CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2017
923.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    dal 1o gennaio 2017, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione IVA, ha introdotto l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (con la modifica dell'articolo 21 e l'aggiunta dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
    nell'introdurre tali obblighi, lo stesso decreto-legge del 2016 ha, altresì, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione: in particolare, introducendo i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (così come modificato dal citato decreto-legge n. 193 del 2016), che hanno previsto l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per i casi di omessa o errata comunicazione delle fatture, con riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati; l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;
    a seguito della molteplici richieste di chiarimenti sollevate dagli addetti al settore, con la recente risoluzione 104/E del 18 luglio 2017, la direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che le sanzioni introdotte in materia di comunicazione periodica dei dati IVA hanno natura amministrativo-tributaria e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, è ad esse applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472;
    l'applicazione del ravvedimento operoso, come si desume dalle tabelle riepilogative riportate nella risoluzione, garantiscono un significativo sconto di sanzione per i contribuenti; in particolare, con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce in considerazione del termine in cui si provvede a regolarizzare l'omissione o l'incompletezza della comunicazione, con la seguente progressione:
    a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
    a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la Pag. 191presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
    a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
    a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
    a 1/5 del minimo, infine, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale);
    tuttavia, la stessa Agenzia «ricorda» che il ravvedimento è possibile «salva la notifica degli atti di accertamento»;
    al riguardo, numerose denunce e segnalazioni evidenziano l’»iperattività» dell'Agenzia delle entrate che, proprio in questi giorni, sta inoltrando ai contribuenti gli avvisi di irregolarità contenenti l'irrogazione di sanzioni per omessa, errata o incompleta trasmissione dei dati IVA sulle comunicazioni obbligatorie trimestrali relative al primo trimestre 2017;
    gli avvisi di irregolarità e irrogazione di sanzione espressamente avvertono, come peraltro «ricordato» dalla stessa direzione centrale normativa, dell'impossibilità di accedere al ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità della riduzione della sanzione a 1/3 (al 10 per cento anziché al 30 per cento);
    in buona sostanza, se, da un lato, si concede la possibilità al contribuente di ravvedersi entro precisi termini fissati dalla legge, che si protraggono addirittura oltre i due anni dall'omissione o irregolarità (con sanzione ridotta a 1/5); dall'altro, si limita quasi del tutto tale possibilità nel momento in cui, a seguito delle nuove misure di contrasto, i termini di notifica degli avvisi di recupero si riducono significativamente;
    peraltro, si evidenzia che il descritto quadro procedurale rischia di generare ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti in quanto rimessi alla discrezionalità operativa dell'Agenzia e dei singoli uffici periferici: dipendendo la preclusione al ravvedimento operoso dalla ricezione dell'avviso di irregolarità (la cui notifica è incerta nei tempi), si avranno differenti ipotesi e trattamenti sanzionatori a seconda della tempestività ed efficienza operativa dell'ufficio territoriale competente sull'accertamento;
    non si vuole certo contestare l'operato (pienamente legittimo) dell'Agenzia che sta procedendo nel rispetto delle prescrizioni di legge; ma appare evidente che il mutato contesto operativo e procedurale, reso possibile dalle misure di contrasto introdotte (che hanno sorprendentemente accelerato i tempi di recupero dell'imposta), impone un necessario e immediato intervento normativo volto a rimuovere gli effetti distorsivi delle nuove disposizioni sull'istituto del ravvedimento operoso, al fine di non vanificarne i benevoli effetti per i contribuenti;
    da considerare, inoltre, che, con le disposizioni in commento, sono state introdotte, a regime, almeno sette nuove scadenze periodiche a fronte delle due annuali previste dalle precedenti disposizioni in materia di comunicazione annuale IVA e relativi dati rilevanti (spesometro);Pag. 192
    tali modifiche stanno consentendo all'amministrazione finanziaria di ottenere, anticipatamente rispetto alle pregresse scadenze annuali, i dati analitici relativi alla gestione dell'IVA di milioni di imprese e lavoratori autonomi al prezzo, tuttavia, di imporre loro maggiori costi di conformità e un significativo aggravio in termini di complicazione;
    così facendo, però, il legislatore ha inteso anche dare impulso al processo di digitalizzazione del fisco nella dichiarata convinzione che ciò possa migliorare il rapporto di collaborazione tra i contribuenti e l'erario, in un'ottica di compliance e riduzione degli oneri amministrativi;
    la funzione delle sanzioni, secondo la giurisprudenza pressoché unanime della Corte di cassazione, non è quella di far cassa ma di orientare i comportamenti individuali verso la massimizzazione del bene collettivo;
    sebbene la legge delega in materia fiscale abbia conferito al Governo il compito di rivedere l'impianto sanzionatorio secondo princìpi di proporzionalità tra l'illecito commesso e la sanzione pretesa, quella prevista in caso di accertamento ex articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è rimasta ancorata al 10 per cento; ciò quantunque appaia evidente che il comportamento di un contribuente che adempie agli obblighi di dichiarazione e comunicazione, pur in carenza di tempestivo versamento, non possa essere rubricato come un illecito pericoloso, anche in considerazione del recente allargamento dei termini per fruire del ravvedimento operoso,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative per il necessario coordinamento della disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso rispetto ai nuovi obblighi di comunicazione dei dati di fatturazione di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza della riduzione dei tempi di accertamento ed emissione degli avvisi di irregolarità da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'arco temporale di esercizio del ravvedimento;
   in attuazione del precedente impegno, a ridurre la misura delle sanzioni irrogabili attraverso gli avvisi di irregolarità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 462 del 1997, al fine di garantire la piena ed effettiva gradualità delle sanzioni nel procedimento amministrativo che conduce alla verifica e all'emissione degli avvisi di irregolarità, nell'ottica di preservare il rapporto di collaborazione e certezza tra amministrazione finanziaria e contribuenti.
(8-00276) Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.