CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2013
48.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 14.

5-00081 Gribaudo: Ipotesi di chiusura della linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Chiara GRIBAUDO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la Pag. 82risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta, pur condividendo l'analisi di merito svolta rispetto ai costi e alla riorganizzazione del servizio ritiene che sia importante rilanciare la linea oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, sia per lo sviluppo del trasporto in quella zona sia anche per ragioni di interscambio con la Francia. Prende atto con soddisfazione dell'intenzione del Governo di ridefinire la convenzione del 1970 e giudica importante rafforzare il tavolo di confronto tra le regioni interessate prevedendo una forte presenza dei Governi centrali, per la realizzazione delle infrastrutture e lo sviluppo del turismo e della mobilità nelle tre regioni servite da quella tratta. Auspica infine che ci sia una costante informazione di tutti gli enti istituzionali coinvolti.

5-00113 Garofalo: Necessità di un generale potenziamento del trasporto ferroviario in Sicilia, anche alla luce dei gravi e ripetuti disservizi sulla tratta ferroviaria Messina-Catania-Siracusa.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Vincenzo GAROFALO (PdL), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta assai dettagliata, sottolinea il proprio interesse alla questione oggetto dell'interrogazione, che a suo giudizio necessita di un costante e continuo monitoraggio e, nel prendere atto con favore dell'interesse del Ministro al riguardo, auspica che si possano mettere in campo iniziative che portino a risultati migliori di quelli ottenuti nel passato. Nel ricordare che i servizi di trasporto offerti da Trenitalia sono regolati da un contratto di servizio, che prevede dei finanziamenti per l'esercizio delle tratte, osserva che a suo giudizio l'offerta di servizi prospettata nel contratto non coincide con quella realmente prestata dalla società e sottolinea l'esigenza che vengano garantite puntualmente le prestazioni dovute, anche a fronte dell'avvenuto aumento delle tariffe. Nel segnalare l'opportunità che il Governo possa superare le criticità derivanti dalle diverse competenze dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti sulla società che presta il servizio ferroviario, auspica che venga intensificata l'attività di vigilanza al fine di avere un quadro preciso delle prestazioni realmente effettuate e prevedere un sistema di penalità, che contempli anche la riduzione dei finanziamenti in caso di inosservanza del contratto di servizio. Riguardo alla realizzazione delle infrastrutture, invita il Governo a prestare la massima attenzione affinché vengano realizzate adeguate infrastrutture anche nel Mezzogiorno, rispettando la tempistica prevista, dal momento che i tempi medi di progettazione e di successiva realizzazione di un'infrastruttura nel Paese sono a suo giudizio troppo lunghi.

5-00147 Culotta: Necessità di un potenziamento infrastrutturale e di un rilancio del servizio ferroviario in Sicilia.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Magda CULOTTA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta, della quale si dichiara soddisfatta, dal momento che non si è verificata la paventata riduzione dei servizi ferroviari prevista per il mese di giugno. Esprime in ogni caso preoccupazione per la possibilità che tale riduzione sia stata solo differita di qualche mese e sollecita pertanto il Governo a porre in atto le opportune iniziative per evitare che ciò si verifichi, al fine di garantire un servizio necessario per i pendolari siciliani, che sarebbero altrimenti costretti ad utilizzare mezzi propri. Auspica, infine, che ci sia un maggiore coinvolgimento della regione siciliana nella stipula del contratto di servizio, nelle more del conferimento del processo di attribuzione delle competenze in materia di trasporto ferroviario regionale.

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5-00397 Bruno Bossio: Possibilità di utilizzo, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini del rilancio del trasporto pubblico locale.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per l'accurata analisi della situazione del trasporto pubblico locale, di cui la Commissione si sta occupando attraverso un'indagine conoscitiva, esprime soddisfazione in particolare per l'ultima parte della risposta in cui viene data una valutazione sostanzialmente positiva alla questione oggetto dell'interrogazione. Prende atto con favore dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che potrebbe consentire già a partire dal prossimo anno una migliore riorganizzazione del servizio basata su criteri di efficienza. Fa presente che il proprio interesse sulla questione del trasporto pubblico locale è sia di carattere generale, sia, in particolare, relativo alla regione Calabria, e al riguardo prende atto favorevolmente dell'ammontare delle risorse da riprogrammare del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 355 milioni di euro per la regione Calabria, che possono contribuire al rilancio e allo sviluppo del trasporto pubblico locale nella regione. Auspicando che la ripartizione delle risorse avvenga attraverso il calcolo dei costi standard, piuttosto che dei costi storici, nel giudicare positivamente le modalità attraverso le quali il Governo intende affrontare il tema del trasporto pubblico locale, ritiene che si possa intervenire al riguardo già nel corso dell'esame del decreto-legge n. 69, tenendo conto della specificità del trasporto ferroviario rispetto a quello su gomma.

  Ivan CATALANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO, indi del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.
Audizione di rappresentanti di ASSTRA (Associazione Trasporti).
(Svolgimento e conclusione).

  Ivan CATALANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Marcello PANETTONI, Presidente di ASSTRA (Associazione Trasporti), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, il presidente Michele Pompeo META e i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Michele MOGNATO (PD), Giorgio BRANDOLIN (PD) e Diego DE LORENZIS (M5S).

  Marcello PANETTONI, Presidente di ASSTRA (Associazione Trasporti), risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

  Michele Pompeo META, presidente, ringrazia i rappresentanti di ASSTRA per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Deborah BERGAMINI.

  La seduta comincia alle 15.40.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.
COM(2012)629 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o gennaio 2013-30 giugno 2014.
17426/12.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

  Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella seduta del 26 giugno scorso, l'onorevole Nardi, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva e sono intervenuti i deputati Biasotti, Catalano, Garofalo e Tullo.

  Martina NARDI (SEL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5) che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

  Vincenzo GAROFALO (PdL) ringrazia il relatore per aver recepito le osservazioni emerse nel dibattito e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato 5). Delibera, quindi, di nominare il deputato Martina Nardi come relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI.

  La seduta comincia alle 15.50.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario TULLO (PD), relatore, fa presente che il decreto-legge n. 69 del 2013 contiene numerose disposizioni di interesse della IX Commissione trasporti, tra cui segnala in particolare: l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, il sistema portuale, la nautica da diporto e il sistema ferroviario.
  Con riferimento all'Agenda digitale sottolinea in primo luogo l'articolo 10 del provvedimento, che prevede l'esonero per chiunque offra l'accesso ad Internet al pubblico dall'identificazione personale degli utilizzatori, fermo restando l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso il MAC address (un codice che identifica il terminale). Fa presente che il provvedimento specifica, inoltre, che la registrazione della traccia, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici; il provvedimento precisa poi che se l'offerta di accesso ad Internet non costituisce l'attività commerciale prevalente non è richiesta l'autorizzazione generale prevista dall'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e la licenza Pag. 85rilasciata dalla questura prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 144 del 2005. Vengono infine introdotte misure di semplificazione per l'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica (viene meno l'obbligo di affidare tali lavori unicamente alle imprese abilitate secondo le procedure del decreto legislativo n. 198 del 2010). Al riguardo, rileva che la disposizione presenta alcuni profili problematici sui quali risulta opportuno acquisire l'avviso del governo. In particolare: non appaiono chiare le modalità con le quali si procederà al controllo del MAC address, soprattutto nel caso in cui si tratti di computer portatili che si connettano ad un'area WiFi in un esercizio commerciale o in una struttura pubblica, non essendo esplicitato se permane per i gestori o i responsabili di tali strutture l'obbligo di richiedere e registrare il MAC address dei computer dei clienti od utenti; quanto all'obbligo di monitoraggio ed identificazione degli utenti era disciplinato dal decreto del Ministro dell'interno del 16 agosto 2005 emanato in attuazione dell'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 144 del 2005 (cosiddetto «decreto Pisanu»), essendo tali commi stati soppressi dal decreto-legge n. 225 del 2010, osserva che si dovrebbe intendere come soppresso anche il decreto ministeriale attuativo e conseguentemente già precedentemente all'emanazione del decreto gli obblighi di monitoraggio ed identificazione sarebbero venuti meno. Al tempo stesso, fa presente che nella pratica continua ad essere frequente la richiesta da parte dei gestori dell'identificazione degli utenti; nel ritenere che tale richiesta potrebbe derivare da un'incertezza normativa o, più in generale, come accennato anche dalla relazione illustrativa, dal timore circa l'eventuale responsabilità del gestore in caso di illecito commesso attraverso il terminale connesso all'area WiFi, giudica però opportuno chiarire se sia necessario procedere con l'emanazione di un'ulteriore norma oppure se non sarebbe risultato più efficace chiarire le norme già esistenti in via interpretativa, senza appesantire ulteriormente la già complessa stratificazione normativa. Quanto agli obblighi di conservazione dei dati personali previsti in particolare dall'articolo 132 del codice in materia di trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) osserva che essi sembrano essere già rivolti unicamente a coloro che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettroniche (quali gli Internet service provider) quindi con esclusione dei soggetti che mettano a disposizione del pubblico punti di accesso ad Internet, come previsto dalla deliberazione del Garante per la Privacy del gennaio 2008, recante «Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in tema di dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei dati». Quanto all'obbligo di licenza previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 144 del 2005, rileva che esso è già venuto meno, anche per l'apertura degli esercizi pubblici che svolgano la prestazione dell'accesso ad Internet come attività prevalente il 31 dicembre 2011 e che andrebbe pertanto chiarita la portata della disposizione.
  Evidenzia che in materia di Agenda digitale interviene, con riferimento al coordinamento delle attività governative in materia, anche l'articolo 13, che, tra le altre cose, prevede: l'attribuzione della presidenza della cabina di regia per l'agenda digitale istituita dal decreto-legge n. 5 del 2012 per il coordinamento delle attività dei diversi ministeri interessati al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato; la creazione della figura del Commissario per l'attuazione dell'Agenda per l'Italia digitale – individuato, in base al comunicato stampa del Consiglio dei ministri, in Francesco Caio – posto a capo di una struttura di missione della Presidenza del Consiglio; la costituzione di un tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana presieduto dal Commissario per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in base a notizie di stampa, dovrebbero farne parte Luca De Biase e Benedetta Rizzo); la concentrazione della vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale nella Presidenza del Consiglio, Pag. 86che acquista anche la piena competenza sia per la nomina del direttore della stessa Agenzia, in quanto sono soppressi le già previste concertazioni e l'obbligo del previo avviso pubblico ai fini della nomina, sia per l'approvazione dello statuto dell'Agenzia, in quanto sono soppressi i poteri ministeriali di proposta e di concertazione, sia, ancora, per la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia, diminuita nel massimo da 150 a 130 unità, in quanto di tutte le concertazioni previste è mantenuta solo quella con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, se, da un lato, giudica condivisibile il ruolo di coordinamento forte assunto dalla Presidenza del Consiglio nell'attuazione dell'Agenda digitale italiana, dall'altro lato appare opportuno che il governo chiarisca: le modalità con le quali saranno disciplinate le rispettive competenze di cabina di regia, Commissario/tavolo e Agenzia per l'Italia digitale, al fine di evitare che si vada incontro ad una controproducente moltiplicazione degli organismi; gli effetti delle nuove procedure di nomina del direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale sul direttore in carica, individuato lo scorso 30 ottobre nell'ingegnere Ragosa, che, nelle more della piena operatività dell'Agenzia opera come commissario della stessa; gli effetti delle nuove procedure di approvazione dello statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale sull'iter dello statuto in corso la cui approvazione, in base a quanto dichiarato dal Ministro dello sviluppo economico nella seduta dell'Assemblea della Camera del 15 maggio 2013, in risposta ad alcune interrogazioni a risposta immediata, dovrebbe essere prossima.
  Segnala le ulteriori disposizioni in materia di Agenda digitale di interesse della IX Commissione trasporti ossia: l'articolo 14, che prevede la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale; l'articolo 15, il quale prevede che il presidente della Commissione per il coordinamento del Sistema pubblico di connettività sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA intervenuta con il decreto-legge n. 83 del 2012 nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale (in precedenza presidente della Commissione era il responsabile di DigitPa); l'articolo 16 prevede che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) delle pubbliche amministrazioni siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico; l'articolo 17 che stabilisce termini temporali certi per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale
  In materia portuale segnala l'articolo 22, che reca diversi interventi: in primo luogo la modifica della disciplina in materia di dragaggi, prevedendo, tra le altre cose, la sottomissione del progetto sui dragaggi alla commissione per la valutazione di impatto ambientale solo nel caso in cui il progetto preveda anche il progetto di infrastrutture di contenimento che non siano già comprese nei provvedimenti di rilascio della valutazione di impatto ambientale o nei piani regolatori portuali di riferimento. Viene inoltre consentita la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l'utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo, mantenendo l'unico requisito della idoneità al sito di destinazione. Si consente infine: l'utilizzo dei materiali non pericolosi per il refluimento all'interno di casse di colmata a determinate condizioni, senza considerare tuttavia le specifiche norme tecniche adottate dal Ministero dell'ambiente; l'adozione del decreto sulle norme tecniche applicabili ai dragaggi senza il parere della Conferenza Stato-Regioni. Segnala che un secondo intervento è rappresentato dalla possibilità per le autorità portuali di diminuire fino all'azzeramento ovvero di aumentare fino a un Pag. 87tetto massimo pari al doppio le tasse di ancoraggio. Rileva che il provvedimento interviene, infine, sulle misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo: l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti; la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.
  In materia di nautica da diporto, segnala l'articolo 23, comma 1, che modifica l'articolo 49-bis, comma 5, del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, per quanto concerne l'attività di noleggio occasionale di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni, indipendentemente quindi dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. Ricorda che la norma novellata prevedeva invece la possibilità di assoggettamento ad imposta sostitutiva solo nel limite di proventi inferiori a 30.000 euro. Sottolinea che rimane ferma l'esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. Il comma 2 esenta dal pagamento della tassa annuale istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011 le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e ne riduce l'ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri, ammontare che viene rideterminato in 870 euro annui (in luogo di 1.740 euro) per le unità tra i 14 e i 17 metri, e in 1.300 euro (in luogo di 2.600 euro) per le unità tra i 17 e i 20 metri di lunghezza.
  Rileva che in materia ferroviaria intervengono due disposizioni: in primo luogo l'articolo 18, comma 7, che consente la contrattualizzazione degli interventi in materia di sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili nelle more dell'approvazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, per l'importo già disponibile di 300 milioni di euro; in secondo luogo l'articolo 24 che interviene, invece, in materia di regolamentazione del trasporto ferroviario, prevedendo che: il canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria sia stabilito con il parere e non con l'intesa con la Conferenza unificata e che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non determini autonomamente il canone bensì approvi la proposta del gestore dell'infrastruttura (cioè RFI Spa) al riguardo; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati anche i corrispettivi per i servizi non compresi nel canone di accesso all'infrastruttura; la separazione contabile tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e impresa di trasporto ferroviario (vale a dire tra le attività di Rfi Spa e quelle di Trenitalia Spa, entrambe componenti dell'Holding Ferrovie dello Stato Spa) debba fornire trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e fondi pubblici percepiti per ogni attività; il riconoscimento per operatori diversi dall'impresa titolare del contratto di servizio pubblico (cioè Trenitalia Spa) del diritto di effettuare il servizio passeggeri, anche tra stazioni nazionali comprese in tratti internazionali, riconosciuto dall'articolo 59 della legge n. 99 del 2009, possa essere soggetto a limitazioni, in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, non nel «diritto di far salire e scendere passeggeri», come attualmente previsto, ma nel «diritto di far salire o scendere passeggeri». Fa presente che l'articolo 24 prevede altresì che: in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, sia prevista la possibilità per il Ministero di stabilire, in alternativa alle limitazioni sopra richiamate, anche diritti di compensazione a favore di Trenitalia e a carico degli altri operatori, comunque non superiori a quanto necessario all'impresa titolare del contratto di servizio pubblico per coprire i costi del servizio; non si può dare luogo a limitazioni Pag. 88o all'imposizione di diritti di compensazione se le fermate intermedie degli altri operatori siano a distanza superiore a 100 Km e i livelli tariffari risultino superiori di almeno il 20 per cento a quelli dei servizi a committenza pubblica.
  Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la ratio della disposizione. Osserva infatti, che da un lato, la previsione di misure compensative a carico delle imprese concorrenti e a favore di Trenitalia in luogo della semplice imposizione di limitazioni al servizio, potrebbe rappresentare un'apertura ad una maggiore concorrenza. Ricorda che in tal senso la misura era auspicata anche dall'Autorità Antitrust nella sua segnalazione al Parlamento ai fini della legge annuale di concorrenza dell'ottobre 2012. Dall'altro lato però rileva che la concreta disciplina introdotta potrebbe risultare sproporzionata, in particolare con il requisito richiesto di fermate intermedie a più di 100 Km di distanza e di tariffe superiori di almeno il 20 per cento per evitare di incorrere in limitazioni del servizio o nel pagamento di diritti di compensazione.
  Segnala infine ulteriori disposizioni presenti nel decreto di interesse della IX Commissione. In materia di sicurezza stradale evidenzia l'articolo 20, che prevede la revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi del primo e secondo programma annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati. Fa presente che le risorse revocate saranno destinate a tre finalità: il cofinanziamento, in concorso con le regioni, di un programma di interventi per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte formulate dalle regioni; la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; il potenziamento del sistema di raccolta dati sull'incidentalità stradale.
  Sottolinea che l'articolo 25, comma 5, consente l'utilizzo delle risorse residue destinate al contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ENAV agli interventi per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa, mentre i commi da 9 a 11, prevedono l'affidamento alla Regione siciliana della vigilanza sull'attuazione delle convenzioni per il servizio pubblico per il trasporto passeggeri con le isole minori della Sicilia. Al riguardo segnala che le disposizioni appare incidere ex lege sui rapporti stabiliti dalla Convenzione vigente tra il Ministero delle infrastrutture e la Compagnia delle Isole S.p.A, società privata peraltro partecipata dalla stessa Regione siciliana tramite la società Mediterranea Holding, apportando anche modifiche implicite (relativamente alla vigilanza sull'attuazione) alla Convenzione medesima, in deroga alle procedure previste. Sulla questione giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala ancora l'articolo 45 che prevede che l'accertamento della conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole.
  Fa presente che l'articolo 61 prevede, a fini di copertura, la riduzione di 19 milioni di euro per l'anno 2013 e di 7,4 milioni di euro per l'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, che reca misure di sostegno all'emittenza televisiva locale, pari a 82 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 (circa 42,3 milioni di euro annui). Al riguardo giudica opportuno che il governo chiarisca se le risorse residue risultino congrue per gli interventi previsti a valere sull'autorizzazione di spesa.
  Segnala, infine, il meccanismo delineato dall'articolo 18 che costituisce un fondo di 335 milioni per il 2013, 405 milioni per il 2014, 652 milioni per 2015, 535 milioni per il 2016 e 142 milioni per l'anno 2017 per il finanziamento di infrastrutture cantierabili, alimentato con la revoca di risorse stanziate per opere più Pag. 89lontane dalla realizzazione. Tra le opere finanziate figurano il collegamento ferroviario funzionale tra il Piemonte e la Valle d'Aosta e la tratta Cancello-Frasso Telesino della linea alta velocità Napoli-Bari. Tra le opere oggetto di revoca delle risorse ricorda il secondo lotto del terzo valico dei Giovi (per 50 milioni di euro per il 2013, 189 milioni di euro per il 2014, 274 milioni di euro per il 2015 e 250 milioni di euro per il 2016) e l'alta velocità Lione-Torino (50 milioni per il 2013, 189 milioni per il 2014, 274 milioni per il 2015 e 250 milioni per il 2016).

  Martina NARDI (SEL) segnala l'opportunità che i termini di presentazione degli emendamenti presso le Commissioni I e V, competenti in sede referente, tengano conto anche dell'attività conoscitiva che le Commissioni possono deliberare di svolgere.

  Deborah BERGAMINI, presidente, in ragione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

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