CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 novembre 2017
918.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4741, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;
   evidenziato il carattere multisettoriale del provvedimento, che si è notevolmente arricchito di ulteriori contenuti nel corso dell'esame al Senato;
   segnalato innanzitutto l'articolo 1 del decreto – legge, che, in particolare, proroga il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui è possibile dilazionare i versamenti necessari per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l'anno 2017, nonché proroga da aprile a luglio il termine della rata da versare nel 2018, agevolando in tal modo la fruizione di uno strumento, quello delle definizione dei ruoli, che ha riscosso un notevole interesse presso i contribuenti e le imprese;
   evidenziato inoltre positivamente come l'articolo 1-ter, oltre a prevedere la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018, stabilisca, in via generale, la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, semplifichi i dati da trasmettere e consenta di trasmettere, in luogo dei dati relativi alle singole fatture, il documento riepilogativo delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, attuando sostanzialmente gli indirizzi contenuti nella risoluzione Sanga 7-01355, approvata dalla Commissione Finanze il 18 ottobre 2017, che chiedeva di semplificare le modalità di trasmissione delle fatture IVA, anche attraverso l'accorpamento di fatture di piccolo importo, e di escludere l'applicazione di sanzioni per gli errori nella trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017, nell'ottica di migliorare il rapporto di collaborazione tra fisco e contribuenti;
   rilevato altresì come l'articolo 2 rechi opportunamente una serie di misure di sostegno in favore dei contribuenti residenti in territori colpiti da calamità naturali avvenute nel corso del 2017, in particolare sospendendo i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni della Provincia di Livorno colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017, prorogando al 30 settembre 2018 la scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia e stabilendo che i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito del predetto sisma non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno d'imposta 2018;Pag. 58
   sottolineato come il decreto – legge rafforzi anche le previsioni per sostenere la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, prevedendo in particolare, nell'ambito dell'articolo 2-bis, la proroga al 31 dicembre 2018, nei comuni colpiti da tali eventi sismici, del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, e la proroga al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, localizzate in una «zona rossa», nonché stabilendo che, nei predetti comuni, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, oltre alle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, riprendono a decorrere dal 1o giugno 2018;
   segnalato come il provvedimento operi anche un ulteriore passo avanti in direzione della riduzione della pressione fiscale, disponendo, all'articolo 5, la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA attualmente previsti per il 2018, sterilizzazione che è completata dal disegno di legge di bilancio;
   evidenziato il rilievo sociale di molte misure di natura tributaria recate dal decreto – legge, tra le quali si richiamano in particolare l'articolo 5-ter, che proroga la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale; l'articolo 5-quater, il quale modifica la soglia massima detraibile al 19 per cento per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso; l'articolo 5-quinquies, che inserisce nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali; l'articolo 17-ter, che consente ai contribuenti, a decorrere dall'anno 2018, di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a sostegno gli enti gestori delle aree protette; il comma 8-bis dell'articolo 20, il quale estende la detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista in favore degli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate;
   sottolineato quindi come l'articolo 5-septies venga incontro alle esigenze dei lavoratori italiani che hanno prestato la loro attività lavorativa all'estero, consentendo loro di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero derivanti da redditi prodotti all'estero, nonché i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui hanno prestato l'attività lavorativa in via continuativa,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE