CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2017
924.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: «11-bis. – In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio a richiesta degli agenti accertatori e, previa esibizione di un valido documento di identità, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento/notificazione della violazione, con presentazione del documento di viaggio nominativo regolarizzato prima dell'accertamento, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso del titolo. Resta ferma l'applicazione di una sanzione da definirsi con legge regionale almeno pari a quella comminata in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10».
4768/IX/1. 1. Bruno Bossio, Gandolfi, Mura, Garofalo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 27, comma 12-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «di affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «di evidenza pubblica per l'affidamento».
4768/IX/1. 2. Gandolfi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla fine del comma 640 aggiungere i seguenti periodi: «Al fine di contribuire allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al presente comma con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Regioni possono finanziare progetti finalizzati all'acquisizione e la riconversione in ciclovie delle linee ferroviarie dismesse e per la valorizzazione delle relative pertinente immobiliari. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
4768/IX/1. 3. Gandolfi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 39, inserire i seguenti:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della Pag. 189rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.
  39-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000.
4768/IX/1. 4. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) «Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.  244».
4768/IX/1. 5. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. All'articolo 2, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del car-pooling nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che intende attivare un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (car pooling) dia preventiva comunicazione per iscritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti il veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno 7 giorni prima della data di attivazione del nuovo sistema di trasporto»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «, in questo caso,» sono sostituite dalle seguenti: «, in ogni caso,».
4768/IX/1. 6. Gandolfi, Bruno Bossio, Mura.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole «apparecchi radiotelefonici» sono aggiunte le seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel Pag. 190corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».
  2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:

«Art. 173 Comma 3 5
Comma 3-bis 10»

4768/IX/1. 7. Meta, Anzaldi, Attaguile, Nicola Bianchi, Franco Bordo, Bruno Bossio, Carinelli, Culotta, Dell'Orco, Fauttillli, Gandolfi, Gregori, Liuzzi, Minnucci, Mognato, Mura, Francesco Saverio Romano, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Totaro, Tullo, Zanetti.

  Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:
  327-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
  327-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.
  327-quater. La disposizione di cui al comma 327-bis si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 327-ter.
4768/IX/1. 8. Meta, Anzaldi, Attaguile, Nicola Bianchi, Franco Bordo, Bruno Bossio, Carinelli, Crivellari, Culotta, Dell'Orco, Fauttillli, Gandolfi, Garofalo, Minnucci, Mognato, Mura, Oliaro, Piso, Spessotto, Totaro, Tullo.

  Dopo il comma 327, inserire il seguente:
  327-bis. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, è stabilita la nuova disciplina per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n.  95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina individua la ripartizione delle attribuzioni in materia tra gli organi dello Stato e il coordinatore, di cui assicura l'indipendenza e lo svolgimento delle attività di competenza in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilendo, altresì, le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento del servizio di coordinamento, con la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.
4768/IX/1. 9. Anzaldi, Minnucci, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. Al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A relativi ai servizi ferroviari regionali nelle Regioni a statuto speciale e indivisi già eserciti, è stanziato un importo pari a 15.000.000 euro per l'anno 2018 e 20.000.000 euro per l'anno 2019. Nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali e nel rispetto della vigente normativa europea è inoltre autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione a detti servizi, nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché Pag. 191di quelle iscritte in bilancio. Con apposito Atto sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Trenitalia S.p.A. si procede alla ricognizione dei relativi rapporti contrattuali e alla programmazione dei servizi a tutto il 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad affidare i servizi relativi agli anni 2020 e seguenti ai sensi degli articoli 5 e 7 del Regolamento (CE) 1370/2007.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –20.000.000.
4768/IX/1. 10. La Relatrice.

  Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:
  329-bis. Al fine di dare attuazione alle azioni 3.6 e 7.3 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  250 del 27 ottobre 2015:
   a) al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
   b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
    2. alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
    3. all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
   «6-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce, di qualunque tipo, per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima in luogo della modalità stradale è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco. Se la merce è trasportata in contenitori, il contributo include il conteggio del peso del contenitore ed è erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole. Le modalità e la procedura per la corresponsione del contributo sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
  329-ter. Agli oneri derivanti dal comma 329-bis, valutati in euro 1.500.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
4768/IX/1. 11. Crivellari, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di Pag. 192cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
4768/IX/1. 12. La Relatrice.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.  96 dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente: «11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
4768/IX/1. 13. La Relatrice.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente: «11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
4768/IX/1. 14. La Relatrice.

Pag. 193

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica ed i trasporti cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della Società RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato per la logistica ed i trasporti è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per l'anno 2018, e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato per la logistica ed i trasporti presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500.000;
   2019: –100.000;
   2020: –100.000.
4768/IX/1. 15. La Relatrice.

  Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:
  639-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, al primo periodo, le parole: «in costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e alle linee tramviarie ivi compreso il materiale rotabile» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
4768/IX/1. 17. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

Pag. 194

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: «11-bis. – In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio a richiesta degli agenti accertatori e, previa esibizione di un valido documento di identità, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento/notificazione della violazione, con presentazione del documento di viaggio nominativo regolarizzato prima dell'accertamento, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso del titolo. Resta ferma l'applicazione di una sanzione da definirsi con legge regionale almeno pari a quella comminata in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10».
4768/IX/1. 1. Bruno Bossio, Gandolfi, Mura, Garofalo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 27, comma 12-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «di affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «di evidenza pubblica per l'affidamento».
4768/IX/1. 2. Gandolfi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 39, inserire i seguenti:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.
  39-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Pag. 195

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000.
4768/IX/1. 4. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) «Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.  244».
4768/IX/1. 5. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis
. All'articolo 2, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del car-pooling nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che intende attivare un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (car pooling) dia preventiva comunicazione per iscritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti il veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno 7 giorni prima della data di attivazione del nuovo sistema di trasporto»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «, in questo caso,» sono sostituite dalle seguenti: «, in ogni caso,».
4768/IX/1. 6. Gandolfi, Bruno Bossio, Mura.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole «apparecchi radiotelefonici» sono aggiunte le seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».
  2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:

«Art. 173 Comma 3 5
Comma 3-bis 10»

4768/IX/1. 7. Meta, Anzaldi, Attaguile, Nicola Bianchi, Franco Bordo, Bruno Bossio, Carinelli, Culotta, Dell'Orco, Fauttilli, Gandolfi, Gregori, Liuzzi, Minnucci, Mognato, Mura, Francesco Saverio Romano, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Totaro, Tullo, Zanetti.

Pag. 196

  Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:
  327-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
  327-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.
  327-quater. La disposizione di cui al comma 327-bis si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 327-ter.
4768/IX/1. 8. Meta, Anzaldi, Attaguile, Nicola Bianchi, Franco Bordo, Bruno Bossio, Carinelli, Crivellari, Culotta, Dell'Orco, Fauttillli, Gandolfi, Garofalo, Minnucci, Mognato, Mura, Oliaro, Piso, Spessotto, Totaro, Tullo.

  Dopo il comma 327, inserire il seguente:
  327-bis. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, è stabilita la nuova disciplina per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n.  95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina individua la ripartizione delle attribuzioni in materia tra gli organi dello Stato e il coordinatore, di cui assicura l'indipendenza e lo svolgimento delle attività di competenza in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilendo, altresì, le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento del servizio di coordinamento, con la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.
4768/IX/1. 9. Anzaldi, Minnucci, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:
  329-bis. Al fine di dare attuazione alle azioni 3.6 e 7.3 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  250 del 27 ottobre 2015:
   a) al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
   b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
    2. alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»; Pag. 197
    3. all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce, di qualunque tipo, per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima in luogo della modalità stradale è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco. Se la merce è trasportata in contenitori, il contributo include il conteggio del peso del contenitore ed è erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole. Le modalità e la procedura per la corresponsione del contributo sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
  329-ter. Agli oneri derivanti dal comma 329-bis, valutati in euro 1.500.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/IX/1. 11. Crivellari, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica ed i trasporti cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della Società RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato per la logistica ed i trasporti è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per l'anno 2018, e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato per la logistica ed i trasporti presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500.000;
   2019: –100.000;
   2020: –100.000.
4768/IX/1. 15. La Relatrice.

  Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:
  639-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, al primo periodo, le parole: «in costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e alle linee tramviarie ivi compreso il materiale rotabile» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
4768/IX/1. 17. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.C. 4768), la nota di variazioni (A.C. 4768/I), nonché gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10);
   premesso che il disegno di legge di bilancio:
    fissa l'obiettivo del decremento dell'indebitamento netto nominale, dal –1,6 per cento del PIL nel 2018, al –0,9 per cento del PIL per il 2019 e a –0,2 per cento del PIL per il 2020;
    determina il saldo netto da finanziare programmatico, in termini di competenza, nel limite massimo di –45,2 miliardi nel 2018, –25,3 miliardi nel 2019 e –13,3 miliardi nel 2020, e registra il miglioramento del risparmio pubblico (che passa da 2,903 miliardi di euro del 2017 a 14,735 miliardi di euro nel 2018 in termini si competenza, per giungere nell'ultimo anno del triennio a 35,366 miliardi di euro), nonché il livello di ricorso al mercato (che cala dai 305,519 miliardi di euro del 2017 a 258,122 miliardi di euro del 2018, in termini di competenza, per giungere a 238,506 miliardi di euro nell'ultimo anno del triennio);
   considerato che:
    il comma 13 consente la detraibilità al 19 per cento, delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a un massimo di 250 euro e introduce agevolazioni fiscali per i «buoni TPL»;
    il comma 39 consente di destinare parte delle risorse del fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile;
    il comma 274 definisce le procedure per la modifica del regime delle notificazioni di atti giudiziari e delle violazioni delle norme del codice della strada, al fine di dar seguito alle norme della legge n. 124 del 2017 che hanno abrogato la riserva a Poste italiane per l'esecuzione di tale servizio;
    i commi da 325 a 327 autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato 100 unità di personale, coprendo tali oneri al comma 380 con quota parte degli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile;
    Il comma 328 riforma le norme relative al sostegno del lavoro temporaneo portuale di cui all'articolo 17, comma 15-bis della legge n. 84 del 1994;
    il comma 329 interviene nel settore del trasporto marittimo con alcuni modesti stanziamenti a copertura dei costi perla Pag. 199concessione gratuita alle Autorità di sistema portuale dell'uso della piattaforma logistica nazionale;
    il comma 332 dispone un limitato incremento, a far data dal 2018, degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto fondamentalmente diretto a coprire le attività volte a fronteggiare il fenomeno migratorio;
    il comma 463 reca un modesto stanziamento per l'istituzione di un Comitato paritetico Stato-Regione incaricato di curare l'istruttoria diretta a conseguire il riconoscimento per la Sardegna dello status di «regione ultraperiferica»;
    i commi da 598 a 617 recano una complessa disciplina in tema di assegnazione delle frequenze per lo sviluppo delle reti 5G e la rimodulazione delle assegnazioni di frequenze televisive sulla base delle bande che rimarranno disponibili per le trasmissioni televisive digitali;
    il comma 618 novella l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 al fine di precisare i soggetti cui si applicano taluni obblighi a carico degli operatori di call center;
    il comma 669, alla lettera b), proroga fino al 31 dicembre 2018 il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria;
    il comma 671 proroga al 31 ottobre 2018 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il salvamento acquatico;
    il comma 672 proroga fino all'anno 2020 la durata della carica del commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina;
   Rilevato che, con riguardo alla Tabella 2:
    il programma 13.8 «Sostegno allo sviluppo del trasporto», per la parte iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di 4.960,8 milioni, con un incremento rispetto al bilancio assestato 2017, che vede un importo in conto competenza di circa 3.700 milioni di euro e una somma di residui di 1200 milioni di euro;
    la missione 15, programma 15.3 «Servizi postali» prevede una spesa di 321,7 milioni, in riduzione rispetto al bilancio assetato per il 2017 (pari a 448 milioni di euro), con un calo peraltro legato all'esaurimento di oneri per annualità pregresse che non incide sull'attuale contratto di servizio;
   con riguardo alla Tabella 3:
    il programma 15.5 « Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico», ha uno stanziamento 2018 di 10,8 milioni di euro, leggermente inferiore al dato assestato per il 2017 (11,8 milioni);
    il programma 15.8 «Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali», prevede uno stanziamento che passa da poco meno di 14 milioni del bilancio assestato per il 2017 a 27,4 milioni;
    il programma 15.9 «Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti», introdotto dal 2017, vede uno stanziamento di circa 42 milioni di euro per il 2018, leggermente superiore rispetto ai 40 milioni dell'anno precedente;
    il programma 17.18 «Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione», ha uno stanziamento per il 2018 di 8,5 milioni di euro, in linea con gli anni precedenti;
    nell'ambito del programma 11.6 «Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali», si contabilizza il contributo di 300 milioni di euro per il 2018 a favore di Alitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017;
   con riguardo alla Tabella 10:
    lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo le Pag. 200modifiche introdotte al Senato, espone per il 2018 spese finali per 14.839,4 milioni, in aumento rispetto al 2017 e rappresenta, in termini di competenza, il 2,4 per cento della spesa finale del bilancio statale;
    la missione 13 «Diritto alla mobilità», vede un incremento per oltre 750 milioni (da 7.528,3 a 8.291,2 milioni), sia pure inferiore allo stanziamento 2018 a legislazione vigente (che prevedeva 8.443,6 milioni);
    il programma 13.2 «Autotrasporto ed intermodalità» presenta un importo complessivo pari a 418 milioni, in netto aumento rispetto al dato assestato (286 milioni di euro) ma in linea con il bilancio a legislazione vigente (428 milioni);
    il programma 13.4 «Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo» presenta un importo complessivo di 158,5 milioni, con un incremento sostanziale rispetto al dato assestato del 2017 (84,3 milioni), ma con una flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (pari a circa 169,7 milioni);
    il programma 13.5 «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario» reca uno stanziamento di 1.077 milioni, in forte aumento rispetto alle previsioni assestate per il 2017 (545,6 milioni) ma con una leggera flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (1.083 milioni);
    il programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale» reca uno stanziamento di 5.776 milioni, in aumento rispetto al dato assestato (5.628 milioni) e con una leggera flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (5.785 milioni) anche in relazione alla riduzione di 58 milioni, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale il cui importo, fissato dal decreto-legge n. 50 del 2017 a 4.932.554 mila euro, viene ridotto a 4.874.544 mila euro;
    il programma 13.9 «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne reca un importo complessivo pari a 588 milioni, in flessione rispetto alle previsioni assestate per il 2017 (700 milioni, in linea con il bilancio a legislazione vigente pari a 703 milioni);
    il programma 13.1 »Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale» reca uno stanziamento complessivo di 272,2 milioni, con una flessione sia rispetto al dato assestato (286,51 milioni) sia rispetto al bilancio a legislazione vigente (272,9 milioni);
    il programma 7.7 «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, dopo la Nota di variazioni conseguente alle modifiche apportate al Senato, reca uno stanziamento pari a 728,03 milioni, con una flessione rispetto al bilancio assestato per il 2017 (744,7 milioni) e al bilancio a legislazione vigente (732 milioni);
    il programma 14.11 «Sistemi stradali, autostradali ed intermodali» reca, per il 2018, 73 milioni di stanziamenti del Fondo per la realizzazione di ciclovie turistiche e di interventi per la sicurezza della ciclabilità, di cui 72 milioni sul capitolo 7582 (ciclovie turistiche e sicurezza della ciclabilità cittadina) ed 1 milione sul cap. 7583 (Fondo «cammini»);

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riguardo alla novella recata dal comma 328 all'articolo 17, comma 15-bis della legge n. 84 del 1994, si proceda a uniformare la riforma delle norme relative al sostegno del lavoro temporaneo portuale con quanto indicata nel parere approvato dalla Commissione lo scorso 22 novembre sull'Atto del Governo n. 455, recante lo schema di decreto legislativo correttivo al decreto legislativo concernente le Autorità portuali (decreto legislativo n. 169 del 2016);
   b) nell'ambito delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali, si verifichi la possibilità di inserire previsioni volte a supportare Pag. 201le spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani per il conseguimento nonché il rinnovo di specifici certificati e abilitazioni, richiesti dalle disposizioni sovranazionali;
   c) nell'ambito delle misure di rilancio dell'economia, per le finalità di sviluppo della logistica e dei trasporti in ambito portuale, si ponga particolare attenzione all'esigenza di consentire che l'istituzione delle cosiddette «zone economiche speciali», previste dal decreto n. 91 del 2017, dopo un necessario e adeguato periodo di sperimentazione, possa avvenire secondo criteri meno restrittivi di quelli attualmente previsti;
   d) dovrebbe verificarsi la possibilità di introdurre misure volte a consentire il potenziamento dell'organico dell'ENAC, che versa in una situazione di grave carenza di organico, peraltro destinata ad acuirsi nel prossimo futuro, a fronte di un forte aumento del volume di traffico aereo;
   e) in ragione degli effetti distorsivi del mercato in ambito portuale, si abbia cura di uniformare l'applicazione della disciplina riguardante il calcolo dell'IMU nei porti italiani, risultando esso non conforme, in alcuni casi, alle direttive impartite fin dal 2009 dal Ministero dell'economia e delle finanze volte a classificare tutte le aree concesse all'interno dei porti in categoria E1;
   f) con riferimento al comma 274, capoverso 97-bis, si abbia cura di verificare se il riferimento all’«unico operatore» non sia in contraddizione con la nuova disciplina per la gestione dei pieghi e degli avvisi di ricevimento, anche in virtù della recente previsione introdotta dalla ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza che ha liberalizzato il servizio di notifica degli atti giudiziari e delle multe comminate per violazioni del Codice della strada;
   g) valuti la Commissione Bilancio l'esigenza di estendere al 2019 la dotazione del fondo per le vittime a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti (di cui al comma 278 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 2015), nonché di intervenire sulle modalità di erogazione al fine di comprendere tra i beneficiari non solo eredi e superstiti ma anche gli stessi lavoratori interessati e, inoltre, di precisare che la liquidazione del danno può derivare, oltre che da sentenza esecutiva, anche da verbale di conciliazione giudiziale;
   h) con riguardo al settore dell'autotrasporto e della sicurezza stradale, si individuino misure normative efficaci ad impedire che possa essere effettuato a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, prevedendo anche un adeguato apparato sanzionatorio;
   i) si individuino ulteriori misure efficaci a favorire la mobilità sostenibile, con particolare riguardo all'esigenza di incentivare le immatricolazioni di veicoli elettrici e la predisposizione di strutture per la relativa ricarica; al riguardo, sarebbe necessario favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid anche attraverso la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia;
   j) al fine di favorire gli investimenti in automazione leggera e la digitalizzazione della logistica, si inserisca una norma che consenta al soggetto attuatore della Piattaforma logistica nazionale, di cui al comma 329, la facoltà di contrarre per un importo congruo un mutuo presso la BEI e di procedere alla redazione del progetto preliminare, eventualmente cedendo quote del proprio capitale sociale alle Autorità di sistema portuale.