CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 dicembre 2017
925.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 3, lettera a), numero 2, dopo le parole: impianti dotati di caldaie a condensazione aggiungere le seguenti: con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/029 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Qualora dall'applicazione del periodo precedente derivasse un minor gettito si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a disporre variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate.
4768/X/1. 1. Bargero.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
    5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;Pag. 109
   2) alla lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:
    «5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso».
   3) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
    «1-bis) Al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.»;
   4) alla lettera b) sostituire il numero 4 con il seguente:
    «4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
4768/X/1. 2. Donati.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

  Conseguentemente alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
  2018: –80.000.000;
  2019: –80.000.000;
  2020: –80.000.000.
*4768/X/1. 3. Donati.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

  Conseguentemente alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
  2018: –80.000.000;
  2019: –80.000.000;
  2020: –80.000.000.
*4768/X/1. 4. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:
  3) a decorrere dal 1o gennaio 2017 è abrogato il comma 2-bis.
4768/X/1. 7. Senaldi.

  Al comma 3, lettera a), numero 4) dopo le parole: biomasse combustibili inserire le seguenti: certificati sulla base della classe di prestazione emissiva più elevata di cui Pag. 110al decreto di attuazione dell'articolo 290, comma 4 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152.
4768/X/1. 5. Senaldi.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   «5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;
  2) alla lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:
   «5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso»;
  3) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   «1-bis) Al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi;
  4) alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   «4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/X/1. 9. Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) le parole: «l'utilizzo di fonti Pag. 111rinnovabili», sono sostituite con le seguenti: «l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ovvero di unità di microcogenerazione come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».
4768/X/1. 8. Senaldi, Benamati.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al periodo precedente anche» sono aggiunte le seguenti: «le strutture ricettive all'aria aperta quali campeggi e villaggi turistici, nonché».
4768/X/1. 10. Arlotti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale delle attività di economia collaborativa).

  1. Ai fini del presente articolo si intendono per:
   a) economia collaborativa: modello economico basato sull'offerta di servizi a richiesta e di uso temporaneo attraverso piattaforme digitali, anche mediante la condivisione di beni e in assenza di trasferimento della proprietà degli stessi;
   b) piattaforma digitale: lo strumento informatico che mette in contatto per via telematica gli utenti operatori e gli utenti fruitori, intermedia la condivisione e rende possibili transazioni tra gli stessi utenti;
   c) gestore: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della propria attività commerciale o imprenditoriale, gestisce la piattaforma digitale, intermediando tra gli utenti ed eventualmente fornendo servizi a valore aggiunto;
   d) utente operatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, avvalendosi dell'intermediazione della piattaforma digitale, opera condividendo un proprio bene o un servizio;
   e) utente fruitore: la persona fisica o giuridica che, attraverso la piattaforma digitale, utilizza il servizio erogato o il bene condiviso dall'utente operatore;

  2. I rapporti tra gestore ed utente operatore sono disciplinati da apposito contratto avente forma scritta e, fatti salvi gli aspetti connaturati agli specifici settori eventualmente oggetto della disciplina di dettaglio, al rapporto tra gestore ed utente operatore si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. I rapporti tra gestore ed utente fruitore sono disciplinati da apposito contratto avente forma scritta. Se l'utente fruitore è un consumatore si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; se l'utente fruitore è un professionista si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile e all'articolo 1469-bis. Ai rapporti tra utente operatore ed utente fruitore si applicano le disposizioni previste dal codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora entrambi siano consumatori, e del codice civile qualora l'utente fruitore sia un professionista.
  3. Il gestore garantisce modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti operatori e assicura che le informazioni relative alle attività degli utenti operatori e fruitori iscritti alle piattaforme digitali siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ed è tenuto a renderle disponibili ai soggetti competenti per il controllo.
  4. Il gestore verifica che gli utenti operatori siano coperti da polizze assicurative Pag. 112per la copertura dei rischi derivanti dall'attività oggetto di condivisione. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate, esplicitando che si tratta di un'attività non professionale.
  5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito AGCM, vigila sull'attività delle piattaforme digitali dell'economia collaborativa. Presso l'AGCM è istituito il Registro elettronico nazionale delle piattaforme digitali dell'economia collaborativa, di seguito denominato «Registro», la cui consultazione è pubblica e gratuita. L'iscrizione al Registro da parte dei gestori è facoltativa. I gestori delle piattaforme digitali che intendono iscriversi al Registro devono dotarsi di un «codice di autoregolamentazione», redatto in forma scritta, contenente la disciplina dei rapporti tra gestore, utenti operatori e utenti fruitori della piattaforma. Le clausole contenute nel codice di autoregolamentazione hanno natura di condizioni generali di contratto e non possono essere incluse clausole che impongano, pena la loro nullità, anche indirettamente:
   a) all'utente operatore ogni forma di esclusiva o di trattamento preferenziale in favore del gestore;
   b) il controllo, da parte del gestore, dell'esecuzione della prestazione dell'utente operatore, anche tramite apparati o sistemi hardware o software, finalizzata all'esclusione dell'utente medesimo dalla piattaforma;
   c) la fissazione di tariffe obbligatorie per gli utenti operatori;
   d) l'esclusione dell'utente operatore dall'accesso alla piattaforma digitale del gestore o la sua penalizzazione nella presentazione della sua offerta agli utenti fruitori in assenza di motivazioni gravi e oggettive;
   e) la cessione gratuita non revocabile da parte dell'utente operatore dei diritti d'autore;
   f) all'utente operatore il divieto di acquisizione e di utilizzo di informazioni pubbliche del gestore che non siano tutelate da adeguate misure tecniche di protezione;
   g) l'obbligo di promozione dei servizi del gestore da parte dell'utente operatore;
   h) il divieto di commento critico del gestore da parte dell'utente operatore;
   i) la condivisione con altri utenti operatori di informazioni, giudizi e analisi;
   j) l'obbligo di fornire il consenso a cedere a terzi un proprio dato personale, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

  6. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge l'AGCM definisce con apposito regolamento le modalità per la valutazione della conformità del codice di autoregolamentazione alle disposizioni di cui alla presente legge ai fini dell'iscrizione al Registro, nonché le sanzioni da applicare qualora l'AGCM riscontri il mancato rispetto da parte di un gestore delle disposizioni di cui alla presente legge.
  7. In alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, agli utenti operatori si applica il regime fiscale di cui al presente articolo. Non concorrono in ogni caso a formare il reddito i rimborsi di spese e sono escluse dalla tassazione tutte le forme di condivisione che abbiano ad oggetto rimborsi di costi sostenuti. Per i soggetti che optano per il regime di tassazione alternativo, il reddito imponibile è determinato dall'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali, in ragione di un'aliquota del 10 Pag. 113per cento, fino ad una soglia di 10.000 euro. La parte del reddito eccedente tale soglia concorre alla determinazione del reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette. I gestori di piattaforme iscritte al Registro, non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti, iscritti al Registro, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, le transazioni in denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e i gestori di piattaforme iscritte al Registro, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, operano la relativa ritenuta a titolo di acconto e entro il termine stabilito con il provvedimento di cui al comma 8, versano all'erario l'importo corrispondente. I gestori rilasciano opportuna documentazione fiscale indicante il totale dei ricavi percepiti, all'utente operatore il quale la presenta in sede di dichiarazione dei redditi. I gestori di piattaforme iscritte al Registro, ai fini della integrazione dei dati nel modello dichiarativo 730 precompilato, comunicano all'Agenzia delle entrate, entro il termine stabilito con il provvedimento di cui al comma 8, i dati relativi a eventuali transazioni economiche che avvengono tramite le proprie piattaforme digitali. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'utente operatore, nell'ambito del servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, i dati relativi all'ammontare dei ricavi complessivamente percepiti che sono stati comunicati ai sensi del comma 8.
  8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative e dichiarative incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte del gestore. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità per garantire il controllo e l'interoperabilità delle piattaforme. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, successivamente aggiornabile annualmente, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di condivisione di beni o servizi, da parte dell'utente operatore, è svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
  9. I gestori delle piattaforme digitali si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
4768/X/1. 11. Tentori, Camani, Becattini, Donati.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 Pag. 114e 2020» e sono aggiunte, in fine le seguenti: «nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
   b) al comma 5, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022».
  8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
  8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
4768/X/1. 12. Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «pertinenti norme regionali», sono aggiunte le parole: «per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili».
4768/X/1. 13. Bini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».
4768/X/1. 14. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.
  9-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 9-bis, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.
  9-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-Pag. 115legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –60.000.000.
4768/X/1. 15. Bini.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi».
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente:
   al comma 624 sostituire le parole: 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di Pag. 116149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. con le seguenti: 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500 euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029;
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze ridurre come segue gli importi previsti:
   2019: –50.000.000.
4768/X/1. 16. Vignali.

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) numero 1) capoverso i-decies dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;
   b) al numero 2, alla lettera b), capoverso d-bis dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13 della presente legge, valutati in 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dall'articolo 1, comma 632 della presente legge.
4768/X/1. 17. Impegno.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Pag. 117Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione: dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
4768/X/1. 18. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:Pag. 118
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 632, sostituire le parole: di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: di 1.850 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000.
*4768/X/1. 19. Bini, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:Pag. 119
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 632, sostituire le parole: di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: di 1.850 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000.
*4768/X/1. 20. Donati.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «  Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e trattabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QRCODE, e altri) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. con le seguenti: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 23.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800.700 euro per l'anno 2023, di 66.596.400 euro per l'anno 2024, di 97.392.100 euro per l'anno 2025, di 107.387.900 euro per l'anno 2026, di 99.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
4768/X/1. 21. Senaldi.
  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «  Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici Identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QRCODE, e altri) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto». Agli investimenti effettuati per i beni di cui al comma 14, nell'arco temporale di cui al comma 15, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della citata legge nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge».
4768/X/1. 22. Senaldi.

Pag. 120

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole: «macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici» sono sostituite dalle seguenti: «macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni»;
   b) All'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole da: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali» a: «sistema informativo aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale.

  20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/X/1. 23. Bargero, Benamati, Senaldi, Becattini, Vico, Marchi.

  Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno» con le seguenti: «Per il solo anno».
4768/X/1. 35. Bini.

  Dopo il comma 21, inserire i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*4768/X/1. 24. Donati.

  Dopo il comma 21, inserire i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*4768/X/1. 26. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

Pag. 121

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
4768/X/1. 31. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
*4768/X/1. 25. Donati.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
*4768/X/1. 27. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)Pag. 122
  2018:
   CP: –120.000.000;
   CS: –120.000.000;
  2019:
   CP: 120.000.000;
   CS: –120.000.000;
  2020:
   CP: –120.000.000;
   CS: –120.000.000.
4768/X/1. 28. Vignali.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)
  2018:
   CP: –160.000.000;
   CS: –160.000.000;
  2019:
   CP: 250.000.000;
   CS: –250.000.000;
  2020:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
4768/X/1. 29. Vignali.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
4768/X/1. 30. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

Pag. 123

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
4768/X/1. 32. Bini.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, è così sostituita:
   «d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –80.000.000;
   2019: –120.000.000;
   2020: –120.000.000.
4768/X/1. 33. Bini.
  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».
  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200.000.000;
   2019: –200.000.000;
   2020: –200.000.000.
4768/X/1. 34. Bini.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/X/1. 36. Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura dei 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, Pag. 124di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/X/1. 37. Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela del marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, come rifinanziato dal comma 1 è riservata agli investimenti di cui al presente comma.
4768/X/1. 38. Senaldi.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  «25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35».
   b) al comma 26 sopprimere le seguenti parole:, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)
  2018:
   CP: –500.000.000;
   CS: –500.000.000;
  2019:
   CP: –500.000.000;
   CS: –500.000.000;
  2020:
   CP: –500.000.000;
   CS: –500.000.000.
4768/X/1. 39. Vignali.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  «25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35»;
   b) al comma 26 sopprimere le seguenti parole: pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
*4768/X/1. 40. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  «25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35»;
   b) al comma 26 sopprimere le seguenti parole: pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
*4768/X/1. 41. Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni di Pag. 125personale dirigente, anche in forma temporanea, funzionali all'avvio di progetti di innovazione di processo o di prodotto, in eccedenza rispetto al periodo di imposta precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento rispetto ad un massimale della retribuzione annua lorda pari a sessantaseimila euro.
  Il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni di personale dirigente realizzate in ciascun periodo d'imposta.
  Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio».
  Il credito d'imposta è revocato:
   a) se l'imprenditore risolve il rapporto di lavoro o destina i dirigenti oggetto delle assunzioni a finalità estranee a progetti di innovazione di processo o di prodotto legati all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'assunzione;
   b) se i dirigenti oggetto delle assunzioni sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

  Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, Pag. 126su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
4768/X/1. 42. Senaldi.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sostengono costi per l'utilizzo di accesso ad un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione ovvero della supply chain, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.
  35-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 35-bis, valutati in 25 milioni di euro nel 2019, 50 milioni di euro nel 2020, 90 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/X/1. 43. Basso, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento.
  35-ter. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 35-bis devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi, previa richiesta nella quale siano indicati in particolare i costi relativi a:
   a) lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   b) le prestazioni dei professionisti;
   c) le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   d) le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   e) le attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

  35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 1, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
  35-quinquies. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  35-sexies. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio dell'erogazione Pag. 127del contributo e gli obiettivi ed effetti sulle imprese di cui al comma 35-bis in termini di competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre con cadenza annuale invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.
  35-septies. La dotazione del Fondo di cui al comma 35-bis a decorrere dall'anno 2018 è pari a 5 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
      2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
4768/X/1. 44. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:
  «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
  35-ter. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» Pag. 128con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 35-ter, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
4768/X/1. 45. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Dopo il comma 38, sono aggiunti i seguenti:
  38-bis. Al fine di sostenere, d'intesa con le regioni e gli enti locali, nuovi progetti di sostegno agli esercizi commerciali di prossimità nei comuni montani, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il supporto allo sviluppo produttivo dei comuni montani», con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  38-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, emana un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità di utilizzo del fondo, con particolare riferimento al potenziamento delle misure fiscali, nonché per favorire i centri multifunzionali, ovvero i negozi che vendono prodotti e allo stesso tempo svolgono servizi, anche attivando o sostenendo opportune intese con associazioni locali presenti nei piccoli comuni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
4768/X/1. 46. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Al comma 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: mezzi su gomma ad alimentazione alternativa inserire le seguenti: ivi compresi i mezzi finalizzati al trasporto turistico;
   2) dopo le parole: mezzi di trasporto pubblico su gomma inserire le seguenti: dei mezzi finalizzati al trasporto turistico;
   3) dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti parole: il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4768/X/1. 47. Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla Pag. 129legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-bis, dopo le parole «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono aggiunte le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
   b) al comma 10-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.».

  40-ter. Le disposizioni di cui al comma XX-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
  40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma XX-bis.
4768/X/1. 48. Bargero.

  Al comma 57, dopo le parole: a tempo indeterminato, inserire le seguenti: nonché, con esclusivo riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione e dopo le parole: data di conversione inserire le seguenti: o di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 57.000.000
   2019: – 57.000.000
   2020: – 57.000.000
4768/X/ 1. 49. Bini.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente comma:
  3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 50.000.000
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000;
4768/X/ 1. 50. Bini.

  Dopo il comma 65, aggiungere i seguenti:
  65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 12 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributiva del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 Pag. 130per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  65-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*4768/X/ 1. 51. Donati.

  Dopo il comma 65, aggiungere i seguenti:
  65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 12 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributiva del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  65-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*4768/X/ 1. 52. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 19 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributiva del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  65-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/X/ 1. 55. Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «  d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
4768/X/ 1. 54. Bini.

