CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2017
935.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09695 Carrescia: Sul prossimo concorso per dirigente scolastico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla situazione di quei soggetti che, ad oggi, abbiano un ricorso ancora pendente relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con il decreto direttoriale del 13 luglio 2011 e per i quali propongono l'ammissione diretta alle prove scritte del nuovo concorso, senza doversi sottoporre alla fase della preselezione.
  Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017 è stato pubblicato il bando del nuovo corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
  Il bando citato fa seguito all'entrata in vigore del Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 che definisce le modalità di svolgimento delle prove e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.
  Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento, il bando prevede lo svolgimento della prova preselettiva per tutti i candidati, senza eccezioni, tranne quella prevista dall'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104 del 1992 che recita: «la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista».
  Infatti, l'articolo 25 del Regolamento, riguardante le disposizioni transitorie, ha previsto quale unica ipotesi di riserva quella destinata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge n. 107/2015.
  In relazione alla presunta disparità di trattamento fra i partecipanti al concorso di cui al DDG del 13 luglio 2011 che non sono individuati dalla legge n. 107/2015 quali destinatari della procedura di cui all'articolo 1, comma 87, ed i partecipanti ai diversi concorsi banditi in anni differenti con i DD.GG. 22 novembre 2004 e 6 ottobre 2006, si osserva che i commi 87-91 dell'articolo 1 della succitata legge hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a precedenti procedure concorsuali.
  Le suddette norme si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell'intera procedura regionale) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), evidentemente a scapito di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buon andamento della pubblica amministrazione.
  Si tratta, pertanto, di una procedura dai contenuti e dai criteri ben individuati, introdotta al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88 della legge n. 107/2015 e come tale rivolta a una specifica platea di destinatari.Pag. 202
  Nello specifico, la previsione di cui al comma 88, lettera a), è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali (comma 90) addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo.
  Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.
  La previsione di cui al comma 88, lettera b), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale.
  Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo.

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ALLEGATO 2

5-12108 Pannarale: Sui crediti formativi universitari per accedere all'insegnamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione ora in discussione si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo di acquisizione di 24 crediti formativi universitari previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2017 quale titolo di accesso al concorso abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
  In particolare, si chiede di abolire l'obbligatorietà dell'acquisizione di detti crediti formativi universitari, riconoscendone la gratuità per coloro che hanno già conseguito il titolo di laurea.
  A riguardo giova ricordare, preliminarmente, che la disposizione normativa della legge n. 107/2015, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2017, nel definire i termini entro i quali dovrà svolgersi il nuovo concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ha previsto espressamente quale titolo di accesso il possesso da parte dei candidati di 24 crediti formativi universitari o accademici (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche.
  Con tale decreto attuativo della Buona Scuola, infatti, abbiamo rivisto le modalità di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, con un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale che punta ad evitare che si formino nuove sacche di precariato, ad offrire orizzonti temporali certi ed un percorso chiaro fra concorso e immissione in ruolo alle giovani e ai giovani che vogliono insegnare ed a garantire l'elevata qualificazione del percorso di formazione delle future e dei futuri docenti, professionalizzandone sempre di più la figura.
  La fase transitoria guarda anche a chi già insegna da tempo: il requisito del possesso dei 24 crediti formativi non è previsto per la partecipazione ai concorsi che riguarderanno i docenti già abilitati e quelli che, pur non essendolo, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti. Personale che è già formato allo svolgimento della professione docente o è già in possesso di esperienza al riguardo.
  Con il decreto n. 616/2017, poi, sono state definite le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici necessari alle laureate e ai laureati non abilitati all'insegnamento per poter partecipare al prossimo concorso per l'ingresso nella scuola secondaria in base alle nuove regole previste dal citato decreto attuativo della Buona Scuola.
  In particolare, sono state previste agevolazioni per quanto riguarda i costi da affrontare, che vengono fortemente calmierati grazie al decreto e in accordo con Università e istituzioni AFAM: chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente. Una misura che guarda alle giovani e ai giovani che vogliono avvicinarsi all'insegnamento. Anche per chi è già laureato è offerta l'opportunità di poter partecipare al concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria integrando la propria preparazione nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche attraverso il superamento di alcuni esami con un costo contenuto nella misura massima di 500 euro e che potrà essere ridotto in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.

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ALLEGATO 3

5-11610 Valiante: Sull'incendio vicino a Velia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Valiante, rammentando il grave incendio che ha interessato il Parco archeologico di Velia, nel giugno di quest'anno, chiede al Ministero dei beni culturali quali iniziative e quali fondi intenda approntare per la protezione della zona del Parco.
  In effetti, come già riferito nel corso della seduta di sindacato ispettivo tenutasi in Aula Camera lo scorso 15 settembre, nella quale si è data risposta all'interpellanza n. 2-01918, l'incendio ha interessato vaste zone dell'area, in particolare il versante occidentale della via di Porta Rosa e il versante meridionale della collina dell'Acropoli, senza causare danni alle evidenze archeologiche e agli edifici (Uffici, Biglietteria, Sedi espositive, Corpo di Guardia etc.) presenti nel Parco, ma distruggendo gran parte della vegetazione nelle aree indicate.
  In quella stessa sede si era riferito che la Soprintendenza, il successivo 29 giugno, aveva disposto la riapertura parziale del sito archeologico, limitando il percorso di visita alla sola città bassa.
  Si ribadiva inoltre che l'attività di prevenzione incendi nel Parco Archeologico di Velia sarebbe dovuta partire innanzitutto da una corretta manutenzione del verde, non solo dell'area destinata a Parco, ma anche delle aree di proprietà demaniali ubicate al di fuori del perimetro del Parco. Infatti l'estensione e le caratteristiche idrogeologiche dell'area, interessata dalla presenza di falda acquifera di superficie, determinano una celere ricrescita di vegetazione, che si presenta particolarmente invasiva e rigogliosa e che in talune casi ricopre intere zone del Parco.
  La Direzione Generale Bilancio ha stanziato 250.000 euro per la messa in sicurezza dei costoni che gravitano sui percorsi per 1'Acropoli e per Porta Rosa e la competente Soprintendenza ha già redatto il progetto e predisposto la perizia di spesa ed è attualmente in attesa dell'autorizzazione a svolgere il ruolo di Stazione Appaltante, così da intraprendere lo svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori e garantire la riapertura totale del parco entro la primavera del prossimo anno.
  Vorrei poi fornire gli aggiornamenti relativi al progetto «Velia, città delle acque» nell'ambito del PON «Cultura e Sviluppo 2014/2020», precisando che sono terminate le gare con affidamento dei lavori, che pertanto dovranno partire nei primi mesi del 2018, è previsto un intervento di pianificazione del verde all'interno del parco (diserbo mirato e ricostruzione del paesaggio vegetale) anche con la creazione di fasce tagliafuoco e piazzole di sosta in caso di incendio (come suggerito dai Vigili del Fuoco), nelle quali bisognerà però garantire una manutenzione costante del verde, così come in tutta l'area. Inoltre è stato già redatto il progetto (che sarà parte del secondo stralcio di lavori del PON) per potenziare e migliorare l'impianto antincendio con la redistribuzione delle manichette, che copriranno un'area più ampia, verranno maggiormente concentrate in prossimità dei percorsi e delle strutture e saranno dotate di automatismi per l'accensione.
  Come può constatare, onorevole Valiante, abbiamo finora rispettato gli impegni presi e continueremo a farlo. L'area archeologica di Velia unitamente al Parco Pag. 205archeologico di Paestum e alla Certosa di Padula, come noto, è parte di un più esteso sito denominato «Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula», iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 1998 ed anche su quel fronte i nostri Uffici sono presenti ed impegnati, ribadisco, nella prospettiva di crescita del complessivo contesto socio-culturale del territorio interessato.

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ALLEGATO 4

5-12535 Ricciatti: Sulla sicurezza dei beni culturali delle diocesi delle Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Ricciatti, unitamente ad altri onorevoli colleghi, richiede a questo Ministero notizie in merito alla conservazione delle opere d'arte mobile sopravvissute al terremoto del 2016.
  Vorrei precisare, a tale proposito, che la messa in sicurezza dei beni mobili recuperati da immobili danneggiati dal sisma è uno dei compiti che la Direttiva del Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo del 23 aprile del 2015 assegna all'Unità di crisi coordinamento regionale con il supporto degli Istituti centrali e periferici del MiBACT.
  La gravità dei danni subìti dal territorio delle Marche ben si comprende nei numeri sia degli edifici di interesse culturale danneggiati, circa 3000, sia delle opere mobili recuperate, che superano le 11.000 unità. Proprio l'enorme quantità delle opere ha impedito la possibilità di concentrare tutti i beni recuperati e danneggiati in un unico luogo.
  La possibilità di ricorrere a depositi differenti rispetto a quelli gestiti dalle Unità di Crisi del Ministero è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78 (con cui è stata resa esecutiva l'Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005) e dal protocollo attuativo tra MiBACT e Conferenza Episcopale Italiana del 4 maggio 2014. Come previsto dai citati dispositivi però i beni danneggiati sono stati portati nei depositi del MiBACT.
  Tale norma stabilisce che, in tempo ordinario, la Conferenza Episcopale Italiana, in sinergia con il Ministero, individui alcuni luoghi da adibire a sedi di depositi temporanei in cui allocare opere in caso di calamità. Essi possono identificarsi con i musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o con i musei pubblici presenti nel territorio, ovvero i laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.
  I luoghi di ricovero individuati devono possedere requisiti in ordine alla funzionalità (accessibilità, impiantistica), sicurezza (ambientale, strutturale, antropica, antincendio) e conservazione dei beni in funzione della loro tipologia (parametri ambientali: temperatura, umidità relativa, carica batterica, illuminamento, e altro).
  Nel caso della Regione Marche, i depositi diocesani non erano stati individuati in tempo ordinario, ma in piena emergenza e quindi in condizioni di massima urgenza, sotto la spinta della necessità di effettuare i recuperi stessi; senza pertanto che i tecnici del Ministero avessero la possibilità di esperire le verifiche preventive di tali luoghi e, considerata la notevole quantità di beni in essi riversati, senza preventiva sistemazione dell'allestimento necessario.
  Consapevole di tale criticità, il Segretario generale del MiBACT ha disposto che, per le Marche, l'Istituto Superiore di Conservazione e Restauro (ISCR) assumesse il compito di allestire i depositi individuati dalle Diocesi e dagli enti locali.Pag. 207
  E l'istituto sta in effetti provvedendo in tali depositi alla progettazione e sistemazione di idonee infrastrutture (box e scaffalature) e alla ordinata ricollocazione dei beni, secondo criteri che garantiscano la corretta conservazione del patrimonio recuperato.
  La locale Soprintendenza inoltre riferisce che la diocesi di Macerata ha individuato un deposito nella cripta del Duomo, ma non è stato ancora allestito. Il patrimonio da mettere in sicurezza nella diocesi di Macerata non è cospicuo.
  La diocesi di S. Benedetto del Tronto ha riattivato alcuni musei ove ha concentrato le collezioni e portato in mostra alcuni degli oggetti di maggiore interesse presso importanti musei italiani. Il Reliquiario di Montalto, ad esempio, è attualmente in mostra presso il fiorentino Museo del Bargello. Altre opere sono state esposte in una mostra allestita a Osimo nel Palazzo Campana, insieme a quelle di altre diocesi.
  La Diocesi di Ascoli Piceno ha utilizzato una struttura produttiva situata nell'area industriale della città e messa a disposizione dalla proprietà dopo una prima bonifica che ha riguardato le coperture. L'attività di monitoraggio del microclima è stata assicurata dall'Università di Camerino nei primi mesi di apertura. Il progetto di allestimento è stato studiato da parte dei tecnici ISCR ma non ancora realizzato dalla Diocesi. Alcune sale prossime alla cattedrale verranno rese agibili e allestite per conservare i materiali più delicati.
  Tutti i depositi sono stati individuati in condizioni di massima urgenza e mentre venivano effettuati i recuperi, che, anche se in modo ridotto, proseguono ancora ora. Il personale MiBACT e delle diocesi era ed è coinvolto prevalentemente in queste attività e nella messa in sicurezza degli edifici ecclesiastici.
  Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di allestimento dei depositi non ancora predisposti e quelle operazioni di sostituzione degli imballi provvisori, verifica delle condizioni conservative e schedatura che per le opere conservate nei depositi MiBACT sono state già effettuate. I vescovi sono stati già più volte sollecitati a mettere in atto quelle iniziative previste nelle specifiche operative all'articolo 5 dell'ordinanza n. 393 CDPC del 13 settembre 2016 emanate dal Soggetto attuatore per i beni culturali architetto Antonella Recchia.
  La Soprintendenza delle Marche ha adottato tutte quelle iniziative, compatibilmente con la situazione di grave emergenza, al fine di garantire la migliore conservazione possibile del patrimonio affidato in custodia ai vescovi. Questi ultimi, oltre ad essere stati più volte richiamati al rispetto degli obblighi conservativi, sono stati sostenuti con l'offerta di personale specializzato e di tecnici adeguatamente preparati. Nelle prossime settimane, completati gli adempimenti amministrativi, dovrebbero divenire disponibili i circa 650.000 euro derivanti dalla percentuale sulla bigliettazione che la Galleria degli Uffizi e il concessionario dei servizi aggiuntivi hanno raccolto in occasione della mostra «Facciamo presto – tesori salvati, tesori da salvare» che si è tenuta nell'ala Magliabechiana degli Uffizi tra il 28 marzo e il 30 luglio 2017. Nella mostra sono state esposte più di trenta opere provenienti dalle città e paesi marchigiani colpiti dal terremoto. La maggior parte di questo finanziamento, in accordo con gli enti prestatori delle opere, verrà destinata alla gestione dei depositi e degli oggetti conservati.
  Pertanto, seppure allestiti in tempi davvero ristretti si sta operando affinché i depositi abbiano tutte le caratteristiche necessarie a garantire la adeguata conservazione del patrimonio che conservano. Resta da avviare la impressionante attività di controllo delle opere raccolte, che riguardando più di 9000 pezzi, impegnerà un buon numero di restauratori per i prossimi anni.
  Per quanto riguarda, infine, l'opera dei Giovanbattista Tiepolo proveniente da Camerino, essa è attualmente esposta nella chiesa del Seminario nuovo, unica chiesa aperta della città.
  Quanto sopra esposto, On. Ricciatti, evidenzia la complessità della situazione determinatasi a partire dagli eventi sismici Pag. 208del 24 agosto 2016 e l'impegno posto in essere in questi mesi, da parte di questa Amministrazione nelle sue varie articolazioni, per la messa in sicurezza e la conservazione dell'importante patrimonio culturale dei territori in questione.
  Ciò nella consapevolezza della rilevanza di tali beni culturali sia in termini assoluti che per la specifica identità dei luoghi interessati e della necessità di operare con la massima accuratezza e perizia tecnica per interventi di tale delicatezza.

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ALLEGATO 5

5-12415 Gallinella: Sui contratti dei dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione posta dagli On.li interroganti si osserva preliminarmente che, come è noto, sin dall'anno 2010 le normative riguardanti la costituzione dei fondi destinati alla retribuzione accessoria di tutto il personale contrattualizzato hanno indubbiamente inciso negativamente sull'entità delle relative risorse finanziarie.
  A fronte di ciò va, comunque, sottolineato, che solo la categoria dei dirigenti scolastici, rispetto alla restante platea dei dipendenti pubblici contrattualizzati ha visto attenuato considerevolmente gli effetti negativi delle normative innanzi esposte, incidenti sul FUN (Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato), per effetto della norma introdotta dalla legge n. 107 del 2015 ricordata dagli On.li interroganti.
  Infatti, l'articolo 1, comma 86 della legge così recita:
  In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
  In estrema sintesi, il FUN per l'anno scolastico 2016/2017, in assenza della norma descritta, sarebbe ammontato a circa 107 milioni di euro, invece dei circa 151 milioni di euro (entrambi al netto degli oneri a carico dello Stato), individuati con decreto della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie e certificati dal competente Ufficio centrale per il bilancio presso il MIUR.
  Ciò posto, nel disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, il cui iter parlamentare è in fase di conclusione, è stata inserita una norma (il comma 333 dell'articolo 1) che istituisce un'apposita sezione nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, prevedendo specifici stanziamenti da destinare alla contrattazione nazionale dei dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca. Le risorse in argomento integrano quelle di cui al citato articolo 1, comma 86 della legge su «la Buona scuola».
  La misura sopra descritta testimonia l'attenzione che il MIUR ed il Governo nel suo complesso dedicano ai dirigenti scolastici, che svolgono un ruolo centrale nell'ambito dei fini istituzionali del settore educativo.

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ALLEGATO 6

5-12871 Ghizzoni e 5-12933 Amoddio: Sulla riproduzione di beni bibliografici e archivistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le Onorevoli Ghizzoni, Mucci ed Amoddio richiedono a questo Ministero notizie in merito all'applicazione delle nuove misure in merito alla riproduzione di beni bibliografici ed archivistici, introdotte dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, che ha apportato modifiche all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia, appunto, di canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione.
  In particolare, la nuova disposizione, vigente dallo scorso 29 agosto prevede che siano in ogni caso libere le attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, inerenti la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del Titolo II del Codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi, e la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
  In merito agli specifici quesiti posti dalle interrogazioni, la Direzione generale Biblioteche ed istituti culturali e la Direzione generale Archivi hanno rappresentato di essersi prontamente attivate per garantire l'immediata applicazione delle nuove disposizioni.
  In particolare la DG Biblioteche ha emanato la circolare n. 14 del 21 settembre 2017, volta a garantire la riproduzione dei beni posseduti dalle Biblioteche pubbliche statali. A tutt'oggi, assicura la DG competente, non risultano problematiche applicative presso gli Istituti afferenti che si sono conformati alle disposizioni.
  Analogamente, la DG Archivi ha proceduto all'emanazione della circolare n. 33 del 2017 per l'applicazione dell'articolo 108 del Codice come novellato dalla legge 124 del 2017.
   Poiché l'atto parlamentare si riferisce proprio all'applicazione delle nuove norme presso gli Istituti archivistici, permettetemi di chiarire con precisione i fatti anche sulla base della normativa di tutela così come dettagliatamente riferiti dal Direttore generale degli Archivi.
  L'applicazione delle nuove disposizioni non può prescindere dalle cautele che vanno necessariamente adottate al fine di tutelare l'integrità dei documenti d'archivio, spesso caratterizzati dalla fragilità dei supporti o da altre condizioni di criticità.
  La richiesta preventiva da parte dell'utente al direttore dell'Archivio di Stato, per la riproduzione con mezzo proprio, risponde appunto all'esigenza di consentire la valutazione dello stato materiale in cui si trovano i documenti, nonché di accertare l'eventuale presenza di dati sensibilissimi.
  Il principio della libera fruizione deve di conseguenza necessariamente contemperarsi con misure che ne garantiscano l'adeguata conservazione anche in futuro. Non a caso nella circolare 33 del 7 settembre 2017 è sottolineato come gli utenti Pag. 211debbano «impegnarsi ad accettare le norme e condizioni di tutela stabilite dalle vigenti normative per assicurare la conservazione del materiale archivistico oggetto di consultazione».
  Con riferimento alle specifiche vicende dell'Archivio di Stato di Palermo, la Direzione generale Archivi, anche a seguito di richieste da parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, aveva provveduto a chiedere, nell'ottobre scorso, al Direttore della Soprintendenza archivistica per la Sicilia – Archivio di Stato di Palermo chiarimenti in merito alla questione in oggetto.
  Lo stesso Direttore aveva sottolineato come, in ottemperanza alla circolare 33/2017, avesse provveduto a emanare in data 28 settembre 2017 una «Comunicazione» agli utenti di sala di studio, in cui venivano richiamate le linee stabilite dalla DG Archivi con la circolare sopra citata ed evidenziata la necessità che il diritto alla consultazione e alla libera riproduzione con mezzi propri dei documenti archivistici fosse contemperato con l'esigenza di assicurarne la salvaguardia e la conservazione.
  Vorrei evidenziare che la Direzione generale Archivi ha invitato il Direttore della Soprintendenza archivistica per la Sicilia – Archivio di Stato di Palermo a predisporre un elenco di documenti archivistici che, a suo giudizio, presentano caratteristiche tali, sotto il profilo della conservazione, da non poter essere consultati e, se del caso, riprodotti senza particolari cautele, il che ne esclude in radice la messa a disposizione senza preventiva autorizzazione e comunque sempre sotto il controllo dei funzionari dell'amministrazione archivistica.
  A breve il Direttore dell'istituto palermitano fornirà detto elenco.
  La Direzione Archivi riferisce, inoltre, che anche il Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, da parte sua, ha inviato per mail il 4 dicembre 2017 alla DG Archivi una nota dell'Associazione Archivisti in Movimento del 24 novembre 2017 in cui si lamentava l'obbligo da parte dell'utente di chiedere un'autorizzazione preventiva per la riproduzione con mezzi propri.
  Il Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, oltre ad allegare il regolamento da lui emanato in materia di fotoriproduzioni, ha fatto presente che «non è previsto il rilascio di alcuna “autorizzazione preventiva” per i casi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 108 comma 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 42/2004, bensì unicamente la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la finalità della fotoriproduzione, così come previsto dalla circolare della Direzione generale archivi 33/2017 e relativo allegato».
  Le questioni sopra esposte evidentemente risentono dello stretto lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della nuova disciplina.
  L'impegno di questa Amministrazione, onorevoli Ghizzoni, Mucci e Amoddio, è di proseguire l'attività di monitoraggio e formulazione di specifiche linee operative, in particolare agli uffici dislocati sul territorio, al fine di garantire la piena attuazione del comma 3-bis dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali, come modificato dalla legge 124/2017 e in linea con i principi che l'hanno ispirato.
  Si rammenta, al riguardo, che il Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici, nella seduta del 16 maggio 2016, aveva auspicato che la riproduzione con mezzo proprio dei beni bibliografici e archivistici, a fini personali e di studio, fosse resa gratuita e senza limitazioni nel numero di scatti in caso di testi di pubblico domini; che in presenza di mezzi di riproduzione a distanza (fotocamera o smartphone) non si determinasse un contatto diretto con il supporto potenzialmente lesivo per l'integrità del bene e che, in caso di materiale particolarmente fragile, si ponessero precauzioni in sede stessa di consultazione mantenendo un principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione.