CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2017
935.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto n. 479).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» (Atto del Governo n. 479);
   preso atto dell'intesa sullo schema di decreto in esame sancita in sede di Conferenza unificata in data 14 dicembre 2017;
   rilevato che lo schema di decreto interviene in materia di «protezione civile», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 284 del 2006), le previsioni contemplate dalla legislazione nazionale in materia di protezione civile sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) (sentenza n. 82 del 2006; v. anche sentenza n. 327 del 2003). Lo Stato è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i «principi fondamentali» quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie.» (v. anche sentenza n. 85 del 2012). Lo Stato rinviene, altresì, un ulteriore titolo a legiferare in ragione della propria competenza legislativa in materia di «tutela dell'ambiente», la quale si connette «in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente della «protezione civile» (sentenza n. 32 del 2006; v. anche sentenze n. 214 e n. 135 del 2005; n. 407 del 2002);
   valutate favorevolmente le modifiche concordate nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;
   rilevato che l'articolo 9 prevede un ampio potere di coordinamento del prefetto che rischia di comprimere le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni in materia di «protezione civile»;
   sottolineato che l'articolo 11, che pur fa riferimento nella rubrica alle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in qualità di enti di area vasta nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile, non reca alcuna disciplina relativa alle funzioni delle Città metropolitane;
   considerato che l'articolo 12, comma 2, lettera b), riconosce ai Comuni la funzione di adottare i provvedimenti «relativi alla preparazione dell'emergenza»;Pag. 383
   preso atto che l'articolo 14 definisce la composizione del Comitato operativo nazionale della protezione civile senza indicare il numero dei rappresentanti di tutte le componenti;
   sottolineato che:
    l'articolo 27, comma 11, aumenta a 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo il termine per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro emessi a seguito di controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dallo schema di decreto in esame;
    tale disposizione introduce una differenza di trattamento rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 e non sembra rinvenire un fondamento specifico nelle disposizioni di delega;
   ricordato che l'articolo 1, comma 1, della legge di delega n. 30 del 2017, prevede, quale principio e criterio direttivo, alla lettera h), la «previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:
    1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
    2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;
    3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i princìpi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;»

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo,

  con i seguenti rilievi:
   1) all'articolo 9, sia precisato che il prefetto esercita le sue funzioni in materia di protezione civile in qualità di autorità «amministrativa»;
   2) all'articolo 9, sia escluso il potere di intervento del prefetto per le emergenze che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
   3) all'articolo 9, comma 1, lettera b), sia previsto che i poteri del prefetto siano assunti limitatamente all'immediatezza dell'evento e siano esercitati d'intesa con il Presidente della Regione;
   4) all'articolo 11, siano individuate le funzioni delle Città metropolitane in materia di protezione civile, secondo quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 30 del 2017;
   5) all'articolo 12, comma 2, lettera b), si chiarisca la nozione di provvedimenti Pag. 384«relativi alla preparazione dell'emergenza»;
   6) all'articolo 14, sia precisato il numero dei componenti del Comitato operativo nazionale della protezione civile designati dalla Conferenza unificata, assicurando una congrua partecipazione degli enti territoriali;
   7) si valuti la coerenza dell'articolo 27, comma 11, con i criteri di delega dettati dalla legge n. 30 del 2017;
   8) sia data piena attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge n. 30 del 2017.

Pag. 385

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto n. 479).

DELIBERAZIONE APPROVATA

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» (Atto del Governo n. 479);
   preso atto dell'intesa sullo schema di decreto in esame sancita in sede di Conferenza unificata in data 14 dicembre 2017;
   rilevato che lo schema di decreto interviene in materia di «protezione civile», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 284 del 2006), le previsioni contemplate dalla legislazione nazionale in materia di protezione civile sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) (sentenza n. 82 del 2006; v. anche sentenza n. 327 del 2003). Lo Stato è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i «principi fondamentali» quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie.» (v. anche sentenza n. 85 del 2012). Lo Stato rinviene, altresì, un ulteriore titolo a legiferare in ragione della propria competenza legislativa in materia di «tutela dell'ambiente», la quale si connette «in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente della «protezione civile»» (sentenza n. 32 del 2006; v. anche sentenze n. 214 e n. 135 del 2005; n. 407 del 2002);
   valutate favorevolmente le modifiche concordate nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;
   rilevato che l'articolo 9 prevede un ampio potere di coordinamento del prefetto che rischia di comprimere le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni in materia di «protezione civile»;
   sottolineato che l'articolo 11, che pur fa riferimento nella rubrica alle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in qualità di enti di area vasta nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile, non reca alcuna disciplina relativa alle funzioni delle Città metropolitane;

  considerato che l'articolo 12, comma 2, lettera b), riconosce ai Comuni la funzione di adottare i provvedimenti «relativi alla preparazione dell'emergenza»;
   preso atto che l'articolo 14 definisce la composizione del Comitato operativo Pag. 386nazionale della protezione civile senza indicare il numero dei rappresentanti di tutte le componenti;
   sottolineato che:
    l'articolo 27, comma 11, aumenta a 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo il termine per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro emessi a seguito di controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dallo schema di decreto in esame;
    tale disposizione introduce una differenza di trattamento rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 e non sembra rinvenire un fondamento specifico nelle disposizioni di delega;
   ricordato che l'articolo 1, comma 1, della legge di delega n. 30 del 2017, prevede, quale principio e criterio direttivo, alla lettera h), la «previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:
    1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
    2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;
    3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i princìpi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;»

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo,

  con i seguenti rilievi:
   1) all'articolo 9, sia precisato che il prefetto esercita le sue funzioni in materia di protezione civile in qualità di autorità «amministrativa»;
   2) all'articolo 9, sia escluso il potere di intervento del prefetto per le emergenze che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
   3) all'articolo 9, comma 1, lettera b), sia previsto che i poteri del prefetto siano assunti limitatamente all'immediatezza dell'evento e siano esercitati d'intesa con il Presidente della Regione;
   4) all'articolo 11, siano individuate le funzioni delle Città metropolitane in materia di protezione civile, secondo quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 30 del 2017;
   5) all'articolo 12, comma 2, lettera b), si chiarisca la nozione di provvedimenti «relativi alla preparazione dell'emergenza»;
   6) all'articolo 14, sia precisato il numero dei componenti del Comitato operativo nazionale della protezione civile designati dalla Conferenza unificata, assicurando una congrua partecipazione degli enti territoriali;Pag. 387
   7) si valuti la coerenza dell'articolo 27, comma 11, con i criteri di delega dettati dalla legge n. 30 del 2017;
   8) sia data piena attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge n. 30 del 2017;
   9) siano fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in materia di protezione civile, quali le competenze prefettizie del Presidente della Regione Valle d'Aosta.

Pag. 388

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3830, di iniziativa della deputata Pellegrino, e C. 3963, di iniziativa della deputata Carocci, recante «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro»;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.), e alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 389

ALLEGATO 4

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato (C. 101 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 101 ed abbinate, recante «Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico», come risultante dall'approvazione degli emendamenti;
   rilevato che il provvedimento è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di «ordine pubblico e sicurezza» e di «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lett. m), h) ed l) Cost.) e alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   considerato che l'articolo 4 prevede la predisposizione, da parte del Ministero dell'istruzione, di campagne di informazione e la promozione di progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

Pag. 390

ALLEGATO 5

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora (S. 86 Ignazio Marino).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 86, recante «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora»;
   rilevato che il provvedimento reca misure per la tutela della salute delle persone senza fissa dimora, riconducibili alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost.), e «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), incidendo, altresì, sulla materia «servizi sociali», di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   rilevato, altresì, che il disegno di legge:
    introduce nella legge sul servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978) la previsione sulla base della quale alle persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, viene riconosciuto il diritto di iscriversi negli elenchi degli utenti del servizio sanitario nazionale istituiti presso le unità sanitarie locali e «relativi al comune in cui si trovano» (articolo 1, comma 1);
    dispone che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato (articolo 1, comma 2);
   tenuto conto delle competenze regionali in materia sanitaria nonché del coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di volontariato nei programmi di cura delle persone senza fissa dimora, parrebbe opportuno prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché l'espressione di un parere in sede di Conferenza Stato-Regioni,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

Pag. 391

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni (S. 2805 Maturani).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2805, recante «Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni»;
   rilevato che il disegno di legge reca misure per la tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni, riconducibili alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost.), e «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   rilevato, altresì, che il disegno di legge, all'articolo 2, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano i compiti di: garantire la presenza e il funzionamento di centri di urologia andrologica; attuare un piano di screening e di prevenzione delle patologie e delle disfunzioni andrologiche; stabilire percorsi diagnostici e terapeutici di tali patologie;
   ritenuto opportuno che alle Regioni e alle Province autonome siano assicurate idonee risorse per il completo ed efficiente adempimento dei compiti loro attribuiti,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, si valuti la possibilità di assicurare alle Regioni e alle Province autonome idonee risorse per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti.