CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 17 dicembre 2017
932.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 DICEMBRE 2017

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 8.102, 21.38, 23-bis.13, 31-ter.4, 45.7, 50.76, 52-ter.37, 56.26, 56.27, 57-novies.13, 68.119, 89.98, 101-quater.308, 101-quater.309, 101-quater.311, 101-quater.312, 101-quater.313, 102-ter.71, 102-ter.72, 119.3, 119.4 e TAB. 1.1 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 34, sopprimere le parole: all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché.
8. 102. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 21.38 del Governo.

  All'emendamento 21.38, comma 81-bis, sostituire le parole da: imprese operanti fino a: 1o gennaio 2018-, con le seguenti: imprese ammesse ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui al Titolo I, capo III, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che cessano dai medesimi entro il.

  Conseguentemente:
   al comma 81-quater, sostituire le parole: nel semestre 1o gennaio 2018-30 giugno 2018, con le seguenti: entro il 30 giugno 2018;
   al comma 81-quinquies sostituire le parole: pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le seguenti: fino alla concorrenza di 500 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalle maggiori entrate di cui al comma 621-bis.;
   aggiungere la seguente parte consequenziale:

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento e al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti Pag. 30ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
  621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, con riferimento all'anno 2018, impiegate pro quota per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 81-bis a 81-quinquies.
0. 21. 38. 2. Fassina, Marcon, Paglia, Pastorino, Placido, Airaudo.

  All'emendamento 21.38, comma 81-bis, sopprimere le parole: nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017 e sostituire le parole: 1o gennaio 2018-, con le seguenti: entro il.

  Conseguentemente:
   al comma 81-quater, sostituire le parole: nel semestre 1o gennaio 2018-30 giugno 2018, con le seguenti: entro il 30 giugno 2018;
   al comma 81-quinquies sostituire le parole: pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le seguenti: fino alla concorrenza di 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalle maggiori entrate di cui al comma 621-bis.;
   aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento e al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
  621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, con riferimento all'anno 2018, impiegate pro quota per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 81-bis a 81-quinquies.
0. 21. 38. 1. Fassina, Pastorino, Placido, Airaudo, Marcon, Paglia.

  All'emendamento 21.38, comma 81-bis, sopprimere le parole: nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017.

Pag. 31

  Conseguentemente:
   al comma 81-quinquies sostituire le parole: pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le seguenti: fino alla concorrenza di 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalle maggiori entrate di cui al comma 621-bis.;
   aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento e al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
  621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, con riferimento all'anno 2018, impiegate pro quota per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 81-bis a 81-quinquies.
0. 21. 38. 4. Fassina, Airaudo, Pastorino, Marcon, Placido, Paglia.

  All'emendamento 21.38, comma 81-bis, sostituire le parole: può essere concesso con le seguenti: è concesso.
0. 21. 38. 8. Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  All'emendamento 21.38, comma 81-bis, sopprimere le parole: e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al comma 81-quater, sopprimere le parole: in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e.
0. 21. 38. 9. Baruffi.

  All'emendamento 21.38, comma 81-quater, sostituire le parole: può essere concesso con le seguenti: è concesso.
0. 21. 38. 7. Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  All'emendamento 21.38, comma 81-quater, secondo periodo, sostituire le parole: qualsiasi titolo con le seguenti: a tempo indeterminato.
0. 21. 38. 3. Airaudo, Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina, Placido.

  All'emendamento 21.38, comma 81-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2018 è, altresì, assegnato all'INPS della Regione Autonoma Pag. 32della Sardegna un contributo finanziario pari a 60 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020 finalizzato all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dell'industria sarda sia di area di crisi complessa, sia di area di crisi non complessa. Ai fini di cui al precedente periodo è consentita la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga anche per quei lavoratori che ne siano rimasti esclusi in quanto presentate successivamente al 31 dicembre 2016 al fine di favorirne il riesame da parte dell'INPS della Regione Autonoma della Sardegna.

  Conseguentemente:
   al comma 81-quinquies sostituire le parole: 34 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 94 milioni di euro per l'anno 2018 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
   al comma 81-sexies, sostituire le parole: 34 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 94 milioni di euro per l'anno 2018 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
0. 21. 38. 5. Piras, Melilla, Albini, Capodicasa.

  All'emendamento 21.38, comma 81-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti straordinari di integrazione salariale e quelli di mobilità in deroga, entro il limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018, sono prorogati al 31 dicembre 2018 anche per le aziende non appartenenti ad aree di crisi complessa e per le quali sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzate al superamento ovvero alla soluzione della crisi aziendale.

  Conseguentemente:
   al comma 81-quinquies sostituire le parole: 34 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 74 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 81-sexies sostituire le parole: 34 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 74 milioni di euro per l'anno 2018.
0. 21. 38. 6. Martelli, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 81, inserire i seguenti:
  81-bis. Alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 81-quinquies del presente articolo.
  81-ter. Al fine dell'ammissione all'intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 81-bis, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.Pag. 33
  81-quater. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 81-bis può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 81-quinquies, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1o agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale delle politiche del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
  81-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 81-bis, 81-ter e 81-quater, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
81-sexies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni, in base alle richieste, entro il limite massimo consentito di spesa, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
21. 38. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 23-bis.13 del Governo.

  All'emendamento 23-bis.13, al capoverso 101-bis, sostituire le parole: è soppressa, con decorrenza dalla data indicata con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le seguenti: è trasformata in forma pensionistica complementare chiamata «INPS Previdenza Complementare», alla quale possono aderire i lavoratori e le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente, dopo il comma 101-bis, aggiungere i seguenti:
  101-bis-1. L'adesione alla forma complementare di cui al comma 101-bis, su base esclusivamente volontaria e per una durata minima di un anno, consente di versare contributi destinati a risparmio previdenziale aggiuntivo, al fine di assicurare un importo più alto della pensione. L'adesione non comporta alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica complementare. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi antecedenti alla scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento. Il mancato pagamento dei contributi destinati alla forma complementare non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.Pag. 34
  101-bis-2. La forma pensionistica complementare è gestita direttamente dall'INPS, con evidenza contabile separata ed applicando l'articolo 2117 del codice civile, nell'osservanza dei seguenti princìpi:
   a) criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e con l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione;
   b) rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché l'inderogabilità della destinazione dei fondi derivanti dai versamenti previsti dal comma 1 all'erogazione delle prestazioni agli aderenti;
   c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni;
   d) applicazione alla contribuzione volontaria integrativa, la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali, delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori;
   e) applicazione della disciplina propria delle forme di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo.

  101-bis.3. Il finanziamento della forma di previdenza complementare INPS è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.
  101-bis.4. La forma pensionistica complementare pubblica gestita dall'INPS garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
  101-bis.5. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 101-bis a 101-bis.4, si applica la disciplina del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 101-ter a 101-quinquies.
0. 23-bis. 13. 1. Airaudo, Fassina, Marcon, Paglia, Pastorino, Placido.

  All'emendamento 23-bis.13, al comma 101-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento deve comunque garantire condizioni contrattuali paritarie o migliorative ai fini della salvaguardia delle medesime posizioni individuali.
0. 23-bis. 13. 2. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
  101-bis. La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  101-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 101-bis, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, dei diversi comparti del settore privato, è individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le Pag. 35quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tale forma pensionistica è individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
  101-quater. Alla forma pensionistica di cui al comma 101-ter sono altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare di cui al comma 101-bis, esistenti alla data di soppressione della stessa, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto di cui al comma 101-bis, sentita la COVIP.
  101-quinquies. Con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui al comma 101-bis:
   a) all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato»;
   b) sono abrogati:
    1) l'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    2) il capo II del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, recante «Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007.
23-bis. 13. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 31-ter.4 del Governo.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, premettere i seguenti: Prima di procedere a cessione diretta di un bene immobile dello Stato a Stato estero, l'Agenzia del demanio è autorizzata a pubblicizzare l'intenzione di cessione al fine di concedere il diritto di prelazione di utilizzo o acquisto alle Regioni eventualmente interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione, in caso di mancata manifestazione di interesse, l'Agenzia del demanio procede alle procedure di vendita a Stato estero secondo le modalità di cui alle successive disposizioni.
0. 31-ter. 4. 4. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: Nel caso di cessione diretta di un bene immobile dello Stato ad uno Stato estero con le seguenti: Ai fini della cessione di un bene immobile dello Stato, tramite apposito bando di gara con diritto di prelazione a soggetti fiscalmente residenti in Italia, e al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando condizioni premiali per i soggetti fiscalmente residente in Italia stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.
0. 31-ter. 4. 26. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  All'emendamento 31-ter.4, apporre le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole:
nel caso di con la seguente: la;
   b) dopo le parole: ad uno stato estero aggiungere le parole: è consentita solo a seguito di uno specifico programma internazionale ricompreso in specifici accordi internazionali, nei predetti casi.
0. 31-ter. 4. 5. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

Pag. 36

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, sostituire le parole: nel caso di con la seguente: la; dopo le parole: ad uno stato estero aggiungere le parole: è consentita solo a seguito di una specifica esigenza formalizzata dallo Stato estero e vagliata dai competenti organi parlamentari, nei predetti casi.
0. 31-ter. 4. 6. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, apporre le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: nel caso di con la seguente: la;
   b) dopo le parole: ad uno stato estero aggiungere le parole: è consentita solo a seguito di una specifica esigenza formalizzata dallo Stato estero e vagliata dalle competenti Commissioni parlamentari, nei predetti casi.
0. 31-ter. 4. 7. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: Nel caso di cessione diretta con le seguenti: Ai fini della cessione, tramite apposito bando di gara,.
0. 31-ter. 4. 25. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: diretta;

  al quarto periodo, dopo le parole: non può in alcun caso essere inferiore al valore di stima aggiungere le seguenti: Le cessioni di cui al presente comma, possono avvenire solo attraverso l'esperimento di una procedura di asta pubblica, il cui prezzo base è determinato secondo quanto previsto dal periodo precedente.
0. 31-ter. 4. 1. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  All'emendamento 31-ter.4, dopo le parole: bene immobile dello Stato aggiungere le seguenti: esclusi, oltre quelli inalienabili ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, anche quelli con un valore storico o con importanza strategica.
0. 31-ter. 4. 13. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, dopo le parole: bene immobile dello Stato aggiungere le seguenti: sede di una ambasciata da almeno 150 anni.
0. 31-ter. 4. 16. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, dopo le parole: bene immobile dello Stato aggiungere le seguenti: sede di una ambasciata da almeno cento anni.
0. 31-ter. 4. 14. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, dopo le parole: bene immobile dello Stato aggiungere le seguenti: sede di una ambasciata da almeno 50 anni.
0. 31-ter. 4. 15. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, dopo le parole: bene immobile dello Stato aggiungere le seguenti: sede di un consolato da almeno 150 anni.
0. 31-ter. 4. 19. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, dopo le parole: bene immobile dello Stato aggiungere le seguenti: sede di un consolato da almeno 100 anni.
0. 31-ter. 4. 18. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

Pag. 37

  All'emendamento 31-ter.4, dopo le parole: bene immobile dello Stato aggiungere le seguenti: sede di un consolato da almeno 50 anni.
0. 31-ter. 4. 17. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: ad uno Stato estero con le seguenti: situato in Italia ad un'amministrazione pubblica estera;
   b) sostituire le parole: su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Amministrazione che ha in consegna il bene stesso, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: su proposta dell'Amministrazione che ha in consegna il bene, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
0. 31-ter. 4. 27. Marchi.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: uno Stato estero con: una Città metropolitana.
0. 31-ter. 4. 10. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, sostituire le parole: uno Stato estero con: un ente locale.
0. 31-ter. 4. 11. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, sostituire le parole: uno Stato Estero con la seguente: un'altra pubblica amministrazione.
0. 31-ter. 4. 12. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, primo periodo, apporre le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: l'Agenzia del demanio inserire la seguente: non;
   b) sopprimere le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sino alla fine.
0. 31-ter. 4. 21. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e nell'ipotesi fino a: e del turismo con le seguenti: ad esclusione dei beni culturali di cui agli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
0. 31-ter. 4. 23. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  All'emendamento 31-ter.4, sostituire le parole da: e nell'ipotesi fino a: e del turismo con le seguenti: ad esclusione dei beni di interesse storico, archeologico, culturale e strategico.
0. 31-ter. 4. 24. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le cessioni suddette possono essere autorizzate solo a favore di Stati esteri che garantiscono reciprocità di normativa sulle cessioni immobiliari.
0. 31-ter. 4. 2. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le suddette cessioni sono autorizzate solo se i suddetti immobili siano stati oggetto precedentemente di procedure di vendita ad evidenza pubblica, senza esito positivo.
0. 31-ter. 4. 3. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

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  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, premettere al secondo periodo il seguente: La cessione è in ogni caso preclusa qualora il bene sia suscettibile di diversa utilizzazione pubblica o economica. L'assenza di tali condizioni deve essere indicata nel decreto di autorizzazione di cui al primo periodo.
0. 31-ter. 4. 9. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, secondo periodo, premettere il seguente: Al di fuori dei casi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 22, il decreto di autorizzazione di cui al primo periodo deve in ogni caso indicare gli obiettivi perseguiti con l'alienazione e l'assenza di diversa modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso e all'uso in atto al momento della cessione.
0. 31-ter. 4. 8. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, terzo periodo, dopo le parole: non può in alcun caso essere inferiore sostituire la parola: al con: a cento volte il.
0. 31-ter. 4. 20. Pesco, Sorial, Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del presente comma possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi, anche avanzando una richiesta di finanziamento alla Cassa Depositi e prestiti spa, per destinarli alle loro attività istituzionali, ive incluse quelle sociali. La facoltà di cui al precedente periodo può essere esercitata entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione da emanarsi entro il 31 marzo 2018 da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono determinati anche le modalità ed i criteri di vendita dei beni di cui al presente comma.
0. 31-ter. 4. 22. Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino.

  All'emendamento 31-ter.4, al capoverso, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: È riconosciuto un diritto di prelazione all'acquirente italiano.
0. 31-ter. 4. 29. Rampelli.

  Dopo il comma 150, inserire il seguente:
  150-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 450 è inserito il seguente:
  «450-bis. Nel caso di cessione diretta di un bene immobile dello Stato ad uno Stato estero, l'Agenzia del demanio è autorizzata a cedere il bene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Amministrazione che ha in consegna il bene stesso, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, nell'ipotesi di cui all'articolo 55 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto ivi previsto, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la sdemanializzazione del bene cui il decreto medesimo si riferisce. Restano comunque ferme le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La stima del valore del bene immobile è effettuata dall'Agenzia del demanio e il prezzo di cessione non può in alcun caso essere inferiore al valore di stima. I proventi delle cessioni dei predetti beni in corso nell'anno 2017, non ancora concluse e che si concluderanno entro il 31 marzo 2018, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel 2018 per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli importi effettivamente affluiti Pag. 39all'entrata del bilancio dello Stato a fronte delle predette operazioni, allo stato di previsione del Ministero interessato per le esigenze di investimento».
31-ter. 4. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 45.7 del Governo.

  All'emendamento 45.7, al comma 283-ter, sostituire le parole: e, conseguentemente, l'assunzione delle corrispondenti unità di magistrati con le seguenti: per l'assunzione di 23 magistrati.
0. 45. 7. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  All'emendamento 45.7, al comma 283-quater, sostituire le parole: il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è ridotto di una unità, quello dei consiglieri di Stato con le seguenti: il numero dei consiglieri di Stato è ridotto.

  Conseguentemente al comma 4 le parole da: euro 4.153.105,16 fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 4.385.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.415.938,58 per l'anno 2024, di euro 4.499.480,74 per l'anno 2025, di euro 5.199.696,29 per l'anno 2026, di euro 5.204.102,54 a decorrere dall'anno 2027.
0. 45. 7. 2. Abrignani.

  Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:
  283-bis. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a decorrere dal 1o gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di una unità, quello dei consiglieri di Stato di sette unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di quindici unità.
  283-ter. Per le finalità di cui al comma 283-bis, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2018, l'indizione di concorsi pubblici e, conseguentemente, l'assunzione delle corrispondenti unità di magistrati.
  283-quater. In considerazione della riduzione dell'arretrato conseguente all'applicazione del comma 283-ter, a decorrere dal 1o gennaio 2023, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come incrementata per effetto del comma 283-bis, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è ridotto di una unità, quello dei consiglieri di Stato di due unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di cinque unità e le relative posizioni, se coperte da personale in servizio, sono considerate soprannumerarie.
  283-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 283-bis a 283-quater è autorizzata la spesa di euro 3.502.809,62 per l'anno 2018, di euro 3.539.585,64 per l'anno 2019, di euro 3.565.894,07 per l'anno 2020, di euro 3.924.157,49 per l'anno 2021, di euro 4.129.297,51 per l'anno 2022, di euro 4.153.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.183.938,58 per l'anno 2024, di euro 4.267.480,74 per l'anno 2025, di euro 4.967.696,29 per l'anno 2026 e di euro 4.972.102,54 a decorrere dall'anno 2027.
  283-sexies. Agli oneri di cui al comma 283-quinquies, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
45. 7. Il Governo.

Pag. 40

Subemendamenti all'emendamento 50.76 del Governo.

  All'emendamento 50.76, comma 313-bis, aggiungere, in fine, le parole:, fatto salvo il trasferimento in altro sito di sicurezza dei rifiuti radioattivi attualmente presenti nel Centro Comune di Ricerca di Ispra.
0. 50. 76. 4. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  All'emendamento 50.76, dopo il comma 313-bis, aggiungere il seguente:
  313-bis.1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto definisce i termini entro cui devono essere svolte le attività di cui al comma 313-bis, nonché le modalità per la verifica e monitoraggio dell'attuazione delle attività anche in relazione agli oneri relativi alle stesse.
0. 50. 76. 3. Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino.

  All'emendamento 50.76, al comma 313-ter, secondo periodo, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, al comma 313-quater, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero dello sviluppo economico costituisce aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 50. 76. 1. Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino.

  All'emendamento 50.76, al comma 313-septies, sostituire le parole: attività svolte con le seguenti: attività effettivamente svolte e documentabili.
0. 50. 76. 2. Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina, Pellegrino.

  All'emendamento 50.76, sostituire il comma 313-sexies con il seguente:
  313-sexies. A copertura degli oneri relativi alle attività svolte da Sogin S.p.A, valutati in 5 milioni annui dal 2018 fino al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione dei commi dal 313-bis al 313-septies non si prevedono incrementi della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
0. 50. 76. 5. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 313 aggiungere i seguenti:
  313-bis. La società Sogin Spa provvede alla realizzazione delle attività indicate all'articolo 1, punto 1.1, dell'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del centro comune di ricerca ubicato nel comune di Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009.
  313-ter. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 313-bis è trasferita alla società Sogin Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. Il Ministero dello sviluppo economico, con successivi atti, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Pag. 41adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.
  313-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Sogin Spa dà inizio alle attività conoscitive, preliminari alla presa in carico dell'impianto. Il Ministero dello sviluppo economico costituisce, con proprio decreto, il comitato misto previsto dall'Accordo di cui al comma 313-bis.
  313-quinquies. La società Sogin Spa provvede altresì al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre della Commissione europea in ottemperanza agli obblighi di legge imposti dall'autorità di controllo italiana fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi di cui al comma 313-ter alla medesima società Sogin Spa.
  313-sexies. La società Sogin Spa provvede alle attività di cui ai commi da 313-bis a 313-quinquies a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 2003, dopo le parole: «combustibile nucleare» sono inserite le parole: «, alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009».
  313-septies. Con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono stabilite le modalità di rimborso alla società Sogin Spa per la copertura degli oneri relativi alle attività svolte ai sensi dei commi da 313-bis a 313-sexies, in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima Autorità per il riconoscimento dei costi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
50. 76. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 52-ter.37 del Governo.

  All'emendamento 52-ter.37, al capoverso, comma 1, sostituire le parole: trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore con le seguenti: venti giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine di pagamento può essere superiore a venti giorni ma non può superare novanta giorni se previsto dalle parti purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
0. 52-ter. 37. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  All'emendamento 52-ter.37, al capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora non venga rispettato il termine previsto dalla presente disposizione o quello concordato dalle parti per le imprese titolari del credito è riconosciuta la compensazione secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012.
0. 52-ter. 37. 2. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo il comma 329, inserire il seguente:
  329-bis. Il comma 1 dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui Pag. 42al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
  «1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore».
52-ter. 37. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 56.26 del Governo.

  All'emendamento 56.26, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: individuate con decreto fino a: la percentuale di cui al comma 4.
0. 56. 26. 1. Vacca, D'Uva.

  Dopo il comma 347, inserire il seguente:
  347-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Il comma 4 del presente decreto si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del comma 4, dell'indicatore di spesa di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al precedente periodo.
56. 26. Il Governo.

  Dopo il comma 347 inserire il seguente:
  347-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
  «9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22, secondo periodo».
56. 27. Il Governo.

  Dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
  369-bis. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina complessivamente 50 milioni di euro per il Pag. 43completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  369-ter. Per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, previa individuazione delle aree stesse da parte del Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n. 9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le risorse di cui al comma 369-bis del presente articolo, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
57-novies. 13. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 68.119 del Governo.

  All'emendamento 68.119, al capoverso 445-bis, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2018, aggiungere le seguenti:, assicurando in ogni caso il mantenimento del rapporto di dipendenza di natura pubblica.
0. 68. 119. 3. Menorello, Monchiero, Catalano.

  All'emendamento 68.119, al capoverso 445-bis, secondo periodo, dopo le parole: del suddetto personale, aggiungere le seguenti:, nonché del personale delle società partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province costituite per le medesime finalità,.
0. 68. 119. 1. Miccoli.

  All'emendamento 68.119, al capoverso 445-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non riconoscono alcun trattamento premiale ai sensi del titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.
0. 68. 119. 2. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo il comma 445, è aggiunto il seguente:
  445-bis. Le Regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi 441-445 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle Regioni, nella modalità stabilite con apposite convenzioni.
68. 119. Il Governo.

  Al comma 602, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

  Conseguentemente, al comma 614, primo periodo, sostituire le parole da: rimborsando fino alla fine del periodo con le seguenti: che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico.
89. 98. Il Governo.

Pag. 44

Subemendamento all'emendamento 101-quater.308 del Governo.

  All'emendamento 101-quater.308, dopo il comma 671-bis, aggiungere il seguente:
  671-ter. All'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre alle misure previste dal predetto decreto, ai casi disciplinati dal presente comma, si applicano le procedure in materia di identificazione per il rilascio delle schede elettroniche di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
0. 101-quater. 308. 1. Boccadutri.

  Dopo il comma 671 è inserito il seguente:
  671-bis. Il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018.
101-quater. 308. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 101-quater.309 del Governo.

  All'emendamento 101-quater.309, com- ma 671, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 9, comma 9-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole: «un anno» sono sostituite dalle parole: «diciotto mesi» al fine di consentire che la designazione dei rappresentanti per il tramite delle Confederazioni, di cui al comma 1, lettera f), numero 7) dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sia limitata ad un solo rappresentante di associazione per ciascuna Confederazione.
0. 101-quater. 309. 2. Gelmini, Squeri, Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 101-quater.309, com- ma 671, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi» sono aggiunte le seguenti: «ed è stabilito l'obbligo per i conducenti di taxi di emettere ricevuta fiscale completa di indicazione del percorso, della data e dell'importo della corsa.
0. 101-quater. 309. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  All'emendamento 101-quater.309, com- ma 671, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018». Conseguentemente, i tempi indicati all'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno.
0. 101-quater. 309. 3. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 45

  All'emendamento 101-quater.309, com- ma 671, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite con: «30 giugno 2018». Conseguentemente, l'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal
1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1990
Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal
1o gennaio 1991 al 31 dicembre 2010
Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal
1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2015
Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati
dopo il 1o gennaio 2016
Revisione al 5o anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

0. 101-quater. 309. 4. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 671 con il seguente:
  671. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2018»;
   b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.
101-quater. 309. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 101-quater.311 del Governo.

  All'emendamento 101-quater.311, comma 675-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 30 giugno 2018.
*0. 101-quater. 311. 2. Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Lombardi, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  All'emendamento 101-quater.311, comma 675-bis, sostituire le parole: 31 Pag. 46dicembre 2018 con le seguenti: 30 giugno 2018.
*0. 101-quater. 311. 3. Albini, Melilla, Capodicasa.

  All'emendamento 101-quater.311, dopo il comma 675-bis, aggiungere il seguente:
  675-ter. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «settembre 2018».
0. 101-quater. 311. 1. Losacco.

  Dopo il comma 675, è inserito il seguente:
  675-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
101-quater. 311. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 101-quater.312 del Governo.

  Dopo il comma 675-bis, inserire i seguenti:
  675-ter. Al fine di garantire l'uniforme tutela dei consumatori danneggiati dalla stipula di mutui indicizzati in franchi svizzeri o da mutui denominati in valuta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di concertazione presieduto dal Ministro o da un suo delegato, cui partecipano i rappresentanti dell'Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e delle Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché delle Associazioni di categoria delle banche, oltre ad esperti della materia indicati in misura paritetica dalle predette Associazioni, con lo scopo di agevolare, in breve tempo e con modalità semplificate la surrogazione di tali contratti, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), nonché di individuare in tempi brevi e certi le iniziative, anche normative, a favore dei mutuatari interessati.
  675-quater. Dall'attuazione del comma 675-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal comma 675-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
0. 101-quater. 312. 1. Rubinato, Bernardo.

  Dopo il comma 675, inserire il seguente:
  675-bis. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
101-quater. 312. Il Governo.

Pag. 47

  Dopo il comma 672, inserire i seguenti:
  672-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori e tutelare la sicurezza del personale impegnato nella realizzazione dell'infrastruttura denominata «Gasdotto Trans-Adriatico», da considerarsi di interesse strategico nazionale in relazione alle disposizioni dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, alle aree e ai siti relativi alla predetta infrastruttura si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. L'autorità amministrativa competente, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e ricorrendone i presupposti normativi, adotta i provvedimenti amministrativi ritenuti più idonei per la realizzazione in sicurezza dell'opera di cui al presente comma. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) assicura il monitoraggio ambientale relativamente ai lavori di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018.
  672-ter. Al fine di accelerare la realizzazione dell'opera di cui al comma 672-bis e di limitare i disagi per le popolazioni limitrofe alle aree e ai siti della medesima opera, le ulteriori necessarie autorizzazioni amministrative in materia ambientale e fitosanitaria sono adottate dalle amministrazioni centrali, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2018, di cui 350.000 euro destinati all'ISPRA e 350.000 euro destinati all'Istituto superiore di sanità.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, alla voce:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
  2018: –650.000.
   alla medesima tabella A, alla voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
  2018: –350.000.
101-quater. 313. Il Governo.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

Pag. 48

Allegato 2

(articolo 1, comma 684-bis)
(importi in milioni di euro)

Autorizzazione Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a) Trasporto rapido di massa 62 30 0 135 100 110 110 -20 -90 -100 -100 -100 -90 -47 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera b) Fondo progettazione infrastrutture 0 10 20 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 -10 -20
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera l) Barriere architettoniche 0 0 20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a) Contributi all'ANAS per l'ammodernamento delle infrastrutture 0 0 -40 -90 -70 -110 -100 -19 74 40 78 70 90 57 20
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a) Somme da versare all'ANAS per la presa in carico dei tratti stradali dismessi 0 -10 0 -25 -20 0 0 12 16 8 0 19 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera e) Edilizia residenziale pubblica dei comuni e degli istituti autonomi case popolari -62 -30 0 0 0 0 0 27 0 54 0 11 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a) Contributi alla società Rete ferroviaria italiana Spa 0 0 0 0 -10 0 -10 0 0 0 20 0 0 0 0

102-ter. 71. Il Governo.

Pag. 49

Subemendamenti all'emendamento 102-ter.72 del Governo.

  Al capoverso 684-bis, sostituire le parole: nel limite di spesa di 24.000.000, con le seguenti: nel limite di 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   1) al comma 684-ter sostituire le parole: ad euro 24.400.000 per l'anno 2018, si provvede quanto, con le seguenti: ad euro 100.400.000 per l'anno 2018 si provvede quanto ad euro 76.000.000 mediante quota parte delle maggiori entrate provenienti dal comma 621-bis e quanto;
   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente all'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
  621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 684-bis, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 102-ter. 72. 4. Fassina, Pastorino, Marcon, Paglia, Airaudo.

  Al capoverso 684-bis, sostituire le parole: integrato dell'importo di euro 400.000, con le seguenti: integrato dell'importo di 20 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   1) al comma 684-ter sostituire le parole: ad euro 24.400.000 per l'anno 2018, si provvede quanto, con le seguenti: ad euro 44.000.000 per l'anno 2018 si provvede quanto ad euro 20.000.000 mediante quota parte delle maggiori entrate provenienti dal comma 621-bis e quanto;
   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente all'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
  621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 684-bis, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 102-ter. 72. 5. Pastorino, Fassina, Marcon, Paglia, Airaudo.

  Al capoverso 684-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le medesime finalità di ricostruzione, riconversione e bonifica il Fondo è integrato dell'importo di 50 milioni di euro destinati ad interventi nell'area delle acciaierie di Taranto e dei territori ricadenti nei comuni limitrofi.

  Conseguentemente:
   1) al comma 684-ter sostituire le parole: ad euro 24.400.000 per l'anno Pag. 502018, si provvede quanto, con le seguenti: ad euro 74.400.000 per l'anno 2018 si provvede quanto ad euro 50.000.000 mediante quota parte delle maggiori entrate provenienti dal comma 621-bis e quanto;
   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente all'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,35 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
  621-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 621-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 684-bis, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 102-ter. 72. 3. Fassina, Pastorino, Marcon, Paglia, Airaudo.

  Dopo il comma 648-ter, inserire il seguente:
  648-quater. All'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è aggiunto il seguente: «La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 relativamente alla copertura di “parchi primari”, emissione di diossine e benzo(a)pirene è punita con una sanzione amministrativa pari al 15 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato».
0. 102-ter. 72. 1. Labriola.

  Dopo il comma 648-ter, inserire il seguente:
  648-quater. I crediti maturati dall'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva s.p.a. sono trasferiti alla società acquirente ai fini del pagamento delle aziende che vantano crediti nei confronti del medesimo Gruppo.
0. 102-ter. 72. 2. Labriola.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2018, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al precedente periodo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi. È altresì prorogato, per l'anno 2018, l'intervento di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che è a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro per l'anno 2018.
  684-ter. All'onere derivante dal comma 684-bis, pari complessivamente a 24.400.000 euro per l'anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno 2017 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con Pag. 51modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 626, sostituire le parole
: 2,4 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 14.855.793 euro per l'anno 2018.
   alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –11.944.207;
   CS: –11.944.207.
102-ter. 72. Il Governo.

ART. 18.

Subemendamento all'emendamento 119.3 del Governo.

  All'emendamento 119.3, comma 17-bis, sostituire le parole da: 5 milioni fino a: flussi turistici con le seguenti: un milione destinati al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione dell’incoming turistico in Italia.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire le parole: apportare con le seguenti variazioni:
   2018:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000;
  con le seguenti: apportare le seguente variazioni:
   2018:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
0. 119. 3. 1. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  All'articolo 18, dopo il comma 17 inserire il seguente:
  17-bis. Le risorse pari ad euro 5 milioni relative ad iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2018.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, apportare le seguenti variazioni:
   2018:
    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.
119. 3. Il Governo.

  Dopo il comma 191, aggiungere il seguente:
  191-bis. Le somme iscritte in conto residui nel capitolo 6633 del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti ai sensi della normativa vigente in materia. Il presente comma entra in vigore il giorno Pag. 52della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
119. 4. Il Governo.

TAB. 1.

  Alla tabella 1, stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni:
Unità di voto 1.1.1 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle persone fisiche:
  2018:
   CP: –47.088.000;
   CS: –47.088.000;
  2019:
   CP: + 1.549.700;
   CS: + 1.549.700;
  2020:
   CP: + 9.437.700;
   CS: + 9.437.700.

  Unità di voto 1.1.2 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle società:
  2018:
   CP: –4.600.000;
   CS: –4.600.000;
  2019:
   CP: + 7.900.000;
   CS: + 7.900.000;
  2020:
   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000.

  Unità di voto 1.1.4 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti –Altre imposte dirette:
  2018
   CP: –880.000;
   CS: –880.000;
  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000;
  2020:
   CP: –200.000;
   CS: –200.000.

  Unità di voto 1.1.5 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul valore aggiunto:
  2018:
   CP: –3.900.000;
   CS: –3.900.000;
  2019:
   CP: + 19.300.000;
   CS: + 19.300.000;
  2020:
   CP: –3.200.000;
   CS: –3.200.000.

  Unità di voto 1.1.6 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Registro, bollo e sostitutiva;
  2018:
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000;
  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000;
  2020:
   CP: –200.000;
   CS: –200.000.

  Unità di voto 1.1.9 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposte sui generi di Monopolio:
  2018:
   CP: + 7.800.000;
   CS: + 7.800.000;Pag. 53
  2019:
   CP: + 7.800.000;
   CS: + 7.800.000;
  2020:
   CP: + 7.800.000;
   CS: + 7.800.000.

  Unità di voto 2.1.3 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Redditi da capitale:
  2018:
   CP: + 900.000;
   CS: + 900.000;
  2019:
   CP: + 4.500.000;
   CS: + 4.500.000;
  2020:
   CP: –1.400.000;
   CS: –1.400.000.

  Unità di voto 2.1.5 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:
  2018:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000;
  2019:
   CP: + 16.600.000;
   CS: + 16.600.000;
  2020:
   CP: –4.200.000;
   CS: –4.200.000.

  Unità di voto 2.1.7 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari:
  2018:
   CP: –2.300.000;
   CS: –2.300.000.

  Conseguentemente:
   alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
    a) Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali:
  2018:
   CP: + 15.000.000;
   CS: + 15.000.000.
    b) Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
  2018:
   CP: + 11.304.100;
   CS: + 11.304.100;
  2019:
   CP: + 9.204.100;
   CS: + 9.204.100;
  2020:
   CP: + 9.200.000;
   CS: + 9.200.000.
    c) Missione 6 Soccorso civile, Programma 6.1 Interventi per pubbliche calamità:
  2018:
   CP: –10.000.000;
   CS: –10.000.000;
  2019:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000;
  2020:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.
    d) Missione 19 Giustizia, Programma 19.1 Giustizia tributaria:
  2018:
   CP: + 474.000;
   CS: + 474.000;Pag. 54
  2019:
   CP: + 474.000;
   CS: + 474.000;
  2020:
   CP: + 474.000;
   CS: + 474.000.
    e) Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare:
  2018:
   CP: –61.910.000;
   CS: –61.910.000;
  2019:
   CP: + 99.140.000;
   CS: + 99.140.000;
  2020:
   CP: + 16.800.000;
   CS: + 16.800.000.
    f) Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 2.2 Fondi di riserva e speciali:
  2018:
   CP: –19.461.971;
   CS: –19.461.971;
  2019:
   CP: –53.750.971;
   CS: –53.750.971;
  2020:
   CP: –53.750.971;
   CS: –53.750.971.

  alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.3 Incentivazione del sistema produttivo:
  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000;
  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
   alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 2 Politiche previdenziali, Programma 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –3.779.000;
   CS: –3.779.000;
  2019:
   CP: –26.404.000;
   CS: –26.404.000;
  2020:
   CP: + 7.416.000;
   CS: + 7.416.000.

  alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 11.732.000;
   CS: + 11.732.000;
  2019:
   CP: + 10.001.600;
   CS: + 10.001.600;
  2020:
   CP: –500;
   CS: –500.

  alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
    a) Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità:
  2018:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000;Pag. 55
  2019:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000;
  2020:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000.
    b) Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario:
  2018:
   CP: + 966.971;
   CS: + 966.971;
  2019:
   CP: + 966.971;
   CS: + 966.971;
  2020:
   CP: + 966.971;
   CS: + 966.971.

  alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
    a) Missione 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare:
  2018:
   CP: + 1.400.000;
   CS: + 1.400.000;
  2019:
   CP: + 2.300.000;
   CS: + 2.300.000;
  2020:
   CP: + 3.200.000;
   CS: + 3.200.000.
    b) Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza:
  2018:
   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000;
  2019:
   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000;
  2020:
   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000.

  Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
    a) Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali:

  2018:
   CP: + 1.800.000;
   CS: + 1.800.000.

    b) Missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 6.1 Indirizzo politico:

  2018:
   CP: –1.800.000;
   CS: –1.800.000.
Tab. 1. 1. Il Governo.

Pag. 56

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 34, sopprimere le parole: all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché.
8. 102. Il Governo.

  Dopo il comma 81, inserire i seguenti:
  81-bis. Alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 81-quinquies del presente articolo.
  81-ter. Al fine dell'ammissione all'intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 81-bis, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  81-quater. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 81-bis può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 81-quinquies, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1o agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale delle politiche del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
  81-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 81-bis, 81-ter e 81-quater, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre Pag. 572008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  81-sexies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni, in base alle richieste, entro il limite massimo consentito di spesa, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
21. 38. Il Governo.

  Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
  101-bis. La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  101-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 101-bis, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, dei diversi comparti del settore privato, è individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tale forma pensionistica è individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
  101-quater. Alla forma pensionistica di cui al comma 101-ter sono altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare di cui al comma 101-bis, esistenti alla data di soppressione della stessa, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto di cui al comma 101-bis, sentita la COVIP.
  101-quinquies. Con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui al comma 101-bis:
   a) all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato»;
   b) sono abrogati:
    1) l'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    2) il capo II del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, recante «Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007.
23-bis. 13. Il Governo.

  Sostituire il comma 165 con il seguente:
  165. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, Pag. 58sono autorizzati i seguenti interventi:
   a) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero;
   b) la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
   c) la spesa di 1.000.000 euro, per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
   d) la spesa di 600.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
   e) la spesa di 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
   f) la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
   g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dal 2021.
33-bis. 22. (Nuova formulazione) Fedi, Garavini, Gianni Farina, La Marca, Porta, Tacconi, Mongiello.

  Al comma 165, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis)
la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale che abbia conseguito un dottorato di ricerca.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200.000;
   2019: –200.000;
   2020: –200.000.
33-bis. 8. (Nuova formulazione) Nicoletti, Carrozza, Cassano, Quartapelle Procopio.

  Al comma 165 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione, a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.

  Conseguentemente, il Fondo di cui a comma 624 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2018.
33-bis. 6. (Nuova formulazione) Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi, Quartapelle Procopio.

Pag. 59

  Al comma 165, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) la spesa di 272.000 euro per l'anno 2018 e di 22.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per la ristrutturazione, la manutenzione e la guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 272.000 euro per l'anno 2018 e di 22.000 euro annui a decorrere dal 2019.
33-bis. 7. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:
  170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 600.000 euro per l'anno 2018.
*34-bis. 27. La IV Commissione.

  Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:
  170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 600.000 euro per l'anno 2018.
*34-bis. 11. Moscatt, Quartapelle Procopio, Camani.

  Dopo il comma 174, inserire il seguente:
  174-bis. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 4 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.
36. 45. (Nuova formulazione) Fiano, Arlotti, Mongiello.

  Dopo il comma 271 aggiungere il seguente:
  271-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
*41-quinquies. 2. (Nuova formulazione) Guidesi, Grimoldi, Lenzi.

  Dopo il comma 271 aggiungere il seguente:
  271-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
*41-sexies. 6. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

Pag. 60

  Dopo il comma 271 aggiungere il seguente:
  271-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
*41-sexies. 4. Antezza, Carnevali.

  Al comma 272, dopo le parole: degli uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e degli istituti penitenziari.
42. 30. Manzi, Carrescia, Morani, Marchetti, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Verini, Pastorelli.

  Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:
  272-bis. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «nel corrispondente circondario» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta».
42. 21. Ferranti, Verini, Mattiello, Sgambato, Bindi, Sgambato.

  Dopo il comma 278, inserire il seguente:
  278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 238 (L) è inserito il seguente:

«Art. 238-bis (L).
(Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).

  1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
  2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
  5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
  6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
  7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo. Pag. 61
  8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».
*43. 1. La II Commissione.

  Dopo il comma 278, inserire il seguente:
  278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 238 (L) è inserito il seguente:

«Art. 238-bis (L).
(Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).

  1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
  2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
  5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
  6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
  7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
  8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».
*43. 6. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Pag. 62

  Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:
  283-bis. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a decorrere dal 1o gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di una unità, quello dei consiglieri di Stato di sette unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di quindici unità.
  283-ter. Per le finalità di cui al comma 283-bis, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2018, l'indizione di concorsi pubblici e, conseguentemente, l'assunzione delle corrispondenti unità di magistrati.
  283-quater. In considerazione della riduzione dell'arretrato conseguente all'applicazione del comma 283-ter, a decorrere dal 1o gennaio 2023, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come incrementata per effetto del comma 283-bis, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è ridotto di una unità, quello dei consiglieri di Stato di due unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di cinque unità e le relative posizioni, se coperte da personale in servizio, sono considerate soprannumerarie.
  283-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 283-bis a 283-quater è autorizzata la spesa di euro 3.502.809,62 per l'anno 2018, di euro 3.539.585,64 per l'anno 2019, di euro 3.565.894,07 per l'anno 2020, di euro 3.924.157,49 per l'anno 2021, di euro 4.129.297,51 per l'anno 2022, di euro 4.153.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.183,938,58 per l'anno 2024, di euro 4.267.480,74 per l'anno 2025, di euro 4.967.696,29 per l'anno 2026 e di euro 4.972.102,54 a decorrere dall'anno 2027.
  283-sexies. Agli oneri di cui al comma 283-quinquies, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
45. 7. Il Governo.

  Dopo il comma 313 aggiungere i seguenti:
  313-bis. La società Sogin S.p.A. provvede alla realizzazione delle attività indicate all'articolo 1, punto 1.1, dell'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del centro comune di ricerca ubicato nel comune di Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009.
  313-ter. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 313-bis è trasferita alla società Sogin S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. Il Ministero dello sviluppo economico, con successivi atti, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.
  313-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Sogin S.p.A. dà inizio alle attività conoscitive, preliminari alla presa in carico dell'impianto. Il Ministero dello sviluppo economico costituisce, con proprio decreto, il comitato misto previsto dall'Accordo di cui al comma 313-bis.
  313-quinquies. La società Sogin S.p.A. provvede altresì al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre della Commissione europea in ottemperanza agli obblighi di legge imposti dall'autorità di controllo italiana fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi di cui al comma 313-ter alla medesima società Sogin S.p.A..
  313-sexies. La società Sogin S.p.A. provvede alle attività di cui ai commi da 313-bis a 313-quinquies a valere sugli Pag. 63introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 2003, dopo le parole: «combustibile nucleare» sono inserite le parole: «, alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009».
  313-septies. Con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono stabilite le modalità di rimborso alla società Sogin S.p.A. per la copertura degli oneri relativi alle attività svolte ai sensi dei commi da 313-bis a 313-sexies, in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima Autorità per il riconoscimento dei costi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
50. 76. Il Governo.

  Dopo il comma 327, inserire il seguente:
  327-bis. All'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica».
52. 32. (Nuova formulazione) Bargero, Tullo, Carrescia, Lorenzo Guerini, Giampaolo Galli, Fiorio, Mazzoli, Borghi, Rossomando, Arlotti, Galperti, Paolo Rossi, D'Ottavio, Senaldi, Baruffi, Schirò, Incerti, Ginefra, Gasparini, Gandolfi, Berretta, Bonaccorsi, Sgambato, D'Incecco, Beni, Ginoble, Giacobbe, Lattuca, Giovanna Sanna, Montroni, Lodolini, Pagani, Giulietti, Bruno Bossio, Marchetti, Becattini, Manzi, Manfredi, Fregolent, Damiano, Morani, Marroni, Ventricelli, Franco Cassano, Casellato, Casati, Censore, Crivellari, Gadda, Iori, Tartaglione, Malpezzi, Iacono, Tentori, Berlinghieri, Carocci, Capone, Ermini, Fabbri, Lavagno, Fusilli, Paola Bragantini, Patrizia Maestri, Peluffo, Petrini, Taricco, Parrini, Scuvera, Carra, Gnecchi, Ferrari, Marco Di Maio, Marantelli, Cova, La Marca, Fedi, Sanga, Cuomo, Martella, Di Lello, Valiante, Terrosi, Luciano Agostini, Sbrollini, Piccoli Nardelli, Preziosi, Cinzia Maria Fontana, Donati, Dallai, Carbone, Romanini, Bergonzi, Lauricella, Famiglietti, Brandolin, Bonomo, Vico, Losacco, Boccuzzi, Bazoli, Cominelli, Prina, Misiani, Lacquaniti, Pisicchio, Portas, Pastorino, Pastorelli, Cenni, Covello, Alberto Giorgetti, Albini, Melilla, Ribaudo, Melilli, Simonetti, Allasia, Rizzetto, Rubinato, Fragomeli, Mongiello.

Pag. 64

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies è aggiunto il seguente:
  «11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti del Fondo di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.
*52-ter. 13. Garofalo.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies è aggiunto il seguente:
  «11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti del Fondo di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.
*52-ter. 27. Latronico, Alberto Giorgetti, Palese, Catalano.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica ed i trasporti cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività Pag. 65propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della Società Rete autostrade mediterranee (RAM) S.p.A. per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per l'anno 2018 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500,000;
   2019: –100.000;
   2020: –100.000.
52-ter. 28. La IX Commissione.

  Dopo il comma 329, inserire il seguente:
  329-bis. Il comma 1 dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
  «1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore».
52-ter. 37. Il Governo.

  Al comma 332, sostituire le parole: fronteggiare il con le seguenti: contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del.
52-sexies. 1. Andrea Maestri, Marcon, Palazzotto, Pastorino, Paglia, Melilla, Gregori, Fassina.

  Dopo il comma 347, inserire il seguente:
  347-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Il comma 4 del presente decreto si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del comma 4, dell'indicatore di spesa di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e del piano di sostenibilità finanziaria come definito dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al precedente periodo».
56. 26. Il Governo.

Pag. 66

  Dopo il comma 347, inserire il seguente:
  347-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
  «9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22, secondo periodo».
56. 27. Il Governo.

  Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
  402-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 ed è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022.
*63. 12. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
  402-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 ed è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022.
*63. 13. Ginoble, Borghi, Fusilli.

  Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
  402-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2018».
63. 16. Sanga, Fragomeli, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 445, inserire il seguente:
  445-bis. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 441 a 445 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
68. 119. Il Governo.

  Al comma 602, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini Pag. 67dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

  Conseguentemente, al comma 614, primo periodo, sostituire le parole da: rimborsando fino alla fine del periodo con le seguenti: che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico.
89. 98. Il Governo.

  Sostituire il comma 671 con il seguente:
  671. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2018»;
   b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti; «31 dicembre 2018». Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.
101-quater. 309. Il Governo.

  Dopo il comma 671, inserire il seguente:
  671-bis. Il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018.
101-quater. 308. Il Governo.

  Dopo il comma 675, inserire il seguente:
  675-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
101-quater. 311. Il Governo.

  Dopo il comma 675, inserire il seguente:
  675-bis. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
101-quater. 312. Il Governo.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

Pag. 68

Allegato 2

(articolo 1, comma 684-bis)
(importi in milioni di euro)

Autorizzazione Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a) Trasporto rapido di massa 62 30 0 135 100 110 110 -20 -90 -100 -100 -100 -90 -47 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera b) Fondo progettazione infrastrutture 0 10 20 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 -10 -20
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera l) Barriere architettoniche 0 0 20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a) Contributi all'ANAS per l'ammodernamento delle infrastrutture 0 0 -40 -90 -70 -110 -100 -19 74 40 78 70 90 57 20
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a) Somme da versare all'ANAS per la presa in carico dei tratti stradali dismessi 0 -10 0 -25 -20 0 0 12 16 8 0 19 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera e) Edilizia residenziale pubblica dei comuni e degli istituti autonomi case popolari -62 -30 0 0 0 0 0 27 0 54 0 11 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a) Contributi alla società Rete ferroviaria italiana Spa 0 0 0 0 -10 0 -10 0 0 0 20 0 0 0 0

102-ter. 71. Il Governo.

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ART. 18.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. Le risorse pari ad euro 5 milioni relative ad iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2018.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
119. 3. Il Governo.

  Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
  33-bis. Le somme iscritte in conto residui nel capitolo 6633 del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti ai sensi della normativa vigente in materia. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
119. 4. Il Governo.

  Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
  33-bis. L'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017 sul capitolo 2368, articolo 8, è destinato nell'esercizio 2017 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
119. 1. Baldelli, Sereni, Luigi Di Maio, Giachetti, Dambruoso, Gregorio Fontana, Fontanelli, Albini, Boccadutri, Paola Bragantini, Brugnerotto, Capodicasa, Cariello, Caso, Castelli, Cenni, Cera, Covello, De Mita, Dell'Aringa, D'Incà, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Galati, Giampaolo Galli, Alberto Giorgetti, Giulietti, Guerra, Guidesi, Latronico, Librandi, Losacco, Marchetti, Marchi, Marcon, Melilla, Melilli, Milanato, Misiani, Monchiero, Palese, Parrini, Pastorino, Pilozzi, Prestigiacomo, Preziosi, Rampelli, Francesco Saverio Romano, Rubinato, Saltamartini, Sorial, Tabacci, Tancredi.