CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2017
914.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge C. 4741, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 25 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   considerato che:
    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018 ed incidenti su una pluralità di ambiti materiali;
    il decreto-legge è riconducibile nel suo complesso alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
    sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della «tutela della concorrenza» nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007, nonché nn. 320 e 322 del 2008);
   considerato che:
    l'articolo 19-undecies autorizza in favore della regione Lombardia un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017, al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA);
    in data 20 novembre 2017, la predetta sede è stata assegnata, a seguito di sorteggio, alla città di Amsterdam;
   rilevato che:
    l'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, della somma di 32,5 milioni di euro per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di Pag. 345ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, previa sottoscrizione di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni «sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017», demandando ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – l'individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti (articolo 18, comma 2);
    la predetta disposizione risulta riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost.), nonché alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
    in ragione delle competenze regionali in materia di salute e di organizzazione sanitaria, appare opportuno prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti comunque compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale;
   valutato favorevolmente l'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 20, comma 7-bis, della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 18, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale;
   b) all'articolo 19-undecies, si valuti l'opportunità di individuare una diversa finalità del contributo alla Regione Lombardia, volta in ogni caso a promuovere la competitività internazionale della città di Milano.

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ALLEGATO 2

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 4679, recante «Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche», approvata dal Senato;
   richiamato il proprio parere espresso in data 1o febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e a promuovere gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, nonché la piena inclusione sociale delle persone affette dalle richiamate disabilità;
   rilevato, altresì, che le disposizioni recate nel provvedimento sono prevalentemente riconducibili alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alle materie «istruzione», «professioni» e «tutela della salute», di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   sottolineato che il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'adozione dei regolamenti governativi di attuazione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare (S. 438 Rizzotti).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 438, recante «Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare»;
   rilevato che il contenuto del provvedimento:
    è prevalentemente riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost) e alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
    incide altresì sulle materie «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. h), Cost.), e «istruzione professionale», di competenza esclusiva regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   preso atto in particolare dell'articolo 3, che, ai commi 1 e 2, prevede la definizione di interventi nazionali e regionali finalizzati alla diagnosi precoce, al miglioramento delle modalità di cura, alla prevenzione delle complicanze, all'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative, all'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione, all'aggiornamento professionale del personale sanitario e scolastico, alla predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni;
   preso altresì atto che, ai sensi dell'articolo 4, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad indicare alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei in materia di formazione e aggiornamento professionali, di prevenzione delle complicanze, di test diagnostici e di controllo, tenendo a tal fine conto «dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento»;
   considerato che:
    rispetto al momento della presentazione e dell'avvio dell'esame del disegno di legge in titolo, è stato successivamente approvato (lo scorso 22 giugno), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il documento recante «Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione»;
    si tratta di un documento di indirizzo che costituisce un punto di riferimento per l'organizzazione dei servizi regionali,Pag. 348
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si tenga conto, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, dei contenuti delle Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione, approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni;
   2) si specifichi che l’«atto di indirizzo e coordinamento» che, ai sensi dell'articolo 4, reca «criteri» e «metodologie» – di cui devono tener conto le Regioni e le Province autonome al fine di indicare alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei per le finalità ivi richiamate – debba essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (quanto meno per gli aspetti non coperti dalle predette Linee di indirizzo).