CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 dicembre 2017
928.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (S. 2957, Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 2957, recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo», approvato dalla Camera;
   rilevato che le disposizioni del disegno di legge:
    sono prioritariamente riconducibili alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente», di competenza legislativa statale esclusiva (articolo 117, secondo comma, lett. e), l) ed s), Cost.);
    incidono altresì sulle materie:
     «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», anch'essa di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. r), Cost.);
     «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni ambientali», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
     «turismo» di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   considerato altresì che il provvedimento è finalizzato al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di concessioni demaniali, costituisce un limite alla competenza legislativa regionale (cfr. sentenze n. 157 del 2017, n. 40 del 2017, n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340 del 2010 e n. 233 del 2010);
   preso atto che:
    ai fini dell'adozione dei decreti legislativi è richiesta l'intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 1, comma 4);
    sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (S. 2977, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2977, recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica», approvato dalla Camera;
   richiamati i propri pareri espressi alla IX Commissione Trasporti della Camera nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura, in data 13 settembre 2016 sul nuovo testo della proposta di legge C. 2305 ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati a tale data, e, successivamente, il 6 aprile 2017, sul testo come risultante a seguito dell'approvazione di ulteriori emendamenti in sede referente;
   rilevato che il contenuto del disegno di legge risulta riconducibile, nel suo complesso, alle materie «grandi reti di trasporto» e «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Regolamento della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la consultazione delle autonomie territoriali (articolo 52, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'articolo 15-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91).

TESTO APPROVATO

Art. 1.
(Oggetto).

  1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il presente regolamento disciplina le forme e le modalità con cui la Commissione parlamentare per le questioni regionali procede alla consultazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché di rappresentanti degli enti territoriali.

Art. 2.
(Programmazione dei lavori della Commissione e sessione delle autonomie territoriali).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sede di definizione della programmazione dei lavori, tiene conto delle indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali.
  2. A tal fine, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolge incontri informali con i soggetti di cui al comma 1.
  3. Nell'ambito dei lavori della Commissione, è prevista ogni semestre la convocazione di una sessione dedicata al confronto con le autonomie territoriali su questioni di carattere generale.

Art. 3.
(Esame degli atti assegnati alla Commissione).

  1. La Commissione procede, ogni qual volta lo ritenga opportuno, alla consultazione delle autonomie territoriali, nell'istruttoria per l'attività consultiva di sua competenza.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Commissione:
   a) può richiedere alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alle associazioni di enti locali ed agli enti territoriali di trasmettere i propri rilievi;
   b) può svolgere audizioni dei rappresentanti dei soggetti indicati alla lettera a), anche su loro richiesta.

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Art. 4.
(Segnalazione degli enti territoriali alla Commissione).

  1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, segnalano alla Commissione questioni di rilievo relative a procedimenti legislativi in corso, all'attuazione delle leggi o ad altri ambiti di competenza della Commissione.

Art. 5.
(Trasmissione di atti e documenti).

  1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla Commissione gli atti già approvati che ritengano rilevanti ai fini dell'attività della Commissione.
  2. La Commissione richiede ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, gli atti, i documenti, i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6.
(Pubblicità dei lavori).

  1. Per le sedute di cui all'articolo 2, comma 3, i rilievi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e le audizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), la Commissione prevede idonee forme di pubblicità, individuate nell'ambito di quelle previste dall'ordinamento parlamentare, anche attraverso il sito internet delle due Camere.

Art. 7.
(Collaborazione tra uffici).

  1. L'ufficio di segreteria della Commissione e gli uffici tecnici della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali collaborano ai fini della più efficace attuazione delle forme di informazione e consultazione previste dal presente regolamento.

Art. 8.
(Modifiche al regolamento).

  1. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte da ciascun membro della Commissione.
  2. Le proposte di modifica, accompagnate dalla relazione illustrativa, sono presentate al Presidente della Commissione, che le trasmette agli altri componenti della Commissione medesima e ne dà altresì comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alle associazioni di enti locali.
  3. La discussione e la deliberazione sulle proposte di modifica hanno luogo in sedute della Commissione appositamente convocate con almeno 48 ore di anticipo.