazione dell'energia basata sul contenuto energetico dei prodotti;
   2) l'estensione della tassazione legata al CO2 dell'ambito di applicazione della direttiva sulla DTE ai prodotti energetici che in linea di principio rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, prevedendo nel contempo un'esenzione obbligatoria dalla tassazione legata al CO2 per le attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni UE (ETS – Emission trading system);
   3) la revisione dei livelli minimi di imposizione per garantire che riflettano il potere calorifico netto in modo uniforme per le diverse fonti di energia, prevedendo eventualmente periodi transitori;
   4) una regola secondo cui, nel fissare i livelli minimi di tassazione nazionali, gli Pag. 104Stati membri riproducano il rapporto esistente tra i livelli minimi di imposizione fissati nella DTE per le diverse fonti di energia;
   5) l'abolizione della possibilità concessa agli Stati membri di applicare un trattamento fiscale distinto per il gasolio usato come carburante per usi commerciali o per usi non commerciali;
   6) una razionalizzazione delle esenzioni e delle riduzioni facoltative.

  Al riguardo la Relazione evidenzia come l'Italia, pur manifestando una certa flessibilità, ha espresso diverse riserve sulla proposta, in particolare, sulla rigidità del nuovo calcolo della tassazione basato esclusivamente sul CO2 e sulla componente energetica dei prodotti, nonché sull'abolizione di alcune agevolazioni.
  In merito all'imposizione sulle transazioni finanziarie, la Relazione segnala la presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di direttiva che istituisce un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie, recante modifica della direttiva 2008/7/CE. La proposta di direttiva prevede l'applicazione di un'imposta armonizzata su tutte le transazioni finanziarie, che si applica a condizione che almeno una delle parti coinvolte sia stabilita nell'Unione e che un ente finanziario stabilito in uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti ovvero agendo a nome di una delle parti della transazione.
  In tale contesto, preso atto della mancanza di una posizione unitaria del Consiglio UE in merito è stata presentata dalla Commissione europea la proposta di autorizzazione alla cooperazione rafforzata, inoltrata da undici Stati membri (Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna). Ricorda inoltre che nel corso del 2012, alcuni Stati membri, tra cui Francia e Italia, hanno introdotto tale imposta nella legislazione nazionale, ricalcando in sostanza i punti principali presenti nella proposta di direttiva della Commissione.
  La Commissione europea ha inoltre presentato, nel corso del 2012, un proposta di direttiva volta ad armonizzare il trattamento fiscale dei voucher (buoni), vale a dire di quegli strumenti che attribuiscono il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, ovvero a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. La proposta introduce inoltre le definizioni di buoni monouso, buoni sconto e buoni multiuso. I primi si distinguono per la circostanza che attribuiscono il diritto a beneficiare di una cessione o di una prestazione i cui elementi fondamentali sono già noti (parti del contratto, luogo dell'evento imponibile, aliquota IVA). I buoni sconto, invece, attribuiscono il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o una prestazione di servizio. I buoni multiuso, infine, sono tutti quelli diversi dai precedenti.
  Con riferimento al settore doganale, oggetto del capitolo 2, la Relazione rileva come, nel corso del 2012 obiettivo principale della politica doganale comune è stato rafforzare, da un lato, la sicurezza e la facilità dei flussi commerciali legittimi e, dall'altro, la capacità di contrasto dei molteplici fenomeni illeciti che minacciano la società e la sicurezza della catena di approvvigionamento. Per contribuire a tale obiettivo, l'Italia ha collaborato con gli organismi europei a realizzare una maggiore integrazione e armonizzazione tra le amministrazioni doganali, attraverso l'elaborazione di regole e standard comuni in materia di importazione, esportazione e transito delle merci, unitamente al rafforzamento della cooperazione tra le autorità doganali stesse. In primo luogo l'Italia ha partecipato ai lavori del Gruppo di cooperazione doganale del Consiglio (CCWP) che si occupa di sviluppare le attività di cooperazione in materia penale tra le amministrazioni doganali degli Stati membri e tra queste e le altre autorità di law enforcement, sia sotto il profilo della produzione normativa che della capacità operativa.Pag. 105
  Particolare impegno è stato profuso dall'Italia nella cura delle problematiche e delle esigenze espresse dagli operatori economici nazionali, condividendo lo scambio tempestivo delle informazioni, attraverso gli ordinari canali conoscitivi, al fine di salvaguardare gli interessi nazionali nei diversi consessi internazionali.
