CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2017
924.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 luglio 2016 n. 154, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (atto n. 474);
   preso atto che il Governo con il provvedimento intende attuare, oltre alla delega in materia di semplificazione dei controlli sulla produzione biologica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge n. 154 del 2016, anche la delega di cui all'articolo 2 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), in materia di definizione delle sanzioni per le violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
   considerato che, a tale proposito, ai fini del computo dei termini di delega deve comunque considerarsi la sola delega contenuta nella legge n. 154 del 2016, in quanto il provvedimento non interviene nella sola materia sanzionatoria;
   tenuto conto dei pareri del Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata espressi, rispettivamente, in data 27 luglio e 26 ottobre 2017,
  premesso che:
   il comma 2 dell'articolo 1 precisa che «ogni successivo intervento normativo incidente sul presente testo unico andrà attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni contenute nel medesimo testo unico»; tuttavia l'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, già prevede in via generale che «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate»;
   l'articolo 2, nel recare le definizioni necessarie per il provvedimento, qualifica, al comma 1, lettera e), gli organismi di controllo in modo parzialmente difforme rispetto alla definizione presente nel regolamento (CE) n. 834/2007 (articolo 2, lettera p); infatti il provvedimento in esame definisce gli organi di controllo come ente terzo che effettua ispezioni e certificazioni «sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione» di prodotti biologici; il regolamento fa invece più in generale riferimento alle attività nel settore della produzione biologica;
   con riferimento all'articolo 2, appare anche opportuna, più in generale, una riflessione sull'effettiva necessità di introdurre un articolo relativo alle definizioni in provvedimenti, che, come quello in esame, risultino finalizzati a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno a disposizioni di regolamenti dell'Unione europea, caratterizzati, come è noto, da immediata applicabilità; tali definizioni potrebbero infatti essere superate da future modifiche delle definizioni nei regolamenti dell'Unione europea, generando dubbi interpretativi;Pag. 353
  l'articolo 4, comma 1, prevede che gli organismi di controllo siano accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN 17065/2012; non viene tuttavia specificato se all'accreditamento proceda o meno l'ente nazionale di accreditamento previsto dall'articolo 2, punto 11, del Regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
   l'articolo 5, comma 2, contiene un rinvio al regolamento (CE) n. 834/2007 che appare incongruo: si prevede infatti che il documento giustificativo per l'identificazione dell'operatore nel settore dell'agricoltura biologica sia compilato dagli organismi di controllo come previsto dall'articolo 37 paragrafo 2, del Regolamento; tuttavia tale ultima disposizione fa riferimento alle modalità di funzionamento del comitato europeo di regolamentazione per la produzione biologica;
   l'articolo 5, ai commi da 3 a 9, classifica le tipologie di violazione che gli organismi di controllo sono chiamate ad accertare in infrazioni (definite «inadempienze di carattere sostanziale»), irregolarità (definite «inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformità del processo di produzione») e inosservanze (definite «infrazioni di lieve entità»); la definizione, di cui al comma 8, delle inosservanze come «infrazioni di lieve entità» potrebbe però risultare di non facile interpretazione;
   l'articolo 8, comma 1, lettera e) fa riferimento ai requisiti minimi del personale «previsti dall'allegato 1», mentre si dovrebbe fare probabilmente riferimento all'allegato 2, che indica alla lettera B. II tali requisiti;
   l'articolo 8, comma 2, lettera e) fa riferimento ai criteri di rotazione degli ispettori indicati al «numero 5 della lettera a) dell'allegato 2» mentre tali criteri sono indicati al numero 5 della lettera C dell'allegato 2;
   l'articolo 11, comma 2, prevede che, in caso di più violazioni, con più azioni o omissioni, della stessa disposizione del provvedimento da parte dello stesso soggetto e in esecuzione del medesimo disegno, si applichi la sanzione più grave, aumentata sino al triplo; la disposizione sembra pertanto applicare il principio del c.d «cumulo giuridico» delle pene, solitamente utilizzato per le sanzioni penali; per le sanzioni amministrative, come sono quelle in esame, l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede invece l'applicazione di questo principio solo in assenza della possibilità di ricondurre le diverse violazioni al medesimo disegno e cioè di configurare il cd. «illecito amministrativo continuato», dovendosi intendere che in presenza di un «illecito amministrativo continuato» si dovrà applicare il «cumulo materiale» cioè sommare le diverse sanzioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di:
    a) verificare l'effettiva necessità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, che riprende quanto già previsto in via generale dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, inserendo comunque, nel caso la disposizione sia mantenuta, un richiamo al citato articolo 13-bis;
    b) modificare la definizione di organismo di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) in senso più conforme a quella recata dal regolamento (CE) n. 834/2007 all'articolo 2 lettera p);
    c) modificare l'articolo 4, comma 1, nel senso di specificare, per ragioni di coerenza normativa con il regolamento (CE) n. 765/2008, che all'accreditamento degli organismi di controllo procederà l'ente nazionale di accreditamento previsto dall'articolo 2, punto 11, del regolamento;
    d) verificare la correttezza del rinvio operato, al comma 2 dell'articolo 5, all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;Pag. 354
    e) precisare meglio la definizione di «inosservanze» di cui all'articolo 5, comma 8;
    f) sostituire, all'articolo 8, comma 1, lettera e) le parole: «previsti dall'allegato 1» con le seguenti: «previsti dall'allegato 2»;
    g) sostituire, all'articolo 8, comma 2, lettera e), le parole: «indicati al numero 5 della lettera a) dell'allegato 2» con le seguenti: «indicati al numero 5 della lettera C dell'allegato 2»;
    h) approfondire la coerenza delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 11 con quanto previsto in via generale per le sanzioni amministrative dalla legge n. 689 del 1981.