CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 dicembre 2017
925.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
4768/XIII/1. 1. Fiorio, Romanini.

  Al comma 3, lettera b), punto n. 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 1-sexies.1. inserire il seguente: «1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».
   dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.»;
   alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –15.000.000.
4768/XIII/1. 2. Lavagno.

  Al comma 4, sostituire le parole: Per l'anno 2018, con le seguenti: per gli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella Pag. 2261 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4768/XIII/1. 3. Falcone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

  Conseguentemente:
   al comma 7 sostituire le parole: di cui ai commi da 4 a 6 con le seguenti: di cui ai commi da 4 a 6-bis.
   al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
4768/XIII/1. 4. Zanin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: «le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,» aggiungere le seguenti: «le cooperative e gli altri enti di diritto privato di cui sopra che operano nel campo dell'utilizzazione e della commercializzazione del legname e della filiera foresta-legno-energia,».
4768/XIII/1. 5. Zanin, Borghi.

  Dopo il comma 20, inserire i seguenti:
  20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del benefìcio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, Pag. 227anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
  20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
4768/XIII/1. 6. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –20.000.000.
4768/XIII/1. 7. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   24-ter. Le disposizioni di cui al comma 39-bis si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
   24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 39-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinano n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo Il e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso Pag. 228alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
   24-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-sexies e al relativo monitoraggio.
  24-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-bis al 24-quinquies non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4768/XIII/1. 8. Fiorio.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   35-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
   35-quater. Il credito di imposta di cui al comma 35-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
   35-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-sexies e al relativo monitoraggio.
   35-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Pag. 229

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
4768/XIII/1. 9. Carra, Luciano Agostini, Antezza, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  35-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
4768/XIII/1. 10. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
4768/XIII/1. 11. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 65, inserire il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 Pag. 230milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2011 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000.
4768/XIII/1. 12. Falcone.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Al fine di favorire le imprese agricole, nell'acquisto di nuovi automezzi, attrezzature e macchine operatrici agricole, conformi alla vigente disciplina comunitaria in materia di emissioni inquinanti, il contingente di gasolio in agricoltura ammesso al regime agevolato è incrementato nei limiti di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020 in misura ulteriore rispetto a quanto disposto dal comma 292 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 147 del 2013 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002.

  Conseguentemente:
   al comma 624, sostituire la cifra: 17.585.300, con la seguente: 12.585.300;
   al comma 624, sostituire la cifra: 53.868.200, con la seguente: 43.868.200;
   al comma 624, sostituire la cifra: 135.812.100, con la seguente: 120.812.100.
4768/XIII/1. 13. Falcone.
(Ritirato)

  Dopo il comma 70, inserire il seguente:
  70-bis. Le indennità di cui al precedente comma nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
4768/XIII/1. 14. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri per l'anno 2018 derivante dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono Pag. 231versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4768/XIII/1. 15. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
  71-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  71-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-bis.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire la cifra: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.
4768/XIII/1. 16. Falcone.

  Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
  71-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole gestite da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli e della concorrenza sleale, con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori, possono essere concessi mutui ad ammortamento quindicennale da erogare al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il mese di settembre 2016 pari a 1,68 per cento.
  71-ter. I mutui sono assistiti dalle garanzie rilasciate dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche nella forma della controgaranzia.
  71-quater. La presenza degli squilibri di cui al comma 71-bis si verifica nel caso di riduzione di almeno il 30 per cento del reddito medio annuo dell'imprenditore rispetto al reddito medio del triennio precedente.
  71-quinques. Alla domanda di finanziamento presentata all'istituto di credito, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articolo 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riduzione del reddito.
4768/XIII/1. 17. Falcone.
(Ritirato)

  Dopo il comma 71 è aggiunto il seguente:
  71-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere Pag. 232dall'anno 2018, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire la cifra: 17.585.300 con la seguente: 12.585.300.
4768/XIII/1. 18. Falcone.
(Ritirato)

  Dopo il comma 71 inserire il seguente:
  71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
4768/XIII/1. 19. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 72 sostituire le parole: sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –8.000.000;
   2020: –13.000.000.
4768/XIII/1. 20. Capone, Massa, Mariano, Vico.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e dì 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, dì 130.812.100 euro per l'anno 2020.
4768/XIII/1. 21. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Marroni, Castricone, Valiante, Antezza.

  Al comma 72, dopo le parole: Xylella fastidiosa aggiungere le seguenti: e dei territori castanicoli colpiti dal Dryocosmus kuriphilus e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle Cydia spp.
4768/XIII/1. 22. Terrosi.

Pag. 233

  Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
  72-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.

  Conseguentemente, al comma 624 la cifra: 17.585.000 è sostituita dalla seguente: 12.585.000.
4768/XIII/1. 23. Falcone.

  Al comma 73, dopo le parole: dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa inserire le seguenti: e dei territori castanicoli colpiti dal Dryocosmus kuriphilus e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle Cydia spp.
4768/XIII/1. 24. Terrosi.

  Sostituire il comma 74 con il seguente:
  74. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dal batterio Xylella fastidiosa, dal Citrus Tristeza Virus, e dagli insetti infestanti Liothrips oleae e Halyomorpha halys, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 7 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei benefici, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, ivi compresa l'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento e al relativo monitoraggio.
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e insetti infestanti».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –7.000.000;
   2019: –7.000.000;
   2020: –7.000.000.
4768/XIII/1. 40. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.
   Al comma 74, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: Xylella fastidiosa, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e al settore castanicolo nelle aree castanicole colpite da Dryocosmus kuriphilus, e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle Cydia spp.
4768/XIII/1. 25. Terrosi.

  Al comma 74, lettera a), capoverso comma 1-ter, aggiungere, infine le seguenti parole: e da destinare altresì agli interventi di gestione agronomica delle piante di castagno attaccate da Dtyocosmus kuriphilus e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle Cydia spp.
4768/XIII/1. 26. Terrosi.

Pag. 234

  Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:
  74-bis. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese agricole, in stato di difficoltà temporanea, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito un Fondo di sostegno, nello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico con una dotazione 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  74-ter. Possono accedere agli interventi del Fondo di cui al comma 74-bis le imprese, che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi del successivo comma 74-quater, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:
   a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;
   b) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;
   c) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

  74-quater. I requisiti di cui al comma 74-bis devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi del comma 9.
  74-quinquies. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata al Ministero dello sviluppo economico. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
   a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;
   b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;
   c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

  74-sexies. Alla domanda di cui al precedente comma deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della domanda.
  74-septies. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea delle imprese, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
  74-octies. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande, nonché la definizione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti.
  74-nonies. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più Pag. 235restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1998/2006.
  74-decies. Le risorse del Fondo di cui al comma 74-bis, sono erogate alle imprese fino all'esaurimento delle stesse.
  74-undecies. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone la revoca del contributo smesso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2018: –30.000,000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
4768/XIII/1. 27. Falcone.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis.(Contenzioso Federazione Italiana dei Consorzi Agrari). – In ordine ai crediti spettanti alla federazione italiana dei consorzi agrari e maturati nei confronti dello Stato a titolo di compenso per l'attività di gestione degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla liquidazione delle pendenze in essere alla stessa data tra il personale ex dipendente e la federazione.
   74-ter. A conclusione del processo di liquidazione di cui al comma 74-bis, i crediti di cui al medesimo comma si considerano estinti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000.
4768/XIII/1. 28. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. – (Esenzione IMU terreni agricoli in affitto). – A decorrere dall'anno 2018 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

  Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17.585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 12. 585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 48. 868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 130.812.100 euro.
4768/XIII/1. 29. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è soppresso.
4768/XIII/1. 30. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) sopprimere, ovunque nel testo, le parole: della regione Sardegna;
   2) sopprimere le parole: alla regione Sardegna.

Pag. 236

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
4768/XIII/1. 31. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –250.000;
   2019: –250.000;
   2020: –250.000.
4768/XIII/1. 32. Falcone, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis.(Qualifica imprenditore agricolo professionale). – Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
4768/XIII/1. 33. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 74 inserire il seguente:
  74-bis.(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete). – Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

  Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17. 585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 16. 585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 52.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 134.812.100 euro.
4768/XIII/1. 34. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Pag. 237

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
4768/XIII/1. 35. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, è esteso al settore zootecnico.

  Conseguentemente, il predetto Fondo è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate.
4768/XIII/1. 36. Mongiello, Antezza.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  «74-bis. L'applicazione dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è prorogata al 1o gennaio 2019.».
4768/XIII/1. 37. Oliverio.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  «74-bis. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (Halyomorpha halys), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
4768/XIII/1. 38. Il Relatore.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  «74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di Pag. 238produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –7.000.000;
   2019: –7.000.000;
   2020: –7.000.000.
4768/XIII/1. 39. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 84, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'allegato B di cui al precedente periodo, dolo la lettera n), inserire la seguente:
   n-bis) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
4768/XIII/1. 41. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  «89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e V'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
  89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
  89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per Pag. 239pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.».
4768/XIII/1. 42. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 139, inserire il seguente:
  139-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.».
4768/XIII/1. 43. Mongiello, Antezza.

  Al comma 291, capoverso ART. 13 – (Distretti del cibo) comma 2, lettera b), sostituire le parole: agricole e agroalimentari con le seguenti: agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 291, capoverso ART. 13, comma 2, lettera c), sostituire le parole: agricole e agroalimentari con le seguenti: agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione.
4768/XIII/1. 44. Il Relatore.
(Ritirato)

  Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 5, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.
4768/XIII/1. 45. Antezza, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle Regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.
4768/XIII/1. 46. Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cenni, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  «291-bis. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma».

Pag. 240

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5:000.000.
4768/XIII/1. 47. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 291, inserire il seguente:
  291-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/XIII/1. 48. Mongiello, Antezza.

  Al comma 292, dopo le parole: il termine «enoturismo», inserire le seguenti: ed il termine «oleoturismo».

  Conseguentemente, al medesimo comma 292:
   dopo le parole: «coltivazione della vite», inserire le seguenti: «e dell'olivo»;
   dopo le parole: «produzioni vinicole», inserire le seguenti: «ed olearie»;
   dopo le parole: «delle cantine», aggiungere le seguenti: «e dei frantoi».

  Conseguentemente, ai commi 293, 294 e 295, dopo la parola: enoturistica, ovunque ricorre inserire la seguente: ed oleoturistica.
4768/XIII/1. 49. Mongiello, Antezza.
(Ritirato)

  Al comma 292, dopo le parole: delle produzioni vinicole aziendali inserire le seguenti: tipiche del territorio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: in abbinamento ad alimenti inserire le seguenti: del territorio.
4768/XIII/1. 50. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 292, inserire i seguenti:
  292-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
  292-ter. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
  292-quater. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Pag. 241il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni c province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  292-quinques. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
  292-sexies. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000.
4768/XIII/1. 51. Mongiello, Antezza.

  Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
4768/XIII/1. 52. Sani.

  Sostituire il comma 294 con il seguente:
  294. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, le aziende agricole e le cantine devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, il responsabile delle attività deve essere in possesso della qualifica di sommelier.

  Conseguentemente, sostituire il comma 295 con il seguente:
  295. Le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca dell'attività enoturistica sono disciplinati dalle regioni in base a quanto disposto dai precedenti commi.
4768/XIII/1. 53. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Al comma 294, primo periodo, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4768/XIII/1. 54. Sani.

  Dopo il comma 295, inserire i seguenti:
  295-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  295-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
  295-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  295-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Pag. 242
  295-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 295-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 295-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  295-septies. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
  295-opties. All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola «occasionale» è eliminata.
  295-nonies. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola «occasionale» è eliminata.
  295-decies. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n.122 è abrogato.

  Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:
   2018: –;
   2019: – 8.400.000;
   2020: – 4.100.000.
4768/XIII/1. 55. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 296 aggiungere il seguente:
  296-bis.
Al fine di migliorare la competitività al settore agro alimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo, pari a 1,5 milioni di euro per l'annualità 2018, a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 16.085.300 euro per l'anno 2018».
4768/XIII/1. 57. Cova, Zanin, Romanini, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 296 aggiungere il seguente:
  296-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agro alimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è concesso un contributo a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre Pag. 2432013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.500.000.
4768/XIII/1. 56. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.
(Ritirato)

  Al comma 297, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) avviamento di allevamenti avicoli con metodo biologico.
4768/XIII/1. 58. Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

  Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –0.
4768/XIII/1 59. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Arrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
  «301-bis. I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
  301-ter Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare, nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.
  301-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che Pag. 244devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 2.
  301-quinques. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 301-ter si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4768/XIII/1. 60. Mongiello, Antezza.

  Dopo il comma 301 aggiungere il seguente:
  301-bis. All'articolo 25, comma 1 lettere c) e d) della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 le parole: «di almeno due anni» sono soppresse.
4768/XIII/1. 61. Sani.

  Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
  301-bis. Rientrano tra le attività connesse, dì cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, svolte da aziende faunistico-venatorie ed esercitate dall'imprenditore agricolo mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola.
  301-ter. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.
  301-quater. Le disposizioni di cui ai commi 301-bis e 301-ter si applicano con effetto retroattivo, a partire dalla data di costituzione dell'azienda.
4768/XIII/1. 62. Sani.

  Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
  301-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  «3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
   < 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento
   < 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento
   < 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento
   < 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento.
   b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
  «7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente. Pag. 245
  301-ter. Ai i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/XIII/1. 63. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  «301-bis. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
  301-ter. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000;
   2020: – 6.000.000.
4768/XIII/1. 64. Taricco, Luciano Agostini,-Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  301-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
  301-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  301-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 306-bis con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
  301-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 301-quinques, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 306-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo Pag. 246nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000;
   2020: – 3.000.000.
4768/XIII/1. 65. Fiorio.

  Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
  301-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale-immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
  301-ter. Il Piano di cui al comma 301-bis promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
  301-quater. Il Piano di cui al comma 301-bis è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  301-quinquies. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 301-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
  301-sexies. Per attuazione del Piano di cui al comma 301-bis è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000.
4768/XIII/1. 66. Fiorio.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sopprimere le parole da «ad uso abitativo» alle parole «di cui all'articolo 2135 del codice civile».
4768/XIII/1. 67. Sani.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 convertito dalla legge n. 116 del 2014 come modificato dalla legge n. 199 del 2016, le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole.».
4768/XIII/1. 68. Rostellato.

Pag. 247

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:
  301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4768/XIII/1. 69. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –250.000;
   2018: –250.000;
   2019: –250.000.
4768/XIII/1. 70. Fiorio.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
4768/XIII/1. 71. Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 303, sostituire le parole: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con le seguenti: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,.
4768/XIII/1. 72. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 306, inserire il seguente:
  306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –250.000;
   2018: –250.000;
   2019: –250.000.
4768/XIII/1. 73. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 306, inserire il seguente:
  306-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, Pag. 248n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
4768/XIII/1. 74. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 331, inserire il seguente:
  331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
   a) il 1o dicembre 2019;
   b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.
4768/XIII/1. 75. Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 346. aggiungere il seguente:
  346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti strumentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –7.000.000.
4768/XIII/1. 76. Prina, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. Fermo restando l'impegno di spesa assunto ed i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla Gestione Commissariale ex Agensud, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con la legge n. 91 del 2015, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1, punto ter, comma 2, lettera c), della legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione e/o l'esame Pag. 249da parte dei competenti uffici ministeriali, della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla suddetta data è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.
4768/XIII/1. 77. Antezza, Oliverio.

  Dopo il comma 533, inserire il seguente:
  533-bis. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 gli imprenditori agricoli che effettuano le lavorazioni di cui al medesimo punto 5 su terreni condotti in comodato verbale devono disporre di documentazione comprovante la conduzione anche nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
4768/XIII/1. 78. Mongiello, Antezza.

  Dopo il comma 533, inserire il seguente:
  533-bis. Gli imprenditori agricoli possono comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4768/XIII/1. 79. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.
  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Pag. 250Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
  621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 3-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.
  621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera b) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.
4768/XIII/1. 80. Palma, Cova, Sani, Romanini, Luciano Agostini, Carra, Lattuca, De Mania.

  Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:
  640-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per le finalità di cui ai commi dal 2 al 6, dell'articolo 42 del decreto-legge 22/06/2012, n. 83. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/XIII/1. 81. Sani, Mongiello.

  Dopo il comma 673, inserire il seguente:
  673-bis. Nelle materie di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini: «All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «a partire dal mese di gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal mese di gennaio 2019.»».
4768/XIII/1. 82. Fiorio, Romanini.

Pag. 251

  Sostituire il comma 674 con il seguente:
  674. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termini: le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3-bis e 91 comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, sono prorogate al 31 dicembre 2018.
4768/XIII/1. 83. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(Ritirato)

  Sostituire il comma 674 con il seguente:
  674. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termine: le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) e all'articolo 28, comma 1 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, sono prorogate al 31 dicembre 2018.
4768/XIII/1. 85. Fiorio.
(Ritirato)

  Sostituire il comma 674 con il seguente:
  674. Le disposizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lettera c) e 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n.161, in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, sono prorogate al 31 dicembre 2018 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro e al 31 dicembre 2019 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro. Le suddette proroghe non si applicano in caso di acquisizione dei certificati antimafia per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici.
4768/XIII/1. 84. Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo sono inserite le seguenti: 25, comma 1, lettera c) e di cui all'articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, le parole: dell'informazione sono sostituite dalle seguenti: della documentazione.
4768/XIII/1. 86. Mongiello, Antezza.

  Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo, inserire le seguenti: 25, comma 3-bis e di cui all'articolo.
4768/XIII/1. 87. Fiorio, Romanini.

  Al comma 674, sostituire le parole: non superiore a 25.000 euro, con le seguenti: non superiore a 50.000 euro.
4768/XIII/1. 88. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:
  674-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, è differita al 20 novembre 2018.
4768/XIII/1. 89. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 674, inserire il seguente:
  674-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle erogazioni Pag. 252relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 20 novembre 2017.
4768/XIII/1. 90. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 679, inserire il seguente:
  679-bis. Nelle Tabelle B) e C) di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021». L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 10 milioni di euro annui. Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/XIII/1. 91. Mongiello, Antezza.

  Dopo il comma 679, inserire il seguente:
  679-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2019».
4768/XIII/1. 92. Mongiello, Antezza.

  Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:
  680-bis. 1. All'articolo 88 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1 lettere c) e d), si applicano ai vini ottenuti a partire dalla vendemmia 2020. Restano fino ad allora in vigore i limiti di cui all'articolo 11 comma 1 lettere d) ed e) della legge n. 82 del 2006.
4768/XIII/1. 93. Sani.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. Il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, riferita agli anni 2014 e 2015, può essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 giugno 2018.
4768/XIII/1. 94. Romanini, Albanella, Burtone.

  Dopo il comma 684 aggiungere il seguente:
  684-bis. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come rifinanziato dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –6.000.000.
4768/XIII/1. 95. Romanini, Sani, Prina, Paolo Rossi, Patrizia Maestri, Marco Di Maio, Luciano Agostini, Carra, Fiorio.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali, Unità di voto 1.3, Missione 9 Agricoltura, politiche Pag. 253agroalimentari e pesca, Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, Azione 2 Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura, capitolo 7350 Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per danni alle strutture produttive e alla produzione, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.
  2019:
   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.
  2020:
   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.
4768/XIII/TAB. A. 1. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Pag. 254

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.C. 4768 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro».
4768/XIII/1. 1. Fiorio, Romanini.

  Al comma 3, lettera b), punto n. 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 1-sexies.1. inserire il seguente: «1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».
   dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.»;
   alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –5.000.000;
  2019: –10.000.000;
  2020: –15.000.000.
4768/XIII/1. 2. Lavagno.

  Al comma 4, sostituire le parole: Per l'anno 2018, con le seguenti: per gli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui Pag. 255all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4768/XIII/1. 3. Falcone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

  Conseguentemente:
   al comma 7 sostituire le parole: di cui ai commi da 4 a 6 con le seguenti: di cui ai commi da 4 a 6-bis.
   al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
4768/XIII/1. 4. Zanin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: «le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,» aggiungere le seguenti: «le cooperative e gli altri enti di diritto privato di cui sopra che operano nel campo dell'utilizzazione e della commercializzazione del legname e della filiera foresta-legno-energia,».
4768/XIII/1. 5. Zanin, Borghi.

  Dopo il comma 20 inserire i seguenti:
  20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del benefìcio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, Pag. 256anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
  20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –2.000.000;
  2019: –2.000.000;
  2020: –2.000.000.
4768/XIII/1. 6. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis
. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2018: –5.000.000;
  2019: –15.000.000;
  2020: –20.000.000.
4768/XIII/1. 7. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  24-ter. Le disposizioni di cui al comma 39-bis si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 39-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinano n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Pag. 257Gruppo Il e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  24-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-sexies e al relativo monitoraggio.
  24-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-bis al 24-quinquies non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4768/XIII/1. 8. Fiorio.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  35-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  35-quater. Il credito di imposta di cui al comma 35-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  35-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta Pag. 258al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-sexies e al relativo monitoraggio.
  35-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –15.000.000;
  2019: –15.000.000;
  2020: –15.000.000.
4768/XIII/1. 9. Carra, Luciano Agostini, Antezza, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  35-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –1.000.000;
  2019: –1.000.000;
  2020: –1.000.000.
4768/XIII/1. 10. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –15.000.000;
  2019: –15.000.000;
  2020: –15.000.000.
4768/XIII/1. 11. Fiorio, Romanini.

Pag. 259

  Dopo il comma 65, inserire il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2011 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: –1.000.000;
  2018: –1.000.000;
  2019: –1.000.000.
4768/XIII/1. 12. Falcone.

  Dopo il comma 70, inserire il seguente:
  70-bis. Le indennità di cui al precedente comma nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –5.000.000;
  2019: –5.000.000;
  2020: –5.000.000.
4768/XIII/1. 14. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri per l'anno 2018 derivante dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –3.000.000;
  2019: –3.000.000;
  2020: –3.000.000.
4768/XIII/1. 15 (Nuova formulazione). Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
  71-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un Pag. 260credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  71-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-bis.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire la cifra: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.
4768/XIII/1. 16. Falcone.

  Dopo il comma 71 inserire il seguente:
  71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –2.000.000;
  2019: –2.000.000;
  2020: –2.000.000.
4768/XIII/1. 19. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 72 sostituire le parole: sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –5.000.000;
  2019: –8.000.000;
  2020: –13.000.000.
4768/XIII/1. 20. Capone, Massa, Mariano, Vico.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e dì 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, dì 130.812.100 euro per l'anno 2020.
4768/XIII/1. 21. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Marroni, Castricone, Valiante, Antezza.

Pag. 261

  Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
  72-bis.
In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.

  Conseguentemente, al comma 624 la cifra: 17.585.000 è sostituita dalla seguente: 12.585.000.
4768/XIII/1. 23. Falcone.

  Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dagli organismi nocivi Liothrips oleae e Halyomorpha halys, dal Citrus Tristeza Virus e dal Dryocosmus kuriphilus, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite da Liothrips oleae e Halyomorpha halys, nonché al settore agrumicolo nelle aree colpite dal Citrus Tristeza Virus, nonché al settore castanicolo nelle aree colpite da Dryocosmus kuriphilus.
  1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato, per le finalità di cui al comma 1-bis, di 12 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 da destinare, in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, all'attuazione di misure di contrasto degli organismi nocivi Liothrips oleae e Halyomorpha halys; in misura pari a 6 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, alla ricostituzione del potenziale produttivo agrumicolo danneggiato dal Citrus Tristeza Virus ed al sostegno della ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dal medesimo virus alle condizioni e modalità previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102; in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 all'attuazione di misure di contrasto del Dryocosmus kuriphilus.
  1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 1-bis ed 1-ter del Fondo, ivi comprese l'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei benefici, la documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e le relative cause di decadenza e revoca, l'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riferimento all'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento ed al relativo monitoraggio.
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e organismi nocivi».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 12.000.000;
  2019: – 12.000.000;
  2020: – 12.000.000.
4768/XIII/1. 40 (Nuova formulazione). Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Pag. 262

  Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:
  74-bis. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese agricole, in stato di difficoltà temporanea, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito un Fondo di sostegno, nello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico con una dotazione 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  74-ter. Possono accedere agli interventi del Fondo di cui al comma 74-bis le imprese, che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi del successivo comma 74-quater, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:
   a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;
   b) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;
   c) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

  74-quater. I requisiti di cui al comma 74-bis devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi del comma 9.
  74-quinquies. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata al Ministero dello sviluppo economico. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
   a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;
   b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;
   c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

  74-sexies. Alla domanda di cui al precedente comma deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della domanda.
  74-septies. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea delle imprese, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
  74-octies. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande, nonché la definizione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti.
  74-nonies. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più Pag. 263restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1998/2006.
  74-decies. Le risorse del Fondo di cui al comma 74-bis, sono erogate alle imprese fino all'esaurimento delle stesse.
  74-undecies. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone la revoca del contributo smesso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
  2018: –30.000,000;
  2019: –30.000.000;
  2020: –30.000.000.
4768/XIII/1. 27. Falcone.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. – (Esenzione IMU terreni agricoli in affitto). – A decorrere dall'anno 2018 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

  Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17.585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 12.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 48. 868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 130.812.100 euro.
4768/XIII/1. 29. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –250.000;
  2019: –250.000;
  2020: –250.000.
4768/XIII/1. 32. Falcone, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis.(Qualifica imprenditore agricolo professionale). – Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
4768/XIII/1. 33. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 74 inserire il seguente:
  74-bis.(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete). – Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

  Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17. 585.300 euro sono sostituite con Pag. 264le seguenti: 16. 585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 52.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 134.812.100 euro.
4768/XIII/1. 34. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2018: –10.000.000;
  2019: –5.000.000;
  2020: –5.000.000.
4768/XIII/1. 35. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. L'applicazione dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è prorogata al 1o gennaio 2019.
4768/XIII/1. 37. Oliverio.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (Halyomorpha halys), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –5.000.000;
  2019: –5.000.000.
4768/XIII/1. 38 (Nuova formulazione). Il Relatore.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione Pag. 265del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2018: –7.000.000;
  2019: –7.000.000;
  2020: –7.000.000.
4768/XIII/1. 39. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 84, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'allegato B di cui al precedente periodo, dopo la lettera n), inserire la seguente:
   n-bis) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –2.000.000;
  2019: –2.000.000;
  2020: –2.000.000.
4768/XIII/1. 41. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla Pag. 266somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e V'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
  89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
  89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.
4768/XIII/1. 42. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 139, inserire il seguente:
  139-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.».
4768/XIII/1. 43. Mongiello, Antezza.

  Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 5, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.
4768/XIII/1. 45. Antezza, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle Regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.
4768/XIII/1. 46. Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cenni, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via Pag. 267principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –5.000.000;
  2019: –5.000.000;
  2020: –5:000.000.
4768/XIII/1. 47. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 291, inserire il seguente:
  291-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/XIII/1. 48. Mongiello, Antezza.

  Al comma 294, dopo le parole: standard minimi di qualità inserire le seguenti: con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.
4768/XIII/1. 50 (Nuova formulazione). Sani, Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 292, inserire i seguenti:
  292-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
  292-ter. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
  292-quater. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni c province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  292-quinques. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
  292-sexies. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.

Pag. 268

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 500.000;
  2019: – 500.000;
  2020: – 500.000.
4768/XIII/1. 51. Mongiello, Antezza.

  Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
4768/XIII/1. 52. Sani.

  Al comma 294, primo periodo, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4768/XIII/1. 54. Sani.

  Dopo il comma 295, inserire i seguenti:
  295-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  295-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
  295-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  295-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
  295-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 295-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 295-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  295-septies. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
  295-opties. All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola «occasionale» è eliminata.
  295-nonies. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola «occasionale» è eliminata.
  295-decies. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n.122 è abrogato.

  Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:
  2018: –;
  2019: – 8.400.000;
  2020: – 4.100.000.
4768/XIII/1. 55. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Pag. 269

  Dopo il comma 296 aggiungere il seguente:
  296-bis.
Al fine di migliorare la competitività al settore agro alimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo, pari a 1,5 milioni di euro per l'annualità 2018, a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 16.085.300 euro per l'anno 2018.
4768/XIII/1. 57. Cova, Zanin, Romanini, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Taricco, Terrosi, Venittelli, Gallinella.

  Al comma 297, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) avviamento di allevamenti avicoli con metodo biologico.
4768/XIII/1. 58. Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

  Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2018: –20.000.000;
  2019: –20.000.000;
  2020: –0.
4768/XIII/1 59. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Arrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Pag. 270

  Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
  301-bis. I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
  301-ter Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare, nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.
  301-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 2.
  301-quinques. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 301-ter si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4768/XIII/1. 60. Mongiello, Antezza.

  Dopo il comma 301 aggiungere il seguente:
  301-bis. All'articolo 25, comma 1 lettere c) e d) della legge 12 dicembre 2016, n. 238 le parole: «di almeno due anni» sono soppresse.
4768/XIII/1. 61. Sani.

  Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
  301-bis. Rientrano tra le attività connesse, dì cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, svolte da aziende faunistico-venatorie ed esercitate dall'imprenditore agricolo mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola.
  301-ter, Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.
  301-quater. Le disposizioni di cui ai commi 301-bis e 301-ter si applicano con effetto retroattivo, a partire dalla data di costituzione dell'azienda.
4768/XIII/1. 62. Sani.

  Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
  301-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  «3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
  < 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
  < 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
  < 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
  < 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento». Pag. 271
   b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
  «7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».

  301-ter. Ai i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/XIII/1. 63. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».
  301-ter. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 6.000.000;
  2019: – 6.000.000;
  2020: – 6.000.000.
4768/XIII/1. 64. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  301-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
  301-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il Pag. 272limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  301-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 306-bis con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
  301-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 301-quinques, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 306-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 3.000.000;
  2019: – 3.000.000;
  2020: – 3.000.000.
4768/XIII/1. 65. Fiorio.

  Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
  301-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale-immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
  301-ter. Il Piano di cui al comma 301-bis promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
  301-quater. Il Piano di cui al comma 301-bis è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  301-quinquies. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 301-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
  301-sexies. Per attuazione del Piano di cui al comma 301-bis è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 500.000;
  2019: – 500.000;
  2020: – 500.000.
4768/XIII/1. 66. Fiorio.

Pag. 273

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sopprimere le parole da «ad uso abitativo» alle parole «di cui all'articolo 2135 del codice civile».
4768/XIII/1. 67. Sani.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 convertito dalla legge n. 116 del 2014 come modificato dalla legge n. 199 del 2016, le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole.».
4768/XIII/1. 68. Rostellato.

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:
  301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4768/XIII/1. 69. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: –250.000;
  2018: –250.000;
  2019: –250.000.
4768/XIII/1. 70. Fiorio.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –1.000.000;
  2019: –1.000.000;
  2020: –1.000.000.
4768/XIII/1. 71. Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 303, sostituire le parole: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con le seguenti: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,.
4768/XIII/1. 72. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Pag. 274

  Dopo il comma 306, inserire il seguente:
  306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: –250.000;
  2018: –250.000;
  2019: –250.000.
4768/XIII/1. 73. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 306, inserire il seguente:
  306-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –1.000.000;
  2019: –1.000.000;
  2020: –1.000.000.
4768/XIII/1. 74. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

  Dopo il comma 331, inserire il seguente:
  331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
   a) il 1o dicembre 2019;
   b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.
4768/XIII/1. 75. Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
  346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti strumentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –3.000.000;
  2019: –5.000.000;
  2020: –7.000.000.
4768/XIII/1. 76. Prina, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Pag. 275

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. Fermo restando l'impegno di spesa assunto ed i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla Gestione Commissariale ex Agensud, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con la legge n. 91 del 2015, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1, punto ter, comma 2, lettera c), della legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione e/o l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali, della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla suddetta data è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.
4768/XIII/1. 77. Antezza, Oliverio.

  Dopo il comma 533, inserire il seguente:
  533-bis. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 gli imprenditori agricoli che effettuano le lavorazioni di cui al medesimo punto 5 su terreni condotti in comodato verbale devono disporre di documentazione comprovante la conduzione anche nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
4768/XIII/1. 78. Mongiello, Antezza.

  Dopo il comma 533, inserire il seguente:
  533-bis. Gli imprenditori agricoli possono comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4768/XIII/1. 79. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione Pag. 276il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.
  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
  621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e 1 ’accantonamento da destinarsi a Jackpot.
  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 3-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.
  621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera b) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.
4768/XIII/1. 80. Palma, Cova, Sani, Romanini, Luciano Agostini, Carra, Lattuca, De Maria.

  Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:
  640-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per le finalità di cui ai commi dal 2 al 6, dell'articolo 42 del decreto-legge 22/06/2012, n. 83. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/XIII/1. 81. Sani, Mongiello.

Pag. 277

  Dopo il comma 673, inserire il seguente:
  673-bis. Nelle materie di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini: «All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: “a partire dal mese di gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal mese di gennaio 2019”.».
4768/XIII/1. 82. Fiorio, Romanini.

  Sostituire il comma 674 con il seguente:
  674. Le disposizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lettera c) e 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n.161, in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, sono prorogate al 31 dicembre 2018 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro e al 31 dicembre 2019 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro. Le suddette proroghe non si applicano in caso di acquisizione dei certificati antimafia per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici.
4768/XIII/1. 84. Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Schullian, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo sono inserite le seguenti: 25, comma 1, lettera c) e di cui all'articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, le parole: dell'informazione sono sostituite dalle seguenti: della documentazione.
4768/XIII/1. 86. Mongiello, Antezza.

  Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo, inserire le seguenti: 25, comma 3-bis e di cui all'articolo.
4768/XIII/1. 87. Fiorio, Romanini.

  Al comma 674, sostituire le parole: non superiore a 25.000 euro, con le seguenti: non superiore a 50.000 euro.
4768/XIII/1. 88. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:
  674-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, è differita al 20 novembre 2018.
4768/XIII/1. 89. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 674, inserire il seguente:
  674-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 20 novembre 2017.
4768/XIII/1. 90. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 679, inserire il seguente:
  679-bis. Nelle Tabelle B) e C) di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021». L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/XIII/1. 91. Mongiello, Antezza.

Pag. 278

  Dopo il comma 679, inserire il seguente:
  679-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2019».
4768/XIII/1. 92. Mongiello, Antezza.

  Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:
  680-bis. 1. All'articolo 88 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1 lettere c) e d), si applicano ai vini ottenuti a partire dalla vendemmia 2020. Restano fino ad allora in vigore i limiti di cui all'articolo 11 comma 1 lettere d) ed e) della legge n. 82 del 2006.
4768/XIII/1. 93. Sani.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. Il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, riferita agli anni 2014 e 2015, può essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 giugno 2018.
4768/XIII/1. 94. Romanini, Albanella, Burtone.

  Dopo il comma 684 aggiungere il seguente:
  684-bis. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come rifinanziato dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –5.000.000;
  2019: –5.000.000;
  2020: –6.000.000.
4768/XIII/1. 95. Romanini, Sani, Prina, Paolo Rossi, Patrizia Maestri, Marco Di Maio, Luciano Agostini, Carra, Fiorio.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –2.000.000;
  2019: –2.000.000;
  2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali, Unità di voto 1.3, Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, Azione 2 Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura, capitolo 7350 Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per danni alle strutture produttive e alla produzione, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.
  2019:
   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.
  2020:
   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.
4768/XIII/TAB. A. 1. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Pag. 279

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvata dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», approvato dal Senato) (A.C.4768) recante, nella prima sezione, numerosi interventi a favore del settore agricolo, e nella seconda sezione, lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tab. 12 – articolo 13 del DDL);
   preso atto positivamente che il provvedimento contiene numerose disposizioni a favore del comparto agricolo che si pongono in linea con gli indirizzi approvati dalla Commissione Agricoltura in sede di approvazione della relazione sulla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2017;
   considerato, in particolare, rilevante per il rilancio dell'occupazione giovanile in agricoltura la previsione dell'esonero contributivo totale per i primi tre anni e dello sgravio contributivo, al 66 per cento nel quarto anno e al 50 per cento nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018;
   preso atto positivamente che le disposizioni a favore dei giovani sono state integrate al Senato con l'introduzione del contratto di affiancamento tra i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni e gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, con il quale viene garantito l'accesso prioritario ai mutui agevolati per gli investimenti;
   ritenuto particolarmente utile, per garantire alle imprese agricole la corresponsione entro tempi certi delle misure disposte sui fondi PAC e sviluppo rurale, il differimento introdotto al Senato al 31 dicembre 2018 dell'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei fino a 25 mila euro;
   considerato, tuttavia, che tale misura rischia di non risultare adeguata per garantire alle imprese agricole il pagamento dei premi e dei contribuiti cui hanno diritto, stante l'aggravio amministrativo cui gli uffici saranno chiamati per adempiere al disposto normativo richiamato, rendendosi, pertanto, necessario, meglio articolare la proroga, in modo da differenziare tra le richieste di fondi europei oltre le 25 mila euro e quelle entro tale soglia, escludendo, comunque, dalle suddette proroghe i certificati antimafia richiesti per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici;
   considerata, con favore, la stabilizzazione del personale precario presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi di economia agraria (CREA);
   preso atto favorevolmente della proroga delle cd. misure di super ammortamento Pag. 280e di iper ammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati;
   considerato, con riferimento alle misure da ultimo richiamate, che le imprese agricole non hanno potuto aver accesso a tali agevolazioni in quanto soggette a tassazione in base alle regole catastali e che occorre, pertanto, al fine di consentire agli imprenditori agricoli di utilizzare le opportunità offerte dagli incentivi di Industria 4.0, sostituire, per le sole aziende agricole soggette a forfettizzazione per attività connesse, il vantaggio derivanti dall'iper e del super ammortamento dell'investimento in un equivalente credito d'imposta;
   considerate, altresì, importante l'istituzione dei distretti del cibo che andrebbe, comunque, integrata con una previsione specifica sui distretti biologici;
   ritenuto assolutamente necessario l'intervento introdotto al Senato a favore del comparto della pesca, al quale sono state riconosciute le adeguate risorse finanziarie per corrispondere l'indennità giornaliera per il fermo pesca obbligatorio e per quello non obbligatorio, rifinanziando, altresì, per il 2019 il programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019;
   considerato, al riguardo, opportuno completare il quadro di intervento delineato, prevedendo la detassazione dell'indennità giornaliera per il fermo pesca obbligatorio, il finanziamento anche per il 2018 del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 ed uno specifico finanziamento a favore del Fondo di solidarietà nazionale della pesca, predisponendo, al contempo, specifiche risorse per completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati;
   preso atto con favore che il provvedimento in esame innalza, come disposto già negli anni precedenti, la percentuale di compensazione IVA per le carni vive bovine e suine prevedendo che la stessa sia stabilita in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020;
   ritenuto importante, al riguardo, permettere, in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente, la detraibilità in capo al cessionario del maggiore importo addebitato;
   ritenuto, comunque, particolarmente urgente fornire un sostegno al comparto della zootecnia, incentivando la produzione estensiva praticata nelle zone montane e nelle zone svantaggiate, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017;
   ritenuto, altresì, strategico per il settore prevedere uno specifico Fondo per favorire la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e per incentivare l'aggregazione e l'organizzazione del relativo comparto;
   considerato, altresì, particolarmente rilevante, anche in considerazione dell'impegno chiesto in tale senso nella risoluzione n. 8-00249, approvata dalla XIII Commissione in data 26 luglio 2017, che siano state previste risorse finanziarie pari a 250 milioni di euro per la realizzazione del piano straordinario degli invasi e ritenuto, al riguardo, importante specificare che occorra dare priorità alla realizzazione degli interventi in stato di progettazione avanzata;
   considerato con favore lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie per contrastare gli effetti del batterio della Xylella fastidiosa;
   ritenuto, al riguardo, che occorra destinare specifiche risorse aggiuntive per la concessione di misure che possano rilanciare le imprese agricole colpite dal Citrus Tristeza Virus e dagli insetti infestanti Liothrips oleae, Halyomorpha hayls e Dryocosmus kuriphilus e per rafforzare la ricerca finalizzata a contrastare le suddette fitopatie;Pag. 281
   considerato, altresì, necessario assicurare un contributo per la copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari alle imprese che hanno subito danni in seguito a calamità naturali nell'anno 2017;
   ritenuta di interesse strategico la definizione dell'attività di enoturismo, unitamente alla sua relativa disciplina fiscale, che andrebbe, comunque, meglio delineata individuando esattamente i riferimenti normativi di connessione all'attività agricola prevedendo, altresì, il concerto con il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo nella definizione delle linee guida sugli standard di qualità che debbono presiedere all'esercizio di tale attività;