  Fra le attività legislative di maggior interesse svoltesi in sede europea nel corso del 2012 ricorda poi la revisione del regolamento (CE) N. 1383/2003 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali nonché la rifusione del Codice doganale dell'Unione.
  Ulteriori temi evidenziati in materia tributaria riguardano la cooperazione amministrativa.
  In tale ambito la Relazione segnala la proposta di regolamento che istituisce un Programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020). Nonostante gli sforzi profusi dalla Presidenza di turno, che ha elaborato al riguardo diverse proposte di compromesso al fine di giungere ad un accordo in Consiglio, la proposta non è stata ancora approvata.
  Parimenti significativa appare la Direttiva 2011/16/UE (cosiddetta Mutual assistance directive – MAD), la quale, a partire dal 1o gennaio 2013 ha sostituito la direttiva 77/799/CEE in materia di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette.
  La Relazione menziona quindi, in relazione allo stesso settore, l'adozione:
   del Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;
   il Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012, recante modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi;
   il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

  Per quanto riguarda la regolamentazione dei mercati finanziari, la Relazione richiama innanzitutto, al paragrafo 1.7, l'azione svolta nel corso del 2012 dal Governo italiano relativamente ad una serie di negoziati riguardanti proposte di atti legislativi dell'Unione in materia, alcuni dei quali ancora in corso ed altri in procinto di essere conclusi.
  Si tratta in particolare:
   della revisione della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), comprendente una proposta di nuova direttiva MIFID, che rappresenterebbe un elemento essenziale per creare un sistema finanziario più sicuro, solido, trasparente e responsabile, migliorandone l'integrazione, la competitività e l'efficienza, nonché una proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, che modifica il regolamento sugli strumenti derivati over the counter;
   della proposta di regolamento relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, la quale intende aggiornare e rafforzare il quadro vigente di tutela dell'integrità del mercato e degli investitori introdotto dalla direttiva sugli abusi di mercato (2003/6/CE);
   della revisione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito;
   della revisione della direttiva sui sistemi di indennizzo per gli investitori, la quale intende incrementare e armonizzare i livelli d'indennizzo concessi agli investitori e armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi d'indennizzo nell'Unione;Pag. 106
   dei regolamenti riguardanti i fondi d'investimento europei di venture capital e i fondi d'investimento europei per l'imprenditoria sociale, i quali intendono rendere più attraente tale settore per gli investitori, anche a causa di un regolamentazione frammentaria e dispersiva;
   del regolamento sul miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e sui depositari centrali dei titoli (CSD), volto a regolamentare in modo armonizzato il regine di autorizzazione e supervisione tali entità, le quali detengono titoli per conto di altri, accettano valori mobiliari dagli emittenti per la loro custodia, per la loro registrazione e per l'organizzazione della movimentazione degli stessi fra i conti dei loro partecipanti;
   della modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive del management delle società di gestione e le sanzioni, al fine di adeguare ed armonizzare il quadro normativo dei fondi armonizzati destinati alla clientela retail sia alle novità normative in ambito europeo, sia alle evoluzioni delle operatività sui mercati finanziari;
   della rifusione delle direttive in materia di conti annuali e consolidati delle società di capitali (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE), la quale intende, da un lato, semplificare gli obblighi relativi alla redazione dei bilanci annuali e consolidati, riducendone nel contempo i costi, e, dall'altro, giungere ad un grado di armonizzazione maggiore tra le legislazioni degli Stati membri: a tale proposito il Governo italiano ha rappresentato la necessità di contemperare l'esigenza di ridurre i costi amministrativi con quella di assicurare una piena, effettiva e trasparente informativa da parte dei soggetti economici;
   della modifica della direttiva cosiddetta «Transparency» (2004/109/CE), al fine di migliorare il grado di trasparenza delle informazioni prodotte dalle società emittenti, ridurre i relativi costi amministrativi e prevedere la pubblicazione delle sanzioni e misure adottate in merito;
   del regolamento relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap, che introduce obblighi comuni di trasparenza a livello UE e armonizza i poteri delle autorità competenti nel caso di una grave minaccia alla stabilità finanziaria.

  Con riferimento alle questioni specifiche attinenti al sistema bancario, la Relazione segnala innanzitutto, sempre al paragrafo 1.7, le attività preparatorie e negoziali concernenti le proposte di regolamento relative, rispettivamente, all'assegnazione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati membri dell'area euro e le conseguenti modifiche ai meccanismi di voto dell'EBA (European Banking Authority), le quali costituiranno l'ossatura giuridica del Banking Supervision Mechanism-BSM.
  Risultano inoltre significative le proposte di direttiva e di regolamento in materia di requisiti patrimoniali di banche e imprese di investimento (cosiddetto pacchetto CRD IV), le quali intendono modificare e sostituire le direttive vigenti in materia di requisiti patrimoniali e scinderle in due nuovi strumenti legislativi: un regolamento che stabilisce i requisiti prudenziali che gli enti creditizi dovranno rispettare e una direttiva che disciplina l'accesso alle attività di raccolta di depositi.
  La Relazione segnala quindi la proposta di direttiva volta ad armonizzare le procedure di prevenzione e gestione delle crisi di istituzioni finanziarie e imprese di investimento, la quale, facendo perno sulle autorità di vigilanza nazionali prevede, nell'ambito del trattamento delle Pag. 107crisi dei gruppi transfrontalieri, la definizione di un quadro di coordinamento tra le diverse autorità nazionali potenzialmente coinvolte nel fronteggiare la situazione di crisi, nonché l'attribuzione all'EBA di ampi poteri volti ad agevolare l'assunzione di decisioni congiunte, attivando, se necessario, poteri di risoluzione delle controversie.
  Parimenti significativa è la proposta di modifica della direttiva 94/19/CE in materia di costituzione dei sistemi di garanzia dei depositi bancari – Deposit guarantee scheme (DGS), la quale incide sul meccanismo di finanziamento dei DGS, prevedendo che essi debbano poter disporre ex ante dell'1,5 per cento dei depositi ammissibili dopo un periodo di transizione di 10 anni («livello target») e stabilendo inoltre l'obbligo, per i meccanismi nazionali, di prestarsi le risorse necessarie al rimborso dei depositanti in caso di necessità. A tale proposito la Relazione evidenzia tuttavia le difficoltà emerse in sede di negoziato, che è in fase di stallo.
  In relazione alle problematiche del diritto societario, la Relazione richiama, al paragrafo 13.1, la proposta di regolamento sullo Statuto sullo strumento giuridico della fondazione europea (FE), presentata dalla Commissione europea, la quale propone l'introduzione di tale strumento per facilitare lo svolgimento di attività in più di uno Stato membro da parte degli enti che perseguono scopi di pubblica utilità.
  La proposta contiene anche alcune disposizioni tributarie che prevedono l'equiparazione del trattamento fiscale delle fondazioni europee e degli enti di pubblica utilità dello Stato membro ove la FE è registrata; di quello dei soggetti che effettuano donazioni alle FE e dei soggetti che effettuano donazioni agli enti nazionali di pubblica utilità; e del trattamento fiscale applicabile ai beneficiari in relazione ai contributi o altri benefici ricevuti dalle FE e dagli enti nazionali di pubblica utilità.
  Al riguardo il Governo italiano ha chiesto di lasciare alla esclusiva competenza delle singole legislazioni nazionali la definizione di enti di pubblica utilità e di stralciare dalla proposta le disposizioni fiscali in considerazione anche del minor gettito che ne deriverebbe.
  Per quanto riguarda la Parte terza, la Relazione evidenzia, nel capitolo 4 della Sezione II, come, alla fine del 2012, sia stato raggiunto l'obiettivo di ridurre il numero di procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia ad un numero inferiore a 100 (99), per la prima volta nell'ultimo decennio, rispetto al dato rilevato all'inizio del medesimo anno (136).

  Daniele PESCO (M5S) chiede di conoscere con maggior precisione l'organizzazione dei lavori, in particolare per quanto riguarda il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti dei provvedimenti attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che sia innanzitutto necessario comprendere quale sia l'urgenza che il Governo annette all'esame dei provvedimenti, segnalando come alcuni esponenti dell'Esecutivo abbiano evidenziato l'esigenza che essi siano approvati in via definitiva prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo. In tale contesto appare, a suo giudizio, necessario valutare se non sia preferibile approvare il provvedimento senza ulteriori modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento all'organizzazione dei lavori sui provvedimenti, rileva come il Ministro per gli affari europei abbia segnalato per le vie brevi l'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento e come la Conferenza dei Presidenti di Gruppo abbia previsto l'avvio della discussione in Assemblea per la seduta di mercoledì 31 luglio. Evidenzia, peraltro, come, sulla base di Pag. 108una verifica svolta, emerga che eventuali rischi di sanzioni nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea si concretizzerebbero non prima del prossimo autunno. Ritiene quindi opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire il contenuto dei provvedimenti, stabilendo successivamente il termine per la presentazione degli emendamenti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.