CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2018
947.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 485.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura),
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Atto n. 485);
   rammentato che lo Schema di decreto, in attuazione della delega recata dall'articolo 5 della Legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo), provvede al riordino complessivo in un apposito testo unico della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, nonché ad apportare le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa vigente, conseguentemente abrogando il decreto legislativo n. 227 del 2001;
   evidenziato come il provvedimento individui disposizioni minime nazionali su materie di interesse strategico per il settore, cui le Regioni si dovranno successivamente adeguare definendo ulteriori e più specifici criteri in relazione alle proprie esigenze amministrative, territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello minimo di tutela individuato a livello nazionale;
   ritenuto opportuno che nel titolo del provvedimento si faccia espresso riferimento alla sua natura di «Testo unico», come espressamente disposto nell'articolo 1, comma 5, e che siano a tal fine apportate le conseguenti modifiche di coordinamento formale del testo;
   sottolineata la rilevanza dell'intervento normativo in esame, che affronta una materia di interesse strategico per il Paese, con significativi effetti in ambito economico, ambientale e socio culturale, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale (di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006), con la normativa europea e con gli impegni assunti in sede internazionale;
   rilevato come il provvedimento in esame possa costituire l'occasione per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio forestale italiano, che rappresenta oltre il 39 per cento della superficie nazionale (pari a 11,8 milioni di ettari) e la cui gestione, valorizzazione e tutela attiva, nonché lo sviluppo delle relative filiere, si configura quale bene economico-sociale di elevato interesse pubblico;
   evidenziata in tale quadro l'esigenza di perseguire un giusto equilibrio tra promozione e sostegno delle attività produttive ed imprenditoriali in campo forestale, e tutela degli ecosistemi forestali, che si caratterizzano per una spiccata complessità dei caratteri strutturali e compositivi;
   rilevata altresì la necessità di mettere in campo misure efficaci per prevenire l'insorgere degli incendi e il dissesto idrogeologico delle foreste italiane, contrastandone il depauperamento;Pag. 10
   osservata inoltre l'esigenza di assicurare un più coerente collegamento tra le politiche nazionali forestali e le politiche nazionali, europee ed internazionali in materia di clima ed energia, anche a tal fine prevedendo la possibilità di istituire presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali un tavolo permanente «foreste e clima», cui partecipino anche i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico;
   visti i contenuti del parere espresso dal Consiglio di Stato il 21 dicembre 2017 e dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata l'11 gennaio 2018;
   considerata, tra l'altro, particolarmente rilevante la raccomandazione formulata dalla Conferenza Unificata, volta a richiedere che, nel primo provvedimento utile, sia prevista una modifica alla tabella B del decreto ministeriale 2 marzo 2010 finalizzata da includere nelle tipologie II – ovvero le tipologie di biomassa e biogas derivanti dalla gestione del bosco – anche le biomasse forestali provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici competenti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti;
   valutate le osservazioni sullo Schema di decreto legislativo pervenute a queste Commissioni da parte di numerosi dei soggetti della filiera forestale nonché di rappresentanti delle Università, di Enti operanti in agricoltura nonché degli ordini professionali;
   visto l'articolo 1 del provvedimento, che detta i principi generali, affermando che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future;
   sottolineata l'opportunità di evidenziare, tra i principi generali del provvedimento, il ruolo sociale e culturale delle foreste;
   evidenziato come la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale nazionale può essere perseguita anche individuando nell'ordinamento una figura giuridica che coniughi l'attività economica, propria dell'imprenditore, con il perseguimento dell'interesse generale, proprio della tutela pubblicistica, quale è, ai sensi dell'articolo 2093 del codice civile l'ente pubblico economico, idoneo alla realizzazione dell'utilità sociale mediante attività di impresa;
   richiamati i contenuti dell'articolo 2, che indica le finalità del provvedimento;
   richiamati i contenuti dell'articolo 3 dello schema di decreto, che reca le definizioni valide ai fini sia del decreto legislativo che «di ogni altro atto normativo»;
   ritenuto necessario integrare le definizioni con quella di gestione forestale attiva, quale «insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare il ruolo multifunzionale del bosco e a garantire la produzione sostenibile e costante di beni economici e servizi ecosistemici»;
   valutata positivamente la richiesta avanzata dalla Conferenza Unificata in merito alla definizione di «viabilità forestale e silvopastorale», di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), volta a precisare che si deve trattare di rete che abbia che abbia il fondo prevalentemente non asfaltato;
   esaminati in particolare i contenuti della lettera g) del comma 2, che definisce quali terreni abbandonati o incolti i terreni forestali che abbiano superato il turno consuetudinario o nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;
   rammentato al riguardo che tale definizione rileva ai fini del successivo articolo 12, che attribuisce alla Regione e alle Pag. 11province autonome poteri sostitutivi nella gestione e nel conferimento delle superfici forestali considerate abbandonate, incolte o silenti;
   osservato che la materia dell'utilizzo dei terreni abbandonati o incolti è già disciplinata da numerose fonti normative statali e regionali, da ultimo ad esempio il decreto-legge n. 91 del 2017 convertito dalla legge n. 123 del 2017;
   considerata l'opportunità di una modifica delle definizioni contenute nella suddetta lettera g) volta a rimodularne i criteri, nel senso di abbreviare i termini decorsi i quali i terreni si considerano abbandonati o incolti;
   richiamato l'articolo 4, che detta la disciplina delle aree assimilate a bosco e ritenuto corretto proporre una integrazione della definizione di castagneto di cui al comma 1, lettera a), specificando che ci si riferisce ai castagneti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o) (castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale);
   visto il l'articolo 6, comma 1, che incarica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di elaborare la strategia forestale nazionale;
   ritenuto opportuno al riguardo che, in sede di definizione di tale strategia, sia indicata come linea di gestione del territorio forestale l'articolazione del territorio medesimo in specifiche zone o compartimenti, distinti sulla base della destinazione prevalente;
   considerato altresì rilevante che nella strategia forestale nazionale, si tenga adeguatamente in considerazione la valenza strategica dell'industria pioppicola nazionale;
   visto l'articolo 6, comma 8, che stabilisce che le regioni e le province autonome definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, e che prevede che la redazione e attuazione di tali piani venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale;
   ritenuto al riguardo opportuno specificare, laddove si prevede che la redazione e attuazione dei piani forestali venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, il rinvio alle norme vigenti dell'ordinamento relativamente ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di dette attività;
   visti i contenuti dell'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, che definisce attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica;
   ritenuto opportuno integrare tale definizione, includendovi la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali;
   ritenuto altresì opportuno modificare il comma chiarendo che nella definizione di attività di gestione forestale sono incluse le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica;
   preso atto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 5, che individua alcuni divieti relativi alla pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi;
   considerato che le predette disposizioni potrebbero richiedere una più puntuale definizione attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale, al fine di tenere conto delle esigenze di specifiche forme di gestione forestale;
   visto il dettato dell'articolo 7, comma 6, che prevede che le regioni e le province autonome individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare Pag. 12in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni;
   ritenuto opportuno integrare tale disposizione stabilendo che, per l'affidamento dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, si possa procedere anche mediante affidamento ad enti delegati per la gestione forestale; analoga integrazione dovrebbe altresì essere apportata al comma 3 dell'articolo 12;
   richiamato l'articolo 7, comma 8, laddove si stabilisce che le regioni e le province autonome, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM(2013)659, possono promuovere sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE);
   ritenuto al riguardo opportuno sostituire l'espressione «possono promuovere» con «promuovono»;
   considerato altresì che il comma 10 del medesimo articolo 7 individua le buone pratiche forestali;
   rilevato che tra tali buone pratiche forestali non è stata inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo, pratica che in Italia interessa oltre 3 milioni di ettari; tale scelta rischia di penalizzare gran parte di coloro che praticano ancora una gestione attiva delle foreste in tutta l'area appenninica, quale pratica storica ed unica forma di governo forestale utile a produrre biomasse;
   visti i contenuti dell'articolo 8, comma 2, che detta la disciplina in ordine al divieto di trasformazione del bosco;
   ritenuto opportuno al riguardo affiancare al ripristino delle attività agricole tradizionali, la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezioni dei boschi dagli incendi;
   visti i contenuti dell'articolo 8, comma 4, dello schema di decreto in esame, che elenca le opere e i servizi attraverso cui è possibile realizzare le compensazioni di cui al comma 3 per la trasformazione del bosco non determinante un danno o un danno ambientale;
   rilevata altresì l'opportunità di integrare la lettera a) del comma 4, inserendovi il riferimento all'ambito urbano ( «a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano»);
   preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 10 dello schema di decreto, che detta misure in materia di promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione;
   rilevato che l'articolo 10 non richiama le procedure di natura semplificativa in favore delle imprese con sede in zone montane e rurali, già contenute nei provvedimenti inerenti la multifunzionalità dell'impresa agricolo forestale (articolo 17 della Legge n. 97/1994, artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 227/2001, articolo 15 del D.lgs. 228/2001, articolo 2, comma 134, della Legge n. 244/2007), che individuano delle soglie entro le quali è possibile per la Pubblica Amministrazione affidare direttamente ai soggetti con sede in zone montane e rurali l'esecuzione di lavori e servizi nei settori forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;
   ritenuto pertanto essenziale confermare la vigenza e la specialità delle normative a tutela della multifunzionalità delle imprese agricole e forestali;
   visti in particolare i contenuti del comma 1 dell'articolo 10, che stabilisce che le regioni e le province autonome promuovano la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nonché nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali;Pag. 13
   ritenuto al riguardo opportuno che tra le imprese oggetto di promozione siano incluse anche le imprese che operano nel settore della prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali;
   rilevato, inoltre, che il comma 2 prevede, con finalità di promozione della crescita delle imprese del settore, che le regioni e le province autonome istituiscano elenchi o albi delle imprese – che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori forestale e ambientale della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nonché della gestione e difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali – articolati per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-economiche;
   ritenuto in proposito opportuno, che sia ulteriormente specificata l'articolazione degli elenchi o albi per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-economiche, prevedendo, in particolare, una strutturazione articolata sulla base della diversa natura giuridica delle imprese interessate allo svolgimento delle attività forestali e prevedendo, in considerazione della peculiarità loro riconosciuta dall'ordinamento, una specifica evidenza per la categoria delle imprese agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile;
   considerato altresì opportuno, con finalità di semplificazione amministrativa, di prevedere, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo dopo il citato comma 2, il coordinamento tra i citati albi delle imprese forestali e il registro degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, alla cui tenuta il MIPAAF provvede ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 178 del 2014, di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
   preso atto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, che stabilisce che agli elenchi o albi di cui al comma 2 possano iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che siano in possesso dei requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, e che tali imprese possano essere partecipate anche dai proprietari di aree agrosilvopastorali;
   ritenuto al riguardo opportuno integrare il comma 3, precisando che nel caso di proprietari pubblici, le partecipazioni avvengano in deroga al disposto dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 175 del 2016, n. 175 recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», che vieta alle amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
   visti i contenuti dell'articolo 10, comma 4 che stabilisce che le regioni e le province autonome dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati comunque individuati mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, al fine di favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti inalterata la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi;
   rilevata l'opportunità di meglio specificare tale disposizione, al fine di chiarire se l'individuazione mediante procedura di evidenza pubblica è riferita a tutte le categorie richiamate o solo agli «altri soggetti pubblici o privati»; analogo chiarimento dovrebbe essere fornito con riferimento al comma 3 dell'articolo 12;
   considerato che nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici esistono istituti di semplificazione qualora i medesimi contratti abbiano come affidatario, ad esempio le imprese agricole, si ritiene Pag. 14necessario che le parole «mediante procedura ad evidenza pubblica» siano sostituite dalle seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici»;
   ritenuto altresì opportuno, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, riconoscere, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche, un titolo preferenziale a favore delle imprese che producono un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto delle attrezzature necessarie per la esecuzione dei lavori in questione, in ragione della limitata distanza (entro un massimo di 70 km) della superficie oggetto di concessione rispetto al luogo ove è stabilito il centro aziendale delle imprese stesse;
   rilevato che il comma 5 dell'articolo 10 prevede che, al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agrosilvopastorali, il miglioramento dei fondi incolti o abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, le regioni e le province autonome promuovano l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative o ad altre forme associative o contrattuali tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni;
   ritenuto opportuno in proposito specificare che la promozione da parte delle regioni e delle province autonome dell'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati avvenga anche in deroga al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»; ciò al fine di consentire agli enti pubblici proprietari di boschi di partecipare a tali consorzi o cooperative;
   considerato altresì necessario che, all'articolo 10, comma 5, le parole: «consorzi forestali, a cooperative o ad altre forme associative o contrattuali» siano sostituite con le seguenti: «consorzi forestali e cooperative che operano in via principale in campo forestale»;
   osservato altresì che l'articolo 10, comma 6, stabilisce che i consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva nel settore della selvicoltura sono equiparati agli imprenditori agricoli;
   rilevato in proposito che tale previsione, rischia di penalizzare le numerose imprese, a carattere multifunzionale, che operano nel settore della selvicoltura;
   rilevato, in proposito, che l'equiparazione agli imprenditori agricoli, anche in considerazione delle criticità emerse in sede di applicazione dell'articolo 8 del D.lgs. n. 227 del 2001, deve essere riferita ai consorzi forestali ed alle cooperative forestali che in via principale svolgono i lavori e forniscono i servizi ivi previsti e, a tutela anche delle ragioni di finanza pubblica, tale equiparazione non può che essere limitata all'applicazione delle previsioni di cui al decreto legislativo in esame;
   richiamato il comma 10 dell'articolo 10, che fa riferimento alla promozione da parte delle regioni e province autonome della certificazione volontaria della gestione forestale responsabile;
   valutata al riguardo l'opportunità di precisare che si tratta in questo caso di certificazione della gestione forestale «sostenibile» (dal punto di vista economico, ambientale e sociale) anziché «responsabile»;
   ritenuto opportuno apportare alcune modifiche all'articolo 12, intese ad escludere i terreni incolti dall'ambito di intervento del comma 1, includendovi invece le eventuali edificazioni in stato di abbandono, Pag. 15a limitare a imprese, consorzi e cooperative l'affidamento della gestione dei terreni interessati di cui al comma 3, ed a sostituire, al medesimo comma, le parole: «mediante procedura ad evidenza pubblica» con le seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici»;
   visti i contenuti dell'articolo 14, che attribuisce al MIPAAF funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del Patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali;
   evidenziata la necessità di rafforzare il ruolo del MIPAAF nella definizione delle posizioni nazionali assunte nell'ambito di consessi internazionali (COP, Kyoto) e comunitari in materia di clima quando attengono e sono correlate alle strategie di politica forestale, nonché di istituire un tavolo di settore dedicato alle foreste ed alle filiere forestali al fine di garantire l'ottimale gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per lo sviluppo delle diverse componenti delle filiere forestali;
   evidenziata quindi l'opportunità di modificare l'articolo 16, recante disposizioni di coordinamento, al fine di scongiurare dubbi interpretativi, inserendo nella disposizione un comma aggiuntivo che specifichi il fatto che i richiami all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 ovunque ricorrano in altre disposizioni di legge devono intendersi riferiti all'articolo 10, comma 6, del presente decreto;
   sia altresì valutata la possibilità con riferimento al medesimo articolo 16, laddove si sostituisce l'attuale Commissione tecnico-consultiva con una nuova Commissione tecnica – novellando l'articolo 14 del decreto legislativo n. 386 del 2003 – di elevare da 9 a 10 il numero di componenti della Commissione medesima, includendovi un rappresentante del mondo delle professioni tecniche, iscritto all'Ordine competente in materia;
   rilevato in conclusione che lo schema di decreto richiama in più punti compiti ed attribuzioni delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   considerato che le province autonome di Trento e di Bolzano godono, secondo lo statuto di autonomia, di competenza primaria in materia forestale;
   ritenuta pertanto opportuna la soppressione dei riferimenti contenuti nell'articolato alle province autonome, e la conseguente sostituzione dell'articolo 17 con una formulazione che tuteli maggiormente le competenze delle province stesse ( «1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 3, ad inserire, dopo le parole: «il patrimonio forestale, « le seguenti parole: «il ruolo sociale e culturale delle foreste,»;
   2) provveda il Governo, all'articolo 3, comma 2, lettera b), ad inserire, dopo le parole: «gestione forestale sostenibile» le seguenti parole: «e gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché»;
   3) provveda il Governo, all'articolo 3, comma 2, lettera f), a sostituire le parole: «con fondo non asfaltato» con le seguenti: «con fondo prevalentemente non asfaltato»;
   4) provveda il Governo, all'articolo 3, comma 2, a sostituire la lettera g) con la seguente: «terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali Pag. 16vigenti, i terreni destinati a foresta, nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi 20 anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola da almeno 3 anni, in base ai princìpi ed alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;
   5) provveda il Governo, all'articolo 4, comma 1, a specificare che ci si riferisce ai castagneti diversi dai castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, a tal fine inserendo, dopo le parole: «i castagneti» le seguenti parole: «, esclusi quelli di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera o)»;
   6) provveda il Governo, all'articolo 6, comma 8, laddove si prevede che la redazione e attuazione dei piani forestali venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, ad introdurre un esplicito rinvio alle norme vigenti dell'ordinamento relativamente ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di dette attività;
   7) provveda il Governo ad integrare la definizione di attività di gestione forestale, di cui all'articolo 7 comma 1, includendovi la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali;
   8) provveda il Governo a modificare l'articolo 7 comma 1, sostituendo le parole: «le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica» con le seguenti: «le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica»;
   9) provveda il Governo, all'articolo 7, comma 6, primo periodo, ad inserire, dopo le parole «mediante procedura ad evidenza pubblica» le seguenti parole: «ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle Regioni per la gestione forestale», apportando analoga modifica al comma 3 dell'articolo 12;
   10) provveda il Governo, all'articolo 7, comma 8, a sostituire le parole «possono promuovere» con «promuovono», nonché ad inserire, in fine, il seguente periodo: «I criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli contenuti all'articolo 70 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati dalla lettera h) del medesimo provvedimento»;
   11) provveda il Governo, all'articolo 7, comma 10, ad inserire, dopo le parole «governo ad alto fusto» le seguenti parole: «,inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo»;
   12) provveda il Governo, all'articolo 8, comma 2, ad inserire, dopo le parole: «attività agricole tradizionali» le seguenti parole: «della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezioni dei boschi dagli incendi»;
   13) provveda il Governo ad integrare altresì la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), inserendo, dopo le parole: «paesaggio forestale in ambito rurale» le seguenti parole: «, urbano e periurbano»;
   14) provveda il Governo, all'articolo 10, a confermare la specialità della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, all'articolo 15 del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 ed al comma 134 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
   15) provveda il Governo, al comma 1 del medesimo articolo 10, ad includere, tra le imprese oggetto di promozione, anche le imprese che operano nel settore della prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali;Pag. 17
   16) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 2, a sostituire le parole: «per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-economiche,» con le seguenti: «per categorie (o sezioni) distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 codice civile,»;
   17) provveda il Governo, all'articolo 10, ad inserire, dopo il comma 2, un comma aggiuntivo, che preveda il coordinamento tra gli albi delle imprese forestali di cui al medesimo comma 2, e il registro degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 178 del 2014, di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;
   18) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 3, ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 175 del 2016.»;
   19) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 4, a sostituire le parole: «mediante procedura ad evidenza pubblica» con le seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici» e a modificare la formulazione del comma, al fine di chiarire se le procedure ivi previste sono riferite a tutte le categorie richiamate o solo agli «altri soggetti pubblici o privati»; analogo chiarimento deve essere fornito con riferimento al comma 3 dell'articolo 12;
   20) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 4, ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche la partecipazione di imprese iscritte agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione»;
   21) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: «pubblici o privati» inserire le seguenti: «, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 175 del 2016,»;
   22) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 5, a sostituire le parole: «consorzi forestali, a cooperative o ad altre forme associative o contrattuali» con le seguenti: «consorzi forestali e cooperative che operano in via principale in campo forestale»;
   23) provveda il Governo a sostituire il comma 6 dell'articolo 10 con il seguente: «Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idrauliche-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli»;
   24) provveda il Governo, al comma 10 dell'articolo 10, a sostituire le parole: «gestione forestale responsabile» con le seguenti «gestione forestale sostenibile»;
   25) provveda il Governo, all'articolo 12, comma 1, a sopprimere la parola: «incolti», nonché ad inserire, alla fine del comma, le seguenti parole: «anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono.»
   26) provveda il Governo, all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «affidamento della gestione dei terreni interessati» ad inserire le seguenti parole: «e delle strutture ivi presenti»;
   27) provveda il Governo, all'articolo 12, comma 3, a sopprimere le parole: «o alle altre forme associative»;
   28) provveda il Governo, all'articolo 12, comma 3, a sostituire le parole: «mediante procedura ad evidenza pubblica» con le seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici»;
   29) provveda il Governo a modificare l'articolo 16 inserendo nella disposizione un comma aggiuntivo che specifichi il fatto Pag. 18che i richiami all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 ovunque ricorrano in altre disposizioni di legge devono intendersi riferiti all'articolo 10, comma 6, del presente decreto;
   30) provveda il Governo alla soppressione dei riferimenti contenuti nel provvedimento alle province autonome, conseguentemente sostituendo l'articolo 17 con la seguente formulazione: «1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 2. Nelle more della redazione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e regionali vigenti.»;

e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo la possibilità, al fine di assicurare un più coerente collegamento tra le politiche nazionali forestali e le politiche nazionali, europee ed internazionali in materia di clima ed energia, di istituire presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali un tavolo permanente «foreste e clima», cui partecipino anche i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico;
   b) valuti il Governo, all'articolo 6, comma 1, l'opportunità di chiarire che, in sede di definizione della Strategia forestale nazionale, il territorio medesimo è articolato in specifiche zone o compartimenti, distinti sulla base della destinazione prevalente;
   c) valuti il Governo, con riferimento al disposto dell'articolo 7, comma 5, l'opportunità prevedere una più puntuale definizione delle disposizioni relative alla pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, mediante il rinvio ad un decreto ministeriale;
   d) valuti il Governo la possibilità, con riferimento all'articolo 16, di elevare da 9 a 10 il numero di componenti della Commissione tecnica, includendovi un rappresentante del mondo delle professioni tecniche, iscritto all'Ordine competente in materia.

Pag. 19

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 485.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura)
   premesso che:
    lo schema di decreto in esame appare privilegiare le attività produttive e imprenditoriali in campo forestale piuttosto che porre misure per contenere gli impatti ecologici ed ambientali in danno di esso e rafforzare sistemi di gestione orientati alla conservazione delle foreste e alla tutela degli ecosistemi forestali;
    appare, in primo luogo, mancante il principio della tutela, e dunque della preventiva zonizzazione del patrimonio forestale nazionale che avrebbe consentito una distinzione tra boschi finalizzati alla produzione e boschi da proteggere per il loro valore naturale, che devono restare tal quali per ragioni ecologiche, paesaggistiche, culturali, ovvero boschi per i quali non devono essere previste operazioni di taglio se non in circostanze assolutamente eccezionali. Ciò in accordo con la «Forest Europe» e con l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, dove la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» viene considerata preminente. Pertanto la legge forestale nazionale dovrebbe garantire sul territorio, ad iniziare da quello regionale, una aliquota di ecosistemi forestali tutelati nella loro integrità;
    appare insidiosa e foriera di contrasti giurisprudenziali la definizione dei principi e delle finalità rispettivamente contenuti negli articoli 1 e 2 del provvedimento laddove la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come bene di rilevante interesse pubblico, ma non pone nella dovuta considerazione la circostanza che le foreste sono pubbliche e private, così come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 105 del 2008) che parla di «bi-appartenenza» della «cosa» «bosco o foresta», ponendo in rilievo che su questa «cosa», di tanto rilevante valore, insistono due beni giuridici «il bene economico», che può essere anche di proprietà privata, e il «bene ambientale», che è sempre e in ogni caso di «proprietà collettiva del popolo a titolo di sovranità»;
    l'articolo 3 non contempla una nozione di «gestione attiva» del patrimonio forestale; si ritiene opportuno inserire tale definizione da intendersi come politica ambientale che promuove la gestione forestale sostenibile su base rigorosamente scientifica, rivolta quindi non solo allo sviluppo socio-economico, ma anche e soprattutto alla tutela dinamica degli ecosistemi forestali, includendo anche – in territori vocati e selezionati – politiche di totale restituzione ai processi naturali senza l'intervento dell'uomo (strategia del rewilding);
    in merito alle definizioni di cui al citato articolo 3 si ritiene che debbano essere esclusi dalla definizione di «terreni abbandonati o incolti» i terreni forestali Pag. 20che abbiano superato il turno consuetudinario. Va considerato che la maggior parte dei boschi italiani ha superato il proprio turno e che comunque tale circostanza non necessariamente comporta che vi sia una condizione di abbandono, ben potendo sottendere l'intenzione del proprietario di vederlo crescere ed invecchiare verso gli stadi di foresta vetusta, così rarefatti nel territorio nazionale ed europeo. A tal fine si ritiene opportuno vincolare l'assimilabilità a bosco alla presenza di altri parametri definiti nell'ambito di indirizzi tecnico-scientifico, quali l'estensione minima dell'area e il grado di copertura;
    andrebbe, inoltre, specificato quali aree soggette a successione forestale sono escluse dalla definizione di bosco ai fini del ripristino delle attività agrarie nel caso di paesaggi rurali riconosciuti dal Ministero e quindi considerati meritevoli di tutela. Tale decisione dovrebbe essere subordinata ad un progetto di disboscamento con dettagliata analisi storico ed ecosistemica volta ad evidenziare, ad esempio, se nel frattempo non sia subentrata una tutela per ragioni naturalistiche;
    in assenza di ulteriori indicazioni che consentano di definire in termini più appropriati la nozione di «bosco», si ritiene che ai fini del presente decreto e di ogni altro atto normativo, debba essere utilizzata la definizione di bosco della FAO adottate dall'INFC in modo da armonizzare anche gli inventari forestali e le cartografie tecniche con la normativa nazionale;
    si ritiene inoltre necessario definire la figura professionale competente nel settore forestale, inserendo, all'articolo 3, la definizione di «tecnico forestale» da intendersi riferita al professionista abilitato in materia forestale ed iscritto all'albo professionale di competenza. Conseguentemente, la disciplina relativa alla programmazione e pianificazione forestale di cui al successivo articolo 6 andrebbe modificata in modo da specificare che la redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale o di strumenti di pianificazione equivalenti debba essere riservata per legge alla competenza del suddetto «tecnico forestale»;
