CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 dicembre 2017
928.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (Atto n. 474).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in discussione è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;
    in particolare, l'articolo 5 della legge richiamata delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla semplificazione e al riordino della vigente disciplina in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali;
    il provvedimento, come si desume dalla relazione illustrativa, è diretto ad armonizzare e razionalizzare la normativa relativa ai controlli in materia di produzione biologica e contro le frodi alimentari, al fine di meglio tutelare i consumatori e di rimuovere gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. Ulteriore obiettivo perseguito dallo schema di decreto legislativo è quello di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, in modo da evitare duplicazioni di procedimenti e verifiche;
    in tale ambito, sono, tra l'altro, previste sanzioni amministrative pecuniarie, volte a rendere tale sistema di controlli più cogente ed efficace;
    contestualmente alla delega di cui all'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, attraverso il provvedimento in discussione si dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), relativa alla disciplina sanzionatoria di atti normativi dell'Unione europea;
    nello specifico, il sistema sanzionatorio delineato dal provvedimento è diretto a rendere più efficace l'apparato normativo previsto a garanzia dell'adempimento degli obblighi degli organismi di controllo e degli operatori del settore biologico previsto dal Regolamento n. 834 del 2007 (articoli da 27 a 31), nonché dal Regolamento n. 889 del 2008 (articoli 63 e seguenti), fondato su misure amministrative interdittive;
    tali sanzioni non sono di natura penale, bensì amministrativo-pecuniaria, fatte salve, in ottemperanza alle disposizioni della legge delega, le norme penali vigenti («salvo che il fatto costituisca reato»);
    come precisato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo individua esclusivamente condotte, diverse da quelle di rilevanza penale, corrispondenti a violazioni di obblighi connessi, da un lato, «ad un efficace svolgimento dell'azione di controllo da parte degli organismi preposti» e, dall'altro, «ad un corretto assoggettamento a tale azione da parte degli operatori del settore»;Pag. 14
  ritenuto che il provvedimento in esame completa il quadro di riforma delineato dalla proposta di legge Fiorio C. 302, approvata in prima lettura dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, con la quale i forniscono nuovi strumenti innovativi per incentivare lo sviluppo e la competitività della produzione agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;
   considerato con favore che in sede di Conferenza Unificata è stata raggiunta un'intesa il 26 ottobre 2017, poi, integrata, nelle proposte emendative, il 24 novembre 2017;
   ritenuto, al riguardo, particolarmente apprezzabile quanto stabilito nella Conferenza unificata con riferimento ai requisiti richiesti agli organismi di controllo, laddove si richiede che gli stessi non possano detenere, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo;
   considerato, tuttavia, opportuno escludere dall'aggiunta richiesta dalla Conferenza Unificata le associazioni di operatori che non abbiano fine di lucro, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette;
   rilevato che:
    l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, identificandolo nella regolazione del sistema dei controlli e di certificazione, senza far riferimento alla disciplina del sistema sanzionatorio configurato dagli articoli 8 e seguenti;
    l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, alla lettera e), reca la definizione di «organismo di controllo», tale ritenendosi un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica, conformemente alle disposizioni del Regolamento n. 834 del 2007;
    il Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 27 luglio 2017, rileva che tale nozione differisce, in parte, da quella prevista dalla lettera p) del richiamato Regolamento, che, nel riferirsi ad attività «nel settore della produzione biologica», ha una portata più generale ed onnicomprensiva;
    nel caso di specie, appare condivisibile una definizione più dettagliata come quella riportata all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo;
    al fine di scongiurare eventuali dubbi interpretativi in merito all'ambito di applicazione della norma e all'eventuale contrasto della stessa con la normativa europea, appare comunque necessario limitare le definizioni a quelle strettamente necessarie, escludendo quelle già contenute, in una identica formulazione, nel Regolamento n. 834 del 2007 e sopprimendo, conseguentemente, le lettere d), f) e g) dell'articolo 2;
   ritenuto che:
    l'articolo 3 delinea le modalità in base alle quali lo Stato italiano organizza il sistema di controllo, prevedendo che le attività di autorizzazione e vigilanza vengano assegnate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), mentre quelle di vigilanza e controllo siano attribuite al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
    la norma determina il rischio di sovrapposizioni nello svolgimento delle predette attività;
   considerato che:
    l'articolo 4 del provvedimento definisce i requisiti degli organismi di controllo, disponendo, al comma 1, che gli enti, che devono essere accreditati in conformità della norma UNI, CEI, EN 17065:2012, devono presentare istanza di autorizzazione al Ministero nella quale devono specificare, tra l'altro, le misure Pag. 15che intendono applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;
    tale disposizione risulta di difficile comprensione, dal momento che le misure da applicare devono essere tassativamente indicate con atto normativo primario o di rango secondario e sono, comunque, indicate nelle disposizioni successive, non potendosi, in tale ambito, configurare alcun margine di discrezionalità da parte dell'organismo di controllo;
    risulta, pertanto, necessario modificare il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, in modo da sostituire il riferimento alle misure che l'organismo di controllo intende applicare con quello alle procedure che l'organismo stesso intende seguire in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;
   valutato che:
    l'articolo 5 chiarisce le modalità in base alle quali l'attività di controllo viene svolta dagli organismi delegati allo scopo;
    in particolare, nello svolgimento dell'attività di controllo gli organismi svolgono ispezioni per accertare la corrispondenza dell'attività al metodo di produzione biologico. In caso positivo, rilasciano certificazioni; in caso negativo, accertano infrazioni, irregolarità e inosservanze, adottando le corrispondenti misure (comma 3);
    le infrazioni sono «inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizzano per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e dell'affidabilità dell'operatore» (comma 4). In caso di accertamento di una o più infrazioni l'organismo di controllo dispone la sospensione della certificazione per una o più attività o l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. La sospensione comporta il divieto per l'operatore di porre in commercio i prodotti interessati con indicazioni riferite al biologico, nonché l'eliminazione dei riferimenti relativi alla produzione biologica per i prodotti già immessi nel mercato. L'esclusione comporta, invece, il ritiro del documento giustificativo e la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi nel mercato (comma 5). A tale riguardo, dovrebbe essere meglio precisato l'ambito di applicazione della disposizione, prevedendo che la sospensione della certificazione ovvero l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo siano riferite ai soli prodotti non conformi;
    i commi 6 e 8 del medesimo articolo 5 definiscono, inoltre, rispettivamente, le irregolarità, tali considerandosi le «inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto, ma non la conformità del processo di produzione» e che si «caratterizzano per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa», e le inosservanze, che corrispondono, invece, ad infrazioni di «lieve entità»;
    il sistema sanzionatorio delineato dall'articolo in discussione come ben evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere già richiamato, presenta alcuni profili di criticità: in primo luogo, la definizione di «inosservanza» contenuta nel comma 8, non trovando corrispondenza alcuna nell'articolo 30 del Regolamento n. 834 del 2007, potrebbe essere foriera di dubbi interpretativi, inficiando la chiarezza del dettato normativo; in secondo luogo, per le irregolarità non è contemplato, diversamente da quanto previsto per le inosservanze, alcun meccanismo di diffida, che invece appare opportuno inserire anche per garantire il principio di proporzionalità di cui all'articolo 30 del Regolamento n. 834 del 2017;
    dovrebbe, inoltre, essere chiarito se le misure di carattere sanzionatorio individuate Pag. 16dall'articolo 5, conseguenti all'accertamento di infrazioni, irregolarità o inosservanze, si possano o si debbano cumulare con le sanzioni di carattere pecuniario previste dal successivo articolo 10, queste ultime adottate, non dagli organismi di controllo, bensì, ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;
   valutato altresì che:
    le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), possono risultare applicabili solo successivamente alla piena operatività del Sistema informativo biologico (SIB);
     all'articolo 7, comma 1, del provvedimento, sarebbe opportuno prevedere che il Ministero proceda alla sospensione dell'autorizzazione solo dopo aver richiamato l'organismo di controllo al rispetto degli adempimenti previsti, in caso di violazioni non reiterate e di lieve entità, assegnando un termine di trenta giorni per adempiere;
    al comma 5 del medesimo articolo, appare, inoltre, necessario indicare la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione. Appare, inoltre, opportuno, in caso di revoca dell'autorizzazione, prevedere che i soggetti che abbiano rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possano esercitare tali funzioni né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni;
    al comma 6, è opportuno specificare i casi in cui opera il divieto di presentazione di nuova richiesta di autorizzazione prima del trascorrere dei tre anni dalla pubblicazione, dal momento che in alcune ipotesi, come quelle indicate all'articolo 4, comma 6, lettere a), limitatamente all'assenza di conflitti di interesse dei propri rappresentanti, b), c), e d), il rilascio dell'autorizzazione dovrebbe essere indipendente dal trascorrere del tempo previsto e legato alla sola attuazione del requisito;
   osservato che:
    l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo per l'inosservanza degli obblighi cui sono tenuti. Le sanzioni sono applicate solo a chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale). Le violazioni consistono in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie di entità decrescente in ragione della gravità delle violazioni;
    in particolare, un primo catalogo di violazioni da parte degli organismi di controllo, individuate dal comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, mentre le violazioni previste dai commi 2 e 3, sono punite, rispettivamente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro e con quella da 1.000 a 6.000 euro;
    come rilevato dal Consiglio di Stato nel citato parere, andrebbe valutata la possibilità di estendere le sanzioni amministrative pecuniarie anche agli organismi di controllo e non solo a coloro che rivestono «funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione» e dovrebbe essere, altresì, valutata l'opportunità di riconsiderare l'entità delle sanzioni in questione, che, data la loro tenuità, potrebbero risultare prive di effetti deterrenti;
    compatibilmente ai criteri generali di cui all'articolo 32 della legge delega (legge n. 234 del 2012), le sanzioni amministrative previste dall'articolo in esame dovrebbero, quindi, essere opportunamente ricalibrate, incrementando la loro entità per ciascuna delle condotte contemplate, rispettivamente, ai commi da 1 a 3;
    quanto all'eventuale applicazione, nella direzione indicata dal Consiglio di Stato, delle sanzioni amministrative direttamente Pag. 17a carico degli enti, piuttosto che esclusivamente a carico delle persone fisiche che rivestono funzioni di controllo, rappresentanza e direzione degli organismi di controllo, l'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 già prevede, in via generale, un obbligo solidale dell'ente ai fini del pagamento della sanzione. L'articolo 8, inoltre, fa salva l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione (articolo 7) nei confronti dei predetti organismi,
   osservato altresì che
    l'articolo 10 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori, in misura crescente in ragione della gravità della violazione commessa;
    anche in questo caso, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel più volte richiamato parere, emerge la particolare tenuità delle sanzioni previste, in particolare nei limiti minimi. Ciò parrebbe costituire un incentivo all'elusione o alla violazione delle prescrizioni imposte agli operatori del settore biologico, specie «se raffrontate ai costi da sostenere per garantire l'autenticità della filiera produttiva»;
   considerato che:
    l'articolo 11 individua il titolare all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne individua il procedimento di applicazione, prevedendo che l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni sia il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole (comma 1);
    nell'ipotesi che più violazioni della stessa disposizione (commesse dagli organi di controllo o dagli operatori) siano commesse, anche in tempi diversi, con più azioni e omissioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, si prevede l'applicazione della disciplina del reato continuato dettata dal codice penale (articolo 81), applicandosi la sanzione pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (comma 2);
    la legge n. 689 del 1981, legge di riferimento sulle sanzioni amministrative, prevede l'applicazione della disciplina del reato continuato, e quindi del cumulo giuridico delle pene, soltanto in relazione ad illeciti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 8, secondo comma);
    come rilevato dal parere del Consiglio di Stato, andrebbero, quindi, valutate le conseguenze della mancanza di una specifica delega in tal senso da parte del legislatore; ciò, in relazione alla possibile applicazione, nei casi indicati, della disciplina del cumulo materiale delle pene, meno favorevole al trasgressore. La Corte costituzionale (ordinanza n. 270/2015), infatti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, legge n. 689 del 1981, ha ritenuto nella legittima discrezionalità del legislatore configurare un particolare trattamento sanzionatorio per le sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie;
    per tali ragioni, appare necessario sopprimere la disposizione contenuta al comma 2 del predetto articolo 11;
    il medesimo articolo, inoltre, al comma 3, rinvia per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni alla disciplina della legge n. 689 del 1981 e delle relative norme di attuazione, non specificando, tuttavia, a quali disposizioni della citata legge si fa espresso rinvio;
   considerato infine che:
     l'allegato 2, al punto a), richiede, in merito ai requisiti di adeguatezza delle strutture delle risorse strumentali, che l'organismo di controllo debba dotarsi di una struttura organizzativa periferica nella regione dove svolge attività di controllo. Tale previsione risulta di difficile applicazione per le caratteristiche che attualmente riveste la struttura dei medesimi organismi;
     il medesimo allegato, al punto b), paragrafo 1), richiede per la formazione del personale che vengano svolte almeno tre visite di addestramento per singole Pag. 18attività. Tale previsione non risulta giustificata per il personale amministrativo, ma solo per quello che svolge attività di controllo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, laddove si definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, venga previsto che il contenuto dello stesso riguardi altresì la disciplina sanzionatoria;
   2) all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le lettere d), f) e g);
   3) all'articolo 3 venga meglio specificato il rapporto tra l'attività di autorizzazione e vigilanza assegnata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e quelle di vigilanza e controllo attribuite al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, al fine di evitare inefficienze e sovrapposizioni nello svolgimento delle attività;
   4) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo: a) sia previsto in maniera più specifica l'obbligo per gli organismi di controllo di seguire la procedura di controllo standard nonché di applicare le misure di controllo e precauzionali da imporre agli organismi soggetti a controllo; b) sia sostituito il riferimento alle «misure» che l'organismo di controllo intende applicare con quello alle «procedure» che l'organismo stesso intende seguire in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;
   5) all'articolo 4, comma 6, sia sostituita la lettera d) con la seguente: d) assenza di partecipazioni qualificate dirette o indirette nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni degli operatori che non abbiano fine di lucro;
   6) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 5, secondo periodo, si specifichi che le misure della sospensione della certificazione ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo o della soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico si riferiscono ai prodotti non conformi; b) al comma 7, dopo le parole: «è assoggettato l'operatore» inserire le seguenti: «previa diffida di irregolarità sanabile»; c) al comma 8, sia meglio specificata la definizione di «inosservanza»;
   7) all'articolo 6, comma 1, lettera g), sia previsto che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute sia subordinata all'entrata a regime del Sistema informativo biologico (SIB);
   8) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, si preveda che il Ministero, in caso di violazioni non reiterate e di lieve entità, proceda alla sospensione dell'autorizzazione solo dopo aver richiamato l'organismo di controllo al rispetto degli adempimenti previsti, assegnando un termine di trenta giorni per adempiere; b) al comma 5, sia indicata la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione; sia, inoltre, previsto che, in caso di revoca dell'autorizzazione, i soggetti che abbiano rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possano esercitare tali funzioni né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni; c) al comma 6, siano specificati i casi in cui opera il divieto di presentazione di nuova richiesta di autorizzazione prima del trascorrere dei tre anni dalla pubblicazione, dal momento che in alcune ipotesi, come quelle indicate all'articolo 4, comma 6, lettere a), limitatamente all'assenza di conflitti di interesse dei propri rappresentanti, b), c), e d), il Pag. 19rilascio dell'autorizzazione dovrebbe essere indipendente dal trascorrere del tempo previsto e legato alla sola attuazione del requisito;
   9) siano ricalibrate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, quanto meno raddoppiando l'entità minima per ciascuna delle condotte contemplate, rispettivamente, ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo;
   10) siano ricalibrate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10, rimodulandone l'entità nei termini seguenti:

  «Art. 10.
(Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 3000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro dalla merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione soggiace chiunque, non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, in assenza di ricorso avverso detto provvedimento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20000 euro.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque non ottemperi, nel termine stabilito, alla diffida di cui all'articolo 5, comma 10, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 3000 euro». Pag. 20
   11) all'articolo 11, sia soppresso il comma 2 e al comma 3, sia specificato a quali disposizioni della legge n. 689 del 1981 si intenda fare rinvio;
   12) sostituire il punto A) dell'allegato 2, prevedendo come requisito di adeguatezza delle strutture degli organismi di controllo la sola dotazione di un referente regionale in tutte le regioni dove gli stessi sono chiamati ad operare, sopprimendo l'obbligo, previsto alla lettera a), di dotarsi di una struttura organizzativa periferica nella regione dove svolge attività di controllo;
   13) modificare il punto B.I, paragrafo 1), prevedendo per le sole attività destinate al controllo l'obbligo di effettuare almeno tre visite di addestramento per singole attività;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le misure sanzionatorie individuate dall'articolo 5, conseguenti all'accertamento di infrazioni, irregolarità e inosservanze, si possano o si debbano cumulare con le sanzioni di carattere pecuniario previste dal successivo articolo 10;
   b) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'articolo 13, dopo il comma 2, il seguente: «2-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non aggiornati in merito alle indicazioni dell'organismo di controllo, a condizione che tale informazione venga integrata mediante apposita etichetta avente le caratteristiche normativamente prescritte».

Pag. 21

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (Atto n. 474).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in discussione è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;
    in particolare, l'articolo 5 della legge richiamata delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla semplificazione e al riordino della vigente disciplina in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali;
    il provvedimento, come si desume dalla relazione illustrativa, è diretto ad armonizzare e razionalizzare la normativa relativa ai controlli in materia di produzione biologica e contro le frodi alimentari, al fine di meglio tutelare i consumatori e di rimuovere gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. Ulteriore obiettivo perseguito dallo schema di decreto legislativo è quello di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, in modo da evitare duplicazioni di procedimenti e verifiche;
    in tale ambito, sono, tra l'altro, previste sanzioni amministrative pecuniarie, volte a rendere tale sistema di controlli più cogente ed efficace;
    contestualmente alla delega di cui all'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, attraverso il provvedimento in discussione si dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), relativa alla disciplina sanzionatoria di atti normativi dell'Unione europea;
    nello specifico, il sistema sanzionatorio delineato dal provvedimento è diretto a rendere più efficace l'apparato normativo previsto a garanzia dell'adempimento degli obblighi degli organismi di controllo e degli operatori del settore biologico previsto dal Regolamento n. 834 del 2007 (articoli da 27 a 31), nonché dal Regolamento n. 889 del 2008 (articoli 63 e seguenti), fondato su misure amministrative interdittive;
    tali sanzioni non sono di natura penale, bensì amministrativo-pecuniaria, fatte salve, in ottemperanza alle disposizioni della legge delega, le norme penali vigenti («salvo che il fatto costituisca reato»);
    come precisato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo individua esclusivamente condotte, diverse da quelle di rilevanza penale, corrispondenti a violazioni di obblighi connessi, da un lato, «ad un efficace svolgimento dell'azione di controllo da parte degli organismi preposti» e, dall'altro, «ad un corretto assoggettamento a tale azione da parte degli operatori del settore»;Pag. 22
   ritenuto che il provvedimento in esame completa il quadro di riforma delineato dalla proposta di legge Fiorio C. 302, approvata in prima lettura dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, con la quale i forniscono nuovi strumenti innovativi per incentivare lo sviluppo e la competitività della produzione agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;
   condivisi i rilievi formulati sullo schema di decreto legislativo in esame dalla Conferenza Unificata e valutata favorevolmente l'intesa raggiunta in tale sede il 26 ottobre 2017, poi, integrata, nelle proposte emendative, il 24 novembre 2017;
   ritenuto, al riguardo, particolarmente apprezzabile quanto stabilito nella Conferenza unificata con riferimento ai requisiti richiesti agli organismi di controllo, laddove si richiede che gli stessi non possano detenere, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo;
   considerato, tuttavia, opportuno escludere dall'aggiunta richiesta dalla Conferenza Unificata le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette;
   rilevato che:
    l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, identificandolo nella regolazione del sistema dei controlli e di certificazione, senza far riferimento alla disciplina del sistema sanzionatorio configurato dagli articoli 8 e seguenti;
    l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, alla lettera e), reca la definizione di «organismo di controllo», tale ritenendosi un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica, conformemente alle disposizioni del Regolamento n. 834 del 2007;
    il Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 27 luglio 2017, rileva che tale nozione differisce, in parte, da quella prevista dalla lettera p) del richiamato Regolamento, che, nel riferirsi ad attività «nel settore della produzione biologica», ha una portata più generale ed onnicomprensiva;
    nel caso di specie, appare condivisibile una definizione più dettagliata come quella riportata all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo;
    al fine di scongiurare eventuali dubbi interpretativi in merito all'ambito di applicazione della norma e all'eventuale contrasto della stessa con la normativa europea, appare comunque necessario limitare le definizioni a quelle strettamente necessarie, escludendo quelle già contenute, in una identica formulazione, nel Regolamento n. 834 del 2007 e sopprimendo, conseguentemente, le lettere d), f) e g) dell'articolo 2;
   ritenuto che:
    l'articolo 3 delinea le modalità in base alle quali lo Stato italiano organizza il sistema di controllo, prevedendo che le attività di autorizzazione e vigilanza vengano assegnate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), mentre quelle di vigilanza e controllo siano attribuite al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
    la norma determina il rischio di sovrapposizioni nello svolgimento delle predette attività;
   considerato che:
    l'articolo 4 del provvedimento definisce i requisiti degli organismi di controllo, disponendo, al comma 1, che gli enti, che devono essere accreditati in conformità della norma UNI, CEI, EN 17065:2012, devono presentare istanza di Pag. 23autorizzazione al Ministero nella quale devono specificare, tra l'altro, le misure che intendono applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;
    tale disposizione risulta di difficile comprensione, dal momento che le misure da applicare devono essere tassativamente indicate con atto normativo primario o di rango secondario e sono, comunque, indicate nelle disposizioni successive, non potendosi, in tale ambito, configurare alcun margine di discrezionalità da parte dell'organismo di controllo;
    risulta, pertanto, necessario modificare il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, in modo da sostituire il riferimento alle misure che l'organismo di controllo intende applicare con quello alle procedure che l'organismo stesso intende seguire in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;
   valutato che:
    l'articolo 5 chiarisce le modalità in base alle quali l'attività di controllo viene svolta dagli organismi delegati allo scopo;
    in particolare, nello svolgimento dell'attività di controllo gli organismi svolgono ispezioni per accertare la corrispondenza dell'attività al metodo di produzione biologico. In caso positivo, rilasciano certificazioni; in caso negativo, accertano infrazioni, irregolarità e inosservanze, adottando le corrispondenti misure (comma 3);
    le infrazioni sono «inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizzano per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e dell'affidabilità dell'operatore» (comma 4). In caso di accertamento di una o più infrazioni l'organismo di controllo dispone la sospensione della certificazione per una o più attività o l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. La sospensione comporta il divieto per l'operatore di porre in commercio i prodotti interessati con indicazioni riferite al biologico, nonché l'eliminazione dei riferimenti relativi alla produzione biologica per i prodotti già immessi nel mercato. L'esclusione comporta, invece, il ritiro del documento giustificativo e la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi nel mercato (comma 5). A tale riguardo, dovrebbe essere meglio precisato l'ambito di applicazione della disposizione, prevedendo che la sospensione della certificazione ovvero l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo siano riferite ai soli prodotti non conformi;
    i commi 6 e 8 del medesimo articolo 5 definiscono, inoltre, rispettivamente, le irregolarità, tali considerandosi le «inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto, ma non la conformità del processo di produzione» e che si «caratterizzano per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa», e le inosservanze, che corrispondono, invece, ad infrazioni di «lieve entità»;
    il sistema sanzionatorio delineato dall'articolo in discussione come ben evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere già richiamato, presenta alcuni profili di criticità: in primo luogo, la definizione di «inosservanza» contenuta nel comma 8, non trovando corrispondenza alcuna nell'articolo 30 del Regolamento n. 834 del 2007, potrebbe essere foriera di dubbi interpretativi, inficiando la chiarezza del dettato normativo; in secondo luogo, per le irregolarità non è contemplato, diversamente da quanto previsto per le inosservanze, alcun meccanismo di diffida, che invece appare opportuno inserire anche per garantire il principio di proporzionalità di cui all'articolo 30 del Regolamento n. 834 del 2017;Pag. 24
    dovrebbe, inoltre, essere chiarito se le misure di carattere sanzionatorio individuate dall'articolo 5, conseguenti all'accertamento di infrazioni, irregolarità o inosservanze, si possano o si debbano cumulare con le sanzioni di carattere pecuniario previste dal successivo articolo 10, queste ultime adottate, non dagli organismi di controllo, bensì, ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;
   valutato altresì che:
    le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), possono risultare applicabili solo successivamente alla piena operatività del Sistema informativo biologico (SIB);
     all'articolo 7, comma 1, del provvedimento, sarebbe opportuno prevedere che il Ministero proceda alla sospensione dell'autorizzazione solo dopo aver richiamato l'organismo di controllo al rispetto degli adempimenti previsti, in caso di violazioni non reiterate e di lieve entità, assegnando un termine di trenta giorni per adempiere;
    al comma 5 del medesimo articolo, appare, inoltre, necessario indicare la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione. Appare, inoltre, opportuno, in caso di revoca dell'autorizzazione, prevedere che i soggetti che abbiano rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possano esercitare tali funzioni né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni;
    al comma 6, è opportuno specificare i casi in cui opera il divieto di presentazione di nuova richiesta di autorizzazione prima del trascorrere dei tre anni dalla pubblicazione, dal momento che in alcune ipotesi, come quelle indicate all'articolo 4, comma 6, lettere a), limitatamente all'assenza di conflitti di interesse dei propri rappresentanti, b), c), e d), il rilascio dell'autorizzazione dovrebbe essere indipendente dal trascorrere del tempo previsto e legato alla sola attuazione del requisito;
   osservato che:
    l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo per l'inosservanza degli obblighi cui sono tenuti. Le sanzioni sono applicate solo a chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale). Le violazioni consistono in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie di entità decrescente in ragione della gravità delle violazioni;
    in particolare, un primo catalogo di violazioni da parte degli organismi di controllo, individuate dal comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, mentre le violazioni previste dai commi 2 e 3, sono punite, rispettivamente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro e con quella da 1.000 a 6.000 euro;
    come rilevato dal Consiglio di Stato nel citato parere, andrebbe valutata la possibilità di estendere le sanzioni amministrative pecuniarie anche agli organismi di controllo e non solo a coloro che rivestono «funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione» e dovrebbe essere, altresì, valutata l'opportunità di riconsiderare l'entità delle sanzioni in questione, che, data la loro tenuità, potrebbero risultare prive di effetti deterrenti;
    compatibilmente ai criteri generali di cui all'articolo 32 della legge delega (legge n. 234 del 2012), le sanzioni amministrative previste dall'articolo in esame dovrebbero, quindi, essere opportunamente ricalibrate, incrementando la loro entità per ciascuna delle condotte contemplate, rispettivamente, ai commi da 1 a 3;Pag. 25
    quanto all'eventuale applicazione, nella direzione indicata dal Consiglio di Stato, delle sanzioni amministrative direttamente a carico degli enti, piuttosto che esclusivamente a carico delle persone fisiche che rivestono funzioni di controllo, rappresentanza e direzione degli organismi di controllo, l'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 già prevede, in via generale, un obbligo solidale dell'ente ai fini del pagamento della sanzione. L'articolo 8, inoltre, fa salva l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione (articolo 7) nei confronti dei predetti organismi;
   osservato altresì che:
    l'articolo 10 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori, in misura crescente in ragione della gravità della violazione commessa;
    anche in questo caso, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel più volte richiamato parere, emerge la particolare tenuità delle sanzioni previste, in particolare nei limiti minimi. Ciò parrebbe costituire un incentivo all'elusione o alla violazione delle prescrizioni imposte agli operatori del settore biologico, specie «se raffrontate ai costi da sostenere per garantire l'autenticità della filiera produttiva»;
   considerato che:
    l'articolo 11 individua il titolare all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne individua il procedimento di applicazione, prevedendo che l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni sia il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole (comma 1);
    nell'ipotesi che più violazioni della stessa disposizione (commesse dagli organi di controllo o dagli operatori) siano commesse, anche in tempi diversi, con più azioni e omissioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, si prevede l'applicazione della disciplina del reato continuato dettata dal codice penale (articolo 81), applicandosi la sanzione pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (comma 2);
    la legge n. 689 del 1981, legge di riferimento sulle sanzioni amministrative, prevede l'applicazione della disciplina del reato continuato, e quindi del cumulo giuridico delle pene, soltanto in relazione ad illeciti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 8, secondo comma);
    come rilevato dal parere del Consiglio di Stato, andrebbero, quindi, valutate le conseguenze della mancanza di una specifica delega in tal senso da parte del legislatore; ciò, in relazione alla possibile applicazione, nei casi indicati, della disciplina del cumulo materiale delle pene, meno favorevole al trasgressore. La Corte costituzionale (ordinanza n. 270/2015), infatti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, legge n. 689 del 1981, ha ritenuto nella legittima discrezionalità del legislatore configurare un particolare trattamento sanzionatorio per le sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie;
    per tali ragioni, appare necessario sopprimere la disposizione contenuta al comma 2 del predetto articolo 11;
    il medesimo articolo, inoltre, al comma 3, rinvia per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni alla disciplina della legge n. 689 del 1981 e delle relative norme di attuazione, non specificando, tuttavia, a quali disposizioni della citata legge si fa espresso rinvio;
   considerato infine che:
     l'allegato 2, al punto a), richiede, in merito ai requisiti di adeguatezza delle strutture delle risorse strumentali, che l'organismo di controllo debba dotarsi di una struttura organizzativa periferica nella regione dove svolge attività di controllo. Tale previsione risulta di difficile applicazione per le caratteristiche che attualmente riveste la struttura dei medesimi organismi;Pag. 26
     il medesimo allegato, al punto b), paragrafo 1), richiede per la formazione del personale che vengano svolte almeno tre visite di addestramento per singole attività. Tale previsione non risulta giustificata per il personale amministrativo, ma solo per quello che svolge attività di controllo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, laddove si definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, venga previsto che il contenuto dello stesso riguardi altresì la disciplina sanzionatoria;
   2) all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le lettere d), f) e g);
   3) all'articolo 3 venga meglio specificato il rapporto tra l'attività di autorizzazione e vigilanza assegnata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e quelle di vigilanza e controllo attribuite al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, al fine di evitare inefficienze e sovrapposizioni nello svolgimento delle attività;
   4) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo: a) sia previsto in maniera più specifica l'obbligo per gli organismi di controllo di seguire la procedura di controllo standard nonché di applicare le misure di controllo e precauzionali da imporre agli organismi soggetti a controllo; b) sia sostituito il riferimento alle «misure» che l'organismo di controllo intende applicare con quello alle «procedure» che l'organismo stesso intende seguire in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze;
   5) all'articolo 4, comma 6, sia sostituita la lettera d) con la seguente: d) assenza di partecipazioni qualificate dirette o indirette nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro;
   6) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 5, secondo periodo, si specifichi che le misure della sospensione della certificazione ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo o della soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico si riferiscono ai prodotti non conformi; b) al comma 7, dopo le parole: «è assoggettato l'operatore» inserire le seguenti: «previa diffida di irregolarità sanabile»; c) al comma 8, sia meglio specificata la definizione di «inosservanza»;
   7) all'articolo 6, comma 1, lettera g), sia previsto che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute sia subordinata all'entrata a regime del Sistema informativo biologico (SIB);
   8) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, si preveda che il Ministero, in caso di violazioni non reiterate e di lieve entità, proceda alla sospensione dell'autorizzazione solo dopo aver richiamato l'organismo di controllo al rispetto degli adempimenti previsti, assegnando un termine di trenta giorni per adempiere; b) al comma 5, sia indicata la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione; sia, inoltre, previsto che, in caso di revoca dell'autorizzazione, i soggetti che abbiano rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possano esercitare tali funzioni né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni; c) al comma 6, siano specificati i casi in cui opera il divieto di presentazione di nuova richiesta di autorizzazione prima del trascorrere dei tre Pag. 27anni dalla pubblicazione, dal momento che in alcune ipotesi, come quelle indicate all'articolo 4, comma 6, lettere a), limitatamente all'assenza di conflitti di interesse dei propri rappresentanti, b), c), e d), il rilascio dell'autorizzazione dovrebbe essere indipendente dal trascorrere del tempo previsto e legato alla sola attuazione del requisito;
   9) siano ricalibrate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, quanto meno raddoppiando l'entità minima per ciascuna delle condotte contemplate, rispettivamente, ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo;
   10) siano ricalibrate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10, rimodulandone l'entità nei termini seguenti:

«Art. 10.
(Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 3000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro dalla merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione soggiace chiunque, non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, in assenza di ricorso avverso detto provvedimento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20000 euro.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque non ottemperi, nel termine stabilito, alla diffida di cui all'articolo 5, comma 10, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 3000 euro»; Pag. 28
   11) all'articolo 11, sia soppresso il comma 2 e al comma 3, sia specificato a quali disposizioni della legge n. 689 del 1981 si intenda fare rinvio;
   12) sostituire il punto A) dell'allegato 2, prevedendo come requisito di adeguatezza delle strutture degli organismi di controllo la sola dotazione di un referente regionale in tutte le regioni dove gli stessi sono chiamati ad operare, sopprimendo l'obbligo, previsto alla lettera a), di dotarsi di una struttura organizzativa periferica nella regione dove svolge attività di controllo;
   13) modificare il punto B.I, paragrafo 1), prevedendo per le sole attività destinate al controllo l'obbligo di effettuare almeno tre visite di addestramento per singole attività;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le misure sanzionatorie individuate dall'articolo 5, conseguenti all'accertamento di infrazioni, irregolarità e inosservanze, si possano o si debbano cumulare con le sanzioni di carattere pecuniario previste dal successivo articolo 10;
   b) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'articolo 13, dopo il comma 2, il seguente: «2-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non aggiornati in merito alle indicazioni dell'organismo di controllo, a condizione che tale informazione venga integrata mediante apposita etichetta avente le caratteristiche normativamente prescritte».