CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 novembre 2017
920.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12831 Grimoldi: Sul recupero dei crediti da canoni Anas per i passi carrabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riferisce ANAS che, con disciplinare n. 18516 del 25 gennaio 1969 autorizzava 2 accessi ai chilometri 77+433 e 77+443 della SS 309 Romea di metri lineari (ml) 5, entrambi a servizio di un'attività commerciale, i cui rappresentanti, nelle persone dei signori Formenton Alfonso e Crivellari Norma, firmavano per accettarne le condizioni.
  L'11 ottobre 1979 ANAS richiedeva il pagamento dei canoni non corrisposti dal 1974 al 1979, senza alcun riscontro da parte dei citati soggetti.
  Nel 2001, a seguito dell'attività di censimento degli accessi, ANAS rilevava, a differenza di quanto autorizzato nel suddetto disciplinare, un accesso della larghezza di ml 15 ad uso di attività commerciale con parcheggio inferiore a metri quadri 200, e un accesso della larghezza di ml 6,50 adibito ad uso residenziale di n. 3 fabbricati.
  Per tale motivo, il 30 dicembre 2003 il Compartimento ANAS per il Veneto emetteva un Provvedimento di rinnovo per ripristino canone, con intimazione di pagamento ai sensi della Circolare n. 52/2001, pena la revoca della licenza e la trasmissione degli atti al competente Ufficio legale. Come da prassi, con tale provvedimento il Compartimento richiedeva al signor Formenton il pagamento dei 5 anni di canoni arretrati, nonché il canone relativo agli anni 1998-2003, per un importo complessivo di circa euro 18.978.
  In data 10 febbraio 2004 il signor Formenton contestava la richiesta di pagamento dei canoni arretrati dal 1998 al 2003, ritenendo che la concessione fosse decaduta già dal 1979 quando, a fronte della richiesta ANAS di pagamento dei canoni dal 1974 al 1979, aveva deciso di non adempiere al pagamento perché intenzionato a cedere l'attività. Pertanto, a fronte del mancato pagamento dei canoni, il signor Formenton richiedeva la chiusura degli accessi a suo carico, segnalando contestualmente i sopravvenuti cambiamenti di titolarità dei medesimi.
  Il successivo 19 aprile, il signor Formenton forniva i nominativi degli attuali proprietari degli immobili, comunicando la rinuncia ai due accessi per cessione dell'attività al signor Formenton Luigino dal 1o gennaio 1986; il Compartimento di Venezia richiedeva, quindi, ai nuovi nominativi segnalati di presentare la domanda di voltura, rimasta peraltro priva di riscontro.
  Nel 2006 ANAS avviava la procedura di recupero del credito di circa euro 29.568,66 comprensivo di IVA – nello specifico euro 18.978,49 dal 1998 al 2003 ed euro 10.590,17 dal 2004 al 2006 – conferendo il mandato a uno studio legale nella vertenza contro il signor Formenton.
  Nel 2007 veniva, quindi, emesso dal Tribunale di Roma, il decreto ingiuntivo n. 3555/07 a favore di ANAS per la somma di euro 29.568,66 nei confronti di Formenton Alfonso, titolare di una licenza di concessione per due accessi al proprio fondo dalla strada statale 309 Romea nel comune di Chioggia.
  Infine, nel 2008 e nel 2009 il Servizio Recupero Crediti di ANAS richiedeva al signor Formenton il pagamento delle fatture insolute per un importo complessivo di circa euro 29.643 IVA inclusa.Pag. 54
  Avverso il predetto decreto ingiuntivo, il soccombente proponeva opposizione in data 14 giugno 2007 e nel 2011 il Tribunale di Roma rigettava la domanda; nel 2012 il signor Formenton proponeva, quindi, ricorso alla sentenza di primo grado che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1308/2017.
  In aggiunta alla ricostruzione del caso segnalato con l'atto in discussione, ANAS conferma di svolgere costantemente un'attività di monitoraggio delle situazioni per il recupero dei crediti evasi, nello specifico i canoni dei passi carrabili.
  Per quanto concerne la possibile proposta di sanatoria, ANAS ricorda che l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, e successiva legge di conversione, ha introdotto una rilevante modifica all'articolo 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997, sulla base del quale venivano determinati, tra l'altro, i canoni di accesso su strade di competenza ANAS.
  E infatti, ai sensi dell'articolo 16, comma 23-quater, del citato decreto-legge le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
  Il successivo comma 23-sexies dispone che la norma non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi né agli accessi a impianti di carburanti.
  Conseguentemente, ANAS ha inviato a tutti i titolari di passi carrai una comunicazione al fine di richiedere l'esercizio del diritto di opzione per l'adesione ad una delle due scelte di pagamento. Non tutti i titolari hanno aderito e molti, anzi, dopo aver aderito non hanno corrisposto neanche gli importi oggetto di sanatoria.
  In ogni caso, ANAS assicura di valutare ogni forma di rateizzazione dei canoni non corrisposti, nella parità di trattamento, volta a sanare situazioni particolarmente disagiate sul territorio.

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ALLEGATO 2

5-12832 Borghi: Per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della superstrada Ferrara-mare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare, ANAS evidenzia che, a seguito di ispezioni di proprio personale tecnico, è stato accertato che i danni al piano viabile avvenuti il 13 novembre scorso lungo il tratto del Raccordo Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, nella carreggiata in direzione Ferrara, sono stati causati dalla rottura di una tubazione idraulica in acciaio di vecchia costruzione, che attraversa la parte sottostante del corpo stradale per dare continuità ai limitrofi canali di bonifica.
  ANAS ha quindi immediatamente incaricato la ditta di pronto intervento per sostituire la tubazione ammalorata. I lavori, comprensivi del ripristino del piano viabile, sono terminati il 24 novembre scorso come da programma, consentendo la riapertura dell'infrastruttura stradale.
  Accertato che il danneggiamento della tubazione era stato causato dalla corrosione, si è ritenuto indispensabile estendere l'intervento anche alla carreggiata opposta in direzione Porto Garibaldi. Pertanto, nella prossima, settimana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, ANAS provvederà alla chiusura della carreggiata in direzione Porto Garibaldi per tre giorni, al fine di consentire l'esecuzione degli ulteriori lavori.
  Infine, quanto al piano di programmazione degli interventi, ANAS informa che nel corso dell'anno 2017 lungo il raccordo in argomento sono stati completati 3 lavori di rifacimento delle pavimentazioni e di sostituzione delle barriere di sicurezza, in tratti saltuari, per un investimento complessivo di circa 3,53 milioni di euro. Inoltre, la società ha inserito ulteriori 3 interventi per complessivi 7,89 milioni circa, che si prevede di avviare, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, nei primi mesi del 2018.

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ALLEGATO 3

5-12833 Zolezzi: Sulle modalità di rinnovo della concessione ad Autostrade per l'Italia S.p.A.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ai sensi della Convenzione che regola il rapporto concessorio di Autostrade per l'Italia (ASPI) è prevista la realizzazione dell'intervento denominato Passante autostradale di Genova.
  Tale opera assume una rilevanza strategica per la viabilità del Paese perché collega le due tratte già gestite da ASPI – A10 e A12 – e consente al traffico veicolare non diretto a Genova, o in uscita da Genova, di non transitare per il nodo cittadino che sarà prevalentemente adibito al servizio della viabilità locale.
  L'esecuzione dell'opera secondo le attuali stime di spesa, che ammontano a 4,32 miliardi di euro, comporta, stando alle pattuizioni convenzionali, un significativo impatto tariffario.
  Al fine di assicurare l'esecuzione di quest'opera, unitamente ad altri interventi di ammodernamento della rete per un totale di 7,8 miliardi di euro, limitando al contempo gli effetti per l'utenza, è stato raggiunto un accordo con la Commissione europea-Direzione generale della concorrenza, il quale prevede l'applicazione di misure compensative nel rispetto del principio di neutralità finanziaria.
  Nello specifico, il predetto accordo stabilisce che i mancati ricavi risultanti dalla compressione tariffaria sono compensati attraverso una rideterminazione della scadenza della concessione dal 2038 al 2042 e la previsione di un indennizzo da subentro in valore nominale pari a 5,7 miliardi di euro, corrispondente al multiplo di 1,29 – quindi all'interno del massimo di 1,5 stabilito dalla Commissione europea – del margine operativo lordo della società rilevato al 2038, che è stimato pari a 4,430 miliardi di euro. È opportuno specificare che l'indennizzo da subentro, in valore attuale al 2017, è pari a 780 milioni di euro.
  Il valore d'indennizzo alla scadenza della concessione risulta condizionato sia dall'effetto dell'inflazione intercorrente tra il 2017 e il 2038 che dagli interessi maturati sui minori ricavi percepiti per la compressione tariffaria.
  Occorre infatti considerare che, secondo il cronoprogramma definito, è previsto l'immediato avvio delle procedure di affidamento dei lavori che avverranno dal 2020 al 2028. Quindi la società è tenuta a sostenere da subito, in autofinanziamento, gli oneri di realizzazione delle opere che saranno di fatto recuperati unicamente nel periodo dal 2038 al 2042. I minori ricavi conseguiti dalla società per la compressione tariffaria – secondo quanto concordato con la Commissione europea – maturano un interesse al tasso del 7,96 per cento annuo che concorre, evidentemente, nella quantificazione del valore di subentro.
  In luogo di incrementi tariffari che risulterebbero nella misura del 5 per cento annuo, è prevista l'applicazione, per tutta la durata della concessione, di una tariffa predeterminata stabilita in linea con l'inflazione effettiva determinata dall'ISTAT più al massimo lo 0,5 per cento a partire dal 2019, sulla base dell'accordo con la Commissione europea.
  Infine, lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione che regola l'esecuzione degli interventi impone stringenti limiti nei tempi e nelle modalità di esecuzione degli investimenti, nonché nella definizione del rischio di costruzione che rimane integralmente a carico del concessionario.

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ALLEGATO 4

5-12834 Pastorelli: Sulla gestione dei lavori della variante della strada statale 106 a Nova Siri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito ai lavori residuali della Variante di Nova Siri, ANAS evidenzia che questi non incidono sulla fruibilità dell'opera.
  In ogni caso, qualora gli stessi non vengano completati ad opera della ditta esecutrice, ANAS subentrerà nell'esecuzione procedendo in danno nei confronti dell'appaltatore.
  Quanto agli interventi compensativi per i comuni di Rocca Imperiale e Nova Siri, ANAS informa che le relative progettazioni e realizzazioni sono state demandate agli stessi comuni con apposite convenzioni tuttora vigenti.
  Le opere a cura del comune di Rocca Imperiale procedono regolarmente, mentre le opere a cura del comune di Nova Siri hanno accumulato dei ritardi per far fronte ai quali ANAS, nell'ottica di completare quanto prima gli interventi, ha rinnovato nel giugno 2017 la convenzione con il medesimo comune.
  I finanziamenti per le precitate opere compensative previste in convenzione sono confermati, mentre il contenzioso aperto non consente, al momento, il finanziamento delle ulteriori opere richieste dai comuni.
  Infatti il MIT ha ritenuto necessario, in via cautelativa, accantonare le economie dell'appalto in attesa della risoluzione del predetto contenzioso.

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ALLEGATO 5

5-12835 Vella: Per un chiarimento degli aspetti procedurali del progetto di dragaggio del porto di Ortona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta al quesito posto, sono state assunte informazioni presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, competente in materia a seguito della riforma dell'ordinamento portuale di cui al decreto legislativo n. 169/2016, la quale riferisce che presso i competenti uffici dello Ministero dello sviluppo economico risulta pendente una procedura per il rilascio di un'autorizzazione ex lege n. 35 del 2012 per la costruzione e l'esercizio di un deposito costiero di stoccaggio di GPL su istanza della Seastock.
  Esiste una procedura di appalto relativa all'escavo del porto, avviata dal comune di Ortona anteriormente alla riforma di cui al citato decreto legislativo e per la quale è pendente un contenzioso davanti al Consiglio di Stato in merito all'aggiudicazione. L’iter relativo alla progettazione, all'aggiudicazione e al rilascio delle autorizzazioni per l'attuazione dell'intervento, inclusi i necessari procedimenti ambientali, sono a carico dello stesso comune.
  Nel caso in cui la Seastock ottenesse l'autorizzazione a realizzare il deposito costiero ipotizzato, tale opera potrà essere realizzata dopo il completamento dell'intervento dell'opera di dragaggio del porto – opera pubblica di interesse strategico dello scalo marittimo – nel cui ambito è previsto il deposito di sedimenti marini in una vasca di colmata a ciò destinata, la cui localizzazione ricade all'interno dell'intervento proposto di realizzazione del deposito GPL.
  A tal proposito, con delibere del Consiglio comunale n. 72 e n. 149, rispettivamente in data 16 giugno e 6 dicembre 2016, il comune ha espresso contrarietà all'insediamento del deposito di GPL e, con delibera in data 23 novembre 2016 la Giunta comunale di Ortona ha dichiarato di preminente interesse pubblico l'intervento di escavazione dei fondali e quindi opera prioritaria rispetto ad ogni altra iniziativa di carattere privatistico da attuarsi sulle medesime aree portuali.
  L'iniziativa di realizzazione di una ulteriore vasca di colmata proposta dalla ditta Walter Tosto è al momento sospesa, in attesa della definitiva approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale da parte della regione Abruzzo, come da indicazioni a suo tempo fornite all'istante da parte della Capitaneria di porto di Ortona, competente all'epoca della presentazione della domanda.
  Quanto infine alla procedura di VIA, il Ministero dell'ambiente riferisce che è pervenuta da parte della Capitaneria di Porto di Ortona, nel luglio 2016, la sola istanza di verifica di assoggettabilità al procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di realizzazione della vasca di colmata fra il nuovo Molo Nord e il Molo Guardiano. Tale istanza non è stata, peraltro, mai perfezionata dal proponente, secondo quanto richiesto dallo stesso Ministero ad agosto 2016.
  In merito al progetto di dragaggio da realizzare nel porto di Ortona, non vi è agli atti del MATTM alcuna documentazione progettuale afferente l'opera.