CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 dicembre 2017
925.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato)

EMENDAMENTI APPROVATI

  Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:
  92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo.».
4768/I/ 1. 1. Fabbri, Marchi, Guerra, Piccione.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
4768/I/ 1. 2. Giorgis, Lattuca, Cenni, Fabbri, Piccione.

  Dopo il comma 171 inserire i seguenti:
  171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.
  171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1o Pag. 18ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
  171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.945.854;
   2019: –12.124.370;
   2020: –12.124.370.
4768/I/ 1. 5. Fabbri, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Orfini, Giuditta Pini, Piccione, Impegno.

  Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:
  174-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
   174-bis. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni corrispondenti, degli stanziamenti alla Tabella A, voce Ministero dell'interno.
4768/I/ 1. 8. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 223, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è ulteriormente incrementato di 3.561.258 per l'anno 2018 e di 3.561.737 per gli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione »Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», Programma «Organi costituzionali», apportare le seguenti variazioni:
   2018:
    CP: –3.561.258;
    CP: –3.561.737;
   2019:
    CP: –3.561.737;
    CS: –3.561.258;
   2020:
    CS: –3.561.737;
    CS: –3.561.737.
4768/I/ 1. 11. Mazziotti di Celso.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  All'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente comma:
  «6. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».
4768/I/ 1. 12. Fabbri, Marchi, Guerra, Piccione.

  Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:
  370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 Pag. 19maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1o gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
   370-ter. Agli oneri derivanti, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/I/ 1. 13. Fabbri, Piccione.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. L'Agenda nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel limite della propria dotazione organica e fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. L'agenzia, inoltre, può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale nel limite massimo di venti unità. Il predetto personale, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
4768/I/ 1. 14. Mattiello, Fabbri, Piccione.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente sede principale a Roma e sede secondaria Pag. 20a Reggio Calabria, svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi territoriali nelle regioni ove si registra una particolare incidenza quantitativa di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle previsioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.
4768/I/ 1. 15. Mattiello, Fabbri, Piccione.

  Al comma 666, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: ad eccezione della con la seguente: la;
   b) sostituire le parole: all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il con la seguente: al.
4768/I/ 1. 18. Fabbri, Baruffi, Orfini, Giuditta Pini, Piccione.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato);
   preso atto, con favore, di alcune misure recate dalla manovra che interessano la competenza della Commissione medesima, con particolare riferimento agli strategici temi della sicurezza, della valorizzazione del personale, dell'immigrazione, delle istituzioni territoriali;
   ricordato, quanto al tema della sicurezza, che i commi 171, 172, 174, 176 e 177, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022 e che a tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   rilevato che il comma 178 autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo;
   ricordato poi, sempre per quanto concerne le politiche di immigrazione, che talune disposizioni della sezione I (articolo 1, comma 332) aumentano gli importi degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia, a partire dal 2018, al fine di consentire l'avvio di urgenti misure per fronteggiare il fenomeno migratorio;
   valutati poi i commi 464-466, che riguardano risorse per province e città metropolitane;
   osservato che il comma 665, lettera a), in particolare, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane);
   preso atto che le lettere da a) a g) del comma 666, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono la proroga – al 31 dicembre 2018 – di validità dei termini di specifiche assunzioni, nonché di graduatorie concorsuali, di determinate amministrazioni pubbliche (tra cui Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco);
   valutato poi, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8), che si articola in 6 missioni e 12 programmi, dal quale si evince come, anche nel 2018, la maggior entità delle Pag. 22risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che, insieme con la missione Ordine pubblico e sicurezza rappresentano, rispettivamente, circa il 46 per cento e il 32 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo;
   confermato, inoltre, il dato – già riscontrato negli ultimi due esercizi finanziari – della crescita delle risorse a disposizione della missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che all'interno dello stato di previsione del Ministero pesa nel 2018 per circa il 10,5 per cento degli stanziamenti complessivi;
   fatto notare che le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 69,2 milioni di euro per il 2018, in linea con i dati del 2017, e che le previsioni di spesa per il resto del triennio risultano pari a 67,3 milioni per il 2019 e di 62,3 milioni di euro per il 2020;
   valutati gli stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), rientranti nella competenza della I Commissione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

   e trasmette gli emendamenti approvati.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 480)

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 480);
   tenuto conto che:
    lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (articolo 1 – Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (articolo 2 – Tabelle B.1 e B.2);
    le Tabelle A.1 e B.1, che recano l'elenco dei collegi uninominali con l'indicazione dei comuni ricompresi nel relativo territorio, individuano ciascun collegio uninominale con un codice alfanumerico e con l'indicazione del nome del comune con la maggiore ampiezza demografica. Per i comuni il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali (per i collegi Camera si tratta delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo; per i collegi Senato sono le città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo), vi è un elenco a parte, in un'apposita sezione, con l'indicazione del territorio del relativo collegio;
    al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che ricomprendono aree sub-comunali delle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;
    lo schema di decreto legislativo specifica inoltre, all'articolo 3 (comma 1) che, nel caso in cui vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune;
    andrebbe, in proposito, valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applica nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;
    andrebbe, al contempo, valutata l'opportunità di fare altresì riferimento anche alla fattispecie disciplinata dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, riguardante l'ipotesi del distacco di un comune da una regione e la sua aggregazione ad altra regione; la questione si pone, in particolare, nel caso della recente approvazione da parte del Parlamento del progetto di legge che dispone il distacco del comune di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia (C. 4653, approvato il 22 novembre 2017 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), Pag. 24comune che, in base allo schema di decreto legislativo in esame, appartiene alla circoscrizione Veneto 1, collegio n. 7 Belluno. Il testo approvato dal Parlamento (C. 4653) prevede, al comma 2, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine»;
    appare dunque opportuno specificare che nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente;
   evidenziato che:
    nella circoscrizione del Senato Piemonte appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte-01 per garantire la coerenza economico-sociale del territorio unificando i due collegi uninominali della Camera Piemonte 1-05-Ivrea e Piemonte 1-07 Settimo Torinese e aggregando, di conseguenza, il collegio della Camera Piemonte 1-09 Pinerolo con il collegio Piemonte 1-08 Moncalieri;
    nella circoscrizione della Camera Lombardia 3, per assicurare una maggiore coerenza del bacino territoriale, i comuni di Bonate Sopra, Bonate Sotto e Orio al Serio sono sottratti dal collegio uninominale 05 (Bergamo) per essere aggregati al collegio 07 (Treviglio);
    nella circoscrizione della Camera Toscana, come fatto presente anche nella relazione illustrativa, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo ha alla base il metodo di utilizzare i collegi uninominali della Camera come previamente determinati in base ai collegi uninominali del 1993, metodo ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato; peraltro, nella circoscrizione Toscana tale metodo è stato derogato portando ad un risultato di non omogeneità dei due bacini elettorali. Infatti, per i collegi uninominali del Senato, sono stati utilizzati i collegi uninominali della Camera, nei quali sono state introdotte modifiche ritenute dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'articolo 3 della legge n. 165/2017 necessarie per garantire la compattezza provinciale. Tuttavia, le stesse modifiche non sono state apportate ai collegi uninominali per l'elezione della Camera; i collegi uninominali della Camera andrebbero a tal fine ridefiniti, in particolare togliendo dal collegio 06 (Pistoia) i comuni di Capannori e Porcari, e spostandoli al collegio 09 (Lucca); togliendo dal collegio 04 (Empoli) i comuni di Lamporecchio e Larciano spostandoli al collegio 06 (Pistoia); spostando i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal collegio 12 (Siena) al collegio 14 (Grosseto), tutti comuni in provincia di Grosseto; spostando il comune di Castelfiorentino dal collegio 11 (Poggibonsi) al collegio 04 (Empoli) per compensare la popolazione; spostando il comune di Camaiore dal 09 (Lucca) a quello 08 (Massa che comprende Carrara) anche in questo caso per compensare la popolazione; togliendo il comune di Terranuova Bracciolini dal collegio 03 (Sesto Fiorentino) e inserendolo nel collegio 07 (Arezzo) per assicurare maggior omogeneità territoriale;
    nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, come rilevato anche nella relazione illustrativa, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, mentre nello schema di decreto legislativo Pag. 25l'aggregazione dei collegi uninominali è stata effettuata accorpando collegi di province diverse, come Prato e Firenze, separando collegi appartenenti alla stessa città metropolitana come Empoli, pur in presenza della possibilità di realizzare aggregazioni più rispettose del criterio oggettivo delle unità amministrative; di conseguenza è opportuno spostare il collegio uninominale 04 (Empoli) dal collegio plurinominale 02 al collegio plurinominale 03 e spostare il collegio uninominale 05 (Prato) dal collegio plurinominale 03 al collegio plurinominale 01;
   nella circoscrizione della Camera Umbria, si evidenzia l'esigenza, per assicurare l'omogeneità storico-culturale dell'area, di spostare i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale della Camera 03 (Terni) per aggregarli al collegio uninominale 02 (Foligno);
   nella circoscrizione della Camera Lazio 2, come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo dispone lo spostamento di un comune della città metropolitana di Roma Capitale nella provincia di Viterbo, in quanto appartenente a un parco regionale; per evitare la lesione dell'integrità di entrambe le unità amministrative richiamate, il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia avrebbe potuto essere effettuato spostando invece – riportandoli così nella loro naturale sede amministrativa e organizzativa- alcuni comuni della provincia di Viterbo ricadenti nel collegio di Civitavecchia nel collegio della loro provincia. Quindi, in tale caso, avrebbe potuto essere realizzato un adattamento che avrebbe consentito un miglioramento del livello di integrità delle aree vaste; vi è dunque l'esigenza di ridefinire due collegi uninominali della Camera spostando i comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Vejano, Sutri, Capranica e Oriolo Romano dal collegio 02 (Civitavecchia) al collegio 01 (Viterbo) e spostare il comune di Mazzano Romano dal collegio 01 (Viterbo) al collegio 02 (Civitavecchia);
   nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di spostare il comune Silvi, unico comune della provincia di Teramo rimasto nel collegio comprendente il territorio del collegio di Pescara, dal collegio uninominale 03 (Pescara) per aggregarlo al collegio uninominale 02 (Teramo), così da ripristinare l'integrità della provincia di Teramo;
   nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe apparire opportuno, al fine di riportare in soglia i collegi uninominali, spostare i comuni di Casandrino e Melito di Napoli dal collegio uninominale 01 (Giugliano in Campania) al collegio uninominale 04 (Casoria) e spostare i comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano dal collegio 04 (Casoria) al collegio 01 (Giugliano in Campania); in conformità al criterio di delega relativo al rispetto delle caratteristiche storico-culturali e in considerazione dei sistemi locali, al collegio uninominale 11 (Torre del Greco) sono aggiunti i comuni di Boscoreale e Boscotrecase sottratti al collegio uninominale 02 (Nola), i cui territori concorrono alla definizione di un sito unico per importanza archeologica, storica e culturale, oltre a cadere nello stesso distretto sociosanitario e nello stesso sistema territoriale standard (STS) definito dal Piano Territoriale Regionale;
   nella circoscrizione della Camera Campania 2, al fine di assicurare una maggiore omogeneità dei territori, appare opportuno spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) ed aggregarli a quello 08 (Salerno);
   nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, nel rispetto dell'unità territoriale, economica e sociale, si riuniscano nei collegi i comuni della provincia di Catania e pertanto al collegio uninominale 04 (Acireale) aggiungere i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; togliere di conseguenza al collegio 06 (Misterbianco) i comuni Pag. 26di Pedara, Nicolosi e Trecastagni, e aggiungere il comune di Belpasso; aggiungere al collegio 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e togliere il comune di Belpasso; al Collegio 09 (Avola) togliere di conseguenza i comuni di Militello, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio 10 (Siracusa) togliere di conseguenza il comune di Carlentini;
   nella circoscrizione della Camera Basilicata sono da determinare complessivamente due collegi uninominali alla Camera, tre in meno rispetto ai cinque collegi uninominali definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato; al fine di valorizzare l'omogeneità geografica e storico culturale delle relative aree anche in relazione alla loro collocazione rispetto all'asse autostradale, si prospetta l'opportunità di una diversa aggregazione dei cinque collegi definiti dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993; in particolare, il collegio 01 (Potenza), andrebbe formato dai collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), orientato lungo l'asse autostradale; il collegio 02 (Matera) andrebbe formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e sono conseguentemente aggregati al collegio 01 (Potenza);
   nella circoscrizione della Camera Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato e tenendo conto di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico sociale, storico culturale e linguistico, quali quelli rappresentati dalle precedenti articolazioni provinciali e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali;
   rilevato che i collegi uninominali del Senato dovrebbero di conseguenza tenere conto, ove possibile, delle suddette ridefinizioni dei collegi uninominali della Camera così da assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali dei due rami del Parlamento,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che ricomprendono aree sub-comunali delle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;
   b) all'articolo 3, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applica nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;
   c) per le medesime ragioni, all'articolo 3, appare altresì opportuno specificare che nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe Pag. 27definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente;
   d) nella circoscrizione del Senato Piemonte appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte 01 aggregando i due collegi uninominali della Camera 05-Ivrea e 07 Settimo Torinesi appartenenti alla Circoscrizione Piemonte 1, e unificando di conseguenza, nel collegio uninominale Senato Piemonte 02 i collegi uninominali della Camera 09 Pinerolo e 08 Moncalieri in modo che sia meglio garantita la coerenza economico-sociale del territorio;
   e) nella circoscrizione della Camera Lombardia 3, per assicurare una maggiore coerenza del bacino territoriale, appare opportuno ridefinire i collegi uninominali 05 (Bergamo) e 07 (Treviglio) in modo che i comuni di Bonate Sopra, Bonate Sotto e Orio al Serio siano sottratti dal collegio uninominale 05 (Bergamo) per essere aggregati al collegio 07 (Treviglio);
   f) nella circoscrizione della Camera Toscana, appare opportuno assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, ridefinendo i confini dei collegi uninominali della Camera, secondo quanto evidenziato in premessa;
   g) nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, ridefinendo di conseguenza, secondo quanto rappresentato in premessa, i relativi collegi plurinominali;
   h) nella circoscrizione della Camera Umbria, appare opportuno, per assicurare l'omogeneità storico-culturale dell'area, spostare i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale 03 (Terni) per aggregarli al collegio uninominale 02 (Foligno);
   i) nella circoscrizione della Camera Lazio 2, per assicurare una migliore integrità delle aree vaste, appare opportuno ridefinire i collegi uninominali 01 e 02 della Camera come evidenziato in premessa;
   l) nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di spostare il comune di Silvi dal collegio uninominale 03 Pescara per aggregarlo al collegio uninominale 02 Teramo;
   m) nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe essere opportuno ridefinire i confini dei collegi uninominali della Camera 01 e 04 in coerenza con quanto evidenziato in premessa; inoltre al collegio uninominale 11 (Torre del Greco) sono aggiunti i comuni di Boscoreale e Boscotrecase sottratti al collegio uninominale 02 (Nola);
   n) nella circoscrizione della Camera Campania 2, appare opportuno spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) ed aggregarli a quello 08 (Salerno);
   o) nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, al collegio uninominale 04 (Acireale) appare opportuno: aggiungere i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; togliere di conseguenza al collegio 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni e aggiungere il comune di Belpasso; aggiungere al collegio 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e togliere il comune di Belpasso; al Collegio 09 (Avola) togliere di conseguenza i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio 10 (Siracusa) togliere di conseguenza il comune di Carlentini;
   p) nella circoscrizione Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e Pag. 28del Senato e tenendo conto delle province sarde soppresse con la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2006, quali rappresentative di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico sociale, storico culturale e linguistico, (articolo 3, legge 165/2017) e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali;
   q) nella circoscrizione della Camera Basilicata, appare opportuno valorizzare l'omogeneità geografica e storico culturale delle relative aree; in particolare, il collegio 01 (Potenza), andrebbe formato dai collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), orientato lungo l'asse autostradale; il collegio 02 (Matera) andrebbe formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e dovrebbero essere conseguentemente aggregati al collegio 01 (Potenza);
   r) si valuti infine l'opportunità di ridefinire l'articolazione dei collegi plurinominali del Senato della circoscrizione Sicilia al fine di evitare un'estensione territoriale disomogenea e in modo che risultino due collegi plurinominali cui sono attribuiti otto seggi ciascuno.