Pag. 131

  Al comma 65, sopprimere le parole: Per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 12.500.000;
   2020: – 12.500.000.
4768/X/ 1. 53. Bini.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti commi:
  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste.
4768/X/ 1. 56. Senaldi.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura e secondo le modalità ivi previste.
  97-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 97-bis, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/X/ 1. 57. Taranto, Gnecchi.

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»;
   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione Pag. 132della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;
   c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

  139-ter. All'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, comma 2, si applica la disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 2383.».
  139-quater. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:
   al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;
   al terzo comma le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite con le parole: «di cui al comma seguente.»;
   dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.».
4768/X/1. 58. Basso, Baruffi, Beni, Giacobbe, Marco Di Maio.

Dopo il comma 215, aggiungere i seguenti:
  215-bis. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.
  215-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  215-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Pag. 133e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:
   a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono fame parte, ammessi al contributo;
   b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;
   c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.
4768/X/1. 59. Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
   b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)
  2018
   CP: –250.000.000
   CS: –250.000.000
  2019
   CP: –250.000.000
   CS: –250.000.000
  2020
   CP: –250.000.000
   CS: –250.000.000
4768/X/1. 60. Vignali.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
   b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
4768/X/1. 62. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
   b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
*4768/X/1. 63. Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo)» sopprimere il comma 7.
4768/X/1. 61. Senaldi, Carrescia.

  Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
  295-bis. Al fine di potenziare le strutture ricettive del turismo all'aria aperta, Pag. 134nonché la promozione del comparto dei veicoli ricreazionali e l'introduzione di agevolazioni fiscali per il turismo verde, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per il turismo all'aria aperta», con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  295-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, emana un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità di utilizzo del fondo, nonché le misure agevolative di carattere fiscale, preventivamente concordate con la Commissione europea al fine di renderle compatibili con il regime degli aiuti di Stato, per incentivare gli interventi connessi all'attuazione delle misure di cui al comma precedente».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
4768/X/1. 64. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.
4768/X/1. 65. Senaldi.

  Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
  313-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: «idroelettrici ed eolici» con le seguenti: «e idroelettrici» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari a 1,5 euro per kW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».
4768/X/1. 66. Benamati, Senaldi.

  Dopo il comma 324, aggiungere il seguente:
  324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico-scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei princìpi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.
4768/X/1. 67. Bini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di Pag. 135strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.595.000;
   2019: –3.595.000;
   2020: –3.595.000.
4768/X/1. 68. Arlotti, Marchetti.

Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
  331-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
  331-ter. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
  331-quater. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 2, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
  331-quinquies. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
  331-sexies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
  331-septies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
  331-octies. Entro il 1o luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  331-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità Pag. 136tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
  331-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 331-bis a 331-novies si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020.
4768/X/1. 69. Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Da Villa.

  Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
  331-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
   «r) a tutti gli effetti di legge per «soggetti auto-produttori» si intendono imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

  331-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 331-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/X/1. 70. Montroni.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Allo scopo di assicurare il tempestivo avvio ed il coordinamento degli interventi necessari per la messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio pubblico, di quello privato e delle attività economiche produttive nei territori interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il Governo provvede, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, alla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, al quale sono affidati i medesimi poteri previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni.
4768/X/1. 71. Bini.

  Dopo il comma 414, aggiungere il seguente:
  414-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «di cui alle delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014» sono soppresse.
4768/X/1. 72. Iacono.

  Dopo il comma 417, aggiungere i seguenti:
  417-bis. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.
  417-ter. Le risorse di cui al comma 417-bis sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato Pag. 137e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225 del 1992.
  417-quater. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;
   b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;
   c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;
   d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;
   e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

  417-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 417-bis a 417-quater si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
  417-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 417-bis, pari a euro 56.188.553,83 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/X/1. 73. Bini, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 418, aggiungere il seguente:
  418-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo delle assicurazioni contro i rischi connessi ad eventi calamitosi è maggiorato del cinquanta per cento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –35.000.000;
   2019: –35,000.000;
   2020: –35.000.000.
4768/X/1. 74. Bini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 421, dopo le parole: del 14 agosto 2015, aggiungere le seguenti: a condizione che abbiano presentato la relativa istanza nel termine di prescrizione decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350,;
   b) sostituire il comma 422 con il seguente: Alle imprese di cui al comma 421 il contributo di cui al medesimo comma è riconosciuto altresì per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza nel termine di Pag. 138prescrizione decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.;
   c) dopo il comma 422, aggiungere il seguente: 422-bis. I contributi di cui ai commi 421 e 422 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
   d) al comma 423, dopo le parole: comma 421 aggiungere le seguenti: e comma 422 e le parole: per l'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019-2021;
   e) al comma 424, dopo le parole: comma 421 aggiungere le seguenti: e comma 422.

  Conseguentemente, al comma 624 le parole: di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021 sono sostituite con le seguenti: 130.812.100 euro per l'anno 2020, 175.008.500 per l'anno 2021.
4768/X/1. 75. Bargero, Fiorio, Taricco.

  Dopo il comma 461, aggiungere i seguenti:
  461-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018».

  461-ter. All'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 15 novembre 2015» sono soppresse.
  461-quater. Nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni,
  461-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.
4768/X/1. 76. Arlotti, Marchetti.

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:
  494-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali entro il 1o marzo 2018, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori, i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria,
  494-ter. La mancata pubblicazione dei dati di cui al comma precedente dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
  494-quater. I titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 494-bis garantiscono all'esterno delle proprie attività la Pag. 139pubblicità dei dati di cui al comma 494-bis pena la possibilità di revoca della stessa concessione.
4768/X/1. 77. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello.

  Al comma 509, apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a), sopprimere numero 4);
   2) alla lettera a), punto 7), capoverso comma 6), sopprimere l'ultimo periodo;
   3) alla lettera d), capoverso «Art. 4.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019 ovvero dalle Istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui.»;
   5) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
    «  f-bis). Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 17-ter è soppresso;
   b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse;
    f-ter). Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso;
    f-quater). Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019;
    f-quinquies). All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
    f-sexies). La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei presenti commi, pari a 926 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.
4768/X/1. 78. Donati.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al Comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  513-ter. L'iscrizione nel registro di cui al comma 513-bis comporta l'attribuzione di un codice identificativo univoco per ciascuna unità abitativa, che deve essere indicato – insieme al nome, al cognome ed al codice fiscale del soggetto di cui al comma 513-bis, alla dicitura «alloggio privato non professionale» e all'esatta ubicazione dell'alloggio stesso – in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di Pag. 140prenotazione online, nonché sulle ricevute rilasciate a fronte del pagamento del corrispettivo.
  513-quater. Qualora le transazioni di cui al comma 513-bis siano concluse avvalendosi di soggetti terzi, quali sistemi di prenotazione online, agenzie immobiliari o gestori professionali, gli stessi devono accertare in via preventiva l'iscrizione nel registro.
  513-quinquies. L'esercizio delle attività di cui al comma 513-bis da parte di soggetti che, essendovi tenuti, non provvedano alla preventiva iscrizione nel registro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. In caso di recidiva è disposta la cessazione dell'attività. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 513-ter sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Con le medesime sanzioni sono puniti i soggetti di cui al comma 513-bis che utilizzino nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 513-ter sono rivolte al pubblico avvalendosi di un soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  513-sexies. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 513-bis, nonché le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (onorabilità), e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet, e le modalità di condivisione con enti e organismi preposti ai controlli.

  7. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 513-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.
4768/X/1. 79. Bini.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
  533-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) agli articoli 8 e 13 nel comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359» aggiungere le parole: «, comma 1, numeri 1) e 2)»;
   b) agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2)»;
   c) all'articolo 10, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «8. In alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 5 e 7, l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare Pag. 141idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
  9. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico.»;
   d) all'articolo 18, comma 12, le parole: «Nel caso previsto dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7»;
   e) all'articolo 18, dopo il comma 14, è inserito il seguente: «15. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività».

  533-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
  533-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
4768/X/1. 81. Senaldi.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:
  533-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. Al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel caso in cui il GSE accerti che le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2, siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, applica una decurtazione percentuale della tariffa o dell'incentivo.
  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico aggiorna l'elenco delle violazioni rilevanti contenuto nel decreto ministeriale 31 gennaio 2014, con le modalità di cui ai successivi commi 5 e 6, individuando, per ogni tipologia di violazione, la percentuale di riduzione che deve applicare il GSE.
  Le violazioni non rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi non determinano l'applicazione di alcuna decurtazione della tariffa o dell'incentivo riconosciuto ma comportano l'obbligo, per il soggetto responsabile di rendere le eventuali dichiarazioni, elementi o documenti necessari alla regolarizzazione delle violazioni.
  Il Ministero dello sviluppo economico determina anche la riduzione della misura della decurtazione qualora le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo.
4768/X/1. 82. Benamati, Senaldi.

Pag. 142

  Sopprimere il comma 623.

  Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5,5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 1.986,6 milioni di euro per l'anno 2018.
4768/X/1. 84. Donati.

  Sopprimere il comma 623.

  Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
4768/X/1. 85. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:
  623-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*4768/X/1. 83. Donati.

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:
  623-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*4768/X/1. 86. Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:
  640-bis. A decorrere dall'anno 2018 il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b) della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300, con le parole: 7.585.300 inoltre alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
4768/X/1. 87. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Dopo il comma 640, aggiungere i seguenti:
  640-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al comma 640-ter.
  640-ter. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 640-bis, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi Pag. 143conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.
4768/X/1. 88. Scuvera, Rubinato.

  Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:
  643-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge 2006, n. 296.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 3.595.000;
   2019: – 3.595.000;
   2020: – 3.595.000.
4768/X/1. 89. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Dopo il comma 643, aggiungere i seguenti:
  643-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.
  643-ter. Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.595.000;
   2019: –3.595.000;
   2020: –3.595.000.
4768/X/1. 90. Prodani.

  Dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
  644-bis. Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.
4768/X/1. 91. Bini.

  Dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
  644-bis. Per le attività stagionali e per le attività che abbiano inizio o termine nel corso dell'anno, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di apertura al pubblico, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana.

Pag. 144

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.
4768/X/1. 92. Bini.

  Dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
  644-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «Art. 16 – (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
   a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;
   b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;
   c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;
   d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;
   e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
   f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

  2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
  3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.
  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.500.000;
   2019: –1.500.000;
   2020: –1.500.000.
4768/X/1. 94. Bini.

  Al comma 666, lettera h), sostituire le parole: 30 giugno 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2019.
4768/X/1. 96. Bini.

Pag. 145

  Al comma 666, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018.
4768/X/1. 95. Bini.

  Al comma 669, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'Allegato 3, comma 1, lettera b) le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
    2) all'Allegato 3, comma 1, lettera c), le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
    3) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «non si applicano», aggiungere le seguenti: «agli edifici adibiti ad attività industriali,».
4768/X/1. 97. Bargero.

  Al comma 669, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»;
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*4768/X/1. 98. Vignali.
(Inammissibile)

Pag. 146

  Al comma 669, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»;
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*4768/X/1. 99. Basso, Giacobbe, Tullo.
(Inammissibile)

  Al comma 669, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici Pag. 147di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*4768/X/1. 100. Bini, Fregolent, Antezza, Vico.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano.
**4768/X/1. 101. Vignali.

  Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano.
**4768/X/1. 102. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure Pag. 148di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano.
**4768/X/1. 103. Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

  Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 «competitività e sviluppo delle imprese» (11), Programma 1.1 «Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo (11.5.), apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –260.000,000;
   CS: –260.000.000.
  2019:
   CP: –330.000.000;
   CS: –330.000.000.
  2020:
   CP: –240.000.000;
   CS: –240.000.000.
4768/X/TAB. 3. 1. Corda, Frusone, Tofalo, Basilio, Rizzo.

Pag. 149

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e sono aggiunte, in fine le seguenti: «nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
   b) al comma 5, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022».

  8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
  8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
4768/X/1. 12. Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani, Montroni.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole: «macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici» sono sostituite dalle seguenti: «macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni»;
   b) All'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole da: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali» a: «sistema informativo aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita Pag. 150al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale.

  20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/X/1. 23. Bargero, Benamati, Senaldi, Becattini, Vico, Marchi.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»;
   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;
   c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».
  139-ter. All'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, comma 2, si applica la disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 2383.».
  139-quater. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:
   al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;
   al terzo comma le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite con le parole: «di cui al comma seguente.»;
   dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli Pag. 151organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.».
4768/X/1. 58. Basso, Baruffi, Beni, Giacobbe, Marco Di Maio, Scuvera, Becattini, Senaldi, Donati, Camani, Montroni, Martella, Ginefra, Cani, Arlotti.

  Dopo il comma 215, aggiungere i seguenti:
  215-bis. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.
  215-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  215-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:
   a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono fame parte, ammessi al contributo;
   b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;
   c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.
4768/X/1. 59. Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani, Scuvera, Becattini, Donati, Montroni, Martella, Ginefra, Cani.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
   b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le Pag. 152seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)
  2018:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
  2019:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
  2020:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
*4768/X/1. 60. Vignali, Ricciatti.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
   b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)
  2018:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
  2019:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
  2020:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
*4768/X/1. 62. (Nuova formulazione) Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
  313-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole «idroelettrici ed eolici» con le seguenti «e idroelettrici» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche progettuali, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari 1,5 euro per KW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».
4768/X/ 1. 66. (Nuova formulazione) Benamati, Senaldi.

  Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
  331-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra Pag. 153il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
  331-ter. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
  331-quater. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 2, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
  331-quinquies. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
  331-sexies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
  331-septies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
  331-octies. Entro il 1o luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  331-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
  331-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 331-bis a 331-novies si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020.
4768/X/1. 69. Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Da Villa.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
  533-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio Pag. 1542006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) agli articoli 8 e 13 nel comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359» aggiungere le parole: «, comma 1, numeri 1) e 2)»;
   b) agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2)»;
   c) all'articolo 10, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «8. In alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 5 e 7, l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
  9. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico.»;
   d) all'articolo 18, comma 12, le parole: «Nel caso previsto dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7»;
   e) all'articolo 18, dopo il comma 14, è inserito il seguente: «15. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività».
  533-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
  533-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
4768/X/1. 81. Senaldi.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:
  533-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo; Pag. 155
   b)
al comma 5, dopo la lettera c), è inserita la seguente: « c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del presente comma;».
4768/X/1. 82. (Nuova formulazione) Benamati, Senaldi.

  Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:
  640-bis. A decorrere dall'anno 2018 il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b) della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300, con le parole: 7.585.300 inoltre alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
4768/X/1. 87. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

Pag. 156

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La X Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4768 Governo recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni per le parti di propria competenza;
   esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), limitatamente alle parti di competenza;
   condivisi gli assi portanti individuati nelle politiche del Ministero dello sviluppo economico volti al consolidamento della fase espansiva in atto e del ciclo degli investimenti privati così da rafforzare anche le risorse disponibili per innovazione, ricerca e sviluppo;
   valutati positivamente il rifinanziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito e per le imprese, in particolare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e la cosiddetta «Nuova Sabatini»;
   apprezzate le principali linee di attività del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene al sostegno all'innovazione con specifico riguardo alle iniziative volte a sostenere il piano denominato «Industria 4.0» per la parte degli investimenti sia materiali che immateriali e per quelli destinati alla formazione;
   valutati positivamente gli interventi in materia di erogazione di servizi finanziari a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana così come le misure finalizzate all'efficientamento del Fondo rotativo per le concessioni di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese estere;
   sottolineato favorevolmente il rifinanziamento del «Piano made in Italy» e le disposizioni introdotte in materia di tutela e valorizzazione del made in Italy;
   apprezzati gli stanziamenti previsti per il programma nazionale di ricerche aerospaziali (cap.7238) nonché le disposizioni a favore dell'industria aerospaziale dei piccoli satelliti;
   raccomandata l'approvazione presso la Commissione referente delle proposte emendative deliberate presso la X Commissione, trasmesse in allegato alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.