    i castagneti andrebbero trattati a parte nell'ambito della castanicoltura in quanto si caratterizzano per un lunghissimo ciclo di vita degli alberi, che connotano un paesaggio tradizionale dai tratti unici, e per un prodotto principale identificabile nel frutto, non certo del legno;
    in merito alla disciplina delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, si afferma che la conversione a ceduo delle fustaie è sempre vietata salvo i casi in cui le regioni decidano diversamente. Si ritiene che tale «deroga» debba essere vincolata ad una valutazione di indirizzo tecnico-scientifico finalizzata ad innovare le tecniche selvicolturali valorizzando e/o sperimentando nuove soluzioni gestionali a basso impatto ambientale per la gestione forestale sostenibile;
    nella definizione delle opere compensative di cui all'articolo 8 del provvedimento andrebbe specificato che vi rientra anche il miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito non solo rurale ma anche urbano;
    tra i membri della commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 386/2003, come modificato dalle disposizioni di coordinamento di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, si ritiene debba essere aggiunto un rappresentante dei professionisti che operano nel settore floro-vivaistico iscritto all'Ordine competente in materia;
    andrebbe valutato l'inserimento della valutazione dei servizi ecosistemici (PES) che rappresenta un'importante innovazione nell'estimo ambientale e forestale. Infatti, nella presente proposta di decreto legislativo ne viene proposta una attuazione che mira innanzitutto a sostenere alcune filiere produttive delle aree interne piuttosto che a destinare le risorse pubbliche per azioni di interesse generale Pag. 21quali la conservazione degli ecosistemi forestali e i relativi servizi ecosistemici: cruciali, in primo luogo, la tutela del ciclo idrologico, la prevenzione del dissesto e la protezione del suolo;
   considerato che:
    sebbene il termine «trasformazione» del bosco in selvicoltura abbia uno specifico significato, ovvero il passaggio da un tipo di trattamento ad un altro, il testo del decreto sembrerebbe indicare «ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente» dissimulando un «cambio di uso del suolo» già contemplato dalla legislazione di settore e in base al quale è vietato eliminare il bosco salvo specifica approvazione. La trasformazione del bosco, così definita, è consentita quando non determini un danno ambientale ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e sia stata preventivamente autorizzata, ove previsto ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004. A tali condizioni si aggiunge una valutazione di compatibilità con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, etc. che si ritiene debba essere definita in termini più puntuali quanto alle modalità e competenze, tenuto conto che in tali casi il bosco potrà essere eliminato purché compensato con altra opera, ricadente anche in aree appartenenti ad altro bacino idrografico se così previsto dalla legislazione regionale o provinciale, e non necessariamente di rimboschimento o restauro ma anche di «valorizzazione socio-economica» dei boschi esistenti;
    sarebbe opportuno introdurre specifiche limitazione in ordine agli impianti che utilizzano biomasse da filiera boschiva, quale fonte di energia rinnovabile. Si tratta – come noto – di impianti che presentano gravi rischi per l'ambiente e per la salute delle popolazione;
    sarebbe, pertanto, opportuno prevedere che l'incentivazione economica riguardante l'utilizzo di biomasse da filiera boschiva sia stabilita per una quota non eccedente il 20 per cento (venti per cento) del ricavo economico derivante dalla energia elettrica effettivamente prodotta;
    come noto, le centrali a biomasse si affiancano alla rete distributiva elettrica in zone con disponibilità locale di biomasse (sfalci di potatura, pulizia del bosco) che necessitano di essere comunque smaltite. A tale riguardo gli scriventi stigmatizzano, una volta ancora, quanto impropriamente previsto nel collegato agricoltura che ha escluso gli sfalci e le potature da verde urbano dalla filiera del rifiuto, anche al fine di conferire tali materiali alla caldaie rispetto agli impianti di compostaggio a detrimento della qualità dei terreni e della tutela della salute,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, si introduca tra le definizioni anche quella di «gestione forestale attiva» da intendersi come «politica ambientale che promuova la gestione forestale sostenibile su base rigorosamente scientifica, rivolta quindi non solo allo sviluppo socio-economico, ma anche e soprattutto alla tutela dinamica degli ecosistemi forestali, includendo anche – in territori vocati e selezionati – politiche di totale restituzione ai processi naturali senza l'intervento dell'uomo» (strategia del rewilding);
   2) all'articolo 3, comma 2, lettera g), nell'ambito della definizione di «terreni abbandonati o incolti» sono esclusi «i terreni forestali che abbiano superato il turno consuetudinario»;
   3) all'articolo 3, comma 2, lettera d), se escluso dalla definizione di «prodotti forestali non legnosi» i singoli alberi al di fuori del bosco;
   4) all'articolo 3, sia inserita la definizione di «tecnico forestale» da intendersi Pag. 22riferita al professionista abilitato in materia forestale ed iscritto all'albo professionale di competenza;
   5) all'articolo 6, sia inserita la previsione che affidi la redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale o di strumenti di pianificazione equivalenti alla competenza del suddetto «tecnico forestale»;
   6) all'articolo 4, in riferimento alle aree assimilate a bosco, siano esclusi i castagneti da frutto dall'arboricoltura da legno che si caratterizza per impianti di legnose reversibili a breve turno;
   7) all'articolo 7, comma 4, sia specificato che la «deroga» ivi prevista sia vincolata ad una valutazione di indirizzo tecnico-scientifico finalizzata ad innovare le tecniche selvicolturali valorizzando e/o sperimentando nuove soluzioni gestionali a basso impatto ambientale per la gestione forestale sostenibile;
   8) all'articolo 8, comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e urbano»;
   9) all'articolo 16, sia inserita, tra i membri della commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 386/2003, la previsione di un rappresentante dei professionisti che operano nel settore floro-vivaistico iscritto all'Ordine competente in materia;
   10) dopo l'articolo 15, sia inserita una disposizione che ponga specifici limiti in ordine agli impianti che utilizzano biomasse da filiera boschiva, quale fonte di energia rinnovabile.

Pag. 23

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 485.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura),
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Atto n. 485);
   rammentato che lo Schema di decreto, in attuazione della delega recata dall'articolo 5 della Legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo), provvede al riordino complessivo in un apposito testo unico della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, nonché ad apportare le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa vigente, conseguentemente abrogando il decreto legislativo n. 227 del 2001;
   evidenziato come il provvedimento individui disposizioni minime nazionali su materie di interesse strategico per il settore, cui le Regioni si dovranno successivamente adeguare definendo ulteriori e più specifici criteri in relazione alle proprie esigenze amministrative, territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello minimo di tutela individuato a livello nazionale;
   ritenuto opportuno che nel titolo del provvedimento si faccia espresso riferimento alla sua natura di «Testo unico», come espressamente disposto nell'articolo 1, comma 5, e che siano a tal fine apportate le conseguenti modifiche di coordinamento formale del testo;
   sottolineata la rilevanza dell'intervento normativo in esame, che affronta una materia di interesse strategico per il Paese, con significativi effetti in ambito economico, ambientale e socio culturale, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale (di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006), con la normativa europea e con gli impegni assunti in sede internazionale;
   rilevato come il provvedimento in esame possa costituire l'occasione per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio forestale italiano, che rappresenta oltre il 39 per cento della superficie nazionale (pari a 11,8 milioni di ettari) e la cui gestione, valorizzazione e tutela attiva, nonché lo sviluppo delle relative filiere, si configura quale bene economico-sociale di elevato interesse pubblico;
   evidenziata in tale quadro l'esigenza di perseguire un giusto equilibrio tra promozione e sostegno delle attività produttive ed imprenditoriali in campo forestale, e tutela degli ecosistemi forestali, che si caratterizzano per una spiccata complessità dei caratteri strutturali e compositivi;
   rilevata altresì la necessità di mettere in campo misure efficaci per prevenire l'insorgere degli incendi e il dissesto idrogeologico delle foreste italiane, contrastandone il depauperamento;Pag. 24
   osservata inoltre l'esigenza di assicurare un più coerente collegamento tra le politiche nazionali forestali e le politiche nazionali, europee ed internazionali in materia di clima ed energia, anche a tal fine prevedendo la possibilità di istituire presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali un tavolo permanente «foreste e clima», cui partecipino anche i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico;
   visti i contenuti del parere espresso dal Consiglio di Stato il 21 dicembre 2017 e dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata l'11 gennaio 2018;
   considerata, tra l'altro, particolarmente rilevante la raccomandazione formulata dalla Conferenza Unificata, volta a richiedere che, nel primo provvedimento utile, sia prevista una modifica alla tabella B del decreto ministeriale 2 marzo 2010 finalizzata da includere nelle tipologie II – ovvero le tipologie di biomassa e biogas derivanti dalla gestione del bosco – anche le biomasse forestali provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici competenti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti;
   valutate le osservazioni sullo Schema di decreto legislativo pervenute a queste Commissioni da parte di numerosi dei soggetti della filiera forestale nonché di rappresentanti delle Università, di Enti operanti in agricoltura nonché degli ordini professionali;
   visto l'articolo 1 del provvedimento, che detta i principi generali, affermando che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future;
   sottolineata l'opportunità di evidenziare, tra i principi generali del provvedimento, il ruolo sociale e culturale delle foreste;
   evidenziato come la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale nazionale può essere perseguita anche individuando nell'ordinamento una figura giuridica che coniughi l'attività economica, propria dell'imprenditore, con il perseguimento dell'interesse generale, proprio della tutela pubblicistica, quale è, ai sensi dell'articolo 2093 del codice civile l'ente pubblico economico, idoneo alla realizzazione dell'utilità sociale mediante attività di impresa;
   richiamati i contenuti dell'articolo 2, che indica le finalità del provvedimento;
   richiamati i contenuti dell'articolo 3 dello schema di decreto, che reca le definizioni valide ai fini sia del decreto legislativo che «di ogni altro atto normativo»;
   ritenuto necessario integrare le definizioni con quella di gestione forestale attiva, quale «insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare il ruolo multifunzionale del bosco e a garantire la produzione sostenibile e costante di beni economici e servizi ecosistemici»;
   valutata positivamente la richiesta avanzata dalla Conferenza Unificata in merito alla definizione di «viabilità forestale e silvopastorale», di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), volta a precisare che si deve trattare di rete che abbia che abbia il fondo prevalentemente non asfaltato;
   esaminati in particolare i contenuti della lettera g) del comma 2, che definisce quali terreni abbandonati o incolti i terreni forestali che abbiano superato il turno consuetudinario o nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;
   rammentato al riguardo che tale definizione rileva ai fini del successivo articolo 12, che attribuisce alla Regione e alle Pag. 25province autonome poteri sostitutivi nella gestione e nel conferimento delle superfici forestali considerate abbandonate, incolte o silenti;
   osservato che la materia dell'utilizzo dei terreni abbandonati o incolti è già disciplinata da numerose fonti normative statali e regionali, da ultimo ad esempio il decreto-legge n. 91 del 2017 convertito dalla legge n. 123 del 2017;
   considerata l'opportunità di una modifica delle definizioni contenute nella suddetta lettera g) volta a rimodularne i criteri, nel senso di abbreviare i termini decorsi i quali i terreni si considerano abbandonati o incolti;
   richiamato l'articolo 4, che detta la disciplina delle aree assimilate a bosco e ritenuto corretto proporre una integrazione della definizione di castagneto di cui al comma 1, lettera a), specificando che ci si riferisce ai castagneti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o) (castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale);
   visto il l'articolo 6, comma 1, che incarica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di elaborare la strategia forestale nazionale;
   ritenuto opportuno al riguardo che, in sede di definizione di tale strategia, sia indicata come linea di gestione del territorio forestale l'articolazione del territorio medesimo in specifiche zone o compartimenti, distinti sulla base della destinazione prevalente;
   considerato altresì rilevante che nella strategia forestale nazionale, si tenga adeguatamente in considerazione la valenza strategica dell'industria pioppicola nazionale;
   visto l'articolo 6, comma 8, che stabilisce che le regioni e le province autonome definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, e che prevede che la redazione e attuazione di tali piani venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale;
   ritenuto al riguardo opportuno specificare, laddove si prevede che la redazione e attuazione dei piani forestali venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, il rinvio alle norme vigenti dell'ordinamento relativamente ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di dette attività;
   visti i contenuti dell'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, che definisce attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica;
   ritenuto opportuno integrare tale definizione, includendovi la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o interventi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 7;
   ritenuto altresì opportuno modificare il comma chiarendo che nella definizione di attività di gestione forestale sono incluse le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica;
   preso atto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 5, che individua alcuni divieti relativi alla pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi;
   considerato che le predette disposizioni potrebbero richiedere una più puntuale definizione attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale, al fine di tenere conto delle esigenze di specifiche forme di gestione forestale;
   visto il dettato dell'articolo 7, comma 6, che prevede che le regioni e le province Pag. 26autonome individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni;
   ritenuto opportuno integrare tale disposizione stabilendo che, per l'affidamento dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, si possa procedere anche mediante affidamento ad enti delegati per la gestione forestale; analoga integrazione dovrebbe altresì essere apportata al comma 3 dell'articolo 12;
   richiamato l'articolo 7, comma 8, laddove si stabilisce che le regioni e le province autonome, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM(2013)659, possono promuovere sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE);
   ritenuto al riguardo opportuno sostituire l'espressione «possono promuovere» con «promuovono»;
   considerato altresì che il comma 10 del medesimo articolo 7 individua le buone pratiche forestali;
   rilevato che tra tali buone pratiche forestali non è stata inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo, pratica che in Italia interessa oltre 3 milioni di ettari; tale scelta rischia di penalizzare gran parte di coloro che praticano ancora una gestione attiva delle foreste in tutta l'area appenninica, quale pratica storica ed unica forma di governo forestale utile a produrre biomasse;
   visti i contenuti dell'articolo 8, comma 2, che detta la disciplina in ordine al divieto di trasformazione del bosco;
   ritenuto opportuno al riguardo affiancare al ripristino delle attività agricole tradizionali la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezioni dei boschi dagli incendi;
   visti i contenuti dell'articolo 8, comma 4, dello schema di decreto in esame, che elenca le opere e i servizi attraverso cui è possibile realizzare le compensazioni di cui al comma 3 per la trasformazione del bosco non determinante un danno o un danno ambientale;
   rilevata altresì l'opportunità di integrare la lettera a) del comma 4, inserendovi il riferimento all'ambito urbano («a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano»);
   preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 10 dello schema di decreto, che detta misure in materia di promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione;
   rilevato che l'articolo 10 non richiama le procedure di natura semplificativa in favore delle imprese con sede in zone montane e rurali, già contenute nei provvedimenti inerenti la multifunzionalità dell'impresa agricolo forestale (articolo 17 della Legge n. 97/1994, artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 227/2001, articolo 15 del D.lgs. 228/2001, articolo 2, comma 134, della Legge n. 244/2007), che individuano delle soglie entro le quali è possibile per la Pubblica Amministrazione affidare direttamente ai soggetti con sede in zone montane e rurali l'esecuzione di lavori e servizi nei settori forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;
   ritenuto pertanto essenziale confermare la vigenza e la specialità delle normative a tutela della multifunzionalità delle imprese agricole e forestali;
   visti in particolare i contenuti del comma 1 dell'articolo 10, che stabilisce che le regioni e le province autonome promuovano la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, Pag. 27della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nonché nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali;
   ritenuto al riguardo opportuno che tra le imprese oggetto di promozione siano incluse anche le imprese che operano nel settore della prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o interventi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 10;
   rilevato, inoltre, che il comma 2 prevede, con finalità di promozione della crescita delle imprese del settore, che le regioni e le province autonome istituiscano elenchi o albi delle imprese – che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori forestale e ambientale della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nonché della gestione e difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali – articolati per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-economiche;
   ritenuto in proposito opportuno, che sia ulteriormente specificata l'articolazione degli elenchi o albi per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-economiche, prevedendo, in particolare, una strutturazione articolata sulla base della diversa natura giuridica delle imprese interessate allo svolgimento delle attività forestali e prevedendo, in considerazione della peculiarità loro riconosciuta dall'ordinamento, una specifica evidenza per la categoria delle imprese agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile;
   preso atto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, che stabilisce che agli elenchi o albi di cui al comma 2 possano iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che siano in possesso dei requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, e che tali imprese possano essere partecipate anche dai proprietari di aree agrosilvopastorali;
   ritenuto al riguardo opportuno integrare il comma 3, precisando che nel caso di proprietari pubblici, le partecipazioni avvengano in deroga al disposto dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 175 del 2016, n. 175 recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», che vieta alle amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
   visti i contenuti dell'articolo 10, comma 4 che stabilisce che le regioni e le province autonome dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati comunque individuati mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, al fine di favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti inalterata la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi;
   rilevata l'opportunità di meglio specificare tale disposizione, al fine di chiarire se l'individuazione mediante procedura di evidenza pubblica è riferita a tutte le categorie richiamate o solo agli «altri soggetti pubblici o privati»; analogo chiarimento dovrebbe essere fornito con riferimento al comma 3 dell'articolo 12;
   considerato che nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici esistono istituti di semplificazione qualora i medesimi contratti abbiano come affidatario, ad esempio le imprese agricole, si ritiene necessario che le parole «mediante procedura ad evidenza pubblica» siano sostituite dalle seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici»;
   ritenuto altresì opportuno, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, riconoscere, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica per la concessione in gestione delle Pag. 28superfici forestali pubbliche, un titolo preferenziale a favore delle imprese che producono un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto delle attrezzature necessarie per la esecuzione dei lavori in questione, in ragione della limitata distanza (entro un massimo di 70 km) della superficie oggetto di concessione rispetto al luogo ove è stabilito il centro aziendale delle imprese stesse;
   rilevato che il comma 5 dell'articolo 10 prevede che, al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agrosilvopastorali, il miglioramento dei fondi incolti o abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, le regioni e le province autonome promuovano l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative o ad altre forme associative o contrattuali tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni;
   ritenuto opportuno in proposito specificare che la promozione da parte delle regioni e delle province autonome dell'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati avvenga anche in deroga al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»; ciò al fine di consentire agli enti pubblici proprietari di boschi di partecipare a tali consorzi o cooperative;
   considerato altresì necessario che, all'articolo 10, comma 5, le parole: «consorzi forestali, a cooperative o ad altre forme associative o contrattuali» siano sostituite con le seguenti: «consorzi forestali e cooperative che operano prevalentemente in campo forestale»;
   osservato altresì che l'articolo 10, comma 6, stabilisce che i consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva nel settore della selvicoltura sono equiparati agli imprenditori agricoli;
   rilevato in proposito che tale previsione, rischia di penalizzare le numerose imprese, a carattere multifunzionale, che operano nel settore della selvicoltura;
   rilevato, in proposito, che l'equiparazione agli imprenditori agricoli, anche in considerazione delle criticità emerse in sede di applicazione dell'articolo 8 del D. lgs. n. 227 del 2001, deve essere riferita ai consorzi forestali ed alle cooperative forestali che in via prevalente svolgono i lavori e forniscono i servizi ivi previsti e, a tutela anche delle ragioni di finanza pubblica, tale equiparazione non può che essere limitata all'applicazione delle previsioni di cui al decreto legislativo in esame;
   richiamato il comma 10 dell'articolo 10, che fa riferimento alla promozione da parte delle regioni e province autonome della certificazione volontaria della gestione forestale responsabile;
   valutata al riguardo l'opportunità di precisare che si tratta in questo caso di certificazione della gestione forestale «sostenibile» (dal punto di vista economico, ambientale e sociale) anziché «responsabile»;
   ritenuto opportuno apportare alcune modifiche all'articolo 12, intese ad escludere i terreni incolti dall'ambito di intervento del comma 1, includendovi invece le eventuali edificazioni in stato di abbandono, a limitare a imprese, consorzi e cooperative l'affidamento della gestione dei terreni interessati di cui al comma 3, ed a sostituire, al medesimo comma, le parole: «mediante procedura ad evidenza pubblica» con le seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici»;
   visti i contenuti dell'articolo 14, che attribuisce al MIPAAF funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione Pag. 29e di valorizzazione del Patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali;
   evidenziata la necessità di rafforzare il ruolo del MIPAAF nella definizione delle posizioni nazionali assunte nell'ambito di consessi internazionali (COP, Kyoto) e comunitari in materia di clima quando attengono e sono correlate alle strategie di politica forestale, nonché di istituire un tavolo di settore dedicato alle foreste ed alle filiere forestali al fine di garantire l'ottimale gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per lo sviluppo delle diverse componenti delle filiere forestali;
   evidenziata quindi l'opportunità di modificare l'articolo 16, recante disposizioni di coordinamento, al fine di scongiurare dubbi interpretativi, inserendo nella disposizione un comma aggiuntivo che specifichi il fatto che i richiami all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 ovunque ricorrano in altre disposizioni di legge devono intendersi riferiti all'articolo 10, comma 6, del presente decreto;
   sia altresì valutata la possibilità con riferimento al medesimo articolo 16, laddove si sostituisce l'attuale Commissione tecnico-consultiva con una nuova Commissione tecnica – novellando l'articolo 14 del decreto legislativo n. 386 del 2003 – di elevare da 9 a 10 il numero di componenti della Commissione medesima, includendovi un rappresentante del mondo delle professioni tecniche, iscritto all'Ordine competente in materia;
   rilevato in conclusione che lo schema di decreto richiama in più punti compiti ed attribuzioni delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   considerato che le province autonome di Trento e di Bolzano godono, secondo lo statuto di autonomia, di competenza primaria in materia forestale;
   ritenuta pertanto opportuna la soppressione dei riferimenti contenuti nell'articolato alle province autonome, e la conseguente sostituzione dell'articolo 17 con una formulazione che tuteli maggiormente le competenze delle province stesse ( «1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 3, ad inserire, dopo le parole: «il patrimonio forestale, « le seguenti parole: «il ruolo sociale e culturale delle foreste,»;
   2) provveda il Governo, all'articolo 3, comma 2, lettera b), ad inserire, dopo le parole: «gestione forestale sostenibile» le seguenti parole: «e gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché»;
   3) provveda il Governo, all'articolo 3, comma 2, lettera f), a sostituire le parole: «con fondo non asfaltato» con le seguenti: «con fondo prevalentemente non asfaltato»;
   4) provveda il Governo, all'articolo 3, comma 2, a sostituire la lettera g) con la seguente: «terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni destinati a foresta, nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi 20 anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola da almeno 3 anni, in base ai principi ed alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 e Pag. 30relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;
   5) provveda il Governo, all'articolo 4, comma 1, a specificare che ci si riferisce ai castagneti diversi dai castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, a tal fine inserendo, dopo le parole: «i castagneti» le seguenti parole: «, esclusi quelli di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera o)»;
   6) provveda il Governo, all'articolo 6, comma 8, laddove si prevede che la redazione e attuazione dei piani forestali venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, ad introdurre un esplicito rinvio alle norme vigenti dell'ordinamento relativamente ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di dette attività;
   7) provveda il Governo ad integrare la definizione di attività di gestione forestale, di cui all'articolo 7 comma 1, includendovi la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o interventi di cui al medesimo comma 1;
   8) provveda il Governo a modificare l'articolo 7 comma 1, sostituendo le parole: «le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica» con le seguenti: «le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica»;
   9) provveda il Governo, all'articolo 7, comma 6, primo periodo, ad inserire, dopo le parole «mediante procedura ad evidenza pubblica» le seguenti parole: «ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle Regioni per la gestione forestale», apportando analoga modifica al comma 3 dell'articolo 12;
   10) provveda il Governo, all'articolo 7, comma 8, a sostituire le parole «possono promuovere» con «promuovono», nonché ad inserire, in fine, il seguente periodo: «I criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli contenuti all'articolo 70 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati dalla lettera h) del medesimo provvedimento»;
   11) provveda il Governo, all'articolo 7, comma 10, ad inserire, dopo le parole «governo ad alto fusto» le seguenti parole: «, inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo»;
   12) provveda il Governo, all'articolo 8, comma 2, ad inserire, dopo le parole: «attività agricole tradizionali» le seguenti parole: «della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezioni dei boschi dagli incendi»;
   13) provveda il Governo ad integrare altresì la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), inserendo, dopo le parole: «paesaggio forestale in ambito rurale» le seguenti parole: «, urbano e periurbano»;
   14) provveda il Governo, all'articolo 10, a confermare la specialità della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, all'articolo 15 del D. Lgs 18 maggio 2001 n. 228 ed al comma 134 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ;
   15) provveda il Governo, al comma 1 del medesimo articolo 10, ad includere, tra le imprese oggetto di promozione, anche le imprese che operano nel settore della prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o interventi di cui al medesimo comma 1;
   16) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 2, a sostituire le parole: «per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-economiche,» con le seguenti: «per categorie (o sezioni) distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità Pag. 31tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 codice civile,»;
   17) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 3, ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 175 del 2016.»;
   18) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 4, a sostituire le parole: «mediante procedura ad evidenza pubblica» con le seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici» e a modificare la formulazione del comma, al fine di chiarire se le procedure ivi previste sono riferite a tutte le categorie richiamate o solo agli «altri soggetti pubblici o privati»; analogo chiarimento deve essere fornito con riferimento al comma 3 dell'articolo 12;
   19) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 4, ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche la partecipazione di imprese iscritte agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione»;
   20) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: «pubblici o privati» inserire le seguenti: «, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 175 del 2016,»;
   21) provveda il Governo, all'articolo 10, comma 5, a sostituire le parole: «consorzi forestali, a cooperative o ad altre forme associative o contrattuali» con le seguenti: «consorzi forestali e cooperative che operano prevalentemente in campo forestale»;
   22) provveda il Governo a sostituire il comma 6 dell'articolo 10 con il seguente: «6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idrauliche-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del MIPAAF, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le condizioni per l'equiparazione di cui al presente comma»;
   23) provveda il Governo, al comma 10 dell'articolo 10, a sostituire le parole: «gestione forestale responsabile» con le seguenti «gestione forestale sostenibile»;
   24) provveda il Governo, all'articolo 12, comma 1, a sopprimere la parola: «incolti», nonché ad inserire, alla fine del comma, le seguenti parole: «anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono.»
   25) provveda il Governo, all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «affidamento della gestione dei terreni interessati» ad inserire le seguenti parole: «e delle strutture ivi presenti»;
   26) provveda il Governo, all'articolo 12, comma 3, a sopprimere le parole: «o alle altre forme associative»;
   27) provveda il Governo, all'articolo 12, comma 3, a sostituire le parole: «mediante procedura ad evidenza pubblica» con le seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici»;
   28) provveda il Governo a modificare l'articolo 16 inserendo nella disposizione un comma aggiuntivo che specifichi il fatto che i richiami all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 ovunque ricorrano in altre disposizioni di legge devono intendersi riferiti all'articolo 10, comma 6, del presente decreto;
   29) provveda il Governo alla soppressione dei riferimenti contenuti nel provvedimento alle province autonome, conseguentemente sostituendo l'articolo 17 con la seguente formulazione: «1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle Pag. 32finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 2. Nelle more della redazione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e regionali vigenti.»;

e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo la possibilità, al fine di assicurare un più coerente collegamento tra le politiche nazionali forestali e le politiche nazionali, europee ed internazionali in materia di clima ed energia, di istituire presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali un tavolo permanente «foreste e clima», cui partecipino anche i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico;
   b) valuti il Governo, all'articolo 6, comma 1, l'opportunità di chiarire che, in sede di definizione della Strategia forestale nazionale, il territorio medesimo è articolato in specifiche zone o compartimenti, distinti sulla base della destinazione prevalente;
   c) valuti il Governo, con riferimento al disposto dell'articolo 7, comma 5, l'opportunità prevedere una più puntuale definizione delle disposizioni relative alla pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, mediante il rinvio ad un decreto ministeriale;
   d) valuti il Governo la possibilità, con riferimento all'articolo 16, di elevare da 9 a 10 il numero di componenti della Commissione tecnica, includendovi un rappresentante del mondo delle professioni tecniche, iscritto all'Ordine competente in materia.