CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2017
935.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali (COM(2017) 573 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa (COM(2017) 572 final).

Raccomandazione della Commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici C(2017) 6654 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione «Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa» (COM(2017)572), la comunicazione «Sostegno agli investimenti mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali» (COM(2017)573) e la raccomandazione C(2017)6654 relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici;

  preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sui documenti;
   premesso che:
    la disciplina in materia di appalti pubblici è stata oggetto negli ultimi anni di radicali aggiornamenti e modifiche a livello europeo. Gli ordinamenti nazionali hanno recepito le significative novità intervenute; ciononostante, persistono ancora nelle prassi dei Paesi membri consuetudini che non risultano coerenti con la realizzazione di un vero mercato unico degli appalti pubblici. Tuttora, il 55 per cento delle procedure utilizza ancora il prezzo più basso quale unico criterio di aggiudicazione, mentre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è sottoutilizzato; molti appalti vengono aggiudicati a seguito di negoziazione, senza la pubblicazione di un bando di gara; le PMI si aggiudicano solo il 45 per cento del valore degli appalti pubblici al di sopra delle soglie UE, una misura largamente inferiore al loro peso nell'economia europea; inoltre, la trasformazione digitale degli appalti pubblici sta procedendo lentamente e le amministrazioni aggiudicatrici raramente acquistano insieme, considerato che gli appalti in cooperazione rappresentano solo l'11 per cento delle procedure;
    anche a livello nazionale, persistono incertezze sul piano interpretativo, suscettibili di determinare difficoltà dal punto di vista operativo, anche a causa dell'insufficiente livello di conoscenze e competenze tecniche da parte dei soggetti che a vario titolo gestiscono gli appalti Pag. 222pubblici. Molti progetti infrastrutturali su larga scala non rispettano i preventivi di spesa iniziali e la pianificazione e l'attuazione richiedono spesso tempi notevolmente più lunghi di quelli previsti;
    la Commissione europea ha inteso rimediare ad alcuni dei problemi emersi assumendo un'iniziativa volta ad individuare alcune procedure e soluzioni che possono assistere i soggetti che bandiscono appalti di considerevole valore in modo da prevenire eventuali problemi nella gestione degli appalti stessi e, soprattutto, in modo da evitare l'insorgere di contenzioso che in materia rimane tuttora assai consistente;
    l'iniziativa della Commissione europea appare pienamente apprezzabile laddove prevede una duplice forma di intervento: l'istituzione di un sistema di valutazione preventiva su base volontaria per aiutare, attraverso l'emissione di pareri dei servizi della Commissione europea, su richiesta delle autorità pubbliche interessate, sull'applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici per grandi progetti infrastrutturali e l'invito agli Stati membri affinchè adottino misure per il miglioramento complessivo dell'intera gamma di abilità, competenze, conoscenze ed esperienze professionali dei soggetti che svolgono o contribuiscono a svolgere compiti riguardanti le procedure di appalto;

  rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione favorevole

  con le seguenti osservazioni:
   a) ferma restando la facoltà prevista per gli Stati membri di richiedere il parere dei servizi della Commissione europea anche per progetti infrastrutturali di minor valore, si segnala la necessità di ampliare l'ambito d'applicazione del sistema di valutazione preventiva delineato, stabilendo una soglia più bassa per il suo utilizzo, in modo da assicurare certezza di orientamento da parte della Commissione europea e prevenire eventuali contenziosi con riferimento ad appalti di valore più contenuto, a vantaggio delle stazioni appaltanti di minori dimensioni, quali gli enti locali;
   b) appare, inoltre, opportuno ridurre la durata massima di tre mesi entro i quali i servizi della Commissione europea sarebbero tenuti a fornire risposte alle richieste di chiarimento avanzate, in modo da evitare una situazione di incertezza prolungata;
   c) occorre chiarire in termini inequivoci il valore giuridico della pronunce adottate su richiesta attraverso i pareri forniti, posto che dal testo sembra dedursi che essi non sarebbero interamente riconducibili alla Commissione in quanto tale, ma soltanto ai servizi giuridici della stessa;
   d) appare, inoltre, opportuno valutare se non si possa precisare che l'eventuale integrale recepimento del parere da parte del soggetto richiedente metterebbe lo stesso al riparo da eventuali successive procedure sanzionatorie per violazione della normativa europea. Alla stessa finalità di favorire la certezza della normativa applicabile e l'omogeneità degli orientamenti assunti dalla Commissione europea, potrebbe rispondere l'inserimento di tutti i pareri espressi, anche sintetizzandone il contenuto e classificandoli, in modo da creare una sorta di massimario;
   e) potrebbe, altresì, risultare opportuno chiarire che gli oneri derivanti dalla costituzione e gestione della banca dati collegata al meccanismo di valutazione sarebbero interamente a carico della Commissione europea;
   f) inoltre, sarebbe opportuno chiarire il rapporto intercorrente tra la procedura di valutazione ex ante prospettata dalla Commissione europea e le eventuali procedure di tipo preventivo degli appalti pubblici vigenti in alcuni ordinamenti nazionali come, ad esempio, quello italiano, Pag. 223dove l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è attivabile con una procedura cosiddetta di vigilanza collaborativa; le diverse procedure, opportunamente coordinate, potrebbero infatti concorrere complessivamente a dare una maggiore certezza sul piano delle regole applicabili;
   g) parallelamente, appare indispensabile tradurre concretamente l'obiettivo che la Commissione europea prefigura di elevare la qualità professionale e le competenze dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nelle procedure di appalto, attraverso il pieno coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e delle professioni specializzate, anche mediante lo sviluppo di adeguati programmi di formazione e apprendimento permanenti. Ciò vale soprattutto per le stazioni appaltanti di minori dimensioni che spesso non dispongono di professionalità specificamente dedicate;
   h) occorre investire risorse e impegnare competenze tecniche per promuovere una più rapida e intensa digitalizzazione dell'intero sistema degli appalti pubblici e per promuovere e diffondere l'utilizzo di modelli standard, basati sulle migliori pratiche, che possano aiutare le amministrazioni, soprattutto di minori dimensioni, a gestire gli appalti in maniera più efficiente e meno problematica.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Atto n. 479.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30»;
   preso atto che il legislatore delegato ha scelto l'adozione di un decreto legislativo unico che abroga la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale, e le altre disposizioni relative alla materia della protezione civile recate da altri provvedimenti di rango primario, riassumendole e sistematizzandole nel nuovo provvedimento;
   considerato che:
    lo schema di decreto, nel rispetto del disposto costituzionale che inserisce la protezione civile tra le materie a potestà legislativa concorrente, determina i principi fondamentali al fine di consolidare la visione unitaria delle attività di protezione civile nel rispetto delle peculiarità dei territori;
    lo schema reca misure di semplificazione nell'ambito del plesso normativo della protezione civile, mediante l'introduzione di disposizioni di tenore sistematico che assicurano, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di delegazione, la coerenza logica delle varie ed articolate disposizioni introdotte e stratificatesi nel corso degli anni nella materia;
    lo schema del decreto legislativo in oggetto dà piena attuazione alla legge delega provvedendo alla ricognizione, al riordino, al coordinamento, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e di adeguatezza, nonché della effettività della risposta del sistema, tramite:
    la classificazione di tutti gli eventi calamitosi che interessano il territorio nazionale alla stregua di emergenze di protezione civile a prescindere dalla loro estensione e dalla dimensione dell'intervento messo in atto per fronteggiarli;
    la ridefinizione degli ambiti di intervento del Servizio nazionale e il riallineamento delle competenze dei livelli territoriali con contestuale piena responsabilizzazione nel relativo esercizio delle attività di protezione civile;
    il riordino delle disposizioni in tema di sistemi di allertamento, per assicurare il consolidamento e lo sviluppo delle reti di monitoraggio e sorveglianza e il miglioramento delle attività di comunicazione e informazione, nei riguardi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale e della popolazione;
    lo schema in argomento provvede inoltre alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti, mediante l'introduzione di specifiche previsioni inerenti:
    la separazione della funzione di indirizzo politico, propria dei livelli istituzionali, da quella di gestione operativa e amministrativa, articolata nelle diverse Pag. 305strutture territoriali e nazionali, con individuazione degli ambiti di azione e delle responsabilità;
    la focalizzazione sull'azione di pianificazione in materia di protezione civile, specificamente disciplinata secondo le prescrizioni dettate dalla legge di delegazione, a cui è demandata l'individuazione di ambiti ottimali, a livello territoriale, nei quali assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di garantire la sostenibilità della filiera operativa a tutela della popolazione, ove i comuni possono garantire lo svolgimento delle proprie funzioni anche costituendosi in forma aggregata;
    il potenziamento della capacità di preparazione e risposta alle emergenze di rilievo nazionale;
    il riordino degli strumenti finanziari articolati nei tre fondi, già oggi esistenti, espressamente richiamati dal legislatore delegante: fondo nazionale della protezione civile, che viene precisamente finalizzato alle attività di previsione e prevenzione, strutturale – entro limiti precisi – e non strutturale di protezione civile; fondo per le emergenze nazionali; fondo regionale di protezione civile;
    il rafforzamento degli strumenti di partecipazione e cittadinanza attiva, nonché il riordino della disciplina in materia di partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile, in coerenza con le finalità del Codice del Terzo Settore e in virtù di apposita autorizzazione contenuta nel medesimo Codice;
    non viene data piena attuazione ad alcuni obiettivi posti alla base della legge inerenti ambiti le cui discipline di settore sono ancora in fase attuativa e che afferiscono al livello degli enti di area vasta di cui alla citata legge n. 56 del 2014, nonché all'ambito della responsabilità degli operatori di protezione civile, in relazione alla quale il dibattito in corso a livello tecnico-giuridico è ancora in fase evolutiva;
    l'attività di revisione e riordino imposta dalla legge di delegazione è finalizzata a provvedere all'organizzazione di un sistema policentrico che opera al livello centrale, regionale e locale, mediante la definizione delle relative attività di protezione civile, nonché dell'attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni ai comuni e alle unioni del Comuni, alle città metropolitane agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e agli enti e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;
   rilevato che:
    lo schema di decreto presenta un contenuto articolato, improntato alla ricerca di un equilibrio tra le esigenze di unitarietà del Sistema ed il carattere decentrato e diffuso della relativa organizzazione preposta alla tutela di interessi tanto rilevanti e costitutivi per la stessa collettività nazionale che la collocano tra le materie a rilievo «trasversale»;
    i fondamenti del decreto si uniformano ai criteri e principi indicati nella legge di delegazione che, nel perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'integrità della vita dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, focalizzano la capacità d'azione anche in relazione al livello di diffusione della cultura di protezione civile e alla consapevolezza della partecipazione responsabile al Servizio nazionale da parte di tutte le diverse tipologie di strutture e operatori, nonché dei cittadini, perseguendo l'esigenza di aggiornamento e di adeguamento del Servizio nazionale alle evoluzioni sociali degli ultimi anni e delle rilevanti innovazioni normative introdotte nella materia, confermando, comunque, il lungimirante impianto organizzativo individuato dalla legge del 24 febbraio 1992 n. 225, come integrato e arricchito a seguito della riforma costituzionale del 2001;
    apprezzato il grande lavoro di concertazione tra tutti i numerosi soggetti componenti del Sistema, non solo in quanto materia «concorrente», ma nella consapevolezza di consolidare la visione di una consapevole appartenenza ad un Pag. 306unico Servizio nazionale volto alla salvaguardia dei diritti fondamentali della comunità, che si evince dall'arricchimento prodotto dalle ulteriori previsioni introdotte a seguito dell'intesa acquisita in senso alla Conferenza Unificata, che ha apportato preziosi contributi migliorativi allo schema di decreto in argomento, che appaiono conformi ai principi di delega, coerenti con il mandato parlamentare e che si condividono;
   rilevato altresì che:
    le direttive presidenziali, da adottarsi previa intesa in Conferenza Stato-Regioni o in Conferenza Unificata, in ragione dello specifico contenuto, costituiscono l'opportuno strumento per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, la visione unitaria delle attività di protezione civile;
    negli ambiti tematici maggiormente rilevanti, tali strumenti sono già stati adottati nel corso degli anni (istruttoria propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza, pianificazione di emergenza, sistema di allertamento, disciplina volta ad assicurare la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile);
    non si è reso necessario, in questa fase, intervenire ulteriormente sul tema delle disposizioni in materia di appalti pubblici, atteso che le disposizioni introdotte nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel successivo provvedimento correttivo, attuano, nella sostanza, quanto previsto in tema dalla legge delega, realizzando un apprezzato coordinamento tra i due testi;

  considerato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema in esame, che:
   nell'ambito del disposto dell'articolo 1, che reca disposizioni inerenti la dimensione sistemica del Servizio nazionale, vengono declinate le finalità e l'ambito di operatività e, al comma 1, non risulta richiamata espressamente la tutela ed il benessere degli animali. Sebbene gli interventi di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali negli eventi calamitosi debba già considerarsi rientrante nel concetto di tutela della integrità della vita, anche al fine di recepire alcuni principi innovativi introdotti dall'articolo 13 del Trattato di Lisbona e dalla legislazione nazionale in materia (legge n.189 del 2004; legge n. 201 del 2010 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia), tale esplicito riferimento risulta quanto mai opportuno, nell'ambito della promozione della cultura di protezione civile. Essa, infatti, intende promuovere e riconoscere le esigenze per la migliore e più armonica convivenza tra cittadini ed animali, rispettosa dei reciproci diritti, anche mediante la sistematizzazione della previsione di interventi di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali – soprattutto quelli da compagnia – negli eventi calamitosi. Si tratta, per lo più, di interventi già attuati, sebbene in maniera non ancora organizzata, dal Servizio Nazionale di Protezione Civile anche con l'ausilio delle associazioni protezioniste, da sviluppare secondo le disposizioni e le procedure generali previste in tema di partecipazione. L'inserimento, quindi, nel corpo del decreto del riferimento alla salvaguardia degli animali dà attuazione all'ordine del giorno n.9/2607-B/4 degli onorevoli Durante e Palese accolto dal Governo lo scorso 7 marzo 2017;
   tra le attività di informazione alla popolazione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f) risulta opportuno precisare che esse sono riferite precipuamente alle relative norme comportamentali;
   nell'ambito delle previsioni inerenti l'individuazione dei compiti affidati al Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 8, onde evitare possibili errate interpretazioni delle disposizioni recate dalla lettera h) del comma 1 che parrebbero inerire la sfera di autonomia organizzativa delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di pianificazione, sarebbe Pag. 307opportuno rivedere l'attuale riformulazione al fine di precisare l'intento e il tenore da imprimere alla norma. Di contro, relativamente all'attività di promozione di specifiche esercitazioni di protezione civile volte alla verifica dell'idoneità della pianificazione nazionale, si riterrebbe opportuno, in considerazione della validità dello strumento richiamato per la verifica di idoneità della capacità di risposta operativa del sistema, data la peculiarità dell'ambito di intervento in osservazione, affidare a disposizioni che non ne limitino in alcun modo l'esecuzione ad una supposta periodicità;
   relativamente alle previsioni inerenti le funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 11 appare opportuno introdurre una precisazione nell'ambito delle attribuzioni di funzioni che le regioni stabiliranno di assegnare alle province, in qualità di enti di area vasta, proponendo nella sezione dedicata all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione un chiarimento terminologico, in quanto il riferimento all'ambito deve essere inteso in senso ampio con riguardo al complesso delle attività di programmazione e non a un singolo atto e pertanto riferirsi all'attività istituzionale nel suo complesso;
   nell'ambito delle funzioni svolte dai comuni, sarebbe opportuno, all'articolo 12, comma 2, lettera b), sostituire il termine: «preparazione» con il seguente: «pianificazione», allineando la relativa prescrizione agli istituti generali puntualmente disciplinati dal provvedimento;
   la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, ove è previsto che prestino il proprio concorso nelle attività di protezione civile anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali sempre più rilevanti e coinvolti nella gestione di emergenze connesse ad eventi calamitosi, per lo più di natura sismica, potrebbe essere estesa anche alle prestazioni fornite dai rispettivi consigli nazionali, anche mediante l'intervento di forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee. La finalità dell'integrazione trova il proprio fondamento nell'esigenza di riconoscere l'impegno profuso nello svolgimento delle attività di protezione civile e il conseguente riconoscimento del ruolo del Sistema ordinistico. Tenuto conto poi che l'ambito in trattazione allo stato non risulta essere ancora stato oggetto di specifica disciplina, andrebbero avviati approfondimenti per la successiva compilazione di disposizioni integrative in attuazione del disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1; in questa fase, si dovrebbe procedere all'espunzione del comma 5 dell'articolo 31, confermando la definizione della specifica disciplina inerente il settore dei rilievi di agibilità, mediante l'emanazione di ordinanze di protezione civile, in coerenza con il DPCM 8 luglio 2014, nelle more di un più complessivo approfondimento, di natura tecnico-giuridica, che consenta di sviluppare l'attuale regime collaborativo perseguendo l'obiettivo di consolidare la partecipazione delle professioni tecniche alle attività di protezione civile anche mediante una stabile organizzazione in forma di specifica struttura operativa;
   stante l'impegno profuso dal legislatore delegato, nel rispetto della prescrizione imposta dalla legge di delegazione, nella codificazione delle tipologie dei rischi, di cui all'articolo 16, si dovrebbe inserire, nell'ambito delle disposizioni che individuano le fattispecie di rischio in cui potrebbe esplicarsi l'azione del Sistema, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità assegnate ai soggetti competenti dalle relative discipline di settore esistenti, il richiamo al rischio radiologico. La determinazione espressa trova il proprio fondamento nella considerazione che tale tipologia di rischio, al pari delle altre fattispecie richiamate nel comma 2, è oggetto di specifica disciplina recata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,m emanato in attuazione delle direttive europee 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza Pag. 308nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili, e che, al momento, deve essere recepita dall'ordinamento nazionale la direttiva del Consiglio n. 2013/50/Euratom che stabilisce le norma fondamentali di sicurezza relative alla direttiva contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratome 2003/122/Euratom;
   tra le previsioni inerenti l'ambito delle attività di prevenzione dei rischi svolgono un ruolo rilevante i sistemi di allertamento trattati all'articolo 17. Il comma 5, in particolare, che introduce l'esonero delle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile non appare congruente con i criteri direttivi individuati all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge delega. Ciò, in quanto l'attuale formulazione della disposizione richiamata risulta generica e passibile di diverse interpretazioni con evidenti ripercussioni sulle tempistiche indicate in merito, dal cui ambito debbono esplicitamente ritenersi esclusi i provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze in considerazione della loro esiguità che non consente la concessione dell'uso esclusivo delle frequenze utilizzate dalla protezione civile con specifiche connesse condizioni di esercizio. Ciò posto, considerando che le autorizzazioni per le stazioni di monitoraggio o idrometriche ai fini di protezione civile sono da ritenersi riferibili alle autorizzazioni per le sole installazioni rilasciate dagli enti locali a non ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso, andrebbe uniformata l'indicazione del termine ivi previsto alle previsioni normative di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, che prevede per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze un termine di 6 settimane, escludendo in tal modo un'assegnazione a mezzo di silenzio assenso, sul presupposto della necessità di un preventivo coordinamento e pianificazione nell'assegnazione delle frequenze, fatti salvi i previsti poteri sostitutivi ed avocativi in caso di inerzia;
   all'articolo 23, comma 2, il riferimento alle popolazioni «colpite» andrebbe più opportunamente sostituito con il riferimento alle popolazioni «interessate», che è maggiormente coerente con l'effettiva delimitazione del perimetro dei cittadini coinvolti dagli effetti di un evento calamitoso;
   l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 29 non appare richiamare integralmente la finalità generale posta dal previgente articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 20015 che si poneva l'obiettivo di stabilire che, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, le disposizioni in tema di gestione delle emergenze sul territorio nazionale si dovessero applicare anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Osservato che il decreto delegato ha riorganizzato le modalità di gestione delle emergenze sul territorio nazionale, inserendole non solo negli articoli 24 (dichiarazione di emergenza) e 25 (ordinanze conseguenti), ma anche nell'articolo 23 (mobilitazione), per la quale è prevista una procedura più immediata, rimessa ad un DPCM, andrebbe integrato l'articolo 29, comma 1, completando coerentemente così le precedenti previsioni con i nuovi dispositivi, nel rispetto dell'invarianza finanziaria in quanto gli oneri conseguenti sono rimessi all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   le disposizioni specifiche, adottate ai sensi dello specifico rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono volte a consentire il corretto inquadramento nell'ambito del volontariato organizzato di protezione civile di alcune forme organizzative esistenti e del tutto peculiari, quali i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, fattispecie ad oggi sprovviste di precisa qualificazione, Pag. 309nonostante costituiscano una assai diffusa forma organizzativa del volontariato di protezione civile;
   occorre, tuttavia, prevedere una specificazione all'articolo 33, ove sono individuate le reti associative nazionali operanti nel settore della protezione civile, che delimiti il relativo ambito di intervento, connettendolo alle previsioni di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo, ricomprendendo anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 34, onde scongiurare il rischio che reti di protezione civile svolgano, in assenza dei necessari requisiti, attività in settori diversi, fruendo dei relativi vantaggi;
   data la vastità delle disposizioni emanate in materia di protezione civile, non appare attuata per intero la prescrizione introdotta dal comma 3, lettera e), dell'articolo 1 della legge di delegazione, per cui sarebbe opportuno integrare l'indicazione delle disposizioni recate dall'articolo 48 con quelle indicate alle condizioni di seguito riportate;

  preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 dicembre 2017, di cui si condivide il contenuto,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «insediamenti», siano aggiunte le seguenti: «, gli animali», e all'articolo 2, comma 6, dopo le parole «alle popolazioni colpite» siano aggiunte le seguenti: «e agli animali»;
   2) all'articolo 2, comma 4, alla lettera f) dopo le parole: « scenari di rischio» siano aggiunte le seguenti: «e le relative norme di comportamento»;
   3) all'articolo 8, comma 1, sia sostituita la lettera h) con la seguente: «l'esecuzione, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati»;
   4) all'articolo 11, comma 1, lettera l), numero 1) siano sostituite le parole: «dai programmi regionali» con le seguenti: «nella programmazione regionale»;
   5) all'articolo 12, comma 2, lettera b), la parola: «preparazione» sia sostituita con la seguente: «pianificazione»;
   6) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «ordini e collegi professionali» siano inserite le seguenti: «e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee»; conseguentemente: all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «strutture operative» siano inserite le seguenti: «ed i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13»; all'articolo 14, comma 4, secondo periodo dopo la parola: «nonché» siano inserite le seguenti: «soggetti concorrenti di cui al comma 2, dell'articolo 13 e»; all'articolo 31, sia soppresso il comma 5 ; all'articolo 40, comma 4, siano soppresse le parole «agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e»;
   7) all'articolo 16, comma 2, dopo la parola: «nucleare» siano inserite le seguenti: «, radiologico»;
   8) all'articolo 17, comma 5, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259»;
   9) all'articolo 23, comma 2, la parola: «colpite» sia sostituita con la seguente: «interessate»;
   10) all'articolo 29, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e Pag. 310della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero»;
   11) all'articolo 33, comma 3, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, solo ai fini di quanto previsto all'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34»;
   12) all'articolo 48, siano apportate le seguenti modifiche:
    alla lettera e), sia prevista l'abrogazione dell'intero articolo 5 del decreto-legge 343 del 2001, in quanto tutti i commi del citato articolo sono stati rivisitati e introdotti nelle disposizioni di cui al presente decreto in quanto oggetto delle previsioni recate dalla legge di delegazione;
    alla lettera m), sia prevista l'abrogazione dell'intero comma 1 e del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012, in quanto le disposizioni ivi richiamate sono state oggetto di rivisitazione e di introduzione nell'articolato del presente decreto.

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di prevedere che l'adozione delle direttive previste nel provvedimento avvenga nel pieno e costante rispetto dei principi di concertazione e condivisione ivi previsti e che venga circoscritto agli ambiti di attività specifici per i quali si ravviserà l'esigenza di concordare una linea-guida unitaria per l'adozione delle disposizioni operative a livello territoriale;
   b) si valuti l'opportunità di promuovere, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, gli auspicati approfondimenti sui temi della responsabilità degli operatori di protezione civile e delle forme specifiche di partecipazione alle attività di protezione civile del sistema ordinistico;
   c) si valuti l'opportunità di assicurare un accurato monitoraggio dell'impatto delle nuove disposizioni, in modo da individuare tempestivamente eventuali esigenze di integrazione o modifica da apportare con i provvedimenti correttivi;
   d) si valuti l'opportunità di garantire un'ampia attività di diffusione della nuova normativa, anche mediante il concorso delle strutture di protezione civile delle regioni e degli enti locali, affinché la conoscenza delle innovazioni apportate consenta di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di protezione civile sull'intero territorio nazionale;
   e) si valuti l'opportunità, nell'ambito delle attività di pianificazione, ove assume particolare rilevanza il concetto di tutela del funzionamento di una comunità nel suo complesso, di favorire il coinvolgimento anche di ulteriori figure professionali specialistiche, quali urbanisti e sociologi, allo scopo di agevolare l'integrazione del gruppo sociale con il territorio nel rispetto delle identità culturali;
   f) si valuti l'opportunità di assicurare una particolare attenzione al tema del finanziamento delle reti strumentali di rilevamento ambientale, valutando opportune misure di natura economica da adottare nell'ambito di idonei provvedimenti a contenuto finanziario.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Atto n. 479.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MDP

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    l'atto del Governo 479 reca la bozza di decreto legislativo che procede all'elaborazione di un testo unico per tutte le norme in materia di protezione civile provvedendo contestualmente ad abrogare le leggi oggi vigenti vertenti sullo stesso tema ad iniziare dalla storica e fondamentale legge n. 225/1992;
    la bozza di decreto legislativo in esame attua la legge delega n. 30/2017, approvata con ampio consenso in sede parlamentare e comunque con il voto non contrario anche di alcune forze di opposizione. A tal proposito si ricorda che nell’iter di esame parlamentare avviato con la proposta di legge 2607 dell'onorevole Braga (Pd), fu abbinata anche la proposta di legge 3099 a prima firma Zaratti;
    entrando nel merito del provvedimento, come detto e come previsto dalla legge delega, lo schema di decreto legislativo raccoglie in un unico testo normativo tutte le disposizioni inerenti l'organizzazione e il funzionamento della protezione civile. Questo aspetto è di per se positivo sotto il profilo della semplificazione perché rende più agevole la consultazione normativa. Il testo in esame non si limita ad una mera opera ricognitiva e compilativa della norme già vigenti, ma oltre ad una revisione dei termini lessicali utilizzati, anche per uniformarli agli sviluppi (soprattutto di natura tecnica e tecnologica) verificatisi nel settore del soccorso pubblico e della prevenzione e gestione delle calamità naturali dal 1992 ad oggi (finalità espressamente prevista in sede di legge delega), procede anche a modificare e innovare la normativa vigente;
    tra le modifiche più rilevanti apportate si segnala quella dell'estensione del periodo di durata dello stato di emergenza nazionale, periodo che viene praticamente raddoppiato. Oggi la durata massima di uno stato di emergenza è fissata in 180 giorni prorogabili di ulteriori 180 giorni (dunque 6 mesi + 6 mesi). Il decreto in esame estende la durata delle emergenze nazionali ad un periodo massimo di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi. Tale disposizione, tralasciando ogni valutazione di natura politica, sembra prendere atto di una realtà ormai consolidata dai fatti, che vede gli stati di emergenza dichiarati in occasione di eventi di grande portata, quali ad esempio i terremoti di Abruzzo, Emilia Romagna, e successive calamità, durare ben oltre il periodo fissato per legge e procedendo alle suddette proroghe non più con le procedure previste dalla legge n. 225/1992 (Deliberazione del Consiglio dei ministri), ma con norme di rango primario inserite all'interno di decreti legge. Sempre in tema di estensione di termini il provvedimento procede ad aumentare il periodo nel quale può essere mantenuta aperta la così detta «contabilità speciale» attivata a seguito dello stato di emergenza, portandola da 36 a 48 mesi.Pag. 312
    tra le innovazioni recate alla normativa vigente si segnala un'estensione della preminenza e dei poteri del Presidente del Consiglio quale autorità pubblica di protezione civile. Al Capo del Governo era riconosciuto un ruolo di primo piano nell'ambito dell'attività di protezione civile già dalla normativa previgente. Questa centralità sembra accentuarsi ulteriormente nel nuovo impianto normativo, sia a seguito di una maggiore razionalizzazione della regolamentazione, sia per una più puntuale formulazione della norma in tema di potere di ordinanza (che il Presidente del Consiglio detiene e può esercitare per il tramite del Capo Dipartimento della protezione civile), sia in merito alla determinazione delle politiche in materia di protezione civile, sia in merito al potere di indirizzo per lo svolgimento in forma coordinata e unitaria delle attività di protezione civile. Se si considera che la protezione civile è una struttura che si attiva e interviene in momenti di eccezionale gravità a seguito di eventi altrettanto eccezionali, può essere logico collegarne direttamente la responsabilità politica e il potere di indirizzo al Capo del Governo;
    anche per quanto riguarda il Dipartimento della protezione civile si registra un ampliamento delle sfera politica circa le funzioni svolte nella parte in cui lo schema di decreto prevede esplicitamente la partecipazione dello stesso all'elaborazione delle politiche di prevenzione dei rischi. Per il resto il testo in esame provvede a sistematizzare funzioni e compiti già previsti dalla normativa vigente;
    per quanto riguarda il ruolo dei Vigili del fuoco, che comunque sono confermati come componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile, il presente provvedimento puntualizza e chiarisce in maniera specifica quali debbano essere le funzioni assolte dal Corpo dei Vigili del fuoco al verificarsi di un evento emergenziale, individuandoli negli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità.
    ulteriore innovazione rispetto alla normativa vigente viene apportata in relazione all'individuazione esplicita dei rischi a fronte dei quali può scattare l'azione di protezione civile e conseguentemente la dichiarazione dello stato di emergenza. A tal proposito il provvedimento all'articolo 16, comma 3, individua anche quello che non può rientrare all'interno dell'attività di protezione civile. Questa disposizione è importante per evitare quanto avvenne nel corso delle scorse legislature, ed in particolare con il Governo Berlusconi, quando eventi organizzativi di natura ordinaria furono gestiti come emergenze nazionali per poter applicare una legislazione totalmente in deroga tramite le ordinanze di protezione civile. Per fare un esempio più recente si può citare anche l'organizzazione dell'Expo a Milano, evento gestito come emergenza nazionale. Alla luce della disposizione inserita al comma 3, ciò non potrà più avvenire. Una disposizione in tal senso era già stata adottata con uno dei provvedimenti varati dal Governo Monti, ma la norma inserita all'interno del costituendo testo unico è più esplicita ed efficace. Per quanto riguarda la formulazione della disposizione, che potrebbe essere più netta e chiara, si rimanda a quanto riportato di seguito;
    il provvedimento letto nel suo complesso appare positivo, anche per quanto riguarda le innovazioni apportate alla normativa vigente. Vi sono delle criticità sia per quanto riguarda norme inserite nel provvedimento, sia per quanto non è stato inserito nel provvedimento, ma non appaiono di portata tale da inficiare il giudizio sull'impianto complessivo del provvedimento,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) il provvedimento, tra i soggetti nei confronti dei quali la protezione civile rivolge la sua azione, in particolare per Pag. 313quanto attiene al soccorso, salvataggio e messa in sicurezza temporanea nell'ambito di un evento emergenziale, non ricomprende in alcun modo gli animali. In fase di redazione di un testo unico sulla protezione civile sembra quanto mai opportuno inserire, anche solo in linea di principio, il concetto che gli animali coinvolti nell'emergenza prodotta a seguito di un cataclisma debbano poter essere soccorsi e non abbandonati a loro stessi. Al di là di una cultura e di un'ideologia animalista che può essere più o meno sviluppata, la necessità di prevedere forme di soccorso anche per gli animali emerge chiaramente anche dalle vicende del sisma che ha devastato il Centro Italia. Tutti abbiamo visto infatti persone che già colpite nella loro abitazione dal terremoto cercavano di non abbandonare luoghi comunque a rischio per tentare di dare supporto ad animali di fattoria o di azienda agricola. In questo caso l'animale costituiva anche un bene di natura economica che, se abbandonato al suo destino (morte per fame o altro evento violento avverso), avrebbe aggiunto danno economico a quelli già subiti con la perdita dell'abitazione e delle strutture produttive. In sede di esame di legge delega il Governo aveva accolto un apposito ordine del giorno a firma Duranti con il quale si impegnava a dotare la protezione civile di una sezione dedicata all'intervento sugli animali. In questo senso e per ricomprendere tale principio nel decreto legislativo si è molto attivata anche la Lav. Sarebbe opportuno dunque: inserire, all'articolo 1, comma 1, la parola «animali» dopo la parola «insediamenti»; inserire, all'articolo 2, comma 6, le parole « e agli animali» dopo le parole «alle popolazioni colpite.»; inserire, al comma 4 dell'articolo 4, le associazioni di volontariato dedicato alla protezione degli animali da compagnia con compiti di soccorso e messa in sicurezza degli animali, tra quelle che possono accedere ad un rimborso per aver prestato la loro opera volontaria sia nell'ambito emergenziale, sia per le attività di esercitazione e pianificazione;
   2) trattandosi di un testo unico e di natura specifica, ai fini di una maggiore chiarezza normativa e soprattutto al fine di evitare in sede applicativa e operativa contrasti dovuti ad una diversa interpretazione di una disposizione o di un termine, sarebbe opportuno prevedere un apposito articolo dedicato alle definizioni dei termini usati all'interno del presente provvedimento. Per fare un esempio su tanti, nel provvedimento ricorre spesso il termine «sistema» riferito alla protezione civile: sarebbe opportuno darne una specifica definizione normativa finalizzata esclusivamente al presente provvedimento;
   3) poiché il provvedimento aumenta la centralità del Presidente del Consiglio in materia di protezione civile e poiché, all'articolo 5, comma 3, si riproduce la disposizione già vigente relativa al fatto che «il Governo» deve riferire annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile, considerato che nella prassi tale norma risulta disapplicata e il Governo invia relazioni scritti con estrema lentezza e ritardo, sarebbe opportuno prevedere una disposizione che stabilisca che sia il Presidente del Consiglio a riferire annualmente oralmente al Parlamento sulle attività svolte nel corso dell'anno in materia di protezione civile, magari indicando anche un termine temporale entro il quale la relazione debba essere svolta. La norma potrebbe prevedere altresì la possibilità che, in alternativa, possa riferire al Parlamento il Capo del Dipartimento della protezione civile ovvero il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in modo da assolvere, non solo ad una doverosa funzione informativa nei confronti del Parlamento e, per il suo tramite, del Paese, ma anche al fine di consentire un dibattito politico sul lavoro svolto;
   4) i compiti attribuiti al prefetto dall'articolo 9 del provvedimento quale autorità territoriale di protezione civile non sembrano riuscire a fare quella chiarezza necessaria nel rapporto tra prefettura e regioni e prefettura ed enti di area vasta (ex province) che invece sarebbe Pag. 314stata estremamente necessaria, che è comunque una delle finalità della delega, al fine di evitare sovrapposizioni sia in sede di prevenzione e pianificazione, sia in sede operativa tra prefettura, regioni ed enti di area vasta;
   5) il comma 3 dell'articolo 16, che esclude dall'azione di protezione civile i così detti grandi eventi, andrebbe riformulato per non lasciare margini di ambiguità e di possibile interpretazione. Tale riformulazione andrebbe operata eliminando dal comma le parole «In tempo utile»;
   6) in merito all'articolo 20 relativo alla Commissione Grandi Rischi, l'articolo riportato nel testo rinvia ad un DPCM la determinazione della composizione stessa, mentre l'articolo 9 della legge n. 225/1992 già la prevede. Forse sarebbe opportuno inserire già in norma la composizione della Commissione, magari anche in maniera diversa da quella prevista dalla legge vigente, senza rinviarla ad un DPCM. Inoltre si segnala che l'attuale testo dell'articolo 20 prevede per la Commissione funzioni di consulenza, mentre la normativa vigente le riconosce anche la facoltà di avanzare proposte;
   7) il comma 2 dell'articolo 45 del provvedimento, che fa riferimento al riparto del fondo regionale di protezione civile, menziona solo le Regioni e non le province autonome di Trento e Bolzano che, dalla lettera della norma, risulterebbero escluse.

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ALLEGATO 6

5-12959 Cominelli: per il rinnovo dell'incarico di commissario straordinario del Sito di interesse nazionale – Caffaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si fa presente in via preliminare che il 19 ottobre scorso il Ministero dell'ambiente ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di decreto interministeriale concernente il rinnovo dell'incarico di Commissario Straordinario per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di «Brescia Caffaro» al dottor Roberto Moreni.
  Successivamente, in data 22 novembre, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato delle osservazioni in ordine allo schema di provvedimento in parola richiedendo altresì una relazione in merito alle attività realizzate dal predetto Commissario Straordinario.
  Il 7 dicembre 2017, il Ministro dell'ambiente ha trasmesso al Ministero dell'economia il decreto in questione, recependo le osservazioni formulate. In particolare, il Ministero dell'ambiente ha fatto presente che il Commissario, nell'ambito delle attività delegate, ha provveduto ad affidare, con procedura ad evidenza pubblica, la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee, del suolo e del sottosuolo dello stabilimento Caffaro e sta coordinando una serie di interventi sulle aree pubbliche.
  Si evidenzia, pertanto, che l’iter relativo al rinnovo dell'incarico di Commissario Straordinario è attualmente in stato di definizione.

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ALLEGATO 7

5-12960 Pellegrino: per la valutazione del rischio idraulico del progetto relativo alla variante sud di Dignano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si fa presente in via preliminare che la procedura di impatto ambientale relativa al progetto in questione rientra nelle competenze dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
  Secondo quanto riferito dalla Regione medesima, la procedura di screening di VIA per il progetto di variante stradale Sud di Dignano si è conclusa con decreto del 12 febbraio 2004 con cui è stato definito il non assoggettamento a VIA del progetto. Il decreto è stato adottato con prescrizioni atte a ridurre l'impatto ambientale dell'opera, in particolare in relazione alla riduzione dei livelli di criticità della rete viaria a livello locale, alla razionalizzazione dei flussi di scorrimento ed al fatto che non ci sarebbero state sostanziali modifiche dell'entità degli impatti prodotti rispetto alla situazione attuale, seppur diversamente localizzati Contestualmente, la competente Direzione regionale non ha ritenuto necessaria l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza, in ragione principalmente della localizzazione esterna della strada rispetto al SIC «Greto del Tagliamento» e per la non significativa incidenza delle opere sul sito medesimo. In data 3 febbraio 2012, la Regione ha confermato la non assoggettabilità a screening e a VIA anche del progetto definitivo. Successivamente, il 16 aprile 2014, la competente Direzione regionale ha confermato anche il nulla osta idraulico per l'intervento in questione. Il progetto definitivo è stato quindi approvato con decreto del 31 ottobre 2014 (costituente anche dichiarazione di pubblica utilità).
  La Regione ha precisato, inoltre, che il rilevato della variante di Dignano è sub parallelo alla strada esistente SR 464, che ha quota maggiore di quella della variante di progetto che è posta a Nord (monte) della stessa. Peraltro, le opere di presidio idraulico previste nel progetto esecutivo sono calcolate per un tempo di ritorno delle piene di 200 anni.
  Sempre secondo quanto riferito dalla Regione, è attualmente in corso la verifica del progetto esecutivo.
  Alla luce delle informazioni esposte, si rappresenta comunque che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a tenersi informato ed a svolgere le proprie attività di monitoraggio, mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

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ALLEGATO 8

5-12961 Vella: per la messa in sicurezza del sito del centro di ricerca Enea Trisaia di Rotondella.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, ed in particolare per quanto concerne le modalità operative di messa in sicurezza del sito in questione e la relativa bonifica, si fa presente che sono state convocate dal Comune di Rotondella apposite riunioni della Conferenza di Servizi a cui prendono parte tutti i vari attori istituzionali coinvolti nel processo di gestione della contaminazione. La Conferenza di Servizi ha valutato, in base agli approfondimenti svolti da Enea e dalla Sogin, che la possibile fonte primaria di contaminazione potrebbe essere un serbatoio e una condotta di scarichi liquidi afferenti al dismesso impianto Magnox.
  Secondo quanto riferito dal Ministero dello sviluppo economico, in attesa degli esiti dell'azione in capo alla Provincia di Matera ai sensi dell'articolo 245 del D.Lgs 152 del 2006, vista la situazione particolarmente complessa, l'Enea, a valle di vari incontri sul territorio, ha dichiarato di farsi carico delle operazioni di bonifica, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento. Conseguentemente, il 5 dicembre 2017, l'Enea e la Sogin, facendo seguito alla richiesta della Conferenza di Servizi, hanno inviato al Sindaco di Rotondella la relazione tecnica descrittiva per la rimozione del serbatoio e della condotta individuati come fonte primaria della contaminazione. Per quanto attiene, invece, all'emungimento dei piezometti con superamento delle CSC, la Sogin sta supportando l'Enea nell'attività di prelevamento delle acque ivi contenute. I liquidi raccolti vengono consegnati ad Enea che ne effettua lo smaltimento. L'Enea ha, inoltre, inviato un piano per la realizzazione di ulteriori pozzi di emungimento.
  Si fa presente, altresì, che, durante la riunione della Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2017, ISPRA, per il tramite del proprio Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, ha trasmesso una nota tecnica nella quale ha valutato le operazioni prospettate ritenendole fattibili e, considerate le caratteristiche dell'impianto nucleare in questione, ha richiesto la preventiva trasmissione per esame di un Piano Operativo per lo svolgimento delle attività e per la gestione dei materiali rimossi.
  Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente continuerà a svolgere le proprie attività senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla questione.

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ALLEGATO 9

5-12962 Micillo: sull'utilizzo dei fondi destinati al risanamento del Vallone San Rocco a Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che, secondo quanto riferito dal Comune di Napoli, il risanamento igienico sanitario e idrogeologico del Vallone San Rocco si articola in due insiemi di opere. Il primo, suddiviso in due lotti funzionali, prevede la rifunzionalizzazione di spechi fognari già esistenti e la realizzazione di nuovi sistemi fognari esterni all'alveo, per eliminare gli scarichi delle acque reflue che attualmente sversano nello stesso. Il secondo insieme di opere, riguardante l'aspetto ambientale e idrogeologico, è suddiviso in sei stralci di cui alcuni già realizzati ed altri in corso di realizzazione, e prevede il risanamento ambientale ed igienico sanitario del Vallone attraverso opere di consolidamento dei versanti, di sistemazione del fondo dell'alveo ed opere di rinaturalizzazione delle aree circostanti.
  In particolare, per quanto concerne il primo lotto, sono stati appaltati lavori per un importo pari a 6.897.876,74 di euro ed i lavori risultano ultimati e funzionanti. Per quanto concerne il secondo lotto, sono stati appaltati lavori per un importo pari a 5.506.677,35 di euro ed i lavori risultano in corso, con una percentuale di avanzamento cantiere pari al 40 per cento. Con riferimento allo Stralcio n. 1, sono stati appaltati lavori per un importo pari a 3.664.384,58 di euro ed i lavori risultano ultimati e funzionanti. Per quanto attiene allo Stralcio n. 2, sono stati appaltati lavori per un importo pari ad euro 331.214,12 ed i lavori risultano ultimati e funzionanti. In merito allo Stralcio n. 3, sono stati appaltati lavori per un importo pari ad euro 1.270.280,92 ed è stato richiesto il finanziamento nell'ambito del progetto Italia Sicura per l'ultimazione delle opere. Per quanto concerne lo Stralcio n. 4/A, sono stati appaltati lavori per un importo pari ad euro 2.954.519,34 ed i lavori, realizzati al 40 per cento, sono attualmente sospesi in attesa dell'erogazione della trance di finanziamento da parte della Regione Campania. Infine, con riferimento allo Stralcio 4/B, sono stati appaltati lavori per un importo pari ad euro 3.623.671,06 ed i lavori risultano ultimati e funzionanti.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà comunque a tenersi informato, mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.