   considerato particolarmente rilevante considerare tra le attività connesse le attività di fornitura di beni e servizi, compresa la ricezione e l'ospitalità, svolte dalle aziende faunistico-venatorie;
   preso atto che il provvedimento prevede un credito di imposta per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici e immobili esistenti, valida anche per impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, copertura a verde e giardini pensili;
   ritenuta di particolare importanza una previsione che disponga un ulteriore credito d'imposta per acquistare beni strumentali che utilizzano tecniche ecologiche per abbattere erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole;
   ritenuto necessario, considerata l'evoluzione normativa al riguardo, sancire, nelle disposizioni riguardanti i contratti agrari, l'equiparazione degli imprenditori agricoli professionali ai coltivatori diretti, prevedendo, altresì, che per i contratti di affitto si applichi ad entrambi l'imposta minima di registro ridotta del 20 per cento;
   ritenuto particolarmente utile al settore che gli imprenditori agricoli possano comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
   considerato quanto mai urgente chiarire che le cooperative di imprenditori agricoli che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico rientrino, ai fini dell'esenzione dell'IRAP, tra i soggetti che operano nel settore agricolo;
   ritenuto, altresì, rilevante definire il regime fiscale al quale sono soggetti i redditi derivanti dall'attività di raccolta dei tartufi per permettere l'emersione di tali proventi e rendere così maggiormente tracciabile il prodotto;
   considerato, altresì, opportuno prevedere talune riduzioni di imposta, articolate a seconda dell'ammontare di produzione effettuata ogni anno, a favore della produzione di birra artigianale;
   ritenuto, poi, rilevante che gli impianti di biogas di potenza fino a 300kW possano aver diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
   ritenuto, altresì, particolarmente rilevante assicurare un sostegno alle famiglie che non riescono a garantire l'accesso alle mense scolastiche, finalizzando, all'uopo, specifiche risorse finanziarie;
   considerato, infine, necessario assicurare e promuovere la cooperazione agroalimentare delle filiere agricole, rifinanziando le iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) venga previsto che le disposizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lett. c) e 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, Pag. 282n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, siano prorogate al 31 dicembre 2018 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro e al 31 dicembre 2019 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, stabilendo, altresì, che le suddette proroghe non si applichino in caso di acquisizione dei certificati antimafia per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici;
   2) venga disposto a favore degli imprenditori agricoli che intendono effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione;
   3) venga inserita una specifica nell'ambito della disposizione riguardante i distretti del cibo volta ad includere, definendoli, i distretti biologici;
   4) venga completato il quadro di interventi riguardanti il settore della pesca, prevedendo la detassazione dell'indennità giornaliera, il finanziamento anche per il 2018 del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 nonché uno specifico finanziamento a favore del Fondo di solidarietà nazionale della pesca, predisponendo, al contempo, specifiche risorse per completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati;
   5) venga integrato l'intervento nel settore della zootecnia, fornendo un sostegno finanziario all'allevamento estensivo praticato nelle zone montane e nelle zone svantaggiate, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017;
   6) venga prevista la detraibilità dell'IVA corrisposta in misura superiore a quella effettiva;
   7) venga istituito uno specifico Fondo dotato di adeguate risorse finanziarie per favorire la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e per incentivare l'aggregazione e l'organizzazione del relativo comparto;
   8) venga precisato, nell'ambito delle disposizioni che prevedono l'avvio del piano invasi garantendo a tal fine uno stanziamento pari a 250 milioni che venga assicurata priorità alla realizzazione degli interventi in stato di progettazione avanzata;
   9) venga valutata la possibilità di aumentare lo stanziamento disposto per contrastare gli effetti del batterio della Xylella fastidiosa;
   10) vengano previste specifiche risorse finanziarie per la concessione di misure che possano rilanciare le imprese agricole colpite dal Citrus Tristeza Virus e dagli insetti infestanti Liothrips oleae, Halyomorpha hayls e Dryocosmus kuriphilus, e per rafforzare la ricerca finalizzata a contrastare le suddette fitopatie;
   11) venga assicurato un contributo per la copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari alle imprese che hanno subito danni in seguito a calamità naturali nell'anno 2017;
   12) nell'ambito delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'attività di enoturismo e relativa disciplina fiscale, vengano individuati esattamente i riferimenti normativi di connessione all'attività agricola prevedendo, altresì, il concerto con il Ministero dei beni culturali nella definizione delle linee guida sugli standard di qualità che debbono presiedere all'esercizio di tale attività;
   13) venga previsto che le aziende faunistiche-venatorie possano svolgere, qualora esercitate dall'imprenditore agricolo mediante utilizzazione prevalente dell'azienda, attività connesse le attività di fornitura di beni e servizi, compresa la ricezione e l'ospitalità;
   14) venga previsto un credito di imposta per acquistare beni strumentali che Pag. 283utilizzano tecniche ecologiche per abbattere erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole;
   15) venga stabilita l'equiparazione, nelle disposizioni riguardanti i contratti agrari, ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali, prevedendo che per i contratti di affitto si applichi ad entrambi l'imposta minima di registro ridotta del 20 per cento;
   16) venga previsto che gli imprenditori agricoli possano comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
   17) venga chiarito che le cooperative di imprenditori agricoli che forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico rientrano, ai fini dell'esenzione dell'IRAP, tra i soggetti che operano nel settore agricolo;
   18) venga prevista una specifica disposizione in merito al regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dall'attività di raccolta dei tartufi;
   19) vengano previste specifiche riduzioni di imposta, articolate a seconda dell'ammontare di produzione effettuata ogni anno, a favore della produzione di birra artigianale;
   20) venga previsto che gli impianti di biogas di potenza fino a 300kW possano aver diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
   21) venga assicurato un sostegno alle famiglie che non riescono a garantire l'accesso alle mense scolastiche, finalizzando, all'uopo, specifiche risorse finanziarie;
   22) vengano previste specifiche risorse per finanziare le iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli.