CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 dicembre 2017
928.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-01392 Benamati: Rinvio del completamento della riforma delle tariffe elettriche con riferimento al superamento della progressività delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La X Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ha stabilito che, con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegui le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità e modalità atte a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, e favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, senza determinare impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva;
    a chiusura di un lungo e articolato procedimento di analisi di impatto della regolazione, con la deliberazione 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel, l'Autorità ha disposto l'avvio formale della riforma tariffaria a decorrere dal 1o gennaio 2016, con una gradualità che avrebbe la sua conclusione solo al 1o gennaio 2018, prevedendo due anni di regime transitorio ed ottemperando in tal modo al requisito di gradualità espressamente formulato dal decreto legislativo n. 102 del 2014;
    dal 1o gennaio 2017 è entrata a regime la nuova struttura delle tariffe di rete relative a trasmissione, distribuzione e misura, caratterizzata dal completo superamento della progressività e dalla completa aderenza delle tariffe ai costi dei relativi servizi. Resta invece da completare, in occasione del prossimo aggiornamento tariffario di fine 2017, il superamento della progressività delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali, previsto al 1o gennaio 2018, sulla base del già menzionato percorso di gradualità;
    il 2 novembre 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella segnalazione n. 733/2017/l/eel al Governo e al Parlamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa al completamento della riforma delle tariffe applicabili alle utenze elettriche domestiche relativamente alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, ha comunicato lo stato di avanzamento delle attività che dal 2015 sta svolgendo per attuare la riforma delle tariffe elettriche (tariffe di rete e componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema) applicabili ai clienti domestici;
    nella citata segnalazione, l'Autorità evidenzia che per alcuni dei benchmark di clienti considerati, rappresentativi di un numero significativo di clienti domestici con consumi bassi o medio bassi, il completamento della riforma tariffaria così come originariamente previsto dall'Autorità relativamente agli oneri generali determinerebbe un aggravio di spesa o la sostanziale invarianza della stessa, mentre per la restante quota di grandi consumatori domestici la riforma comporterebbe sensibili risparmi;Pag. 150
    tuttavia, l'Autorità segnala che l'adozione delle disposizioni relative in particolare alla revisione del meccanismo di agevolazioni per le imprese energivore stabilita dall'articolo 19 del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», approvato in via definitiva dalla Camera l'8 novembre 2017, e finalizzata ad adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, potrebbe tradursi in una concentrazione di interventi nel primo trimestre dell'anno 2018 con impatto tariffario sui clienti domestici;
    va ricordato che il medesimo articolo contiene, al comma 1, una disposizione di carattere generale volta a destinare automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi successivi dell'articolo stesso, almeno il 50 per cento delle risorse derivanti dalle riduzioni per gli anni 2017-2019, della componente tariffaria A3, destinata alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma non è chiaro se e in quale misura i risparmi siano già scontati nella stima della spesa annua attuale sostenuta dai clienti domestici contenuta nella citata segnalazione;
    nel contempo è in sede attuativa il provvedimento del Ministro dello sviluppo economico di revisione della disciplina del bonus sociale elettrico e gas, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), volto a migliorare il coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati,

impegna il Governo

ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a individuare gli obiettivi da privilegiare nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria e ad indicare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'opportunità di rinviare di un anno il completamento della riforma inerente le componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici, in modo da assicurare gradualità nell'applicazione delle variazioni tariffarie.
(8-00281) «Benamati, Scuvera, Becattini, Donati, Camani, Taranto, Montroni, Vico, Impegno, Tentori, Cani, Senaldi, Bargero, Arlotti, Peluffo».

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ALLEGATO 2

7-01393 Crippa: Revisione della riforma relativa al superamento della struttura progressiva delle tariffe elettriche.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La X Commissione,
   premesso che:
    con l'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 il Parlamento ha dato mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità;
    l'Autorità ha stabilito che la fase di transizione della riforma delle tariffe si dovrà concludere entro il 1o gennaio 2018, con il superamento della progressività delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali;
    nell'ambito delle componenti della tariffa elettrica rientrano sia le tariffe di rete sia le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che comprendono anche gli incentivi necessari a far raggiungere al nostro Paese gli obiettivi europei di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili;
    già l'analisi dell'impatto della regolazione della stessa Autorità mostrava come, con la rimodulazione delle tariffe, i consumatori più deboli, che tendenzialmente rientrano sodo la media del consumo nazionale, avrebbero visto la loro bolletta crescere per effetto del nuovo calcolo delle tariffe, che di fatto diventavano regressive;
    un recente studio pubblicato dal Gestore dei servizi energetici riporta che, nel 2016, le attività di promozione della sostenibilità gestite dalla stessa società si siano tradotte in un investimento per famiglie e imprese di 16,1 miliardi di euro, l'1 per cento del Pil nazionale, e la famiglia tipo ha contribuito a questo investimento con circa 136 euro, a fronte di una spesa energetica annua di circa 2.600 euro;
    la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», all'articolo 1, commi 75 e 76, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotti entro 180 giorni dal 29 agosto 2017 un provvedimento che integri e riveda l'attuale disciplina del bonus sociale elettrico e gas, nel senso di un auspicato rafforzamento dell'intensità compensativa dello strumento;
    nelle more del processo di riforma degli oneri tariffari, la modifica dell'agevolazione per gli energivori di cui all'articolo 19 della legge europea 2017 recentemente approvata dalla Camera dei deputati in via definitiva, implicherà un incremento ulteriore degli oneri tariffari pari a circa 900 milioni di euro l'anno per arrivare a impegnare 1500 milioni di euro;
    tale aumento, come si evince dalla segnalazione al Governo e al Parlamento da parte dell'Autorità dell'energia elettrica, gas e servizi idrici, aggraverà ulteriormente l'incremento delle bollette dei clienti domestici con consumi più bassi, arrivando a incidere per quasi il 9 per cento per chi consuma meno di 1500 Pag. 152kWh all'anno, contro una media nazionale di 2700,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa adottando ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, volta a rivedere l'ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici, anche alla luce delle recenti modifiche normative apportate dalla legge europea 2017, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa agli utenti domestici.
(8-00282) «Crippa, Vallascas, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati».

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ALLEGATO 3

5-12878 Galgano: Prospettive produttive dell'Azienda Iosa Carlo s.r.l.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Iosa Carlo s.r.l. risulta, così come peraltro noto, aver presentato in data 28 giugno 2017 la domanda di concordato preventivo «in bianco» chiedendo e ottenendo l'assegnazione del termine di 120 giorni per il deposito della proposta concordataria. Su istanza della stessa società ricorrente, tale termine è stato prorogato al 29 gennaio 2018, data entro la quale la Iosa Carlo S.r.l. dovrà depositare la proposta concordataria.
  Sentito a riguardo il Ministero della Giustizia, lo stesso riferisce che il tribunale fallimentare di Terni non ha disposto alcun sequestro conservativo dei beni della società ricorrente.
  Risulta piuttosto che, sul terreno penale, il Giudice per le indagini preliminari di Temi, su richiesta del pubblico ministero, ha adottato in data 16 giugno 2017 un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di euro 4.447.304,00 quale profitto dei reati di omesso versamento di ritenute e di IVA.
  Quanto all'istanza di autorizzazione all'affitto dell'azienda presentata dalla società Iosa, con decreto del 13 ottobre 2017 il tribunale fallimentare ha adottato un provvedimento di rigetto in ragione dell'attuale assoggettamento (per stessa prospettazione della società istante) di una parte dei beni aziendali al sequestro preventivo di natura penale.
  Nell'emettere il predetto decreto, peraltro, il Tribunale fallimentare ha precisato che è fatta salva la possibilità di riproporre la summenzionata istanza laddove siano rimosse le condizioni ostative all'affitto dell'azienda.
  La procura della Repubblica di Terni, dal canto suo, ha chiarito che, al fine di garantire continuità aziendale della società, restituiva i conti correnti sequestrati conferendo facoltà all'amministratore di movimentarli mentre permane il vincolo su altri beni aziendali.
  Infine da ultimo la citata Amministrazione precisa, che allo stato non risultano pervenute istanze di fallimento nei confronti della Iosa Carlo s.r.l.
  Sull'aspetto debitorio, legato certamente anche al generale stato di crisi economica del Paese, la società in questione risulta essere creditrice insinuata al passivo della Lucchini di Piombino in AS, per l'importo complessivo di euro 1.780.785,62 (imponibile euro 1.471.723,65 ed IVA al 21 per cento pari a euro 309.061,97).
  Sentito a riguardo il Commissario Straordinario della procedura del Gruppo Lucchini, lo stesso ha informato che è prevista l'effettuazione di un primo riparto ai creditori chirografari, qual è la società in questione, nel marzo del prossimo anno.
  Allo stato, lo stesso Commissario può prevedere un pagamento complessivo di almeno il 10 per cento del credito vantato, pari ad euro 178.079.
  Relativamente alla situazione occupazionale, sentito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quest'ultimo ha informato che ad oggi, le parti sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali, né è pervenuta alcuna segnalazione al riguardo.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico, infine, nel confermare che a tutt'oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito alle tematiche descritte dà, tuttavia, la propria disponibilità qualora richiesta, a trattare le problematiche emerse.

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ALLEGATO 4

5-12881 Civati: Eliminazione degli incentivi per gli impianti con produzione inferiore a 1 MW.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli On.li interroganti espongono, tra l'altro, le criticità ambientali connesse agli impianti idroelettrici di piccola taglia (di potenza inferiore ad 1 MW) che porterebbero danni al territorio e vantaggi solo per i produttori beneficiari degli incentivi per le rinnovabili, chiedendo infine di abrogare la pubblica utilità e gli incentivi al minidroelettrico.
  Al riguardo, premetto che il tema sollevato è stato oggetto di un primo confronto nei giorni scorsi tra i vertici del Ministero dello sviluppo economico (la Vice Ministra Bellanova) e numerosi comitati rappresentanti delle aree montane in particolare del bellunese, della Valle d'Aosta, della Valtellina e di zone del Trentino e del Friuli. In quell'occasione sono state sentite le ragioni e le richieste di tali comitati – in sostanza sovrapponibili a quelle esposte dagli Onorevoli interroganti – e il rappresentante di vertice del Ministero ha dato mandato agli Uffici competenti di continuare a lavorare sul tema, per proseguire nel confronto.
  In termini giuridico-formali, vorrei chiarire che, la produzione di energia da fonte rinnovabile è considerata oggi dalla legge di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti, in considerazione del fatto che l'impiego di fonti energetiche rinnovabili costituisce una delle principali leve per la decarbonizzazione del settore energetico, impegno formalmente assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120 (concernente «Ratifica ed 5 esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), e più recentemente ribadito con gli accordi della COP 21 di Parigi.
  Ne consegue che, l'intervento prospettato dagli interroganti – ossia, abrogare il carattere di pubblica utilità per gli impianti idroelettrici – potrebbe costituire un passo indietro rispetto all'attuale quadro normativo, oltre che integrare sul piano formale una possibile violazione o incoerenza rispetto ai predetti obblighi internazionali.
  Rispetto ai nuovi target nazionali in materia di rinnovabili elettriche (oggi fissati dalla SEN al 55 per cento al 2030), l'apporto da idroelettrico di piccola taglia è obiettivamente limitato dalle ridotte dimensioni degli impianti ma è comunque utile, soprattutto se pensiamo che il target al 2030 sarà poi seguito da un target ancora più elevato al 2050, in cui la Road Map proposta dall'Europa arriva ad una quasi totale decarbonizzazione della generazione elettrica. Anche per la richiesta di rinunciare del tutto a valorizzare il potenziale residuo del mini idro, pertanto, dovrebbe parallelamente porsi il tema di una revisione dei target stessi.
  Faccio ancora presente che, i meccanismi di incentivazione realizzati dal Mise sostengono esclusivamente gli impianti già muniti di titolo di concessione e di autorizzazione, rilasciati da Regioni o enti locali.
  È quindi in queste fasi – connesse alla programmazione dell'uso delle risorse idriche e alla valutazione dell'impatto del singolo progetto proposto alle autorità Pag. 155competenti – che occorre verificare la fattibilità degli impianti e la compatibilità degli stessi con gli altri usi dell'acqua, con le esigenze di tutela dei corsi d'acqua, dell'ambiente e delle altre attività economiche connesse all'acqua.
  Ritengo che si potrà eventualmente migliorare il quadro normativo in materia territoriale-ambientale o definire delle Linee Guida specifiche che rafforzino l'efficacia di queste fasi, ma eliminare del tutto i regimi di sostegno sembra un rimedio eccessivamente drastico, come se non vi fossero oggi nell'ordinamento, strumenti preventivi di misurazione degli impatti ambientali delle opere.
  Per quanto riguarda il livello dell'incentivazione, la parte condivisibile di quanto affermato nell'atto in parola è che esiste indubbiamente un nesso tra incentivi elevati e pressione dei progetti sui territori, come già si è visto nel caso del fotovoltaico, e questo non aiuta i territori a gestire al meglio il processo di crescita delle installazioni. Al riguardo, considerando da un lato il target elevato del 55 per cento e dall'altra la necessità di contenere l'impatto degli incentivi stessi sulle bollette elettriche, i futuri incentivi per le energie rinnovabili dovranno essere maggiormente orientati verso tipologie impiantistiche più efficienti, essere più contenuti e stimolare alla riduzione dei costi, in particolare i piccoli impianti che oggi godono ancora di un livello di sostegno elevato.
  Con il decreto oggi in lavorazione, che coprirà il periodo fino al 2020, sarà attuata questa revisione degli incentivi e rafforzati gli stimoli verso l'efficienza, anche per i piccoli impianti. L'elaborazione del citato decreto può costituire occasione per rivedere anche le regole d'accesso agli incentivi alla luce delle Linee Guida europee sugli Aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia e delle indicazioni contenute nella Strategia Energetica nazionale 2017 (SEN).
  In ogni caso, gli incentivi continuerebbero ad essere indirizzati solo ad impianti autorizzati e muniti di concessione, dunque, dotati di requisiti progettuali tali da garantire la tutela dei corsi d'acqua ed in particolare l'assenza di prelievi aggiuntivi da corsi d'acqua. Già con l'ultimo DM 23 giugno 2016 si subordinava l'ammissibilità degli incentivi per tale settore alla presentazione da parte dell'istante di una specifica attestazione dell'Autorità competente che accertasse o confermasse che il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti per il corso d'acqua interessato in attuazione della direttiva europea sulle acque.

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ALLEGATO 5

5-12928 Benamati: Stato di attuazione del capacity market.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante circa lo stato di attuazione del capacity market – mercato delle capacità – voglio innanzitutto mettere in evidenza che questo nuovo mercato rientra tra gli strumenti che si intende rendere operativi a breve per garantire l'adeguatezza del parco di generazione elettrica nel medio-lungo termine; si è in attesa di varare le prime aste per l'approvvigionamento di capacità nel 2018.
  Difatti il documento finale della Strategia Energetica Nazionale 2017 sviluppa adeguatamente le motivazioni ed il contesto di riferimento, evidenziando come i meccanismi di remunerazione della capacità si inseriscano in un quadro più ampio di interventi finalizzati a rendere i mercati dell'energia elettrica più efficienti, integrati a livello europeo e adeguati a gestire, in sicurezza, gli effetti della transizione ad un sistema energetico decarbonizzato, in linea con quanto previsto dal Clean Energy Package attualmente in discussione.
  La disciplina italiana sul capacity market è stato notificata nei mesi scorsi dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea – e segnatamente alla DG COMP –, dopo una lunga fase di interlocuzione tecnica (la così detta pre-notifica) con gli uffici europei. Il dialogo da un punto di vista tecnico può considerarsi concluso, per cui la decisione della Commissione Europea è attesa all'inizio del prossimo anno.
  Così come ricordato dall'Onorevole interrogante, anche il Clean Energy Package interviene sul tema dei meccanismi di remunerazione della capacità, con l'obiettivo (peraltro condivisibile) di assicurare che il ricorso a tali meccanismi da parte dei Paesi membri che ritengano necessario farlo non abbia effetti distorsivi sul mercato integrato dell'energia elettrica.
  Da questo punto di vista la proposta italiana sembra quella più in linea con i criteri di trasparenza, concorrenza e neutralità tecnologica, di particolare considerazione da parte della Commissione UE, e tipici di una logica di mercato.
  Tra le disposizioni della proposta di Regolamento UE nella sua attuale versione vi è anche l'obbligo, a partire dal 31 dicembre 2025, di non ammettere ai benefici dei meccanismi di remunerazione della capacità gli impianti di generazione di futura realizzazione che presentino emissioni superiori a 550 gr/kWh di CO2.
  Voglio precisare che su quest'ultimo aspetto il dibattito a livello europeo è ancora aperto; come è noto, la posizione dell'Italia sulla proposta in Europa è in linea con quanto rappresentato nella Strategia Energetica Nazionale che ha già programmato il phase out della generazione nazionale a carbone nel 2025.

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ALLEGATO 6

5-12929 Crippa: Situazione e prospettive della società Piaggio Aero Industries Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo al Question Time formulato rammentando che il 19 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, ha deliberato, con decreto, la possibilità dell'esercizio dei poteri speciali della golden power in relazione al procedimento concernente l'operazione di cessione, da parte della società Piaggio Aero Industries Spa, alla Società PAC Investment S.A, del ramo di azienda EVO, anche in connessione al piano industriale e finanziario 2017-2021 della predetta società Piaggio Aero – Settore difesa e sicurezza nazionale.
  In ragione della rilevanza dell'operazione per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, il decreto dispone l'esercizio di poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni, al fine di assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
  In merito agli asset relativi ai velivoli militari (P1HH e P2HH) non risulta, allo stato, che gli stessi siano oggetto di alcuna cessione.
  Inoltre, è allo studio una ipotesi di cessione dell’asset riguardante i velivoli civili di Piaggio (P180) su cui il Governo comunque si sta attivando per valersi dei predetti poteri a cui l'eventuale acquirente dovrà sottostare, al fine della salvaguardia di un settore ad alta intensità tecnologica che ha valenza strategica per la sicurezza nazionale.
  Sarà cura del Governo aggiornare tale nota qualora intervenissero nuovi sviluppi.

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ALLEGATO 7

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)487).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali (COM(2017)494).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)487) e la comunicazione «Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali» (COM(2017)494);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   premesso che:
    l'Unione europea tuttora è la principale fonte e, allo stesso tempo, la prima destinazione mondiale di investimenti esteri diretti (IED). In base ai dati OCSE, nel 2016 gli IED in entrata nell'Unione europea hanno raggiunto 538 miliardi di dollari; negli ultimi anni, sono in particolare cresciuti gli investimenti provenienti dalla Cina;
    in Europa, particolarmente attrattiva per i cosiddetti fondi sovrani – la cui disponibilità finanziaria è in gran parte concentrata nel continente asiatico e nell'area medio-orientale – per la qualità e l'elevato valore aggiunto del suo tessuto produttivo, sono emerse diffuse preoccupazioni in diversi Stati membri, tra cui l'Italia, per i rilevanti risvolti politico-strategici di questo fenomeno;
    peraltro, a livello internazionale, diversi Paesi, quali Australia, Canada, Cina, India, Giappone, Russia e Stati Uniti, hanno istituito e utilizzano meccanismi di controllo degli IED; allo stesso tempo, alcune istituzioni internazionali, quali il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), hanno redatto norme che indirizzano l'attività dei fondi sovrani con iniziative di tipo soft (codici di condotta o best practice), di carattere non cogente, basate sulla volontaria adesione delle parti interessate;
    secondo la Commissione europea, un intervento legislativo per disciplinare la materia a livello europeo sarebbe necessario e urgente in considerazione del notevole incremento di casi in cui investitori stranieri, e in particolare fondi sovrani, cercano di acquisire attività strategiche che permettono loro di controllare o influenzare imprese europee le cui attività sono cruciali per la sicurezza e l'ordine pubblico. Tra queste, vi sono attività connesse al funzionamento o alla fornitura di tecnologie, infrastrutture e fattori produttivi cruciali o informazioni sensibili;Pag. 159
    diversi Stati membri, tra cui l'Italia, già dispongono di normative recanti sistemi di controllo degli IED; non esiste, invece, a livello UE, un quadro giuridico completo che affronti organicamente la materia, motivo per il quale la Commissione europea, anche su sollecitazione dell'Italia, ha proposto di istituirlo;
    gli investimenti esteri diretti sono parte integrante della politica commerciale comune, settore nel quale l'Unione europea ha competenza esclusiva, ai sensi degli articoli 3 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fermo restando che, come precisato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, l'azione dell'UE non può precludere agli Stati membri di controllare gli IED per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Il quadro proposto non impone agli Stati membri di adottare un meccanismo di controllo, non descrive in maniera esaustiva le caratteristiche sostanziali o procedurali che i meccanismi di controllo devono presentare, ma stabilisce soltanto una serie di requisiti essenziali comuni per i meccanismi di controllo degli IED degli Stati membri, né definisce una nozione di controllo puntuale;
    la novità più significativa della proposta di regolamento consiste nel riconoscere alla Commissione europea la facoltà di controllare gli IED che potrebbero incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In particolare, la Commissione europea può emettere un parere destinato agli Stati membri in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE,

  con le seguenti osservazioni:
   a) premesso che appare meritorio l'impegno della Commissione europea di affrontare un fenomeno in rapidissima crescita e in grado di alterare in misura decisiva gli assetti e gli equilibri economici e finanziari internazionali, occorre, tuttavia, valutare se in una materia nella quale la competenza dell'Unione europea è così ampia non sia più opportuno un intervento maggiormente incisivo di quello prospettato, che potrebbe, invece, risultare troppo cauto;
   b) considerato che la trasparenza è essenziale per una corretta valutazione del possibile impatto degli investimenti esteri sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, è auspicabile un intervento dell'UE finalizzato ad accertare senza margini di dubbio la proprietà ultima dell'investitore;
   c) posto che la nozione di «controllo» proposta appare eccessivamente ampia e generica in quanto comprensiva di diverse tipologie di situazioni, sostanzialmente riproducendo le casistiche attualmente riscontrabili nelle legislazioni dei diversi Stati membri, occorre valutare se non sia più opportuno prospettare una graduazione delle misure attivabili in ragione delle diverse forme di controllo ammesse;
   d) con riferimento alla facoltà della Commissione europea, prevista dall'articolo 9 della proposta di regolamento, di emettere un parere allo Stato membro in cui uno IED è in programma o è stato realizzato, sembrerebbe più opportuno prevedere che la Commissione europea possa attivarsi non solamente d'ufficio, ma anche su richiesta di uno Stato membro;
   e) nella logica di un rafforzamento dei poteri della Commissione europea e di una maggiore uniformità e coerenza di indirizzi in materia, occorre valutare se non sia più opportuno rafforzare l'efficacia dei pareri espressi dalla Commissione europea che, allo stato, invece, possono essere ignorati dagli Stati membri, salvo l'obbligo di spiegare le ragioni per le quali Pag. 160non abbiano ritenuto di adeguarsi. Una volta acquisite tali ragioni, infatti, la Commissione europea non sembra disporre di ulteriori strumenti di intervento;
   f) nella stessa logica, non sembra accoglibile la richiesta, avanzata in sede negoziale da alcuni Stati membri, per cui obbligatoriamente la Commissione europea sarebbe tenuta a presentare uno studio d'impatto completo sulle proposte prima di proseguire l'iter dei negoziati, in quanto ciò potrebbe comportare un appesantimento eccessivamente oneroso, suscettibile di rallentare eventuali azioni che la Commissione europea dovesse assumere;
   g) in merito all'obbligo posto in capo agli Stati membri di notificare i propri meccanismi di controllo e di inviare una relazione annuale alla Commissione europea, potrebbe risultare opportuno prevedere la trasmissione di tali informazioni anche al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di consentire loro di acquisire utili elementi per eventuali modifiche alla legislazione europea in materia;
   h) fermo restando che, in ogni caso, è auspicabile che si pervenga in materia ad una regolamentazione comune a livello internazionale, condivisa con i Paesi terzi e non limitata all'ambito europeo, è essenziale garantire effettive condizioni di reciprocità intervenendo su quei Paesi che attualmente pongono ostacoli agli investimenti diretti di provenienza dall'UE.

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ALLEGATO 8

Parere parlamentare sul Programma di utilizzo, per l'anno 2017, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (Atto n. 481).

RIFORMULAZIONE DELLA RELAZIONE TRASMESSA AL PARLAMENTO

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ALLEGATO 9

Parere parlamentare sul Programma di utilizzo, per l'anno 2017, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (Atto n. 481).

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato l'atto del Governo recante: «Programma di utilizzo per l'anno 2017 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale»;
   ricordato che nel parere espresso sul Programma di utilizzo relativo al 2013 (Atto del Governo n. 34/2013) la Commissione aveva sollecitato il Governo a presentare i documenti relativi agli anni successivi entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;
   valutate positivamente le attività programmate nel 2017 e, in particolare, l'acquisizione di servizi specialistici per la gestione e la diffusione del Piano Industria 4.0, con particolare riguardo supporto per i pareri resi dal Ministero su interpelli relativi alle attività in materia di iper e super ammortamento e di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
   sottolineato che lo stanziamento iniziale 2016, pari a 105.994 euro, è stato utilizzato per complessivi 80.342,25, euro registrando quindi un'economia di gestione di 25.651,75 euro;
   ricordato che nel parere favorevole approvato dalla X Commissione, nella seduta del 15 novembre 2016, sul Programma di utilizzo per l'anno 2016, sono state formulate due osservazioni: la prima volta a sottolineare l'opportunità che il Governo utilizzasse completamente per l'anno 2016 lo stanziamento di 105.994 euro previsto ai fini dello svolgimento di studi e ricerche nell'ambito della politica industriale; la seconda volta a prevedere un incremento per il 2017 degli stanziamenti per lo svolgimento di studi e ricerche, considerata la loro importanza nella determinazione di scelte motivate e lungimiranti nell'ambito della politica industriale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   a) sarebbe opportuno utilizzare completamente per l'anno 2017 lo stanziamento di 101.632 euro previsto ai fini dello svolgimento di studi e ricerche nell'ambito della politica industriale.