CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2017
935.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12952 Gallinella: Misure di tutela per la risicoltura europea.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   GALLINELLA, L'ABBATE, GAGNARLI, MASSIMILIANO BERNINI, LUPO, BENEDETTI e PARENTELA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   l'articolo 40 del regolamento (UE) 978/2012 prevede che entro la data del 21 novembre 2017 la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime «EBA», eventualmente corredata da una proposta legislativa;
   la società di consulenza incaricata della redazione del rapporto sul quale dovrebbe basarsi la relazione su citata, Development Solution, secondo quanto si apprende dall'Ente nazionale risi, ha consegnato il documento solo nei giorni scorsi alla Commissione che dovrà ora lavorarlo per predisporre la relazione finale da Inviare a Parlamento e Consiglio, con evidente slittamento della deadline del 21 novembre 2017;
   nel rapporto della Development Solution dal titolo «Mid – Term Evalutation of the Eu's Generalised Scheme of Preferences (GSP) final interim report» pubblicato sul sito della Commissione, si legge che quanto indicato nell'indagine non rappresenta la posizione ufficiale della Commissione europea, ma certamente il suo contenuto non potrà essere disatteso dalle direzioni competenti;
   dal rapporto emerge in particolare, nella sezione dedicata all'analisi dell'impatto delle preferenze generalizzate sui diritti umani e sociali, che le esportazioni della Cambogia verso l'Unione europea sono aumentate in modo significativo dal 2009 per effetto del regime «EBA» e che l'Unione è la destinazione principale dell’export cambogiano (37 per cento del totale esportato). Inoltre, si legge che diverse industrie traggono vantaggio dalla preferenza commerciale, comprese le industrie che utilizzano la terra in modo intensivo, come quelle dello zucchero e del riso;
   a seguito della maggiore produzione di zucchero e riso si è verificata quindi una grave violazione dei diritti umani sotto forma di spostamento in massa della forza lavoro e di sottrazione delle terre che sono state poi concesse all'industria. In questo contesto, l'Onu e la società civile hanno rilasciato dichiarazioni chiare sull'impatto negativo di queste concessioni sulla terra in Cambogia;
   nel rapporto si legge ancora che in risposta alle violazioni dei diritti umani segnalate in Cambogia la Commissione non ha attivato l'articolo 19 (disposizione di temporanea revoca dei regimi), mentre l'Unione ha intensificato la cooperazione allo sviluppo del Paese, con particolare attenzione alla riforma del settore fondiario;
   tale situazione determina un evidente svantaggio competitivo per il settore della risicoltura europeo e italiano in particolare –:
    se, in base a quanto esposto in premessa, non ritenga opportuno intervenire con urgenza presso la Commissione europea affinché non sia più procrastinata l'applicazione di misure di tutela per la risicoltura comunitaria, che subisce un nocumento dalla scarsa protezione dei diritti dei lavoratori dei Paesi beneficiari del regime «EBA». (5-12952)

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ALLEGATO 2

5-12952: Gallinella Misure di tutela per la risicoltura europea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  in premessa tengo a ribadire l'impegno del Ministero nella tutela e valorizzazione di una filiera fondamentale come quella risicola italiana. Mi preme poi sottolineare come sia stato proprio il nostro Governo a evidenziare gli squilibri di mercato provocati dall'azzeramento dei dazi sulle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar.
  Proprio per questo, già nel 2014, abbiamo richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla normativa comunitaria, fornendo alla Commissione europea un dossier con le problematiche del settore risicolo, con riferimento mirato a quello italiano ed europeo.
  Per rilanciare ancora la sollecitazione verso la Commissione europea, il 20 febbraio scorso si è svolto, su nostra iniziativa, un incontro con tutti i Paesi produttori europei del riso (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Romania, Bulgaria) per raggruppare e potenziare il ruolo e la posizione dei produttori interessati, con il coinvolgimento delle Autorità politiche e dei rappresentanti degli operatori di tutta la filiera dell'Unione, tramite l'istituzione della European Rice Platform (ERP).  
  Nel corso del dibattitto sono state affrontate le principali tematiche che condizionano l'evoluzione della risicoltura europea: le questioni di mercato, l'aumento degli stock, il calo degli investimenti di superficie ad «indica», nonché gli effetti che determinano sul mercato interno le notevoli importazioni provenienti dai PAM – Cambogia. Il documento è stato presentato alla sessione dei lavori del Consiglio europeo di marzo e luglio scorsi.
  Rilevo inoltre che, nelle scorse settimane, è stato presentato alla competente DG Trade della Commissione europea un dossier relativo alla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia, sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti tecnici.
  Per quanto concerne la situazione nei Paesi EBA, in particolare Cambogia e Myamnar, evidenzio che la Commissione europea ha effettuato due missioni nei Paesi del Sud Est asiatico, la prima nel luglio 2016, le seconda nell'ottobre 2017. In tale contesto, le Autorità comunitarie non hanno ravvisato situazioni che possano essere ascrivibili alla violazione dei diritti di lavoratori ivi operanti.
  Rilevo inoltre che, nel corso dell'ultimo gruppo esperti ad hoc dedicato all'esame della situazione di mercato determinata dal precitato trend evolutivo di importazioni dalla Cambogia, la Commissione ha paventato una seconda possibilità per fronteggiare la questione delle importazioni dalla Cambogia. In pratica, l'attuale posizione della Cambogia nella « ranking» PMA potrebbe essere a breve rivista dalle Nazioni Unite per effetto dell'aumento del reddito pro capite registrato negli ultimi anni.
  Qualora dovesse essere confermata tale ipotesi, la Cambogia non potrebbe più beneficiare del regime speciale a favore dei PMA, con la conseguenza che le importazioni comunitarie da tale Paese sarebbero assoggettate al pagamento dei dazi.
  Alla luce di tali considerazioni, non avendo riscontrato violazioni dei diritti dei lavoratori, il sistema delle preferenze tariffarie Pag. 365generalizzate, a suo tempo adottato, non può al momento essere revocato.
  Faccio infine presente che questo Ministero, unitamente a quello dello sviluppo economico, presta la massima attenzione alla problematica, nonché ai contenuti e alle possibili aperture a seguito della relazione della Commissione attesa per il mese di marzo 2018. E ciò soprattutto per una possibile revisione del Regolamento 978/2012, in modo da salvaguardare in maniera più efficace le nostre produzioni in caso di penalizzazioni dovute a importazioni incontrollate.

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ALLEGATO 3

5-12953 Cova: Gestione, da parte dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), del Libro genealogico del cane di razza.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   COVA, OLIVERIO e SANI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   l'Ente nazionale della cinofilia italiana (Enei) con sede in Milano, riconosciuto con regio decreto 13 giugno 1940 n. 1051 e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale;
   l'Enci è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico e ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi;
   per queste finalità l'Enci gestisce il libro genealogico dei cani di razza sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
   sono emersi da fonti di stampa numerosi episodi, a seguito di indagini effettuate dalle istituzioni e forze dell'ordine preposte, che avrebbero portato alla luce gravissime irregolarità sull'iscrizione di cuccioli di cani sul libro genealogico, al fine di aumentare fittiziamente il valore degli animali sul mercato;
   queste vicende stanno causando ricadute negative rispetto al settore nazionale di allevamento canino ed alla credibilità stessa dell'Enci e del suo ruolo –:
   se il Ministro sia a conoscenza di tali episodi e quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di verificare e garantire la corretta tenuta dei registri genealogici, anche per tutelare la credibilità del settore e la professionalità degli allevatori onesti.
(5-12953)

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ALLEGATO 4

5-12953 Cova: Gestione, da parte dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), del Libro genealogico del cane di razza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  premetto che l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) è un'associazione di allevatori che gestisce il Libro genealogico del cane di razza sulla base di appositi regolamenti e disciplinari, approvati da questo Ministero ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992.
  Osservo che con decreto ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005 e successive modificazioni, sono state rese operative le norme tecniche del Libro genealogico del cane di razza, le quali prevedono le modalità di iscrizione di soggetti ai registri ROI (Registro origini italiano) e RSR (Registro supplementare riconosciuti), di cui si compone il Libro genealogico.
  Ciò premesso, rappresento che sul tema sollevato dall'interrogante, lo scorso 13 gennaio i Carabinieri Forestali dei Servizi CITES territoriali hanno proceduto all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo – emesso dal GIP di Modena – di 168 cani e 61 certificati « pedigree» ENCI contraffatti, a carico di 229 allevatori ritenuti responsabili di «falso ideologico» e «frode in commercio».
  L'impegno del Ministero, comunque ed al fine di approfondire la vicenda sollevata dall'interrogante, si tradurrà nella formulazione di una specifica richiesta all'ENCI, preordinata ad acquisire le informazioni utili a chiarire eventuali problematiche esistenti.

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO LEGISLATIVO

  Ritengo infine opportuno sottolineare che l'ENCI, nel recente passato, ha fattivamente collaborato con le Forze dell'ordine per dirimere alcuni profili controversi aventi ricadute sull'iscrizione al libro genealogico e connessi all'importazione illegale di esemplari canini.

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ALLEGATO 5

5-1294 Catanoso: Certificazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   CATANOSO e RUSSO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   il 19 novembre 2017 è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161, che contiene «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»;
   la norma di cui sopra contiene una disposizione che potrebbe avere effetti devastanti per l'agricoltura italiana;
   all'articolo 28 «Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei» si legge: «All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei»;
   la cosiddetta certificazione antimafia, quindi, deve essere presentata per tutte le pratiche che prevedono la concessione di fondi europei;
   già si sa che i pagamenti da parte di Agea e degli organismi pagatori sono in cronico ritardo e questa norma, secondo gli interroganti, porterà al blocco di tutto il meccanismo: l'anticipo «Pac» avrebbe dovuto essere pagato entro il 30 novembre, ma si è chiesto cosa sarebbe successo dopo il 19;
   proprio in virtù del fatto che la lotta alla mafia in tutte le sue articolazioni è sacrosanta e compete a tutti, istituzioni e cittadini, non ci si è resi conto che le prefetture si troveranno di fronte a circa 3 milioni di domande ottenendo proprio l'effetto contrario di quanto ricercato e bloccando tutti gli altri settori economici legati al rilascio di tale certificazione, oltre a quello dell'agricoltura;
   un tale compito, cioè definire 3 milioni di certificati antimafia in poche settimane/mesi, è impossibile per una macchina burocratica perfettamente funzionante, e a maggior ragione l o è per la farraginosa e inefficiente burocrazia italiana;
   una soluzione che salvi l'agricoltura italiana, qualunque essa sia, anche provvisoria ed in attesa dell'approvazione di una nuova norma che cancelli questo evidente errore giuridico, va ricercata ed attuata: l'alternativa è il caos totale –:
    quali iniziative di competenza intende adottare il ministro interrogato per risolvere la problematica esposta in premessa. (5-12954)

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ALLEGATO 6

5-12954 Catanoso: Certificazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  tengo a precisare in premessa che il Governo è ben consapevole delle difficoltà tecnico-operative venutesi a creare in conseguenza dell'entrata in vigore, lo scorso 19 novembre, della legge n. 161 del 17 ottobre 2017.
  Compatibilmente, pertanto, con la salvaguardia delle esigenze sottese alle recenti modifiche apportate al cosiddetto codice antimafia, si sono tempestivamente valutate anche le inevitabili ricadute negative sul sistema delle erogazioni in agricoltura, gestite, come è noto, da AGEA.
  In questa prospettiva segnalo in primo luogo la recente approvazione del cosiddetto decreto fiscale, convertito con legge del 4 dicembre 2017, il cui articolo 19-terdecies, ha escluso dall'ambito di applicazione degli obblighi inerenti la comunicazione e l'informativa antimafia, i terreni agricoli che fruiscono di contributi comunitari sino ad un importo di euro 5.000,00.
  A questa prima, immediata risposta, si sta lavorando per un'altra, destinata a riguardare un numero di imprese ancor più significativo. Mi riferisco all'emendamento presentato in sede di approvazione della legge di bilancio, sostenuto dal Governo, con il quale si propone di sostituire il comma 674 con una disposizione che, da una parte, prevede che le modifiche al codice antimafia non si applicano sino al 31 dicembre 2018 per le imprese che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori ad euro 25.000,00 e, dall'altra, si stabilisce che i novellati articoli 83 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017.
  Le iniziative in questione, evidentemente, puntano sia ad evitare la paralisi delle erogazioni con riferimento alle domande presentate per il 2017 e sia a consentire alle amministrazioni interessate di fruire di un arco temporale per l'adozione delle procedure necessarie alla gestione dei nuovi obblighi contemplati dalla normativa antimafia.
  Rassicuro, pertanto, l'interrogante che il Ministero segue con la massima attenzione e dedizione l'evolversi della vicenda segnalata, del tutto consapevole della sua rilevanza.

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ALLEGATO 7

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

  Al comma 2, dopo le parole: Le disposizioni di cui al presente articolo aggiungere le seguenti:, notificate alla Commissione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015,.
3.100. La Relatrice.

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ALLEGATO 8

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale (C. 4417 Russo).

NUOVO TESTO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

RICONOSCIMENTO DEL POMODORO SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA E DEI TERRITORI DI RELATIVA PRODUZIONE QUALI PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE

ART. 1.
(Patrimonio culturale nazionale).

  1. Il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i territori della relativa produzione, sono la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un territorio, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolare, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani e rappresentano un patrimonio culturale nazionale che, in quanto tale, è necessario salvaguardare, valorizzare e promuovere.

ART. 2.
(Produzione e commercializzazione).

  1. Avuto riguardo ai profili valoriali che il prodotto esprime, l'intera produzione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP è strumento di coesione e d'integrazione sociali e assicura l'equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale. Essa concorre al contenimento dei fenomeni del consumo dei suoli e dell'abbandono dei terreni.
  2. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale in tema di etichettatura, di presentazione e di pubblicità degli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività, la commercializzazione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP deve essere coerente con il quadro normativo in materia di certificazione dei prodotti a DOP, al fine di assicurare e di tutelare la leale concorrenza sul mercato e il diritto del consumatore a fruire di informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili.